Articolo 2 della Legge 5 agosto 1981, n. 467
Articolo 1Articolo 3
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28 agosto 1981
Art. 2.
A modifica e integrazione di quanto disposto dall' articolo 2 della legge 22 maggio 1970, n. 374 , la relazione ivi prevista, da presentarsi al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ogni anno, deve essere corredata dal bilancio consuntivo e da una relazione illustrativa sull'attivita' svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri, entro trenta giorni, provvede a trasmettere al Parlamento tali documenti con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Consiglio italiano del movimento europeo.
Il versamento del contributo di cui all'articolo precedente, afferente all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti anzidetti, verra' effettuato dopo la trasmissione al Parlamento dei documenti stessi.
Entrata in vigore il 28 agosto 1981