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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 36387.2022
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Verbale di udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.pc. con modalità ai sensi dell'art. 127 bis CPC (remoto)
Giudice Istruttore, gop dott.ssa Maria Josè Meola
Nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato e promossa
Da
Parte_1 attore/i contro
CP_1 convenuto/i
Oggi, 11 febbraio 2025, alle ore 12,30, sono comparsi, dinanzi alla dott.ssa Maria Josè Meola, in collegamento da remoto mediante l'applicativo Microsoft Teams: per parte attrice\opponente l'avv. Alessandro Ciciarelli;
per parte convenuta\opposta l'avv. Francesca Vignati, in sostituzione per delega orale dell'avv. Leonardo Marcheselli;
Il giudice, prede atto
- della autodichiarazione di identità dei procuratori delle parti, come sopra verbalizzata;
- della dichiarazione dei difensori che non sono in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
- I procuratori delle parti, dopo la discussione chiedono darsi lettura della Sentenza.
Il giudice
All'esito della Camera di Consiglio, da lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata.
Il giudice, terminata l'udienza, invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo
Microsoft Teams è avvenuto regolarmente.
Il giudice prende atto della suddetta dichiarazione da parte di tutti i procuratori collegati, e, contestualmente, deposita la
Sentenza che costituisce parte integrante dell'odierno Verbale.
Il giudice dott.ssa Maria Josè Meola
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SETTIMA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, gop Dott.ssa Maria Josè Meola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 36387/2022 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CICIARELLI ALESSANDRO, con elezione di Parte_1 P.IVA_1
domicilio in VIA GASPARE SPONTINI, 24 00198 ROMA presso avv. CICIARELLI ALESSANDRO;
ATTORE\OPPONENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MARCHESELLI LEONARDO, con elezione di domicilio in CP_2 P.IVA_2
VIA TIZIANO, 21 20145 MILANO, presso e nello studio dell'avv. MARCHESELLI LEONARDO;
CONVENUTO\OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti che qui si intendono richiamati.
Svolgimento del processo
Con Atto di Citazione del 03\10\2022, proponeva opposizione, chiedendone la declaratoria di nullità e\o Parte_1
revoca, avverso il Decreto Ingiuntivo N. 12847\2022, che le ingiungeva di pagare, in favore di la somma di € CP_2
10.065,00 quale sorte capitale, oltre interessi come da domanda ed oltre alle spese della procedura monitoria liquidate in €
945,50 più accessori di legge.
Deduceva ed eccepiva in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per il monitorio, ai sensi degli artt. 18 ss. c.p.c. nonché dell'art. 25 Cost., atteso che, ella medesima, ha la propria sede legale in Roma, (cfr. all. 2, visura pagina 2 di 9 camerale), pertanto, anche ai sensi dell'art. 19 c.p.c., il giudice competente ratione territorii risulta essere il Tribunale di
Roma, e non quello di Milano;
ciò anche in considerazione del fatto che, dalla documentazione prodotta in atti, emerge che il luogo di adempimento deve essere individuato in Roma, in quanto luogo presuntivamente designato per la prestazione ed il pagamento nonché sede del debitore, risultando peraltro incerta e non liquida la somma presuntivamente dovuta (così Cass. n. 17989/2016, Cass. n. 10422/1994, Cass. n. 33/1990). Nell'evidenziare la fondatezza dell'eccezione, invitava il Tribunale ad accoglierla, con contestuale dichiarazione della competenza in favore del
Tribunale Ordinario di Roma e relativa dichiarazione di invalidità e/o inefficacia e/o nullità e/o comunque annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito contestava l'esistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss CPC, laddove, in sede monitoria, non risulta prodotto alcun documento utile attestante l'esistenza del credito azionato;
risultano infatti prodotte le mere copie delle fatture asseritamente impagate e l'estratto delle scritture contabili, di per sé inidonee a provare la fondatezza della pretesa,
considerato che non risulta allegata alcuna attività per la cui presunta prestazione si richiede il pagamento. Precisava che non aveva mai sottoscritto alcun contratto con per la fornitura di montacarichi da installarsi Parte_1 CP_2
presso V.lo della Fontana n. 28 in Roma;
evidenziava che sul documento prodotto (sub all. 2), il nominativo della
[...]
risulta apposto a penna ed inoltre, viene indicato quale identificativo del progetto un nominativo estraneo alla Parte_1
compagine sociale dell'opponente. Vieppiù detto documento porta una firma totalmente illeggibile, priva di indicazione del soggetto firmatario, e comunque non riconducibile al legale rappresentante ed amministratore unico della Parte_1
per dette ragioni, disconosceva, integralmente, la firma apposta nell'ultima pagina del contratto di fornitura.
[...]
L'opponente evidenziava inoltre che tutta la documentazione prodotta in sede monitoria dal ricorrente è costituita da mere copie fotostatiche/telematiche (Cfr. doc. n. 2 fasc. mon.), pertanto, ne contestava e disconosceva formalmente, ai sensi degli artt. 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c. la NON conformità agli originali, a ciò consegue l'inesistenza del diritto di credito azionato. Ribadiva che non aveva mai sottoscritto con alcun accordo con conseguente sua Parte_1 CP_2
assoluta estraneità ai fatti dedotti nel monitorio e la totale infondatezza dell'avversa pretesa;
pertanto, l'emesso decreto ingiuntivo risulta inammissibile e, come tale, dovrà essere revocato.
Nel proprio scritto rassegnava le seguenti conclusioni
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Milano adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
a) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale Ordinario di Milano e, per l'effetto,
accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità e/o comunque revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo pagina 3 di 9 opposto, stante l'incompetenza, il tutto per i motivi di cui al punto 1) della presente opposizione in favore del Tribunale di
Roma;
b) in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta, da parte della di concessione della provvisoria CP_2
esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 12847/2022 (n. RG 23392/2022) emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, attesa la totale insussistenza dei necessari presupposti, sia in fatto che in diritto oltre che in virtù del puntuale disconoscimento delle sottoscrizioni;
c) in via principale, nel merito, dichiarare l'inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo de quo e/o comunque integralmente revocarlo, in quanto emesso su erronei, falsi, illegittimi e non provati presupposti, sia di fatto che di diritto e,
quindi, rigettare ogni avversa domanda e pretesa, poiché totalmente infondata e non provata;
d) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento delle avverse pretese, ridurre l'importo ingiunto nella misura che dovesse essere ritenuta di giustizia;
e) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Istaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta\opposta, che contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, e, sulla preliminare eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito per il monitorio, in favore di quello di Roma, faceva rilevare che, alla fattispecie per cui è causa, si applica il disposto del 3° comma dell'art. 1182,
secondo cui “(…)l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore”.
Evidenziava quindi che il ricorso per Decreto ingiuntivo risultava depositato dinanzi al
Tribunale territorialmente competente, anche in ragione del fatto che, tra le parti, non risulta pattuita alcuna clausola afferente all'individuazione di un foro esclusivo inderogabile per le controversie nascenti dal contratto, per cui trovano applicazione le regole generali, tra le quali, concorrono in via alternativa fra loro, gli artt. 19 (foro generale) e 20 (foro speciale facoltativo) c.p.c. Ed invero, la questione in esame ben può ricadere nell'ambito di applicazione del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, 3° comma c.c., posto che, il forum destinatae solutionis è applicabile a tutti i crediti aventi ad oggetto una somma di denaro, per cui risulta legittimo il Tribunale di Milano adito per il monitorio,
posto che l'obbligazione pecuniaria dedotta risulta determinata nel suo ammontare, liquida ed esigibile, quindi doveva essere adempiuta presso il domicilio del creditore, individuato nel posto ove la richiedente il pagamento ha la propria sede legale. L'eccezione di incompetenza, sollevata dall'opponente, è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Riguardo le contestazioni nel merito della pretesa, afferenti alla carenza dei presupposti ex artt. 633 e ss c.p.c., evidenziava che, unitamente al ricorso per Decreto Ingiuntivo, nel rispetto del disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c., aveva CP_2
pagina 4 di 9 fornito idonea prova documentale a supporto della certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito. Aveva infatti prodotto agli atti, il contratto di fornitura, le fatture rimaste impagate, l'estratto conto aggiornato, nonché l'estratto notarile del Registro IVA vendite, a dimostrazione della regolare annotazione delle scritture contabili sui Libri aziendali anche a fini fiscali (cfr. all. 2, 3,4, 5, 6); pertanto ne consegue la piena legittimità ed esigibilità della somma ingiunta con il
Decreto n. 12847/2022, che dovrà essere confermato in ogni sua parte (così anche Cass. Civile, sez. II, 12.07.2000 n. 9232).
Risultando, di contro, prive di pregio le contestazioni formulate dall'opponente, in ordine all'inidoneità dei documenti depositati ed alla carenza di prova del credito ingiuntivo, con conseguente loro integrale rigetto. Parimenti non fondata è la contestazione, sollevata da relativa all'asserita non conformità agli originali, ai sensi degli artt. 2719 c.c. e 214 Parte_1
e 215 c.p.c., delle copie fotostatiche/telematiche dei documenti prodotti nel procedimento monitorio, ciò perché, risulta prodotta, all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo, unitamente ai documenti richiamati nell'atto introduttivo, la dichiarazione con la quale, l'opposta, attesta la conformità dei documenti scansionati e prodotti nel fascicolo telematico agli originali da cui sono stati estratti. Vieppiù, dava atto che la contestazione sollevata si rivela assolutamente generica, tanto da impedire all'odierna esponente di approntare una precisa ed esaustiva difesa tecnica. Ed
invero, l'opponente avrebbe dovuto precisare, analiticamente, per ogni documento prodotto le parti che si ritengono non conformi rispetto all'originale, tenuto conto che ogni documento reca una data, una sottoscrizione ed un contenuto differente;
non essendo stata fatta detta precisazione, l'eccezione in tal senso svolta, si rivela infondata.
Riguardo, infine, il disconoscimento della firma apposta sul contratto di fornitura (apposta in calce all'Offerta n. T-1904643
ED), operato da evidenziava, preliminarmente, che quest'ultima si era limitata a disconoscere la firma Parte_1
apposta in calce al contratto di fornitura solo nella parte narrativa dell'atto, mentre tale disconoscimento non viene,
in alcun modo, riportato e/o richiamato nelle conclusioni dell'atto di citazione, per cui lo stesso deve ritenersi tamquam non esset. Riguardo al merito, evidenziava che l'eccezione in ogni caso è infondata, in quanto il contratto di fornitura per cui è causa, è stato inequivocabilmente sottoscritto dalla mediante apposizione della firma e del timbro Parte_1
aziendale, ove risulta indicata sia la denominazione della società che la sede legale e il numero di P. Iva. Ed invero,
l'opponente nulla ha mai dichiarato o contestato in merito al timbro apposto sul medesimo documento, lasciando, quindi,
presumere che lo stesso sia stato apposto dal legale rappresentante di o, comunque, da una persona legittimata al Pt_1
suo utilizzo. Inoltre, il luogo d'installazione del montacarichi, Vicolo della Fontana n. 28, Roma, coincide con una delle sedi locali della , ove viene esercitata l'attività di ristorazione, ciò si evince dalla visura camerale prodotta Parte_1
dall'opponente stessa (cfr. pag. 12, doc. 2 fasc. opponente). Vieppiù, non vi è prova in atti di una eventuale contestazione,
sollevata dell'opponente al momento della ricezione, sia delle fatture emesse dalla in data 27 maggio 2021, sia CP_2
pagina 5 di 9 dell'atto di messa in mora notificato dallo scrivente in data 25 novembre 2021 (doc. 1). Evidenziava quindi l'infondatezza del disconoscimento qui formulato;
in ogni caso, in via subordinata, proponeva, formale istanza di verificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 c.p.c., anche, mediante ammissione di CTU grafologica al fine di accertare la paternità della sottoscrizione apposta in calce all'Offerta n. T-1904643 ED al legale rappresentante della Pt_1
Nel ribadire quindi la legittimità della richiesta di pagamento formulata in sede monitoria,
scaturita dall'esatta esecuzione, da parte di dell'obbligazione assunta con il contratto, “Offerta n. T-1904643 ED. CP_2
1 del 27 aprile 2021” avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un montacarichi sole cose (modello microlift
Evolution) da installare in Roma, Vicolo della Fontana n. 28., ove le parti avevano convenuto, altresì, il prezzo dell'intera fornitura in € 8.250,00 IVA esclusa, a fronte del quale, erano state emesse le fatture n. 94493254 di € 1.006,50 (pari alla rata all'ordine) e n. 94493255 di €
9.058,50, lasciate impagate da per cui il Decreto ingiuntivo qui opposto deve essere confermato in ogni sua Parte_1
parte.
Nel proprio scritto rassegnava le seguenti C o n c l u s i o n i
Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata,
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la competenza territoriale d el
Tribunale di Milano e per l'effetto rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di
Milano in favore del foro di Roma, come formulata dall'opponente.
In via preliminare: concedere, per le ragioni di cui in narrativa, ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutiv ità del
Decreto Ingiuntivo n. 12847/2022 (RG n. 23392/2022) ivi opposto, stante che l'opposizione avversaria non è
fondata su prova scritta, né appare di pronta e facile soluzione.
Nel merito, in via principale: rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria ed ogni domanda con essa formulata e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 12847/2022 (RG n.
23392/2022) ivi opposto.
In via subordinata: accertato e dichiarato il corretto adempimento della alle CP_2
obbligazioni contrattuali su di essa gravanti a seguito della sottoscrizione dell'Offerta n. T-1904643 ED. 1,
condannare la (C.F. –in persona del suo legale rappresentante pro tempore- con sede in via Parte_1 P.IVA_1
Luigi Settembrini n. 30 a Roma, per le causali dedotte in premessa, al pagamento, in favore dell'opposta della somma di € 10.065,00 -o di quell'altra somma minore che risulterà di giustizia a istruttoria espletata- oltre interessi di mora dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo.
pagina 6 di 9 In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
Espletata l'istruttoria sia essa orale che documentale, la causa viene oggi definita con Sentenza.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Si rileva, con riferimento alla preliminare eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito per il monitorio, così
come sollevata dall'opponente, che la stessa è infondata e deve, pertanto, essere rigettata;
ciò in ragione del fatto che, al caso di specie, va applicata la disposizione di cui al 3° comma dell'art. 1182 c.c., ove è previsto che, “(…) l'obbligazione
avente ad oggetto una somma di denaro certa, liquida ed esigibile deve essere adempiuta al domicilio del creditore
(…)”. Ed invero, l'individuazione del Tribunale di Milano, quale foro territorialmente competente, per il deposito del
Ricorso monitorio, risulta legittimo, in applicazione del foro facoltativo ed alternativo a quello generale (quest'ultimo pacificamente derogabile) previsto per le cause relative a diritti d'obbligazione e disciplinato dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, 3' comma c.p.c., atteso che l'obbligazione dedotta in giudizio è relativa ad un pagamento, afferente al saldo delle fatture n.
94493254 e n. 94493255, lasciate impagate dalla essendo l'obbligazione pecuniaria dedotta nel presente Pt_1
giudizio determinata nel suo ammontare, liquida ed esigibile, doveva essere adempiuta presso il domicilio del creditore, e, avendo quest'ultimo la propria sede legale nel comune di Pero in provincia di Milano, risulta correttamente adito l'odierno foro..
