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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 15951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15951 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA XVII Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Erminio Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9932 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
nato a [...], il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], e nata a [...] il [...], Parte_2
(c.f. e ivi residente alla P.zza S. Maria Liberatrice 47, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv.
AO CA (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il C.F._3
suo studio legale in Roma al Viale di Trastevere, 259.
- parte opponente -
CONTRO
, (P.I. ) in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1
con gli avvocati AO Rinaldi e Antonello Senes.
- parte opposta contumace -
*********************
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 22191/2022 (RGN 73410/2022) del
22.12.2022.
Conclusioni: come da note di trattazione del 28.5.2025.
************************
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata. L'opposizione ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
Nel caso di specie, quale cessionaria del credito oggetto del Controparte_1
presente giudizio, contesta l'inadempimento da parte degli opponenti delle obbligazioni nascenti da un contratto stipulato da e Parte_1 Parte_2
quest'ultima in qualità di coobbligata, con ponendo a
[...] Controparte_2
fondamento del relativo ricorso per decreto ingiuntivo documentazione attestante la sussistenza del. CP In sede di opposizione, tuttavia, la stessa è rimasta contumace, mentre gli opponenti non hanno contestato la conclusione di un valido rapporto contrattuale, limitandosi unicamente ad eccepire l'intervenuta prescrizione del credito.
Ciò nonostante, gli opponenti non hanno depositato alcun documento idoneo a dimostrare l'effettiva decorrenza del termine prescrizionale né hanno fornito elementi concreti a sostegno della propria eccezione. Invero la semplice deduzione relativa al pagamento dell'ultima rata non appare di per sé sufficiente ad indicare l'effettivo termine di decorrenza della prescrizione in ragione della mancata allegazione prima di tutto e di prova poi dell'avvenuta dichiarazione di decadenza del beneficio del termine o di risoluzione contrattuale.
In assenza di prova documentale e di specifica allegazione, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi inammissibile e infondata, non essendo stato dimostrato alcun presupposto giuridico o fattuale idoneo a giustificarla.
Invero, richiamando i granitici principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, gli opponenti hanno eccepito la prescrizione del credito azionato, ma non hanno assolto l'onere probatorio su di essi gravante, non avendo prodotto alcun documento né allegato circostanze idonee a dimostrare la decorrenza del termine prescrizionale.
L'opposta, peraltro, è rimasta contumace, e non ha fornito alcuna prova né contestazione utile a valutare l'eccezione.
Ne consegue, dunque, che l'opposizione non può essere accolta.
Nulla sulle spese in ragione della contumacia dell'opposta.
PQM
Il Tribunale di Roma, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 22191/2022
(RGN 73410/2022) emesso in data 22.12.2022;
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 12/11/2025
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Erminio Colazingari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9932 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
nato a [...], il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], e nata a [...] il [...], Parte_2
(c.f. e ivi residente alla P.zza S. Maria Liberatrice 47, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv.
AO CA (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il C.F._3
suo studio legale in Roma al Viale di Trastevere, 259.
- parte opponente -
CONTRO
, (P.I. ) in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1
con gli avvocati AO Rinaldi e Antonello Senes.
- parte opposta contumace -
*********************
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 22191/2022 (RGN 73410/2022) del
22.12.2022.
Conclusioni: come da note di trattazione del 28.5.2025.
************************
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata. L'opposizione ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
Nel caso di specie, quale cessionaria del credito oggetto del Controparte_1
presente giudizio, contesta l'inadempimento da parte degli opponenti delle obbligazioni nascenti da un contratto stipulato da e Parte_1 Parte_2
quest'ultima in qualità di coobbligata, con ponendo a
[...] Controparte_2
fondamento del relativo ricorso per decreto ingiuntivo documentazione attestante la sussistenza del. CP In sede di opposizione, tuttavia, la stessa è rimasta contumace, mentre gli opponenti non hanno contestato la conclusione di un valido rapporto contrattuale, limitandosi unicamente ad eccepire l'intervenuta prescrizione del credito.
Ciò nonostante, gli opponenti non hanno depositato alcun documento idoneo a dimostrare l'effettiva decorrenza del termine prescrizionale né hanno fornito elementi concreti a sostegno della propria eccezione. Invero la semplice deduzione relativa al pagamento dell'ultima rata non appare di per sé sufficiente ad indicare l'effettivo termine di decorrenza della prescrizione in ragione della mancata allegazione prima di tutto e di prova poi dell'avvenuta dichiarazione di decadenza del beneficio del termine o di risoluzione contrattuale.
In assenza di prova documentale e di specifica allegazione, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi inammissibile e infondata, non essendo stato dimostrato alcun presupposto giuridico o fattuale idoneo a giustificarla.
Invero, richiamando i granitici principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, gli opponenti hanno eccepito la prescrizione del credito azionato, ma non hanno assolto l'onere probatorio su di essi gravante, non avendo prodotto alcun documento né allegato circostanze idonee a dimostrare la decorrenza del termine prescrizionale.
L'opposta, peraltro, è rimasta contumace, e non ha fornito alcuna prova né contestazione utile a valutare l'eccezione.
Ne consegue, dunque, che l'opposizione non può essere accolta.
Nulla sulle spese in ragione della contumacia dell'opposta.
PQM
Il Tribunale di Roma, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 22191/2022
(RGN 73410/2022) emesso in data 22.12.2022;
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 12/11/2025
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari