TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/10/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 449/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
All'esito dell'udienza odierna tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta, nella persona del dott. NL LÀ, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
Tra
(C.F. ), in persona del Ministro pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, e per l Controparte_1
(C.F. ), in persona del lega-le rappresentante in carica, con
[...] P.IVA_2 la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato
APPELLANTE
e
, c.f. , difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._1
NA MA
APPELLATO
Conclusioni: come da udienza odierna
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il e la hanno proposto appello avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 201/2024, pubblicata il 24.10.2024, emessa dal Giudice di Pace di Faenza, con la quale, in accoglimento del ricorso iscritto al n. 26/2024 R.g., è stato annullato il verbale n. 14945486 del 8.11.2023, notificato il 30.11.2023, con cui la Polizia stradale di ha contestato all'odierno appellato la violazione dell'art. 148 co. 10 e 16 CP_1
Cds, per aver effettuato una manovra di sorpasso nei confronti di un altro veicolo in corrispondenza di una curva, all'infuori dei casi consentiti dalla legge.
L'appello si fonda sui seguenti motivi:
1 a) erroneità della sentenza per non avere il giudice di primo grado dichiarato l'inammissibilità del ricorso per essere intervenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta;
b) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di primo grado accolto il ricorso per un motivo assente nel ricorso introduttivo (ossia l'impossibilità di completare il sorpasso in tempo perché il veicolo sorpassato, condotto dall'accertatore, ha accelerato, mentre il ricorso aveva dedotto soltanto l'assenza di linea di mezzeria e l'omessa identificazione da parte dell'agente;
c) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c., in quanto il giudice ha ricostruito i fatti in contrasto con quanto accertato dal verbale di accertamento;
d) inammissibilità della prova testimoniale raccolta nel giudizio di primo grado sia perché vertente sui fatti accertati nel verbale sia perché inamissibilmente dedotta nel ricorso introduttivo.
Si è costituito l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello e deducendo:
a) quanto al motivo di appello sub a), che il verbale era stato pagato dal datore di lavoro del CP_2
b) quanto al motivo di appello sub b), che “il primo Giudice non ha posto in essere alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto non ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto (annullamento della sanzione) e il pronunciato (annullamento della sanzione) ma, come doveva, ha accolto la domanda sulla base delle risultanze emerse durante il giudizio.”;
c) quanto ai motivi sub c) e d), che i fatti dichiarati dal testimone non si pongono in contrasto con quelli accertati dal verbale di accertamento, limitandosi a integrarli.
L'appello va accolto e va deciso in base alla ragione più liquida, essendo palesemente fondato il motivo di appello sub b).
Va premesso che la S.C. afferma pacificamente e condivisibilmente che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n. 689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza
2 demolitoria dell'atto ("causae petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti.” (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18158 del 01/09/2020 (Rv. 659212 - 01).
Il ricorso così recitava: “L'opposizione si fonda sui seguenti motivi (…) l'agente che mi ha fermato non si è identificato e non era in servizio, mi ha chiesto di esibire i documenti senza dar prova di essere un agente. Nel verbale viene riportato il ritiro della patente mentre la quale è ancora in mio possesso. Inoltre nel verbale che mi è stato consegnato mi si contesta un sorpasso in prossimità di una curva, il quale è avvenuto in una strada con riga di mezzeria cancellato. Il verbale è stato notificato 2 volte, la prima presso la mia residenza la seconda volta invece in azienda”.
Questa è invece la motivazione della sentenza di primo grado: “Il racconto del ( sostenuto dal materiale fotografico e prova per testi) è che sorpassava CP_2 in un rettilineo una macchina, ma durante la fase del sorpasso. La macchina accellerava tanto da costringere il ricorrente a riuscire a sorpassare solo in prossimità di intersezione. Nella contestazione il conducente sorpassato asseriva di essere un agente in borghese ed esibiva i documenti di identità e non il tesserino di servizio. Nel verbale scriveva che ritirava la patente, mentre questa è ancora in possesso del ricorrente. Nella prova per testi è emerso che effettivamente l'agente in borghese ha aumentato la velocità durante il sorpasso della ricorrente, invece di agevolare il sorpasso. Se questo non fosse avvenuto il non sarebbe arrivato a finire il CP_2 sorpasso in presenza di intersezione. Pertanto la causa della violazione è da attribuire al comportamento dell'agente in borghese.”.
Il giudice di prime cure ha, quindi, annullato il ricorso per un motivo – l'impossibilità di completare in tempo il sorpasso per l'accelerazione del conducente del veicolo sorpassato – che non era tra i motivi posti a fondamento del ricorso, violando così il principio della domanda e integrando inammissibilmente la causa petendi posta a base del ricorso.
