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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/09/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 893/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 893/2021
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
quale socio della S.A.S. IA SERVICE DI IA AU & C. Parte_2 società cancellata dal registro delle imprese (avv. Siro Centofanti)
- ricorrente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) convenuto contumace CP_1 CP_2
- convenuti–
ha emesso, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 24.9.2025, alle ore 16.10, la seguente
SENTENZA
S.a.s. FU SE di FU ST & c. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di PE
in funzione di giudice del lavoro l' e chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 CP_2
domande “dichiarare infondata la pretesa dell' di € 26.881,70 di contributi, oltre che quella CP_1
consequenziale di € 15.533,51 e quindi quella complessiva di € 42.415,21, formulata con verbale unico di
accertamento e notificazione 8.6.2021 e con lettera di diffida ad adempiere 8.6.2021…ove le pretese dell' CP_1
relative al periodo 1.10.2018/31.12.2019, pari a € 20.378,65, venissero in tutto o in parte accolte, dichiarare
, quale titolare dell'impresa individuale IN IZ & CO, responsabile di inadempimento CP_2
contrattuale e/o di violazione extracontrattuale e condannarlo a tenere indenne la S.a.s. FU SE per ogni
importo, a qualunque titolo (contributi, somme aggiuntive, interessi, spese), al cui pagamento essa venisse
condannata a favore dell . CP_1
Ha premesso che opera nel settore delle pulizie e che ha ricevuto, oltre ad un verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di PE (organo pagina 1 di 16 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro) e dell' 036/55 8.6.2021 e ad un ulteriore verbale “di CP_1
autonomo adempimento degli obblighi di Legge di natura penale in materia di lavoro e legislazione sociale”
036/56 8.6.2021, una lettera della Sede di PE 8.6.2021, contenente una “diffida ad adempiere” e CP_1
specificamente a pagare “€ 26.881,70” per contributi relativi al periodo febbraio 2018 – dicembre 2020
e “€ 15.533,51” per somme aggiuntive e quindi la complessiva somma di “€ 42.415,21”; che “i
contributi richiesti si riferiscono ai due periodi nella seguente misura: a) periodo febbraio 2018 – settembre 2018
€ 6.503,05 b) periodo ottobre 2018 – dicembre 2019 € 20.378,65 totale € 26.881,70”; che i contributi relativi al periodo dal mese di febbraio al mese di settembre del 2018 si riferiscono a lavoratori che hanno prestato la loro opera nell'ambito di un rapporto contrattuale di appalto intercorso fra la S.a.s. FU
SE e la di MA (contratto di appalto di servizi del 19.2.2018 - doc. n. Controparte_3
8); che, più nel dettaglio, nell'ambito di tale servizio di appalto di pulizie, hanno lavorato, quali dipendenti assunte dalla : nei mesi di luglio, agosto e settembre 2018; CP_3 Tes_1
nei mesi da febbraio a settembre 2018; nel periodo da Controparte_4 Controparte_5
marzo 2018 al 25.6.2018 e nel periodo dal 25.8.2018 al 30.9.2018; che ravvisata la non genuinità del contratto di appalto i suddetti rapporti di lavoro sono stati imputati, da parte dell'organo ispettivo,
direttamente in capo ad essa ricorrente;
che le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori non sono corrette e condivisibili in quanto la era, all'epoca, “…in possesso di regolare Controparte_6
autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del D.
Lgs. 10.9.2003 n. 276, rilasciata dal Ministero del Lavoro il 10.10.2016…” ed in quanto “…comunque, il
contratto di appalto di servizi 19.2.2018 [aveva] conseguito la certificazione della sua correttezza, validità e
efficacia, ai sensi dell'art. 77 e seguenti del D. Lgs. 10.9.2003 n. 276, con provvedimento 16.4.2018, protocollo n.
1061, della Commissione di certificazione costituita presso l' ”; che, in ogni Controparte_7
caso, le preindicate tre lavoratrici non hanno operato sotto il potere direttivo della S.a.s. FU
SE “…sia perché, trattandosi di attività di pulizia, esse avevano piena professionalità per svolgerla in
autonomia, sia perché pulivano locali non della S.a.s. FU SE, ma di altre Società…”; che inoltre gli ispettori hanno ritenuto sussistente lo svolgimento di una presunta attività lavorativa di CP_5
per il periodo dall'1.7.2018 al 24.8.2018, che invece non vi è stata;
che, con riferimento al periodo
[...]
dall'1.10.2018 al 31.12.2019, a seguito dell'attività ispettiva esitata nel verbale di accertamento e notificazione opposto, i rapporti di lavoro delle lavoratrici , e Pt_3 CP_4 CP_5 Per_1
intercorsi con soggetti diversi dalla S.a.s. FU, sono stati imputati in capo ad essa ricorrente nonostante essi avessero avuto corso, sul piano formale: 1) tra la e la;
2) tra Pt_3 Controparte_8 pagina 2 di 16 ed e la Federazione CRL Italia per il periodo 1.10.2018/23.4.2019 Controparte_4 Controparte_5
e tra le medesime lavoratrici e l'impresa individuale IN IZ & CO. di per il CP_2
periodo 24.4.2019/31.12.2019; 3) tra e l'impresa individuale IN IZ & CO. di Parte_4
per il periodo 1.7.2019/31.12.2019; che essa ricorrente ha impiegato tali lavoratori per CP_2
eseguire servizi di pulizie in favore di terzi sulla base di un accordo preso con il quale CP_9
“ha sfruttato il suo ascendente nei confronti di per convincerlo a utilizzare i servizi da lui Parte_2
predisposti”; che, più nello specifico, ha indotto essa ricorrente ad utilizzare detti CP_9
lavoratori sulla base di un rapporto commerciale contestualmente avviato con l'impresa
[...]
(figlio di ) la quale ha “cominciato a partire dalla fattura n. 40 del 19.11.2018, CP_10 CP_9
relativa al mese di ottobre 2018, a rimettere fatture alla S.a.s. FU, indicando che le stesse venivano emesse
per “Fornitura e Gestione IZ Lavori”, ed ha continuato a rimetterle fino a dicembre 2019”; che tuttavia i suindicati lavoratori, come visto, sono stati assunti solo in parte dall'impresa IN IZ & CO. di
; che in ogni caso non è legittimata a chiedere ad essa ricorrente i contributi CP_2 CP_1
relativi ai rapporti di lavoro instaurati dai sopra indicati lavoratori con soggetti terzi in quanto non è
stata esercitata, nel termine decadenziale di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010, da parte dei lavoratori un'azione volta alla costituzione di un rapporto di lavoro diverso da quello formale;
che il computo della retribuzione imponibile effettuato sulla base dei prospetti paga emessi dal formale datore di lavoro è erroneo in quanto avrebbero dovuto essere utilizzati i parametri retributivi previsti dal CCNL applicabile ai rapporti di lavoro ed in quanto avrebbero dovuto essere scomputati i contributi già versati dai formali datori di lavoro;
che in subordine, dovrebbe essere CP_2
condannato avendo una responsabilità contrattuale evidente derivante dalla circostanza di avere
“emesso fatture e ricevuto importi nel presupposto che avrebbe provveduto a gestire regolarmente tutti i relativi
rapporti di lavoro (e quindi sia quelli della di cui risultava formale titolare la , sia Pt_3 Controparte_8
quelli per i quali il contratto di lavoro era stato stipulato dalla Federazione CRL Italia, sia quelli di cui essa
risultava direttamente titolare)”. In punto di fatto, la parte ricorrente ha poi contestato che CP_5
abbia prestato la propria attività di lavoro nel periodo tra l'8 luglio del 2018 al 24 agosto del
[...]
medesimo anno. Sul piano contabile, infine, ha sostenuto che non fosse praticabile l'operazione,
effettuata dagli ispettori, di individuare, per il periodo successivo al 1° ottobre del 2018, la retribuzione imponibile contributiva procedendo alla “lordizzazione” delle retribuzioni nette effettivamente corrisposte dal formale datore di lavoro. Ha, poi, lamentato la scarsa chiarezza del pagina 3 di 16 verbale in punto di determinazione della retribuzione imponibile non essendo, in particolare, chiara la fonte negoziale utilizzata per essa.
Si è costituito l' eccependo in linea preliminare l'inammissibilità dell'azione proposta per CP_1
difetto di interesse, avendo, parte ricorrente, omesso di impugnare, nel termine di 40 giorni, un avviso di addebito notificatole il 16/10/2021 ed avente ad oggetto la contribuzione derivante dagli accertamenti ispettivi. In secondo luogo, l' ha contestato la fondatezza dell'eccezione sollevata CP_1
dalla società ricorrente in merito all'inoppugnabilità incidentale della certificazione del contratto di appalto evidenziando il difetto di legittimazione alla certificazione della commissione istituita presso l'ente bilaterale E.N.B.L.I. non trattandosi di ente bilaterale costituito dalle OO.SS. maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2 lett. h del d.lgs. n. 276 del 2003. Nel merito ha, essenzialmente,
dedotto che parte ricorrente non ha contestato le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni di lavoro delle lavoratrici utilizzate descritte nel verbale impugnato e sulla base delle quali sono stati determinati gli imponibili contributivi e che i rapporti di lavoro sono stati imputati direttamente in capo alla ricorrente in quanto il contratto di appalto con la non è risultato Controparte_6
genuino ed in quanto, per il periodo successivo al mese di settembre del 2018, si è verificata, di fatto,
una somministrazione di manodopera in mancanza di contratto e di legittimazione da parte del soggetto somministrante, da individuarsi nelle persone di e di . Nel CP_2 CP_9
dettaglio, l' ha dedotto che è stata assunta con contratto a tempo CP_1 Controparte_5
determinato dalla Cooperativa dal 13 marzo 2018 al 30 giugno 2018 e dal 25 agosto 3018 al 30
settembre 2018 quale addetta alle pulizie part time VI livello CCNL Pulizia Industria, con un orario complessivo medio di 24 ore settimanali;
che è stata assunta a tempo determinato Controparte_4
dalla Cooperativa dal 21 febbraio 2018 al 30 settembre 2018 quale addetta alle pulizie part time VI
livello CCNL Pulizie Industria, con un contratto complessivo medio di 24 ore settimanali;
che Tes_1
è stata assunta a tempo determinato dalla Cooperativa dal 3 luglio 2018 al 30 settembre 2018
[...]
quale addetta alle pulizie part time VI livello CCNL Pulizie Industria;
che inoltre le lavoratrici e avevano svolto lavoro in favore della Società ricorrente anche Controparte_5 Controparte_4
in periodi nel corso dei quali non vi era alcun formale vincolo contrattuale con la
[...]
e, segnatamente, , per il periodo dal 1 luglio 2018 al 24 agosto 2018, per CP_6 Controparte_5
n. 36 gg e dall'1 febbraio 2018 sino al 21 febbraio 2018 per complessivi n. 17 gg;
che Controparte_4
le lavoratrici e sono state, successivamente, inviate presso la Società ricorrente CP_5 CP_4
pagina 4 di 16 da e a svolgere la loro attività di addette alla pulizia in assenza di alcun CP_2 CP_9
contratto di lavoro, dunque in nero, entrambe dall'1 ottobre 2018 al 23 aprile 2019, per n. 168 gg.,
sempre mantenendo un orario di lavoro di 24 ore settimanali medie su 6 giorni alla settimana;
che anche le lavoratrici e , hanno lavorato per conto della Parte_4 Persona_2
Società ricorrente in nero, come addette alle pulizie;
la il giorno 29 giugno 2019 e la Per_1 Pt_3
dal 15 ottobre 2018 al 31 maggio 2019, per 6 giorni alla settimana, per 24 ore settimanali la prima e 27
ore la seconda;
che nel periodo 24 aprile 2019 al 31 dicembre 2019 la ha assunto, Controparte_11
ma solo formalmente, le lavoratrici e , che hanno continuato a prestare la loro CP_5 CP_4
attività lavorativa presso ed in favore della Società ricorrente;
che, in alcuni casi le buste paga sono state emesse dal medesimo mentre in altri casi le buste paga risultano intestate ad una CP_12
Federazione denominata CRL Italia, con la quale tuttavia non era intercorso alcun rapporto di lavoro;
che , è stata assunta a tempo determinato da dall'1 luglio 2019 al 31 Parte_4 Controparte_13
dicembre 2019, con un contratto part time, VI livello CCNL Pulizie Industrie per 24 ore settimanali su
6 giorni alla settimana;
che è stata assunta con contratto a tempo Persona_2
determinato dall'1 giugno 2019 al 30 settembre 2019, anche se poi ha lavorato sino al 30 giugno 2019,
per 6 giorni alla settimana con un orario di lavoro di 27 ore settimanali.
Il giudizio è stato interrotto all'udienza del 18 luglio del 2025 stante l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese e riassunto dal socio accomandatario (cfr. Cass. n. Parte_2
25869/2020).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
CP_ In linea preliminare, quanto all'eccezione originariamente sollevata dall' di inammissibilità
dell'azione di accertamento negativo del credito contributivo derivante dall'omessa tempestiva opposizione di avviso di addebito nelle more emesso e notificato avente ad oggetto analoga pretesa,
vanno ribadite le considerazioni già illustrate da questo giudicante allorchè ha ritenuto, a seguito di discussione delle parti sul punto, che l'esame del merito potesse avere seguito.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 21.10.2021, allorchè il termine di decadenza stabilito dall'art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 46 del 1999 non era ancora decorso.
pagina 5 di 16 Risultava pendente, quindi, un giudizio di merito sull'esistenza della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito opposto, quando ancora la fattispecie a formazione progressiva con effetti di cristallizzazione della pretesa dell'ente previdenziale non si era compiutamente prodotta.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo enunciare, con la sentenza n. 16203 del 2008 il principio di diritto che “Una volta che sia stata introdotta, e sia in corso, una causa di merito sulla fondatezza
della pretesa contributiva previdenziale, non occorre che il contribuente instauri un secondo separato giudizio
relativo anch'esso al merito sostanziale della pretesa dell'ente previdenziale, come è il giudizio di opposizione
contro l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999. Infatti, la mancata proposizione
dell'opposizione ex art. 24 citato integra soltanto una preclusione di carattere processuale, come tale irrilevante
rispetto a questioni di merito già validamente proposte in giudizio…”precisando che “Le decadenze che si
siano verificate in precedenza rendono inammissibile, o comunque infondata, una impugnazione successiva
proposta per ragioni di merito, e perciò anche una opposizione al ruolo per ragioni di merito che avrebbero
potuto, e dovuto, essere proposte prima, ma, allo stesso modo, le decadenze processuali che si possano verificare
in un momento successivo non possono incidere sul contenzioso di merito già in atto che sia già stato
ritualmente proposto, nè incidere sugli effetti delle pronunzie emanate nel corso di esso. Non rileva perciò che il
contribuente previdenziale non abbia proposto un nuovo contenzioso con una opposizione di merito contro
l'iscrizione a ruolo” e tale principio, pur apparentemente in contrasto con quello espresso di recente dalla S.C. con ordinanza, n.6753, ribadito incidentalmente da Cass. 26272/2020, secondo cui “la notifica
della cartella esattoriale per contributi previdenziali e premi determina la sopravvenuta carenza di interesse ad
agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo e
con il quale si impugni la fondatezza della medesima pretesa impositiva, considerato che nessun risultato utile il
ricorrente potrebbe conseguire in virtù di detta autonoma azione di accertamento negativo e posto che l'interesse
ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della
decisione…” è stato ritenuto prevalente e condivisibile con la conseguenza che, sino a che non si sia prodotto l'effetto tipico della decadenza, un'azione di accertamento negativo deve considerarsi utilmente proposta e prevalente rispetto alla preclusione di ordine processuale stabilita dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999.
CP_ Sempre in linea preliminare, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell' a fare valere l'irregolarità del contratto in questione per conseguire, direttamente nei confronti dell'effettivo utilizzatore, i contributi dovuti con riferimento al rapporto lavorativo formalmente intercorso con l'appaltatrice, si rileva che, di recente la Suprema Corte, in fattispecie normativa sovrapponibile, ha pagina 6 di 16 CP_ affermato la legittimazione attiva dell' a fare valere i vizi dell'appalto ex art. 29 del d.lgs. n. 276
del 2003 al fine di conseguire il pagamento dei contributi dovuti dall'appaltatore formale datore di lavoro da parte del committente nonostante l'art. 29 comma 3 bis stabilisca che l'azione volta a conseguire la costituzione del rapporto lavorativo alle dipendenze di quest'ultimo spetti al lavoratore.
Con la sentenza n. 31144 del 28/11/2019 la Corte, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'azienda convenuta, ha premesso che, secondo la prospettiva ermeneutica caldeggiata dalla parte ricorrente “…l'art. 29, comma 3 bis…introdurrebbe nel nostro ordinamento
"un'azione costitutiva a legittimazione limitata, nel senso che l'unico soggetto che può, in caso di appalto
irregolare, chiedere la costituzione del rapporto di lavoro nei confronti del committente è solo il lavoratore", non
quindi gli enti di previdenza e assistenza”. Nel valutare infondato il motivo, la Corte ha, osservato che
“l'assunto sembra richiamare quella opinione dottrinale - determinata da una certa interpretazione del D.Lgs. n.
276 del 2003, art. 29, comma 3 bis, secondo cui la disposizione configurerebbe un'azione costitutiva con
legittimazione esclusiva del lavoratore interessato, in tal senso segnando una discontinuità con la L. n. 1369 del
1960, art. 1, comma 5, che consentiva un'azione di accertamento per la quale i lavoratori venivano considerati a
tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore, proponibile da chiunque avesse interesse;
da questa prospettiva
CP_ deriverebbe come conseguenza rilevante che, nell'attuale disciplina, terzi quali l e l'Inail che chiedessero
contributi o premi all'utilizzatore effettivo datore di lavoro potrebbero sentirsi opporre la mancata costituzione
del rapporto in difetto di azione giudiziale promossa dal lavoratore;
l'assunto non può essere condiviso perchè in
tal caso il regime previdenziale, di per sè indisponibile (da ultimo v. Cass. n. 13650 del 2019), sarebbe
condizionato all'iniziativa del lavoratore che denunci l'irregolarità, mentre è risalente il principio in base al
quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (v., ex
multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. n. 6673 e n. 15979 del 2003); in realtà l'azione dell'ente previdenziale
terzo è finalizzata all'accertamento della sussistenza in fatto di un rapporto di lavoro subordinato tra
l'utilizzatore e il lavoratore e trova la sua causa petendi nell'art. 2094 c.c. e non nel D.Lgs. n. 276 del 2003,
anche perchè la formula utilizzata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, lungi dal configurare una sanzione
strutturalmente diversa dal passato, rappresenta una diversa descrizione del medesimo meccanismo
sanzionatorio; si tratta di una norma tipicamente processuale formulata a partire dalla posizione del lavoratore
che non precludere, stante la nullità degli atti interpositori tuttora sanzionati, che sia fatta valere ad opera di
tutti gli interessati (v. pure Cass. n. 18278 del 2019, in motivazione); in analoga prospettiva fondata
sull'autonomia e sulla diversa natura delle due obbligazioni nei confronti rispettivamente del datore di lavoro e
dell'istituto previdenziale si è esclusa, in tema di appalto di opere e servizi, l'operatività del termine di decadenza pagina 7 di 16 di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella versione anteriore alle modifiche
apportate dal di n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 35 del 2012, avuto riguardo all'azione promossa dagli
enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (v.
Cass. n. 18004 e 22110 del 2019).
Quanto poi alla certificazione da parte dell'ENBLI del contratto di appalto, come già evidenziato dalla
Corte di Appello di PE, nell'ambito di una fattispecie sovrapponibile, l'ENBLI non è soggetto
C competente al rilascio della certificazione non essendo stata costituito dalle OO. comparativamente più rappresentative del settore ai sensi della lettera H dell'art. 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 sicchè la certificazione del contratto di appalto deve essere qualificata come priva d'effetti preclusivi nei confronti dell'Istituto.
Ciò premesso, quanto ai rapporti di lavoro che hanno avuto corso nel periodo di vigenza dei contratti di appalto tra la società ricorrente e in conformità all'orientamento Controparte_3
consolidato della Suprema Corte (Cass. nn. 12551/2020, 15557/2019, 27213 del 26/10/2018, 7820/2013,
15693/2009, 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, é necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo,
da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. In
particolare, é stato ritenuto (Cass. n. 15693/2009) che "In relazione al divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere
prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé svolto
con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi
economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appellante sulle persone dipendenti dall'altro
soggetto , ma anche (Cass. n. 27213/2018) che "Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni
di lavoro in riferimento "gli appalti endoaziendali", caratterizzali dall'affidamento ad un appaltatore esterno di
attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui
l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore
- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle
ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione
della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio pagina 8 di 16 economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo' . Occorre dunque
effettuare un accertamento complesso mirato alla fattispecie concreta ed in particolare, soprattutto quando si
tratta di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), attraverso un'attenta verifica
dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
tenendo presente tutte le
condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste
ai fini della legittimità dell'appalto del d.lgs. n. 276/2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama (cfr.
Cass. n. 12551/2020 cit.).
Nella specie l'esame delle emergenze istruttorie induce a ritenere l'illegittimità dell'appalto di servizi stipulato dalla società ricorrente, in quanto difettano del tutto le condizioni suddette.
Alla luce della prova orale espletata, infatti, è risultato che l'unico effettivo referente dei lavoratori impiegati nell'ambito delle attività di pulizie di competenze dell'impresa ricorrente era il FU
stesso o altra dipendente della sua impresa. Il colloquio iniziale di lavoro era infatti svolto dal FU
e la proposta di assunzione era del medesimo formulata e la successiva attività direttiva ed organizzativa del rapporto era dal medesimo o da suoi rappresentanti interamente curata. Il CP_2
subentrava in fase successiva solo per la formalizzazione del contratto e per i profili di gestione formale del rapporto lavorativo (cfr. ad esempio le testimonianze di e Tes_1 Testimone_2
e rese all'udienza del 30.11.2023 “….io sono venuta a sapere dell'opportunità di
[...] Parte_4
lavoro in quanto mio marito fa il giardiniere per Sirci e, parlando con FU, che, presso la Sir di Per_3
faceva le pulizie, gli ha chiesto se c'era la possibilità di lavorare presso di lui e quindi ha lasciato il numero di
telefono a FU;
ADR FU mi ha chiamato e mi ha proposto di andare a fare le pulizie per la sua ditta;
Contro
ADR in quell'occasione mi ha detto che sarei stata assunta tramite l'agenzia ADR a quel punto mi ha
chiamato la M& G il lunedì mattina e mi hanno chiesto i documenti per potere fare il contratto di lavoro;
ADR
Contro un paio di giorni dopo sono andata a lavorare da della non li ho mai visti;
ADR era CP_15
FU che mi diceva dove dovevo andare a lavorare cosa dovevo fare ed i turni di lavoro;
ADR io ho lavorato da
luglio fino agli inizi di settembre se non ricordo male;
ADR già aveva lavorato con FU, Controparte_5
così mi disse, e mi pare che venne riassunta a fine agosto;
insieme alla ho lavorato poche CP_5
settimane…non so se la avesse rapporti sul lavoro solo con FU penso di si perché facevamo CP_5
tutte capo a lui ma non ci metto la mano sul fuoco;
ADR quando io ho cominciato a lavorare la già CP_4
lavorava”; “…io sono stata inizialmente alle dipendenze di FU e dopo un paio di anni Controparte_4
FU disse a me che avrebbe delegato le cose burocratiche ad una cooperativa e che quindi avrei fatto il
contratto di lavoro con loro, io, come detto prima, sono andata a vedere che tipo di contratto mi avrebbero fatto e pagina 9 di 16 poi ho firmato il contratto;
ADR FU ci disse che il lavoro non sarebbe cambiato e che anche la retribuzione
sarebbe rimasta immutata e che, per fare ciò, lui avrebbe parlato con questo per farci continuare a CP_2
lavorare allo stesso modo;
ADR per quanto io sappia il passaggio dalla ad una nuova cooperativa CP_6
riconducibile a fu deciso da FU che ce lo comunicò come cosa che presentava dei vantaggio CP_9
economici per lui ma che non avrebbe comportato alcun cambiamento per noi;
ADR poi via whatsapp mi è
arrivato il contratto dal quale risultava che ero dipendente di una Federazione;
l'organizzazione del lavoro, i
permessi, le ferie e le direttive sul lavoro provenivano da FU;
ADR se non erro, non abbiamo avuto la
mensilità di novembre e dicembre e abbiamo chiesto il pagamento a FU che però ci disse che non ci avrebbe
pagato finchè non si fosse concluso l'accertamento precisando che si trattava di un indicazione che proveniva
dall'avvocato del tempo… “…ho fatto il primo colloquio di lavoro con FU che mi era stato Parte_4
presentato da amici;
ADR mi disse che potevo lavorare con lui ma mi disse che per mettermi in regola avrei
dovuto parlare con mi pare con ADR ho parlato con questo tramite whatsapp e CP_2 CP_9 CP_2
lui mi disse di mandargli i documenti;
gli ho mandato la foto di questi documenti tramite whatsapp poi lui mi ha
inviato il contratto e poi l'ho sottoscritto e l'ho rigirato mi pare;
ADR io dopo avere sottoscritto il contratto ho
cominciato a lavorare anche se non ricordo quanto tempo passò tra la firma del contratto e il primo giorno di
lavoro; ADR per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro erano le colleghe che mi dicevano cosa fare;
ADR la
Per_ responsabile sul lavoro era una certa se no c'era la che mi diceva cosa fare;
ADR con FU CP_5
non avevo molti rapporti di solito parlavo con le colleghe…”
, sentita all'udienza del 19 aprile del 2024, ha dichiarato”…ho ricevuto Persona_2
vocali whatsapp o messaggi email da solo in relazione a questioni come l'emissione busta paga o il CUD CP_2
ADR ho lavorato con FU dal 15.10.2018 fino a più o meno luglio del 2019; ADR ho fatto il primo colloquio
Per_ di lavoro con dipendente di sul posto di lavoro ossia presso la Sir a Bastia o S.Maria degli Parte_2
Per_ Angeli ora non so;
ADR è che mi disse che c'era un posto di lavoro da FU e quindi mi presentai;
ADR
FU arrivò successivamente e mi disse di mandare la documentazione per il contratto tipo il permesso di
soggiorno il codice fiscale a e mi diede il numero di telefono e l'indirizzo email per l'invio; ADR CP_2 CP_2
mi inviò poi il contratto di lavoro tramite email e mi disse di rinviarlo firmato;
ADR il datore di lavoro inserito
nel contratto era la Federazione CRL Italia;
ADR fisicamente ho lavorato presso la Sir dal lunedì al venerdì tre
ore al giorno, dalle 5 alle 8 del mattino e il sabato dalle 5 del mattino al mezzogiorno;
ADR per eventuali
permessi o ferie io e le mie colleghe ci rivolgevamo a FU quanto poi alle cose burocratiche ce la vedevamo poi
Per_ con per le cose da fare il riferimento era o o FU”). CP_2
pagina 10 di 16 Quanto alle modalità temporali della prestazione dei lavoratori impiegati dalla parte opponente, essa
è stata esplicitata, con riferimento ai giorni lavorati nel mese, nel verbale unico ed è stata indicata con chiarezza nel prospetto finale determinativo degli imponibili mensili per ciascun lavoratore.
A tale riguardo, la parte opponente non ha formulato specifiche e tempestive contestazioni se non quella che non avrebbe lavorato nel periodo dal 25.6.2018 al 24.8.2018 e, tuttavia, al Controparte_5
riguardo, dalle dichiarazioni di , può esclusivamente desumersi che la stessa non Controparte_5
abbia lavorato nel periodo di ossia nel periodo dall'8.7.2018 al 24.8.2018 avendo, la stessa, CP_16
dichiarato di avere lavorato sino al periodo di CP_16
Quanto, poi, alla dimensione oraria della prestazione di lavoro, stante la non tempestiva contestazione in ordine alla stessa, le risultanze del verbale possono essere considerate valide se non contraddette da inequivocabili diverse risultanze probatorie.
Al riguardo, però, deve essere effettivamente rideterminata nella misura di 22 ore settimanali la prestazione lavorativa di stanti le precise dichiarazioni rilasciate dalla Persona_2
stessa laddove ha ricordato di avere lavorato dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 8 e il sabato dalle 8 alle
12.00 e la medesima dimensione temporale giornaliera e settimanale deve essere considerata con riferimento alle dipendenti , e in considerazione Controparte_4 Controparte_5 Parte_4
dell'analogia delle mansioni e di quanto dichiarato al Nucleo Carabinieri il 27.11.2019.
CP_ E' dunque fondata la pretesa dell di conseguire direttamente nei confronti dell'utilizzatore i contributi in relazione alle lavoratrici indicate nel verbale ispettivo.
Questo giudicante ha, tuttavia, ritenuto di disporre una CTU contabile al fine di rideterminare la contribuzione complessivamente dovuta tenuto conto, da una parte, della necessità di rielaborare il conteggio in relazione alla parziale modifica dei tempi delle prestazioni di lavoro delle lavoratrici come sopra illustrato e, in secondo luogo, dell'opportunità di utilizzare, quale parametro contrattuale certo per la determinazione della retribuzione imponibile, quello risultante dal CCNL Pulizie
Industria VI° livello, trattandosi del parametro utilizzato dal datore di lavoro formale, per l'elaborazione dei prospetti paga delle 5 lavoratrici.
In tale prospettiva, è stato nominato CTU il dott. , noto all'ufficio, cui è stato Persona_5
sottoposto il seguente quesito ““dica il CTU l'ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro in
relazione ai lavoratori indicati nel verbale unico di accertamento di cui all'all. n. 4 del fascicolo di parte
ricorrente, presupponendo detti lavoratori come inquadrati al VI° livello del CCNL pulizia industria e
dipendenti diretti della società ricorrente ab origine, presupponendo che gli stessi abbiano ininterrottamente pagina 11 di 16 lavorato per la società ricorrente nei periodi risultanti dal verbale unico e per le ore mensili risultanti dal verbale
unico per ciascuna di esse entro il limite delle 22 ore settimanali quanto alle lavoratrici Controparte_4
e escludendo dell'imponibile contributivo, Controparte_5 Parte_4 Persona_2
quanto alla lavoratrice il periodo dall'8.7.2018 al 24.8.2018”. Controparte_5
L'elaborato redatto dal CTU, non contestato nei termini quanto al suo sviluppo contabile dai cc.tt.pp. e condivisibile, quanto alla metodologia usata ed ai relativi approdi contabili, si conclude nei seguenti termini “In applicazione del le indicazioni formulate nel quesito nonché delle disposizioni contrattuali e di
legge, sono state determinate le retribuzioni imponibili per ciascun lavoratore e la relativa contribuzione dovuta:
specificatamente per la lavoratrice (periodo 01/02/2018 - 31/12/2019) sono rideterminati in € Controparte_4
8.163,06; per la lavoratrice (periodi 13/03/2018-07/07/2018 e 25/08/2018-31/12/2019) € Controparte_5
6.938,47; per la lavoratrice (per iodo 29/06/2019- 31/12/2019) € 2.281,61; per la lavoratrice Parte_4
(periodo 15/10/2018 - 30/06/2019) € 2.704,81. Pertanto i contributi Persona_2
rideterminati per le lavoratrici oggetto del quesito ammontano complessivamente ad €20.087,95, così ,
aggiungendo l'importo richiesto per la lavoratrice (€ 1.112,84), il totale è pari a € 21.200,79. Tes_1
A seguito della cancellazione della società ricorrente dal registro delle imprese il processo è stato interrotto ed immediatamente riassunto dal socio accomandatario che, nella sua Parte_2
memoria di costituzione in via di riassunzione, ha evidenziato, per inferirne l'erroneità del conteggio,
che il VI° livello del CCNL Industria risultava un parametro eccentrico rispetto alla tipologia di prestazioni cui erano addette le lavoratrici prese in considerazione dagli ispettori dovendosi, più
correttamente, prendere, quale riferimento, il 1° livello per i primi nove mesi ed il secondo successivamente.
