Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 09/09/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02021/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01000/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2023, proposto da
Fallimento Gruppo Corsaro S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Mandolfo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caltanissetta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Rita Sollima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il riconoscimento
del cd “caro acciaio”, con riguardo ai lavori di adeguamento degli impianti tecnologici a servizio del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta di cui al contratto recante il numero 3081 di repertorio e registrato a Caltanissetta il 03 giugno 2004 al n. 833;
nonché per la condanna del Comune di Caltanissetta al pagamento dei relativi importi ed accessori, come di seguito quantificati, richiesti nel corso dell’esecuzione dei predetti lavori con la riserva iscritta sullo stato finale dei lavori, oltre interessi moratori da calcolarsi col criterio dell’anatocismo sulle somme rivalutate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato e depositato il 3 luglio 2023, il Fallimento Gruppo Corsaro S.r.l. in liquidazione espone in punto di fatto che:
- il Comune di Caltanissetta, con bando del 7 gennaio 2003, indiceva una gara per l’esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti tecnologici a servizio del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta, aggiudicato al raggruppamento temporaneo consortile d’imprese, denominato “Consorzio Nisseno”, composto dalla fallita odierna attrice quale mandataria in consorzio con la Giosa S.r.l., anch’essa dichiarata fallita;
- sottoscritto il contratto in data 11 maggio 2004, a seguito di due perizie di variante, le opere venivano collaudate solo il 9 aprile 2019;
- la commissione di collaudo rigettava la richiesta della ricorrente di riconoscimento del c.d. “caro acciaio” poiché “… formulata nello stato finale dei lavori…” e quindi “… non effettuata nel registro di contabilità al momento delle emissioni di tutti i certificati di pagamento…” ;
- il Fallimento ricorrente pertanto firmava con riserva anche il certificato di collaudo in data 26 aprile 2019, contestando il mancato riconoscimento del c.d. “caro acciaio” e reiterando tutte le riserve apposte negli atti contabili.
Deduce - stante la tempestività della domanda di compensazione in quanto proposta prima della firma del certificato di collaudo – di avere diritto alla rivalutazione del c.d. “caro acciaio” ai sensi dell’art. 1, comma 550. della legge n. 311/2004, recepita dalla Regione Sicilia con la legge n. 16/2005, e che dunque sussiste l’obbligo del Comune di Caltanissetta di corrispondere al ricorrente i compensi di rivalutazione come determinati in non meno di 31.788,07 euro (pari alla quota del 50% dell’importo di € 63.576,15, spettante al Fallimento del Gruppo Corsaro), oltre interesse moratori ex artt. 35 e 36 del Capitolato Generale OO.PP. DPR 1063 del 1962 sul superiore importo, con applicazione del criterio anatocistico.
Si è costituito il Comune di Caltanissetta il quale ha dedotto l’infondatezza della domanda che sarebbe, a suo avviso, anche tardiva (in quanto avanzata dalla ricorrente solo nello stato finale dei lavori) oltre che indimostrata (essendo unicamente corredata dallo stralcio del prezziario regionale e priva di riferimenti concreti alla contabilità dei lavori appaltati e svolti).
All’udienza del 25 febbraio 2025 il Presidente ha dato avviso alle parti ex art. 73 co 3 c.p.a. della sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso atteso che risulterebbe dagli atti del collaudo un diniego già pronunziato nel 2019. Su richiesta del ricorrente, cui non si è opposto il Comune resistente, la causa è stata rinviata all’udienza del 25 marzo 2025, all’esito della quale il ricorso è stato posto in decisone.
DIRITTO
Viene in decisione il ricorso con il quale la Curatela del Fallimento Gruppo Corsaro – con riferimento all’esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti tecnologici a servizio del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta - ha richiesto al Comune di Caltanissetta il pagamento dei maggiori oneri e danni vantati dall’associazione temporanea d’impresa Corsaro-Giosa S.r.l., sostenendo di avere diritto alla rivalutazione del c.d. “caro acciaio” ai sensi dell’art. 1, comma 550, della legge n. 311/2004, recepita dalla Regione Sicilia con la legge n. 16/2005.
Il ricorso è inammissibile e comunque infondato per le ragioni che si andranno ad illustrare.
Come risulta dagli atti di causa, ed in particolare dalla relazione di collaudo del 17 giugno 2019 prot. n. 62986 (in atti), i lavori appaltati sono stati oggetto di due perizie di variante, regolarmente sottoscritte dall’aggiudicatrice, dalle quali si evince che i costi delle lavorazioni e dei materiali sono stati debitamente aggiornati tenuto conto che, come sottolineato dal collaudatore, e non contestato dalla ricorrente, il compenso relativo al c.d. “caro acciaio” non è mai stato inserito nel registro di contabilità al momento dell’emissione dei certificati di pagamento, ma solo nello stato finale.
A ciò si aggiunga, donde il rilevato profilo di inammissibilità del gravame, che la predetta relazione (nella quale è dato leggere che “Infine che si respinge anche la richiesta formulata nello stato finale per il Caro Acciaio” ) non è stata tempestivamente impugnata né contestata dalla parte ricorrente la quale si è limitata, genericamente e con finalità esplorativa, ad invocare la sussistenza dei presupposti della compensazione.
Sotto altro profilo, osserva il Collegio che la domanda non risulta provata, essendo unicamente corredata dallo stralcio del prezziario regionale e risultando priva di riferimenti concreti alla contabilità dei lavori appaltati e svolti.
Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che non è condivisibile l’assunto secondo cui la compensazione si dovrebbe calcolare in base ad una astratta comparazione dei prezzi, e non in base agli effettivi maggiori costi in concreto sopportati dall’appaltatore. Invero, l’istituto non è inteso a riconoscere “una sorta di finanziamento a fondo perduto, come sarebbe se la compensazione venisse riconosciuta a prescindere da un pregiudizio concreto subito dall’appaltatore, ma a ristorare quest’ultimo da perdite effettivamente subite”. Non può, infatti, accedersi alla tesi secondo cui: “spetterebbe al responsabile di procedimento rimediare ad eventuali carenze della domanda e attivarsi per richiedere all’impresa la documentazione necessaria. Si tratta infatti di un’argomentazione non condivisibile per ragioni logiche, prima che giuridiche. La documentazione contabile di un’impresa, come è del tutto ovvio, è nella disponibilità dell’impresa stessa, e non dell’amministrazione che con l’impresa abbia concluso un qualche contratto. È poi solo l’impresa interessata ad ottenere la compensazione a poter sapere quale sia la documentazione idonea a sostenere la relativa richiesta. Non si comprende quindi quale contenuto effettivo avrebbe potuto avere il preteso onere di acquisirla da parte del responsabile di procedimento” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 278).
Né l’effettuazione di una consulenza tecnica d’ufficio, potrebbe supplire alle carenze probatorie di cui il ricorrente era onerato, atteso che, come noto, la CTU non può assumere valenza esplorativa. Come risulta, infatti, dal costante orientamento della giurisprudenza, la consulenza tecnica d’ufficio non può essere ammessa se esplorativa, qualora parte attrice non sia in grado di provare i presupposti di fatto della domanda svolta; il ricorso alla stessa può essere disposto solo per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22/11/2023, n. 10022; Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 2021, n. 4064; Cass. civ., III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631).
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in relazione alle peculiarità della presente controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO