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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/12/2024, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 558/2022 R. G., posta in decisione all'udienza del
2 luglio 2024
vertente tra
già “ , con sede in San Cataldo (CL) alla Via Parte_1 Parte_2
Tabita n.21 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore , P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato , dall'avv. Daniele Osnato del Foro
di Caltanissetta ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Messina alla via
Madonna della Mercede n.4 presso lo studio dell'Avv. Ferruccio Puzzello, Email_1
Appellante
e
, nato a [...], il [...], C.F. , e Controparte_1 C.F._1 CP_2
nato a [...], il [...], C.F. , elettivamente domiciliati in AP
[...] C.F._2 d'OR, Via Consolare Antica n. 475, presso e nello studio dell'Avv. Decimo Lo Presti, del Foro
di Prato, C.F. , dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce C.F._3
alla comparsa di costituzione di primo grado;
pec: Fax: 0941 Email_2
904013;
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n.58/2022 emessa dal Tribunale di Patti in data 28/01/2022, depositata in cancelleria in pari data, mai notificata, a definizione del giudizio recante il n.
100071/2011 R.G. in materia di azione revocatoria ordinaria
Conclusioni dei procuratori delle parti:
per l'appellante : “dichiarare inefficace nei confronti della Parte Attrice, per simulazione assoluta,
l'atto di compravendita a rogito del Notaio Dott.ssa stipulato in data 20.11.2009 e Persona_1
trascritto il 18.12.2009 a favore del Sig. Rep.33108/10902 per i seguenti Controparte_2
immobili e titoli reali: 1) nuda proprietà immobiliare sita nel Comune di AP d'OR (ME) -
abitazione in villino – Categoria A7 in Catasto al Foglio 13, Part. 1121- Sub. 4; 2) nuda proprietà
immobiliare sita nel Comune di AP d'OR (ME) - abitazione in villino – Categoria A2 in
Catasto al Foglio 13, Part.1121- Sub. 5; 3) nuda proprietà “corte immobiliare” sita nel Comune di
AP d'OR (ME) in Catasto al Foglio 13, Part.1121- Sub. 3; 4) nuda proprietà “corte
immobiliare” sita nel Comune di AP d'OR (ME) in Catasto al Foglio 13, Part.1124- Sub. 1.
Per l'effetto dichiarare che il Sig. è titolare del diritto di nuda proprietà, per la Controparte_3
quota di 1/3, dei suddetti cespiti immobiliari. Per l'ulteriore effetto ordinare alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Messina la modifica del titolo del diritto di nuda proprietà conformemente al
dispositivo della Sentenza”;
per gli appellati: “
1. Ritenere e dichiarare inammissibile l'appello introduttivo del presente giudizio,
proposto dalla ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. e per violazione dell'art. 434 c.p.c.
2. CP_4 Nel merito, ritenere e dichiarare infondato l'appello proposto per i motivi sopra esposti.
3. Per
l'effetto, confermare nel merito la sentenza impugnata n. 58/2022, emessa dal Tribunale di Patti in
data 28.01.2022. 4. Condannare la (già al CP_4 Controparte_5
pagamento delle spese del presente giudizio di appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.1.2011, la oggi Parte_2
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Patti e CP_4 Controparte_1 CP_2
, chiedendo di “dichiarare inefficace nei confronti della Parte Attrice, per simulazione
[...]
assoluta, l'atto di compravendita a rogito del Notaio Dott.ssa stipulato in data Persona_1
20.11.2009 e trascritto il 18.12.2009” con cui aveva ceduto a Controparte_1 Controparte_2
i beni immobili e titoli reali meglio descritti nell'atto.
A sostegno della propria domanda, esponeva che:
-con decreto ingiuntivo n.496/09 il Tribunale di Caltanissetta aveva ingiunto a – Controparte_1
nella qualità di titolare dell'omonima Ditta Individuale corrente in AP D'OR (ME) – il pagamento, in favore di essa società, della somma di € 7.991,48 in forza di n.14 fatture (emesse tra il
04.09.2007 ed il 23.02.2008) concernenti la fornitura di merci;
- nell'ambito del susseguente giudizio di opposizione , promosso dal , il Tribunale con CP_1
ordinanza del 25.05.2010 aveva concesso la provvisoria esecutività del suindicato D.I., sul quale – in data 10.06.2010 – era stata apposta la formula esecutiva;
- dopo aver notificato in data 05.07.2010 atto di precetto per la somma di €.11.683,19 (comprensiva di spese ed interessi ex D.Lgs. 231/2002), essa attrice, in sede di verifica sulla possidenza immobiliare del debitore, aveva scoperto che il in data successiva al sorgere del credito aveva CP_1
volontariamente trasferito al fratello la quota di 1/3 di tutti i propri beni immobili, giusta atto CP_2
pubblico di compravendita stipulato in data 20.11.2009, a rogito del Notaio Dott.ssa Persona_1
trascritto in data 18.12.2009, ed in particolare: 1) nuda proprietà immobiliare sita nel Comune di AP d'OR (ME) - abitazione in villino –
Categoria A7 in Catasto al Foglio 13, Part. 1121- Sub. 4;
2) nuda proprietà immobiliare sita nel Comune di AP d'OR (ME) - abitazione in villino –
Categoria A2 in Catasto al Foglio 13, Part.1121- Sub.5;
3) nuda proprietà “corte immobiliare” sita nel Comune di AP d'OR (ME) in Catasto al Foglio
13, Part.1121- Sub. 3;
4) nuda proprietà “corte immobiliare” sita nel Comune di AP d'OR
(ME) in Catasto al Foglio 13, Part.1124- Sub. 1.
Assumendo che l'atto di disposizione fosse stato compiuto al fine di sottrarre il bene alla garanzia del credito, tramite il negozio simulato;
che il credito era anteriore all'atto dispositivo;
che sussisteva la consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore ex art. 2901 c.c. in capo tanto a CP_1
quanto al fratello e che, peraltro, l'atto dovesse ritenersi “a titolo gratuito” , perché non vi
[...]
era prova del pagamento del prezzo, formulava le conclusioni sopra riportate.
Si costituivano in giudizio i NI , contestando la fondatezza della domanda. CP_1
Deducevano, per un verso, la mancata conoscenza in capo al debitore della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla società attrice , posto che il decreto ingiuntivo era stato rinotificato e ritirato in data 21.11.2009,ossia il giorno successivo alla stipula dell'atto di compravendita immobiliare;
per altro verso, la mancata allegazione del pregiudizio nonché il difetto di prova circa la sopravvenuta incapienza del patrimonio del debitore.
Rappresentavano, al riguardo, che svolgeva la propria attività lavorativa a Roma Controparte_1
e che, dunque, era perfettamente in grado di soddisfare il proprio debito.
Nelle more , con sentenza n. 504 del 2012 il Tribunale di Caltanissetta revocava il decreto ingiuntivo n. 496/2009, condannando al pagamento della somma di € 4.712,32 oltre interessi Controparte_1
legali
Esaurita l'attività istruttoria con espletamento di c.t.u., al fine di determinare il valore degli immobili oggetto del contratto asseritamente simulato con sentenza n.58/2022 il Tribunale di Patti rigettava la domanda e condannava la società a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite.
