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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/09/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione effetti civili) iscritta al RG. n. 7123/2024 e promossa da
(c.f. ), nato/a a BASSANO DEL Parte_1 C.F._1 GRAPPA (VI), il 6/12/1979 con l'avv. PATRIZIA CREMASCO
e
SI RO (c.f. ), nato/a a CASTELFRANCO C.F._2 VENETO (TV), il 15/06/1981 con l'avv. ANNA ADDA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 6/12/2024, i coniugi e Parte_1
SI RO hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 116/2025 (dep. 23/01/2025) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
*** *** ***
Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 4/05/2002 tra Parte_1
e SI RO, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di LORIA dell'anno 2002, al n. 8, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 4/05/2002 da
, nato/a a BASSANO DEL GRAPPA (VI), il 06/12/1979 Parte_1
e SI RO, nato/a a CASTELFRANCO VENETO (TV), il 15/06/1981, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LORIA (TV) dell'anno 2002 al n. 8, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) Affidarsi la figlia , minorenne, ad entrambi i genitori in via condivisa, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre, con la quale continuerà a coabitare, con l'obbligo per entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi e tenendo comunque conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Pers 2) Il padre potrà vedere la figlia liberamente secondo gli accordi presi direttamente con la stessa, secondo le modalità attualmente in essere ed in ogni caso almeno un week end ogni quindici giorni dalla sera del venerdì alla sera della domenica, ed almeno una sera infrasettimanale, almeno quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante quelle pasquali;
3) Il signor verserà alla signora FA KA a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 400,00 Per_1 mensili, somma che sarà versata alla signora anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita,
(prima rivalutazione dicembre 2025).
4) La signora FA percepirà altresì per intero l'assegno unico per la figlia minorenne;
5) Le spese straordinarie, come individuate dal Protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
6) nulla sarà dovuto l'un l'altro dai coniugi a titolo di contributo al mantenimento ex art. 156 c.c. disponendo entrambi di adeguate risorse e rinunciando quindi reciprocamente ad ogni contributo economico.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
3 4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 17 settembre 2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
4
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione effetti civili) iscritta al RG. n. 7123/2024 e promossa da
(c.f. ), nato/a a BASSANO DEL Parte_1 C.F._1 GRAPPA (VI), il 6/12/1979 con l'avv. PATRIZIA CREMASCO
e
SI RO (c.f. ), nato/a a CASTELFRANCO C.F._2 VENETO (TV), il 15/06/1981 con l'avv. ANNA ADDA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 6/12/2024, i coniugi e Parte_1
SI RO hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Con sentenza n. 116/2025 (dep. 23/01/2025) – passata in giudicato per attestazione di Cancelleria – il Tribunale di Treviso ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Con note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/09/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno quindi insistito nella domanda di divorzio, confermando la loro volontà espressa in ricorso e dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
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Sussistono le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati;
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 4/05/2002 tra Parte_1
e SI RO, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di LORIA dell'anno 2002, al n. 8, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Infine, le condizioni relative alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
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PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 4/05/2002 da
, nato/a a BASSANO DEL GRAPPA (VI), il 06/12/1979 Parte_1
e SI RO, nato/a a CASTELFRANCO VENETO (TV), il 15/06/1981, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LORIA (TV) dell'anno 2002 al n. 8, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) Affidarsi la figlia , minorenne, ad entrambi i genitori in via condivisa, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre, con la quale continuerà a coabitare, con l'obbligo per entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi e tenendo comunque conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Pers 2) Il padre potrà vedere la figlia liberamente secondo gli accordi presi direttamente con la stessa, secondo le modalità attualmente in essere ed in ogni caso almeno un week end ogni quindici giorni dalla sera del venerdì alla sera della domenica, ed almeno una sera infrasettimanale, almeno quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante quelle pasquali;
3) Il signor verserà alla signora FA KA a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 400,00 Per_1 mensili, somma che sarà versata alla signora anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita,
(prima rivalutazione dicembre 2025).
4) La signora FA percepirà altresì per intero l'assegno unico per la figlia minorenne;
5) Le spese straordinarie, come individuate dal Protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale, verranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
6) nulla sarà dovuto l'un l'altro dai coniugi a titolo di contributo al mantenimento ex art. 156 c.c. disponendo entrambi di adeguate risorse e rinunciando quindi reciprocamente ad ogni contributo economico.”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
3 4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 17 settembre 2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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