Riguardo al merito dell'opposizione, si rileva che il disconoscimento della firma apposta sul contratto di fornitura, Offerta
n. T-1904643 ED. 1, perché non riconducibile al legale rappresentante della è infondato atteso che, dalla Pt_1
documentazione prodotta in atti, è emerso che il predetto contratto di fornitura risulta sottoscritto dalla mediante Pt_1
apposizione della firma e del timbro aziendale, ove è riportata la denominazione della società, l'indicazione della sua sede legale ed il numero di P. Iva.. , l'opponente non ha mai contestato l'apposizione del predetto timbro, né ha mai Pt_2
eccepito un uso improprio dello stesso, lasciando, quindi, intendere che lo stesso sia stato apposto da una persona legittimata al suo utilizzo (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio).
Inoltre, il luogo di installazione del montacarichi, Vicolo della Fontana n. 28, Roma, coincide con la sede legale di Pt_1
ove viene esercitata l'attività di ristorazione (Cfr. visura camerale doc. 2 oppon.); ed ancora, il contratto firmato è
[...]
stato inviato al responsabile vendite di zona di in allegato alla mail del 14\5\2021, mai contestata CP_2
dall'opponente (cfr. doc. 2, memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., n. 2). Tutte le suddette circostanze inducono lo scrivente giudice a ritenere infondato il disconoscimento operato dall'opponente.
pagina 7 di 9 Riguardo alla legittimità o meno del credito azionato, si rileva che lo stesso è fondato sull'assunto mancato pagamento delle fatture n. 94493254 di € 1.006,50 e n. 94493255 di € 9.058,50, emesse da a seguito della sottoscrizione CP_2
dell'Offerta n. T-1904643 ED. 1, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un montacarichi sole cose
(modello microlift Evolution) da installare in Roma, Vicolo della Fontana n. 28. In corso di causa, è stata fornita,
dall'opposta, la prova, anche orale, del suo corretto adempimento nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto ex art. 1337 c.c., e per l'esecuzione dello stesso ex art. 1375 c.c. Ed invero, il teste, sig. , Testimone_1
escusso all'udienza del 4\4\2024, nella sua qualità di responsabile vendite di zona della riferiva di aver eseguito, CP_2
personalmente, le seguenti attività: “1) si recava in loco per effettuare il sopralluogo;
2) prendeva le misurazioni necessarie
all'elaborazione del progetto del montacarichi;
3) stilava l'offerta di fornitura e posa in opera dell'impianto; 4) inviava le
misure rilevate nel corso del sopralluogo al reparto tecnico dell'opposta, che realizzava i disegni tramite il
programma DWG che venivano allegati al contratto;
5) ritornava presso la struttura per lasciare copia
dell'offerta”.
Da ciò si rileva, pacificamente, il comportamento secondo buona fede tenuto da sia nella fase precontrattuale che CP_2
in quella di esecuzione del contratto, considerato anche, che il medesimo teste, sig. , nel corso della sua Testimone_1
escussione, riferiva che, dopo aver ricevuto il contratto debitamente sottoscritto, “i colleghi del reparto tecnico
installazioni, sono andati sul posto per fare altro sopralluogo, per prendere le misure definitive ed altri accordi, trasporto
del materiale, ed altri accordi su questioni tecniche […]”
Tutte le suddette attività furono poste in essere, comunque, nonostante l'assenza del pagamento del corrispettivo da parte di e, stante il perdurare dell'inadempimento da parte di quest'ultima, si vide costretta a sospendere Parte_1 CP_2
l'adempimento delle proprie prestazioni, in ragione delle condizioni contrattuali pattuite (cfr. pag. 11 contratto) ed in forza dell'art. 1460 c.c.
Va rilevato inoltre che, l'assunto dell'opponente, afferente all'asserita non conformità agli originali, ai sensi degli artt. 2719
c.c. e 214 e 215 c.p.c., delle copie fotostatiche/telematiche dei documenti prodotti nel procedimento monitorio, è infondato,
atteso che, risulta prodotta, già in sede monitoria, unitamente ai documenti richiamati nell'atto introduttivo, la dichiarazione con la quale, l'opposta, attesta la conformità dei documenti scansionati e prodotti, agli originali da cui sono stati estratti;
pertanto anche l'eccezione in tal senso svolta si rivela infondata e deve essere rigettata.
Rilevata quindi la legittimità ed esigibilità della somma azionata in monitorio, con conseguente legittimità dell'emesso
Decreto Ingiuntivo n. 12847/2022, quest'ultimo deve pertanto essere integralmente confermato. A ciò consegue il rigetto pagina 8 di 9 dell'opposizione con soccombenza di anche per il pagamento delle spese e competenze di causa, come Parte_1
liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Rigetta l'opposizione al Decreto Ingiuntivo N. 12847\2022, confermando quest'ultimo in ogni sua parte e dichiarandolo esecutivo ex art. 653 CPC.
2) Condanna altresì la parte opponente, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2
, dele spese e competenze di causa, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA ed
[...]
Rf come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in Cancelleria.
Milano 11\02\2025
il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Verbale di udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.pc. con modalità ai sensi dell'art. 127 bis CPC (remoto)
Giudice Istruttore, gop dott.ssa Maria Josè Meola
Nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato e promossa
Da
Parte_1 attore/i contro
CP_1 convenuto/i
Oggi, 11 febbraio 2025, alle ore 12,30, sono comparsi, dinanzi alla dott.ssa Maria Josè Meola, in collegamento da remoto mediante l'applicativo Microsoft Teams: per parte attrice\opponente l'avv. Alessandro Ciciarelli;
per parte convenuta\opposta l'avv. Francesca Vignati, in sostituzione per delega orale dell'avv. Leonardo Marcheselli;
Il giudice, prede atto
- della autodichiarazione di identità dei procuratori delle parti, come sopra verbalizzata;
- della dichiarazione dei difensori che non sono in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
- I procuratori delle parti, dopo la discussione chiedono darsi lettura della Sentenza.
Il giudice
All'esito della Camera di Consiglio, da lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata.
Il giudice, terminata l'udienza, invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo
Microsoft Teams è avvenuto regolarmente.
Il giudice prende atto della suddetta dichiarazione da parte di tutti i procuratori collegati, e, contestualmente, deposita la
Sentenza che costituisce parte integrante dell'odierno Verbale.
Il giudice dott.ssa Maria Josè Meola
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SETTIMA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, gop Dott.ssa Maria Josè Meola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 36387/2022 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CICIARELLI ALESSANDRO, con elezione di Parte_1 P.IVA_1
domicilio in VIA GASPARE SPONTINI, 24 00198 ROMA presso avv. CICIARELLI ALESSANDRO;
ATTORE\OPPONENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MARCHESELLI LEONARDO, con elezione di domicilio in CP_2 P.IVA_2
VIA TIZIANO, 21 20145 MILANO, presso e nello studio dell'avv. MARCHESELLI LEONARDO;
CONVENUTO\OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti che qui si intendono richiamati.
Svolgimento del processo
Con Atto di Citazione del 03\10\2022, proponeva opposizione, chiedendone la declaratoria di nullità e\o Parte_1
revoca, avverso il Decreto Ingiuntivo N. 12847\2022, che le ingiungeva di pagare, in favore di la somma di € CP_2
10.065,00 quale sorte capitale, oltre interessi come da domanda ed oltre alle spese della procedura monitoria liquidate in €
945,50 più accessori di legge.
Deduceva ed eccepiva in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per il monitorio, ai sensi degli artt. 18 ss. c.p.c. nonché dell'art. 25 Cost., atteso che, ella medesima, ha la propria sede legale in Roma, (cfr. all. 2, visura pagina 2 di 9 camerale), pertanto, anche ai sensi dell'art. 19 c.p.c., il giudice competente ratione territorii risulta essere il Tribunale di
Roma, e non quello di Milano;
ciò anche in considerazione del fatto che, dalla documentazione prodotta in atti, emerge che il luogo di adempimento deve essere individuato in Roma, in quanto luogo presuntivamente designato per la prestazione ed il pagamento nonché sede del debitore, risultando peraltro incerta e non liquida la somma presuntivamente dovuta (così Cass. n. 17989/2016, Cass. n. 10422/1994, Cass. n. 33/1990). Nell'evidenziare la fondatezza dell'eccezione, invitava il Tribunale ad accoglierla, con contestuale dichiarazione della competenza in favore del
Tribunale Ordinario di Roma e relativa dichiarazione di invalidità e/o inefficacia e/o nullità e/o comunque annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito contestava l'esistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss CPC, laddove, in sede monitoria, non risulta prodotto alcun documento utile attestante l'esistenza del credito azionato;
risultano infatti prodotte le mere copie delle fatture asseritamente impagate e l'estratto delle scritture contabili, di per sé inidonee a provare la fondatezza della pretesa,
considerato che non risulta allegata alcuna attività per la cui presunta prestazione si richiede il pagamento. Precisava che non aveva mai sottoscritto alcun contratto con per la fornitura di montacarichi da installarsi Parte_1 CP_2
presso V.lo della Fontana n. 28 in Roma;
evidenziava che sul documento prodotto (sub all. 2), il nominativo della
[...]
risulta apposto a penna ed inoltre, viene indicato quale identificativo del progetto un nominativo estraneo alla Parte_1
compagine sociale dell'opponente. Vieppiù detto documento porta una firma totalmente illeggibile, priva di indicazione del soggetto firmatario, e comunque non riconducibile al legale rappresentante ed amministratore unico della Parte_1
per dette ragioni, disconosceva, integralmente, la firma apposta nell'ultima pagina del contratto di fornitura.
[...]
L'opponente evidenziava inoltre che tutta la documentazione prodotta in sede monitoria dal ricorrente è costituita da mere copie fotostatiche/telematiche (Cfr. doc. n. 2 fasc. mon.), pertanto, ne contestava e disconosceva formalmente, ai sensi degli artt. 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c. la NON conformità agli originali, a ciò consegue l'inesistenza del diritto di credito azionato. Ribadiva che non aveva mai sottoscritto con alcun accordo con conseguente sua Parte_1 CP_2
assoluta estraneità ai fatti dedotti nel monitorio e la totale infondatezza dell'avversa pretesa;
pertanto, l'emesso decreto ingiuntivo risulta inammissibile e, come tale, dovrà essere revocato.
Nel proprio scritto rassegnava le seguenti conclusioni
CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Milano adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
a) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale Ordinario di Milano e, per l'effetto,
accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità e/o comunque revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo pagina 3 di 9 opposto, stante l'incompetenza, il tutto per i motivi di cui al punto 1) della presente opposizione in favore del Tribunale di
Roma;
b) in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta, da parte della di concessione della provvisoria CP_2
esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 12847/2022 (n. RG 23392/2022) emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, attesa la totale insussistenza dei necessari presupposti, sia in fatto che in diritto oltre che in virtù del puntuale disconoscimento delle sottoscrizioni;
c) in via principale, nel merito, dichiarare l'inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo de quo e/o comunque integralmente revocarlo, in quanto emesso su erronei, falsi, illegittimi e non provati presupposti, sia di fatto che di diritto e,
quindi, rigettare ogni avversa domanda e pretesa, poiché totalmente infondata e non provata;
d) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento delle avverse pretese, ridurre l'importo ingiunto nella misura che dovesse essere ritenuta di giustizia;
e) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Istaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta\opposta, che contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, e, sulla preliminare eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito per il monitorio, in favore di quello di Roma, faceva rilevare che, alla fattispecie per cui è causa, si applica il disposto del 3° comma dell'art. 1182,
secondo cui “(…)l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore”.
Evidenziava quindi che il ricorso per Decreto ingiuntivo risultava depositato dinanzi al
Tribunale territorialmente competente, anche in ragione del fatto che, tra le parti, non risulta pattuita alcuna clausola afferente all'individuazione di un foro esclusivo inderogabile per le controversie nascenti dal contratto, per cui trovano applicazione le regole generali, tra le quali, concorrono in via alternativa fra loro, gli artt. 19 (foro generale) e 20 (foro speciale facoltativo) c.p.c. Ed invero, la questione in esame ben può ricadere nell'ambito di applicazione del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, 3° comma c.c., posto che, il forum destinatae solutionis è applicabile a tutti i crediti aventi ad oggetto una somma di denaro, per cui risulta legittimo il Tribunale di Milano adito per il monitorio,
posto che l'obbligazione pecuniaria dedotta risulta determinata nel suo ammontare, liquida ed esigibile, quindi doveva essere adempiuta presso il domicilio del creditore, individuato nel posto ove la richiedente il pagamento ha la propria sede legale. L'eccezione di incompetenza, sollevata dall'opponente, è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Riguardo le contestazioni nel merito della pretesa, afferenti alla carenza dei presupposti ex artt. 633 e ss c.p.c., evidenziava che, unitamente al ricorso per Decreto Ingiuntivo, nel rispetto del disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c., aveva CP_2
pagina 4 di 9 fornito idonea prova documentale a supporto della certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito. Aveva infatti prodotto agli atti, il contratto di fornitura, le fatture rimaste impagate, l'estratto conto aggiornato, nonché l'estratto notarile del Registro IVA vendite, a dimostrazione della regolare annotazione delle scritture contabili sui Libri aziendali anche a fini fiscali (cfr. all. 2, 3,4, 5, 6); pertanto ne consegue la piena legittimità ed esigibilità della somma ingiunta con il
Decreto n. 12847/2022, che dovrà essere confermato in ogni sua parte (così anche Cass. Civile, sez. II, 12.07.2000 n. 9232).
Risultando, di contro, prive di pregio le contestazioni formulate dall'opponente, in ordine all'inidoneità dei documenti depositati ed alla carenza di prova del credito ingiuntivo, con conseguente loro integrale rigetto. Parimenti non fondata è la contestazione, sollevata da relativa all'asserita non conformità agli originali, ai sensi degli artt. 2719 c.c. e 214 Parte_1
e 215 c.p.c., delle copie fotostatiche/telematiche dei documenti prodotti nel procedimento monitorio, ciò perché, risulta prodotta, all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo, unitamente ai documenti richiamati nell'atto introduttivo, la dichiarazione con la quale, l'opposta, attesta la conformità dei documenti scansionati e prodotti nel fascicolo telematico agli originali da cui sono stati estratti. Vieppiù, dava atto che la contestazione sollevata si rivela assolutamente generica, tanto da impedire all'odierna esponente di approntare una precisa ed esaustiva difesa tecnica. Ed
invero, l'opponente avrebbe dovuto precisare, analiticamente, per ogni documento prodotto le parti che si ritengono non conformi rispetto all'originale, tenuto conto che ogni documento reca una data, una sottoscrizione ed un contenuto differente;
non essendo stata fatta detta precisazione, l'eccezione in tal senso svolta, si rivela infondata.
