Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 05/06/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2291/2020 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2291/2020 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), , Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
, parte rappresentata e difesa dagli Avv. NICCOLAI GIANCARLO Pt_3
( ), MAZZI MARIANGELA ( ), come da C.F._2 C.F._3 procura in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il loro studio in
Arezzo via Madonna del Prato 96 - parte attrice - CONCLUDE come da atto di citazione : “- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della IG.ra , in proprio e quale titolare della ditta individuale “ ”, nella Controparte_1 Controparte_1 causazione dell'infezione da “Legionella Pneumophila” e della morte della IG.ra e, conseguen- Per_1 temente, - condannare la IG.ra , in proprio e quale titolare della ditta individuale “Man- Controparte_1 dirola Federica”, a corrispondere alla IG.ra (iure proprio) l'importo di € 250000 (…) a Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, salva la maggior misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, dall'evento dannoso al saldo;
- condannare la IG.ra , in proprio e quale titolare della ditta individuale “ ”, a Controparte_1 Controparte_1 corrispondere alla IG.ra (iure hereditatis) l'importo di € 108000 (…) a titolo di risarci- Parte_1 mento del danno terminale patito dalla de cuius sino alla morte, salva la maggior misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, dall'evento dannoso al saldo;
- condannare la IG.ra
[...]
, in proprio e quale titolare della ditta individuale “ ”, a corrispondere Parte_4 Controparte_1 al IG. (iure proprio) l'importo di € 72000 (…) a titolo di risarcimento del danno non patri- Parte_2 moniale da perdita del congiunto, salva la maggior misura che sarà accertata in corso di causa, oltre inte- ressi e rivalutazione, dall'evento dannoso al saldo;
- condannare la IG.ra , in proprio Controparte_1
1
- ( ), parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. MARCHETTO IVAN ( ), come da procura in calce a C.F._5 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA DELLE DARSENE 25 VIAREGGIO - parte convenuta -
CONCLUDE come da memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 del cpc : “IN VIA PRINCIPALE: NEL MERITO - Respingere per tutte le ragioni esposte in atti, la domanda di parte attrice in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA: - Nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza di una qualche responsabilità esclusiva o concorrente della convenuta per l'evento di cui è causa, ridurre il livello di responsabilità e il quantum in ragione dei soli danni risarcibili e provati, di quelli prevedibili al momento dell'inadempimento, di quelli direttamente derivanti dalla condotta del danneggiante in ragione della presenza di concause e del concorso colposo/doloso del danneggiato, ecc. IN OGNI CASO: - Accertare
e dichiarare la , in persona del l.r.p.t., in qualità di compagnia assicuratrice della convenuta, CP_2 a mantenere indenne e garantire la IG.ra da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse Controparte_1 alla stessa conseguire per tale causale;
- Accertare e dichiarare altresì , in persona del suo CP_2 l.r.p.t., obbligata, ex art 1917 cc, a manlevare l'assicurato dalle spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato e, pertanto, condannarla al pagamento delle spese e competenze professionali, oltre rimb. forf. 15 %, iva e cap come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc. - Con vittoria di spese di lite, competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15 %, Iva e cap come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc”
E
- ., in persona del legale rapp,te p.t., parte Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. BUSCICCHI FRANCESCO ( ), C.F._6 come da procura a margine di comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Madonna d. Prato 42 Arezzo-parte terza chiamata -
CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta;
“in tesi rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, nell'an come nel quantum debeatur;
con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del sottoscritto Procuratore che si dichiara antistatario. in denegata ipotesi: congruamente ridotte le pretese risarcitorie attoree, accertata la presenza di danni verificatisi per non aver il creditore usato la dovuta diligenza ex art 1227, c. II cc, accertata la presenza di danni che il creditore ha concorso a cagionare ex art 1227 c. I, cc, accertata quindi la quota di responsabilità della nella causazione CP_1 dell' evento dannoso, liquidare le somme che saranno ritenute di giustizia, accogliere la domanda in garanzia svolta dalla convenuta nei limiti del massimale e di tutte le condizioni di polizza;