Osservava il decidente - per quanto ancora rileva in questa sede - che la società attrice aveva formulato domanda di simulazione e non di revocazione ex art. 2901 c.c., come erroneamente indicato nella nota di iscrizione a ruolo, e che la prova della simulazione non era stata fornita.
Avverso detta sentenza proponeva appello , già Parte_1 Parte_2
con atto di citazione regolarmente notificato.
[...]
Instaurato il contraddittorio, in data 30 dicembre 2022 si costituivano i NI , che CP_1
eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. e per violazione dell'art. 434 c.p.c. e, nel merito, contestavano integralmente le pretese dell'appellante .
Deducevano, in particolare, l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'accoglimento tanto della domanda di revocatoria, quanto di quella di simulazione assoluta, eccependo, infine, l'inammissibilità
ex art. 345 c.p.c. di quella di simulazione relativa, che assumevano formulata dalla Parte_1
Chiedevano, pertanto, la conferma della sentenza impugnata.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 16.12.2022 la sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito telematico di note scritte, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte con ordinanza del 20.1.2023, preso atto delle note scritte depositate dalle parti nonché della rinuncia ad opera dell'appellante all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata , rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, con ordinanza dell'1.07.2024, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Deve, in via preliminare, disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ex art. 434 c. p. c. ( rectius ex art. 342 c.p.c. ).
E' sufficiente, in proposito, osservare che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, gli artt.
342 e 434 cp.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( ex ultimis
Cass.SS.UU.36481/2022).
Nella specie, contrariamente all'assunto degli appellati, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa
2.-Con un unico ma articolato motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo decidente ritenuto “non provata la natura simulatoria del negozio di compravendita”
.
Deduce, in proposito, che tale convincimento risultava disancorato dalle risultanze processuali, che,
a suo dire ,”danno pienamente atto della denunziata simulazione del negozio giuridico adottato”.
Assume, in particolare:
-che, contrariamente all'assunto del Tribunale, non valeva a giustificare la concretezza del negozio l'assenza di alla stipula, alla quale aveva preso parte, quale procuratrice, la Controparte_1
madre, trattandosi di circostanza irrilevante;
- che l'avvenuta stipula dell'atto il giorno il giorno prima della ricezione del decreto ingiuntivo non escludeva la consapevolezza del debito in capo al predetto , in ragione delle commesse di CP_1 merci effettuate e non pagate, della ricezione di vari solleciti di pagamento nonché della notifica del decreto ingiuntivo in data anteriore al rogito;
- che la circostanza che il medesimo prestasse attività lavorativa in un'officina di Roma , percependo regolare stipendio, non era sufficiente a sostenere che “la garanzia patrimoniale …non era del tutto
venuta meno” , risultando siffatta conclusione smentita dall'omesso pagamento del debito, pur a fronte di una sentenza di condanna passata in giudicato (n. 504/2012).
Evidenzia che la denunziata simulazione era comprovata da tutta una serie di circostanze , quali l'assenza di giustificazione della compravendita, neanche allegata dai convenuti;
l' esistenza del debito;
l'inferiorità del prezzo di vendita rispetto al valore di mercato dei beni, quale accertata dal c.t.u., e la mancata prova del suo pagamento;
la cessione di tutti i beni ed, infine, la data della stipula,
coincidente con il giorno successivo alla prima notifica del decreto ingiuntivo.
Aggiunge che neanche poteva a mettersi in dubbio la consapevolezza del debito in capo al terzo acquirente, fratello del debitore, e della madre, che aveva agito, quale procuratrice, e, dunque, la
partecipatio fraudis, pure desumibile dall'irrisorietà del prezzo.
Sulla scorta di tali argomentazioni, l'appellante sostiene la sussistenza di tutti i presupposti richiesti per l'accoglimento della domanda di revocatoria, che “si giustifica sia per le ragioni indicate nell'art.
2901 c.c. sia ancora in conseguenza dell'accertata simulazione dell'atto di dismissione
patrimoniale”.
Rileva che le due domande di simulazione e revocatoria possono proporsi nello stesso giudizio ,
eventualmente in via subordinata l'una all'altro, come fatto da essa attrice “nell'affermazione della
simulazione quale presupposto o anche in via alternativa rispetto alla domanda principale di
simulazione”.
Il primo decidente, pertanto , avrebbe dovuto rilevare “sia la denunziata simulazione sia ancora ( e
conseguentemente ) la domandata inefficacia nei confronti della Parte Attrice per simulazione
assoluta dell'atto di compravendita ..” , trattandosi di “atto palesemente revocabile ed insieme palesemente simulato”.
3.-L'appello è fondato nei termini che di seguito si espongono.
Giova premettere, in punto di fatto, che il primo decidente ha qualificato la domanda proposta dalla società attrice in termini di simulazione e non di revocatoria , valorizzando il tenore delle conclusioni dell'atto di citazione, nelle quali la società attrice aveva chiesto “di dichiarare l'inefficacia dell'atto
dispositivo….per simulazione assoluta” (v. sentenza pag. 3)
Ciò posto , vale rammentare che l'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria”
(Cass. SS.UU n. 3041/2007).
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito sulla base dei fatti dedotti dall'attore.
E' stato, infatti, ripetutamente affermato che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è
tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve,
per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (Cass. n. 13920/2023; Cass. n. 118/2016; Cass. n.
26159/2014).
Ebbene, ad avviso della Corte, tali principi non sono stati correttamente applicati dal primo decidente
Va , in proposito, evidenziato che la domanda, come proposta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, era volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo per simulazione assoluta, come riportato nelle conclusioni.
Al contempo, l'atto di citazione, pur evocando l'apparenza dell'atto di compravendita, conteneva il riferimento alla revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. (cifr. pagg. 7 ss) , dei cui presupposti , oggettivi e soggettivi, parte attrice assumeva la ricorrenza, pur concludendo per la declaratoria di inefficacia per simulazione assoluta.
Deduceva, infatti, che l'atto di disposizione era stato compiuto al fine di sottrarre il bene alla garanzia del credito, tramite il negozio simulato;
che il credito era anteriore all'atto dispositivo;
che sussisteva la consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore ex art. 2901 c.c. in capo tanto a CP_1
quanto al fratello e che, peraltro, l'atto doveva ritenersi “a titolo gratuito” , perché non vi
[...]
era prova del pagamento del prezzo.
In seno alla comparsa conclusionale, la medesima parte, pur insistendo nella declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo per simulazione assoluta, qualificava la domanda proposta in termini di revocatoria.
Alla stregua delle risultanze così riassunte, ritiene la Corte che l'allora attrice , piuttosto che proporre le due domande in forma alternativa e/o subordinata, come sostenuto in seno all'atto di appello e come sarebbe stato possibile senza che la possibilità di esercizio dell'una precludesse la proposizione dell'altra (Cass. n. 7121/2024; Cass. n. 16876/2010), sia incorsa in evidente confusione.