In senso contrario si deve, però, osservare che, di fatto, il rapporto di lavoro ha avuto corso con il riconoscimento ed il pagamento, ai lavoratori impiegati dal FU, di un compenso parametrato al
VI° livello del CCNL per le Pulizie del settore industriale come risulta dai prospetti paga versati in atti e che, come noto, non sussiste alcun impedimento di natura giuridica all'attribuzione ad un lavoratore di un compenso eccedente i minimi contrattuali o all'attribuzione allo stesso, a fini economici e normativi, di un inquadramento sovradimensionato rispetto a quello proprio delle mansioni lavorative svolte. D'altronde il concreto utilizzo di lavoratori nell'organizzazione datoriale, in un contesto di somministrazione irregolare di manodopera, non può tradursi nell'indebita facoltà, per l'utilizzatore cui siano poi imputati i rapporti, di ridurre unilateralmente la retribuzione formalmente e sostanzialmente riconosciuta ai lavoratori dal medesimo impiegati, tant'è che gli stessi, in base pagina 12 di 16 all'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, hanno azione per vedere costituito il rapporto di lavoro formalmente intercorso con l'appaltatore in capo all'utilizzatore ovviamente alle medesime condizioni contrattuali effettivamente riconosciutegli dal datore di lavoro formale.
CP_ Inoltre, come correttamente eccepito dalla difesa dell' nelle note depositate in relazione alla memoria in riassunzione della parte ricorrente, l'utilizzo, da parte dei formali datori di lavoro, del parametro contrattuale sviluppato nel conteggio da parte del CTU al fine di determinare e poi corrispondere la retribuzione ai lavoratori di cui al verbale ispettivo, è stato tempestivamente allegato
CP_ dall' già in sede di memoria di costituzione e poi nella successiva memoria difensiva del 25
maggio 2023 e parte ricorrente non ha sollevato alcuna eccezione a seguito delle specifiche allegazioni di in merito al CCNL applicato e sul livello di inquadramento né all'esito della costituzione di CP_1
né successivamente a seguito del deposito della memoria autorizzata. CP_1
Con ordinanza del 31.12.2023, questo giudice, anche su istanza del difensore di parte opponente, ha
CP_ poi disposto che, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., “informi in merito all'ammontare dei contributi
eventualmente versati, dalla Società M&G CO. Multiservice di MA (o anche da altro datore di lavoro) per la
sig.ra la sig.ra , la sig.ra la sig.ra Tes_1 Controparte_4 Controparte_5 Persona_2
e la sig.ra dal mese di marzo del 2018 al mese di dicembre del 2019, con riferimento ai
[...] Parte_4
periodi in relazione ai quali sono stati addebitati contributi a carico della società ricorrente secondo quanto
illustrato nel Verbale Unico Di Accertamento E Notificazione della DDL n. 2019018623, Prot. n. CP_1
5800.08/06/2021.0271149, datato 08/06/2021 depositando, nel fascicolo telematico, un prospetto riepilogativo di
detti contributi entro il 31 marzo del 2024 con l'eventuale rideterminazione del carico contributivo e calcolo delle
eventuali sanzioni solo sulla quota contributiva omessa”;
CP_ ha ottemperato all'ordine di questo giudicante, rappresentando che, con riferimento ai lavoratori presi in considerazione nel verbale ispettivo e per i periodi oggetto di addebiti contributivi, risultano versamenti pari a € 1368,79.
Il difensore di parte ricorrente ha chiesto espletarsi ulteriori verifiche istruttorie in merito ai contributi versati da parte dei formali datori di lavoro instando affinchè questo giudicante ordinasse all'Ispettorato Territoriale di PE di depositare i contratti di lavoro e il LUL del personale inviato da ed affinchè, con riferimento ai lavoratori impiegati presso e per cui è CP_3 Parte_2
CP_ processo, producesse gli estratti contributivi indicando quale parte dei contributi risultanti
CP_ dall'estratto fosse stata accreditata dall' e quale parte fosse stata invece versata dal datore di pagina 13 di 16 lavoro formale ed affinchè, infine, venisse ordinato a di specificare i contributi versati in CP_3
relazione alle tre lavoratrici per cui è processo dalla medesima direttamente assunte.
A tale riguardo, l'istanza istruttoria, poi parzialmente accolta in relazione all'ordine di esibizione nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro, non è stata ritenuta ammissibile dovendosi qualificare come meramente esplorativa, non essendovi specifiche allegazioni in ordine ad eventuali contributi versati
CP_ dai datori di lavoro formali che non siano stati computati dall' nel prospetto depositato né
elementi atti a fare presumere l'erroneità del prospetto.
D'altronde, un'analoga determinazione istruttoria assunta nell'ambito di una controversia speculare è
stata già vagliata dalla Corte di Appello la quale l'ha condivisa sulla base della seguente motivazione
“L'appellante obietta che essa non era titolare dei rapporti di lavoro per cui è causa, né della loro gestione
amministrativa, ragion per cui non aveva mai avuto la possibilità di esaminare le denunce mensili trasmesse
all' dalle società e Di conseguenza, non le era stato possibile verificare la CP_1 CP_6 CP_3
corrispondenza dei dati in essi indicati con il conteggio depositato dall' in corso di causa. In sostanza, CP_1
sembra intendere l'appellante, la mancata specificazione delle circostanze al cui accertamento tendeva la richiesta
istruttoria non le era imputabile, cosicché appariva ingiusta la decisione del giudice di non disporre in
conformità a essa. Insiste, quindi, affinché la Corte d'appello eserciti il potere istruttorio d'ufficio previsto
dall'art. 421 c.p.c., e ordini all' di depositare i modelli Uniemens delle società e CP_1 CP_6 CP_3
7.1. Le doglianze e le richieste dell'appellante non sono fondate. Nonostante i rapporti di lavoro fossero stati
Contro gestiti, dal punto di vista amministrativo, dalle due società l'opponente non era, per ciò solo, esonerata
dall'indicare specificamente quali contributi esse avessero versato, d'importo asseritamente maggiore rispetto a
quello attestato nel conteggio prodotto dall su ordine del giudice. In realtà, l'imprenditore che intenda CP_1
avvalersi di manodopera assunta da terzi non può disinteressarsi della regolarità della contribuzione versata
dall'impresa appaltatrice o somministratrice, poiché, in seguito, potrebbe essere chiamato a risponderne in
qualità di coobbligato solidale, se non addirittura, come nel caso di specie, in via autonoma, qualora sia accertata
l'invalidità del contratto d'appalto o di somministrazione. Il committente, dunque, ha l'onere di verificare
diligentemente l'esatto adempimento dell'obbligo contributivo da parte dell'altro contraente. L'opponente omise
questa necessaria verifica: non può, quindi, pretendere che sia posto rimedio al difetto di allegazione della sua
difesa attraverso l'esercizio del potere istruttorio d'ufficio, di cui il giudice non può avvalersi per ovviare al
mancato assolvimento dell'onere di allegazione gravante sulla parte, come si evince dalla seguente massima: “i
poteri istruttori conferiti al giudice del lavoro dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., pur comportando
un'attenuazione dell'onere della prova a carico delle parti, non possono ritenersi finalizzati ed estesi alla ricerca pagina 14 di 16 di fatti che sarebbero rilevanti – se provati – ai fini della decisione ma che le parti, per negligenza o per qualsiasi
altra causa, non abbiano ritualmente e tempestivamente dedotto in giudizio” (Cass., Sez. Lav., 1° settembre
1987, n. 7158; nello stesso senso, 3 novembre 1980, n. 5863).
Si aggiunga, poi, che, in considerazione del fatto che, per quanto sopra esposto, i rapporti di lavoro devono essere imputati direttamente in capo a S.A.S. IA SERVICE DI IA AU & C.
CP_ la quale risulta obbligato in via principale e diretta al versamento della contribuzione dovuta a l'istanza diretta a detrarre, dalla somma complessivamente dovuta a tale titolo, l'ammontare dei contributi eventualmente versati dal datore di lavoro formale, va qualificata come eccezione di merito volta a paralizzare la pretesa dell'Istituto.
Come tale, l'onere di allegare i relativi presupposti fattuali e di fornirne la prova sarebbe gravata sulla parte ricorrente la quale, tuttavia, ha solo genericamente sollevato l'eccezione senza allegare, nello specifico, l'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta con riferimento a determinati lavoratori ed in relazione a specifiche mensilità.
Il debito contribuivo della società ricorrente, facente carico al socio accomandatario ricorrente in riassunzione deve dunque essere determinato nella misura di €19.832,00
Infine non appare fondata la domanda di risarcimento del danno contrattuale asseritamente sofferto per effetto del presunto inadempimento dell'impresa individuale di all'obbligazione di CP_2
gestire correttamente i rapporti di lavoro con i lavoratori i cui rapporti sono stati imputati in capo alla ricorrente dall'organo ispettivo.
Essendo, l'oggetto del contratto, la somministrazione di manodopera da parte di un soggetto comunque non autorizzato a farlo e difettando la forma scritta del contratto, si tratterebbe, in ogni caso, di un rapporto contrattuale nullo per contrarietà a norma imperativa con la conseguente insussistenza di effetti obbligatori che possano essere azionati giudizialmente in ipotesi quali presupposti di una responsabilità risarcitoria ascrivibile alle parti del contratto nullo.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale;
stante la solo parziale dichiarazione di inefficacia dell'avviso di addebito opposto esse vanno compensate nella misura di 1/5 e poste a carico dell'azienda opponente per il residuo;
esse, per l'intero, vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00;
tenuto conto del fatto che la necessità di rideterminare il credito contributivo ha tratto origine anche da un'erronea determinazione delle ore lavorate da parte degli ispettori, le spese di CTu devono essere poste definitivamente in solido a carico di entrambe le parti. pagina 15 di 16
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S.a.s. FU SE di FU
ST & C. e riassunta da in qualità di socio accomandatario, successore ex art. 110 Parte_2
CP_ c.p.c., dichiara che i contributi complessivamente dovuti all in relazione ai lavoratori di cui al verbale ispettivo n 036/55/ITL/Inps del 8.6.2021 sono pari a €19.832,00; respinge la domanda di risarcimento nei confronti di . Compensa nel limite di 1/5 le spese di giudizio e CP_2
condanna la parte ricorrente al pagamento della residua quota di tali spese in favore dell' che CP_1
liquida, per l'intero, nella misura di €4.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi. Pone le spese di CTU definitivamente in solido a carico di entrambe le parti.
PE 24 settembre 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 893/2021
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
quale socio della S.A.S. IA SERVICE DI IA AU & C. Parte_2 società cancellata dal registro delle imprese (avv. Siro Centofanti)
- ricorrente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) convenuto contumace CP_1 CP_2
- convenuti–
ha emesso, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 24.9.2025, alle ore 16.10, la seguente
SENTENZA
S.a.s. FU SE di FU ST & c. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di PE
in funzione di giudice del lavoro l' e chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 CP_2
domande “dichiarare infondata la pretesa dell' di € 26.881,70 di contributi, oltre che quella CP_1
consequenziale di € 15.533,51 e quindi quella complessiva di € 42.415,21, formulata con verbale unico di
accertamento e notificazione 8.6.2021 e con lettera di diffida ad adempiere 8.6.2021…ove le pretese dell' CP_1
relative al periodo 1.10.2018/31.12.2019, pari a € 20.378,65, venissero in tutto o in parte accolte, dichiarare
, quale titolare dell'impresa individuale IN IZ & CO, responsabile di inadempimento CP_2
contrattuale e/o di violazione extracontrattuale e condannarlo a tenere indenne la S.a.s. FU SE per ogni
importo, a qualunque titolo (contributi, somme aggiuntive, interessi, spese), al cui pagamento essa venisse
condannata a favore dell . CP_1
Ha premesso che opera nel settore delle pulizie e che ha ricevuto, oltre ad un verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di PE (organo pagina 1 di 16 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro) e dell' 036/55 8.6.2021 e ad un ulteriore verbale “di CP_1
autonomo adempimento degli obblighi di Legge di natura penale in materia di lavoro e legislazione sociale”
036/56 8.6.2021, una lettera della Sede di PE 8.6.2021, contenente una “diffida ad adempiere” e CP_1
specificamente a pagare “€ 26.881,70” per contributi relativi al periodo febbraio 2018 – dicembre 2020
e “€ 15.533,51” per somme aggiuntive e quindi la complessiva somma di “€ 42.415,21”; che “i
contributi richiesti si riferiscono ai due periodi nella seguente misura: a) periodo febbraio 2018 – settembre 2018
€ 6.503,05 b) periodo ottobre 2018 – dicembre 2019 € 20.378,65 totale € 26.881,70”; che i contributi relativi al periodo dal mese di febbraio al mese di settembre del 2018 si riferiscono a lavoratori che hanno prestato la loro opera nell'ambito di un rapporto contrattuale di appalto intercorso fra la S.a.s. FU
SE e la di MA (contratto di appalto di servizi del 19.2.2018 - doc. n. Controparte_3
8); che, più nel dettaglio, nell'ambito di tale servizio di appalto di pulizie, hanno lavorato, quali dipendenti assunte dalla : nei mesi di luglio, agosto e settembre 2018; CP_3 Tes_1
nei mesi da febbraio a settembre 2018; nel periodo da Controparte_4 Controparte_5
marzo 2018 al 25.6.2018 e nel periodo dal 25.8.2018 al 30.9.2018; che ravvisata la non genuinità del contratto di appalto i suddetti rapporti di lavoro sono stati imputati, da parte dell'organo ispettivo,
direttamente in capo ad essa ricorrente;
che le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori non sono corrette e condivisibili in quanto la era, all'epoca, “…in possesso di regolare Controparte_6
autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del D.
Lgs. 10.9.2003 n. 276, rilasciata dal Ministero del Lavoro il 10.10.2016…” ed in quanto “…comunque, il
contratto di appalto di servizi 19.2.2018 [aveva] conseguito la certificazione della sua correttezza, validità e
efficacia, ai sensi dell'art. 77 e seguenti del D. Lgs. 10.9.2003 n. 276, con provvedimento 16.4.2018, protocollo n.
1061, della Commissione di certificazione costituita presso l' ”; che, in ogni Controparte_7
caso, le preindicate tre lavoratrici non hanno operato sotto il potere direttivo della S.a.s. FU
SE “…sia perché, trattandosi di attività di pulizia, esse avevano piena professionalità per svolgerla in
autonomia, sia perché pulivano locali non della S.a.s. FU SE, ma di altre Società…”; che inoltre gli ispettori hanno ritenuto sussistente lo svolgimento di una presunta attività lavorativa di CP_5
per il periodo dall'1.7.2018 al 24.8.2018, che invece non vi è stata;
che, con riferimento al periodo
[...]
dall'1.10.2018 al 31.12.2019, a seguito dell'attività ispettiva esitata nel verbale di accertamento e notificazione opposto, i rapporti di lavoro delle lavoratrici , e Pt_3 CP_4 CP_5 Per_1
intercorsi con soggetti diversi dalla S.a.s. FU, sono stati imputati in capo ad essa ricorrente nonostante essi avessero avuto corso, sul piano formale: 1) tra la e la;
2) tra Pt_3 Controparte_8 pagina 2 di 16 ed e la Federazione CRL Italia per il periodo 1.10.2018/23.4.2019 Controparte_4 Controparte_5
e tra le medesime lavoratrici e l'impresa individuale IN IZ & CO. di per il CP_2
periodo 24.4.2019/31.12.2019; 3) tra e l'impresa individuale IN IZ & CO. di Parte_4
per il periodo 1.7.2019/31.12.2019; che essa ricorrente ha impiegato tali lavoratori per CP_2
eseguire servizi di pulizie in favore di terzi sulla base di un accordo preso con il quale CP_9
“ha sfruttato il suo ascendente nei confronti di per convincerlo a utilizzare i servizi da lui Parte_2
predisposti”; che, più nello specifico, ha indotto essa ricorrente ad utilizzare detti CP_9
lavoratori sulla base di un rapporto commerciale contestualmente avviato con l'impresa
[...]
(figlio di ) la quale ha “cominciato a partire dalla fattura n. 40 del 19.11.2018, CP_10 CP_9
relativa al mese di ottobre 2018, a rimettere fatture alla S.a.s. FU, indicando che le stesse venivano emesse
per “Fornitura e Gestione IZ Lavori”, ed ha continuato a rimetterle fino a dicembre 2019”; che tuttavia i suindicati lavoratori, come visto, sono stati assunti solo in parte dall'impresa IN IZ & CO. di
; che in ogni caso non è legittimata a chiedere ad essa ricorrente i contributi CP_2 CP_1
relativi ai rapporti di lavoro instaurati dai sopra indicati lavoratori con soggetti terzi in quanto non è
stata esercitata, nel termine decadenziale di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010, da parte dei lavoratori un'azione volta alla costituzione di un rapporto di lavoro diverso da quello formale;
che il computo della retribuzione imponibile effettuato sulla base dei prospetti paga emessi dal formale datore di lavoro è erroneo in quanto avrebbero dovuto essere utilizzati i parametri retributivi previsti dal CCNL applicabile ai rapporti di lavoro ed in quanto avrebbero dovuto essere scomputati i contributi già versati dai formali datori di lavoro;
che in subordine, dovrebbe essere CP_2
condannato avendo una responsabilità contrattuale evidente derivante dalla circostanza di avere
“emesso fatture e ricevuto importi nel presupposto che avrebbe provveduto a gestire regolarmente tutti i relativi
rapporti di lavoro (e quindi sia quelli della di cui risultava formale titolare la , sia Pt_3 Controparte_8
quelli per i quali il contratto di lavoro era stato stipulato dalla Federazione CRL Italia, sia quelli di cui essa
risultava direttamente titolare)”. In punto di fatto, la parte ricorrente ha poi contestato che CP_5
abbia prestato la propria attività di lavoro nel periodo tra l'8 luglio del 2018 al 24 agosto del
[...]
medesimo anno. Sul piano contabile, infine, ha sostenuto che non fosse praticabile l'operazione,
effettuata dagli ispettori, di individuare, per il periodo successivo al 1° ottobre del 2018, la retribuzione imponibile contributiva procedendo alla “lordizzazione” delle retribuzioni nette effettivamente corrisposte dal formale datore di lavoro. Ha, poi, lamentato la scarsa chiarezza del pagina 3 di 16 verbale in punto di determinazione della retribuzione imponibile non essendo, in particolare, chiara la fonte negoziale utilizzata per essa.
Si è costituito l' eccependo in linea preliminare l'inammissibilità dell'azione proposta per CP_1
difetto di interesse, avendo, parte ricorrente, omesso di impugnare, nel termine di 40 giorni, un avviso di addebito notificatole il 16/10/2021 ed avente ad oggetto la contribuzione derivante dagli accertamenti ispettivi. In secondo luogo, l' ha contestato la fondatezza dell'eccezione sollevata CP_1
dalla società ricorrente in merito all'inoppugnabilità incidentale della certificazione del contratto di appalto evidenziando il difetto di legittimazione alla certificazione della commissione istituita presso l'ente bilaterale E.N.B.L.I. non trattandosi di ente bilaterale costituito dalle OO.SS. maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2 lett. h del d.lgs. n. 276 del 2003. Nel merito ha, essenzialmente,
dedotto che parte ricorrente non ha contestato le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni di lavoro delle lavoratrici utilizzate descritte nel verbale impugnato e sulla base delle quali sono stati determinati gli imponibili contributivi e che i rapporti di lavoro sono stati imputati direttamente in capo alla ricorrente in quanto il contratto di appalto con la non è risultato Controparte_6
genuino ed in quanto, per il periodo successivo al mese di settembre del 2018, si è verificata, di fatto,
una somministrazione di manodopera in mancanza di contratto e di legittimazione da parte del soggetto somministrante, da individuarsi nelle persone di e di . Nel CP_2 CP_9
dettaglio, l' ha dedotto che è stata assunta con contratto a tempo CP_1 Controparte_5
determinato dalla Cooperativa dal 13 marzo 2018 al 30 giugno 2018 e dal 25 agosto 3018 al 30
settembre 2018 quale addetta alle pulizie part time VI livello CCNL Pulizia Industria, con un orario complessivo medio di 24 ore settimanali;
che è stata assunta a tempo determinato Controparte_4
dalla Cooperativa dal 21 febbraio 2018 al 30 settembre 2018 quale addetta alle pulizie part time VI
livello CCNL Pulizie Industria, con un contratto complessivo medio di 24 ore settimanali;
che Tes_1
è stata assunta a tempo determinato dalla Cooperativa dal 3 luglio 2018 al 30 settembre 2018
[...]
quale addetta alle pulizie part time VI livello CCNL Pulizie Industria;
che inoltre le lavoratrici e avevano svolto lavoro in favore della Società ricorrente anche Controparte_5 Controparte_4
in periodi nel corso dei quali non vi era alcun formale vincolo contrattuale con la
[...]