con compensazione inte- grale delle spese di lite anche nei confronti della chiamante in causa”
Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione i IG.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali figlia e nipoti di , premesso che: quest'ultima, dell'età di 87 anni ma in Persona_2 ottima salute, aveva soggiornato da sola all'hotel “La Primula” in Forte dei Marmi, gestito da , dal 15 al 30/07/17, quando aveva iniziato a manifestare febbre ele- Controparte_1
vata e tosse, tanto da rientrare in anticipo alla sua residenza e, poi, da essere ricoverata al
P.S. e poi al reparto di pneumologia e all'UTIP dell' Ospedale di Arezzo, ove era risultata positiva all' antigene della Legionella Pneumophila;
il batterio era stato isolato nella doccia della camera dell' hotel, il cui titolare non disponeva degli obbligatori piano periodico di valutazione e contenimento del rischio biologico, nonché del registro degli interventi;
dopo lunga e cosciente agonia, il 11/09/17 la IG.ra era deceduta;
avevano richiesto Per_1
inutilmente il risarcimento del danno alla responsabile in proprio e quale titolare CP_1
della ditta individuale omonima, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, essendovi: com- patibilità tra comparsa dei sintomi e periodo d'incubazione della malattia dal momento dell'esposizione, e perciò nesso causale tra l'infezione contratta presso l'Hotel (luogo pub- blico) e la morte;
violazione dell'obbligo di salvaguardia della salute fisica dell'ospite di albergo ed inottemperanza all'obbligo di fornire un alloggio conforme alle norme di preven- zione e sicurezza, e agli obblighi di controllo, manutenzione, prevenzione e valutazione del rischio da legionellosi;
configurabilità dell'omicidio colposo;
responsabilità oggettiva da cosa in custodia. Il quantum risarcitorio andava rapportato al grave sconvolgimento e dolore provocati, con conseguente danno patrimoniale da morte del congiunto (iure proprio et he- reditatis/catastrofale, per la figlia), quantificato in complessivi € 502000. Ciò premesso, adivano l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta contestava la (mancata prova del nesso di) causalità dell' evento, da ricondursi a causa diversa dall'infezione - contratta comunque altrove, prima del soggiorno – e, in particolare a: condotta colposa della stessa la quale aveva Per_1
richiesto che i camerieri non entrassero in camera per la pulizia e il riordino ed aveva più volte bevuto dal rubinetto del bagno;
pregresse condizioni di salute della di età Per_1
avanzata e disposta per anni a fumo passivo. Allegava di aver elaborato il piano di preven- zione, ristrutturato l'impianto idrico, installato boiler e dispositivi di prevenzione e controllo della legionellosi, installato un addolcitore, un sistema automatico di disinfestazione con cloro, sottoscritto un abbonamento di manutenzione annuale degli impianti. Contestava il quantum debeatur. Previa autorizzazione, chiamava in causa in garanzia manleva la propria
3 compagnia assicurativa anche relativamente alle spese. Ciò pre- Controparte_3
messo, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte terza chiamata si associava alle difese dell'assicurata, in punto di an e quantum debeatur, e concludeva come in epigrafe. Contestava l'eventuale responsa- bilità per le spese di lite. Concludeva come in epigrafe
* * *
In base a quanto certificato dal Dott. della USL Persona_3 [...]
, al momento della rilevazione (8 Agosto 2017), veniva isolata la Parte_5 [...]
soltanto nei punti terminali della stanza dove aveva soggiornato la IG.ra Pt_6 Per_1
In particolare, “la Legionella sierogruppo 1” veniva riscontrata: - nell'acqua calda (senza scorri- mento) doccia camera 4,0 x 103 UFC/l; - nell'acqua calda (dopo scorrimento) doccia camera 4,0 x
102 UFC/l; - nell'acqua fredda (senza scorrimento) doccia camera 4,0 x 102 UFC/l. Nell'acqua fredda (dopo scorrimento) della doccia della camera, nella cisterna acqua calda e acqua fredda, non veniva isolata “Legionella”. In seguito ad intervento di sanificazione con trattamento chi- mico/termico ai controlli successivi (25/9/2017), eseguiti negli stessi luoghi e siti, viene rilevata la completa negatività microbiologica dei campionamenti”.
La svolta CTU, depositata il 07.06. 2022, ha poi invero rilevato che “la prognosi e la mortalità variano a seconda dello stato di salute iniziale del paziente, del ritardo della diagnosi e della comorbilità, e può aumentare considerevolmente nelle persone anziane, tanto più se ultraot- tantenni, che hanno un sistema immunitario indebolito o alterato, per una perdita di efficienza ed efficacia in tutte le componenti cellulari e umorali. Dai dati epidemiologici emerge che i decessi per polmonite da , così come per le polmoniti di diversa etiologia, sono concentrati nei sog- Per_4 getti di età superiore ai 74 anni” (p. 4).
Tuttavia, la stessa ha confermato (p. 8) che “la signora è sicuramente Persona_5
deceduta per Legionellosi - In un modello di ricostruzione del nesso di causalità, in riferimento alla fonte del contagio, è verosimile e ammissibile, ma non comprovato in termini di assoluta certezza, che la signora abbia contratto l'infezione presso la stanza n° 26 dell'Hotel La Primula di Per_1
Forte dei Marmi, dove era soggiornante. Per l'ammissibilità depongono favorevolmente sia il tempo di esposizione che il ritrovamento, nei terminali idrici della stanza in questione, della Legionella pneumophila. A tal riguardo è d'uopo precisare che, non essendo nota la dose infettante per l'uomo, il ritrovamento della Legionella nei terminali idrici, risulta essere sufficiente per consentire la
4 plausibilità e la ragionevole ammissibilità della fonte del contagio. Invero, per la mancanza di cer- tezza assoluta depone la mancata identificazione e caratterizzazione del ceppo di Legionella isolato, mediante la sierotipizzazione e/o le tecniche di tipizzazione molecolare, nell'ammalata, per poterlo confrontare con quelli isolati nella stanza n° 26 dell'Hotel La Primula di Forte dei Marmi. Tale comparazione, infatti, avrebbe soddisfatto tale criterio”.
Tali conclusioni sono state raggiunte all'esito di un esame completo e congruo della fattispecie e della documentazioni ammissibile agli atti, esente da vizi logici e che ha dato compiuto e convincente riscontro alle osservazioni critiche dei ctp, come tali sono piena- mente condivisibili e vengono fatte proprie dal Tribunale, il quale ritiene sufficientemente raggiunta la prova (quantomeno secondo il criterio del “ciò che è più probabile che sia rispetto
a ciò che è più probabile che non sia”) della riconducibilità dell'evento, sotto il profilo etiolo- gico di condizionamento causale, alla condotta colposa omissiva della convenuta.
Tale condotta consiste nella mancata adozione di un piano per la valutazione e con- tenimento del rischio biologico da , con le periodiche (almeno biennali) verifiche Per_4
previste e le conseguenti misure di bonifica tecniche, organizzative e procedurali (ivi com- presa l'istituzione del registro degli interventi) richieste dalla legge (D.Lgs. 81/2008 e linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni
nella seduta del 07/05/2015).
Da tale condotta consegue la responsabilità della stessa convenuta – e per essa della terza chiamata, in virtù della assicurazione agli atti – dal punto di vista sia contrattuale (de- rivante dalla stipula di un contratto di albergo, il quale “ha natura di contratto atipico (o misto),
e consiste nell'impegno di fornire al cliente, previo corrispettivo, una serie di prestazioni tra loro eterogenee, quali la locazione di alloggio, la fornitura di servizi o il deposito” (Cass. Ord. n.
21419/13) ed impone l'assunzione di cd. obblighi di protezione, consistenti nell'adozione di tutte le cautele finalizzate alla salvaguardia dell'incolumità e della salute fisica degli ospiti) che extracon- trattuale.
In tema di an debeatur il Giudicante si limita a sottolineare che, da una parte, il rap- porto dell'agosto 2017, ha specificamente rilevato che Parte_7
“il titolare dell'albergo non ha prodotto un piano di valutazione e contenimento del rischio”) (doc.
4, pp. 12, 21) e che lo stesso non ha dimostrato l'esistenza di una Valutazione del rischio legionellosi, di un responsabile di essa, di un piano di gestione del rischio, di campionamenti
5 microbiologici di controllo, di un registro d'igiene – manutenzione, di una scheda di sicu- rezza del disinfettante, di un sistema di controllo automatico del funzionamento dell'im- pianto di disinfezione e monitoraggio in continuo delle concentrazioni di disinfettante (pp.
28, 29). Infine, dallo stesso rapporto è emerso che “lo svuotamento e la pulizia almeno annuale dei serbatoi non erano stati effettuati e non erano stati compensati da un' azione di controllo alter- nativa;
- che lo spurgo regolare dei bollitori/serbatoi di raccolta dell'acqua calda sanitaria dalla loro valvola di fondo non era stato effettuato;
- che la disinfezione almeno semestrale dei bolli- tori/serbatoi non era stata effettuata e non risultava compensata da un'adeguata alternativa azione di controllo” (pp. 30, 32). Le stesse carenze sono emerse dalla relazione del Dott. del Per_6
14.06.2018 (doc. 3 attori).