Riguardo, infine, il disconoscimento della firma apposta sul contratto di fornitura (apposta in calce all'Offerta n. T-1904643
ED), operato da evidenziava, preliminarmente, che quest'ultima si era limitata a disconoscere la firma Parte_1
apposta in calce al contratto di fornitura solo nella parte narrativa dell'atto, mentre tale disconoscimento non viene,
in alcun modo, riportato e/o richiamato nelle conclusioni dell'atto di citazione, per cui lo stesso deve ritenersi tamquam non esset. Riguardo al merito, evidenziava che l'eccezione in ogni caso è infondata, in quanto il contratto di fornitura per cui è causa, è stato inequivocabilmente sottoscritto dalla mediante apposizione della firma e del timbro Parte_1
aziendale, ove risulta indicata sia la denominazione della società che la sede legale e il numero di P. Iva. Ed invero,
l'opponente nulla ha mai dichiarato o contestato in merito al timbro apposto sul medesimo documento, lasciando, quindi,
presumere che lo stesso sia stato apposto dal legale rappresentante di o, comunque, da una persona legittimata al Pt_1
suo utilizzo. Inoltre, il luogo d'installazione del montacarichi, Vicolo della Fontana n. 28, Roma, coincide con una delle sedi locali della , ove viene esercitata l'attività di ristorazione, ciò si evince dalla visura camerale prodotta Parte_1
dall'opponente stessa (cfr. pag. 12, doc. 2 fasc. opponente). Vieppiù, non vi è prova in atti di una eventuale contestazione,
sollevata dell'opponente al momento della ricezione, sia delle fatture emesse dalla in data 27 maggio 2021, sia CP_2
pagina 5 di 9 dell'atto di messa in mora notificato dallo scrivente in data 25 novembre 2021 (doc. 1). Evidenziava quindi l'infondatezza del disconoscimento qui formulato;
in ogni caso, in via subordinata, proponeva, formale istanza di verificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 c.p.c., anche, mediante ammissione di CTU grafologica al fine di accertare la paternità della sottoscrizione apposta in calce all'Offerta n. T-1904643 ED al legale rappresentante della Pt_1
Nel ribadire quindi la legittimità della richiesta di pagamento formulata in sede monitoria,
scaturita dall'esatta esecuzione, da parte di dell'obbligazione assunta con il contratto, “Offerta n. T-1904643 ED. CP_2
1 del 27 aprile 2021” avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un montacarichi sole cose (modello microlift
Evolution) da installare in Roma, Vicolo della Fontana n. 28., ove le parti avevano convenuto, altresì, il prezzo dell'intera fornitura in € 8.250,00 IVA esclusa, a fronte del quale, erano state emesse le fatture n. 94493254 di € 1.006,50 (pari alla rata all'ordine) e n. 94493255 di €
9.058,50, lasciate impagate da per cui il Decreto ingiuntivo qui opposto deve essere confermato in ogni sua Parte_1
parte.
Nel proprio scritto rassegnava le seguenti C o n c l u s i o n i
Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata,
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la competenza territoriale d el
Tribunale di Milano e per l'effetto rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di
Milano in favore del foro di Roma, come formulata dall'opponente.
In via preliminare: concedere, per le ragioni di cui in narrativa, ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutiv ità del
Decreto Ingiuntivo n. 12847/2022 (RG n. 23392/2022) ivi opposto, stante che l'opposizione avversaria non è
fondata su prova scritta, né appare di pronta e facile soluzione.
Nel merito, in via principale: rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria ed ogni domanda con essa formulata e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 12847/2022 (RG n.
23392/2022) ivi opposto.
In via subordinata: accertato e dichiarato il corretto adempimento della alle CP_2
obbligazioni contrattuali su di essa gravanti a seguito della sottoscrizione dell'Offerta n. T-1904643 ED. 1,
condannare la (C.F. –in persona del suo legale rappresentante pro tempore- con sede in via Parte_1 P.IVA_1
Luigi Settembrini n. 30 a Roma, per le causali dedotte in premessa, al pagamento, in favore dell'opposta della somma di € 10.065,00 -o di quell'altra somma minore che risulterà di giustizia a istruttoria espletata- oltre interessi di mora dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo.
pagina 6 di 9 In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
Espletata l'istruttoria sia essa orale che documentale, la causa viene oggi definita con Sentenza.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Si rileva, con riferimento alla preliminare eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito per il monitorio, così
come sollevata dall'opponente, che la stessa è infondata e deve, pertanto, essere rigettata;
ciò in ragione del fatto che, al caso di specie, va applicata la disposizione di cui al 3° comma dell'art. 1182 c.c., ove è previsto che, “(…) l'obbligazione
avente ad oggetto una somma di denaro certa, liquida ed esigibile deve essere adempiuta al domicilio del creditore
(…)”. Ed invero, l'individuazione del Tribunale di Milano, quale foro territorialmente competente, per il deposito del
Ricorso monitorio, risulta legittimo, in applicazione del foro facoltativo ed alternativo a quello generale (quest'ultimo pacificamente derogabile) previsto per le cause relative a diritti d'obbligazione e disciplinato dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, 3' comma c.p.c., atteso che l'obbligazione dedotta in giudizio è relativa ad un pagamento, afferente al saldo delle fatture n.
94493254 e n. 94493255, lasciate impagate dalla essendo l'obbligazione pecuniaria dedotta nel presente Pt_1
giudizio determinata nel suo ammontare, liquida ed esigibile, doveva essere adempiuta presso il domicilio del creditore, e, avendo quest'ultimo la propria sede legale nel comune di Pero in provincia di Milano, risulta correttamente adito l'odierno foro..
