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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 3148 dell'anno 2022, vertente
TRA
P.IVA: ),), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Santoro e Chiara Zerbaro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Martino in Lecce
(LE) alla via M. R. Imbriani n. 15, come da procura in atti;
– OPPONENTE E ATTRICE in riconvenzionale –
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Federico
Fedele e Marcello Fedele, presso il cui studio legale in Lecce (LE) alla via M. R.
Imbriani n. 30 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– OPPOSTA E CONVENUTA in riconvenzionale– All'udienza dell'8.7.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, depositato in data 15.4.2022, la società Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 355/2022 emesso dal
Tribunale di Lecce il 23.2.2022, con il quale la società aveva intimato CP_1
il pagamento della somma di € 10.649,14 oltre interessi e spese legali, deducendo in particolare:
- che commissionava all'opposta, società attiva nel settore della produzione di scambiatori di calore acqua olio, intercooler e masse radianti per mezzi industriali, la fornitura di tre radiatori da realizzare tenendo conto delle specifiche necessità del proprio cliente al quale erano destinati;
- che i radiatori predetti, a seguito dell'installazione presso il cliente finale, si rivelavano non conformi al progetto approvato e sottoscritto dalle parti,
avendo caratteristiche tecniche e funzionali diverse da quelle richieste;
- che anche i radiatori forniti successivamente, in sostituzione dei primi, si rivelavano inidonei per una errata progettazione da parte della società
opposta, essendo il materiale impiegato per la costruzione degli stessi
(alluminio) non adatto all'impiego con le temperature di servizio specificamente indicate nel relativo progetto;
- che sussistendo un'ipotesi di responsabilità contrattuale dell'opposta,
sospendeva il pagamento della fattura n. 1570 del 19.12.2020 relativa alla predetta fornitura, posta alla base del decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio.
La società opponente, quindi, concludeva chiedendo:
“In via principale:
A. Accertare l'inadempimento di consistente nell'errore di Pt_1
progettazione dei radiatori e nella mancata individuazione dello stesso a fronte
delle successive richieste di versate in atti. Pt_1
B. Accertato il diritto di alla risoluzione ex art. 1668 c.c., II co., delle Pt_1
forniture di cui agli ordini dimessi in atti, pronunciare la risoluzione dei
contratti relativi a dette forniture e condannare in via riconvenzionale COG alla
restituzione del prezzo dovuto con interessi legali e rivalutazione dalla data dei
rispettivi pagamenti e al risarcimento di tutti i danni patiti da Pt_1
nell'importo che verrà dimostrato in corso di causa, ivi incluso il danno di
immagine.
C. Per l'effetto, dichiarare in ogni caso non dovuta la somma portata dal
Decreto Ingiuntivo n. 355/2022 emesso dal Tribunale di Lecce il 23/02/2022 sub
RG n. 869/2022 per le ragioni esposte in narrativa e dunque revocare e/o
annullare detto Decreto.
Contro
D. Accertato il comportamento negligente di nella reiterata identificazione
dell'alluminio quale prodotto idoneo alla fornitura oggetto di causa, condannare quest'ultima al risarcimento ex art. 2043 c.c. di tutti i danni subiti
da in relazione alle sue forniture destinate al cliente finale egiziano. Pt_1
In via subordinata:
nella denegata ipotesi in cui fosse confermato il decreto opposto e la debenza
delle somme portate dallo stesso, disporre la compensazione con il maggior
danno subito da derivante dalla condotta pregiudizievole di Parte_1 [...]
. CP_1
Con comparsa di risposta, depositata il 20.6.2022, si costituiva la società
[...]
opponendosi alle domande formulate dall'opponente e contestando tutto CP_1
quanto ex adverso dedotto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. o, in via subordinata, per la minor somma di 6.170,76 euro, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con rigetto della domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto come in diritto;
in subordine chiedeva la condanna della controparte al pagamento della diversa somma che fosse accertata in corso di giudizio ovvero ritenuta di giustizia e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Rigettata con ordinanza del 10.10.2022 l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa veniva istruita con prove per interpello e per testi nonché con una consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti formulati con ordinanza del 6.12.2023.
All'udienza dell'8.7.2025, svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.. **********
1 – La società opponente ha chiesto l'accertamento del grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla società opposta, consistente nell'errore di progettazione dei radiatori dalla stessa forniti e nella mancata individuazione e risoluzione dello stesso errore nelle successive forniture.
La domanda è fondata.
Gli esiti della ctu, ai quali il Giudicante aderisce senza riserve in quanto congruamente motivati e frutto di un procedimento peritale scevro da errori o omissioni di carattere logico e/o metodologico, hanno evidenziato che “l'utilizzo dell'alluminio ad elevate temperature, prossime a 200 °C e superiori, presenta
delle criticità dovute al decadimento delle proprie caratteristiche di resistenza
meccanica, per cui la resistenza alle sollecitazioni che questi materiali possono
sopportare diminuisce in maniera importante. La resistenza dell'alluminio
diminuisce pacificamente con l'aumento della temperatura, ossia il carico di
snervamento e la resistenza alla trazione, il tutto in particolar modo
nell'intervallo di temperatura compreso tra 200° C e 250° C […] A queste
temperature possono esserci ulteriori criticità legate al fenomeno dello
scorrimento viscoso (o creep), processi comunque che dipendono dalla
temperatura e dal tempo di esposizione del materiale a quella temperatura.”
(pagg. 30 e ss. della relazione).
Ne consegue quindi che “una temperatura di utilizzo di 206° C è critica per le leghe di alluminio” e che “gli scambiatori di calore prodotti da per CP_1 non erano comunque verosimilmente idonei all'utilizzo Parte_1
nell'impianto industriale installato” presso il cliente estero dell'opponente.
Ne consegue l'inadempimento contrattuale della società opposta, essendosi quest'ultima impegnata alla fornitura di radiatori resistenti a temperature fino a
260 gradi.
2 – Quanto alla domanda di risoluzione del contratto formulata dall'opponente occorre evidenziare quanto segue.
L'esame di tale domanda presuppone la preliminare soluzione della questione inerente alla qualificazione giuridica della fattispecie contrattuale oggetto di giudizio, ponendosi il dubbio se il contratto concluso rientri nel modello tipico dell'appalto piuttosto che in quello della compravendita al fine di determinare la disciplina applicabile al caso di specie.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto, al quale il
Giudicante aderisce senza riserve, in forza del quale l'elemento che consente di distinguere il contratto di appalto dal contratto di compravendita deve essere individuato nella prevalenza del lavoro sulla materia, tenendo conto della volontà
dei contraenti evincibile dalle clausole contrattuali e del rapporto tra il valore della materia (prestazione di dare) e il valore della prestazione d'opera
(prestazione di facere); in particolare, il contratto deve essere qualificato come contratto di appalto se la somministrazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro integra lo scopo del negozio divenendo l'oggetto prevalente dell'obbligazione assunta dal produttore/venditore, con realizzazione di un opus unicum o di un opus derivato dalla serie realizzato con modifiche a richiesta del destinatario;
il contratto deve invece essere qualificato come compravendita se il lavoro è il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della res rappresenta l'effettiva finalità del contratto, rappresentando la consegna della res l'oggetto specifico dell'obbligazione assunta dal produttore/venditore.
Orbene, dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente che nel caso di specie oggetto della fornitura erano radiatori ad uso industriale che, per quanto rispondenti alle particolari esigenze prospettate dalla committente, assumevano un oggettivo carattere di prevalenza sul piano della utilità economica rispetto all'obbligazione di fare a carico della controparte negoziale.
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale “non assume rilievo,
in funzione dell'esclusione della natura di compravendita, la circostanza che i
beni vengano fabbricati o prodotti dal venditore, neppure nell'ipotesi in cui
l'attività di fabbricazione o produzione sia svolta in funzione delle esigenze di
uno specifico cliente”, con la precisazione che qualora il fornitore sia responsabile della qualità e della conformità dei beni prodotti, “dovrà
propendersi per una qualificazione in termini di compravendita di beni, mentre,
nell'ipotesi in cui risponda unicamente della correttezza dell'esecuzione
secondo le istruzioni dell'acquirente, il rapporto contrattuale andrà ricondotto
alla fattispecie della prestazione di servizi” (Cass. SS.UU., n. 156/2020).