Si rileva, dall'altra parte, che sono rimaste del tutto prive di sostegno probatorio le argomentazioni difensive svolte dalla convenuta – a ciò specificamente onerata - la quale ha allegato, senza alcuna prova, che la sig.ra avrebbe concorso al contagio di Per_1 Per_7
nella con la propria condotta imprudente (rilevante ex art. 1227 del c.c.) – impedimento delle operazioni di pulizia del bagno e riordino, mancato uso della doccia, bere dal rubinetto del bagno – o addirittura l'avrebbe contratta altrove. L'indagine circa l'esistenza di altre cause, suscettive di eliminare il nesso causale fra la condotta omissiva e la contrazione del morbo non possono essere demandate al CTU, rientrando nell'onere probatorio della parte.
Infine, anche la documentazione prodotta da parte convenuta è priva di valore pro- batorio, in quanto priva di data certa, risalente nel tempo o successiva all'evento, generica
(docc.
2-7 convenuta).
***
Passando alla quantificazione del pregiudizio subito dagli attori, alla luce della se- conda CTU, depositata in data 15.01.2025, si osserva quanto segue.
Il c.d. danno parentale è trasmigrato, nell'orientamento migliore e più recente della
Giurisprudenza, nel cd. danno da lutto ovvero derivante dalla perdita di un legame qualifi- cato il quale consiste (non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quoti- dianità, bensì) nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentale e cambiamenti radicali nello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venire meno del rapporto con la persona deceduta, alla quale il danneggiato era legato da un legame duraturo,
6 basato su relazioni stabili e su profondo affetto;
in estrema sintesi, trattasi del danno patito per il venir meno del rapporto di affetto con la persona cara.
Come detto il quadro di riferimento, nel silenzio normativo, è essenzialmente giuri- sprudenziale: il danno da perdita parentale rappresenta il danno subito dai familiari della vittima per le sofferenze psicofisiche patite a causa del decesso del congiunto. Tale pregiu- dizio (iure proprio), viene definito “danno (da perdita) parentale”, e comporta un risarcimento a favore di ciascun familiare che avesse, con il congiunto, un rapporto stabile, giuridicamente rilevante e prolungato nel tempo.
La Cassazione - già con le Sentenze gemelle del 2003 (n. 8827/2003, e n. 8828/2003),
e successivamente con le S.U. del 2008 (11.11.08, n. 26972), aveva affermato che il soggetto, il quale chieda iure proprio il risarcimento del danno subìto in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale, lamenta l'incisione dell'inte- resse alla intangibilità della sfera degli affetti e alla reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, la quale rappresenta anche il luogo ove trova spazio la libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana la cui tutela, come particolare formazione sociale, è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Trattasi di un interesse di rilievo costituzio- nale, non avente natura economica, la cui lesione comporta la riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c..
In particolare, nella pronuncia del 2008 le S.U., in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, hanno esteso la tutela ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona ricono- sciuti dalla Costituzione e, per effetto di tale estensione, hanno ricondotto nell'ambito dell' art. 2059 c.c., anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) con la precisazione che il danno non patrimoniale da perdita, o compromissione del rapporto parentale, nel caso di morte (o di procurata grave invalidità del congiunto), consiste nella privazione di un valore non economico, ma perso- nale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva pre- clusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali nor- malmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto (Cass., n. 8827 e n.
8828/2003).
7 Pertanto, in caso di fatto illecito plurioffensivo, come quello che emerge nel caso de quo, ciascun danneggiato è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pre- giudizio subìto, comprensivo sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita), che di quello “dinamico-rela- zionale” (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana: Cass., n. 9231/2013, secondo cui è condivisibile il punto 10 dell'Ord.” della Cass.
n. 7513/2018 – nella quale si precisa che “il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa - la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore - quanto di quelli relativi alla dimensione dina- mico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi ri- sarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”).
Ciascuno dei familiari superstiti ha, quindi, diritto ad una liquidazione comprensiva del complessivo danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto;
il danneggiato è, tuttavia, tenuto ad allegare e provare tutte queste circostanze (anche pre- suntivamente, secondo nozioni di comune esperienza), spettando, di contro, alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettano l'unità, la continuità e l'intensità del rap- porto familiare.
