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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 16190/2024 degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati
Daniela Dehò ed Erika Della Pietà ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Tolmezzo n. 2, giusta procura in atti opponente
E
CF e per essa in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 virtù di procura rilasciata dal dottor nella sua CP_3 qualità di amministratore unico, per atto del notaio Persona_1 in Roma Rep 10.404 Racc 6320 rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Luisa Alibrandi, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Viale Monte Nero n. 82 opposta
Conclusioni per gli opponenti:
Con la presente si rassegnano e ratificano le seguenti conclusioni:
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e con ogni migliore formula, previa ogni statuizione e declaratoria del caso, così provvedere:
pagina 1 di 7 In via principale, previa declaratoria della sussistenza della qualità di consumatrice in capo all'attrice opponente, Signora
[...]
dichiarare, per l'effetto, nullo, illegittimo e/o Parte_1 inefficace il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
In ogni caso, accertarsi e dichiararsi la nullità, l'insussistenza, la risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori dell'odierna esponente nei confronti della Banca opposta in considerazione della violazione della normativa consumeristica, ex
D.Lgs. 209/2005 (Codice del Consumo) e succ. mod. e quindi, per l'effetto, in specifico, dichiarare nulle le clausole vessatorie così come indicate nella'art. 5 del contratto di finanziamento a firma della opponente Sig.ra in data 31.10.2006 e/o qualsiasi Parte_1 altra clausola che il Tribunale dovesse ritenere nulla per contrarietà alla normativa consumeristica.
Con il favore delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre al 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, se dovuta, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari
L'opposta concludeva depositando foglio di p.c. in data 17.12.2014 ove chiedeva il rigetto dell'opposizione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per Parte_1 opporsi al decreto ingiuntivo n. 3354/2010, emesso in data 29.12.2009 con il quale le veniva ingiunto, in via solidale con il sig.
[...]
il pagamento in favore di Parte_2 Controparte_4 dell'importo complessivo di euro 158.705,50 oltre
[...] interessi e spese, in forza delle seguenti fideiussioni: fideiussione omnibus del 07.01.2004 fino ad un massimale di euro
137.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla
[...] verso la banca (di Parte_3 Controparte_4
Cont seguito ); fideiussione del 31 ottobre 2006 sino alla concorrenza di un massimale di euro 120.000,00 a garanzia dell'adempimento di un pagina 2 di 7 Cont finanziamento per euro 100.000,00 concesso da alla Parte_3
; che i debitori ingiunti proponevano opposizione al decreto
[...] ingiuntivo rigettata con sentenza nr. 13032/2012; che la sentenza non affrontava la questione dell'abusività delle clausole contenute nelle
Cont fideiussioni ai sensi della disciplina consumeristica;
che si costituiva nella procedura esecutiva immobiliare rge 2360/2012 pendente innanzi al Tribunale di Milano, successivamente riunita nella procedura esecutiva immobiliare n. 1031/2012; che in data 04 novembre 2019 interveniva e si costituiva nella Controparte_1 procedura RGE 1031/2012; che il GE, in applicazione dei principi espressi dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.
9479/2023, avvisava i debitori esecutati della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per far accertare l'eventuale presenza nelle fideiussioni di clausole abusive;
che, effettivamente, la signora all'epoca della sottoscrizione delle Parte_1
Cont fideiussioni bancarie rilasciate a favore di ed a garanzia delle obbligazioni assunte dalla nei confronti della Parte_3 suddetta Banca, agiva quale consumatore;
che le fideiussioni contenevano la rinuncia, in deroga all'art. 1957, comma 1 c.c., alla decadenza del creditore rispetto all'azione nei confronti del fideiussore per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale;
che tale previsione era vessatoria in base al combinato disposto degli artt. 33 lett. t) e 36 del Cod. Cons.; che, pertanto, “doveva essere accertata la nullità,
l'insussistenza, la risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori” assunti dall'opponente “in considerazione della violazione della normativa consumeristica, ex D.Lgs. 209/2005”. costituendosi chiedeva che l'opposizione fosse Controparte_1 rigettata.
In particolare, la convenuta sosteneva che i principi di cui alla sentenza sopra citata non erano applicabili al caso di specie in quanto il decreto ingiuntivo era stato opposto e l'opposizione rigettata con sentenza passata in giudicato. Affermava che, comunque,
pagina 3 di 7 la sig.ra non poteva essere considerata un consumatore in Parte_1 quanto dal 13.12.1999 e fino al 17.12.2008 ricopriva la carica di consigliere della Parte_3
Tanto premesso l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Come allegato dalla stessa opponente, infatti, il Tribunale di Milano emetteva la sentenza nr. 13032/2012, con la quale rigettava l'opposizione promossa anche dall'odierna opponente avverso il decreto 3354/2010. La sentenza non veniva impugnata e ciò comportava la definitività del decreto e dunque della statuizione in esso contenuta ex art. 324 c.p.c. e 2909 c.c., precludendo la possibilità di promuovere un nuovo giudizio di opposizione.
