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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 588/2024 RGA avverso la sentenza n. 269/2024 R.S. del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, emessa il 20/03/2023 e pubbl. il 25/03/2024 in causa RG n. 332/2022 non notificata;
avente ad oggetto: sanzioni disciplinari conservative;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 08/05/2025; promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandro Ancarani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Modena (MO), in via Scarpa 6; appellante;
contro
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1 Contr di seguito indicato anche come “ ” - in persona del in carica pro CP_3 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici in Bologna, via A. Testoni n. 6 è ex lege domiciliato;
appellato; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
pag. 1 di 11 udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato in data 30/05/2022, la sig.ra
[...]
docente di ruolo a tempo indeterminato dall'1.9.2015 e insegnante Parte_1 nell'anno scolastico 2021/2022 di lingua inglese nell'indirizzo tecnico dell'Istituto
Cavazzi di Pavullo nel Frignano (MO), ha domandato di annullare il provvedimento di archiviazione prot. 640 del 13.1.2022 nella sola parte in cui irrogava all'allora ricorrente la sanzione disciplinare del rimprovero verbale;
di annullare in toto il provvedimento sanzionatorio prot. 1697 del 25.1.2022 ed, infine, di ordinare l'annotazione dell'annullamento dei provvedimenti nel fascicolo personale della docente, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Nel libello introduttivo la sig.ra deduceva: Parte_1
- di essere docente per la materia di inglese da circa 15 anni, di ruolo presso l'
[...]
con sede in Controparte_4
Pavullo N.F. (MO);
- di aver ricevuto, con nota prot. 21434 del 26 novembre 2021, la comunicazione da parte del dirigente dell'attivazione di un procedimento disciplinare nei suoi confronti con formale contestazione del seguente addebito: “atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente: condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti degli alunni (“mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti la funzione docente” – art. 492 D.lgs. 297/1994):
- che con nota prot. 640 del 13.1.2022 il Dirigente Scolastico comunicava l'archiviazione del procedimento disciplinare utilizzando, tuttavia, una formulazione contraddittoria: “valutando sufficienti le giustificazioni addotte in base alle controdeduzioni presentate nella memoria difensiva scritta del
20/12/2021 prot. n. 00318 del 10/1/2022, ritiene che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente. Si comunica pertanto l'archiviazione del procedimento disciplinare in corso. Si comunica inoltre che rimane agli atti il rimprovero verbale effettuato nei suoi confronti e che in caso di recidività sarà avviato un nuovo procedimento disciplinare”;
- di non trovare spiegazioni, non essendo mai stata oggetto di precedenti
pag. 2 di 11 provvedimenti disciplinari, nell'affermazione datoriale secondo cui, pur essendo archiviato tale procedimento, rimaneva agli atti un provvedimento disciplinare consistente in rimprovero verbale e di ravvedere, pertanto, una contraddittorietà in tali affermazioni, oltre che un ammonimento di possibile recidiva del tutto ingiustificato;
- di aver ricevuto una nuova contestazione disciplinare con nota prot. 23044 del
21.12.2021 con cui si avviava un procedimento disciplinare a suo carico e contenente la seguente contestazione dell'addebito: “atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente: condotta non conforme a principi di correttezza nei confronti degli alunni (“mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti la funzione docente” – art. 492 D.lgs. 297/1994). Nella fattispecie la docente ha postato su Facebook errori commessi nelle verifiche di inglese da alcuni studenti della classe 2ABT screditandoli e deridendoli pubblicamente”;
- di aver fatto pervenire memoria scritta nella quale spiegava di aver riportato sulla propria pagina Facebook alcuni degli errori più eclatanti ritrovati nei compiti dei propri alunni in forma anonima, e cioè ricopiandoli con la propria grafia, senza alcun riferimento che potesse ricondurli, in alcun modo, al singolo alunno o alla classe;
- che il Dirigente Scolastico, con nota prot. 1697 del 25.1.2022, le irrogava la sanzione di avvertimento scritto: “Nella fattispecie Lei ha postato su Facebook errori commessi nelle verifiche di inglese da alcuni studenti della classe 2ª BT screditandoli e deridendoli pubblicamente. Tale comportamento configura un atto non conforme alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente. Per tale mancanza lieve riguardante i doveri inerenti alla funzione docente (art. 492 D.lgs. 297/94) e tenuto conto anche della recidività dei suoi comportamenti legati al rimprovero verbale effettuato nei suoi confronti con prot.
640 del 13/1/2022, Le viene irrogata la sanzione di avvertimento scritto”;
- che il provvedimento di archiviazione n. 640 del 13.1.2022 è contemporaneamente sia di archiviazione che di irrogazione di rimprovero verbale.