Non ha , infatti, rimesso “al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere
sotto una species iuris piuttosto che l'altra” né, tantomeno, ha richiesto espressamente al giudice di valutare “la possibilità di accogliere una domanda “e di esaminare “l'ulteriore richiesta”, solo nell'eventualità in cui fosse risultata infondata (o, comunque, da rigettare).
Ha, invece, invocato la dichiarazione di inefficacia dell'atto di compravendita per simulazione assoluta, allegando però, oltre al compimento dell'atto pregiudizievole – che assume rilievo tanto nella domanda di simulazione proposta dal terzo, fungendo da presupposto della sua legittimazione attiva , quanto in quella di revocatoria – la scientia damni in capo al debitore ed il consilium fraudis
, atteso il rapporto di parentela tra i contraenti;
presupposti, questi, privi di peso ai fini dell'accoglimento della domanda di simulazione. In altri termini, la società attrice, pur evocando la simulazione assoluta della vendita, ha allegato i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica di cui all'art. 2901 c.c.
Ebbene , è nota la differenza tra le due azioni, poiché mentre l' azione di simulazione mira ad accertare la esistenza di un negozio apparente, che lede la posizione giuridica del terzo, l'altra tende,
invece, a ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche della esistenza del consilium
fraudis.
Diversi sono, pertanto, sia i fatti costitutivi sia il "petitum".
Sotto quest'ultimo profilo, nell'azione di simulazione assoluta - che è esercitata dal terzo contro le parti sul presupposto del carattere pregiudizievole per i suoi diritti del negozio simulato - il "petitum"
è diretto, conformemente al primo comma dell'art. 1414 cod. civ., ad ottenere la declaratoria che il negozio non ha prodotto alcun effetto fra le parti, perché è proprio questo che è necessario per l'eliminazione del pregiudizio per il terzo.
Viceversa, nell'azione revocatoria il "petitum" è diretto ad ottenere soltanto la pronuncia dell'inefficacia del negozio riguardo al creditore agente, senza che vengano coinvolti gli effetti del negozio fra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostituzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore, che avrà diritto, nel far valere tale garanzia con l'esecuzione forzata, di procedere anche sul bene oggetto del negozio dichiarato nei suoi confronti inefficace con l'apposito procedimento di espropriazione presso il terzo proprietario.
L' atto rimane perfettamente valido ed efficace nei confronti delle parti e di qualsiasi altro terzo diverso dal creditore istante.
Proprio per la funzione cui essa assolve e per la posizione di terzo estraneo all'atto revocando assunta dal soggetto che la esperisce, deve escludersi che l'utile esercizio della suddetta azione presupponga l'accertamento della validità (e quindi dell'assenza di eventuali nullità) dell'atto medesimo, che per l'attore rimane una res inter alios acta. Il che evidenzia l'infondatezza dell'assunto dell'appellante, secondo cui la simulazione costituisce
“presupposto” per l'esperimento dell'azione revocatoria.
Né l'accoglimento dell'azione revocatoria, ai fini della tutela degli interessi dei creditori è anche prova della simulazione dell'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore.
Tuttavia, ritiene la Corte che, nonostante la confusa esposizione ascrivibile alla società attrice, quale emerge alla luce della netta differenza tra le due azioni sopra evidenziata , tanto l'invocazione dell'inefficacia – e non della nullità - dell'atto dispositivo , quanto l'allegazione di fatti costitutivi tipici dell'azione revocatoria ( requisito oggettivo e soggettivo) avrebbero dovuto indurre il primo decidente ad una diversa qualificazione dell'azione proposta.
Ed invero, malgrado l'ambivalenza del petitum (“dichiarazione di inefficacia per simulazione
assoluta”) , la ricognizione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado consentiva di collocare le allegazioni sottese alla domanda nello schema dell'azione revocatoria.
Pertanto, il primo decidente avrebbe dovuto valorizzare, piuttosto che il riferimento alla simulazione,
quale presupposto della “dichiarazione di inefficacia ” dell'atto dispositivo, il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio , consistente nella declaratoria di inefficacia dell'atto pregiudizievole compiuto, in data successiva al sorgere del credito, con l'intento di sottrarre i beni alla garanzia del creditore e con la piena consapevolezza del pregiudizio arrecato al medesimo.
Muovendo da tale approccio, avrebbe dovuto qualificare l'azione in termini revocatoria, nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte e , peraltro,
in conformità alla richiesta della società attrice, volta a privare l'atto di efficacia , ferma restandone la validità.
Tale diversa qualificazione non è, però, preclusa alla Corte.
Vale, in proposito, rammentare che il giudice d'appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano, comunque, in relazione di continenza) con quelli allegati nell'atto introduttivo ( ex ultimis Cass. 36272/2023; Cass. n. 33330/2023)
E' stato, altresì, precisato che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice del gravame che dia alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, anche se mai prospettata dalle parti, essendo investito del compito di individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (cfr. Cass. 28/06/2010, n. 15383; Cass.
20/10/2010, n. 21561).
Ebbene, nella specie, deve escludersi che sulla qualificazione giuridica operata dal primo decidente si sia formato il giudicato.
Va, in proposito, sottolineato che l'appellante in questa sede , pur continuando a formulare un petitum ambivalente ( dichiarazione di inefficacia per simulazione assoluta ), deduce , a sostegno della pretesa fatti che ne consentono la riconduzione alla fattispecie di cui all'art. 2901 c.c.
Peraltro, specifica che la propria domanda consisteva nell'affermazione della simulazione come presupposto, o anche in via alternativa, rispetto alla domanda principale di revocatoria ed aggiunge che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'atto di compravendita risultava palesemente revocabile ex art. 2901 c.c. ed insieme palesemente simulato e (dunque) anch'esso revocabile ex art. 1417 c.c.
In tale contesto, nulla impedisce alla Corte di qualificare la domanda diversamente dal primo decidente, non comportando tale operazione la valorizzazione di fatti diversi rispetto a quelli dedotti dall'allora attrice.
Deve, ancora, rilevarsi che non è corretto “discorrere di “giudicato” sulla qualificazione giuridica,
quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta. In questa ipotesi, in virtù del principio jura novit curia, è sempre
consentito al giudice - anche in sede di legittimità - “valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi
ritualmente acquisiti, la corretta individuazione” della norma applicabile (ex multis, Cass. n.
6341/2019).
Nè vengono in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due azioni sui quali non si sia formato il contraddittorio ( Cass. nn. 26243 e 26242/2014; Cass. n. 9325/2020; Cass. n.
2746/2007).
Mette conto, in proposito, evidenziare che anche in questa sede gli appellati hanno affrontato tanto la questione della simulazione dell'atto, quanto quella della revocatoria, contestando la sussistenza di entrambe le fattispecie.
Il che induce ad escludere la ricorrenza di alcun vulnus al diritto di difesa dei . CP_1
4.-Così qualificata , la domanda merita accoglimento.
Può ritenersi pacifica l'esistenza del credito e la sua anteriorità rispetto alla vendita.
