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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Giovanni Nappi, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 5 no- vembre 2024, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 63/2023 R.G. e vertente
TRA
( , in persona dei li- Parte_1 P.IVA_1
quidatori e Parte_2 Parte_3 Parte_3
( , ( C.F._1 Parte_4 C.F._2
), ( ), rappresentati e
[...] Parte_5 C.F._3
difesi dall'avv. Dario Nardone, come da mandato in atti;
ATTORI - OPPONENTI
E
), in giudizio tramite la mandataria con rap- Controparte_1 P.IVA_2
Per_ presentanza (notaio in Modena, 45659, 13967) Controparte_2
Per_
, in persona del direttore generale (notaio
[...] P.IVA_3
in Modena, 49440, 14898) elettivamente domiciliata in Lancia- Persona_2 no, Via Antinori 4, presso lo studio dell'avv. Antonella Fantini, che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
CONVENUTO - OPPOSTO
E
( , in giudizio tramite la mandataria con rappre- Controparte_3 P.IVA_4
sentanza (notaio in Roma, 20275, 9953) Persona_3 Controparte_4
( , in persona del rappresentante elettiva-
[...] P.IVA_5 Controparte_5
mente domiciliata in Lanciano, Via Isonzo 31, presso lo studio dell'avv. Stefano
La Morgia, che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
AVENTE CAUSA IN CORSO DI CAUSA DAL CONVENUTO INTERVE-
NUTO EX ART. 111 C.P.C.
avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari;
conclusioni delle parti: come da note d'udienza
Fatto e diritto
1. , Parte_1 Parte_3 Parte_4
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo provviso- Parte_5
riamente esecutivo 443/2022 (R.G. 1048/2022), del 12-13 dicembre 2022, con il quale questo Tribunale ha ingiunto loro, rispettivamente quali debitrice principale e fideiussori, il pagamento, in favore della ricorrente Controparte_6
quale “mandataria in nome e per conto di (d'ora in
[...] Controparte_1
avanti, ), della somma di euro 69.964,65 (oltre ulteriori interessi, spese e ac- CP_1
cessori), a titolo di (residuo di) saldo passivo, al 22 agosto 2022, del contratto di conto corrente bancario affidato “n. 499873”, “sottoscritto dalla società debitrice in data 15.3.2006” (con la dante causa di , con “apertura di credito in con- CP_1
to corrente per originari € 150.000,00 in data 4.4.2017” e “contratto di affida- mento in data 19.3.2021, per € 100.000,00 a rientro”.
Gli opponenti deducono: che il contratto di conto corrente “era da considerarsi affidato sin da maggio 2006”; la “[m]isura fittizia e simbolica dei tassi creditori [e la] illegittima applicazione dell'anatocismo” per difetto di “effettiva” “reciproci- tà”, perché “la pratica di minimizzare il tasso creditore ottiene il medesimo effet- to che si otterrebbe applicando una diversa periodicità di capitalizzazione”; la “il- liceità” degli “addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto [(d'ora in avanti, cms)] e di commissione disponibilità fondi”; la “[i]llecita applicazione di interessi ultralegali” non pattuiti in forma scritta per l'“intra fido” fino al 4 aprile
2017; l'“irregolare” esercizio dello ius variandi; l'erronea segnalazione a sofferenza;
domandano in via riconvenzionale la condanna dell'“opposta al pagamento, in favore della società opponente, delle somme risultanti in attivo per effetto del ri- determinando saldo, oltre interessi legali dalla estinzione del rapporto sino alla presente domanda” e al risarcimento dei danni conseguenti alle “pregiudizievoli segnalazioni, con riserva di precisare la domanda nei termini di rito”.
Si è costituita deducendo che, “una volta ricevuta la notifica CP_1
dell'opposizione, ha provveduto, il giorno stesso, a inserire il credito come 'con- testato'” in “Centrale dei rischi”; chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto dell'opposizione.
Si è poi costituita (d'ora in avanti, ), in persona della manda- Controparte_3 CP_3
taria con rappresentanza deducendo di essersi resa cessio- Controparte_4
naria, il 14 aprile 2023, dei crediti già in titolarità di e richiamandone le ri- CP_1
chieste; il che fonda, per il prosieguo del giudizio, l'estromissione di , im- CP_1 plicitamente consentita (nulla le parti deducono sul punto) e persino implicita- mente disponibile dal giudice, ricorrendone i presupposti (C. 10955/2007).
Gli opponenti hanno dedotto il difetto di prova della intervenuta cessione in cor- so di causa del credito sicché “la sedicente cessionaria non [ha] dato prova della propria legittimazione attiva e/o della titolarità attiva del diritto controverso”; e che la stessa non “ha allegato e dato prova [...] di essere iscritta all'albo dell'art. 106 TUB”.