In punto di diritto, l'allora ricorrente ha contestato la legittimità delle sanzioni irrogate nei suoi confronti affermando per le seguenti ragioni, in sintesi:
1) quanto alla prima risulterebbe ingiustificata perché:
pag. 3 di 11 a. contrasterebbe con il principio di “tipicità” in quanto non prevista per il personale docente (rimasta invece vigente per il personale ATA ex art. 95 comma
4 CCNL 29/11/07);
b. contraddittoria con il provvedimento di archiviazione in cui è contenuta, il prot.
640 del 13.1.2022;
c. in subordine comunque contraria al principio di specificità della contestazione in quanto nella contestazione disciplinare non viene minimamente descritto l'episodio di cui si sarebbe resa responsabile la dipendente (non idoneità della contestazione a realizzare il risultato perseguito dalla legge, ossia consentire al lavoratore una puntuale difesa e a tal fine si richiede soltanto che la contestazione individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente
(Cass. 2021/2015; Cass. 29235/2017; Cass. 6889/2018);
d. in ulteriore subordine, comunque infondata nel merito;
2) quanto alla seconda, sarebbe parimenti ingiustificata perché:
a. si basa dichiaratamente sulla “recidività” data dal primo provvedimento disciplinare che deve ritenersi a sua volta nullo/ingiustificato;
b. infondata e contrastante con i principi di adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni disciplinari.
Tanto premesso in punto di fatto e di diritto, la sig.ra insisteva per Pt_1
l'accoglimento delle sopra trascritte conclusioni. Contr Nella resistente del , che ha contestato la fondatezza dell'avverso ricorso, istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Modena con la sentenza n.
269/2024 R.S. ha annullato la prima sanzione (per difetto di tipicità) mentre ha confermato la seconda, compensando integralmente fra le parti le spese del giudizio a quo.
Con ricorso del 19/09/2024, la prof.ssa ha impugnato la predetta sentenza, Pt_1 chiedendo che questa Corte, in accoglimento del gravame da lei proposta, voglia:
“(…) riformare in parte qua la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il ricorso di prime cure relativamente alla domanda di annullamento della sanzione disciplinare irrogata con provvedimento sanzionatorio del rimprovero scritto di cui al prot. 1697 del 25.1.2022. Ordinare l'annotazione dell'annullamento del provvedimento nel fascicolo personale della docente”. Nello spiegato atto di gravame, la docente appellante ha veicolato in questa in sede
pag. 4 di 11 in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni da lei già formulate nel giudizio a quo.
Il , ritualmente costituitosi in giudizio, ha Controparte_1 analiticamente contestato la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva preliminarmente la Corte che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha accertato “(…) l'illegittimità del provvedimento del 13.1.2022, disponendone l'annullamento nel fascicolo personale del docente”, trattandosi di autonomo capo della decisione che non è stato oggetto di gravame.
Quanto alla residua materia oggetto del contendere, rileva la Corte che l'appello proposto dalla prof.ssa non risulta meritevole di accoglimento Parte_1 per le ragioni appresso indicate.
Al riguardo, appare opportuno chiarire il quadro fattuale in cui si inserisce la contestazione disciplinare tuttora oggetto del contendere.
In data 10.12.2021 il Dirigente Scolastico riceveva un'informativa (cfr. Per_1 Contr doc. n. 6 fascicolo primo grado ) da parte dei rappresentanti degli studenti della classe 2B dell'indirizzo tecnico dell'Istituto Cavazzi di Pavullo in Frignano (MO) tramite cui gli veniva comunicato che la docente di lingua straniera
( aveva postato su Facebook foto di errori delle loro verifiche, Parte_1 screditandoli e deridendoli pubblicamente con i suoi amici insegnanti.
Gli studenti si erano sentiti coinvolti e presi in giro soprattutto quando la docente aveva commentato i post scrivendo: “uuu che soddisfazioni, ti viene voglia Pt_1 di andare ad insegnare ai pinguini in Antartide”, creando inoltre un vero e proprio album con la raccolta delle foto dei loro errori intitolandolo “ ”. Gli studenti, Per_2 oltre ad allegare i vari screenshot di foto e commenti, avevano anche riportato che i loro genitori sono a conoscenza di ciò e che sono stati proprio loro a scoprire la pubblicazione nel profilo Facebook della docente.
In data 16.12.21 il Dirigente convocava pertanto le rappresentanti degli Per_1 studenti delle classe 2BT e verbalizzava il contenuto dell'incontro (cfr. doc. n. 11 Contr fasc. primo grado ) nel quale le studentesse avevano riferito che alcuni loro
pag. 5 di 11 compagni di classe si erano riconosciuti negli errori pubblicati sul profilo
Facebook della docente e che avevano preso visione dei risultati dei compiti Pt_1 in classe di inglese esclusivamente dal profilo Facebook della docente, la quale non aveva portato a scuola le verifiche per sottoporle alla visione dei propri studenti ed aveva inserito direttamente le valutazioni nel registro elettronico.
