TRIB
Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 18/10/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico TE RA,
viste le note scritte depositate tempestivamente dalle parti contenenti i loro contributi di discussione e le loro conclusioni precisate;
visti e applicati gli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta del 17/10/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. R.G. 3333/2022 pendente tra:
parte attrice: , nata a [...] il [...], Parte_1
residente in D-51503 TH, Stöcker Weg 40, con l'avv. MATTEI GIANFRANCO;
1 parte convenuta: , nato a [...] il [...], CP_1
residente in [...]51-109 Wroclaw, Na Polance 14 D/6, con l'avv. SIEMIENIAK
NA AG,
chiamata in causa: Controparte_2 Controparte_3
, codice fiscale polacco: , contumace,
[...] P.IVA_1
OGGETTO:
RISARCIMENTO PER RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DA
INCIDENTE SCIISTICO
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“In via principale: accertarsi la responsabilità del convenuto per la CP_1
causazione del sinistro per cui è causa e quindi condannarsi lo stesso al risarcimento
di tutti i danni, materiali ed immateriali, subiti dall'attrice a seguito del sinistro de
quo mediante il pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di €
13.024,82 o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, con gli
interessi legali dalla domanda al saldo e con vittoria di spese ed onorari di causa;
il
tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
In via istruttoria: … (omissis)”;
2 per parte convenuta:
“Nel merito, in via principale: rigettare integralmente la domanda attrice perché
infondata in fatto e in diritto, applicando la presunzione di concorso di colpa ex art.
28 D. Lgs. 40/2021;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale
della domanda attrice, ridurre l'ammontare del risarcimento richiesto in misura
congrua e proporzionata alle effettive responsabilità e ai danni effettivamente
dimostrati, tenendo conto della responsabilità degli sciatori;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento
anche parziale della domanda attrice, condannare la
[...]
, in surroga, al Controparte_4
pagamento di quanto dovuto all'attrice, in virtù della polizza assicurativa n.
436000260154 stipulata dal convenuto;
In via istruttoria: … (omissis);
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al
procuratore antistatario”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. La parte attrice sig.ra ha citato in giudizio la parte convenuta Parte_1
3 sig. per vedersi corrisposto il risarcimento dei danni patrimoniali e CP_1
non patrimoniali causati da un incidente sciistico subito il 24/03/2022, verso le ore
10.50 circa, sulla pista n. 22, all'altezza dell'incrocio con l'impianto di salita “Kerz”,
nel comprensorio sciistico “Alta Badia”, pista situata nel Comune di Corvara in Badia
(BZ), frazione Campolongo. Ritiene la parte attrice che la parte convenuta debba assumersi l'intera responsabilità del sinistro, per il quale avrebbe riportato lesioni personali, in quanto, mentre la stessa si sarebbe trovata ferma sugli sci in fondo alla pista n. 22, “dalla parte superiore della pista proveniva il convenuto a bordo di uno
snowboard, il quale non riusciva a fermarsi tempestivamente ed investiva l'attrice,
che cadeva a terra, riportando lesioni personali. Il convenuto, prima dell'urto, aveva
la testa girata da un'altra parte e non aveva visto l'attrice” (atto di citazione, p. 1,
punti 2 e 3). Quantificava nelle sue conclusioni (cfr. sopra) la richiesta del risarcimento del danno nella somma di € 13.024,82, facendo rientrare nella stessa le varie voci risarcitorie del danno patrimoniale e non patrimoniale.
2. La parte convenuta sig. costituendosi in giudizio, proponeva una CP_5
versione contraria dei fatti, sostenendo che, dopo essere sceso lungo la pista, aveva passato la stazione dell'impianto di risalita e si era girato senza notare che la sig.ra veniva incontro a lui;
ne seguì uno scontro “a bassa velocità” Parte_1
(comparsa, p. 2). Per tutelarsi ha chiamato in causa l'assicurazione
[...]
per essere manlevata dalla Controparte_6
stessa in forza della polizza di assicurazione della responsabilità civile a suo favore.
4 3. Nonostante l'atto di chiamata in causa della Controparte_6
risulti regolarmente notificato alla stessa, non si
[...] CP_3
costituiva in giudizio, sicché con l'ordinanza del 23/07/2024 è stata dichiarata contumace.
4. La causa è stata istruita con una consulenza tecnica d'ufficio sul danno alla salute subito dalla sig.ra , nonché sulla congruità delle spese di cura Parte_1
sostenute dalla stessa, da parte della dott.ssa , che ha Persona_1
depositato la sua relazione il 09/06/2025. Con ordinanza del 14/08/2025, il Giudice
ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha rinviato all'udienza di trattazione scritta del 17/10/2025 per gli incombenti di cui all'art. 281sexies c.p.c.
