Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei sigg: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1148/2023 R.G. promossa da:
(cod. fisc. , nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
(ME), Via P. Greco n.36, elett.te dom.to in Catania, Via Barletta n.1, presso lo studio Avv. Giusy
Grasso, recapito professionale dell'Avv. Nunzio Fugazzotto (c.f. , C.F._2 pec: che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto Email_1
introduttivo del giudizio di primo grado;
Appellante nei confronti di
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in , Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 via Lancaster 13, rapp. e dif. dall'Avv. Giovanni Calabretta (C.F. , PEC C.F._3
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
Appellato
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza di discussione del 4.3.2025, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione regolarmente notificato in data 25.11.2019, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
asserendo:
proprio camion, regolarmente parcheggiato sulla Via Kennedy, quando, a causa del marciapiede dissestato, perdeva l'equilibrio rovinando pesantemente per terra e andando a sbattere con la schiena sullo spigolo del marciapiede;
b) che a causa della suddetta caduta l'attore riportava lesioni per le quali si recava presso il pronto soccorso dell'ospedale di Milazzo, ove veniva sottoposto a Tac che documentava la frattura del soma di L2. Il giorno seguente l'attore veniva trasferito presso il reparto di neurochirurgia dell'
[...]
, dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico Controparte_2
di stabilizzazione vertebrale di L1-L3, ligamentotassi e cifoplastica di L2;
c) che le lesioni subite hanno comportato per l'attore una inabilità temporanea assoluta di gg.40, una inabilita temporanea parziale di giorni 90, di cui 30 al 75%, 30 al 50% e 30 al
25%, dalle stesse sono altresì residuati postumi invalidanti quantificati nella misura del 20%, come da relazione del Dott. che qui di seguito deve intendersi integralmente trascritta e Persona_1 riportata.”
Chiedeva, pertanto, previo accertamento del nesso causale e della responsabilità del CP_1
ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e
[...]
indiretti, quali danni alla vita di relazione, biologico e da ridotta capacità lavorativa, patiti a causa del sinistro, da quantificarsi a mezzo CTU medico – legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio il eccependo la carenza di prova del sinistro e del nesso Controparte_1 di causalità e la mancanza di responsabilità in capo all'ente convenuto ai sensi degli artt. 2043 e 2051
c.c.; eccepiva, altresì il comportamento colposo assorbente o, quantomeno, concorrente dell'attore.
Con ordinanza del 26.04.2021 veniva revocata l'ammissione della prova testimoniale richiesta dall'attore (e precedentemente ammessa con provvedimento del 24.09.2021) e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 4.10.2022 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le difese conclusive.
Con sentenza n. 613/2023 pubblicata il 7.2.2023, nel giudizio iscritto al n. 17468/2019 R.G., la Terza
Sezione Civile del Tribunale di Catania, in composizione monocratica, rigettava la domanda attorea e condannava alla rifusione delle spese di lite in favore del , nella Parte_1 Controparte_1
misura di complessivi euro 3.282,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello per i motivi che saranno in seguito Parte_1
esposti.
Pag. 2 di 10 Si è costituito in giudizio il chiedendo il totale rigetto dell'appello. Controparte_1
Con ordinanza del 14.03.2024 la Corte ha ammesso la prova testimoniale riproposta dall'appellante sugli articolati di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 2.02.2021 e delegato il
Consigliere relatore per l'assunzione della prova.
Espletato il mezzo istruttorio con i testi e alla successiva udienza di Tes_1 Testimone_2 discussione del 4.3.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive in atti, e la causa è stata posta in decisione, giusta ordinanza del
5.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello lamenta l'erroneità, la contraddittorietà e l'illogicità Parte_1
della sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione del fatto, alla valutazione delle risultanze istruttorie e all'applicazione dei principi giurisprudenziali inerenti alla fattispecie.
Con il secondo motivo si lamenta che il primo giudice, erroneamente, avrebbe affermato che: “A lume dei superiori principi di diritto, dunque, l'attore aveva anzitutto l'onere di descrivere lo stato e la consistenza del manto stradale e di prospettare in modo approfondito la dinamica in virtù della quale la res abbia cagionato la caduta, illustrando le ragioni per le quali in un caso del genere la causa del sinistro non sia da ascrivere al comportamento incauto ed imprudente del danneggiato” (pag. 4).
Quanto sopra sarebbe in contrasto con “il principio più volte richiamato dalla Suprema Corte e sopra già descritto secondo il quale è il gestore di una strada pubblica, quale custode di detta strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., che deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, o comunque provare nel comportamento dell'attore- danneggiato un vizio tale da interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso secondo il principio della auto-responsabilità, essendo sufficiente che l'attore provi l'esistenza del nesso di causalità fra l'evento-caduta e le condizioni del marciapiede, non avendo alcun onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode. (Cass. 22.4.98 n. 4070, Cass.