Il Tribunale ha rigettato l'istanza degli opponenti ex art. 649 c.p.c. e concesso i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; all'esito, fissato udienza di precisazione delle con- clusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendone poi la so- stituzione con deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
2. Il Tribunale decide le questioni di cui a seguire.
2.1. Innanzitutto, è infondata (e anzi palesemente temeraria, considerando che dopo la costituzione di non si è più difesa nel presente giudizio) CP_7
l'eccezione di mancanza di prova della titolarità del credito (per cessione da
) in capo a . CP_1 CP_3
In tema di cessioni in blocco e cartolarizzazioni, diversi dalla efficacia della cessio- ne del credito nei confronti del debitore ceduto, la quale, ai sensi della disciplina generale (art. 1264 c.c.), è condizionata da accettazione, notificazione o cono- scenza certa solo nel senso che esse “rimuovono il limite della tutela del debitore di buona fede”, il che vale altresì per le prescrizioni ex art. 58, c. 2 (e c. 4), d.lgs.
385/1993 (che “prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pub- blicità”, in ragione: dell'“oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi [...]blocchi[...] di beni, crediti e rapporti giuridici, indivi- duati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive”; e del “gran numero dei soggetti interessati”: C.
21821/2023), sono il trasferimento di quel credito tra cedente e cessionario e, quin- di, la titolarità del credito in capo al cessionario (C. 22268/2018).
In relazione a tali trasferimento e quindi titolarità del credito, l'istituto di credito che agisce deducendo di essere titolare del credito in virtù di successione a titolo particolare al creditore originario per operazione di cessione in blocco ex art. 58
d.lgs. 385/1998 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessio- ne, in tal modo fornendo “prova della propria legittimazione sostanziale”, a meno che la controparte l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (C.
; a esempio dimostrando che il credito dedotto presenta gli elementi P.IVA_6
identificativi, ossia le caratteristiche, delle categorie di rapporti, sufficientemente de- terminate in virtù di “comune elemento distintivo” (forma tecnica, settore eco- nomico di destinazione, tipologia della controparte, area territoriale), oggetto del negozio di cessione (C. 22151/2019), anche solo come risultante dall'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. “La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina ge- nerale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere 'determinato o determinabile', non richiede che lo stesso sia necessa- riamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identi- ficato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto”; in “tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca
[...] è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessiona- rio la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enu- merazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazio- ne per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza in- certezze i rapporti oggetto della cessione”: sicché “la mancanza tra gli atti del giudizio di una specifica elencazione dei rapporti ceduti (e, prima ancora, del con- tratto di cessione) non esonera[ il giudice] dal compito, appunto, di verificare, alla luce dei documenti prodotti in giudizio [...] se, a fronte delle relative emergenze di fatto, il credito [...], in ragione del titolo [“(capitale, interessi, spese, danni, etc.)”]
e del tempo della sua origine [...] nonché [...] della sua idoneità ad essere identifi- cato[, a esempio, nella categoria di specificazione] 'a sofferenza'[,] a prescindere
[...] da un'esplicita classificazione come tale ad opera della banca cedente [...], [sia] compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria” (C. 21821/2023).
In caso contrario, è possibile produrre una dichiarazione scritta del cedente che rappre- senta il trasferimento dello specifico credito oggetto di giudizio: infatti, interesse del debitore ceduto tutelato dalla disciplina della cessione del credito è quello di non essere chiamato a pagare due volte non quello di non pagare alcunché ad alcuno. In “linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., [...] trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione del- la parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avve- nuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in bloc- co da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gaz- zetta Ufficiale[; infatti,] una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di ces- sione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Uffi- ciale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito cedu- to, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima[;] la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale [...] di- spensa[...] la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere vali- damente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della ces- sione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estra- neo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente[; anche] la pro- va della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, an- che indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudi- ce del merito[;] [l]addove [...] l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti 'in blocco' non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconduci- bile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifi- che, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessio- nario in altro modo[, ossia] sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati[; nel] caso in cui [...] sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione [(a esempio perché la cedente non è firmataria dell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale o non vi siano atti della cedente che a quell'avviso facciano ri- ferimento),] detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine,
[...] di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte ces- sionaria e, quindi, come tale, neanche la mera 'notificazione' della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. [...] D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa even- tualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potreb- be avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (C.
17944/2023).