5. Tenuto conto del rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente sciistico (doc. 1 di parte attrice), risulta ragionevole ricondurre l'incidente sciistico per cui è causa alla responsabilità paritaria del 50% di entrambe le parti ai sensi della presunzione iuris tantum di cui all'art. 28 D. L.vo 28/02/2021, n. 40: “Nel caso di
scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia
concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi”. Infatti, dal rapporto si evince che non sussistono “testimoni dei fatti” e che le uniche informazioni sulla dinamica provengono dalle due persone direttamente coinvolte1. Dato che queste
5 sono “in contrasto tra loro, non si è potuto stabilire un'esatta dinamica di quanto
accaduto. La donna infortunata riferiva di essere ferma in fondo alla pista n. 22 e di
essere stata investita, mentre la controparte dichiarava che dopo aver passato la
stazione dell'impianto girava per tornare all'impianto stesso e non si avvedeva
dell'arrivo della donna di fronte a lui e si urtavano a bassa velocità”; i Carabinieri,
comunque, concludono che si trattava di uno “scontro” (doc. 1 di parte attrice) tra i due praticanti lo sport invernale, evento cui, per espressa dizione, si applica la norma citata.
6. Con riferimento al quantum debeatur a titolo di risarcimento per i danni subiti dall'infortunata in conseguenza dello scontro in questione, diagnosticati all'Ospedale
di Brunico con “fraktur tub. major dex” (doc. 2 di parte attrice), ossia: frattura del tubercolo maggiore destro, corre in aiuto la CTU medico legale, eseguita dalla specialista in medicina legale dott.ssa (cfr. la relazione di Persona_1
CTU depositata il 09/06/2025). Dalla lettura della CTU in questione, il sottoscritto trae la convinzione della bontà della stessa in quanto si mostra attenta alle concrete circostanze del caso, rispondente ai dettami tecnico-scientifici in materia e in perfetta sintonia con gli inquadramenti tabellari in vigore.
7. Dopo aver visitato la perizianda tramite un'approfondita anamnesi patologica,
esaminata la documentazione medica e ripercorso tutto il periodo della guarigione, la
, quando un uomo con gli sci è arrivato dall'alto della pista 22. Non si è fermato e mi ha colpito Parte_2 frontalmente).
6 dott.ssa ha ritenuto “soddisfatti i criteri che sottendono Persona_1
alla dimostrazione del nesso di causalità tra le lesioni riportate nel sinistro del
24.03.2022 ed i postumi obiettivati” (CTU, p. 4). La malattia traumatica in questione ha comportato, secondo la CTU, “una temporanea invalidità in giorni 40 (quaranta)
da risarcire a parziale al 75%, giorni 10 (dieci) al 50% ed ulteriori giorni 10 (dieci)
al 25%” (CTU, p. 5). Il danno permanente, consistente “in un deficit di circa un
quinto dei movimenti della spalla dx” nonché “dolori al carico”, è valutato “nella
misura del 5%”.
8. Il danno biologico sarà liquidato tramite l'applicazione delle c.d. tabelle di Milano
(2024), in ossequio a quanto stabilito dalla Cassazione: “Come questa Corte ha già
avuto più volte modo di affermare, in materia di danno non patrimoniale, i parametri
delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento
da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno” (sez. 3,
ordinanza n. 38077 del 06/05/2021). Si precisa, inoltre, che deve trattarsi della tabella vigente al momento della liquidazione: “Costituisce affermazione oramai costante di
questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata
dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della
liquidazione” (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 33770 del 19/12/2019).
9. Il calcolo dell'intero danno non patrimoniale, eseguito secondo i parametri sopra esposti, porta ai seguenti importi:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
7 Età del danneggiato alla data del sinistro 66 anni
Percentuale di invalidità permanente 5 %
Punto danno biologico € 1.741,60
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75 % 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50 % 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25 % 10
Danno biologico permanente € 5.878,00
Invalidità temporanea parziale al 75 % € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50 % € 575,00
Invalidità temporanea parziale al 25 % € 287,50
Totale danno biologico temporaneo € 4.312,50
Totale danno non patrimoniale € 10.190,50
10. Dell'intero danno non patrimoniale potrà essere considerato soltanto la metà,
ossia la somma di € 5.095,25, stante la sopra motivata presunzione di pari responsabilità di parte attrice e convenuta nella causazione dell'incidente. Siccome la liquidazione in questione è calcolata con riferimento alla tabella attualmente in vigore, si deve procedere alla devalutazione in base agli indici ISTAT dell'importo sino alla data dell'evento produttivo del danno (cfr. Cassazione, sentenza n. 3747 del
8 23/02/2005). Una volta ottenuta la somma dovuta al momento del danno, che si riduce a € 4.598,60, la stessa dev'essere nuovamente aggiornata secondo gli indici
ISTAT di anno in anno, applicando alle somme in tal modo annualmente rivalutate,
allo scopo di ristorare il lucro cessante conseguente al ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento, gli interessi compensativi al tasso legale, ai sensi della nota sentenza della Cassazione, sezioni unite, n. 1712 del 17/02/1995.