Ciò detto, va osservato che nessuna delle censure proposte in ricorso, le uniche legittimamente esaminabili, anche qualora rispondente al vero, anche qualora rispondente al vero, sarebbe idonea a determinare l'invalidità della sanzione: per quanto riguarda l'omessa identificazione mediante distintivo – posto che comunque certamente l'agente ha dichiarato la propria qualità – atteso che tale comportamento non è “imposto dagli obblighi fissati dalla normativa, collidendo una tale pretesa con le modalità di organizzazione del servizio, da svolgersi secondo criteri discrezionalmente stabiliti dall'Amministrazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19902 del 15/09/2009, Rv. 609914 - 01)” (cfr. Cass. 34961/2023); per quanto concerne la doppia notifica, il motivo è palesemente privo di pregio non essendovi alcuna norma che la vieti;
per quanto riguarda la dedotta assenza della linea di mezzeria, la violazione contestata è quella di cui all'art. 148, comma 10 (“È vietato il sorpasso in prossimità 3 o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.”), sicché il motivo è del tutto inconferente;
con riferimento, infine, alla circostanza per cui è indicato il ritiro della patente, anche laddove ciò fosse non corretto, non si vede come ciò potrebbe inficiare la legittimità dell'applicazione della sanzione.
Legittima applicazione della sanzione che passa soltanto per l'avvenuto accertamento, da parte dell'agente (che, benché fuori servizio, è tenuto a procedere all'accertamento dell'infrazione), di una condotta contraria all'art. 148, comma 10 c.d.s.
Tale accertamento è incontestabile alla luce del verbale di accertamento, che fa piena prova fino a querela di falso, ove si attesta che l'appellato aveva superato in corrispondenza di una curva, e posto che la deduzione dell'impossibilità di completare il sorpasso in tempo a causa dell'aumento della velocità del veicolo sorpassato non è ammissibile in quanto non ritualmente proposta in ragione di quanto sopra detto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, attesa la riforma integrale della sentenza di primo grado, vanno liquidate relativamente a entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiarata la nullità della stessa, rigetta il ricorso proposto da nei Controparte_2 confronti del verbale di cui in motivazione;
b) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute Controparte_2 dall'amministrazione, liquidate in € 462 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge per il presente grado e oltre € 278 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge per il primo grado di giudizio.
Si comunichi.
23.10.2025
Il Giudice
NL LÀ
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Antonini, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
All'esito dell'udienza odierna tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta, nella persona del dott. NL LÀ, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 437 c.p.c.
Tra
(C.F. ), in persona del Ministro pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, e per l Controparte_1
(C.F. ), in persona del lega-le rappresentante in carica, con
[...] P.IVA_2 la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato
APPELLANTE
e
, c.f. , difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._1
NA MA
APPELLATO
Conclusioni: come da udienza odierna
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il e la hanno proposto appello avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 201/2024, pubblicata il 24.10.2024, emessa dal Giudice di Pace di Faenza, con la quale, in accoglimento del ricorso iscritto al n. 26/2024 R.g., è stato annullato il verbale n. 14945486 del 8.11.2023, notificato il 30.11.2023, con cui la Polizia stradale di ha contestato all'odierno appellato la violazione dell'art. 148 co. 10 e 16 CP_1
Cds, per aver effettuato una manovra di sorpasso nei confronti di un altro veicolo in corrispondenza di una curva, all'infuori dei casi consentiti dalla legge.
L'appello si fonda sui seguenti motivi:
1 a) erroneità della sentenza per non avere il giudice di primo grado dichiarato l'inammissibilità del ricorso per essere intervenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta;
b) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di primo grado accolto il ricorso per un motivo assente nel ricorso introduttivo (ossia l'impossibilità di completare il sorpasso in tempo perché il veicolo sorpassato, condotto dall'accertatore, ha accelerato, mentre il ricorso aveva dedotto soltanto l'assenza di linea di mezzeria e l'omessa identificazione da parte dell'agente;
c) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c., in quanto il giudice ha ricostruito i fatti in contrasto con quanto accertato dal verbale di accertamento;
d) inammissibilità della prova testimoniale raccolta nel giudizio di primo grado sia perché vertente sui fatti accertati nel verbale sia perché inamissibilmente dedotta nel ricorso introduttivo.
Si è costituito l'appellato, chiedendo il rigetto dell'appello e deducendo:
a) quanto al motivo di appello sub a), che il verbale era stato pagato dal datore di lavoro del CP_2
b) quanto al motivo di appello sub b), che “il primo Giudice non ha posto in essere alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto non ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto (annullamento della sanzione) e il pronunciato (annullamento della sanzione) ma, come doveva, ha accolto la domanda sulla base delle risultanze emerse durante il giudizio.”;
c) quanto ai motivi sub c) e d), che i fatti dichiarati dal testimone non si pongono in contrasto con quelli accertati dal verbale di accertamento, limitandosi a integrarli.