Ne consegue che, nel caso di specie, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti deve essere ricondotto al negozio tipico della compravendita di cui agli artt. 1470 e ss. c.c., con conseguente applicazione della corrispondente disciplina codicistica.
3- La domanda formulata in via riconvenzionale dall'opponente merita accoglimento, essendo nel caso di specie configurabile un'ipotesi di vendita di
aliud pro alio.
Gli esiti della ctu hanno evidenziato che “l'utilizzo dell'alluminio ad elevate
temperature, prossime a 200 °C e superiori, presenta delle criticità dovute al
decadimento delle proprie caratteristiche di resistenza meccanica […] A queste
temperature possono esserci ulteriori criticità legate al fenomeno dello
scorrimento viscoso (o creep)” e che “una temperatura di utilizzo di 206° C
critica per le leghe di alluminio”, “gli scambiatori di calore prodotti da
[...]
per non erano idonei all'utilizzo nell'impianto industriale CP_1 Parte_1
installato”.
Tali malfunzionamenti e difetti, alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il ctu,
non possono essere considerati meri vizi redibitori o mancanza di qualità
essenziali della cosa consegnata, determinando l'assoluta inidoneità del bene ad assolvere la destinazione economico-sociale promessa e la specifica funzione ritenuta naturale ed essenziale dalle parti.
Secondo costante giurisprudenza la vendita di aliud pro alio – che dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai termini e dalle condizioni di cui all'art. 1495 c.c. – presuppone che “la causa concreta che
aveva giustificato l'atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile,
tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata (e i connessi interessi sottesi al programma negoziale), e non già che vi sia la mera carenza
di requisiti sanabili, non costituenti un elemento di identificazione del bene e
senza un definitivo pregiudizio della idoneità rispetto alla categoria
merceologica cui il compratore intendeva destinare la cosa” (in tal senso: Cass.
n. 13214/2024; n. 5199/2025).
Ne consegue l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla opponente di risoluzione dei contratti di vendita, tenuto conto che era stata specificamente richiesta la fornitura di radiatori operativi con una temperatura fino a 260°, con conseguente obbligo della società opposta venditrice di restituzione di quanto versato dalla società opponente a titolo di prezzo, pari alla somma complessiva di euro 82.005,00, (trattandosi di somma pacificamente versata in pagamento delle forniture eseguite), oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale al saldo trattandosi di debito di valuta, con correlativo obbligo della società opponente di restituzione alla controparte negoziale dei radiatori acquistati.
La domanda di risarcimento del danno deve invece essere respinta, in ragione dell'assoluta mancanza di supporti probatori in merito, anche con specifico riferimento alla responsabilità extracontrattuale per danno all'immagine, non avendo la società opponente provato in alcun modo le eccepite ripercussioni negative della vicenda sul particolare mercato di riferimento.
5 – Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudicante che sussistono nel caso di specie i presupposti per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. con la compensazione delle stesse nei limiti di un terzo, in ragione della rigettata domanda riconvenzionale di risarcimento del danno,
rimanendo per la restante parte a carico della società opposta;
spese da liquidarsi in dispositivo secondo parametri prossimi ai valori medi tariffari applicabili
ratione temporis.
Le spese della ctu devono esser poste in via definitiva a carico della società CP_1
in quanto rese necessarie a causa della resistenza dalla stessa opposta in
[...]
giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta dalla società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti della società in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 355/2022
emesso dal Tribunale di Lecce il 23.2.2022, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
355/2022 emesso dal Tribunale di Lecce in data 23.2.2022 e dichiara la risoluzione dei contratti di vendita dei radiatori oggetto di giudizio, con obbligo della società opposta di restituzione del prezzo versato pari ad euro
82.005,00, con l'aggiunta degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, e con obbligo della società opponente di restituzione alla società
opposta dei radiatori venduti;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
3) condanna la società opposta al pagamento in favore della società opponente delle spese di lite che compensa in misura pari a un terzo e che liquida per l'intero in euro 14.100,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP
come per legge;
4) pone le spese della ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte opposta.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 9.7.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta in bozza con la collaborazione del dott. Valentino Pirelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.