Riguardo al merito dell'opposizione, si rileva che il disconoscimento della firma apposta sul contratto di fornitura, Offerta
n. T-1904643 ED. 1, perché non riconducibile al legale rappresentante della è infondato atteso che, dalla Pt_1
documentazione prodotta in atti, è emerso che il predetto contratto di fornitura risulta sottoscritto dalla mediante Pt_1
apposizione della firma e del timbro aziendale, ove è riportata la denominazione della società, l'indicazione della sua sede legale ed il numero di P. Iva.. , l'opponente non ha mai contestato l'apposizione del predetto timbro, né ha mai Pt_2
eccepito un uso improprio dello stesso, lasciando, quindi, intendere che lo stesso sia stato apposto da una persona legittimata al suo utilizzo (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio).
Inoltre, il luogo di installazione del montacarichi, Vicolo della Fontana n. 28, Roma, coincide con la sede legale di Pt_1
ove viene esercitata l'attività di ristorazione (Cfr. visura camerale doc. 2 oppon.); ed ancora, il contratto firmato è
[...]
stato inviato al responsabile vendite di zona di in allegato alla mail del 14\5\2021, mai contestata CP_2
dall'opponente (cfr. doc. 2, memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., n. 2). Tutte le suddette circostanze inducono lo scrivente giudice a ritenere infondato il disconoscimento operato dall'opponente.
pagina 7 di 9 Riguardo alla legittimità o meno del credito azionato, si rileva che lo stesso è fondato sull'assunto mancato pagamento delle fatture n. 94493254 di € 1.006,50 e n. 94493255 di € 9.058,50, emesse da a seguito della sottoscrizione CP_2
dell'Offerta n. T-1904643 ED. 1, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un montacarichi sole cose
(modello microlift Evolution) da installare in Roma, Vicolo della Fontana n. 28. In corso di causa, è stata fornita,
dall'opposta, la prova, anche orale, del suo corretto adempimento nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto ex art. 1337 c.c., e per l'esecuzione dello stesso ex art. 1375 c.c. Ed invero, il teste, sig. , Testimone_1
escusso all'udienza del 4\4\2024, nella sua qualità di responsabile vendite di zona della riferiva di aver eseguito, CP_2
personalmente, le seguenti attività: “1) si recava in loco per effettuare il sopralluogo;
2) prendeva le misurazioni necessarie
all'elaborazione del progetto del montacarichi;
3) stilava l'offerta di fornitura e posa in opera dell'impianto; 4) inviava le
misure rilevate nel corso del sopralluogo al reparto tecnico dell'opposta, che realizzava i disegni tramite il
programma DWG che venivano allegati al contratto;
5) ritornava presso la struttura per lasciare copia
dell'offerta”.
Da ciò si rileva, pacificamente, il comportamento secondo buona fede tenuto da sia nella fase precontrattuale che CP_2
in quella di esecuzione del contratto, considerato anche, che il medesimo teste, sig. , nel corso della sua Testimone_1
escussione, riferiva che, dopo aver ricevuto il contratto debitamente sottoscritto, “i colleghi del reparto tecnico
installazioni, sono andati sul posto per fare altro sopralluogo, per prendere le misure definitive ed altri accordi, trasporto
del materiale, ed altri accordi su questioni tecniche […]”
Tutte le suddette attività furono poste in essere, comunque, nonostante l'assenza del pagamento del corrispettivo da parte di e, stante il perdurare dell'inadempimento da parte di quest'ultima, si vide costretta a sospendere Parte_1 CP_2
l'adempimento delle proprie prestazioni, in ragione delle condizioni contrattuali pattuite (cfr. pag. 11 contratto) ed in forza dell'art. 1460 c.c.
Va rilevato inoltre che, l'assunto dell'opponente, afferente all'asserita non conformità agli originali, ai sensi degli artt. 2719
c.c. e 214 e 215 c.p.c., delle copie fotostatiche/telematiche dei documenti prodotti nel procedimento monitorio, è infondato,
atteso che, risulta prodotta, già in sede monitoria, unitamente ai documenti richiamati nell'atto introduttivo, la dichiarazione con la quale, l'opposta, attesta la conformità dei documenti scansionati e prodotti, agli originali da cui sono stati estratti;
pertanto anche l'eccezione in tal senso svolta si rivela infondata e deve essere rigettata.
Rilevata quindi la legittimità ed esigibilità della somma azionata in monitorio, con conseguente legittimità dell'emesso
Decreto Ingiuntivo n. 12847/2022, quest'ultimo deve pertanto essere integralmente confermato. A ciò consegue il rigetto pagina 8 di 9 dell'opposizione con soccombenza di anche per il pagamento delle spese e competenze di causa, come Parte_1
liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Rigetta l'opposizione al Decreto Ingiuntivo N. 12847\2022, confermando quest'ultimo in ogni sua parte e dichiarandolo esecutivo ex art. 653 CPC.
2) Condanna altresì la parte opponente, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 CP_2
, dele spese e competenze di causa, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA ed
[...]
Rf come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in Cancelleria.
Milano 11\02\2025
il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
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