Attualmente quindi, per costante orientamento della Cassazione (Cass., n. 8218/2021
e Cass. 18284/2021), il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione e, in particolare, l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il defunto, non essendo al riguardo richiesto, tra l'altro, che essa risulti caratterizzata da legami tra con- sanguinei e neppure dalla convivenza la quale non assurge a connotato minimo di esistenza del rapporto ma può costituire un elemento probatorio utile a dimostrarne l'”ampiezza” e la
“profondità”. La Cassazione (n. 18284/2021) ha messo in rilievo che “la morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio” (Cass., 30/8/2019, n.
8 21837), di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in particolare in conseguenza dell'irre- versibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c.; per il genitore dall'art. 147 c.c., e ancor prima da un principio immanente nell'ordi- namento fondato sulla responsabilità genitoriale (Corte Cost., 13/5/1998, n. 166), da conside- rarsi in combinazione con l'art. 8 L. Adoz.; per il figlio nell'art. 315 c.c., valorizzabile se- condo tale orientata lettura (Cass., 12/6/2006, n. 13546). Inoltre, “la morte determina per i con- giunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quo- tidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonchè nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (v. Cass., 9/5/2011, n. 10107), con conseguente viola- zione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla fa- miglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2,29 e
30 Cost. (Cass., 12/6/2006, n. 13546). Da tale perdita può al congiunto superstite derivare un danno morale (sofferenza interiore o emotiva) e/o un danno biologico relazionale, laddove venga a risul- tare intaccata l'integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il mondo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a determinare per il medesimo fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. Cass., 19/10/2016, n. 21060; 20/8/2015,
n. 16992; 23/1/2014, n. 1361). Escludendo che sia possibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, questa Corte ha avuto già occasione di precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione,
e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza, quest'ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza” (Cass., 30/8/2019, n. 21837;
19/11/2018, n. 29784; 15/2/2018, n. 3767; 7/12/2017, n. 29332; 20/10/2016, n. 21230; 1/12/2010, n.
24362; con specifico riferimento ai nonni, Cass., 8/4/2020, n. 7743; 7/12/2017, n. 29332; 20/10/2016,
n. 21230).
Sempre di recente (Cass. 26140/2023) la Cassazione ha precisato che “ai fini della ri- sarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche
9 presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgi- mento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento”: in- somma è necessaria la prova della serietà della relazione affettiva tra chi reclama il risarci- mento e la vittima senza la necessità che il superstite subisca un radicale sconvolgimento delle proprie abitudini;
tale sconvolgimento, se esistente, sarà rilevante in tema di persona- lizzazione e quindi limitatamente, in melius, al quantum risarcitorio.
Sul punto, alle udienze del 09.03.2023, 11.05.2023 e 05.10.2023 i testi Tes_1
(ex marito dell'attrice), (ex fidanzato della figlia dell'attrice) e
[...] Testimone_2 [...]
(figlia di un'amica dell'attrice), hanno tutti confermato che gli attori dal 1996 al CP_4
2007 abitavano in un appartamento allo stesso piano e comunicante con quello della madre e nonna;
che la stessa dal 1991 al 1996 aveva accudito durante la settimana (e talora anche nei week-end) i nipoti presso detta o presso la loro abitazione in Arezzo, accompagnandoli e ritirandoli dal nido e/o dall'asilo, con cura di pasti e compagnia sino al ritorno dei genitori;
che successivamente, dopo il trasferimento della famiglia ad Arezzo, dopo Parte_3
la scuola si tratteneva spesso presso la nonna, rimanendovi anche a dormire;
che anche fino al 2010-12 la stessa ha continuato a preparare i pasti ai nipoti, trascorrendo con i medesimi i pomeriggi;
che i nipoti hanno continuato a frequentare e incontrare la nonna fino al 2017.
Che nipoti, figlia e nonna trascorrevano assieme le feste e che questa dal 2007 al 2017 si recava presso di loro, quando essi non andavano a farle visita. Ciò, a piena comprova dello stretto rapporto e legame affettivo, oltre che dell'assidua convivenza e/o frequentazione, fra tutti i soggetti coinvolti.
In conclusione, sul punto:
- i legittimati al risarcimento per il danno derivante dalla sofferenza per la morte ex delicto spetta a coloro che hanno sofferto la lesione del diritto alla conservazione del legame affet- tivo con il defunto indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di convivenza, ed anche di un vincolo di sangue (circa il legame affettivo tra nonno e nipote cfr. Cass. III, n.
5258/2021);
- la spettanza del danno non è subordinata allo sconvolgimento delle abitudini del danneg- giato;
10 - la convivenza rileva solo sulla quantificazione del danno ma non sulla sua spettanza;
- il danno da lutto non si limita al danno biologico relazionale. In relazione all'ultimo punto, appare ormai ius receptum (Cass. 26140/2023) che “rimane altresì ferma la netta distinzione (af- fermata ad es. da Cass. n. 21084 del 2015) tra il descritto danno da perdita, o lesione, del rapporto parentale e l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza sogget- tiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca (Corte Cost. 372/1994), l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno su- scettibili - in virtù del principio della cd. "onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione finale unitaria”.
Appurata quindi la diversità (e quindi la cumulabilità) tra danno biologico e danno da lutto, quello che viene in evidenza nel caso in esame è il danno psichico post traumatico da stress che consiste nella lesione della sfera mentale della persona, cagionata da un fatto illecito il quale comporta un'alterazione dell'equilibrio psicofisico ed un turbamento emo- tivo. Recentemente la Cassazione (n. 10787/2024) ha precisato che “là dove la sofferenza sog- gettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, nor- male o comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, non più di un danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (conferma: Cass. n. 6443/2023; Cass. n.
18056/2019).
***
Tutto ciò ulteriormente premesso, sempre in punto quantificazione del quantum ri- sarcitorio dovuto, questo Giudice aderisce alla recente impostazione dogmatica recepita sia dalla Cassazione che dalla Corte Cost.. In particolare la prima (n. 4712/08) ha definito il danno alla persona come inserito in una struttura bipolare, ovvero patrimoniale-non patri- moniale, a sua volta pentapartita nel senso che il primo si suddivide nelle forme del damnum
11 emergens e del lucrum cessans; il secondo in danno morale, biologico e (per il passato) c.d. esistenziale.
Non sorgono particolari difficoltà interpretative quanto al primo, ma si impone qual- che chiarimento in relazione al secondo, anche tenuto conto della recente decisione a S.U. resa in esito ai quesiti rivolti alle medesime dalla sentenza sopra richiamata. La Corte Cost.,
n. 233/03 ha ritenuto che “…può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il c.d. danno morale soggettivo”. Nelle due pronunce di cui supra (n. 8827 e n. 8828/03) che hanno l'indub- bio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona viene, infatti, prospettata con ricchezza di argomentazioni – nel qua- dro del sopracitato sistema bipolare del danno – un'interpretazione costituzionalmente orien- tata dell'art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell' astratta previsione normativa ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: dunque sia il danno morale soggettivo (inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vit- tima), sia il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione dell'interesse costituzio- nalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad accertamento medico: art. 32 Cost.), sia infine il danno (spesso definito in dottrina e Giurisprudenza esi- stenziale) derivante da lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Quindi “si deve ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata esten- sione di 'danno non patrimoniale' inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come 'danno morale soggettivo”. Da ultimo, nel ribadire tale orientamento con deci- sione a S.U. la Corte ha precisato che “…Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”. Se dunque presupposto del danno non patri- moniale è la lesione di valori inerenti alla persona costituzionalmente protetti, va chiarita la natura del tripartito che caratterizza il danno non patrimoniale.
a) Va anzitutto definito il danno biologico, quale conseguenza della violazione del diritto alla salute psico-fisica: esso deve essere considerato “in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferi- mento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana”
12 (Corte Cost., n. 356/91; n. 184/86). Tale danno, nella precitata accezione, ha poi conseguito definizione legislativa con gli artt. 38 e 139 del dlgs. N. 209 del 2005, ove al c. II viene stabilito “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipenden- temente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Secondo la Corte “…va ricondotto nell'ambito dell' art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art.
32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa”(Cass., n. 15022/05; n. 23918/06). In precedenza, come è noto, la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l' art. 32 Cost. (come ritenuto da Corte Cost. 184/86), per sottrarla al limite posto dall'art. 2059
c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine trovare collocazione (come rite- nuto dalla successiva sentenza della Corte n. 372/1994 per il danno biologico fisico o psi- chico sofferto dal congiunto della vittima primaria).
b) Si dovrà inoltre valutare la sussistenza, ricorrendo una ipotesi di illecito anche penale
(come è nella specie), quale componente ulteriore nella quantificazione del danno non patri- moniale, del danno morale, inteso secondo la più recente visione della Giurisprudenza di legittimità a S.U., ovvero nel senso “…che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sof- ferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”. La Corte ha peraltro chiarito che la nuova nozione di danno morale, quale elemento descrittivo di quello non patrimoniale complessivo va esclusa, salvo ipotesi parti- colari, allorché il danno prodotto dal reato importi lesione psico-fisica e questa sia risarcita come danno biologico come sopra inteso: in tale caso si assisterebbe infatti ad una duplica- zione del danno da reato ove la sofferenza soggettiva non assuma rilievo autonomo rispetto a quella conseguente alle lesioni. Se infatti il danno non patrimoniale da reato consegue alla lesione di un interesse già ritenuto rilevante dal legislatore con la tutela penale (come riferi- sce il Giudice di legittimità), è palese che quando il bene protetto è l'integrità fisica, come nel reato di lesioni personali, esso è già tutelato con la previsione del risarcimento del danno cd. biologico, ovvero conseguente alla lesione della suddetta integrità fisica. Ipotizzare una ulteriore e diversa sofferenza di tipo morale equivale, salvo ipotesi specifiche di particolare
13 gravità, a dare due diversi nomi al medesimo danno e, dunque, a duplicarlo: non residua dunque spazio logico per altro tipo di danno non patrimoniale. In questo caso infatti il tur- bamento dell'animo assume connotazione di degenerazione patologica della sofferenza la quale, da sofferenza morale, si specifica come sofferenza fisica o psichica e come tale è risarcita. Il meccanismo per superare il limite strettamente biologico del metodo tabellare è poi apprestato dal medesimo legislatore e richiamato nella sentenza delle S.U.: consiste in un possibile congruo adeguamento del conteggio tabellare alla situazione specifica (fino al
20% per la micro permanente, fino al 30% per la macropermanente).
c) Infine in ipotesi di lesione di ulteriori (rispetto al danno alla salute) ed individuati (dall'at- tore) valori inerenti alla persona costituzionalmente protetti, ricorrerà quello che è stato de- finito come danno esistenziale, ma che è componente del danno non patrimoniale previsto dall'art.2059 c.c., ormai svincolato dal riferimento all'art. 185, c. II, del c.p.c, ma ricollegato necessariamente, per la riserva di legge contenuta nella norma, alla lesione di valori della persona individuati e protetti da specifiche norme della carta costituzionale (da ultimo Cass.
SU 26972/08).
Tanto premesso, considerato altresì che “il periodo della malattia è stato vissuto in modo cosciente dalla IG. e dai suoi congiunti nella progressione del quadro clinico” (p. 11): Per_1
circostanza che è appare pienamente dai testi escussi ( infermiera coor- Testimone_3 dinatrice: dal ricovero presso il reparto di broncopneumologia dell'ospedale San Persona_5
Donato di Arezzo (3/8/2017) al decesso (11/9/2017), ha sempre manifestato consapevolezza e co- scienza di gravità di malattia e imminenza di morte, oltre che alla figlia e ai nipoti Pt_1 Pt_2
e , al personale medico che l'aveva in cura, al genero Dr. a parenti, Pt_3 Persona_8 amici e conoscenti che le facevano visita”; “…durante il ricovero…e sino al decesso avvenuto in data 11/9/2017, ripeteva spesso “… non ce la faccio….non torno a casa…; è' sempre stata cosciente durante tutto il ricovero”).
Ciò posto, adottato il criterio di liquidazione equitativa basato sul punto di invalidità di cui alle tabelle ponderate in uso presso questo Tribunale, il quale è tendenzialmente au- mentabile per consentire di rapportare la liquidazione al fatto concreto ed alle sue ridondanze sul modo di essere della persona in relazione all'ambiente in cui è inserito, alla sfera inter- relazionale, alle utilità che ne riceveva, alla perdita di valori somato-estetici, ecc… (e che nella specie si ritiene di dover aumentare in misura del 10%, ravvisandosene i presupposti
14 alla luce della istruttoria orale svolta), si osserva che, in virtù delle conclusioni della rela- zione di CTU svolta – alle cui conclusioni il Giudicante integralmente si riporta e richiama, ritenendole pienamente condivisibili perché immuni da vizi logici e satisfattive delle osser- vazioni critiche mosse dai ctp - l'attrice , in conseguenza della lesione su- Parte_1 bita, ha riportato un danno non patrimoniale iure proprio complessivamente liquidabile in €
72.787,00. e , in conseguenza della lesione subita, hanno Parte_2 Parte_3 riportato un danno non patrimoniale iure proprio complessivamente liquidabile in €
48.794,00 ciascuno.
