Articolo 1 della Legge 29 ottobre 1965, n. 1230
Versione
30 novembre 1965
Art. 1. Articolo unico.

La decorazione della "Stella al merito del lavoro" puo' essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui all' articolo 2 della legge 18 dicembre 1952, numero 2359 , per onorare la memoria dei lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravita' determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.
Le decorazioni conferite ai sensi del comma precedente sono attribuite in aggiunta al contingente di cui all'articolo 5 della legge predetta.

Entrata in vigore il 30 novembre 1965