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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/09/2025, n. 3961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3961 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 9113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Serafina Aceto Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 9113/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DONATI SIMONA, in virtù di procura speciale Parte_1 in atti;
parte ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. CAPILUPPI MARCO in virtù di procura speciale Controparte_1 in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 08.07.2025
“Le Difese precisano congiuntamente alle seguenti condizioni
dare atto di aderire congiuntamente alle conclusioni della CTU in tutte le sue parti;
spese di CTU metà ciascuno spese processuali compensate”.
Per il PM:
“visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.05.2024, parte ricorrente, , ha adito il Tribunale Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Torino n.
1035/21, pubblicata il 01.03.2021 limitatamente al regime di visita madre-figli ed alla collocazione degli stessi. In particolare, il ricorrente ha domandato ex art. 473 bis 15 c.p.c. di disporsi l'audizione dei minori, nonché di disporsi la collocazione degli stessi presso l'abitazione paterna. Nel merito, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli, con residenza anagrafica e collocazione prevalente dei minori presso il padre. Ha chiesto accogliersi il regime di visita madre – minori enunciato in sede di ricorso. Ha, infine, chiesto disporsi il mantenimento diretto a carico dei genitori e in favore dei figli nei periodi di rispettiva spettanza.
Con decreto del 06.06.2024, il Giudice, ritenendo non sussistere i presupposti per provvedere inaudita altera parte ex art. 473 bis 15 c.p.c., ha fissato udienza per la convocazione delle parti avanti a sé dapprima al 09.07.2024, salvo poi rinviarla al 17.07.2024.
Con comparsa di costituzione depositata in data 13.07.2024, si è costituita in giudizio parte resistente,
, instando per il rigetto del ricorso avversario e per la conferma delle Controparte_1 condizioni della sentenza di divorzio.
All'udienza del 17.07.2024, dinanzi al Giudice Relatore le parti, comparse personalmente, sono state sentite. In seguito, il Giudice Relatore si è riservato.
Successivamente, con ordinanza del 18.07.2024, il Giudice, ritenendo necessario disporsi preliminarmente una CTU al fine di valutare l'opportunità di disporsi il trasferimento dei minori presso l'abitazione paterna, rinviava all'udienza cartolare per conferimento incarico CTU del
10.09.2024.
In data 02.09.2024, il CTU ha depositato in atti l'accettazione dell'incarico; pertanto, con ordinanza del 16.09.2024, il Giudice ha fissato udienza per disamina CTU al 25.03.2025.
All'udienza del 25.03.2025, il Giudice ha disposto un rinvio all'udienza del 08.07.2025 su richiesta di parte ricorrente. All'udienza del 08.07.2025, le parti hanno raggiunto un accordo a definizione della controversia.
All'esito la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Vanno, pertanto, respinte tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti perché del tutto superflue ai fini del decidere, compresa l'istanza di audizione dei minori formulata da parte ricorrente.
Il Collegio ritiene di condividere e fare proprio l'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, di adesione completa alle conclusioni della CTU, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Invero, all'esto degli articolati lavori peritali, di cui si condivide il metodo peritale, la CTU ha concluso che “ … Come riportato nelle anticipazioni depositate dalla scrivente in data 10.02.2025, la situazione finora esaminata ha subito una ragguardevole e sostanziale modifica rispetto alle condizioni di partenza per cui era stata disposta CTU;
sebbene infatti vi fossero iniziali conflittualità tra le parti non completamente risolte, la coppia genitoriale in oggetto è riuscita al termine dell'iter peritale, ad addivenire ad una conciliazione nel supremo interesse della prole. Inizialmente il padre, sig. aveva depositato istanza per chiedere modifica della collocazione abitativa dei figli, Parte_1 manifestando l'intenzione di trasferirli dal domicilio materno al proprio;
considerando la distanza tra i territori abitati dalle parti (Val di Susa il padre e la madre), ciò avrebbe comportato Per_1 anche che la scelta delle scuole superiori dei ragazzi (che al momento frequentano la classe terza della scuola secondaria di I° grado) si basasse su questioni logistiche/abitative, più che sui bisogni formativi e di orientamento scolastico dei minori.
La CTU, ascoltate le parti e i minori in oggetto, ha invitato i genitori a prendersi degli spazi di riflessione congiunta finalizzati a valutare al meglio quali fossero le soluzioni più ragionevoli, nel rispetto del percorso di crescita dei figli.
Nella giornata del 10.02.2025 i sigg. sono stati convocati congiuntamente dalla Parte_2 scrivente CTU, alla quale hanno espresso il loro accordo sul non modificare la collocazione abitativa dei figli. In maniera compunta e con un pensiero autentico sulla tutela della prole, il padre ha realizzato che lo spostamento da lui inizialmente richiesto non avrebbe rappresentato al momento il benessere dei figli, impegnandosi altresì verso la sig.ra in una presenza e un supporto CP_1 nell'accudimento dei ragazzi rimodulato e ampliato rispetto al passato. La coppia genitoriale ha inoltre effettuato congiuntamente l'iscrizione dei figli nelle rispettive scuole superiori, concordando su Istituti nei pressi dell'abitazione materna. Ciò è stato chiarito ai minori in presenza della CTU, i quali hanno accolto positivamente le decisioni dei genitori. Con la presente relazione, la Consulente assolve l'incarico affidatole” (cfr. Consulenza tecnica, pagg. 42 ess.).
Le spese di Consulenza tecnica, liquidate con separato decreto collegiale, sono definitivamente poste a carico delle parti.
Le spese processuali sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DÀ ATTO che le parti aderiscono congiuntamente alle conclusioni della CTU in tutte le sue parti, con la conseguenza che si dichiara cessata la materia del contendere.
DISPONE le spese di CTU – liquidate con separato decreto collegiale – siano definitivamente poste a carico delle parti nella mosura di metà ciscuno.
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 5/9/2025
Il Presidente Rel./Est
Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Serafina Aceto Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 9113/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DONATI SIMONA, in virtù di procura speciale Parte_1 in atti;
parte ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. CAPILUPPI MARCO in virtù di procura speciale Controparte_1 in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 08.07.2025
“Le Difese precisano congiuntamente alle seguenti condizioni
dare atto di aderire congiuntamente alle conclusioni della CTU in tutte le sue parti;
spese di CTU metà ciascuno spese processuali compensate”.
Per il PM:
“visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.05.2024, parte ricorrente, , ha adito il Tribunale Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Torino n.
1035/21, pubblicata il 01.03.2021 limitatamente al regime di visita madre-figli ed alla collocazione degli stessi. In particolare, il ricorrente ha domandato ex art. 473 bis 15 c.p.c. di disporsi l'audizione dei minori, nonché di disporsi la collocazione degli stessi presso l'abitazione paterna. Nel merito, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli, con residenza anagrafica e collocazione prevalente dei minori presso il padre. Ha chiesto accogliersi il regime di visita madre – minori enunciato in sede di ricorso. Ha, infine, chiesto disporsi il mantenimento diretto a carico dei genitori e in favore dei figli nei periodi di rispettiva spettanza.
Con decreto del 06.06.2024, il Giudice, ritenendo non sussistere i presupposti per provvedere inaudita altera parte ex art. 473 bis 15 c.p.c., ha fissato udienza per la convocazione delle parti avanti a sé dapprima al 09.07.2024, salvo poi rinviarla al 17.07.2024.
Con comparsa di costituzione depositata in data 13.07.2024, si è costituita in giudizio parte resistente,
, instando per il rigetto del ricorso avversario e per la conferma delle Controparte_1 condizioni della sentenza di divorzio.
All'udienza del 17.07.2024, dinanzi al Giudice Relatore le parti, comparse personalmente, sono state sentite. In seguito, il Giudice Relatore si è riservato.
