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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/06/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1439.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento proposto su ricorso depositato in data 09.04.2025 da
1) Parte_1 nata a Sant'Elpidio a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] entrambi con l'Avv. Mariagioia Squadroni presso lo studio della quale hanno eletto domicilio, in
Civitanova Marche alla Via Sabotino n. 30
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Porto Sant'Elpidio il 09/07/2016 – trascritto nei
Registri degli Atti di Matrimonio Anno 2016, Numero 14, Part I Serie Ufficio 1
In separazione dei beni.
con la figlia nata il [...] a [...]_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare dove meglio credono la pagina 1 di 4 loro dimora in relazione ai propri interessi;
2. la casa coniugale sita in Porto Sant'Elpidio alla via Palestro n. 103, in comproprietà tra Pt_2
e la di lui madre, , meglio descritta al NCEU del Comune di Porto
[...] Parte_3
Sant'Elpidio al foglio 34 - part. 940 - sub 10 – cat A/2 – cl 4 consistenza 5 vani r.c. € 438,99, verrà assegnata in uso ed abitazione alla IG.ra ove risiederà unitamente alla figlia minore, Parte_1 con tutto quanto in essa contenuto, ad eccezione degli effetti personali del signor Il IG. Pt_2 si impegna a reperire una diversa sistemazione ove trasferirsi nel termine di un mese Parte_2 dalla sottoscrizione del presente atto;
3. La figlia minore sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la residenza materna;
4. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per cui le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte in comune, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
5. entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la genitorialità separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni inerenti la minore;
6. il padre potrà vedere e tenere con sé a weekend alterni dal sabato mattina fino alla domenica Per_1 sera alle ore 19,00, quando la riaccompagnerà presso la madre prima della cena. Nelle settimane in cui ricade il proprio weekend di pertinenza, inoltre, il padre potrà stare con la figlia il giovedì dalle ore
19,00 alle ore 21,00, quando la riaccompagnerà presso la madre dopo la cena. Nelle settimane in cui non ricade il proprio weekend di pertinenza, invece, il padre potrà stare con la figlia due giorni infrasettimanali che potrebbero essere il giovedì ed il venerdì dalle ore 19,00 e fino alle ore 21,00, quando riaccompagnerà la figlia a casa;
7. durante le vacanze estive (giugno/luglio/agosto), la minore trascorrerà con il padre un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno in base ai rispettivi piani ferie. La minore, inoltre, trascorrerà con la madre, nel mese di agosto, sette giorni consecutivi;
8. durante le festività natalizie, la minore trascorrerà con ciascun genitore, il 24.12 dalle ore 15,00 con il papà e i suoi parenti, mentre il 25.12 con la madre ed i suoi parenti, nonché il 31.12 o l'1.01 ad anni alterni tra i genitori, oltre ad ulteriori cinque giorni, anche non consecutivi, da trascorrere con il padre nel periodo compreso tra il 26.12 ed il 6.01 in aggiunta alla regolamentazione ordinaria;
9. durante le festività pasquali, la minore trascorrerà con i genitori, ad anni alterni, le giornate della
Pasqua o del lunedì dell'Angelo. La medesima alternanza dovrà, altresì, essere rispettata per tutte le ulteriori festività nel corso dell'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre);
10. la minore trascorrerà con ciascun genitore la giornata dei rispettivi compleanni nonché le giornate della festa della mamma e della festa del papà; i compleanni della minore verranno festeggiati secondo i desideri della minore medesima, possibilmente alla presenza di entrambi i genitori e di ciascun ramo parentale;
11. i genitori si obbligano a partecipare insieme, anche con ciascun ramo parentale, a tutto ciò che sia afferente la minore e, quindi, comunione, cresima, eventuale laurea ecc. In particolare, i genitori si obbligano a dividersi le spese al 50% per tutto ciò sia afferente la parte generale degli impegni (vestina per la comunione, vestito, scarpe, acconciatura, ecc.), mentre la spesa per il pranzo o la cena e per i ricordini, sarà sopportata al 100% da ciascun genitore per i propri parenti ed invitati pagina 2 di 4 12. i giorni indicati nei precedenti punti 6, 7, 8 e 9 potranno essere modificati previo accordo dei genitori, in considerazione di sopraggiunte esigenze lavorative dei medesimi e tenendo conto degli impegni e dei desideri della minore;
13. il IG verserà alla IG.ra entro il giorno 20 di ogni mese, un Parte_2 Parte_1 assegno mensile pari ad € 300 (trecento/00 euro) a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia minore fino al raggiungimento della maggiore età e comunque dell'indipendenza economica della medesima. L'ammontare dell'assegno dovrà essere adeguato annualmente secondo gli indici ufficiali
ISTAT, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
14. l'assegno unico e universale per la figlia a carico verrà percepito al 50% da entrambi i genitori, mentre la detrazione fiscale della minore sarà beneficiata al 100% dal il quale, una volta Pt_2 ricevuta la somma nel proprio conto corrente, provvederà a bonificarne il 50% riferito alle sole spese per la minore;
Per_1
15. le spese straordinarie per la figlia minore, così come individuate dal “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” elaborato dalla
Conferenza Distrettuale istituita a seguito dell'entrata in vigore del decreto di attuazione della c.d.
Riforma Cartabia, saranno ripartite nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori;
16. il conto corrente n. 8936 cointestato tra i coniugi è stato aperto presso la Controparte_1 [...]
per investire i denari che vengono accrediti per la figlia e, pertanto, i coniugi si obbligano CP_2
a proseguire nell'accreditamento della attuale somma di € 150,00 per ciascun genitore al solo fine di avere disponibilità economica in favore della figlia da destinare esclusivamente o per i suoi studi Per_1
o per le esigenze della figlia stessa, mantenendo la firma congiunta;
17. i coniugi, godendo entrambi di redditi autonomi, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di non aver diritto, l'uno verso l'altra, al mantenimento;
18. i coniugi prestano, sin da ora, consenso al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e il passaporto in favore della figlia minore;
Persona_1
19. i coniugi concordano che gli effetti del presente atto decorreranno dall'uscita del dalla casa Pt_2 coniugale”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Porto Sant'Elpidio il 09/07/2016 - trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio Anno 2016, Numero 14, Part I Serie Ufficio 1.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 29.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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