Ebbene, anche a prescindere dalla considerazione, sulla scorta della giurispruden- za appena sopra richiamata, che la prova della cessione può aversi anche per pre- sunzioni (ossia, per “indizi”), il che nel caso di specie risulterebbe dal fatto stesso che non si è più difesa nel presente giudizio dopo la costituzione di CP_1 CP_3
né, quindi, ha in alcun modo rivendicato la persistente titolarità del credito di cui al decreto ingiuntivo, è in atti dichiarazione intestata a e per la stessa sot- CP_1
toscritta, datata 6 novembre 2023, che “tra i crediti oggetto di cessione[a “
[...]
] è compresa, con ogni accessorio e garanzia alla stessa connessi, la po- CP_3
sizione individuata con il n. [...] intestata alla Controparte_8
[...] e precisamente[...] Crediti rivenienti da c/c n. [...]499873”; e tale
[...]
dichiarazione non solo vale ampiamente prova della titolarità di del credito CP_3
per cessione da ma potrebbe essere direttamente riqualificata come dichiara- CP_1
zione dispositiva di cessione, ossia come negozio di cessione, non più “in blocco”; ed evidentemente supporterebbe l'immediato rigetto di qualsiasi successiva pretesa di nei confronti dei debitori ceduti, così tutelando l'unico interesse non CP_1
pretestuoso degli stessi sul punto, ossia l'interesse a non essere chiamati a pagare due volte.
È appena il caso di aggiungere, in virtù della deduzione degli opponenti in merito alla iscrizione all'“albo dell'art. 106 TUB”, che dal “combinato disposto degli artt.
2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106 T.U.B. - secondo cui il ser- vizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazio- ne può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari” - non discende “la [...] nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione;
[...] il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. 'diritto dell'economia', contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.);
[...] le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla re- golamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle at- tività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal siste- ma dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigi- lanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
[...] conseguen- temente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguen- ze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramen- ti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità 'derivata'”; in definitiva,
“dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vi- gilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)” (C.
7243/2024). D'altronde, nella presente sede nemmeno si verte in tema di “riscossio- ne del credito”.
2.2. È ancora infondata la deduzione degli opponenti di misura “fittizia e simbo- lica dei tassi creditori ed illegittima applicazione dell'anatocismo”.
Il contratto di conto corrente oggetto di controversia è stato stipulato nel 2006.
Successivamente alla entrata in vigore (22 aprile 2000) della delibera CR 9 feb- braio 2000, la pattuizione di capitalizzazione degli interessi è lecita e comunque valida sui soli presupposti che sia bilaterale (cioè anche per gli interessi attivi) e con medesima periodicità; nessuna altra regola di validità è stata sul punto specificamente prevista.
La norma di cui all'art. 6 (“Trasparenza contrattuale”) della delibera CR 9 feb- braio 2000 (“I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di eser- cizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il va- lore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capita- lizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno ef- fetto se non sono specificamente approvate per iscritto”), lì dove prevede che, in caso di “capitalizzazione infrannuale”, il contratto indica “il valore del tasso, rap- portato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”, per un verso, è comunque superata dalla successiva normativa in tema di trasparenza
(TAEG/ISC); per altro verso, di per sé, è mera norma di comportamento, non preve- dendo alcuna sanzione di nullità, e non può essere considerata attuativa dell'art. 117, c. 8, d.lgs. 385/1993, infatti non richiamato nelle premesse della delibera.
Non può pertanto essere seguita la tesi per cui la validità dell'anatocismo “nei rapporti di conto corrente” è subordinata “non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi” (come disposto dall'art. 120, c. 2, lgs. 385/1993), “ma anche, per il caso di capitalizzazione in- frannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indica- zione, nel contratto, del tasso annuo [anche degli interessi attivi] calcolato per ef- fetto della capitalizzazione stessa” (come invece disposto dal solo art. 6 delibera
CR citata), ulteriore rispetto alla pubblicizzazione (ossia trasparenza), inerente agli interessi passivi (e non attivi), risultante dal TAEG/ISC; condizione non sod- disfatta dalla “previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale”, che appunto “equivale alla mancata indicazione del tasso annuo cal- colato per effetto della capitalizzazione”, essendo irrilevante che la predetta corri- spondenza “del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo dipend[a] dalla ridottissima misura degli interessi attivi”, perché ciò vorrebbe dire che “gli inte- ressi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi” (C. 4321/2022), quasi a sostenere, anche in contrasto con l'art. 2 (non, come erroneamente riportato in sentenza, 3) della delibera CR (per il quale i “tassi” degli interessi da capitalizzare con “la stessa periodicità” sono quelli “contrattualmente stabiliti”), che dalla disciplina in ma- teria di anatocismo bancario possa ricavarsi la previsione di una soglia minima del tasso degli interessi attivi. Ciò, invece e ovviamente, non è; ed è anzi insostenibile perché nessuna normativa nel settore di cui si discute (e salve nei contratti con i consumatori le ipotesi di difetto di chiarezza e comprensibilità delle clausole ne- goziali) si ingerisce nell'autonomia negoziale delle parti sino a porre una disciplina positiva dell'equilibrio economico del contratto;
e anche la disciplina negativa (ossia di divieto) è limitata ai casi in cui lo squilibrio economico è “enorme” (rescissione) o usurario. Eppure che sussista un limite minimo legale degli interessi attivi è pro- prio quanto sostanzialmente si avventurano a sostenere gli opponenti
(“l'anatocismo è stato illegittimamente operato nel corso di tutta la durata del rapporto per sostanziale violazione della pari periodicità stante l'applicazione di un tasso creditore puramente fittizio”).
Più in generale, il c.d. tasso annuo effettivo (TAE) ha una funzione non di (ulte- riore) pattuizione, essendo solo la riformulazione del tasso annuo nominale-TAN (pattui- to) all'esito del conteggio degli effetti della ripartizione infra-annuale (nelle rate) degli importi per interessi;
ma di pubblicizzazione (trasparenza) e, pertanto, trova nella normativa sulla trasparenza (TAEG/ISC) la sua disciplina. Nel caso di spe- cie, poi, trattandosi di affidamento in conto corrente nessuna ripartizione in rate infra-annuali è evidentemente configurabile, e residuano solo gli effetti sul TAN della capitalizzazione infra-annuale, di cui si è detto sopra. 2.3. È contraddittoria con le altre deduzioni degli opponenti, ed è comunque in- fondata, la deduzione di nullità (parziale) del contratto del 2006 (marzo) per mancata pattuizione in forma scritta del “tasso intra fido”.
Ai sensi dell'art. 1284, c. 3, c.c., le parti possono convenire un tasso d'interesse più alto di quello legale, ma il patto richiede la forma scritta ad substantiam; il patto relativo agli interessi non stipulato per iscritto è nullo nella parte in cui determina un tasso superiore a quello legale;
inoltre, il patto formale sugli interessi deve avere un contenuto essenziale determinato o determinabile, pena la nullità per indetermina- tezza dell'oggetto (art. 1346 c.c.); contenuto essenziale del patto sugli interessi è, evidentemente, il tasso degli interessi.
Ebbene, gli stessi opponenti lungamente argomentano la sussistenza sin dal 2006
e la validità di un fido di fatto (“il rapporto di conto corrente era da considerarsi affidato sin da maggio 2006”), richiamando la giurisprudenza che ritiene valida l'apertura di credito di fatto nei contratti di conto corrente bancario (contratto formale “contenente”) (C. 14470/2005), sulla scorta della previsione dell'art. 117,
c. 2, d.lgs. 385/1993, lì dove abilita la Banca d'Italia, su conforme delibera del
CR, a stabilire che “particolari contratti” possano essere stipulati in forma di- versa da quella scritta;
e precisandosi che l'intento di agevolare particolari modali- tà della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scrit- ta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assog- gettato il “contratto figlio” (C. 27836/2017; C. 6195/2020);
Elemento imprescindibile di una “valida” apertura di credito di fatto è, appunto, la pattuizione (di fatto) di un tasso di interessi per gli utilizzati intra-fido, sicché se
è valida la prima, come deducono gli opponenti, è valida anche la seconda. D'altronde, e comunque, ha prodotto “documento di sintesi” “pratica di CP_1
affidamento” del 2006 (maggio) con precisa indicazione del “tasso annuo debito- re applicato all'apertura di credito a valere sui conti correnti [...]499873[:]
5,0000% fino a euro 300.000”.
2.4. Sono affette da nullità strutturale per indeterminatezza dell'oggetto le pattui- zioni di cms le quali non indichino in termini chiari se costituiscano corrispettivo dell'accordato (anche “commissione disponibilità fondi”) oppure commissioni sui passivi (appunto scoperti) senza fido od oltre fido (anche “commissione mancan- za fondi”); di quale durata debba essere lo scoperto cui consegue l'applicazione della commissione;
se essa si applichi sul massimo importo debitore, sulla media degli importi debitori ovvero giorno per giorno sul saldo debitore e quale sia il periodo considerato a tal fine.
In ogni caso, nei contratti con affidamento, sono nulle in quanto in contrasto con il disposto degli artt. 1284, c. 3, c.c. e 117 d.lgs. 385/1993 le pattuizioni di cms (o comunque denominate) con funzione sanzionatoria di scoperti determinate in termini percentuali e applicabili sull'intero ammontare dell'utilizzato, intra-fido e ol- tre-fido, in quanto realizzano una maggiorazione con modalità non chiare del tas- so degli interessi, in particolare di quello sull'utilizzato intra-fido; e ciò, inoltre, nonostante la prestazione della banca, fino al limite dell'accordato (ossia per tutta la parte intra-fido dell'utilizzato), resti la stessa, sicché tali commissioni costitui- scono altresì penali manifestamente eccessive per l'inadempimento del cliente consistente nello scoperto, a volte esiguo, oltre fido;
d'altronde, l'art. 117-bis d.lgs.
385/1993 (che ha introdotto una tipizzazione normativa e imperativa delle con- troprestazioni a carico del cliente per gli affidamenti e per gli scoperti senza fido od oltre fido nei contratti regolati in conto corrente;
tipizzazione la quale ha al- tresì un valore confermativo di quelli che, già interpretativamente, dovevano es- sere considerati i doverosi struttura, funzione e limiti delle “commissioni di mas- simo scoperto” o altre commissioni comunque denominate alle stesse riconduci- bili, con la conseguenza che tale tipizzazione deve essere applicata anche prima dell'entrata in vigore della disposizione ex art. 117-bis) ha espressamente previsto, oltre a un limite massimo al corrispettivo per l'accordato pari allo “0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”, che le uniche pre- stazioni che possono essere pattuite a carico del cliente in corrispettivo/sanzione di scoperti (sia senza fido sia oltre fido) sono “una commissione di istruttoria ve- loce”, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto (e quindi non per- centuale) e commisurata ai costi (cui deve essere ricondotta la già richiamata
“commissione mancanza fondi”) e gli interessi (generalmente a un tasso maggio- rato rispetto al tasso previsto per gli utilizzi dell'accordato) sul solo ammontare dello scoperto/sconfinamento.
Pertanto, deve “considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa”, in particolare “senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale”, “posto che, in tal caso, il correntista non è, in- vero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispon- dere la suddetta commissione alla banca” (C. 19825/2022).
È peraltro infondata la deduzione degli opponenti quanto alla “nullità” (rectius inefficacia) della commissione disponibilità fondi (“addebitata trimestralmente a partire dal [...]2009”) per violazione delle regole procedimentali ex art. 118 d.lgs.
385/1993. Infatti, la nullità per indeterminatezza della cms discende anche, come detto, dal fatto che la relativa generica pattuizione era idonea a comprendere non solo la liquidazione preventiva e forfettaria, in termini percentuali, del “danno” subito dalla banca per scoperti senza fido od oltre fido, ma anche il corrispettivo dell'affidamento (ossia, appunto, ciò che più esattamente è chiamato “commis- sione disponibilità fondi”); e la clausola nulla è comunque “esistente” (la differenza tra nullità e inesistenza è ampiamente acquisita in dottrina e giurisprudenza); sicché si resta nell'ambito di applicabilità della facoltà di modifica unilaterale, che appun- to dal 2010 si è chiarito può essere convenuta solo per le condizioni “previste dal contratto”, ossia per la modifica di clausole preesistenti e non per l'introduzione di clausole nuove. In ogni caso, è in atti il già richiamato “documento di sintesi”
“pratica di affidamento” del 2006, il quale riporta altresì la pattuizione (sottoscritta per la correntista) della “Commissione trimestrale per affidamento” nella misura dello “0,100% dell'accordato”.
2.5. Infine, quanto alle deduzioni degli opponenti inerenti all'esercizio dello ius va- riandi in peius, il Tribunale ritiene che il difetto di prova della ricezione della co- municazione individuale, pur sempre necessaria trattandosi di comunicazione di atto recettizio (ABF Roma, 10 novembre 2010), comporta un giudizio di mera ir- regolarità della modifica unilaterale, sanata dalla non contestazione degli estratti conto da parte del cliente, ai sensi dell'art. 119, c. 3, d.lgs. 385/1993.
3. La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'accertamento, con c.t.u. conta- bile, del saldo del conto corrente 499873.
Il Tribunale provvede sull'ulteriore istruzione con separata ordinanza (art. 279, c.
2, n. 4, e c. 3, c.p.c.).
4. La regolamentazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) decide le questioni di cui in motivazione in tema di difetto di titolarità, anche per nullità della cessione, del credito oggetto di ingiunzione;
tassi di interessi cre- ditori, debitori e anatocismo;
commissioni di massimo scoperto;
commissioni di- sponibilità fondi;
b) dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
c) spese alla sentenza definitiva.
Lanciano, 7 gennaio 2025.
Il giudice
Giovanni Nappi