Gli errori, dunque, non erano stati illustrati dalla docente agli studenti Pt_1 direttamente in classe per migliorare la propria conoscenza di lingua inglese, ma erano stati pubblicati nel suo profilo Facebook. Infine, sempre le rappresentanti di classe avevano riferito che alcuni commenti dell'insegnante erano stati offensivi nei confronti degli studenti e che dopo una settimana di scuola la docente Pt_1 era entrata nella classe 2BT rivolgendosi agli studenti con questa affermazione:
“quando vi vedo mi fate venire la dissenteria”. In data 21.12.2021 veniva pertanto notificato alla docente in qualità di Pt_1 insegante a tempo indeterminato di inglese della classe 2B tecnico dell'Istituto
Cavazzi di Pavullo, un avvio di procedimento disciplinare con formale Contr contestazione del seguente addebito (cfr. doc. n. 12 fasc. di primo grado ):
“atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente: condotta non conforme a principi di correttezza nei confronti degli alunni (“mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti la funzione docente” – art. 492 D.lgs. 297/1994). Nella fattispecie, come già sopra riportato, la docente aveva postato su Facebook errori commessi nelle verifiche di inglese da alcuni studenti della classe 2BT, screditandoli e deridendoli pubblicamente”.
La docente veniva, poi, convocata il giorno 13.1.2022 alle ore 13 per essere sentita a sua difesa ma, essendo impossibilitata a presentarsi, depositava una memoria Contr difensiva (cfr. doc. n. 13 fasc. di primo grado ).
Successivamente, in data 25.1.2022 veniva notificata alla docente Pt_1
l'irrogazione della sanzione di avvertimento scritto, in quanto le giustificazioni da lei presentate con memoria scritta prot. n. 692 del 13.1.2022 erano state ritenute dal Dirigente inidonee a giustificare il comportamento da lei tenuto e contestato Contr (cfr. doc. n. 14 fasc. di primo grado ). Secondo il medesimo Dirigente, il comportamento tenuto dalla docente configurava, infatti, un atto non Pt_1 conforme alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente, e per tale lieve mancanza riguardante i doveri inerenti alla funzione
pag. 6 di 11 docente e, tenuto conto anche della recidività del comportamento scorretto legato al rimprovero verbale effettuato direttamente alla docente nella convocazione prot.
640 del 13.1.2022, le veniva irrogata la sanzione di avvertimento scritto.
Ciò posto in punto di fatto, si osserva che l'odierna appellante non contesta l'intervenuta pubblicazione dei post in questione sul suo profilo Facebook ma contesta la loro riferibilità agli alunni della classe 2BT, evidenziando trattarsi di un elemento determinate della contestazione disciplinare in esame.
Sul punto, l'allora ricorrente ha eccepito che << (…) i “post” in questione sono assolutamente in forma anonima tanto da essere stati trascritti dalla ricorrente medesima esclusivamente con la propria grafia. Quegli errori riportati sono cioè stati estrapolati dall'esperienza didattica più che quindicennale della ricorrente e ritrascritti di proprio pugno, circostanza, tra l'altro, facilmente constatabile ma comunque neppure mai contestata. (…) >>.
Tale difesa, ad avviso della Corte, non coglie nel segno, in quanto dall'esame dei Contr predetti post (cfr. docc. nn. 7 e 10 fasc. di primo grado ) sembra potersi evincere che gli errori di inglese pubblicati dalla docente sul proprio Pt_1 profilo Facebook non sono stati ricopiati con la propria grafia, ma sono stati fotografati così come scritti dagli studenti, apparendo ogni elaborato redatto con una grafia diversa, tant'è che gli studenti stessi li ha riconosciuti come propri. Peraltro, l'eccezione di parte appellante è, comunque, inconferente ben potendo i post in questione essere riconosciuti dai diretti interessati e dai loro compagni di scuola in relazione al loro contenuto, già di per sé particolarmente significativo.
Inoltre, la denominazione “ ” riferita all'album delle immagini degli errori ed Per_2
i commenti e le battute presenti nel profilo Facebook della docente e dei Pt_1 suoi amici sono diretti a ferire nella dignità, con l'arma odiosa del dileggio, gli studenti, ridicolizzandoli.
Va sottolineato infatti che proprio il dileggio contenuto nei "post" - a poco rilevando, ripetesi, che essi siano stati eventualmente ricopiati per maggiore efficacia dell'effetto umoristico e (non riuscito) tentativo di loro anonimizzazione
- è di per sé manifestamente contrario ai doveri dell'insegnante, il quale - oltre a un generale dovere di riserbo - deve astenersi dal tenere una condotta ispirata alla derisione del contesto in cui opera, condotta che, evidentemente, non solo toglie legittimazione al rimprovero di alunni che tenessero analoghe condotte a danno dei
pag. 7 di 11 loro compagni o degli insegnanti, ma finisce persino per proporre detto modello comportamentale riprovevole.