Sulla somma così ottenuta che ammonta complessivamente (capitale rivalutato e interessi) a € 5.578,03 (rivalutazione + interessi: € 979,43), divenuta debito di valuta,
maturano gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo.
11. Con riferimento al danno patrimoniale, l'attrice ha fatto valere spese sanitarie sostenute per la guarigione dalle lesioni subite che la CTU ha riconosciute, vagliando le rispettive fatture prodotte, nella misura totale di € 11,73 (cfr. CTU, p. 5). Può
essere conosciuto anche il costo del taxi di Euro 115,00 (scontrino: doc. 5 della parte attrice), in quanto la danneggiata, “poiché i servizi di soccorso tardarono ad arrivare,
si fece trasportare in taxi all'Ospedale di Brunico” (CTU, p. 3), nonché la metà del costo del biglietto sciistico per 8 giorni (scontrino Dolomiti Superski: doc. 16 di parte convenuta), del quale non poteva usufruire dal 24/03/2022 al 27/03/2022, ossia €
146,00 (292:2). Le altre voci di danno avanzate non possono essere riconosciute. La
parte convenuta ha giustamente rilevato che con riferimento al danno al casco e agli sci “non sono state fornite prove sufficienti del loro valore o del danno effettivo” e che le spese varie a forfait non sono documentate (prima memoria ex art. 183, comma
9 6, di parte convenuta). Con riferimento al biglietto per il concerto del 30/03/2022 si rileva che il prezzo sul biglietto (doc. 15 di parte attrice) risulta cancellato;
non è poi dato sapere in che modo la lesione subita abbia causato la mancata partecipazione al concerto.
12. Anche il danno patrimoniale dev'essere ridotto alla metà, per cui ammonta a €
136,37 (11,73+115+146 = 272,73:2). Ai sensi della giurisprudenza della Cassazione
si tratta di danno di valore, perciò sottoposto alla consueta rivalutazione con l'applicazione degli interessi compensativi di anno in anno, a partire dalla data dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. civ. Sez. III, 24/09/2003, n. 14193) che nel caso in questione coincide con la data dell'incidente (24/03/2022), per cui si arriva alla somma finale di € 165,42 (rivalutazione + interessi: € 29,05), sulla quale maturano gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo.
13. Ne segue che l'attrice ha diritto di essere risarcita dal convenuto per la somma complessiva di € 5.743,45, alla quale devono essere aggiunti gli interessi legali dalla data della presente sentenza.
14. La parte convenuta ha chiamato in causa l'assicurazione
[...]
, la quale è rimasta contumace, Controparte_6
chiedendo la condanna della stessa “al pagamento di quanto dovuto all'attrice, in
virtù della polizza assicurativa n. 436000260154 stipulata dal convenuto”
(conclusioni sopra riportate). La domanda di manleva è fondata: dalla polizza depositata (cfr. documenti 2 e 3 della parte convenuta) e dalle spiegazioni
10 chiarificatrici della procuratrice di parte convenuta (note scritte depositate il
16/12/2024) si evince che la polizza in questione è una polizza collettiva che copriva il convenuto nella sua veste di “dipendente della società Hydrosolar Sp. z o.o. NY
Śląsk Sp. Komandytowa al momento del sinistro” durante le trasferte all'estero, in quanto “il Sig. è stato regolarmente inserito tra gli assicurati per il periodo CP_1
23.03.2022 - 27.03.2022, con specifica estensione per gli sport invernali” (note scritte della parte convenuta del 16/12/2024). La circostanza trova piena conferma nella lettera dell'assicurazione al procuratore di parte attrice del 30/06/2022 (doc. 13
di parte attrice) in cui il convenuto viene qualificato come “il CP_1
nostro assicurato” senza rilevare alcunché sul rapporto assicurativo in essere2, ma rifiutando il risarcimento perché “a nostro avviso, non sono state dimostrate
circostanze che indichino la colpa del nostro assicurato, e l'indicazione e la prova
della responsabilità del nostro assicurato costituiscono la condizione primaria per
ottenere la copertura della responsabilità civile”. Ne segue che l'assicurazione chiamata in causa deve rifondere alla parte convenuta la somma risarcitoria che quest'ultima deve alla parte attrice.
15.
Considerato che
entrambe le parti risultano soccombenti rispetto alle rispettive pretese avanzate, data la presunzione di responsabilità paritaria di cui all'articolo 28
11 del D. L.vo 28/02/2021, n. 40, si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti.