Nel caso di specie non si ritengono, infatti, applicabili i principi espressi dalla nota Cass. Civ. S.U. Sent. n. 9479/2023.
Si legge infatti nella stessa (par. 3.1, pag. 8):
“La fattispecie che qui rileva ha riguardo – in estrema sintesi - all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva (nella specie, di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale.
Le strette coordinate della pronuncia da adottare ai sensi dell'art. 363 c.p.c. sono, dunque, quelle, soltanto, della tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente l'abusività di clausole presenti in contratto concluso con professionista, nel contesto dell'anzidetta specifica scansione processuale di diritto nazionale.
Del resto, anche la sentenza emessa dalla CGUE nelle cause riunite C-
693/19, SPVProject 1503, e C-831/19, Controparte_6 dalla quale scaturiva la questione di diritto affrontata dalle
Sezioni Unite affermava: “l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7,
pagina 4 di 7 paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole”.
Ebbene, pur dandosi atto dell'esistenza di diverso orientamento, sposato nel caso di specie dal G.E., si ritiene di aderire alla tesi secondo la quale, (si veda ed es. Sentenza, Tribunale di Roma, n.
11444 del 18.07.2023) tali principi e le indicazioni conseguentemente fornite dalle Sezioni Unite per assicurare la conformazione del diritto interno al diritto unionale di cui alla direttiva 93/13/CEE, secondo l'interpretazione della CGUE, debbano trovare applicazione solo con riferimento alla fattispecie espressamente menzionata del decreto ingiuntivo non opposto.
Solo con riferimento a tale ipotesi, infatti, e ripercorse le peculiarità della formazione del giudicato rispetto ad essa, la Corte interveniva fornendo un'interpretazione adeguatrice dell'art 650
c.p.c. ed in parte anche disapplicandolo (con riferimento ultimo comma dell'art. 650 c.p.c. in punto di termine per proporre l'opposizione tardiva), ritenendo il principio, definito di “diritto vivente”, dell'efficacia del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto soccombente rispetto a quello di effettività della tutela consumeristica.
In ragione dell'espressa delimitazione dell'ambito di applicazione delle pronunce in primo luogo della CGUE, e poi anche dalla Suprema
Corte, si reputa pertanto che, diversamente, nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione con sentenza, anche nel caso in cui l'abusività
pagina 5 di 7 delle clausole non sia stata eccepita dalla parte opponente o rilevata dal giudice, debbano trovare applicazione gli articoli 2909
c.c. e 324 c.p.c. che disciplinano espressamente gli effetti del giudicato delle sentenza nella sua declinazione sostanziale (art. 2909 c.c.) e processuale (art. 324 c.p.c.), nonché l'art. 161 c.p.c., secondo cui i vizi di nullità della sentenza si convertono in motivi di gravame.
Quanto sopra comporta l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. da Parte_1
Deve poi aggiungersi che nel caso di specie l'inammissibilità dell'opposizione deriva anche dalla circostanza, invero già rilevata dal G.E., per la quale la sig.ra non sottoscriveva le Parte_1 fideiussioni per cui è causa nelle vesti di consumatore e pertanto gli impegni ivi assunti non erano assoggettabili, né in fase monitoria, né esecutiva, ai controlli indicati nella sentenza
24533/2021, riferibili unicamente ai contratti stipulati tra professionista e consumatore.
La sig.ra , infatti, a decorrere dal 1999 e sino al 2008 Parte_1 oltre ad essere socia, sia pure di minoranza, rivestiva la qualifica di Consigliere della come emerge dalla visura Parte_3 della società, dovendosi pertanto ritenere che, nel rilasciare le garanzie, abbia agito in base ai collegamenti funzionali con la società, dovuti al ruolo ricoperto nell'amministrazione di quest'ultima (Cass. 1666/2020), a prescindere dall'effettività e consistenza della partecipazione prestata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m 147/2022, ai valori medi per la fase introduttiva e di studio, senza istruttoria ed al valore minimo quanto alla fase decisoria, considerato che la causa è stata decisa in base alla preliminare valutazione di inammissibilità dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni pagina 6 di 7 altra istanza disattesa così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione promossa da Parte_1
;
[...] condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
6.307,00 per compenso professionale oltre I.V.A. e C.A.P.;
Così deciso in Milano il 24.03.2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 16190/2024 degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati
Daniela Dehò ed Erika Della Pietà ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Tolmezzo n. 2, giusta procura in atti opponente
E
CF e per essa in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 virtù di procura rilasciata dal dottor nella sua CP_3 qualità di amministratore unico, per atto del notaio Persona_1 in Roma Rep 10.404 Racc 6320 rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Luisa Alibrandi, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Viale Monte Nero n. 82 opposta
Conclusioni per gli opponenti:
Con la presente si rassegnano e ratificano le seguenti conclusioni:
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e con ogni migliore formula, previa ogni statuizione e declaratoria del caso, così provvedere:
pagina 1 di 7 In via principale, previa declaratoria della sussistenza della qualità di consumatrice in capo all'attrice opponente, Signora
[...]
dichiarare, per l'effetto, nullo, illegittimo e/o Parte_1 inefficace il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
In ogni caso, accertarsi e dichiararsi la nullità, l'insussistenza, la risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori dell'odierna esponente nei confronti della Banca opposta in considerazione della violazione della normativa consumeristica, ex
D.Lgs. 209/2005 (Codice del Consumo) e succ. mod. e quindi, per l'effetto, in specifico, dichiarare nulle le clausole vessatorie così come indicate nella'art. 5 del contratto di finanziamento a firma della opponente Sig.ra in data 31.10.2006 e/o qualsiasi Parte_1 altra clausola che il Tribunale dovesse ritenere nulla per contrarietà alla normativa consumeristica.
Con il favore delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre al 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, se dovuta, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari
L'opposta concludeva depositando foglio di p.c. in data 17.12.2014 ove chiedeva il rigetto dell'opposizione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per Parte_1 opporsi al decreto ingiuntivo n. 3354/2010, emesso in data 29.12.2009 con il quale le veniva ingiunto, in via solidale con il sig.
[...]
il pagamento in favore di Parte_2 Controparte_4 dell'importo complessivo di euro 158.705,50 oltre
[...] interessi e spese, in forza delle seguenti fideiussioni: fideiussione omnibus del 07.01.2004 fino ad un massimale di euro
137.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla
[...] verso la banca (di Parte_3 Controparte_4
Cont seguito ); fideiussione del 31 ottobre 2006 sino alla concorrenza di un massimale di euro 120.000,00 a garanzia dell'adempimento di un pagina 2 di 7 Cont finanziamento per euro 100.000,00 concesso da alla Parte_3
; che i debitori ingiunti proponevano opposizione al decreto
[...] ingiuntivo rigettata con sentenza nr. 13032/2012; che la sentenza non affrontava la questione dell'abusività delle clausole contenute nelle
Cont fideiussioni ai sensi della disciplina consumeristica;
che si costituiva nella procedura esecutiva immobiliare rge 2360/2012 pendente innanzi al Tribunale di Milano, successivamente riunita nella procedura esecutiva immobiliare n. 1031/2012; che in data 04 novembre 2019 interveniva e si costituiva nella Controparte_1 procedura RGE 1031/2012; che il GE, in applicazione dei principi espressi dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.
9479/2023, avvisava i debitori esecutati della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per far accertare l'eventuale presenza nelle fideiussioni di clausole abusive;
che, effettivamente, la signora all'epoca della sottoscrizione delle Parte_1
Cont fideiussioni bancarie rilasciate a favore di ed a garanzia delle obbligazioni assunte dalla nei confronti della Parte_3 suddetta Banca, agiva quale consumatore;
che le fideiussioni contenevano la rinuncia, in deroga all'art. 1957, comma 1 c.c., alla decadenza del creditore rispetto all'azione nei confronti del fideiussore per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale;
che tale previsione era vessatoria in base al combinato disposto degli artt. 33 lett. t) e 36 del Cod. Cons.; che, pertanto, “doveva essere accertata la nullità,
l'insussistenza, la risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori” assunti dall'opponente “in considerazione della violazione della normativa consumeristica, ex D.Lgs. 209/2005”. costituendosi chiedeva che l'opposizione fosse Controparte_1 rigettata.
In particolare, la convenuta sosteneva che i principi di cui alla sentenza sopra citata non erano applicabili al caso di specie in quanto il decreto ingiuntivo era stato opposto e l'opposizione rigettata con sentenza passata in giudicato. Affermava che, comunque,
pagina 3 di 7 la sig.ra non poteva essere considerata un consumatore in Parte_1 quanto dal 13.12.1999 e fino al 17.12.2008 ricopriva la carica di consigliere della Parte_3
Tanto premesso l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Come allegato dalla stessa opponente, infatti, il Tribunale di Milano emetteva la sentenza nr. 13032/2012, con la quale rigettava l'opposizione promossa anche dall'odierna opponente avverso il decreto 3354/2010. La sentenza non veniva impugnata e ciò comportava la definitività del decreto e dunque della statuizione in esso contenuta ex art. 324 c.p.c. e 2909 c.c., precludendo la possibilità di promuovere un nuovo giudizio di opposizione.
Nel caso di specie non si ritengono, infatti, applicabili i principi espressi dalla nota Cass. Civ. S.U. Sent. n. 9479/2023.
Si legge infatti nella stessa (par. 3.1, pag. 8):
“La fattispecie che qui rileva ha riguardo – in estrema sintesi - all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva (nella specie, di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale.
Le strette coordinate della pronuncia da adottare ai sensi dell'art. 363 c.p.c. sono, dunque, quelle, soltanto, della tutela consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente l'abusività di clausole presenti in contratto concluso con professionista, nel contesto dell'anzidetta specifica scansione processuale di diritto nazionale.
Del resto, anche la sentenza emessa dalla CGUE nelle cause riunite C-
693/19, SPVProject 1503, e C-831/19, Controparte_6 dalla quale scaturiva la questione di diritto affrontata dalle
Sezioni Unite affermava: “l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7,
pagina 4 di 7 paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole”.
Ebbene, pur dandosi atto dell'esistenza di diverso orientamento, sposato nel caso di specie dal G.E., si ritiene di aderire alla tesi secondo la quale, (si veda ed es. Sentenza, Tribunale di Roma, n.
11444 del 18.07.2023) tali principi e le indicazioni conseguentemente fornite dalle Sezioni Unite per assicurare la conformazione del diritto interno al diritto unionale di cui alla direttiva 93/13/CEE, secondo l'interpretazione della CGUE, debbano trovare applicazione solo con riferimento alla fattispecie espressamente menzionata del decreto ingiuntivo non opposto.
Solo con riferimento a tale ipotesi, infatti, e ripercorse le peculiarità della formazione del giudicato rispetto ad essa, la Corte interveniva fornendo un'interpretazione adeguatrice dell'art 650
c.p.c. ed in parte anche disapplicandolo (con riferimento ultimo comma dell'art. 650 c.p.c. in punto di termine per proporre l'opposizione tardiva), ritenendo il principio, definito di “diritto vivente”, dell'efficacia del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto soccombente rispetto a quello di effettività della tutela consumeristica.
In ragione dell'espressa delimitazione dell'ambito di applicazione delle pronunce in primo luogo della CGUE, e poi anche dalla Suprema
Corte, si reputa pertanto che, diversamente, nell'ipotesi di rigetto dell'opposizione con sentenza, anche nel caso in cui l'abusività
pagina 5 di 7 delle clausole non sia stata eccepita dalla parte opponente o rilevata dal giudice, debbano trovare applicazione gli articoli 2909
c.c. e 324 c.p.c. che disciplinano espressamente gli effetti del giudicato delle sentenza nella sua declinazione sostanziale (art. 2909 c.c.) e processuale (art. 324 c.p.c.), nonché l'art. 161 c.p.c., secondo cui i vizi di nullità della sentenza si convertono in motivi di gravame.
Quanto sopra comporta l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. da Parte_1
Deve poi aggiungersi che nel caso di specie l'inammissibilità dell'opposizione deriva anche dalla circostanza, invero già rilevata dal G.E., per la quale la sig.ra non sottoscriveva le Parte_1 fideiussioni per cui è causa nelle vesti di consumatore e pertanto gli impegni ivi assunti non erano assoggettabili, né in fase monitoria, né esecutiva, ai controlli indicati nella sentenza
24533/2021, riferibili unicamente ai contratti stipulati tra professionista e consumatore.
La sig.ra , infatti, a decorrere dal 1999 e sino al 2008 Parte_1 oltre ad essere socia, sia pure di minoranza, rivestiva la qualifica di Consigliere della come emerge dalla visura Parte_3 della società, dovendosi pertanto ritenere che, nel rilasciare le garanzie, abbia agito in base ai collegamenti funzionali con la società, dovuti al ruolo ricoperto nell'amministrazione di quest'ultima (Cass. 1666/2020), a prescindere dall'effettività e consistenza della partecipazione prestata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m 147/2022, ai valori medi per la fase introduttiva e di studio, senza istruttoria ed al valore minimo quanto alla fase decisoria, considerato che la causa è stata decisa in base alla preliminare valutazione di inammissibilità dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni pagina 6 di 7 altra istanza disattesa così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione promossa da Parte_1
;
[...] condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
6.307,00 per compenso professionale oltre I.V.A. e C.A.P.;
Così deciso in Milano il 24.03.2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
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