20.11.98 n. 11749, Cass. 21.05.96 n. 4673 ecc.)”.
Secondo l'assunto difensivo, così passando all'esame del terzo motivo di appello, attraverso le prove testimoniali richieste in primo grado e ritenute, erroneamente, inammissibili perché aventi ad oggetto circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate dalla parte, il primo giudice avrebbe accertato l'esatta dinamica dell'incidente e l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione CP_1 dell'evento.
I tre motivi, strettamente connessi, sono fondati per le ragioni che seguono.
Pag. 3 di 10 Attraverso la prova testimoniale già richiesta in primo grado, ammessa (v. verbale del 24.09.2021) e poi erroneamente revocata dal G.I. (v. ordinanza del 26.04.2022), parte appellante ha dimostrato l'esatta dinamica del sinistro e le caratteristiche del luogo in cui si è verificato l'evento lesivo che, invero, era già stato descritto, seppure genericamente, in citazione.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. la difesa di ha inteso specificare con Parte_1
gli articolati di prova quanto aveva già dedotto in citazione e documentato fotograficamente circa lo stato di “dissesto” di un tratto del marciapiede di via Kennedy in e gli eventi successivi CP_1 all'incidente, senza addurre elementi o fatti nuovi e/o diversi da quelli posti a fondamento delle richieste risarcitorie indirizzate al di (v. copie in atti) e del successivo atto CP_1 CP_1
introduttivo del giudizio.
Il 14.02.2016 alle ore 10:00 circa, mentre scendeva dal proprio camion, regolarmente Persona_2
parcheggiato sulla Via Kennedy del Comune di , inciampava sul marciapiedi dissestato e CP_1 perdeva l'equilibrio rovinando per terra andando a sbattere con la schiena sullo spigolo del marciapiede che si presentava dissestato con il ciglione in tratti mancante ed in tratti mal posizionato.
Quanto sopra emerge, invero, dalla prova testimoniale espletata nel corso del presente giudizio.
Il teste escusso all'udienza del 27.06.2024, ha così riferito: “A domanda risponde al Testimone_2
capitolo A: è vero, mi trovavo ad con mio zio e poiché non riuscivo a chiudere la tenda del CP_1 camion l'ho chiamato. È sceso e ha appoggiato il piede sul marciapiede che si è capovolto ed è scivolato sbattendo la schiena”. … “A domanda risponde al capitolo B: apparentemente il marciapiede sembrava buono ma appena mio zio ha appoggiato il piede, un pezzo di marciapiede si
è capovolto.” … “A domanda risponde al capitolo C: non è vero, non c'erano cartelli”… “ A domanda risponde al capitolo D: è vero, dopo la caduta mio zio si è rimesso alla guida del camion ma giunto al casello di Milazzo stava male e non riusciva più a guidare. Allora ho fatto scendere il mio collega che io chiamo e mi sono messo alla guida del camion, ho accompagnato Tes_1 Tes_3 mio zio al pronto soccorso di Milazzo. Non ricordo quanto tempo siamo rimasti al pronto soccorso”
…. “A domanda dell'avvocato Calabretta, risponde: il mio amico era con noi per farci Tes_3 compagnia. Eravamo ad per caricare patate.” …. “A domanda dell'avvocato Calabretta, CP_1 risponde: sono commerciante ambulante di frutta e di prodotti per la casa”.
Le superiori, chiare e dettagliate affermazioni hanno trovato ampio riscontro nella deposizione resa dal teste il quale, precedentemente escusso all'udienza del 16.05.2024, ha riferito: “A Tes_1
domanda lettera A risponde: È vero, mi trovavo insieme a dietro il camion a sistemare Testimone_2
la tenda e abbiamo chiesto a di scendere dal camion per aiutarci a chiudere la tenda. Parte_1
Pag. 4 di 10 Scendendo dal camion di spalle ha appoggiato il piede sul bordo del marciapiede che si è staccato.
È caduto ed ha sbattuto la schiena sul marciapiede.” …. “A domanda lettera B risponde: È vero nel punto in cui è sceso il marciapiede, pur sembrando in buone condizioni, si è staccato. A domanda lettera C risponde: Non è vero. Non ho visto nessun cartello.” … “A domanda lettera D risponde: È vero. Dopo l'incidente siamo ripartiti con il camion in direzione Barcellona Pozzo di Gotto ma durante la strada si lamentava per i dolori e a quel punto ci siamo fermati e il nipote Parte_1 si è messo alla guida. Lo abbiamo accompagnato all'ospedale di Milazzo. A quel punto sono andato via e ho lasciato con suo nipote” … “ADR risponde: Preciso che quando siamo Parte_1
arrivati in via kennedy ad con il camion è rimasto sul mezzo e siamo scesi CP_1 Parte_1 solo io e suo nipote. è sceso solo quando lo abbiamo chiamato per aiutarci.” … Parte_1
“ADR risponde: L'incidente è avvenuto a febbraio e di mattina ma non ricordo né l'anno né l'orario.