16. Le spese liquidate per la CTU (€ 1.302,22 per onorario, oltre IVA e contributi previdenziali: decreto dell'11/06/2025), poste in via provvisoria a carico di parte attrice, devono essere sopportate dall'attrice e dal convenuto in misura paritaria, in quanto “la motivazione relativa alla compensazione … sostiene legittimamente anche
la scelta operata sul carico delle spese di consulenza tecnica” (Cassazione, Sez. 1,
sentenza n. 11397 del 01/06/2016).
17. Nei confronti della parte convenuta soccombe la chiamata in CP_8
causa , che Controparte_6
dev'essere condannata, in base al principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., a sopportare le spese della chiamata in causa3. La liquidazione del compenso di avvocato, indicata nel dispositivo, avviene secondo i criteri di cui al DM 55/14:
tabella n. 2, scaglione da € 5.201 a € 26.000, parametri minimi per le fasi di studio,
introduzione, istruttoria e decisione, in quanto la difesa nei confronti del terzo chiamato contumace si risolveva in un impegno abbastanza contenuto. Siccome la
12 procuratrice della parte convenuta si era dichiarata “antistataria”, le spese processuali in questione devono essere pagate direttamente alla stessa. È appena il caso di precisare che non si proceda alla condanna della chiamata in garanzia per le c.d.
“spese di resistenza”, in quanto non specificamente richieste nelle conclusioni (sopra riportate, confronti la giurisprudenza di legittimità indicata in annotazione 3).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 3333/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1. accerta e dichiara la responsabilità concorrente e paritaria di entrambe le parti nel sinistro sciistico in questione, applicando la presunzione iuris tantum di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, nella misura del
50% ciascuna;
2. condanna la parte convenuta a risarcire alla parte attrice CP_1
la somma di € 5.743,45 (pari al 50% del danno Parte_1
complessivamente accertato), oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo;
3. compensa integralmente le spese processuali tra parte attrice e parte convenuta ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per soccombenza reciproca derivante
13 dall'applicazione della presunzione di responsabilità paritaria di cui all'articolo
28 del decreto legislativo n. 40/2021;
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto dell'11/06/2025, a carico definitivo di parte attrice e di parte convenuta,
ciascuno per la metà delle stesse;
5. condanna la chiamata in causa
[...]
a tenere indenne la parte convenuta Controparte_9
dall'obbligo risarcitorio di cui sopra, ammontante alla somma di € 5.743,45
(pari al 50% del danno complessivamente accertato), oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo, nonché del rimborso della metà
delle spese della consulenza tecnica d'ufficio;
6. condanna, altresì, la compagnia assicuratrice
[...]
a rifondere alla parte convenuta Controparte_9 CP_1
le spese processuali sostenute per la chiamata in causa, che si
[...]
liquidano in € 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre al 15% di spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 237,00 per spese esenti, e successive occorrende, con distrazione in favore dell'avv.
SIEMIENIAK NA AG che si è dichiarata antistataria.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 18/10/2025, a seguito di udienza per trattazione scritta tenutasi il 17/10/2025.
14 Il Giudice
TE RA
(firma digitale)
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Direttamente contenute nel rapporto;
- : “Driving downhill i passed the lower lift station. I turned towards the chairs and didn't notice the CP_7 lady coming in front of me. And we met together in slow speed” (Scendendo in discesa, sono passato davanti alla stazione inferiore della seggiovia. Mi sono girato verso le sedie e non ho notato la signora che mi veniva incontro. Ci siamo urtati a bassa velocità).
- NI AR: “I was standing at the end of Pista 22, near the Costoratta station when a skier man came above the score 22, he didn't stop and hit me in the front” (Ero fermo alla fine della pista 22, vicino alla stazione 2 Infatti, nell'e-mail in questione si legge: “According to the information we received from you, on 24.03.2012, while skiing on a ski run in Italy, Mrs. and our Insured entered into collision, as a result of which Mrs. Parte_1 was injured In consideration of the documentation we received, we claim that you have not presented Parte_1 any arguments which would explicitly point to the fault of our Insured. According to the police note of 24.03.2022, drawn up for the incident, according to the conflicting statements left by the skiers, the precise course of events cannot be determined. Also there weren't any eye witnesses to the incident, who would confirm the cause of the accident. In our opinion, you have not proven any circumstances, which would indicate the blame of our Insured, and the indication and proof of the fault of our Insured is the primary condition for obtaining civil liability coverage. 3 Cfr. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4275 del 16 febbraio 2024, che ha fornito una chiara sistematica delle spese cui deve fare fronte l'assicurazione chiamata in garanzia: “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale. (Nella specie, la S.C. ha affermato che correttamente la sentenza impugnata aveva interpretato la domanda con la quale l'assicurato chiedeva che l'assicuratore fosse condannato a tenerlo indenne "da ogni pronuncia e da ogni condanna" "con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio", come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese di resistenza)”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico TE RA,
viste le note scritte depositate tempestivamente dalle parti contenenti i loro contributi di discussione e le loro conclusioni precisate;
visti e applicati gli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta del 17/10/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. R.G. 3333/2022 pendente tra:
parte attrice: , nata a [...] il [...], Parte_1
residente in D-51503 TH, Stöcker Weg 40, con l'avv. MATTEI GIANFRANCO;
1 parte convenuta: , nato a [...] il [...], CP_1
residente in [...]51-109 Wroclaw, Na Polance 14 D/6, con l'avv. SIEMIENIAK
NA AG,
chiamata in causa: Controparte_2 Controparte_3
, codice fiscale polacco: , contumace,
[...] P.IVA_1
OGGETTO:
RISARCIMENTO PER RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DA
INCIDENTE SCIISTICO
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“In via principale: accertarsi la responsabilità del convenuto per la CP_1
causazione del sinistro per cui è causa e quindi condannarsi lo stesso al risarcimento
di tutti i danni, materiali ed immateriali, subiti dall'attrice a seguito del sinistro de
quo mediante il pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di €
13.024,82 o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, con gli
interessi legali dalla domanda al saldo e con vittoria di spese ed onorari di causa;
il
tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
In via istruttoria: … (omissis)”;
2 per parte convenuta:
“Nel merito, in via principale: rigettare integralmente la domanda attrice perché
infondata in fatto e in diritto, applicando la presunzione di concorso di colpa ex art.
28 D. Lgs. 40/2021;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale
della domanda attrice, ridurre l'ammontare del risarcimento richiesto in misura
congrua e proporzionata alle effettive responsabilità e ai danni effettivamente
dimostrati, tenendo conto della responsabilità degli sciatori;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento
anche parziale della domanda attrice, condannare la
[...]
, in surroga, al Controparte_4
pagamento di quanto dovuto all'attrice, in virtù della polizza assicurativa n.
436000260154 stipulata dal convenuto;
In via istruttoria: … (omissis);
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali con attribuzione al
procuratore antistatario”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. La parte attrice sig.ra ha citato in giudizio la parte convenuta Parte_1
3 sig. per vedersi corrisposto il risarcimento dei danni patrimoniali e CP_1
non patrimoniali causati da un incidente sciistico subito il 24/03/2022, verso le ore
10.50 circa, sulla pista n. 22, all'altezza dell'incrocio con l'impianto di salita “Kerz”,
nel comprensorio sciistico “Alta Badia”, pista situata nel Comune di Corvara in Badia
(BZ), frazione Campolongo. Ritiene la parte attrice che la parte convenuta debba assumersi l'intera responsabilità del sinistro, per il quale avrebbe riportato lesioni personali, in quanto, mentre la stessa si sarebbe trovata ferma sugli sci in fondo alla pista n. 22, “dalla parte superiore della pista proveniva il convenuto a bordo di uno
snowboard, il quale non riusciva a fermarsi tempestivamente ed investiva l'attrice,
che cadeva a terra, riportando lesioni personali. Il convenuto, prima dell'urto, aveva
la testa girata da un'altra parte e non aveva visto l'attrice” (atto di citazione, p. 1,
punti 2 e 3). Quantificava nelle sue conclusioni (cfr. sopra) la richiesta del risarcimento del danno nella somma di € 13.024,82, facendo rientrare nella stessa le varie voci risarcitorie del danno patrimoniale e non patrimoniale.
2. La parte convenuta sig. costituendosi in giudizio, proponeva una CP_5
versione contraria dei fatti, sostenendo che, dopo essere sceso lungo la pista, aveva passato la stazione dell'impianto di risalita e si era girato senza notare che la sig.ra veniva incontro a lui;
ne seguì uno scontro “a bassa velocità” Parte_1
(comparsa, p. 2). Per tutelarsi ha chiamato in causa l'assicurazione
[...]
per essere manlevata dalla Controparte_6
stessa in forza della polizza di assicurazione della responsabilità civile a suo favore.
4 3. Nonostante l'atto di chiamata in causa della Controparte_6
risulti regolarmente notificato alla stessa, non si
[...] CP_3
costituiva in giudizio, sicché con l'ordinanza del 23/07/2024 è stata dichiarata contumace.
4. La causa è stata istruita con una consulenza tecnica d'ufficio sul danno alla salute subito dalla sig.ra , nonché sulla congruità delle spese di cura Parte_1
sostenute dalla stessa, da parte della dott.ssa , che ha Persona_1
depositato la sua relazione il 09/06/2025. Con ordinanza del 14/08/2025, il Giudice
ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha rinviato all'udienza di trattazione scritta del 17/10/2025 per gli incombenti di cui all'art. 281sexies c.p.c.
