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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 febbraio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1154/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e con gli avv.
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Massimo Pistilli e Stefania Reho
APPELLANTI
E
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 290/2024 del Tribunale del lavoro di Viterbo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2024 Parte_1 Parte_2 [...]
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 convenivano il davanti al Tribunale di Viterbo in funzione di Controparte_1
giudice del lavoro esponendo di avere sottoscritto nel tempo una serie di contratti a tempo determinato per incarichi di docenza per gli anni scolastici analiticamente indicati per ciascuna delle parti ricorrenti;
che nonostante avessero sempre svolto le medesime
Pag. 1 di 5 mansioni dei colleghi docenti di ruolo assunti con contratto a tempo indeterminato erano state escluse dal beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, cd. carta docenti, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali per un importo di € 500,00 annuali.
Ricordata la normativa sul punto e lamentata la violazione di molteplici disposizioni di legge e di principi costituzionali ed eurounitari, deducevano la discriminatorietà della condotta serbata dal , ciò che risultava confermato dalla copiosa giurisprudenza CP_1
prodotta agli atti.
Sulla base di tanto concludevano richiedendo di “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico – bonus docenti – di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto. disapplicare la legge 107/2015, nonché il successivo
DPCM 23.09.2015 (pubblicato in Gazzetta il 19.10.2015) nel combinato disposto con il
DPCM 28.11.2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 281 del 01.12.2016) in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e,
Condannare il al pagamento, per gli anni scolastici Controparte_2
di cui ai contratti di cui al presente atto per ciascun ricorrente (…) mediante carta elettronica del docente quale contributo alla formazione della parte ricorrente, oltre interessi”; con vittoria di spese e loro distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il eccependo in via Controparte_1
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, richiedendo quindi la riunione dei diversi procedimenti aventi il medesimo oggetto e comunque concludendo per il rigetto del ricorso per carena del requisito di età anagrafica.
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 290/2024, depositata il 9 aprile 2024, di accoglimento del ricorso, con condanna del
[...]
, in favore delle parti ricorrenti, della Carta elettronica docenti per gli anni CP_3
scolastici e i singoli periodi di servizio a tempo determinato da ciascuna svolti, nondimeno compensando le spese processuali “in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate
Pag. 2 di 5 dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate”.
Con atto depositato il 2 maggio 2024 le lavoratrici indicate in epigrafe interponevano tempestivo appello avverso la pronuncia censurandola sulla base di un unico motivo, riguardante la regolazione delle spese del giudizio che, nella loro prospettazione, avrebbe immotivatamente disatteso il principio della soccombenza, atteso che il doveva CP_1
essere considerato integralmente soccombente. Né, al contrario di quanto affermato in sentenza, si ravvisava alcun mutamento giurisprudenziale in materia, stante il granitico orientamento favorevole alla prospettazione attorea sul punto.
Richiedevano quindi la parziale riforma della sentenza e la condanna del al CP_1 pagamento delle spese del primo grado del giudizio, quantificate nella somma di €
3.397,00 oltre accessori di legge, vinte anche le spese del grado di appello, con loro distrazione.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituito il Controparte_1
richiedendo laconicamente il rigetto del gravame.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei sensi di cui alla seguente motivazione.
La disamina della causa muove dall'analisi delle norme di cui all'art. 91 c.p.c., il quale dispone che alla soccombenza faccia seguito la condanna alle spese di lite e di cui all'art. 92 c.p.c., ovvero della casistica in esso menzionata, in presenza della quale, al giudice viene riconosciuta la possibilità di derogare al criterio di ripartizione delle spese dettato dall'art. 91 c.p.c.
Più in particolare, il Collegio osserva che l'art. 92 dispone: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Pertanto, secondo la formulazione della norma, le vicende che possono legittimare la compensazione delle spese di lite sono la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata, un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti,
Pag. 3 di 5 cui si aggiungono le gravi ed eccezionali ragioni riconosciute dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92
c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Il Giudice delle Leggi, nell'arresto giurisprudenziale menzionato, ha avuto modo di affermare “che si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.
Dunque, anche al ricorrere di tali menzionate ipotesi, che ben rientrano nel paradigma della novità della questione, il giudice può, con valutazione ampiamente discrezionale, escludere la ripetizione delle spese.
Orbene, nel caso di specie, le spese sono state compensate in ragione della complessità interpretativa delle questioni, attestata dalle diverse pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché dalla recente pronuncia della Corte di cassazione (in data 27 ottobre 2023). Ciò posto, il Collegio rileva che al momento della presentazione del ricorso giudiziale (vale a dire il 28 novembre 2023) la questione relativa all'attribuzione della Carta del docente agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, aveva effettivamente ottenuto ampio e costante riconoscimento giudiziale per essere intervenute le pronunce del Consiglio di Stato (sent. n. 1842/2022)
e della Corte di cassazione (sent. n. 29961/2023), nonché della Corte di Giustizia
(sentenza del 18 maggio 2022).
Le decisioni favorevoli alle istanze degli insegnanti a termine erano dunque largamente diffuse nel senso del riconoscimento del diritto alla Carta del docente di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno.
In definitiva al momento in cui il giudizio fu incardinato, la questione portata all'attenzione del Tribunale non poteva più essere considerata come nuova, controversa
Pag. 4 di 5 ed incerta, sì che la motivazione sulla cui scorta è stata pronunciata la compensazione delle spese di giudizio deve essere riformata.
In parziale riforma della sentenza impugnata il va dunque Controparte_1
condannato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano, con distrazione, in una misura prossima ai minimi tariffari (attesa la semplicità dell'unica questione trattata), ossia in € 3.000,00 oltre accessori come per legge, ciò che comporta un solo parziale accoglimento del gravame.
Anche le spese del presente grado, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico del . Come quelle di primo grado e per le medesime ragioni, le spese CP_1
vanno liquidate nella misura minima e ammontano, in base al valore della controversia
(in questa fase pari all'importo delle spese di primo grado, come in questa sede liquidate),
a € 1.500,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
con ricorso depositato il 2 maggio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Roma n. 290/2024, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata liquida le spese del giudizio di primo grado in € 3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge e condanna il al Controparte_1
loro pagamento, con distrazione;
- condanna il al pagamento delle spese del presente grado Controparte_1 del giudizio che si liquidano in € 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Roma, 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 febbraio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1154/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e con gli avv.
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
Massimo Pistilli e Stefania Reho
APPELLANTI
E
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 290/2024 del Tribunale del lavoro di Viterbo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2024 Parte_1 Parte_2 [...]
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 convenivano il davanti al Tribunale di Viterbo in funzione di Controparte_1
giudice del lavoro esponendo di avere sottoscritto nel tempo una serie di contratti a tempo determinato per incarichi di docenza per gli anni scolastici analiticamente indicati per ciascuna delle parti ricorrenti;
che nonostante avessero sempre svolto le medesime
Pag. 1 di 5 mansioni dei colleghi docenti di ruolo assunti con contratto a tempo indeterminato erano state escluse dal beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, cd. carta docenti, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali per un importo di € 500,00 annuali.
Ricordata la normativa sul punto e lamentata la violazione di molteplici disposizioni di legge e di principi costituzionali ed eurounitari, deducevano la discriminatorietà della condotta serbata dal , ciò che risultava confermato dalla copiosa giurisprudenza CP_1
prodotta agli atti.
Sulla base di tanto concludevano richiedendo di “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico – bonus docenti – di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto. disapplicare la legge 107/2015, nonché il successivo
DPCM 23.09.2015 (pubblicato in Gazzetta il 19.10.2015) nel combinato disposto con il
DPCM 28.11.2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 281 del 01.12.2016) in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e,
Condannare il al pagamento, per gli anni scolastici Controparte_2
di cui ai contratti di cui al presente atto per ciascun ricorrente (…) mediante carta elettronica del docente quale contributo alla formazione della parte ricorrente, oltre interessi”; con vittoria di spese e loro distrazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il eccependo in via Controparte_1
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, richiedendo quindi la riunione dei diversi procedimenti aventi il medesimo oggetto e comunque concludendo per il rigetto del ricorso per carena del requisito di età anagrafica.
Istruita in forma documentale, la causa è stata decisa con la sentenza n. 290/2024, depositata il 9 aprile 2024, di accoglimento del ricorso, con condanna del
[...]
, in favore delle parti ricorrenti, della Carta elettronica docenti per gli anni CP_3
scolastici e i singoli periodi di servizio a tempo determinato da ciascuna svolti, nondimeno compensando le spese processuali “in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate
Pag. 2 di 5 dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate”.
Con atto depositato il 2 maggio 2024 le lavoratrici indicate in epigrafe interponevano tempestivo appello avverso la pronuncia censurandola sulla base di un unico motivo, riguardante la regolazione delle spese del giudizio che, nella loro prospettazione, avrebbe immotivatamente disatteso il principio della soccombenza, atteso che il doveva CP_1
essere considerato integralmente soccombente. Né, al contrario di quanto affermato in sentenza, si ravvisava alcun mutamento giurisprudenziale in materia, stante il granitico orientamento favorevole alla prospettazione attorea sul punto.
Richiedevano quindi la parziale riforma della sentenza e la condanna del al CP_1 pagamento delle spese del primo grado del giudizio, quantificate nella somma di €
3.397,00 oltre accessori di legge, vinte anche le spese del grado di appello, con loro distrazione.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituito il Controparte_1
richiedendo laconicamente il rigetto del gravame.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei sensi di cui alla seguente motivazione.
La disamina della causa muove dall'analisi delle norme di cui all'art. 91 c.p.c., il quale dispone che alla soccombenza faccia seguito la condanna alle spese di lite e di cui all'art. 92 c.p.c., ovvero della casistica in esso menzionata, in presenza della quale, al giudice viene riconosciuta la possibilità di derogare al criterio di ripartizione delle spese dettato dall'art. 91 c.p.c.
Più in particolare, il Collegio osserva che l'art. 92 dispone: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Pertanto, secondo la formulazione della norma, le vicende che possono legittimare la compensazione delle spese di lite sono la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata, un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti,
Pag. 3 di 5 cui si aggiungono le gravi ed eccezionali ragioni riconosciute dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92
c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Il Giudice delle Leggi, nell'arresto giurisprudenziale menzionato, ha avuto modo di affermare “che si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.
Dunque, anche al ricorrere di tali menzionate ipotesi, che ben rientrano nel paradigma della novità della questione, il giudice può, con valutazione ampiamente discrezionale, escludere la ripetizione delle spese.
Orbene, nel caso di specie, le spese sono state compensate in ragione della complessità interpretativa delle questioni, attestata dalle diverse pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché dalla recente pronuncia della Corte di cassazione (in data 27 ottobre 2023). Ciò posto, il Collegio rileva che al momento della presentazione del ricorso giudiziale (vale a dire il 28 novembre 2023) la questione relativa all'attribuzione della Carta del docente agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, aveva effettivamente ottenuto ampio e costante riconoscimento giudiziale per essere intervenute le pronunce del Consiglio di Stato (sent. n. 1842/2022)
e della Corte di cassazione (sent. n. 29961/2023), nonché della Corte di Giustizia
(sentenza del 18 maggio 2022).
Le decisioni favorevoli alle istanze degli insegnanti a termine erano dunque largamente diffuse nel senso del riconoscimento del diritto alla Carta del docente di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno.
In definitiva al momento in cui il giudizio fu incardinato, la questione portata all'attenzione del Tribunale non poteva più essere considerata come nuova, controversa
Pag. 4 di 5 ed incerta, sì che la motivazione sulla cui scorta è stata pronunciata la compensazione delle spese di giudizio deve essere riformata.
In parziale riforma della sentenza impugnata il va dunque Controparte_1
condannato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano, con distrazione, in una misura prossima ai minimi tariffari (attesa la semplicità dell'unica questione trattata), ossia in € 3.000,00 oltre accessori come per legge, ciò che comporta un solo parziale accoglimento del gravame.
Anche le spese del presente grado, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico del . Come quelle di primo grado e per le medesime ragioni, le spese CP_1
vanno liquidate nella misura minima e ammontano, in base al valore della controversia
(in questa fase pari all'importo delle spese di primo grado, come in questa sede liquidate),
a € 1.500,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
con ricorso depositato il 2 maggio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di
Roma n. 290/2024, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata liquida le spese del giudizio di primo grado in € 3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge e condanna il al Controparte_1
loro pagamento, con distrazione;
- condanna il al pagamento delle spese del presente grado Controparte_1 del giudizio che si liquidano in € 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Roma, 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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