Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 593/2021 r.g.
TRIBUNALE DI AVEZZANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano in persona del giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 593 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 3.3.2025 e vertente tra
(C.F. ) con il patrocinio AR C.F._1 dell'Avv. LILIA D'ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via Trieste n.4, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE contro
(P.VA ), in persona del l.r.p.t., con il Controparte_1 P.VA_1 patrocinio dell'Avv. STEFANIA DI NICOLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Avezzano, via M. Bagnoli n. 118, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta con chiamata in causa del terzo;
CONVENUTA
Nonché contro
(P.VA ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. CP_2 P.VA_2
AURELIO IRTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, via C. Corradini n.
225, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: risarcimento dei danni ex artt. 2050, 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 3.3.2025.
1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta il 21.4.2021, AR
ha agito nei confronti della chiedendone la condanna al
[...] Controparte_1
pagamento dei danni, quantificati in euro 18.946,35, subiti a causa del sinistro occorso in data
29.5.2015.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto che, durante la lezione di equitazione da lei seguita presso la scuderia convenuta, su comando dell'istruttrice, il cavallo aveva cambiato repentinamente andatura, determinando il suo sbilanciamento in avanti e la successiva caduta a terra;
ha lamentato che, a causa dei forti dolori, era stata trasportata presso l'Ospedale di Avezzano, da cui era stata dimessa con la diagnosi di “frattura della 3 vertebra sacrale, frattura lievemente scomposta della branca ischio-pubica dx”.
Ha dedotto che, in seguito al sinistro del 29.5.2015, erano residuati “esiti di frattura parzialmente scomposta della III vertebra sacrale e di frattura plurima scomposta della branca ileo-pubica di destra”, derivando a suo carico un danno biologico temporaneo e permanente da quantificarsi, in via risarcitoria, in complessivi euro 18.946,35.
L'attrice ha, quindi, insistito per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del predetto sinistro, in quanto riconducibile all'esclusiva responsabilità del gestore del maneggio ex art. 2050 c.c., quale esercente di attività pericolosa.
2. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 attorea, poiché infondata in fatto deducendo, in punto di an, l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 2050 c.c., in quanto sinistro avvenuto in danno di un'allieva esperta e, in ogni caso, escludendo l'esercizio di un'attività pericolosa da parte del maneggio, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
Ha, inoltre, eccepito l'insussistenza della propria responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c., in quanto il fatto dannoso era da ascriversi integralmente alla condotta imprudente della danneggiata o, in subordine, attribuibile al concorso del fatto colposo della stessa, ex art. 1227 c.c.
In subordine, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, ha chiesto condannarsi la compagnia assicurativa a manlevare la dal pagamento CP_2 Controparte_1
dei danni eventualmente liquidati in favore di . AR
Si è costituita in giudizio la preliminarmente aderendo alle difese della convenuta e CP_2
insistendo per il rigetto della domanda attorea. In subordine, in ipotesi di accertata responsabilità della ha eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa per tardività della Controparte_1
denuncia del sinistro oggetto del giudizio.
2 3. La causa è stata istruita mediante l'interpello di parte attrice, l'escussione di due testi, espletamento di CTU medico legale e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 3.3.2025, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. La domanda di parte attrice è infondata e non può, dunque, trovare accoglimento.
4.1. Parte attrice invoca la responsabilità della società convenuta ex art. 2050 c.c., deducendo che il pregiudizio patito, di cui è chiesto il ristoro, le sarebbe derivato dallo svolgimento dell'attività di equitazione svolta presso la convenuta;
ella, infatti, nel corso di una lezione, a causa della CP_1 condotta imprevedibile e repentina dell'animale, scaturita dall'ordine di passare dal troppo al galoppo impartitogli dall'istruttrice, sarebbe caduta riportando i danni permanenti sopra lamentati.
Esaminando la disposizione invocata dall'attrice, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, a più riprese, che il giudice chiamato ad accertare la sussistenza della responsabilità civile in capo al gestore di una scuola di equitazione, deve accertare se l'attività svolta possa qualificarsi come “pericolosa” ai sensi dell'art. 2050 c.c., in base ad un'analisi dei fatti che tenga conto delle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 14747/2002).
La S.C., ai fini dell'accertamento di tale “pericolosità”, pacificamente distingue tra i danni causati a persone esperte e i danni occorsi a principianti o fanciulli collegando, dunque, la qualificazione della responsabilità invocata e, conseguentemente, l'accoglimento della domanda risarcitoria al grado di esperienza del cavaliere.
In altri termini, si afferma che se la caduta da cavallo riguarda una persona inesperta (un principiante), il titolare del maneggio è esonerato dalla responsabilità solo se dimostra di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, dovendo ritenersi tale attività effettivamente pericolosa.
Diversamente, se la caduta da cavallo riguarda una persona esperta, il titolare del maneggio è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'infortunio è avvenuto per “caso fortuito”, comprensivo anche del fatto del terzo e/o dello stesso danneggiato, che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, come nell'ipotesi in cui la caduta sia stata frutto di una negligenza del cavaliere.
Nel primo caso, quindi, ove l'evento lesivo sia avvenuto nel corso di lezioni impartite ad allievi principianti, del tutto ignari di ogni regola di equitazione o ad allievi giovanissimi, deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 2050 c.c. relativa, appunto, alla responsabilità per l'esercizio delle attività pericolose, mentre nel secondo caso, ove l'incidente abbia coinvolto allievi esperti, lo svolgimento dell'attività equestre deve ritenersi soggetta alla presunzione di responsabilità da danno cagionato da animali di cui all'art. 2052 c.c.
3 Dalla diversa qualificazione del fatto e, quindi, dell'invocata responsabilità, derivano diverse conseguenze in punto di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti.
Ed invero, l'art. 2050 c.c. espressamente prevede una presunzione relativa di responsabilità extracontrattuale in capo all'esercente l'attività pericolosa che può essere vinta solo con una prova liberatoria particolarmente rigorosa consistente nella dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Quanto all'onere probatorio posto a carico delle parti, infatti, il danneggiato è tenuto a provare l'esistenza del nesso eziologico tra l'attività pericolosa svolta (nel caso che ci occupa, l'uso dell'animale) e l'evento lesivo, mentre incombe sull'esercente l'attività pericolosa l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno (cfr. Cass. civ., n. 7260/2013).
Di contro, ove si accerti, in relazione al caso concreto, che il danno si è verificato non in seguito all'esercizio di un'attività qualificabile come “pericolosa”, ma esclusivamente dall'impiego dell'animale, trova applicazione l'art. 2052 c.c., che introduce una forma di responsabilità presunta in capo al proprietario o all'utilizzatore dell'animale, cui è consentito esonerarsi dalla detta responsabilità se prova non solo l'assenza di colpa, ma anche che il danno sia stato causato da un evento fortuito, che dovrà essere comunque diverso da un impulso inusuale dell'animale (cfr. Cass. civ., n. 75/1983) e che appare idoneo a interrompere il nesso causale ben potendo, tale evento, consistere nella prova del fatto colposo del danneggiato.
Deve, quindi, ritenersi operazione ermeneutica affidata al prudente apprezzamento del giudice stabilire se l'attività di maneggio sia da qualificarsi pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, secondo nozioni che rientrano nella comune esperienza relativa alla disciplina della scuola di equitazione (cfr. Cass. Sez. III, sentenza n. 1380/1994), dovendosi accertare, in concreto, il grado di preparazione del danneggiato (se principiante o esperto) e se la caduta è avvenuta nel corso di una lezione per principianti, in cui i cavalli seguivano un percorso prestabilito e sotto la guida di un istruttore – dovendo, in tale ipotesi, escludersi che tale attività possa essere considerata pericolosa -
o se, al contrario, la caduta da cavallo è avvenuta nel corso di una cavalcata, effettuata da un cavaliere inesperto con cavallo concessogli in uso dal maneggio, per cui in tal caso il gestore di quest'ultimo può essere chiamato a rispondere dei danni ai sensi dell'art. 2050 c.c. (cfr. Cass., Sez. III, sentenza n. 12307/1998).
