Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 03/04/2019, n. 09268
CASS
Ordinanza 3 aprile 2019

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In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, lo stato di gravidanza sopravvenuto durante il periodo di preavviso se non è causa di nullità del recesso - per la quale rileva, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, il momento in cui il licenziamento è intimato e non quando diviene efficace - costituisce evento idoneo a determinare la sospensione del periodo di preavviso ex art. 2110 c.c., con conseguente applicabilità della relativa disciplina.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 03/04/2019, n. 09268
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9268
Data del deposito : 3 aprile 2019

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