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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12806 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 11.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 29119/2025 R.G. cont. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Sergio Massimo Mancusi, Parte_1 giusta procura in atti, presso il cui studio in Roma, viale Giulio Cesare n.95, è elettivamen- te domiciliato
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, giusta procura ge- nerale alle liti, con cui domicilia presso l'Avvocatura Metropolitana INPS di Roma via Ce- sare Beccaria n.29
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato in data 12.8.2025 il ricorrente in epigrafe chiedeva il riconosci- mento della pensione di inabilità ex art.12 legge 118/1971, o dell'invalidità pari o superiore al 67% per il diritto all'esenzione parziale del ticket sanitario ex DM 20.12.1988 , DM
296/2001 e DM 279/2001, della condizione di disabilità ai sensi dell'art.3, comma 3, legge
104/1992 e comunque quantomeno dell'invalidità in misura del 55% ai fini del congedo speciale per cure ex art.7 DLgs 119/2011 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 11.10.2024, già accertato in sede di ATP, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Deduceva parte ricorrente a sostegno della domanda: di avere presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo a fronte della decisione sfavorevole della Commissione Medica;
CP_1 che il consulente tecnico nominato, dr. , accertava esclusivamente Persona_1 un'invalidità del 55%, utile ai fini del congedo speciale per cure ex art.7 DLgs 119/2011; che le conclusioni del CTU in ordine al mancato riconoscimento delle ulteriori provvidenze appaiono erronee, frutto di una inadeguata e minimalistica valutazione medico-legale delle patologie che affliggono il periziato e di una interpretazione oltremodo restrittiva dei requi- siti delle provvidenze richieste, oltre che di una certa trascuratezza;
di avere tempestivamente formalizzato specifico atto di dissenso delle risultanze dell'accertamento; che il giudice dell'ATP aveva dichiarato di non omologare gli esiti dell'accertamento tecni- co.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l eccepiva la mancanza di idonee e specifi- CP_1 che contestazioni delle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, genericamente censurato di erroneità ed inadeguatezza nella valuta- zione diagnostica, ponendo anche eventuali problemi di giurisdizione, trattandosi di sog- getto amministrato dalla Gestione Previdenziale Pubblica
Non ritenendosi necessario l'espletamento di una nuova consulenza medico-legale, all'odierna udienza, esaurita la discussione, la causa è stata, quindi, decisa come da di- spositivo.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Nel merito, l'unica contestazione mossa alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nel procedimento di ATP, dr. , riguarda l'asserita inadeguata e mi- Persona_1 nimalistica valutazione delle conseguenze invalidanti delle singole patologie certificate,
2 con conseguente sottovalutazione percentuale dello stato di invalidità derivante dal com- plessivo quadro patologico.
Invero, il CTU nominato nella fase preventiva ha dato conto delle patologie riscontrate in tale sede, riportando fedelmente le certificazioni prodotte e svolgendo la propria valutazio- ne del livello di invalidità conseguente secondo scienza e coscienza.
Difettano dunque, al di là del mero dissenso diagnostico, le necessarie e puntuali conte- stazioni dell'iter logico medico seguito dal CTU sulla base della documentazione prodotta in sede di ATP e dell'esame diretto del periziato (in tal senso Cass. 22154/2004).
Deve tuttavia riconoscersi la sussistenza dell'invalidità in misura del 55% ai fini del conge- do speciale per cure ex art.7 DLgs 119/2011 con decorrenza dalla domanda amministrati- va del 11.10.2024, recependo e confermando le risultanze della CTU nel procedimento di
ATP qui opposto.
Le spese devono essere compensate per metà in quanto, da un lato, l'opposizione era oggettivamente infondata ed il riconoscimento in questa sede della sussistenza dei requi- siti sanitari nei limiti di quanto già accertato dal consulente nominato in sede di ATP costi- tuisce prova dell'erroneità della contestazione, dall'altro la valutazione della Commissione
Medica era comunque inadeguata. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara il ricorrente in possesso del requisito sanitario ai fini del congedo speciale per cu- re ex art.7 DLgs 119/2011, invalidità del 55%, con decorrenza dalla domanda amministra- tiva del 11.10.2024, come già accertato in sede di ATP.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna l alla refusione in favo- CP_1 re del ricorrente del residuo 50% liquidato in euro 1.200.00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Roma, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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