E' evidente, infatti, che nel primo caso (maneggio non costituente attività pericolosa) la pericolosità del mezzo è tendenzialmente attenuata dalle misure di cautela adottate dal maneggio e dal concorso di comandi idonei dell'istruttore; nel secondo caso (maneggio costituente attività pericolosa) la pericolosità deriva dal concorso del mezzo adoperato (imprevedibilità delle reazioni dell'animale e non validità dei comandi dell'istruttore) con l'inesperienza del cavaliere (bambino o principiante).
4 4.2. Tanto premesso, nel caso in esame, l'attrice ha insistito affinché la fattispecie de qua venga ricompresa nell'alveo applicativo dell'art. 2050 c.c., in quanto cavallerizza priva di esperienza e, in ogni caso, caduta in seguito ad un movimento imprevedibile del cavallo, conseguente all'esecuzione del comando impartito all'istruttrice, volto a variare l'andatura dal trotto al galoppo.
Oltre alla propria inesperienza, la ha dedotto altresì di non aver mai montato l'animale AR
coinvolto nel sinistro, in quanto sarebbe stata solita montare una cavallina più bassa e non “da salto”.
Solo in via subordinata, con le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., l'attrice ha integrato la domanda chiedendo accertarsi la responsabilità ex art. 2052 c.c. in capo alla convenuta.
Di contro, la ha sostenuto che, per le caratteristiche dell'attività svolta e per il grado di CP_1 preparazione dell'attrice, il caso che occupa è da inquadrare nella disposizione di cui all'art. 2052
c.c., dovendosi escludere ogni responsabilità a suo carico, per essere stato il fatto lesivo cagionato dalla condotta imprudente della AR
Così sinteticamente compendiate le ricostruzioni fornite dalle parti, si osserva come la dinamica del sinistro e la complessiva ricostruzione della vicenda prospettata dall'attrice non abbiamo trovato adeguato riscontro nelle risultanze probatorie di causa.
Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, da ritenersi attendibili, poiché connotate da coerenza ed esaustività, oltre che scevre da vuoti narrativi o contraddizioni di sorta, non hanno consentito di avvalorare quanto allegato dalla peraltro genericamente, nel proprio libello introduttivo. AR
Anzitutto, non merita accoglimento l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dall'attrice con riferimento alla teste escussa all'udienza del 9.3.2023, poiché, come noto, l'art. 246 Tes_1
c.p.c. sancisce l'incapacità a deporre solo ove il teste sia titolare di un interesse personale attuale e concreto che lo coinvolga direttamente nel rapporto controverso - alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. - e che sia quindi tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, non rilevando, all'uopo, l'interesse di mero fatto a un determinato esito del processo (cfr. Cass., sez. I, 06/02/2024, n. 3361).
Nel caso in esame, la teste la quale ha dichiarato in giudizio di non essere socia della Tes_1
convenuta, risulta essere legata alla stessa esclusivamente da un rapporto di collaborazione sportiva
(in quanto istruttrice) e come parte del Comitato direttivo, ricoprendo, quindi, incarichi inidonei a far sorgere un interesse personale, concreto e attuale nel giudizio, che la legittimerebbe a farvi ingresso come parte.
Né la dimostrazione della qualità di socia può ricavarsi – come vorrebbe parte attrice - dal contenuto della relata di notifica dell'intimazione testimoniale, la quale nulla vale ad attestare che non sia l'eventuale consegna dell'atto al destinatario.
5 Parimenti, non coglie nel segno l'eccezione di inattendibilità della seconda testimone di parte convenuta, . Testimone_2
Sul punto, giova rammentare che il giudizio di inattendibilità, afferendo alla veridicità della deposizione resa, richiede da parte del giudice una valutazione sulla sussistenza di elementi di natura oggettiva (quali la precisione e completezza della dichiarazione, le eventuali contraddizioni in cui il teste è incorso, ecc.) e di carattere soggettivo (le qualità personali, i rapporti con le parti e l'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), tali da minare la credibilità delle dichiarazioni.