A tal fine, deve ritenersi sufficiente l'esistenza di un decreto ingiuntivo emesso su istanza di Parte_2
nei confronti di in data antecedente alla stipula dell'atto di compravendita ,
[...] Controparte_1
non ostando la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. alla declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore
(Cass.12849/2007).
Invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità
di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (ex ultimis Cass. n. 4212/2020).
E'noto , poi, che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni")
ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito , con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Cass. sez VI 18.06.2019 n. 16221)
La Suprema Corte ha evidenziato che l'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale,
infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. civ. 26310/21).
Ebbene, nella specie, è evidente che l'atto dispositivo con cui ha alienato al Controparte_1
fratello la nuda proprietà dei suoi beni immobili abbia comportato una evidentissima modifica CP_2
qualitativa del patrimonio del debitore , attraverso la conversione di immobili in denaro, che rende in fatto più arduo per il creditore il soddisfacimento delle proprie pretese in termini di possibile,
quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione.
Proprio su tale questione la Corte di Cassazione ha affermato che la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro
(Cass.n.1896/2012).
Poco conta, pertanto, che - come, invece, ritenuto dirimente dal primo giudice, sebbene ai fini del rigetto dell'azione di simulazione – “la garanzia patrimoniale che ( ) poteva Controparte_1
offrire “non fosse del tutto venuta meno, disponendo il predetto di un patrimonio mobiliare derivante dall'attività lavorativa.
Ed invero, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito, come, appunto, avvenuto nel caso in esame in conseguenza della variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori.
E' evidente, infatti, che una vendita così imponente abbia messo a rischio la garanzia patrimoniale,
né ha provato – come sarebbe stato suo onere – la permanenza di ampie residualità Controparte_1
patrimoniali, non avendo neanche indicato l'ammontare della retribuzione percepita
Peraltro, non solo non vi è prova dell'effettivo pagamento del prezzo, ma dalla consulenza espletata in primo grado è pure emerso che il prezzo di vendita era assai inferiore al valore dei beni venduti,
con incidenza negativa anche sulla consistenza quantitativa del patrimonio del debitore.
Ricorre, altresì , la “scientia damni”.
A tal fine, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza - a cui va equiparata la agevole conoscibilità - nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (Cass. n. 2792/2002; Cass. Civ. n.
7262/2000).
Nella specie, se è vero che – come assunto dagli appellati, il decreto ingiuntivo è stato ri-notificato il giorno successivo alla stipula, tale circostanza non è idonea ad escludere la ricorrenza in capo al venditore del pregiudizio arrecato.
Questi, infatti, era certamente a conoscenza della mancata estinzione dei debiti precedentemente contratti con Parte_2
Al cospetto del compimento di un atto a titolo oneroso, quale la vendita immobiliare, resta da verificare la ricorrenza partecipatio fraudis del terzo, che consiste nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori.
Sul punto giova premettere che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la prova della ricorrenza del detto presupposto soggettivo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (ex ultimis Cass. 10928/2022; 1286/2019).
Nel caso in esame, il rapporto esistente tra i contraenti rendeva estremamente plausibile la presunzione che fosse consapevole della situazione debitoria del fratello e, Controparte_2
conseguentemente, del pregiudizio che con la vendita dei beni immobili si arrecava alle ragioni dei creditori dello stesso.
Ritiene la Corte che la mancanza della convivenza tra i due fratelli, in ragione della residenza a Roma
di , non sia ex sé sufficiente a far venire meno la frequentazione e quel rapporto Controparte_1
di confidenza normalmente connesso ai legami parentali.
Del resto, gli appellati non hanno indicato concreto elemento, da cui potesse desumersi che era inverosimile che fosse consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori del fratello , CP_6
laddove , per denunciare la violazione del ragionamento presuntivo, è necessario indicare quali sono gli elementi contrari che porterebbero ad una soluzione diversa.
Merita, altresì, di essere presa in considerazione la divergenza tra il valore reale dei beni venduti ed il prezzo asseritamente pagato, trattandosi di circostanza rilevante ai fini della prova della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo.
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata va dichiarata l'inefficacia nei confronti di dell'atto di vendita di cui sopra. Parte_1
La riforma della sentenza impone la rivisitazione anche delle spese del primo grado che, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste, unitamente a quelle del presente grado, a carico di e in solido tra loro. Controparte_1 Controparte_2
Esse si liquidano come da dispositivo in applicazione, secondo lo scaglione corrispondente al credito vantato dall'attore (Cass. 3697/2020) , dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo dal D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione
temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Ai fini della quantificazione dei compensi va tenuta presente anche la fase di trattazione, a prescindere dal concreto svolgimento di attività tipicamente riconducibili alla c.d. istruttoria (Cass n.
29857/2023).
La non rilevante complessità delle questioni trattate e la scarsa rilevanza degli interessi in gioco giustifica l'applicazione di parametri inferiori ai medi e prossimi ai minimi.
A carico dei NI , in solido tra loro, vanno definitivamente poste le spese di c.t.u. come CP_1
già liquidate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 558/2022 R.G. sull'appello proposto da Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 1181/21,
[...]
emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. , emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 22.11.2021
e pubblicata in pari data, in riforma della stessa ,così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, dichiara l'inefficacia nei confronti di Parte_3
dell'atto di vendita i a rogito del Notaio Dott.ssa stipulato in data
[...] Persona_1
20.11.2009 e trascritto il 18.12.2009 in favore del Sig. , Rep.33108/10902 Controparte_2 avente ad oggetto i seguenti immobili e titoli reali: 1) nuda proprietà immobiliare sita nel Comune
di AP d'OR (ME) - abitazione in villino – Categoria A7 in Catasto al Foglio 13, Part. 1121-
Sub. 4; 2) nuda proprietà immobiliare sita nel Comune di AP d'OR (ME) - abitazione in villino – Categoria A2 in Catasto al Foglio 13, Part.1121- Sub. 5; 3) nuda proprietà “corte immobiliare” sita nel Comune di AP d'OR (ME) in Catasto al Foglio 13, Part.1121- Sub.
3; 4) nuda proprietà “corte immobiliare” sita nel Comune di AP d'OR (ME) in Catasto al
Foglio 13, Part.1124- Sub.;
2) condanna e in solido tra loro al pagamento delle spese del Controparte_1 Controparte_2
doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi € 3.050,00 per onorario
( di cui € 600,00 per la fase di studio della controversia, € 500,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 950,00 per la fase di trattazione;
€ 1.000,00, per la fase decisionale ) , oltre rimborso degli esborsi effettuati a titolo di c.u., rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva (
se dovute) ed in relazione a questo grado in complessivi € 3.422,00 per onorario ( di cui € 700,00
per la fase di studio della controversia, € 600,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 922,00
per la fase di trattazione;
€ 1.200,00 per la fase decisionale ) , oltre rimborso degli esborsi effettuati a titolo di c.u., rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) ;
3) pone definitivamente a carico di e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, le spese di c.t.u. come già liquidate in atti.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 16.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell'Ufficio del processo
dott. Ottavia Rotolo.
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 558/2022 R. G., posta in decisione all'udienza del
2 luglio 2024
vertente tra
già “ , con sede in San Cataldo (CL) alla Via Parte_1 Parte_2
Tabita n.21 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore , P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato , dall'avv. Daniele Osnato del Foro
di Caltanissetta ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Messina alla via
Madonna della Mercede n.4 presso lo studio dell'Avv. Ferruccio Puzzello, Email_1
Appellante
e
, nato a [...], il [...], C.F. , e Controparte_1 C.F._1 CP_2
nato a [...], il [...], C.F. , elettivamente domiciliati in AP
[...] C.F._2 d'OR, Via Consolare Antica n. 475, presso e nello studio dell'Avv. Decimo Lo Presti, del Foro
di Prato, C.F. , dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce C.F._3
alla comparsa di costituzione di primo grado;
pec: Fax: 0941 Email_2
904013;
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n.58/2022 emessa dal Tribunale di Patti in data 28/01/2022, depositata in cancelleria in pari data, mai notificata, a definizione del giudizio recante il n.
100071/2011 R.G. in materia di azione revocatoria ordinaria
Conclusioni dei procuratori delle parti:
per l'appellante : “dichiarare inefficace nei confronti della Parte Attrice, per simulazione assoluta,
l'atto di compravendita a rogito del Notaio Dott.ssa stipulato in data 20.11.2009 e Persona_1
trascritto il 18.12.2009 a favore del Sig. Rep.33108/10902 per i seguenti Controparte_2
immobili e titoli reali: 1) nuda proprietà immobiliare sita nel Comune di AP d'OR (ME) -
abitazione in villino – Categoria A7 in Catasto al Foglio 13, Part. 1121- Sub. 4; 2) nuda proprietà
immobiliare sita nel Comune di AP d'OR (ME) - abitazione in villino – Categoria A2 in
Catasto al Foglio 13, Part.1121- Sub. 5; 3) nuda proprietà “corte immobiliare” sita nel Comune di
AP d'OR (ME) in Catasto al Foglio 13, Part.1121- Sub. 3; 4) nuda proprietà “corte
immobiliare” sita nel Comune di AP d'OR (ME) in Catasto al Foglio 13, Part.1124- Sub. 1.
Per l'effetto dichiarare che il Sig. è titolare del diritto di nuda proprietà, per la Controparte_3
quota di 1/3, dei suddetti cespiti immobiliari. Per l'ulteriore effetto ordinare alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Messina la modifica del titolo del diritto di nuda proprietà conformemente al
dispositivo della Sentenza”;
per gli appellati: “
1. Ritenere e dichiarare inammissibile l'appello introduttivo del presente giudizio,
proposto dalla ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. e per violazione dell'art. 434 c.p.c.
2. CP_4 Nel merito, ritenere e dichiarare infondato l'appello proposto per i motivi sopra esposti.
3. Per
l'effetto, confermare nel merito la sentenza impugnata n. 58/2022, emessa dal Tribunale di Patti in
data 28.01.2022. 4. Condannare la (già al CP_4 Controparte_5
pagamento delle spese del presente giudizio di appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.1.2011, la oggi Parte_2
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Patti e CP_4 Controparte_1 CP_2
, chiedendo di “dichiarare inefficace nei confronti della Parte Attrice, per simulazione
[...]
assoluta, l'atto di compravendita a rogito del Notaio Dott.ssa stipulato in data Persona_1
20.11.2009 e trascritto il 18.12.2009” con cui aveva ceduto a Controparte_1 Controparte_2
i beni immobili e titoli reali meglio descritti nell'atto.
A sostegno della propria domanda, esponeva che:
-con decreto ingiuntivo n.496/09 il Tribunale di Caltanissetta aveva ingiunto a – Controparte_1
nella qualità di titolare dell'omonima Ditta Individuale corrente in AP D'OR (ME) – il pagamento, in favore di essa società, della somma di € 7.991,48 in forza di n.14 fatture (emesse tra il
04.09.2007 ed il 23.02.2008) concernenti la fornitura di merci;
- nell'ambito del susseguente giudizio di opposizione , promosso dal , il Tribunale con CP_1
ordinanza del 25.05.2010 aveva concesso la provvisoria esecutività del suindicato D.I., sul quale – in data 10.06.2010 – era stata apposta la formula esecutiva;
- dopo aver notificato in data 05.07.2010 atto di precetto per la somma di €.11.683,19 (comprensiva di spese ed interessi ex D.Lgs. 231/2002), essa attrice, in sede di verifica sulla possidenza immobiliare del debitore, aveva scoperto che il in data successiva al sorgere del credito aveva CP_1
volontariamente trasferito al fratello la quota di 1/3 di tutti i propri beni immobili, giusta atto CP_2
pubblico di compravendita stipulato in data 20.11.2009, a rogito del Notaio Dott.ssa Persona_1
trascritto in data 18.12.2009, ed in particolare: 1) nuda proprietà immobiliare sita nel Comune di AP d'OR (ME) - abitazione in villino –
Categoria A7 in Catasto al Foglio 13, Part. 1121- Sub. 4;
2) nuda proprietà immobiliare sita nel Comune di AP d'OR (ME) - abitazione in villino –
Categoria A2 in Catasto al Foglio 13, Part.1121- Sub.5;
3) nuda proprietà “corte immobiliare” sita nel Comune di AP d'OR (ME) in Catasto al Foglio
13, Part.1121- Sub. 3;
4) nuda proprietà “corte immobiliare” sita nel Comune di AP d'OR
(ME) in Catasto al Foglio 13, Part.1124- Sub. 1.
Assumendo che l'atto di disposizione fosse stato compiuto al fine di sottrarre il bene alla garanzia del credito, tramite il negozio simulato;
che il credito era anteriore all'atto dispositivo;
che sussisteva la consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore ex art. 2901 c.c. in capo tanto a CP_1
quanto al fratello e che, peraltro, l'atto dovesse ritenersi “a titolo gratuito” , perché non vi
[...]
era prova del pagamento del prezzo, formulava le conclusioni sopra riportate.
Si costituivano in giudizio i NI , contestando la fondatezza della domanda. CP_1
Deducevano, per un verso, la mancata conoscenza in capo al debitore della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla società attrice , posto che il decreto ingiuntivo era stato rinotificato e ritirato in data 21.11.2009,ossia il giorno successivo alla stipula dell'atto di compravendita immobiliare;
per altro verso, la mancata allegazione del pregiudizio nonché il difetto di prova circa la sopravvenuta incapienza del patrimonio del debitore.
Rappresentavano, al riguardo, che svolgeva la propria attività lavorativa a Roma Controparte_1
e che, dunque, era perfettamente in grado di soddisfare il proprio debito.
Nelle more , con sentenza n. 504 del 2012 il Tribunale di Caltanissetta revocava il decreto ingiuntivo n. 496/2009, condannando al pagamento della somma di € 4.712,32 oltre interessi Controparte_1
legali
Esaurita l'attività istruttoria con espletamento di c.t.u., al fine di determinare il valore degli immobili oggetto del contratto asseritamente simulato con sentenza n.58/2022 il Tribunale di Patti rigettava la domanda e condannava la società a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite.
Osservava il decidente - per quanto ancora rileva in questa sede - che la società attrice aveva formulato domanda di simulazione e non di revocazione ex art. 2901 c.c., come erroneamente indicato nella nota di iscrizione a ruolo, e che la prova della simulazione non era stata fornita.
Avverso detta sentenza proponeva appello , già Parte_1 Parte_2
con atto di citazione regolarmente notificato.
[...]
Instaurato il contraddittorio, in data 30 dicembre 2022 si costituivano i NI , che CP_1
eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. e per violazione dell'art. 434 c.p.c. e, nel merito, contestavano integralmente le pretese dell'appellante .
Deducevano, in particolare, l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'accoglimento tanto della domanda di revocatoria, quanto di quella di simulazione assoluta, eccependo, infine, l'inammissibilità
ex art. 345 c.p.c. di quella di simulazione relativa, che assumevano formulata dalla Parte_1
Chiedevano, pertanto, la conferma della sentenza impugnata.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 16.12.2022 la sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito telematico di note scritte, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte con ordinanza del 20.1.2023, preso atto delle note scritte depositate dalle parti nonché della rinuncia ad opera dell'appellante all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata , rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, con ordinanza dell'1.07.2024, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Deve, in via preliminare, disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ex art. 434 c. p. c. ( rectius ex art. 342 c.p.c. ).
E' sufficiente, in proposito, osservare che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, gli artt.
342 e 434 cp.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( ex ultimis
Cass.SS.UU.36481/2022).
Nella specie, contrariamente all'assunto degli appellati, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa parte appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa
2.-Con un unico ma articolato motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo decidente ritenuto “non provata la natura simulatoria del negozio di compravendita”
.
Deduce, in proposito, che tale convincimento risultava disancorato dalle risultanze processuali, che,
a suo dire ,”danno pienamente atto della denunziata simulazione del negozio giuridico adottato”.
Assume, in particolare:
-che, contrariamente all'assunto del Tribunale, non valeva a giustificare la concretezza del negozio l'assenza di alla stipula, alla quale aveva preso parte, quale procuratrice, la Controparte_1
madre, trattandosi di circostanza irrilevante;
- che l'avvenuta stipula dell'atto il giorno il giorno prima della ricezione del decreto ingiuntivo non escludeva la consapevolezza del debito in capo al predetto , in ragione delle commesse di CP_1 merci effettuate e non pagate, della ricezione di vari solleciti di pagamento nonché della notifica del decreto ingiuntivo in data anteriore al rogito;
- che la circostanza che il medesimo prestasse attività lavorativa in un'officina di Roma , percependo regolare stipendio, non era sufficiente a sostenere che “la garanzia patrimoniale …non era del tutto
venuta meno” , risultando siffatta conclusione smentita dall'omesso pagamento del debito, pur a fronte di una sentenza di condanna passata in giudicato (n. 504/2012).
Evidenzia che la denunziata simulazione era comprovata da tutta una serie di circostanze , quali l'assenza di giustificazione della compravendita, neanche allegata dai convenuti;
l' esistenza del debito;
l'inferiorità del prezzo di vendita rispetto al valore di mercato dei beni, quale accertata dal c.t.u., e la mancata prova del suo pagamento;
la cessione di tutti i beni ed, infine, la data della stipula,
coincidente con il giorno successivo alla prima notifica del decreto ingiuntivo.
Aggiunge che neanche poteva a mettersi in dubbio la consapevolezza del debito in capo al terzo acquirente, fratello del debitore, e della madre, che aveva agito, quale procuratrice, e, dunque, la
partecipatio fraudis, pure desumibile dall'irrisorietà del prezzo.
Sulla scorta di tali argomentazioni, l'appellante sostiene la sussistenza di tutti i presupposti richiesti per l'accoglimento della domanda di revocatoria, che “si giustifica sia per le ragioni indicate nell'art.
2901 c.c. sia ancora in conseguenza dell'accertata simulazione dell'atto di dismissione
patrimoniale”.
Rileva che le due domande di simulazione e revocatoria possono proporsi nello stesso giudizio ,
eventualmente in via subordinata l'una all'altro, come fatto da essa attrice “nell'affermazione della
simulazione quale presupposto o anche in via alternativa rispetto alla domanda principale di
simulazione”.
Il primo decidente, pertanto , avrebbe dovuto rilevare “sia la denunziata simulazione sia ancora ( e
conseguentemente ) la domandata inefficacia nei confronti della Parte Attrice per simulazione
assoluta dell'atto di compravendita ..” , trattandosi di “atto palesemente revocabile ed insieme palesemente simulato”.
3.-L'appello è fondato nei termini che di seguito si espongono.
Giova premettere, in punto di fatto, che il primo decidente ha qualificato la domanda proposta dalla società attrice in termini di simulazione e non di revocatoria , valorizzando il tenore delle conclusioni dell'atto di citazione, nelle quali la società attrice aveva chiesto “di dichiarare l'inefficacia dell'atto
dispositivo….per simulazione assoluta” (v. sentenza pag. 3)
Ciò posto , vale rammentare che l'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria”
(Cass. SS.UU n. 3041/2007).
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito sulla base dei fatti dedotti dall'attore.
E' stato, infatti, ripetutamente affermato che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è
tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve,
per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (Cass. n. 13920/2023; Cass. n. 118/2016; Cass. n.
26159/2014).
Ebbene, ad avviso della Corte, tali principi non sono stati correttamente applicati dal primo decidente
Va , in proposito, evidenziato che la domanda, come proposta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, era volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo per simulazione assoluta, come riportato nelle conclusioni.
Al contempo, l'atto di citazione, pur evocando l'apparenza dell'atto di compravendita, conteneva il riferimento alla revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. (cifr. pagg. 7 ss) , dei cui presupposti , oggettivi e soggettivi, parte attrice assumeva la ricorrenza, pur concludendo per la declaratoria di inefficacia per simulazione assoluta.
Deduceva, infatti, che l'atto di disposizione era stato compiuto al fine di sottrarre il bene alla garanzia del credito, tramite il negozio simulato;
che il credito era anteriore all'atto dispositivo;
che sussisteva la consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore ex art. 2901 c.c. in capo tanto a CP_1
quanto al fratello e che, peraltro, l'atto doveva ritenersi “a titolo gratuito” , perché non vi
[...]
era prova del pagamento del prezzo.
In seno alla comparsa conclusionale, la medesima parte, pur insistendo nella declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo per simulazione assoluta, qualificava la domanda proposta in termini di revocatoria.
Alla stregua delle risultanze così riassunte, ritiene la Corte che l'allora attrice , piuttosto che proporre le due domande in forma alternativa e/o subordinata, come sostenuto in seno all'atto di appello e come sarebbe stato possibile senza che la possibilità di esercizio dell'una precludesse la proposizione dell'altra (Cass. n. 7121/2024; Cass. n. 16876/2010), sia incorsa in evidente confusione.