In aggiunta, oltre a schernire gli studenti, la docente ha danneggiato anche Pt_1
l'immagine della scuola ove presta servizio, e in più, invece di utilizzare l'errore per attivare una strategia didattica al fine di migliorare l'apprendimento ed i risultati dei propri studenti all'interno della classe 2BT, la docente lo ha utilizzato per prendersi gioco pubblicamente dei propri alunni.
Appurata così la rilevanza fattuale e giuridica dell'addebito in questione, contrariamente a quanto prospettato nello spiegato atto di gravame, deve poi ritenersi che lo stesso sia stato sanzionato con un proporzionato e adeguato provvedimento disciplinare, prescindendo dalla contestata recidiva.
Sul punto, infatti, il Tribunale di Modena nella gravata sentenza ha condivisibilmente osservato che: <<(…) La sanzione in concreto comminata è quella infatti dell'avvertimento scritto che si pone al primo grado di afflittività nella tassonomia delle sanzioni tracciata dall'art. 492 D. Lsg. 297/1994. Onde l'irrilevanza di ogni questione circa la sussistenza o meno di uno stato di recidivanza in capo alla ricorrente e la sicura adeguatezza del carico sanzionatorio rispetto ad un addebito di cui è stata riscontrata la sussistenza sia fattuale che giuridica. (…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di una puntuale applicazione al caso di specie delle norme di legge regolanti la fattispecie, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierne appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
La proporzionalità della sanzione in questione emerge anche avendo riguardo ai criteri di valutazione dettati dell'art. 13 comma 1) CCNL- comparto Istruzione e
Ricerca- 2016-2018, applicabile ratione temporis, ai sensi del quale: “
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
pag. 8 di 11 c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente. (…)”.
Nel caso di specie, in particolare, viene in considerazione “una condotta”, che si reputa tutt'altro che “conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi”. Sul punto, del resto, non appare fondata l'eccezione di parte appellante secondo cui: “il giudicante di prime cure con il passo della sentenza impugnata finisce per sostituirsi al potere datoriale confermando la sanzione pur nonostante il venire meno della recidiva postane a base”.
In realtà, il Tribunale di Modena si è limitato a confermare la sanzione disciplinare de qua, rimasta infatti immutata, ritenendola proporzionale all'illecito commesso, tenuto conto degli elementi fattuali e giuridici riscontrati, senza sostituirsi affatto al datore di lavoro, il tutto nel pieno rispetto dell'insegnamento della Suprema
Corte di Cassazione, da ultimo ribadito con l'ordinanza n. 13479/2024, che richiama la precedente sentenza n. 3896/2019, secondo cui “… la facoltà di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa. Pertanto, rispetto ad un provvedimento disciplinare adottato da un datore di lavoro, il giudice ha soltanto un potere di conferma o di annullamento dello stesso, non potendosi sostituire, in virtù dei principi richiamati dall'art. 41 della Costituzione, al potere che spetta all'imprenditore”.
In virtù della suesposta regola iuris, (in assenza di specifica domanda giudiziale sul punto)il Giudice non può sostituire la sanzione inflitta dal datore di lavoro, optando per una diversa sanzione disciplinare ma nulla osta affinché possa ritenerla legittima e proporzionata, confermandola, in considerazione anche solo di alcuni degli elementi oggetto della contestazione disciplinare, proprio come avvenuto nel
pag. 9 di 11 caso di specie.
Anche tale doglianza di parte appellante, quindi, al pari delle altre deve essere disattesa.
Infine, osserva la Corte che il teorema di parte appellante secondo cui: << (…) la vicenda esaminata appare prendere le mosse da una manovra denigratoria ai danni della docente, probabilmente perché “scomoda” (leggi esigente), per iniziativa di un piccolo gruppo di alunni (con ogni evidenza quelli più in contrasto con la docente perché meno diligenti), coadiuvati dalle rispettive famiglie, che hanno preso a pretesto i “post” pubblicati sul profilo Facebook personale della docente per svilirla personalmente e professionalmente. Forse neanche sperando in un risultato come quello poi ottenuto, ovvero la sanzione disciplinare, ma tant'è.
(…) >>, si sostanzia in mere illazioni, palesemente generiche e non circostanziate (ad esempio, non vengono nemmeno riportati i voti degli studenti, in tesi dell'allora ricorrente “meno diligenti” coinvolti nella vicenda), sfornite di qualsivoglia supporto probatorio (anche solo indiziario), tanto da non potervi dare alcun credito.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dalla prof.ssa va respinto, con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), dell'assenza di attività istruttoria in questo grado e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore del appellato), CP_1
In ragione delle autocertificate condizioni reddituali dell'appellante, non trova applicazione alla fattispecie il disposto dell'art. 13, co. 1-quater, del DPR n. 115/
2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
pag. 10 di 11 - rigetta l'appello proposto dalla prof.ssa , con conseguente Parte_1 integrale conferma della sentenza gravata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in €
2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 08.05.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 588/2024 RGA avverso la sentenza n. 269/2024 R.S. del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, emessa il 20/03/2023 e pubbl. il 25/03/2024 in causa RG n. 332/2022 non notificata;
avente ad oggetto: sanzioni disciplinari conservative;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 08/05/2025; promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandro Ancarani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Modena (MO), in via Scarpa 6; appellante;
contro
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1 Contr di seguito indicato anche come “ ” - in persona del in carica pro CP_3 tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici in Bologna, via A. Testoni n. 6 è ex lege domiciliato;
appellato; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
pag. 1 di 11 udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato in data 30/05/2022, la sig.ra
[...]
docente di ruolo a tempo indeterminato dall'1.9.2015 e insegnante Parte_1 nell'anno scolastico 2021/2022 di lingua inglese nell'indirizzo tecnico dell'Istituto
Cavazzi di Pavullo nel Frignano (MO), ha domandato di annullare il provvedimento di archiviazione prot. 640 del 13.1.2022 nella sola parte in cui irrogava all'allora ricorrente la sanzione disciplinare del rimprovero verbale;
di annullare in toto il provvedimento sanzionatorio prot. 1697 del 25.1.2022 ed, infine, di ordinare l'annotazione dell'annullamento dei provvedimenti nel fascicolo personale della docente, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Nel libello introduttivo la sig.ra deduceva: Parte_1
- di essere docente per la materia di inglese da circa 15 anni, di ruolo presso l'
[...]
con sede in Controparte_4
Pavullo N.F. (MO);
- di aver ricevuto, con nota prot. 21434 del 26 novembre 2021, la comunicazione da parte del dirigente dell'attivazione di un procedimento disciplinare nei suoi confronti con formale contestazione del seguente addebito: “atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente: condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti degli alunni (“mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti la funzione docente” – art. 492 D.lgs. 297/1994):
- che con nota prot. 640 del 13.1.2022 il Dirigente Scolastico comunicava l'archiviazione del procedimento disciplinare utilizzando, tuttavia, una formulazione contraddittoria: “valutando sufficienti le giustificazioni addotte in base alle controdeduzioni presentate nella memoria difensiva scritta del
20/12/2021 prot. n. 00318 del 10/1/2022, ritiene che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente. Si comunica pertanto l'archiviazione del procedimento disciplinare in corso. Si comunica inoltre che rimane agli atti il rimprovero verbale effettuato nei suoi confronti e che in caso di recidività sarà avviato un nuovo procedimento disciplinare”;
- di non trovare spiegazioni, non essendo mai stata oggetto di precedenti
pag. 2 di 11 provvedimenti disciplinari, nell'affermazione datoriale secondo cui, pur essendo archiviato tale procedimento, rimaneva agli atti un provvedimento disciplinare consistente in rimprovero verbale e di ravvedere, pertanto, una contraddittorietà in tali affermazioni, oltre che un ammonimento di possibile recidiva del tutto ingiustificato;
- di aver ricevuto una nuova contestazione disciplinare con nota prot. 23044 del
21.12.2021 con cui si avviava un procedimento disciplinare a suo carico e contenente la seguente contestazione dell'addebito: “atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente: condotta non conforme a principi di correttezza nei confronti degli alunni (“mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti la funzione docente” – art. 492 D.lgs. 297/1994). Nella fattispecie la docente ha postato su Facebook errori commessi nelle verifiche di inglese da alcuni studenti della classe 2ABT screditandoli e deridendoli pubblicamente”;
- di aver fatto pervenire memoria scritta nella quale spiegava di aver riportato sulla propria pagina Facebook alcuni degli errori più eclatanti ritrovati nei compiti dei propri alunni in forma anonima, e cioè ricopiandoli con la propria grafia, senza alcun riferimento che potesse ricondurli, in alcun modo, al singolo alunno o alla classe;
- che il Dirigente Scolastico, con nota prot. 1697 del 25.1.2022, le irrogava la sanzione di avvertimento scritto: “Nella fattispecie Lei ha postato su Facebook errori commessi nelle verifiche di inglese da alcuni studenti della classe 2ª BT screditandoli e deridendoli pubblicamente. Tale comportamento configura un atto non conforme alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente. Per tale mancanza lieve riguardante i doveri inerenti alla funzione docente (art. 492 D.lgs. 297/94) e tenuto conto anche della recidività dei suoi comportamenti legati al rimprovero verbale effettuato nei suoi confronti con prot.
640 del 13/1/2022, Le viene irrogata la sanzione di avvertimento scritto”;
- che il provvedimento di archiviazione n. 640 del 13.1.2022 è contemporaneamente sia di archiviazione che di irrogazione di rimprovero verbale.
In punto di diritto, l'allora ricorrente ha contestato la legittimità delle sanzioni irrogate nei suoi confronti affermando per le seguenti ragioni, in sintesi:
1) quanto alla prima risulterebbe ingiustificata perché:
pag. 3 di 11 a. contrasterebbe con il principio di “tipicità” in quanto non prevista per il personale docente (rimasta invece vigente per il personale ATA ex art. 95 comma
4 CCNL 29/11/07);
b. contraddittoria con il provvedimento di archiviazione in cui è contenuta, il prot.
640 del 13.1.2022;
c. in subordine comunque contraria al principio di specificità della contestazione in quanto nella contestazione disciplinare non viene minimamente descritto l'episodio di cui si sarebbe resa responsabile la dipendente (non idoneità della contestazione a realizzare il risultato perseguito dalla legge, ossia consentire al lavoratore una puntuale difesa e a tal fine si richiede soltanto che la contestazione individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente
(Cass. 2021/2015; Cass. 29235/2017; Cass. 6889/2018);
d. in ulteriore subordine, comunque infondata nel merito;
2) quanto alla seconda, sarebbe parimenti ingiustificata perché:
a. si basa dichiaratamente sulla “recidività” data dal primo provvedimento disciplinare che deve ritenersi a sua volta nullo/ingiustificato;
b. infondata e contrastante con i principi di adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni disciplinari.
Tanto premesso in punto di fatto e di diritto, la sig.ra insisteva per Pt_1
l'accoglimento delle sopra trascritte conclusioni. Contr Nella resistente del , che ha contestato la fondatezza dell'avverso ricorso, istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Modena con la sentenza n.
269/2024 R.S. ha annullato la prima sanzione (per difetto di tipicità) mentre ha confermato la seconda, compensando integralmente fra le parti le spese del giudizio a quo.
Con ricorso del 19/09/2024, la prof.ssa ha impugnato la predetta sentenza, Pt_1 chiedendo che questa Corte, in accoglimento del gravame da lei proposta, voglia:
“(…) riformare in parte qua la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il ricorso di prime cure relativamente alla domanda di annullamento della sanzione disciplinare irrogata con provvedimento sanzionatorio del rimprovero scritto di cui al prot. 1697 del 25.1.2022. Ordinare l'annotazione dell'annullamento del provvedimento nel fascicolo personale della docente”. Nello spiegato atto di gravame, la docente appellante ha veicolato in questa in sede
pag. 4 di 11 in guisa di censure alla sentenza impugnata le prospettazioni da lei già formulate nel giudizio a quo.
Il , ritualmente costituitosi in giudizio, ha Controparte_1 analiticamente contestato la fondatezza dell'avverso gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, il tutto con vittoria delle spese del grado.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva preliminarmente la Corte che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha accertato “(…) l'illegittimità del provvedimento del 13.1.2022, disponendone l'annullamento nel fascicolo personale del docente”, trattandosi di autonomo capo della decisione che non è stato oggetto di gravame.
Quanto alla residua materia oggetto del contendere, rileva la Corte che l'appello proposto dalla prof.ssa non risulta meritevole di accoglimento Parte_1 per le ragioni appresso indicate.
Al riguardo, appare opportuno chiarire il quadro fattuale in cui si inserisce la contestazione disciplinare tuttora oggetto del contendere.
In data 10.12.2021 il Dirigente Scolastico riceveva un'informativa (cfr. Per_1 Contr doc. n. 6 fascicolo primo grado ) da parte dei rappresentanti degli studenti della classe 2B dell'indirizzo tecnico dell'Istituto Cavazzi di Pavullo in Frignano (MO) tramite cui gli veniva comunicato che la docente di lingua straniera
( aveva postato su Facebook foto di errori delle loro verifiche, Parte_1 screditandoli e deridendoli pubblicamente con i suoi amici insegnanti.
Gli studenti si erano sentiti coinvolti e presi in giro soprattutto quando la docente aveva commentato i post scrivendo: “uuu che soddisfazioni, ti viene voglia Pt_1 di andare ad insegnare ai pinguini in Antartide”, creando inoltre un vero e proprio album con la raccolta delle foto dei loro errori intitolandolo “ ”. Gli studenti, Per_2 oltre ad allegare i vari screenshot di foto e commenti, avevano anche riportato che i loro genitori sono a conoscenza di ciò e che sono stati proprio loro a scoprire la pubblicazione nel profilo Facebook della docente.
In data 16.12.21 il Dirigente convocava pertanto le rappresentanti degli Per_1 studenti delle classe 2BT e verbalizzava il contenuto dell'incontro (cfr. doc. n. 11 Contr fasc. primo grado ) nel quale le studentesse avevano riferito che alcuni loro
pag. 5 di 11 compagni di classe si erano riconosciuti negli errori pubblicati sul profilo
Facebook della docente e che avevano preso visione dei risultati dei compiti Pt_1 in classe di inglese esclusivamente dal profilo Facebook della docente, la quale non aveva portato a scuola le verifiche per sottoporle alla visione dei propri studenti ed aveva inserito direttamente le valutazioni nel registro elettronico.
Gli errori, dunque, non erano stati illustrati dalla docente agli studenti Pt_1 direttamente in classe per migliorare la propria conoscenza di lingua inglese, ma erano stati pubblicati nel suo profilo Facebook. Infine, sempre le rappresentanti di classe avevano riferito che alcuni commenti dell'insegnante erano stati offensivi nei confronti degli studenti e che dopo una settimana di scuola la docente Pt_1 era entrata nella classe 2BT rivolgendosi agli studenti con questa affermazione:
“quando vi vedo mi fate venire la dissenteria”. In data 21.12.2021 veniva pertanto notificato alla docente in qualità di Pt_1 insegante a tempo indeterminato di inglese della classe 2B tecnico dell'Istituto
Cavazzi di Pavullo, un avvio di procedimento disciplinare con formale Contr contestazione del seguente addebito (cfr. doc. n. 12 fasc. di primo grado ):
“atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente: condotta non conforme a principi di correttezza nei confronti degli alunni (“mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti la funzione docente” – art. 492 D.lgs. 297/1994). Nella fattispecie, come già sopra riportato, la docente aveva postato su Facebook errori commessi nelle verifiche di inglese da alcuni studenti della classe 2BT, screditandoli e deridendoli pubblicamente”.
La docente veniva, poi, convocata il giorno 13.1.2022 alle ore 13 per essere sentita a sua difesa ma, essendo impossibilitata a presentarsi, depositava una memoria Contr difensiva (cfr. doc. n. 13 fasc. di primo grado ).
Successivamente, in data 25.1.2022 veniva notificata alla docente Pt_1
l'irrogazione della sanzione di avvertimento scritto, in quanto le giustificazioni da lei presentate con memoria scritta prot. n. 692 del 13.1.2022 erano state ritenute dal Dirigente inidonee a giustificare il comportamento da lei tenuto e contestato Contr (cfr. doc. n. 14 fasc. di primo grado ). Secondo il medesimo Dirigente, il comportamento tenuto dalla docente configurava, infatti, un atto non Pt_1 conforme alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente, e per tale lieve mancanza riguardante i doveri inerenti alla funzione
pag. 6 di 11 docente e, tenuto conto anche della recidività del comportamento scorretto legato al rimprovero verbale effettuato direttamente alla docente nella convocazione prot.
640 del 13.1.2022, le veniva irrogata la sanzione di avvertimento scritto.
Ciò posto in punto di fatto, si osserva che l'odierna appellante non contesta l'intervenuta pubblicazione dei post in questione sul suo profilo Facebook ma contesta la loro riferibilità agli alunni della classe 2BT, evidenziando trattarsi di un elemento determinate della contestazione disciplinare in esame.
Sul punto, l'allora ricorrente ha eccepito che << (…) i “post” in questione sono assolutamente in forma anonima tanto da essere stati trascritti dalla ricorrente medesima esclusivamente con la propria grafia. Quegli errori riportati sono cioè stati estrapolati dall'esperienza didattica più che quindicennale della ricorrente e ritrascritti di proprio pugno, circostanza, tra l'altro, facilmente constatabile ma comunque neppure mai contestata. (…) >>.
Tale difesa, ad avviso della Corte, non coglie nel segno, in quanto dall'esame dei Contr predetti post (cfr. docc. nn. 7 e 10 fasc. di primo grado ) sembra potersi evincere che gli errori di inglese pubblicati dalla docente sul proprio Pt_1 profilo Facebook non sono stati ricopiati con la propria grafia, ma sono stati fotografati così come scritti dagli studenti, apparendo ogni elaborato redatto con una grafia diversa, tant'è che gli studenti stessi li ha riconosciuti come propri. Peraltro, l'eccezione di parte appellante è, comunque, inconferente ben potendo i post in questione essere riconosciuti dai diretti interessati e dai loro compagni di scuola in relazione al loro contenuto, già di per sé particolarmente significativo.
Inoltre, la denominazione “ ” riferita all'album delle immagini degli errori ed Per_2
i commenti e le battute presenti nel profilo Facebook della docente e dei Pt_1 suoi amici sono diretti a ferire nella dignità, con l'arma odiosa del dileggio, gli studenti, ridicolizzandoli.
Va sottolineato infatti che proprio il dileggio contenuto nei "post" - a poco rilevando, ripetesi, che essi siano stati eventualmente ricopiati per maggiore efficacia dell'effetto umoristico e (non riuscito) tentativo di loro anonimizzazione
- è di per sé manifestamente contrario ai doveri dell'insegnante, il quale - oltre a un generale dovere di riserbo - deve astenersi dal tenere una condotta ispirata alla derisione del contesto in cui opera, condotta che, evidentemente, non solo toglie legittimazione al rimprovero di alunni che tenessero analoghe condotte a danno dei
pag. 7 di 11 loro compagni o degli insegnanti, ma finisce persino per proporre detto modello comportamentale riprovevole.
In aggiunta, oltre a schernire gli studenti, la docente ha danneggiato anche Pt_1
l'immagine della scuola ove presta servizio, e in più, invece di utilizzare l'errore per attivare una strategia didattica al fine di migliorare l'apprendimento ed i risultati dei propri studenti all'interno della classe 2BT, la docente lo ha utilizzato per prendersi gioco pubblicamente dei propri alunni.
Appurata così la rilevanza fattuale e giuridica dell'addebito in questione, contrariamente a quanto prospettato nello spiegato atto di gravame, deve poi ritenersi che lo stesso sia stato sanzionato con un proporzionato e adeguato provvedimento disciplinare, prescindendo dalla contestata recidiva.
Sul punto, infatti, il Tribunale di Modena nella gravata sentenza ha condivisibilmente osservato che: <<(…) La sanzione in concreto comminata è quella infatti dell'avvertimento scritto che si pone al primo grado di afflittività nella tassonomia delle sanzioni tracciata dall'art. 492 D. Lsg. 297/1994. Onde l'irrilevanza di ogni questione circa la sussistenza o meno di uno stato di recidivanza in capo alla ricorrente e la sicura adeguatezza del carico sanzionatorio rispetto ad un addebito di cui è stata riscontrata la sussistenza sia fattuale che giuridica. (…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di una puntuale applicazione al caso di specie delle norme di legge regolanti la fattispecie, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'odierne appellante (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
La proporzionalità della sanzione in questione emerge anche avendo riguardo ai criteri di valutazione dettati dell'art. 13 comma 1) CCNL- comparto Istruzione e
Ricerca- 2016-2018, applicabile ratione temporis, ai sensi del quale: “
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
pag. 8 di 11 c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente. (…)”.
Nel caso di specie, in particolare, viene in considerazione “una condotta”, che si reputa tutt'altro che “conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi”. Sul punto, del resto, non appare fondata l'eccezione di parte appellante secondo cui: “il giudicante di prime cure con il passo della sentenza impugnata finisce per sostituirsi al potere datoriale confermando la sanzione pur nonostante il venire meno della recidiva postane a base”.
In realtà, il Tribunale di Modena si è limitato a confermare la sanzione disciplinare de qua, rimasta infatti immutata, ritenendola proporzionale all'illecito commesso, tenuto conto degli elementi fattuali e giuridici riscontrati, senza sostituirsi affatto al datore di lavoro, il tutto nel pieno rispetto dell'insegnamento della Suprema
Corte di Cassazione, da ultimo ribadito con l'ordinanza n. 13479/2024, che richiama la precedente sentenza n. 3896/2019, secondo cui “… la facoltà di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa. Pertanto, rispetto ad un provvedimento disciplinare adottato da un datore di lavoro, il giudice ha soltanto un potere di conferma o di annullamento dello stesso, non potendosi sostituire, in virtù dei principi richiamati dall'art. 41 della Costituzione, al potere che spetta all'imprenditore”.
In virtù della suesposta regola iuris, (in assenza di specifica domanda giudiziale sul punto)il Giudice non può sostituire la sanzione inflitta dal datore di lavoro, optando per una diversa sanzione disciplinare ma nulla osta affinché possa ritenerla legittima e proporzionata, confermandola, in considerazione anche solo di alcuni degli elementi oggetto della contestazione disciplinare, proprio come avvenuto nel
pag. 9 di 11 caso di specie.
Anche tale doglianza di parte appellante, quindi, al pari delle altre deve essere disattesa.
Infine, osserva la Corte che il teorema di parte appellante secondo cui: << (…) la vicenda esaminata appare prendere le mosse da una manovra denigratoria ai danni della docente, probabilmente perché “scomoda” (leggi esigente), per iniziativa di un piccolo gruppo di alunni (con ogni evidenza quelli più in contrasto con la docente perché meno diligenti), coadiuvati dalle rispettive famiglie, che hanno preso a pretesto i “post” pubblicati sul profilo Facebook personale della docente per svilirla personalmente e professionalmente. Forse neanche sperando in un risultato come quello poi ottenuto, ovvero la sanzione disciplinare, ma tant'è.
(…) >>, si sostanzia in mere illazioni, palesemente generiche e non circostanziate (ad esempio, non vengono nemmeno riportati i voti degli studenti, in tesi dell'allora ricorrente “meno diligenti” coinvolti nella vicenda), sfornite di qualsivoglia supporto probatorio (anche solo indiziario), tanto da non potervi dare alcun credito.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dalla prof.ssa va respinto, con conseguente integrale Parte_1 conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità), dell'assenza di attività istruttoria in questo grado e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore del appellato), CP_1
In ragione delle autocertificate condizioni reddituali dell'appellante, non trova applicazione alla fattispecie il disposto dell'art. 13, co. 1-quater, del DPR n. 115/
2002, in tema di raddoppio del c.d. contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
pag. 10 di 11 - rigetta l'appello proposto dalla prof.ssa , con conseguente Parte_1 integrale conferma della sentenza gravata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in €
2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 08.05.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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