Successivamente, con ordinanza del 18.07.2024, il Giudice, ritenendo necessario disporsi preliminarmente una CTU al fine di valutare l'opportunità di disporsi il trasferimento dei minori presso l'abitazione paterna, rinviava all'udienza cartolare per conferimento incarico CTU del
10.09.2024.
In data 02.09.2024, il CTU ha depositato in atti l'accettazione dell'incarico; pertanto, con ordinanza del 16.09.2024, il Giudice ha fissato udienza per disamina CTU al 25.03.2025.
All'udienza del 25.03.2025, il Giudice ha disposto un rinvio all'udienza del 08.07.2025 su richiesta di parte ricorrente. All'udienza del 08.07.2025, le parti hanno raggiunto un accordo a definizione della controversia.
All'esito la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Vanno, pertanto, respinte tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti perché del tutto superflue ai fini del decidere, compresa l'istanza di audizione dei minori formulata da parte ricorrente.
Il Collegio ritiene di condividere e fare proprio l'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, di adesione completa alle conclusioni della CTU, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Invero, all'esto degli articolati lavori peritali, di cui si condivide il metodo peritale, la CTU ha concluso che “ … Come riportato nelle anticipazioni depositate dalla scrivente in data 10.02.2025, la situazione finora esaminata ha subito una ragguardevole e sostanziale modifica rispetto alle condizioni di partenza per cui era stata disposta CTU;
sebbene infatti vi fossero iniziali conflittualità tra le parti non completamente risolte, la coppia genitoriale in oggetto è riuscita al termine dell'iter peritale, ad addivenire ad una conciliazione nel supremo interesse della prole. Inizialmente il padre, sig. aveva depositato istanza per chiedere modifica della collocazione abitativa dei figli, Parte_1 manifestando l'intenzione di trasferirli dal domicilio materno al proprio;
considerando la distanza tra i territori abitati dalle parti (Val di Susa il padre e la madre), ciò avrebbe comportato Per_1 anche che la scelta delle scuole superiori dei ragazzi (che al momento frequentano la classe terza della scuola secondaria di I° grado) si basasse su questioni logistiche/abitative, più che sui bisogni formativi e di orientamento scolastico dei minori.
La CTU, ascoltate le parti e i minori in oggetto, ha invitato i genitori a prendersi degli spazi di riflessione congiunta finalizzati a valutare al meglio quali fossero le soluzioni più ragionevoli, nel rispetto del percorso di crescita dei figli.
Nella giornata del 10.02.2025 i sigg. sono stati convocati congiuntamente dalla Parte_2 scrivente CTU, alla quale hanno espresso il loro accordo sul non modificare la collocazione abitativa dei figli. In maniera compunta e con un pensiero autentico sulla tutela della prole, il padre ha realizzato che lo spostamento da lui inizialmente richiesto non avrebbe rappresentato al momento il benessere dei figli, impegnandosi altresì verso la sig.ra in una presenza e un supporto CP_1 nell'accudimento dei ragazzi rimodulato e ampliato rispetto al passato. La coppia genitoriale ha inoltre effettuato congiuntamente l'iscrizione dei figli nelle rispettive scuole superiori, concordando su Istituti nei pressi dell'abitazione materna. Ciò è stato chiarito ai minori in presenza della CTU, i quali hanno accolto positivamente le decisioni dei genitori. Con la presente relazione, la Consulente assolve l'incarico affidatole” (cfr. Consulenza tecnica, pagg. 42 ess.).
Le spese di Consulenza tecnica, liquidate con separato decreto collegiale, sono definitivamente poste a carico delle parti.
Le spese processuali sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DÀ ATTO che le parti aderiscono congiuntamente alle conclusioni della CTU in tutte le sue parti, con la conseguenza che si dichiara cessata la materia del contendere.
DISPONE le spese di CTU – liquidate con separato decreto collegiale – siano definitivamente poste a carico delle parti nella mosura di metà ciscuno.
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 5/9/2025
Il Presidente Rel./Est
Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento