TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/10/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4058/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4058/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di Parte_1
citazione, dall'avv. Vincenzo Liguori, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, al Centro Direzionale, Isola F4;
ATTORE
E
in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla CP_1
comparsa di costituzione, dall'avv. Arturo Umberto Meo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola (NA), alla via G. Bruno n. 50;
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., esponeva che il giorno 01.10.2012 Parte_1
si ricoverava presso la clinica di Cura Meluccio di Pomigliano D'Arco (oggi CP_2
, dove veniva sottoposto ad intervento di estrazione di cataratta il CP_1
04.10.2012 e dimesso in pari data con diagnosi di “cataratta complicata con sublussazione del cristallino”. Il 06.10.2012, stante il forte dolore percepito all'occhio operato ed alla testa, si ricoverava presso l , P.O. Formia D.E.A - con diagnosi di ingresso di Controparte_3
“Dolore toracico di origine non cardiaca, cefalea, aumento della sella turcica” - ed i sanitari gli somministravano terapia antidolorifica, non risolutiva del problema.
Senonché, il 09.10.2012 il ricorrente veniva sottoposto a visita da altro specialista, il quale diagnosticava un glaucoma secondario alla lussazione del cristallino in camera vitrea e prescriveva terapia medica oftalmologica, con indicazione chirurgica per intervento di vitrectomia.
Il 15.10.2012, quindi, si ricoverava presso altro nosocomio, dove il giorno successivo si sottoponeva ad intervento riparatore di “OS: vitrectomia totale via pars plana 20
GA. Lensectomia delle masse lenticolari con vitrectomo, per via pars plana.
Aspirazione delle masse lenticolari presenti in camera anteriore per via limbare.
Apertura della camera anteriore ed impianto di lente intraoculare rigida nel solco ciliare, adagiata sulla capsuloressi del precedente intervento. Sutura corneale continua con nylon 10/0”.
In data 17.10.2012, veniva dimesso con diagnosi di “OS vitreite e glaucoma acuto secondario a lussazione del cristallino in camera vitreale. Intervento vitrectomia
VPP. Lansectomia in camera vitrea con vitrectomo, impianto di IOL nel sulcus ciliare. Terapia: Netildex collirio x4, Voltaren ofta collirio x4, Ciproxin 500 x1,
Cosopt collirio x2, Bentelan x1, Antra x1”.
Il secondo intervento, tuttavia, non riusciva ad eliminare le conseguenze del glaucoma secondario esitate nella perdita del visus all'occhio sinistro (percezione luce) e, quindi, il inviava alla (oggi lettera Pt_1 Controparte_4 CP_1
di messa in mora onde conseguire il ristoro dei pregiudizi patiti, che rimaneva tuttavia senza esito.
Sulla scorta di tanto, nonché delle risultanze del procedimento per ATP preventivamente espletato, agiva in giudizio contro la chiedendo di CP_1
dichiarare l'inadempimento della convenuta e di condannare la detta clinica e le società assicurative, dalla stessa eventualmente chiamate in causa, al risarcimento di tutti i danni da lui subiti, aderendo nella quantificazione alle conclusioni del CTP di parte e disattendendo sul punto quelle contenute nella CTU dell'ATP, con adozione del criterio correttivo del danno differenziale da compiersi sui valori monetari e non sul grado di invalidità permanente, con vittoria di spese.
Si costituiva la la quale contestava l'avversa iniziativa e deduceva di aver CP_1
correttamente espletato le prestazioni di assistenza pre e post ospedaliera a suo carico, facendo rilevare che il preteso danno subito dal , nonostante la perfetta Pt_1
esecuzione dell'intervento, ove provato, potrebbe ascriversi esclusivamente alla condotta del chirurgo, dott. , per non aver pianificato un monitoraggio CP_5
successivo all'operazione. Evidenziava, inoltre, che il detto medico aveva agito in rapporto libero-professionale con la clinica, responsabile pertanto delle sole prestazioni accessorie concordate col paziente, nei termini di cui agli artt. 2050 e
2051 c.c.
Chiedeva, dunque, in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa il dott.
, nonché la propria compagnia assicurativa CP_5 Controparte_6
nel merito, chiedeva di rigettare la domanda e, in subordine, nel caso di accoglimento delle pretese attoree, di condannare i terzi chiamati a garantire e manlevare essa convenuta da ogni conseguenza negativa.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa, in quanto avanzata in maniera intempestiva dalla convenuta, ugualmente si provvedeva nei confronti di analoga istanza successivamente proposta anche da parte attrice.
Disposto il mutamento del rito, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. ed il giudizio veniva istruito con prova documentale, testimoniale e con l'interrogatorio formale dell'attore.
All'esito la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni e, all'udienza del
29.05.2025, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, venendo al merito, la domanda è fondata e merita di essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito espresse.
L'attore lamenta che prima del trattamento sanitario praticatogli il 04.10.2012 presso la non aveva ricevuto adeguata informativa in merito all'intervento CP_1
chirurgico ed alle sue possibili conseguenze e rischi e che, in seguito allo stesso, non veniva informato dell'apertura iatrogena della capsula posteriore del cristallino verificatasi durante l'operazione; né delle probabili manifestazioni cliniche da ipertono oculare secondarie rispetto all'apertura della capsula e dei rischi conseguenti all'ipertono oculare medesimo (poi in concreto verificatesi); né della necessità di pianificare un cauto monitoraggio clinico post-operatorio ed un successivo intervento riparatore di vitrectomia posteriore da effettuarsi tempestivamente.
Deduce che, a seguito di tanto, avrebbe subito un danno, in quanto se avesse avuto compiuta informazione prima, avrebbe valutato se sottoporsi o meno alla terapia e, soprattutto, dopo l'operazione, si sarebbe immediatamente attivato per il prosieguo delle cure necessarie.
La questione va inquadrata, in tema di responsabilità medica, nell'assetto normativo antecedente alla legge n. 24/2017 (c.d. legge ), che trova applicazione Persona_1
alle fattispecie sorte dopo la sua entrata in vigore (v. Cass. n. 28994/2019).
Ai fini della decisione assumono risolutivo rilievo le conclusioni alle quali è giunta la
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 577/2008, con cui è stata anzitutto affermata l'irrilevanza della natura pubblica o privata della struttura sanitaria nella quale il paziente è stato ricoverato ai fini dell'individuazione del regime di responsabilità.
Con l'indicata pronuncia, inoltre, richiamando il proprio costante orientamento (Cass.
n.1698/06, n.9085/06, n.10297/04), la Suprema Corte ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità sia della struttura sanitaria, sia del medico dipendente della stessa, evidenziando la sola differenza concernente la fonte (un contratto, nel primo caso, il cd. “contatto sociale” nel secondo caso). Dalla pacifica natura contrattuale della responsabilità la Suprema Corte fa discendere l'applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
In tale storica pronuncia, infatti, si trova affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
Partendo da questa premessa, le Sezioni Unite giungono a riconoscere l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica, precisando però che in tal caso l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento cd. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno.
In altri termini, secondo la Suprema Corte, proprio perché chi agisce facendo valere la responsabilità contrattuale lamenta la produzione di un danno in relazione ad un determinato comportamento, non tenuto o tenuto secondo modalità non diligenti
(inadempimento-inesatto adempimento), è necessario che alleghi non un qualsiasi inadempimento, ma quell'inadempimento specifico (rectius qualificato) che ne costituisce causa (o concausa).
Tali affermazioni sono state quindi cristallizzate nel seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio
l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare
l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.
Sotto il profilo del nesso di causalità in tema di responsabilità civile, segnatamente da condotta omissiva, è stato ribadito che nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non” (v. Cass. S.U. n.
576/2008) e, dunque, l'accertamento del nesso causale in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, e ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere.
Alla luce dei principi sinora enunciati la domanda è fondata, in quanto l'attore ha allegato e comprovato con la documentazione medica prodotta il danno sofferto in seguito all'intervento praticatogli presso la clinica (prima CP_1 CP_4
) ed alla mancanza di adeguate prescrizioni successive.
[...]
Mentre, l'indagine peritale svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., ha acclarato la sussistenza del nesso causale tra i pregiudizi riportati dall'istante e la prestazione eseguita presso la detta struttura sanitaria e tali risultanze, acquisite ritualmente al processo di cognizione, entrano a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, costituendo elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice (v., ex multis, Cass. Ord. del 23.11.2023).
Gli Ausiliari nominati nell'ATP, sulla scorta della documentazione clinica acquisita, hanno dato atto del fatto che il 04.10.2012 il si sottopose ad intervento di Pt_1
escissione della cataratta nel corso del quale si verificò “rottura della capsula posteriore del cristallino con modesto prolasso di vitreo, aspirazione delle masse corticali residue e vitrectomia anteriore. L'impianto della IOL fu, quindi, rinviato ad un secondo momento… La diagnosi di dimissione risulta coì descritta: “(pseudo)
Afachia O sx”. Nell'occasione nel diario clinico risulta anche descritto consiglio di controllo di routine a 24 ore che, tuttavia, sempre per quanto ivi descritto, il paziente non osservò… il 9/10 giunse, infine, all'osservazione del dott. che accertato Per_2
un glaucoma acuto in occhio sinistro prescrisse terapia (generale e topica) ipotensivamente, propedeutica ad un trattamento chirurgico di tale condizione.
Venne, per tale motivo, ricoverato (15/10) presso la Divisione oculistica dell'Ospedale “San Paolo” di Napoli con diagnosi di “Os glaucoma secondario a lussazione del cristallino” … Il giorno dopo (16/10) venne, quindi, sottoposto a
“vitrectomia totale via pars plana” con asportazione (con il virectomo) delle masse lenticolari in camera posteriore ed aspirazione di quelle residue in camera anteriore.
L'intervento terminò con “l'impianto di lente intraoculare rigida nel solco ciliare, adagiata sulla capsuloressi del precedente intervento”. La dimissione avvenne in prima giornata (17/10) con diagnosi di vitreite e glaucoma secondario a lussazione del cristallino in camera vitrea” (v. pp. 6 e seg. Relazione CTU).
Gli Ausiliari, inoltre, hanno riscontrato all'occhio sinistro, “All'esame alla lampada a fessura la cornea presenta qualche deposito corneale centrale ed una piccola nubecola paracentrale. Si rileva inoltre lieve anisocoria pupillare (OD>OS) per miosi dell'OS e pseudofachia con IOL nel solco. All'esame del fondo oculare il disco ottico appare a margini netti, di colorito biancastro (atrofia ottica), i vasi retinici mostrano segni diffusi di angiosclerosi. Il tono oculare risulta nei limiti della norma
(19 mmHg). Il visus è uguale alla sola percezione della luce, non migliorabile con alcuna correzione ottica” (v. p. 8 Relazione CTU).
I CTU hanno appurato che l'intervento eseguito presso la (già CP_1 CP_4
) fu complicato dalla rottura della capsula posteriore, ragione pur cui non
[...]
venne impiantata la IOL come inizialmente programmato. In seguito, intervenne la complicazione del glaucoma secondario e, dunque, la IOL venne impiantata nel corso del successivo intervento eseguito all'Ospedale San Paolo di Napoli che, però, non risolse le conseguenze del glaucoma, esitato nella perdita del visus all'occhio sinistro
(percezione della luce).
Dopo aver esposto le caratteristiche e le modalità esecutive dell'intervento chirurgico di asportazione della cataratta, considerato di tipo routinario, gli Ausiliari hanno chiarito che nel corso dello stesso può verificarsi in qualsiasi momento la rottura della capsula posteriore (per fattori legati al paziente, al chirurgo, alla strumentazione ecc…), che non può di per sé essere considerata un errore.
Dal momento della rottura in poi, però, la gestione della complicanza da parte dell'operatore può essere caratterizzata da difetti di condotta, come illustrato dai
CTU, i quali hanno descritto tutti gli accorgimenti da adottare in questa circostanza, ivi compresi quelli indicati per l'ipotesi in cui, in concomitanza con la rottura, tutto il nucleo, o frammenti dello stesso, o parte del perinucleo si dislochino in camera vitrea, come avvenuto nella fattispecie.
In tal caso, “è normale chiudere l'intervento di cataratta in corso, riordinando il più possibile il segmento anteriore da ogni residuo ancora presente, ma preferibilmente senza impiantare la IOL”, per cui è opportuno pianificare la vitrectomia posteriore in un secondo momento, ma in tempi brevi di circa una settimana.