Non ha , infatti, rimesso “al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere
sotto una species iuris piuttosto che l'altra” né, tantomeno, ha richiesto espressamente al giudice di valutare “la possibilità di accogliere una domanda “e di esaminare “l'ulteriore richiesta”, solo nell'eventualità in cui fosse risultata infondata (o, comunque, da rigettare).
Ha, invece, invocato la dichiarazione di inefficacia dell'atto di compravendita per simulazione assoluta, allegando però, oltre al compimento dell'atto pregiudizievole – che assume rilievo tanto nella domanda di simulazione proposta dal terzo, fungendo da presupposto della sua legittimazione attiva , quanto in quella di revocatoria – la scientia damni in capo al debitore ed il consilium fraudis
, atteso il rapporto di parentela tra i contraenti;
presupposti, questi, privi di peso ai fini dell'accoglimento della domanda di simulazione. In altri termini, la società attrice, pur evocando la simulazione assoluta della vendita, ha allegato i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica di cui all'art. 2901 c.c.
Ebbene , è nota la differenza tra le due azioni, poiché mentre l' azione di simulazione mira ad accertare la esistenza di un negozio apparente, che lede la posizione giuridica del terzo, l'altra tende,
invece, a ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche della esistenza del consilium
fraudis.
Diversi sono, pertanto, sia i fatti costitutivi sia il "petitum".
Sotto quest'ultimo profilo, nell'azione di simulazione assoluta - che è esercitata dal terzo contro le parti sul presupposto del carattere pregiudizievole per i suoi diritti del negozio simulato - il "petitum"
è diretto, conformemente al primo comma dell'art. 1414 cod. civ., ad ottenere la declaratoria che il negozio non ha prodotto alcun effetto fra le parti, perché è proprio questo che è necessario per l'eliminazione del pregiudizio per il terzo.
Viceversa, nell'azione revocatoria il "petitum" è diretto ad ottenere soltanto la pronuncia dell'inefficacia del negozio riguardo al creditore agente, senza che vengano coinvolti gli effetti del negozio fra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostituzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore, che avrà diritto, nel far valere tale garanzia con l'esecuzione forzata, di procedere anche sul bene oggetto del negozio dichiarato nei suoi confronti inefficace con l'apposito procedimento di espropriazione presso il terzo proprietario.
L' atto rimane perfettamente valido ed efficace nei confronti delle parti e di qualsiasi altro terzo diverso dal creditore istante.
Proprio per la funzione cui essa assolve e per la posizione di terzo estraneo all'atto revocando assunta dal soggetto che la esperisce, deve escludersi che l'utile esercizio della suddetta azione presupponga l'accertamento della validità (e quindi dell'assenza di eventuali nullità) dell'atto medesimo, che per l'attore rimane una res inter alios acta. Il che evidenzia l'infondatezza dell'assunto dell'appellante, secondo cui la simulazione costituisce
“presupposto” per l'esperimento dell'azione revocatoria.
Né l'accoglimento dell'azione revocatoria, ai fini della tutela degli interessi dei creditori è anche prova della simulazione dell'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore.
Tuttavia, ritiene la Corte che, nonostante la confusa esposizione ascrivibile alla società attrice, quale emerge alla luce della netta differenza tra le due azioni sopra evidenziata , tanto l'invocazione dell'inefficacia – e non della nullità - dell'atto dispositivo , quanto l'allegazione di fatti costitutivi tipici dell'azione revocatoria ( requisito oggettivo e soggettivo) avrebbero dovuto indurre il primo decidente ad una diversa qualificazione dell'azione proposta.
Ed invero, malgrado l'ambivalenza del petitum (“dichiarazione di inefficacia per simulazione
assoluta”) , la ricognizione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado consentiva di collocare le allegazioni sottese alla domanda nello schema dell'azione revocatoria.
Pertanto, il primo decidente avrebbe dovuto valorizzare, piuttosto che il riferimento alla simulazione,
quale presupposto della “dichiarazione di inefficacia ” dell'atto dispositivo, il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio , consistente nella declaratoria di inefficacia dell'atto pregiudizievole compiuto, in data successiva al sorgere del credito, con l'intento di sottrarre i beni alla garanzia del creditore e con la piena consapevolezza del pregiudizio arrecato al medesimo.
Muovendo da tale approccio, avrebbe dovuto qualificare l'azione in termini revocatoria, nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte e , peraltro,
in conformità alla richiesta della società attrice, volta a privare l'atto di efficacia , ferma restandone la validità.
Tale diversa qualificazione non è, però, preclusa alla Corte.
Vale, in proposito, rammentare che il giudice d'appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano (o si pongano, comunque, in relazione di continenza) con quelli allegati nell'atto introduttivo ( ex ultimis Cass. 36272/2023; Cass. n. 33330/2023)
E' stato, altresì, precisato che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice del gravame che dia alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, anche se mai prospettata dalle parti, essendo investito del compito di individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (cfr. Cass. 28/06/2010, n. 15383; Cass.
20/10/2010, n. 21561).
Ebbene, nella specie, deve escludersi che sulla qualificazione giuridica operata dal primo decidente si sia formato il giudicato.
Va, in proposito, sottolineato che l'appellante in questa sede , pur continuando a formulare un petitum ambivalente ( dichiarazione di inefficacia per simulazione assoluta ), deduce , a sostegno della pretesa fatti che ne consentono la riconduzione alla fattispecie di cui all'art. 2901 c.c.
Peraltro, specifica che la propria domanda consisteva nell'affermazione della simulazione come presupposto, o anche in via alternativa, rispetto alla domanda principale di revocatoria ed aggiunge che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'atto di compravendita risultava palesemente revocabile ex art. 2901 c.c. ed insieme palesemente simulato e (dunque) anch'esso revocabile ex art. 1417 c.c.
In tale contesto, nulla impedisce alla Corte di qualificare la domanda diversamente dal primo decidente, non comportando tale operazione la valorizzazione di fatti diversi rispetto a quelli dedotti dall'allora attrice.
Deve, ancora, rilevarsi che non è corretto “discorrere di “giudicato” sulla qualificazione giuridica,
quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta. In questa ipotesi, in virtù del principio jura novit curia, è sempre
consentito al giudice - anche in sede di legittimità - “valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi
ritualmente acquisiti, la corretta individuazione” della norma applicabile (ex multis, Cass. n.
6341/2019).
Nè vengono in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due azioni sui quali non si sia formato il contraddittorio ( Cass. nn. 26243 e 26242/2014; Cass. n. 9325/2020; Cass. n.
2746/2007).
Mette conto, in proposito, evidenziare che anche in questa sede gli appellati hanno affrontato tanto la questione della simulazione dell'atto, quanto quella della revocatoria, contestando la sussistenza di entrambe le fattispecie.
Il che induce ad escludere la ricorrenza di alcun vulnus al diritto di difesa dei . CP_1
4.-Così qualificata , la domanda merita accoglimento.
Può ritenersi pacifica l'esistenza del credito e la sua anteriorità rispetto alla vendita.