Ero con loro per fare compagnia a Andavo con loro ogni tanto.” … “ ADR risponde: siamo Tes_2 andati ad per caricare delle patate”. CP_1
Le due deposizioni appaiono pienamente attendibili e pressoché concordi nel descrivere la dinamica del sinistro e le precarie condizioni del marciapiede nel punto in cui è sceso dal Parte_1 camion, ivi accostato, e ha poggiato i piedi per terra, perdendo inevitabilmente l'equilibrio.
A differenza di quanto ritenuto dalla difesa dell'ente convenuto e dallo stesso Tribunale, dalle fotografie in atti e dalla deposizione dei due testi emerge, con evidenza, che il marciapiede sul quale
è caduto il era pericolosamente e insidiosamente dissestato e non saldamente fissato al terreno. Pt_1
Non si tratta di “mera sconnessione del marciapiede” (pag. 3 della sentenza), facilmente visibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza, come affermato dal Tribunale, né può condividersi l'assunto che tale “dissesto” del marciapiede non possa assurgere a causa giuridicamente rilevante (esclusiva o concorrente che sia) della caduta di parte attrice.
Le fotografie prodotte in giudizio dall'attore, evidentemente, rappresentano lo stato dei luoghi dopo il sinistro, quando una parte del marciapiede si era già staccata dal resto del ciglio stradale, e non certo le condizioni in cui si trovava al momento della caduta di che, se avesse saputo delle Parte_1
reali condizioni del marciapiede, non avrebbe, di certo, poggiato i piedi sul tratto improvvisamente staccatosi dalla sua sede naturale.
Anche la contestata circostanza che dopo qualche ora dall'incidente abbia avvertito Parte_1
forti dolori e sia stato costretto a cedere la guida del camion al nipote che lo ha poi condotto al vicino ospedale di Milazzo (v. certificazione medica in atti), ha trovato ampia conferma nelle deposizioni sopra richiamate e non appare così inspiegabile o inverosimile, come invece dedotto dalla difesa del
Pag. 5 di 10 appellato. CP_1
Venendo così alle doglianze circa la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. da parte del primo giudice e, in particolare, all'errata applicazione alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. e dei principi giurisprudenziali inerenti al caso fortuito e alla interruzione del nesso di causalità tra fatto ed evento dannoso a seguito del comportamento negligente della vittima del sinistro, ritiene la Corte che siano anch'esse fondate.
Dalle risultanze istruttorie e documentali sopra evidenziate, appare certa, quindi, la sussistenza del nesso causale tra il cattivo stato di manutenzione del marciapiede e la caduta (e le conseguenti lesioni subite da sicché il - quale ente pubblico proprietario e custode Parte_1 Controparte_1 della strada posta all'interno del centro abitato - va ritenuto responsabile dei danni subiti da quest'ultimo sulla base della presunzione legale di cui all'art. 2051 c.c., norma che sanziona l'omessa custodia della cosa da parte di colui che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sul bene e può impedire che si verifichino danni a terzi.
In analoga fattispecie, la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. III, 16.02.2021, n. 4035) ha ritenuto che:
“deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi
1 o 2), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”.
Autorevole e recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. VI, 2.5.2022 n. 13729), nel cassare la decisione della Corte di Appello de L'Aquila, ha richiamato una serie di regole e di principi in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. che questa Corte condivide pienamente: “si consideri Cass.,
6-3 ord. 23 gennaio 2019 n. 1725, secondo la quale il custode comunque deve predisporre quanto necessario per prevenire danni attinenti alla cosa custodita;
il caso fortuito, pertanto, sarà integrato dalla condotta del terzo o del danneggiato soltanto se si traduca in una alterazione imprevista e imprevedibile dello stato della cosa.
A sua volta Cass., 3, ord. 29 gennaio 2019 n. 2345 rileva che è necessario tenere conto della natura della cosa per cui quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, quanto di più il possibile pericolo
è prevedibile e superabile dal danneggiato con normali cautele, e quindi quanto più è l'efficienza
Pag. 6 di 10 causale della sua condotta imprudente che giunge, eventualmente, a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno ovvero a espungere la responsabilità del custode.
Cass., 3, ord. 12 maggio 2020 n. 8811 rileva ancora che la responsabilità ex art. 2051 c.c., impone al custode, presunto responsabile, di provare l'esistenza del caso fortuito, considerato comunque che i suoi obblighi di vigilanza, controllo e diligenza gli impongono di adottare tutte le misure idonee per prevenire e impedire la produzione di danni a terzi.
Cass., 2, n. 456 del 2021 da ultimo conferma che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità” (in tal senso anche Cass. Sez. VI, 30.03.2022 n. 10188).
Da ultimo la Suprema Corte a Sezioni Unite (ordinanza del 30.06.2022 n. 20943) ha ribadito alcuni fondamentali principi in materia, pertinenti alla fattispecie in esame, secondo i quali:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo
Pag. 7 di 10 anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Con specifico riferimento al tema che qui viene in rilievo e cioè quello della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, il precedente appena ricordato ha ritenuto di chiarire che "...prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.".
Principi, quelli appena qui riassunti, che si sono stabilizzati nella giurisprudenza della terza sezione, per effetto di Cass. n. 2477/2018 coeva alle appena ricordate sentenze nn. 2480 e la n. 2481 -, come
è agevole constatare attraverso le indagini ricostruttive, rilevanti ai fini che qui interessano, svolte da Cass. n. 27724/2018 e, più recentemente, da Cass. n. 4588/2022 - in particolare a p.6 e relativi richiami”.
Altra pertinente e condivisibile recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III, 08.07.2024, sentenze nn. 18518 e 18528) ha ritenuto che: “Da quanto precede deriva che "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", sicché essi, "in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01). "Incombe, invece, sul custode", si è del pari ribadito, "la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento,
Pag. 8 di 10 consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 66508401), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), "secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (cfr., ancora una volta, Cass. Sez.
3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). Se, dunque, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento" (così, ancora una volta, Cass.
Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.)”.
D'altra parte, le predette due analoghe recenti pronunce esonerano il danneggiato da un rigoroso onere probatorio che non incombe sullo stesso: “Alla luce di tali principi, pertanto, erra gravemente la sentenza impugnata là dove afferma che "la presunzione di colpa prevista ex art. 2051 cod. civ. presuppone la dimostrazione ad opera del danneggiato dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, dimostrando che la sua improvvida condotta non abbia dato luogo all'evento dannoso, perché in tal caso il custode non ne risponde". Essa, difatti, accolla al danneggiato un onere che non è a suo carico, così incorrendo in violazione dell'art. 2697 cod. civ., giacché essa è configurabile "nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n.
13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01).
Non è, infatti, il soggetto danneggiato - ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. - a dover provare la "diligenza e prudenza" (id est: l'assenza di colpa) nel relazionarsi con la "res" oggetto di custodia, non trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie”.
Pag. 9 di 10 A differenza di quanto sostenuto dalla difesa della parte appellata, in mancanza di prova contraria, è stato adeguatamente accertato che è sceso dal camion che conduceva, poggiando Parte_1
diligentemente i piedi sul marciapiede, facendo ragionevole affidamento sulle sue apparenti buone condizioni, non prevedendo che parte del “ciglione” si staccasse sotto il peso del corpo, facendolo cadere per terra rovinosamente e sbattere la schiena.
Non sussiste, pertanto, alcuna concorrente responsabilità in capo all'appellante che, a differenza di quanto genericamente dedotto dalla difesa del di , non ha tenuto alcun CP_1 CP_1
comportamento colposo e/o non diligente.
Alla luce delle superiori considerazioni e delle contestazioni mosse dalla società appellata circa la natura e l'entità delle lesioni subite da e le sue pretese di natura economica, occorre Parte_1
rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di accertare - attraverso idonea c.t.u.
- la natura e l'entità delle conseguenze psicofisiche subite dall'odierno appellante a seguito del sinistro per cui è causa e la congruità e la necessità delle spese medico – sanitarie documentate in primo grado.
Ogni doglianza inerente alle spese di lite liquidate dal primo giudice e oggetto di autonomo motivo di appello, sarà esaminata con la sentenza definitiva con la quale si procederà alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Pt_1
nei confronti del di , in persona del Sindaco pro tempore, avverso la
[...] CP_1 CP_1
sentenza n. 613/2023 pubblicata il 7.2.2023, nel giudizio di primo grado iscritto al n. 17468/2019
R.G., dal G.U. della III Sez. Civile del Tribunale di Catania, dichiara il , in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore, responsabile del sinistro occorso in data 14.02.2016 a in Parte_1
via Kennedy ad e, per l'effetto, condanna detto ente al risarcimento dei danni da quantificarsi CP_1
con la sentenza definitiva.
Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza e rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Catania il 18.03.2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte di Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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