A tale danno iure proprio deve aggiungersi per la sola attrice il cd. danno Pt_1
terminale o catastrofale, con conseguente “diritto, tenuto conto della presenza di presupposti, al risarcimento per i danni patiti personalmente dalla vittima prima di spirare e trasmessi a loro iure hereditatis, ovvero per eredità. Di fatto si tratta del danno biologico terminale e del danno morale soggettivo. Il primo si configura come la lesione al bene salute nella sua massima intensità, poiché si tratta di lesioni che condurranno alla morte del soggetto. Il danno morale invece consiste nelle sofferenze patite dalla vittima per l'avvicinarsi dell'evento morte, dalla stessa percepita in modo cosciente, che è andato tra l'evento lesivo “polmonite” e il decesso” (CTU, p. 12).
Tale danno per la Giurisprudenza il quale costituisce il “danno subìto dalla vittima, nell' ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configu- rabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico «terminale», cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'inten- sità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus” (Cass., lav.,
17577/19; n. 8292/19; III, n. 18056/19; VI, n. 23153/19; III, n. 21837/19; n. 21060/16; n. 26727/18;
n. 21060/16; VI, n. 15395/16).
Tenuto conto di tale parametro equitativo, e considerata l'età della vittima, il danno viene liquidato in complessivi € 89.421,00, in applicazione delle tabelle del Tribunale di
Milano, in uso presso questo Tribunale.
E così per un totale di € 162.208,00, quanto all'attrice , in linea e per Parte_1
sorte capitale.
15 Trattandosi di liquidare obbligazioni, pecuniarie, di valore (determinabile in denaro, ma solo in ragione di un dato valore economico reale, diverso dal denaro), sulle somme dovute agli attori viene riconosciuta d'ufficio la rivalutazione monetaria. In particolare la somma spettante deve essere devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Sull'im- porto complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data del deposito della presente sen- tenza fino alla data del saldo effettivo (Cass., S.U., n. 1712/95). Sulle medesime sorti capitale sono altresì dovuti gli interessi compensativi a titolo equitativo e remunerativo dei creditori, per il mancato suo godimento di somma risarcitoria, in misura legale dal fatto e fino al sod- disfo.
Parte terza chiamata dovrà infine rifondere a parte convenuta quanto questa avrà con- cretamente versato agli attori, a titolo di risarcimento, in via di garanzia e manleva.
Dette spese seguono la regola di soccombenza, sono poste a carico di parte convenuta e verranno pur esse ad essa rifuse da parte terza chiamata – non ostando a ciò la clausola n.
4.2 di polizza, la quale prevede una mera facoltà (“la società può assumere a nome dell'Assicu- rato la gestione delle vertenze…”), né essendovi prova in atti nel senso che “il sottoscritto Pro- curatore aveva preso contatti con la per il rilascio della procura alle liti ma l'assicurata CP_1 ebbe a manifestargli telefonicamente (all. 2) di essere interessata unicamente alla presenza “for- male” in causa della Compagnia, chiamata in causa che avrebbe potuto formulare solo dietro la nomina di proprio Legale di fiducia e non certo attraverso il Legale designato dalla Compagnia stessa” (comp.concl., p. 10).
In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate
(studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore (€
259.796,00) corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi €
14103 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e
C.p.i., come per legge.
Allo stesso modo, le spese dei C.T.U. devono essere poste a carico di parte convenuta e vengono in questa sede liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge (quanto al Dott. e, rispettivamente, € 800,00 oltre accessori di legge (quanto al Dott. Per_9 [...]
Per_
.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
16 * * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Condanna a pagare a € 162.208,00, oltre Controparte_1 Parte_1
interessi e rivalutazione, come da motivazione;
- Condanna a pagare a , , € Controparte_1 Parte_2 Parte_3
48.794,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione, come da motivazione;
- Condanna alle spese di giudizio per € 14.103,00 oltre acces- Controparte_1
sori, come da motivazione;
- Condanna alle spese di C.T.U. per € 2.300,00, oltre acces- Controparte_1
sori, come da motivazione;
- Condanna in persona del suo legale rappresen- Controparte_3
tante pro-tempore, a rifondere a quanto questa pagherà a Controparte_1
, , , per effetto dei capi che pre- Parte_1 Parte_2 Parte_3
cedono; con distrazione;
Arezzo, 04.06.2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi
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