A tal fine, deve ritenersi sufficiente l'esistenza di un decreto ingiuntivo emesso su istanza di Parte_2
nei confronti di in data antecedente alla stipula dell'atto di compravendita ,
[...] Controparte_1
non ostando la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. alla declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore
(Cass.12849/2007).
Invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità
di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (ex ultimis Cass. n. 4212/2020).
E'noto , poi, che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni")
ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito , con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Cass. sez VI 18.06.2019 n. 16221)
La Suprema Corte ha evidenziato che l'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale,
infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. civ. 26310/21).
Ebbene, nella specie, è evidente che l'atto dispositivo con cui ha alienato al Controparte_1
fratello la nuda proprietà dei suoi beni immobili abbia comportato una evidentissima modifica CP_2
qualitativa del patrimonio del debitore , attraverso la conversione di immobili in denaro, che rende in fatto più arduo per il creditore il soddisfacimento delle proprie pretese in termini di possibile,
quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione.
Proprio su tale questione la Corte di Cassazione ha affermato che la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro
(Cass.n.1896/2012).
Poco conta, pertanto, che - come, invece, ritenuto dirimente dal primo giudice, sebbene ai fini del rigetto dell'azione di simulazione – “la garanzia patrimoniale che ( ) poteva Controparte_1
offrire “non fosse del tutto venuta meno, disponendo il predetto di un patrimonio mobiliare derivante dall'attività lavorativa.
Ed invero, l'eventus damni ricorre non soltanto quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito, come, appunto, avvenuto nel caso in esame in conseguenza della variazione qualitativa del patrimonio, tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori.
E' evidente, infatti, che una vendita così imponente abbia messo a rischio la garanzia patrimoniale,
né ha provato – come sarebbe stato suo onere – la permanenza di ampie residualità Controparte_1
patrimoniali, non avendo neanche indicato l'ammontare della retribuzione percepita
Peraltro, non solo non vi è prova dell'effettivo pagamento del prezzo, ma dalla consulenza espletata in primo grado è pure emerso che il prezzo di vendita era assai inferiore al valore dei beni venduti,
con incidenza negativa anche sulla consistenza quantitativa del patrimonio del debitore.
Ricorre, altresì , la “scientia damni”.
A tal fine, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza - a cui va equiparata la agevole conoscibilità - nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (Cass. n. 2792/2002; Cass. Civ. n.
7262/2000).
Nella specie, se è vero che – come assunto dagli appellati, il decreto ingiuntivo è stato ri-notificato il giorno successivo alla stipula, tale circostanza non è idonea ad escludere la ricorrenza in capo al venditore del pregiudizio arrecato.
Questi, infatti, era certamente a conoscenza della mancata estinzione dei debiti precedentemente contratti con Parte_2
Al cospetto del compimento di un atto a titolo oneroso, quale la vendita immobiliare, resta da verificare la ricorrenza partecipatio fraudis del terzo, che consiste nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori.
Sul punto giova premettere che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la prova della ricorrenza del detto presupposto soggettivo può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (ex ultimis Cass. 10928/2022; 1286/2019).
Nel caso in esame, il rapporto esistente tra i contraenti rendeva estremamente plausibile la presunzione che fosse consapevole della situazione debitoria del fratello e, Controparte_2
conseguentemente, del pregiudizio che con la vendita dei beni immobili si arrecava alle ragioni dei creditori dello stesso.
Ritiene la Corte che la mancanza della convivenza tra i due fratelli, in ragione della residenza a Roma
di , non sia ex sé sufficiente a far venire meno la frequentazione e quel rapporto Controparte_1
di confidenza normalmente connesso ai legami parentali.
Del resto, gli appellati non hanno indicato concreto elemento, da cui potesse desumersi che era inverosimile che fosse consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori del fratello , CP_6
laddove , per denunciare la violazione del ragionamento presuntivo, è necessario indicare quali sono gli elementi contrari che porterebbero ad una soluzione diversa.
Merita, altresì, di essere presa in considerazione la divergenza tra il valore reale dei beni venduti ed il prezzo asseritamente pagato, trattandosi di circostanza rilevante ai fini della prova della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo.
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata va dichiarata l'inefficacia nei confronti di dell'atto di vendita di cui sopra. Parte_1
La riforma della sentenza impone la rivisitazione anche delle spese del primo grado che, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste, unitamente a quelle del presente grado, a carico di e in solido tra loro. Controparte_1 Controparte_2
Esse si liquidano come da dispositivo in applicazione, secondo lo scaglione corrispondente al credito vantato dall'attore (Cass. 3697/2020) , dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo dal D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione
temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Ai fini della quantificazione dei compensi va tenuta presente anche la fase di trattazione, a prescindere dal concreto svolgimento di attività tipicamente riconducibili alla c.d. istruttoria (Cass n.
29857/2023).
La non rilevante complessità delle questioni trattate e la scarsa rilevanza degli interessi in gioco giustifica l'applicazione di parametri inferiori ai medi e prossimi ai minimi.
A carico dei NI , in solido tra loro, vanno definitivamente poste le spese di c.t.u. come CP_1
già liquidate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 558/2022 R.G. sull'appello proposto da Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 1181/21,
[...]
emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. , emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 22.11.2021
e pubblicata in pari data, in riforma della stessa ,così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, dichiara l'inefficacia nei confronti di Parte_3
dell'atto di vendita i a rogito del Notaio Dott.ssa stipulato in data
[...] Persona_1
20.11.2009 e trascritto il 18.12.2009 in favore del Sig. , Rep.33108/10902 Controparte_2 avente ad oggetto i seguenti immobili e titoli reali: 1) nuda proprietà immobiliare sita nel Comune
di AP d'OR (ME) - abitazione in villino – Categoria A7 in Catasto al Foglio 13, Part. 1121-
Sub. 4; 2) nuda proprietà immobiliare sita nel Comune di AP d'OR (ME) - abitazione in villino – Categoria A2 in Catasto al Foglio 13, Part.1121- Sub. 5; 3) nuda proprietà “corte immobiliare” sita nel Comune di AP d'OR (ME) in Catasto al Foglio 13, Part.1121- Sub.
3; 4) nuda proprietà “corte immobiliare” sita nel Comune di AP d'OR (ME) in Catasto al
Foglio 13, Part.1124- Sub.;
2) condanna e in solido tra loro al pagamento delle spese del Controparte_1 Controparte_2
doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi € 3.050,00 per onorario
( di cui € 600,00 per la fase di studio della controversia, € 500,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 950,00 per la fase di trattazione;
€ 1.000,00, per la fase decisionale ) , oltre rimborso degli esborsi effettuati a titolo di c.u., rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva (
se dovute) ed in relazione a questo grado in complessivi € 3.422,00 per onorario ( di cui € 700,00
per la fase di studio della controversia, € 600,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 922,00
per la fase di trattazione;
€ 1.200,00 per la fase decisionale ) , oltre rimborso degli esborsi effettuati a titolo di c.u., rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) ;
3) pone definitivamente a carico di e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, le spese di c.t.u. come già liquidate in atti.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 16.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell'Ufficio del processo
dott. Ottavia Rotolo.