5. Tenuto conto del rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente sciistico (doc. 1 di parte attrice), risulta ragionevole ricondurre l'incidente sciistico per cui è causa alla responsabilità paritaria del 50% di entrambe le parti ai sensi della presunzione iuris tantum di cui all'art. 28 D. L.vo 28/02/2021, n. 40: “Nel caso di
scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia
concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi”. Infatti, dal rapporto si evince che non sussistono “testimoni dei fatti” e che le uniche informazioni sulla dinamica provengono dalle due persone direttamente coinvolte1. Dato che queste
5 sono “in contrasto tra loro, non si è potuto stabilire un'esatta dinamica di quanto
accaduto. La donna infortunata riferiva di essere ferma in fondo alla pista n. 22 e di
essere stata investita, mentre la controparte dichiarava che dopo aver passato la
stazione dell'impianto girava per tornare all'impianto stesso e non si avvedeva
dell'arrivo della donna di fronte a lui e si urtavano a bassa velocità”; i Carabinieri,
comunque, concludono che si trattava di uno “scontro” (doc. 1 di parte attrice) tra i due praticanti lo sport invernale, evento cui, per espressa dizione, si applica la norma citata.
6. Con riferimento al quantum debeatur a titolo di risarcimento per i danni subiti dall'infortunata in conseguenza dello scontro in questione, diagnosticati all'Ospedale
di Brunico con “fraktur tub. major dex” (doc. 2 di parte attrice), ossia: frattura del tubercolo maggiore destro, corre in aiuto la CTU medico legale, eseguita dalla specialista in medicina legale dott.ssa (cfr. la relazione di Persona_1
CTU depositata il 09/06/2025). Dalla lettura della CTU in questione, il sottoscritto trae la convinzione della bontà della stessa in quanto si mostra attenta alle concrete circostanze del caso, rispondente ai dettami tecnico-scientifici in materia e in perfetta sintonia con gli inquadramenti tabellari in vigore.
7. Dopo aver visitato la perizianda tramite un'approfondita anamnesi patologica,
esaminata la documentazione medica e ripercorso tutto il periodo della guarigione, la
, quando un uomo con gli sci è arrivato dall'alto della pista 22. Non si è fermato e mi ha colpito Parte_2 frontalmente).
6 dott.ssa ha ritenuto “soddisfatti i criteri che sottendono Persona_1
alla dimostrazione del nesso di causalità tra le lesioni riportate nel sinistro del
24.03.2022 ed i postumi obiettivati” (CTU, p. 4). La malattia traumatica in questione ha comportato, secondo la CTU, “una temporanea invalidità in giorni 40 (quaranta)
da risarcire a parziale al 75%, giorni 10 (dieci) al 50% ed ulteriori giorni 10 (dieci)
al 25%” (CTU, p. 5). Il danno permanente, consistente “in un deficit di circa un
quinto dei movimenti della spalla dx” nonché “dolori al carico”, è valutato “nella
misura del 5%”.
8. Il danno biologico sarà liquidato tramite l'applicazione delle c.d. tabelle di Milano
(2024), in ossequio a quanto stabilito dalla Cassazione: “Come questa Corte ha già
avuto più volte modo di affermare, in materia di danno non patrimoniale, i parametri
delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento
da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno” (sez. 3,
ordinanza n. 38077 del 06/05/2021). Si precisa, inoltre, che deve trattarsi della tabella vigente al momento della liquidazione: “Costituisce affermazione oramai costante di
questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata
dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della
liquidazione” (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 33770 del 19/12/2019).
9. Il calcolo dell'intero danno non patrimoniale, eseguito secondo i parametri sopra esposti, porta ai seguenti importi:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
7 Età del danneggiato alla data del sinistro 66 anni
Percentuale di invalidità permanente 5 %
Punto danno biologico € 1.741,60
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75 % 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50 % 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25 % 10
Danno biologico permanente € 5.878,00
Invalidità temporanea parziale al 75 % € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50 % € 575,00
Invalidità temporanea parziale al 25 % € 287,50
Totale danno biologico temporaneo € 4.312,50
Totale danno non patrimoniale € 10.190,50
10. Dell'intero danno non patrimoniale potrà essere considerato soltanto la metà,
ossia la somma di € 5.095,25, stante la sopra motivata presunzione di pari responsabilità di parte attrice e convenuta nella causazione dell'incidente. Siccome la liquidazione in questione è calcolata con riferimento alla tabella attualmente in vigore, si deve procedere alla devalutazione in base agli indici ISTAT dell'importo sino alla data dell'evento produttivo del danno (cfr. Cassazione, sentenza n. 3747 del
8 23/02/2005). Una volta ottenuta la somma dovuta al momento del danno, che si riduce a € 4.598,60, la stessa dev'essere nuovamente aggiornata secondo gli indici
ISTAT di anno in anno, applicando alle somme in tal modo annualmente rivalutate,
allo scopo di ristorare il lucro cessante conseguente al ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento, gli interessi compensativi al tasso legale, ai sensi della nota sentenza della Cassazione, sezioni unite, n. 1712 del 17/02/1995.