e, segnatamente, , per il periodo dal 1 luglio 2018 al 24 agosto 2018, per CP_6 Controparte_5
n. 36 gg e dall'1 febbraio 2018 sino al 21 febbraio 2018 per complessivi n. 17 gg;
che Controparte_4
le lavoratrici e sono state, successivamente, inviate presso la Società ricorrente CP_5 CP_4
pagina 4 di 16 da e a svolgere la loro attività di addette alla pulizia in assenza di alcun CP_2 CP_9
contratto di lavoro, dunque in nero, entrambe dall'1 ottobre 2018 al 23 aprile 2019, per n. 168 gg.,
sempre mantenendo un orario di lavoro di 24 ore settimanali medie su 6 giorni alla settimana;
che anche le lavoratrici e , hanno lavorato per conto della Parte_4 Persona_2
Società ricorrente in nero, come addette alle pulizie;
la il giorno 29 giugno 2019 e la Per_1 Pt_3
dal 15 ottobre 2018 al 31 maggio 2019, per 6 giorni alla settimana, per 24 ore settimanali la prima e 27
ore la seconda;
che nel periodo 24 aprile 2019 al 31 dicembre 2019 la ha assunto, Controparte_11
ma solo formalmente, le lavoratrici e , che hanno continuato a prestare la loro CP_5 CP_4
attività lavorativa presso ed in favore della Società ricorrente;
che, in alcuni casi le buste paga sono state emesse dal medesimo mentre in altri casi le buste paga risultano intestate ad una CP_12
Federazione denominata CRL Italia, con la quale tuttavia non era intercorso alcun rapporto di lavoro;
che , è stata assunta a tempo determinato da dall'1 luglio 2019 al 31 Parte_4 Controparte_13
dicembre 2019, con un contratto part time, VI livello CCNL Pulizie Industrie per 24 ore settimanali su
6 giorni alla settimana;
che è stata assunta con contratto a tempo Persona_2
determinato dall'1 giugno 2019 al 30 settembre 2019, anche se poi ha lavorato sino al 30 giugno 2019,
per 6 giorni alla settimana con un orario di lavoro di 27 ore settimanali.
Il giudizio è stato interrotto all'udienza del 18 luglio del 2025 stante l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese e riassunto dal socio accomandatario (cfr. Cass. n. Parte_2
25869/2020).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
CP_ In linea preliminare, quanto all'eccezione originariamente sollevata dall' di inammissibilità
dell'azione di accertamento negativo del credito contributivo derivante dall'omessa tempestiva opposizione di avviso di addebito nelle more emesso e notificato avente ad oggetto analoga pretesa,
vanno ribadite le considerazioni già illustrate da questo giudicante allorchè ha ritenuto, a seguito di discussione delle parti sul punto, che l'esame del merito potesse avere seguito.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 21.10.2021, allorchè il termine di decadenza stabilito dall'art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 46 del 1999 non era ancora decorso.
pagina 5 di 16 Risultava pendente, quindi, un giudizio di merito sull'esistenza della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito opposto, quando ancora la fattispecie a formazione progressiva con effetti di cristallizzazione della pretesa dell'ente previdenziale non si era compiutamente prodotta.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo enunciare, con la sentenza n. 16203 del 2008 il principio di diritto che “Una volta che sia stata introdotta, e sia in corso, una causa di merito sulla fondatezza
della pretesa contributiva previdenziale, non occorre che il contribuente instauri un secondo separato giudizio
relativo anch'esso al merito sostanziale della pretesa dell'ente previdenziale, come è il giudizio di opposizione
contro l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lg. n. 46 del 1999. Infatti, la mancata proposizione
dell'opposizione ex art. 24 citato integra soltanto una preclusione di carattere processuale, come tale irrilevante
rispetto a questioni di merito già validamente proposte in giudizio…”precisando che “Le decadenze che si
siano verificate in precedenza rendono inammissibile, o comunque infondata, una impugnazione successiva
proposta per ragioni di merito, e perciò anche una opposizione al ruolo per ragioni di merito che avrebbero
potuto, e dovuto, essere proposte prima, ma, allo stesso modo, le decadenze processuali che si possano verificare
in un momento successivo non possono incidere sul contenzioso di merito già in atto che sia già stato
ritualmente proposto, nè incidere sugli effetti delle pronunzie emanate nel corso di esso. Non rileva perciò che il
contribuente previdenziale non abbia proposto un nuovo contenzioso con una opposizione di merito contro
l'iscrizione a ruolo” e tale principio, pur apparentemente in contrasto con quello espresso di recente dalla S.C. con ordinanza, n.6753, ribadito incidentalmente da Cass. 26272/2020, secondo cui “la notifica
della cartella esattoriale per contributi previdenziali e premi determina la sopravvenuta carenza di interesse ad
agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo e
con il quale si impugni la fondatezza della medesima pretesa impositiva, considerato che nessun risultato utile il
ricorrente potrebbe conseguire in virtù di detta autonoma azione di accertamento negativo e posto che l'interesse
ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della
decisione…” è stato ritenuto prevalente e condivisibile con la conseguenza che, sino a che non si sia prodotto l'effetto tipico della decadenza, un'azione di accertamento negativo deve considerarsi utilmente proposta e prevalente rispetto alla preclusione di ordine processuale stabilita dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999.
CP_ Sempre in linea preliminare, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell' a fare valere l'irregolarità del contratto in questione per conseguire, direttamente nei confronti dell'effettivo utilizzatore, i contributi dovuti con riferimento al rapporto lavorativo formalmente intercorso con l'appaltatrice, si rileva che, di recente la Suprema Corte, in fattispecie normativa sovrapponibile, ha pagina 6 di 16 CP_ affermato la legittimazione attiva dell' a fare valere i vizi dell'appalto ex art. 29 del d.lgs. n. 276
del 2003 al fine di conseguire il pagamento dei contributi dovuti dall'appaltatore formale datore di lavoro da parte del committente nonostante l'art. 29 comma 3 bis stabilisca che l'azione volta a conseguire la costituzione del rapporto lavorativo alle dipendenze di quest'ultimo spetti al lavoratore.
Con la sentenza n. 31144 del 28/11/2019 la Corte, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'azienda convenuta, ha premesso che, secondo la prospettiva ermeneutica caldeggiata dalla parte ricorrente “…l'art. 29, comma 3 bis…introdurrebbe nel nostro ordinamento
"un'azione costitutiva a legittimazione limitata, nel senso che l'unico soggetto che può, in caso di appalto
irregolare, chiedere la costituzione del rapporto di lavoro nei confronti del committente è solo il lavoratore", non
quindi gli enti di previdenza e assistenza”. Nel valutare infondato il motivo, la Corte ha, osservato che
“l'assunto sembra richiamare quella opinione dottrinale - determinata da una certa interpretazione del D.Lgs. n.
276 del 2003, art. 29, comma 3 bis, secondo cui la disposizione configurerebbe un'azione costitutiva con
legittimazione esclusiva del lavoratore interessato, in tal senso segnando una discontinuità con la L. n. 1369 del
1960, art. 1, comma 5, che consentiva un'azione di accertamento per la quale i lavoratori venivano considerati a
tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore, proponibile da chiunque avesse interesse;
da questa prospettiva
CP_ deriverebbe come conseguenza rilevante che, nell'attuale disciplina, terzi quali l e l'Inail che chiedessero
contributi o premi all'utilizzatore effettivo datore di lavoro potrebbero sentirsi opporre la mancata costituzione
del rapporto in difetto di azione giudiziale promossa dal lavoratore;
l'assunto non può essere condiviso perchè in
tal caso il regime previdenziale, di per sè indisponibile (da ultimo v. Cass. n. 13650 del 2019), sarebbe
condizionato all'iniziativa del lavoratore che denunci l'irregolarità, mentre è risalente il principio in base al
quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (v., ex
multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. n. 6673 e n. 15979 del 2003); in realtà l'azione dell'ente previdenziale
terzo è finalizzata all'accertamento della sussistenza in fatto di un rapporto di lavoro subordinato tra
l'utilizzatore e il lavoratore e trova la sua causa petendi nell'art. 2094 c.c. e non nel D.Lgs. n. 276 del 2003,
anche perchè la formula utilizzata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, lungi dal configurare una sanzione
strutturalmente diversa dal passato, rappresenta una diversa descrizione del medesimo meccanismo
sanzionatorio; si tratta di una norma tipicamente processuale formulata a partire dalla posizione del lavoratore
che non precludere, stante la nullità degli atti interpositori tuttora sanzionati, che sia fatta valere ad opera di
tutti gli interessati (v. pure Cass. n. 18278 del 2019, in motivazione); in analoga prospettiva fondata
sull'autonomia e sulla diversa natura delle due obbligazioni nei confronti rispettivamente del datore di lavoro e
dell'istituto previdenziale si è esclusa, in tema di appalto di opere e servizi, l'operatività del termine di decadenza pagina 7 di 16 di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella versione anteriore alle modifiche
apportate dal di n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 35 del 2012, avuto riguardo all'azione promossa dagli
enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (v.
Cass. n. 18004 e 22110 del 2019).
Quanto poi alla certificazione da parte dell'ENBLI del contratto di appalto, come già evidenziato dalla
Corte di Appello di PE, nell'ambito di una fattispecie sovrapponibile, l'ENBLI non è soggetto
C competente al rilascio della certificazione non essendo stata costituito dalle OO. comparativamente più rappresentative del settore ai sensi della lettera H dell'art. 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 sicchè la certificazione del contratto di appalto deve essere qualificata come priva d'effetti preclusivi nei confronti dell'Istituto.
Ciò premesso, quanto ai rapporti di lavoro che hanno avuto corso nel periodo di vigenza dei contratti di appalto tra la società ricorrente e in conformità all'orientamento Controparte_3
consolidato della Suprema Corte (Cass. nn. 12551/2020, 15557/2019, 27213 del 26/10/2018, 7820/2013,
15693/2009, 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, é necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo,
da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. In
particolare, é stato ritenuto (Cass. n. 15693/2009) che "In relazione al divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere
prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé svolto
con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi
economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appellante sulle persone dipendenti dall'altro
soggetto , ma anche (Cass. n. 27213/2018) che "Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni
di lavoro in riferimento "gli appalti endoaziendali", caratterizzali dall'affidamento ad un appaltatore esterno di
attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui
l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore
- datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle
ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione
della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio pagina 8 di 16 economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo' . Occorre dunque
effettuare un accertamento complesso mirato alla fattispecie concreta ed in particolare, soprattutto quando si
tratta di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), attraverso un'attenta verifica
dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
tenendo presente tutte le
condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste
ai fini della legittimità dell'appalto del d.lgs. n. 276/2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama (cfr.
Cass. n. 12551/2020 cit.).
Nella specie l'esame delle emergenze istruttorie induce a ritenere l'illegittimità dell'appalto di servizi stipulato dalla società ricorrente, in quanto difettano del tutto le condizioni suddette.
Alla luce della prova orale espletata, infatti, è risultato che l'unico effettivo referente dei lavoratori impiegati nell'ambito delle attività di pulizie di competenze dell'impresa ricorrente era il FU
stesso o altra dipendente della sua impresa. Il colloquio iniziale di lavoro era infatti svolto dal FU
e la proposta di assunzione era del medesimo formulata e la successiva attività direttiva ed organizzativa del rapporto era dal medesimo o da suoi rappresentanti interamente curata. Il CP_2
subentrava in fase successiva solo per la formalizzazione del contratto e per i profili di gestione formale del rapporto lavorativo (cfr. ad esempio le testimonianze di e Tes_1 Testimone_2
e rese all'udienza del 30.11.2023 “….io sono venuta a sapere dell'opportunità di
[...] Parte_4
lavoro in quanto mio marito fa il giardiniere per Sirci e, parlando con FU, che, presso la Sir di Per_3
faceva le pulizie, gli ha chiesto se c'era la possibilità di lavorare presso di lui e quindi ha lasciato il numero di
telefono a FU;
ADR FU mi ha chiamato e mi ha proposto di andare a fare le pulizie per la sua ditta;
Contro
ADR in quell'occasione mi ha detto che sarei stata assunta tramite l'agenzia ADR a quel punto mi ha
chiamato la M& G il lunedì mattina e mi hanno chiesto i documenti per potere fare il contratto di lavoro;
ADR
Contro un paio di giorni dopo sono andata a lavorare da della non li ho mai visti;
ADR era CP_15
FU che mi diceva dove dovevo andare a lavorare cosa dovevo fare ed i turni di lavoro;
ADR io ho lavorato da
luglio fino agli inizi di settembre se non ricordo male;
ADR già aveva lavorato con FU, Controparte_5
così mi disse, e mi pare che venne riassunta a fine agosto;
insieme alla ho lavorato poche CP_5
settimane…non so se la avesse rapporti sul lavoro solo con FU penso di si perché facevamo CP_5
tutte capo a lui ma non ci metto la mano sul fuoco;
ADR quando io ho cominciato a lavorare la già CP_4
lavorava”; “…io sono stata inizialmente alle dipendenze di FU e dopo un paio di anni Controparte_4
FU disse a me che avrebbe delegato le cose burocratiche ad una cooperativa e che quindi avrei fatto il
contratto di lavoro con loro, io, come detto prima, sono andata a vedere che tipo di contratto mi avrebbero fatto e pagina 9 di 16 poi ho firmato il contratto;
ADR FU ci disse che il lavoro non sarebbe cambiato e che anche la retribuzione
sarebbe rimasta immutata e che, per fare ciò, lui avrebbe parlato con questo per farci continuare a CP_2
lavorare allo stesso modo;
ADR per quanto io sappia il passaggio dalla ad una nuova cooperativa CP_6
riconducibile a fu deciso da FU che ce lo comunicò come cosa che presentava dei vantaggio CP_9
economici per lui ma che non avrebbe comportato alcun cambiamento per noi;
ADR poi via whatsapp mi è
arrivato il contratto dal quale risultava che ero dipendente di una Federazione;
l'organizzazione del lavoro, i
permessi, le ferie e le direttive sul lavoro provenivano da FU;
ADR se non erro, non abbiamo avuto la
mensilità di novembre e dicembre e abbiamo chiesto il pagamento a FU che però ci disse che non ci avrebbe
pagato finchè non si fosse concluso l'accertamento precisando che si trattava di un indicazione che proveniva
dall'avvocato del tempo… “…ho fatto il primo colloquio di lavoro con FU che mi era stato Parte_4
presentato da amici;
ADR mi disse che potevo lavorare con lui ma mi disse che per mettermi in regola avrei
dovuto parlare con mi pare con ADR ho parlato con questo tramite whatsapp e CP_2 CP_9 CP_2
lui mi disse di mandargli i documenti;
gli ho mandato la foto di questi documenti tramite whatsapp poi lui mi ha
inviato il contratto e poi l'ho sottoscritto e l'ho rigirato mi pare;
ADR io dopo avere sottoscritto il contratto ho
cominciato a lavorare anche se non ricordo quanto tempo passò tra la firma del contratto e il primo giorno di
lavoro; ADR per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro erano le colleghe che mi dicevano cosa fare;
ADR la
Per_ responsabile sul lavoro era una certa se no c'era la che mi diceva cosa fare;
ADR con FU CP_5
non avevo molti rapporti di solito parlavo con le colleghe…”
, sentita all'udienza del 19 aprile del 2024, ha dichiarato”…ho ricevuto Persona_2
vocali whatsapp o messaggi email da solo in relazione a questioni come l'emissione busta paga o il CUD CP_2
ADR ho lavorato con FU dal 15.10.2018 fino a più o meno luglio del 2019; ADR ho fatto il primo colloquio
Per_ di lavoro con dipendente di sul posto di lavoro ossia presso la Sir a Bastia o S.Maria degli Parte_2
Per_ Angeli ora non so;
ADR è che mi disse che c'era un posto di lavoro da FU e quindi mi presentai;
ADR
FU arrivò successivamente e mi disse di mandare la documentazione per il contratto tipo il permesso di
soggiorno il codice fiscale a e mi diede il numero di telefono e l'indirizzo email per l'invio; ADR CP_2 CP_2
mi inviò poi il contratto di lavoro tramite email e mi disse di rinviarlo firmato;
ADR il datore di lavoro inserito
nel contratto era la Federazione CRL Italia;
ADR fisicamente ho lavorato presso la Sir dal lunedì al venerdì tre
ore al giorno, dalle 5 alle 8 del mattino e il sabato dalle 5 del mattino al mezzogiorno;
ADR per eventuali
permessi o ferie io e le mie colleghe ci rivolgevamo a FU quanto poi alle cose burocratiche ce la vedevamo poi
Per_ con per le cose da fare il riferimento era o o FU”). CP_2
pagina 10 di 16 Quanto alle modalità temporali della prestazione dei lavoratori impiegati dalla parte opponente, essa
è stata esplicitata, con riferimento ai giorni lavorati nel mese, nel verbale unico ed è stata indicata con chiarezza nel prospetto finale determinativo degli imponibili mensili per ciascun lavoratore.
A tale riguardo, la parte opponente non ha formulato specifiche e tempestive contestazioni se non quella che non avrebbe lavorato nel periodo dal 25.6.2018 al 24.8.2018 e, tuttavia, al Controparte_5
riguardo, dalle dichiarazioni di , può esclusivamente desumersi che la stessa non Controparte_5
abbia lavorato nel periodo di ossia nel periodo dall'8.7.2018 al 24.8.2018 avendo, la stessa, CP_16
dichiarato di avere lavorato sino al periodo di CP_16
Quanto, poi, alla dimensione oraria della prestazione di lavoro, stante la non tempestiva contestazione in ordine alla stessa, le risultanze del verbale possono essere considerate valide se non contraddette da inequivocabili diverse risultanze probatorie.
Al riguardo, però, deve essere effettivamente rideterminata nella misura di 22 ore settimanali la prestazione lavorativa di stanti le precise dichiarazioni rilasciate dalla Persona_2
stessa laddove ha ricordato di avere lavorato dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 8 e il sabato dalle 8 alle
12.00 e la medesima dimensione temporale giornaliera e settimanale deve essere considerata con riferimento alle dipendenti , e in considerazione Controparte_4 Controparte_5 Parte_4
dell'analogia delle mansioni e di quanto dichiarato al Nucleo Carabinieri il 27.11.2019.
CP_ E' dunque fondata la pretesa dell di conseguire direttamente nei confronti dell'utilizzatore i contributi in relazione alle lavoratrici indicate nel verbale ispettivo.
Questo giudicante ha, tuttavia, ritenuto di disporre una CTU contabile al fine di rideterminare la contribuzione complessivamente dovuta tenuto conto, da una parte, della necessità di rielaborare il conteggio in relazione alla parziale modifica dei tempi delle prestazioni di lavoro delle lavoratrici come sopra illustrato e, in secondo luogo, dell'opportunità di utilizzare, quale parametro contrattuale certo per la determinazione della retribuzione imponibile, quello risultante dal CCNL Pulizie
Industria VI° livello, trattandosi del parametro utilizzato dal datore di lavoro formale, per l'elaborazione dei prospetti paga delle 5 lavoratrici.
In tale prospettiva, è stato nominato CTU il dott. , noto all'ufficio, cui è stato Persona_5
sottoposto il seguente quesito ““dica il CTU l'ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro in
relazione ai lavoratori indicati nel verbale unico di accertamento di cui all'all. n. 4 del fascicolo di parte
ricorrente, presupponendo detti lavoratori come inquadrati al VI° livello del CCNL pulizia industria e
dipendenti diretti della società ricorrente ab origine, presupponendo che gli stessi abbiano ininterrottamente pagina 11 di 16 lavorato per la società ricorrente nei periodi risultanti dal verbale unico e per le ore mensili risultanti dal verbale
unico per ciascuna di esse entro il limite delle 22 ore settimanali quanto alle lavoratrici Controparte_4
e escludendo dell'imponibile contributivo, Controparte_5 Parte_4 Persona_2
quanto alla lavoratrice il periodo dall'8.7.2018 al 24.8.2018”. Controparte_5
L'elaborato redatto dal CTU, non contestato nei termini quanto al suo sviluppo contabile dai cc.tt.pp. e condivisibile, quanto alla metodologia usata ed ai relativi approdi contabili, si conclude nei seguenti termini “In applicazione del le indicazioni formulate nel quesito nonché delle disposizioni contrattuali e di
legge, sono state determinate le retribuzioni imponibili per ciascun lavoratore e la relativa contribuzione dovuta:
specificatamente per la lavoratrice (periodo 01/02/2018 - 31/12/2019) sono rideterminati in € Controparte_4
8.163,06; per la lavoratrice (periodi 13/03/2018-07/07/2018 e 25/08/2018-31/12/2019) € Controparte_5
6.938,47; per la lavoratrice (per iodo 29/06/2019- 31/12/2019) € 2.281,61; per la lavoratrice Parte_4
(periodo 15/10/2018 - 30/06/2019) € 2.704,81. Pertanto i contributi Persona_2
rideterminati per le lavoratrici oggetto del quesito ammontano complessivamente ad €20.087,95, così ,
aggiungendo l'importo richiesto per la lavoratrice (€ 1.112,84), il totale è pari a € 21.200,79. Tes_1
A seguito della cancellazione della società ricorrente dal registro delle imprese il processo è stato interrotto ed immediatamente riassunto dal socio accomandatario che, nella sua Parte_2
memoria di costituzione in via di riassunzione, ha evidenziato, per inferirne l'erroneità del conteggio,
che il VI° livello del CCNL Industria risultava un parametro eccentrico rispetto alla tipologia di prestazioni cui erano addette le lavoratrici prese in considerazione dagli ispettori dovendosi, più
correttamente, prendere, quale riferimento, il 1° livello per i primi nove mesi ed il secondo successivamente.