L'appello va accolto e va deciso in base alla ragione più liquida, essendo palesemente fondato il motivo di appello sub b).
Va premesso che la S.C. afferma pacificamente e condivisibilmente che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n. 689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza
2 demolitoria dell'atto ("causae petendi") siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti.” (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18158 del 01/09/2020 (Rv. 659212 - 01).
Il ricorso così recitava: “L'opposizione si fonda sui seguenti motivi (…) l'agente che mi ha fermato non si è identificato e non era in servizio, mi ha chiesto di esibire i documenti senza dar prova di essere un agente. Nel verbale viene riportato il ritiro della patente mentre la quale è ancora in mio possesso. Inoltre nel verbale che mi è stato consegnato mi si contesta un sorpasso in prossimità di una curva, il quale è avvenuto in una strada con riga di mezzeria cancellato. Il verbale è stato notificato 2 volte, la prima presso la mia residenza la seconda volta invece in azienda”.
Questa è invece la motivazione della sentenza di primo grado: “Il racconto del ( sostenuto dal materiale fotografico e prova per testi) è che sorpassava CP_2 in un rettilineo una macchina, ma durante la fase del sorpasso. La macchina accellerava tanto da costringere il ricorrente a riuscire a sorpassare solo in prossimità di intersezione. Nella contestazione il conducente sorpassato asseriva di essere un agente in borghese ed esibiva i documenti di identità e non il tesserino di servizio. Nel verbale scriveva che ritirava la patente, mentre questa è ancora in possesso del ricorrente. Nella prova per testi è emerso che effettivamente l'agente in borghese ha aumentato la velocità durante il sorpasso della ricorrente, invece di agevolare il sorpasso. Se questo non fosse avvenuto il non sarebbe arrivato a finire il CP_2 sorpasso in presenza di intersezione. Pertanto la causa della violazione è da attribuire al comportamento dell'agente in borghese.”.
Il giudice di prime cure ha, quindi, annullato il ricorso per un motivo – l'impossibilità di completare in tempo il sorpasso per l'accelerazione del conducente del veicolo sorpassato – che non era tra i motivi posti a fondamento del ricorso, violando così il principio della domanda e integrando inammissibilmente la causa petendi posta a base del ricorso.
Ciò detto, va osservato che nessuna delle censure proposte in ricorso, le uniche legittimamente esaminabili, anche qualora rispondente al vero, anche qualora rispondente al vero, sarebbe idonea a determinare l'invalidità della sanzione: per quanto riguarda l'omessa identificazione mediante distintivo – posto che comunque certamente l'agente ha dichiarato la propria qualità – atteso che tale comportamento non è “imposto dagli obblighi fissati dalla normativa, collidendo una tale pretesa con le modalità di organizzazione del servizio, da svolgersi secondo criteri discrezionalmente stabiliti dall'Amministrazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19902 del 15/09/2009, Rv. 609914 - 01)” (cfr. Cass. 34961/2023); per quanto concerne la doppia notifica, il motivo è palesemente privo di pregio non essendovi alcuna norma che la vieti;
per quanto riguarda la dedotta assenza della linea di mezzeria, la violazione contestata è quella di cui all'art. 148, comma 10 (“È vietato il sorpasso in prossimità 3 o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.”), sicché il motivo è del tutto inconferente;
con riferimento, infine, alla circostanza per cui è indicato il ritiro della patente, anche laddove ciò fosse non corretto, non si vede come ciò potrebbe inficiare la legittimità dell'applicazione della sanzione.
Legittima applicazione della sanzione che passa soltanto per l'avvenuto accertamento, da parte dell'agente (che, benché fuori servizio, è tenuto a procedere all'accertamento dell'infrazione), di una condotta contraria all'art. 148, comma 10 c.d.s.
Tale accertamento è incontestabile alla luce del verbale di accertamento, che fa piena prova fino a querela di falso, ove si attesta che l'appellato aveva superato in corrispondenza di una curva, e posto che la deduzione dell'impossibilità di completare il sorpasso in tempo a causa dell'aumento della velocità del veicolo sorpassato non è ammissibile in quanto non ritualmente proposta in ragione di quanto sopra detto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, attesa la riforma integrale della sentenza di primo grado, vanno liquidate relativamente a entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiarata la nullità della stessa, rigetta il ricorso proposto da nei Controparte_2 confronti del verbale di cui in motivazione;
b) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute Controparte_2 dall'amministrazione, liquidate in € 462 oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge per il presente grado e oltre € 278 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge per il primo grado di giudizio.
Si comunichi.
23.10.2025
Il Giudice
NL LÀ
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Antonini, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.
4