Sulla somma così ottenuta che ammonta complessivamente (capitale rivalutato e interessi) a € 5.578,03 (rivalutazione + interessi: € 979,43), divenuta debito di valuta,
maturano gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo.
11. Con riferimento al danno patrimoniale, l'attrice ha fatto valere spese sanitarie sostenute per la guarigione dalle lesioni subite che la CTU ha riconosciute, vagliando le rispettive fatture prodotte, nella misura totale di € 11,73 (cfr. CTU, p. 5). Può
essere conosciuto anche il costo del taxi di Euro 115,00 (scontrino: doc. 5 della parte attrice), in quanto la danneggiata, “poiché i servizi di soccorso tardarono ad arrivare,
si fece trasportare in taxi all'Ospedale di Brunico” (CTU, p. 3), nonché la metà del costo del biglietto sciistico per 8 giorni (scontrino Dolomiti Superski: doc. 16 di parte convenuta), del quale non poteva usufruire dal 24/03/2022 al 27/03/2022, ossia €
146,00 (292:2). Le altre voci di danno avanzate non possono essere riconosciute. La
parte convenuta ha giustamente rilevato che con riferimento al danno al casco e agli sci “non sono state fornite prove sufficienti del loro valore o del danno effettivo” e che le spese varie a forfait non sono documentate (prima memoria ex art. 183, comma
9 6, di parte convenuta). Con riferimento al biglietto per il concerto del 30/03/2022 si rileva che il prezzo sul biglietto (doc. 15 di parte attrice) risulta cancellato;
non è poi dato sapere in che modo la lesione subita abbia causato la mancata partecipazione al concerto.
12. Anche il danno patrimoniale dev'essere ridotto alla metà, per cui ammonta a €
136,37 (11,73+115+146 = 272,73:2). Ai sensi della giurisprudenza della Cassazione
si tratta di danno di valore, perciò sottoposto alla consueta rivalutazione con l'applicazione degli interessi compensativi di anno in anno, a partire dalla data dell'avvenuto pagamento (cfr. Cass. civ. Sez. III, 24/09/2003, n. 14193) che nel caso in questione coincide con la data dell'incidente (24/03/2022), per cui si arriva alla somma finale di € 165,42 (rivalutazione + interessi: € 29,05), sulla quale maturano gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo.
13. Ne segue che l'attrice ha diritto di essere risarcita dal convenuto per la somma complessiva di € 5.743,45, alla quale devono essere aggiunti gli interessi legali dalla data della presente sentenza.
14. La parte convenuta ha chiamato in causa l'assicurazione
[...]
, la quale è rimasta contumace, Controparte_6
chiedendo la condanna della stessa “al pagamento di quanto dovuto all'attrice, in
virtù della polizza assicurativa n. 436000260154 stipulata dal convenuto”
(conclusioni sopra riportate). La domanda di manleva è fondata: dalla polizza depositata (cfr. documenti 2 e 3 della parte convenuta) e dalle spiegazioni
10 chiarificatrici della procuratrice di parte convenuta (note scritte depositate il
16/12/2024) si evince che la polizza in questione è una polizza collettiva che copriva il convenuto nella sua veste di “dipendente della società Hydrosolar Sp. z o.o. NY
Śląsk Sp. Komandytowa al momento del sinistro” durante le trasferte all'estero, in quanto “il Sig. è stato regolarmente inserito tra gli assicurati per il periodo CP_1
23.03.2022 - 27.03.2022, con specifica estensione per gli sport invernali” (note scritte della parte convenuta del 16/12/2024). La circostanza trova piena conferma nella lettera dell'assicurazione al procuratore di parte attrice del 30/06/2022 (doc. 13
di parte attrice) in cui il convenuto viene qualificato come “il CP_1
nostro assicurato” senza rilevare alcunché sul rapporto assicurativo in essere2, ma rifiutando il risarcimento perché “a nostro avviso, non sono state dimostrate
circostanze che indichino la colpa del nostro assicurato, e l'indicazione e la prova
della responsabilità del nostro assicurato costituiscono la condizione primaria per
ottenere la copertura della responsabilità civile”. Ne segue che l'assicurazione chiamata in causa deve rifondere alla parte convenuta la somma risarcitoria che quest'ultima deve alla parte attrice.
15.
Considerato che
entrambe le parti risultano soccombenti rispetto alle rispettive pretese avanzate, data la presunzione di responsabilità paritaria di cui all'articolo 28
11 del D. L.vo 28/02/2021, n. 40, si ritiene equo compensare le spese processuali tra le parti.
16. Le spese liquidate per la CTU (€ 1.302,22 per onorario, oltre IVA e contributi previdenziali: decreto dell'11/06/2025), poste in via provvisoria a carico di parte attrice, devono essere sopportate dall'attrice e dal convenuto in misura paritaria, in quanto “la motivazione relativa alla compensazione … sostiene legittimamente anche
la scelta operata sul carico delle spese di consulenza tecnica” (Cassazione, Sez. 1,
sentenza n. 11397 del 01/06/2016).
17. Nei confronti della parte convenuta soccombe la chiamata in CP_8
causa , che Controparte_6
dev'essere condannata, in base al principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., a sopportare le spese della chiamata in causa3. La liquidazione del compenso di avvocato, indicata nel dispositivo, avviene secondo i criteri di cui al DM 55/14:
tabella n. 2, scaglione da € 5.201 a € 26.000, parametri minimi per le fasi di studio,
introduzione, istruttoria e decisione, in quanto la difesa nei confronti del terzo chiamato contumace si risolveva in un impegno abbastanza contenuto. Siccome la
12 procuratrice della parte convenuta si era dichiarata “antistataria”, le spese processuali in questione devono essere pagate direttamente alla stessa. È appena il caso di precisare che non si proceda alla condanna della chiamata in garanzia per le c.d.
“spese di resistenza”, in quanto non specificamente richieste nelle conclusioni (sopra riportate, confronti la giurisprudenza di legittimità indicata in annotazione 3).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 3333/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1. accerta e dichiara la responsabilità concorrente e paritaria di entrambe le parti nel sinistro sciistico in questione, applicando la presunzione iuris tantum di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, nella misura del
50% ciascuna;
2. condanna la parte convenuta a risarcire alla parte attrice CP_1
la somma di € 5.743,45 (pari al 50% del danno Parte_1
complessivamente accertato), oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo;
3. compensa integralmente le spese processuali tra parte attrice e parte convenuta ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per soccombenza reciproca derivante
13 dall'applicazione della presunzione di responsabilità paritaria di cui all'articolo
28 del decreto legislativo n. 40/2021;
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto dell'11/06/2025, a carico definitivo di parte attrice e di parte convenuta,
ciascuno per la metà delle stesse;
5. condanna la chiamata in causa
[...]
a tenere indenne la parte convenuta Controparte_9
dall'obbligo risarcitorio di cui sopra, ammontante alla somma di € 5.743,45
(pari al 50% del danno complessivamente accertato), oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo, nonché del rimborso della metà
delle spese della consulenza tecnica d'ufficio;
6. condanna, altresì, la compagnia assicuratrice
[...]
a rifondere alla parte convenuta Controparte_9 CP_1
le spese processuali sostenute per la chiamata in causa, che si
[...]
liquidano in € 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre al 15% di spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 237,00 per spese esenti, e successive occorrende, con distrazione in favore dell'avv.
SIEMIENIAK NA AG che si è dichiarata antistataria.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 18/10/2025, a seguito di udienza per trattazione scritta tenutasi il 17/10/2025.
14 Il Giudice
TE RA
(firma digitale)
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Direttamente contenute nel rapporto;
- : “Driving downhill i passed the lower lift station. I turned towards the chairs and didn't notice the CP_7 lady coming in front of me. And we met together in slow speed” (Scendendo in discesa, sono passato davanti alla stazione inferiore della seggiovia. Mi sono girato verso le sedie e non ho notato la signora che mi veniva incontro. Ci siamo urtati a bassa velocità).
- NI AR: “I was standing at the end of Pista 22, near the Costoratta station when a skier man came above the score 22, he didn't stop and hit me in the front” (Ero fermo alla fine della pista 22, vicino alla stazione 2 Infatti, nell'e-mail in questione si legge: “According to the information we received from you, on 24.03.2012, while skiing on a ski run in Italy, Mrs. and our Insured entered into collision, as a result of which Mrs. Parte_1 was injured In consideration of the documentation we received, we claim that you have not presented Parte_1 any arguments which would explicitly point to the fault of our Insured. According to the police note of 24.03.2022, drawn up for the incident, according to the conflicting statements left by the skiers, the precise course of events cannot be determined. Also there weren't any eye witnesses to the incident, who would confirm the cause of the accident. In our opinion, you have not proven any circumstances, which would indicate the blame of our Insured, and the indication and proof of the fault of our Insured is the primary condition for obtaining civil liability coverage. 3 Cfr. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4275 del 16 febbraio 2024, che ha fornito una chiara sistematica delle spese cui deve fare fronte l'assicurazione chiamata in garanzia: “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale. (Nella specie, la S.C. ha affermato che correttamente la sentenza impugnata aveva interpretato la domanda con la quale l'assicurato chiedeva che l'assicuratore fosse condannato a tenerlo indenne "da ogni pronuncia e da ogni condanna" "con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio", come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese di resistenza)”.