Ebbene, nella specie, non ricorrono i predetti elementi, giacché l'esistenza di un rapporto di collaborazione professionale con la convenuta non integra, di per sé sola, una circostanza di gravità tale da giustificare una valutazione di inattendibilità della testimone (cfr. Cass. Sez. II, 22/12/2023,
n. 35814), le cui dichiarazioni sono apparse in realtà lineari, credibili, non contraddittorie e, dunque, pienamente utilizzabili nel presente giudizio.
Ciò posto, dall'interpello dell'attrice e dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso che la AR
, all'epoca del sinistro, aveva già frequentato un numero considerevole di lezioni presso la
[...]
scuderia convenuta (circa 40, dal dicembre 2014 al maggio 2015), con cadenza settimanale (talvolta anche tenendo due lezioni a settimana) e con l'istruttrice concernenti sia la parte teorica, Tes_1 di approccio all'animale, sia quella pratica, avente ad oggetto le diverse cavalcature al trotto, al passo e al galoppo, pur se quest'ultimo era stato provato “solo qualche volta”.
È emerso poi che il 29.5.2015, la già in possesso della patente ludica rilasciata dalla FISE, AR
aveva montato un animale mansueto, impiegato anche nelle lezioni per bambini, essendo peraltro munita delle protezioni necessarie (casco e corpetto).
È stata altresì confermata la presenza in loco dell'istruttrice che, poco prima dell'incidente, aveva più volte richiamato la affinché tenesse la postura corretta. AR
Di contro, l'istruttoria espletata non ha fornito conferme in merito al dedotto “disarcionamento” da cavallo, né sono stati introdotti elementi che corroborino la versione fornita dall'attrice circa la dinamica del sinistro.
I testi escussi hanno, piuttosto, confermato come la poco prima della caduta, mantenesse AR
una postura scorretta, tanto da essere stata più volte ripresa dall'istruttrice (cfr. dichiarazioni del teste
“vero confermo la circostanza. Io dico a tutti gli allievi che devono rimanere dritti al Tes_1
centro del cavallo se vedo che si piegano e non tengono la posizione. Lo dico anche ai cavalieri esperti se vedo che non tengono la posizione”, e del teste : “ho sentito l'istruttrice Testimone_2 richiamare la signora perché mantenesse il busto eretto (…) la signora si è AR AR inclinata di lato ed è caduta dal cavallo”).
6 Soprattutto, le prove orali, se da un lato hanno smentito l'assunto di parte attrice - alla cui stregua l'istruttrice avrebbe ordinato al cavallo di cambiare andatura, così determinandone il movimento repentino e imprevisto –, dall'altro hanno confermato che l'incidente avvenne mentre l'animale procedeva al trotto, mantenendo il collo alto (cfr. dichiarazioni del teste : “il cavallo Testimone_2 non ha fatto alcun movimento anomalo”, dichiarazioni di “il cavallo non ha fatto Tes_1
movimenti improvvisi ed era in fase di trotto nella quale l'amazzone si deve alzare e sedere sulla sella a tempo con il movimento del cavallo. Basta andare in controtempo con l'andamento del cavallo per perdere l'equilibrio”).
Mette conto, peraltro, osservare che l'esperienza della - la quale aveva seguito lezioni sia AR
pratiche che teoriche e aveva ragionevolmente contezza delle posizioni da assumere a cavallo, anche in relazione all'andatura dello stesso - avrebbe reso comunque prevedibile l'abbassamento del collo dell'animale in una eventuale fase di galoppo (fatto che, in ogni caso, risulta confutato dalle testimonianze acquisite).
In altri termini, all'esito dell'istruttoria è emersa una ricostruzione dei fatti incompatibile con la dinamica del sinistro prospettata dall'attrice, sia pure sommariamente, nei propri scritti difensivi.
Detta dinamica appare, peraltro, difficilmente compatibile anche con i danni riportati dalla AR
consistiti in “frattura parzialmente scomposta della III vertebra sacrale;
frattura plurima scomposta della branca ileo-pubica di destra”, in quanto la sede delle predette lesioni sembra conciliarsi maggiormente con una caduta in scivolamento da seduta, anziché con un improvviso disarcionamento.
In diritto, non potendosi certamente qualificare l'attrice come soggetto inesperto (stante l'elevato numero di lezioni già impartite in un arco temporale di circa sei mesi) e avuto riguardo al contesto non pericoloso in cui ella procedeva, l'attività equestre deve ritenersi soggetta alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (con un trattamento più favorevole per il proprietario dell'animale) anziché alla presunzione inizialmente invocata ex art. 2050 c.c., conseguendone che il gestore del maneggio può essere chiamato a rispondere del danno, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 2052 c.c.
Ed invero, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche poc'anzi ripercorse alle circostanze del caso concreto, deve escludersi che l'attività realizzata dalla convenuta possa ritenersi, CP_1 nella specie, “pericolosa”, e ciò in quanto la era costantemente seguita dall'istruttrice (fatto AR
non contestato e, anzi, confermato dalla stessa attrice in sede di interpello, oltre che dai testi escussi), essendo peraltro munita, al momento del sinistro, di tutti gli strumenti di protezione necessari.
7 Con riferimento all'andatura dell'animale, le emergenze istruttorie consentono di escludere che il cavallo andasse al galoppo, avendo questi mantenuto la postura tipica del trotto (andatura conosciuta e su cui l'attrice era ben preparata).
Risulta, inoltre, provato che la cavalla coinvolta nell'incidente veniva utilizzata per tutti gli allievi
(anche minori), tra i quali la stessa che aveva già montato lo stesso animale. AR
Infine, risulta pacifico e incontestato che il sinistro sia avvenuto all'interno di un recinto nell'area della scuderia e non, quindi, in percorsi nuovi, ignoti all'attrice, o particolarmente complessi.
Pertanto, vertendosi in ipotesi riconducibile nell'alveo di cui all'art. 2052 c.c. - ove il proprietario dell'animale è esonerato da responsabilità ove fornisca la prova del fortuito - e in disparte ogni considerazione sulla dinamica dell'evento dannoso prospettata dall'attrice - non suffragata da elementi probatori a supporto e, anzi, smentita dalle emergenze processuali - deve concludersi per l'esclusione di ogni responsabilità a carico della convenuta, in quanto il sinistro occorso risulta attribuibile esclusivamente alla condotta della e, in particolare, alla postura non corretta AR
assunta dalla stessa sul cavallo, nonostante gli ammonimenti dell'istruttrice.
Deve, quindi, ritenersi raggiunta la prova liberatoria ex art. 2052 c.c. invocata dalla convenuta, la quale ha dimostrato l'intervento del fortuito, essenzialmente riconducibile al fatto colposo della stessa danneggiata che, negligentemente e imprudentemente, mantenne una postura scorretta nonostante le cautele adottate dalla convenuta, così assumendo volontariamente su di sé il rischio CP_1 dell'evento dannoso successivamente verificatosi.
5. In considerazione del rigetto della domanda di parte attrice, restano assorbite la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti di e le eccezioni ad Controparte_1 CP_2
essa connesse.
6. Stante l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione valore controversia da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), secondo i valori medi, tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate.
Parte attrice è tenuta a rifondere le spese di lite sia nei confronti della convenuta sia della terza chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, in quanto la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alla domanda avanzata dall'attrice.
A carico dell'attrice deve, infine, porsi in via definitiva il compenso del CTU, liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 593/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
8 RIGETTA la domanda di parte attrice;
CONDANNA al pagamento in favore della AR Controparte_1
di delle spese di lite, che liquida per ciascuno in euro 5.077,00 per compensi,
[...] CP_2
oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
PONE definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con AR
separato decreto.
Avezzano, 27.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Di Fonzo
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