In senso contrario si deve, però, osservare che, di fatto, il rapporto di lavoro ha avuto corso con il riconoscimento ed il pagamento, ai lavoratori impiegati dal FU, di un compenso parametrato al
VI° livello del CCNL per le Pulizie del settore industriale come risulta dai prospetti paga versati in atti e che, come noto, non sussiste alcun impedimento di natura giuridica all'attribuzione ad un lavoratore di un compenso eccedente i minimi contrattuali o all'attribuzione allo stesso, a fini economici e normativi, di un inquadramento sovradimensionato rispetto a quello proprio delle mansioni lavorative svolte. D'altronde il concreto utilizzo di lavoratori nell'organizzazione datoriale, in un contesto di somministrazione irregolare di manodopera, non può tradursi nell'indebita facoltà, per l'utilizzatore cui siano poi imputati i rapporti, di ridurre unilateralmente la retribuzione formalmente e sostanzialmente riconosciuta ai lavoratori dal medesimo impiegati, tant'è che gli stessi, in base pagina 12 di 16 all'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, hanno azione per vedere costituito il rapporto di lavoro formalmente intercorso con l'appaltatore in capo all'utilizzatore ovviamente alle medesime condizioni contrattuali effettivamente riconosciutegli dal datore di lavoro formale.
CP_ Inoltre, come correttamente eccepito dalla difesa dell' nelle note depositate in relazione alla memoria in riassunzione della parte ricorrente, l'utilizzo, da parte dei formali datori di lavoro, del parametro contrattuale sviluppato nel conteggio da parte del CTU al fine di determinare e poi corrispondere la retribuzione ai lavoratori di cui al verbale ispettivo, è stato tempestivamente allegato
CP_ dall' già in sede di memoria di costituzione e poi nella successiva memoria difensiva del 25
maggio 2023 e parte ricorrente non ha sollevato alcuna eccezione a seguito delle specifiche allegazioni di in merito al CCNL applicato e sul livello di inquadramento né all'esito della costituzione di CP_1
né successivamente a seguito del deposito della memoria autorizzata. CP_1
Con ordinanza del 31.12.2023, questo giudice, anche su istanza del difensore di parte opponente, ha
CP_ poi disposto che, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., “informi in merito all'ammontare dei contributi
eventualmente versati, dalla Società M&G CO. Multiservice di MA (o anche da altro datore di lavoro) per la
sig.ra la sig.ra , la sig.ra la sig.ra Tes_1 Controparte_4 Controparte_5 Persona_2
e la sig.ra dal mese di marzo del 2018 al mese di dicembre del 2019, con riferimento ai
[...] Parte_4
periodi in relazione ai quali sono stati addebitati contributi a carico della società ricorrente secondo quanto
illustrato nel Verbale Unico Di Accertamento E Notificazione della DDL n. 2019018623, Prot. n. CP_1
5800.08/06/2021.0271149, datato 08/06/2021 depositando, nel fascicolo telematico, un prospetto riepilogativo di
detti contributi entro il 31 marzo del 2024 con l'eventuale rideterminazione del carico contributivo e calcolo delle
eventuali sanzioni solo sulla quota contributiva omessa”;
CP_ ha ottemperato all'ordine di questo giudicante, rappresentando che, con riferimento ai lavoratori presi in considerazione nel verbale ispettivo e per i periodi oggetto di addebiti contributivi, risultano versamenti pari a € 1368,79.
Il difensore di parte ricorrente ha chiesto espletarsi ulteriori verifiche istruttorie in merito ai contributi versati da parte dei formali datori di lavoro instando affinchè questo giudicante ordinasse all'Ispettorato Territoriale di PE di depositare i contratti di lavoro e il LUL del personale inviato da ed affinchè, con riferimento ai lavoratori impiegati presso e per cui è CP_3 Parte_2
CP_ processo, producesse gli estratti contributivi indicando quale parte dei contributi risultanti
CP_ dall'estratto fosse stata accreditata dall' e quale parte fosse stata invece versata dal datore di pagina 13 di 16 lavoro formale ed affinchè, infine, venisse ordinato a di specificare i contributi versati in CP_3
relazione alle tre lavoratrici per cui è processo dalla medesima direttamente assunte.
A tale riguardo, l'istanza istruttoria, poi parzialmente accolta in relazione all'ordine di esibizione nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro, non è stata ritenuta ammissibile dovendosi qualificare come meramente esplorativa, non essendovi specifiche allegazioni in ordine ad eventuali contributi versati
CP_ dai datori di lavoro formali che non siano stati computati dall' nel prospetto depositato né
elementi atti a fare presumere l'erroneità del prospetto.
D'altronde, un'analoga determinazione istruttoria assunta nell'ambito di una controversia speculare è
stata già vagliata dalla Corte di Appello la quale l'ha condivisa sulla base della seguente motivazione
“L'appellante obietta che essa non era titolare dei rapporti di lavoro per cui è causa, né della loro gestione
amministrativa, ragion per cui non aveva mai avuto la possibilità di esaminare le denunce mensili trasmesse
all' dalle società e Di conseguenza, non le era stato possibile verificare la CP_1 CP_6 CP_3
corrispondenza dei dati in essi indicati con il conteggio depositato dall' in corso di causa. In sostanza, CP_1
sembra intendere l'appellante, la mancata specificazione delle circostanze al cui accertamento tendeva la richiesta
istruttoria non le era imputabile, cosicché appariva ingiusta la decisione del giudice di non disporre in
conformità a essa. Insiste, quindi, affinché la Corte d'appello eserciti il potere istruttorio d'ufficio previsto
dall'art. 421 c.p.c., e ordini all' di depositare i modelli Uniemens delle società e CP_1 CP_6 CP_3
7.1. Le doglianze e le richieste dell'appellante non sono fondate. Nonostante i rapporti di lavoro fossero stati
Contro gestiti, dal punto di vista amministrativo, dalle due società l'opponente non era, per ciò solo, esonerata
dall'indicare specificamente quali contributi esse avessero versato, d'importo asseritamente maggiore rispetto a
quello attestato nel conteggio prodotto dall su ordine del giudice. In realtà, l'imprenditore che intenda CP_1
avvalersi di manodopera assunta da terzi non può disinteressarsi della regolarità della contribuzione versata
dall'impresa appaltatrice o somministratrice, poiché, in seguito, potrebbe essere chiamato a risponderne in
qualità di coobbligato solidale, se non addirittura, come nel caso di specie, in via autonoma, qualora sia accertata
l'invalidità del contratto d'appalto o di somministrazione. Il committente, dunque, ha l'onere di verificare
diligentemente l'esatto adempimento dell'obbligo contributivo da parte dell'altro contraente. L'opponente omise
questa necessaria verifica: non può, quindi, pretendere che sia posto rimedio al difetto di allegazione della sua
difesa attraverso l'esercizio del potere istruttorio d'ufficio, di cui il giudice non può avvalersi per ovviare al
mancato assolvimento dell'onere di allegazione gravante sulla parte, come si evince dalla seguente massima: “i
poteri istruttori conferiti al giudice del lavoro dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., pur comportando
un'attenuazione dell'onere della prova a carico delle parti, non possono ritenersi finalizzati ed estesi alla ricerca pagina 14 di 16 di fatti che sarebbero rilevanti – se provati – ai fini della decisione ma che le parti, per negligenza o per qualsiasi
altra causa, non abbiano ritualmente e tempestivamente dedotto in giudizio” (Cass., Sez. Lav., 1° settembre
1987, n. 7158; nello stesso senso, 3 novembre 1980, n. 5863).
Si aggiunga, poi, che, in considerazione del fatto che, per quanto sopra esposto, i rapporti di lavoro devono essere imputati direttamente in capo a S.A.S. IA SERVICE DI IA AU & C.
CP_ la quale risulta obbligato in via principale e diretta al versamento della contribuzione dovuta a l'istanza diretta a detrarre, dalla somma complessivamente dovuta a tale titolo, l'ammontare dei contributi eventualmente versati dal datore di lavoro formale, va qualificata come eccezione di merito volta a paralizzare la pretesa dell'Istituto.
Come tale, l'onere di allegare i relativi presupposti fattuali e di fornirne la prova sarebbe gravata sulla parte ricorrente la quale, tuttavia, ha solo genericamente sollevato l'eccezione senza allegare, nello specifico, l'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta con riferimento a determinati lavoratori ed in relazione a specifiche mensilità.
Il debito contribuivo della società ricorrente, facente carico al socio accomandatario ricorrente in riassunzione deve dunque essere determinato nella misura di €19.832,00
Infine non appare fondata la domanda di risarcimento del danno contrattuale asseritamente sofferto per effetto del presunto inadempimento dell'impresa individuale di all'obbligazione di CP_2
gestire correttamente i rapporti di lavoro con i lavoratori i cui rapporti sono stati imputati in capo alla ricorrente dall'organo ispettivo.
Essendo, l'oggetto del contratto, la somministrazione di manodopera da parte di un soggetto comunque non autorizzato a farlo e difettando la forma scritta del contratto, si tratterebbe, in ogni caso, di un rapporto contrattuale nullo per contrarietà a norma imperativa con la conseguente insussistenza di effetti obbligatori che possano essere azionati giudizialmente in ipotesi quali presupposti di una responsabilità risarcitoria ascrivibile alle parti del contratto nullo.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale;
stante la solo parziale dichiarazione di inefficacia dell'avviso di addebito opposto esse vanno compensate nella misura di 1/5 e poste a carico dell'azienda opponente per il residuo;
esse, per l'intero, vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00;
tenuto conto del fatto che la necessità di rideterminare il credito contributivo ha tratto origine anche da un'erronea determinazione delle ore lavorate da parte degli ispettori, le spese di CTu devono essere poste definitivamente in solido a carico di entrambe le parti. pagina 15 di 16
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S.a.s. FU SE di FU
ST & C. e riassunta da in qualità di socio accomandatario, successore ex art. 110 Parte_2
CP_ c.p.c., dichiara che i contributi complessivamente dovuti all in relazione ai lavoratori di cui al verbale ispettivo n 036/55/ITL/Inps del 8.6.2021 sono pari a €19.832,00; respinge la domanda di risarcimento nei confronti di . Compensa nel limite di 1/5 le spese di giudizio e CP_2
condanna la parte ricorrente al pagamento della residua quota di tali spese in favore dell' che CP_1
liquida, per l'intero, nella misura di €4.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi. Pone le spese di CTU definitivamente in solido a carico di entrambe le parti.
PE 24 settembre 2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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