Sulla base di tali considerazioni, gli Ausiliari hanno precisato che la rottura della capsula posteriore del cristallino verificatasi nel corso dell'intervento è da ritenersi
“non concretamente prevenibile e quindi non causalmente riconducibile a difetti di condotta del chirurgo operatore” e che, a seguito della stessa, i sanitari correttamente effettuarono la pulizia del vitreo e di parte delle masse di cristallino catarattose presenti in camera anteriore, terminando l'intervento senza impiantare la IOL.
I CTU hanno rilevato, però, che dopo l'intervento, nonostante la consapevolezza della complicanza verificatasi, gli operatori omisero di dare indicazioni al paziente sulla pianificazione di un cauto monitoraggio clinico e di una vitrectomia posteriore da effettuarsi nei tempi ristretti previsti, non risultando in atti nemmeno un documento di dimissione attestante la comunicazione al dell'evento avverso Pt_1
occorso durante il trattamento chirurgico, né delle eventuali manifestazioni cliniche da ipertono oculare ad esso secondarie e dei rischi connessi all'ipertono.
Il che giustificherebbe anche il fatto che, quando si rivolse all'Ospedale di Formia, il non fece alcun riferimento all'intervento subito pochi giorni prima e, dunque, Pt_1
la sua sintomatologia non venne ad esso ascritta. Invece, quando l'attore fu visitato il 09.10.2021 dal dott. , il glaucoma era Per_2
progredito ancora e l'oculista lo diagnosticò con precisione, prescrivendo consona terapia farmacologica nelle more del trattamento chirurgico, poi eseguito all'Ospedale San Paolo di Napoli il 15.10.2012.
Gli Ausiliari, quindi, sono arrivati alla conclusione che “L'attacco acuto di glaucoma perdurante diversi giorni, causalmente riconducibile… a difetti di condotta assistenziale degli oculisti che gestirono il caso (ivi compreso , se le circostanze riferite risultino comprovate, l'oculista di fiducia del paziente, che, tuttavia, non è parte resistente del ricorso) realizzò un danno irreversibile al nervo ottico, cioè un'atrofia ottica… causa del notevole deficit visivo residuato all'occhio sinistro
(incerta percezione della luce) che rappresenta un danno permanente, non emendabile, a carattere iatrogeno” (v. p. 18 Relazione CTU).
I CTU hanno dunque ritenuto che il peggioramento delle condizioni visive del sia riconducibile “al mancato rispetto, da parte dei predetti oculisti, per Pt_1
omissione della media diligenza e a causa di una condotta omissiva, di quelle regole precise acquisite per comune consenso e costituenti il necessario corredo del professionista che si dedichi al settore della medicina in esame”, escludendo nella fattispecie la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 2236 c.c.
Hanno altresì riconosciuto che “la condotta alternativa doverosa ma omessa (cauto monitoraggio clinico;
programmazione di vitrectomia in tempi brevi;
informativa al paziente sull'evento avverso) avrebbe probabilmente (nell'ottica del più probabile che non) evitato il glaucoma acuto produttivo della atrofia ottica realizzante pratica perdita del visus”, dando compiutamente atto della sussistenza dei criteri necessari per stabilire il nesso di causalità tra il danno subito dall'attore e la prestazione eseguita presso la clinica convenuta.
Per quel che concerne, poi, gli esiti di carattere permanente sull'integrità psicofisica del , gli Ausiliari hanno riconosciuto che il valore menomativo del deficit Pt_1
dell'acuità visiva centrale, da cui lo stesso è afflitto, comporta un danno biologico permanente nella misura del 20%, tenuto conto “del danno differenziale tra gli attuali postumi (pratica cecità monolaterale), la capacità visiva raggiungibile nell'ipotesi di una corretta gestione dell'evento avverso ed il valore menomativo della pseudofachia”.
Ed è in tale percentuale (20%) che deve quantificarsi il danno biologico, non ritenendosi esatta la modalità di calcolo proposta da parte ricorrente, la quale pretenderebbe di individuarne la quantificazione nella differenza tra la quantificazione monetaria della percentuale complessiva di invalidità permanente del del (55%), comprendente presuntivamente quella pregressa e quella Pt_1
iatrogena, e la quantificazione monetaria di quella pregressa (35%).
Difatti, come correttamente dedotto in proposito dagli Ausiliari in risposta alle osservazioni del CTP dell'attore, “la preesistente quota di valore menomativo riconducibile ad antecedenti condizioni patologiche dell'attore non riguarda
l'apparato visivo bensì un altro sistema organo-funzionale e che vige pur sempre il principio dell'inesauribilità del bene salute, per cui la validità psico-fisica è composta da multipli cento” (v. p. 21 Relazione CTU).
Oltre alla indicata invalidità permanente i CTU hanno riconosciuto e quantificato la durata dell'inabilità temporanea totale in 2 giorni e la durata dell'inabilità temporanea parziale al 25% in 60 giorni.
Pertanto, sulla base delle riportate conclusioni peritali, in applicazione della normativa di riferimento in materia e tenuto conto dell'età di Parte_1
all'epoca dei fatti (69 anni), deve ritenersi che all'odierno attore spettino, a titolo di risarcimento del danno alla persona, i seguenti importi: euro 50.289,00 a titolo di danno biologico permanente ed euro 1.955,00 a titolo di danno biologico temporaneo
(di cui euro 230,00, per ITT 2 gg;
euro 1.725,00 per ITP al 25% per 60 gg.), per un totale di euro 52.244,00.
Non essendo state documentate spese mediche, nulla è dovuto a tale titolo.
L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa
(v. Cass. civ. n. 1627/2022).
Nella liquidazione del danno, dunque, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.02.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.03.2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata, in base ad un indice di rivalutazione medio questo giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al tasso Parte_1
legale dalla data dei fatti (04.10.2012), sulla somma complessiva dovuta all'attrice e liquidata all'attualità (pari ad euro 52.244,00) ma devalutata, in base agli indici
ISTAT, al 04.10.2012 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 04.10.2012 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470;
Cass., 21 aprile 1998, n. 4030).
Non risarcibile è, invece, da ritenersi il danno esistenziale e morale, né può attribuirsi l'invocato incremento per personalizzazione, stante la mancata allegazione, produzione ed assunzione di materiale istruttorio volto a suffragare la relativa domanda. Difatti, la pretesa di ristoro connessa alle anzidette voci risarcitorie non è supportata da argomentazioni sull'incidenza specifica della lesione patita in termini di sofferenza, né risultano evidenziate circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari (v. Cass. n.
21939/2017).
Il che non può non riverberarsi in termini di esclusione dell'autonoma riconoscibilità di tali poste di danno, in quanto - come in più occasioni statuito dalla Suprema Corte
- “soltanto in presenza di circostanze <>, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute
a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (v. Cass. n.
23778/2014; Cass. n. 24471/2014).
Tali non sono le circostanze riferite dalla teste figlia dell'attore, la Testimone_1
quale ha riferito che il padre dopo l'intervento non è più autonomo come prima nel fare la spesa o nell'andare a fare una passeggiata e che non può più dedicarsi alla lettura o alla televisione e ad altri passatempi, come la pesca subacquea, risentendo anche di cambiamenti umorali (v. udienza del 18.10.2022).
Parimenti dicasi per la testimonianza resa da figlio del ricorrente, Testimone_2
il quale ha confermato la perdita di autonomia del genitore, il suo peggioramento umorale, nonché il fatto che provi stanchezza nel leggere o nel guardare la televisione
(v. udienza 04.04.2023).
Difatti, le conseguenze riferite dai testi escussi sono ordinariamente ascrivibili al pregiudizio patito dall'attore e non presentano il carattere di specificità ed eccezionalità richiesto per il riconoscimento delle ulteriori poste di danno reclamate.
In tal senso, del resto, militano anche le conclusioni rese sul punto dagli Ausiliari, i quali hanno escluso che i postumi riscontrati possano avere riflessi negativi sull'espletamento delle attività quotidiane, sulla sfera individuale e relazionale,
“essendo consolidato in dottrina medico-legale e giurisprudenza che nel danno biologico vi confluisce anche questa categoria di danno alla persona” (v. p. 20
Relazione CTU).
E ciò in ossequio ai principi affermati dalle Sezioni Unite con le note sentenze nn.
26972 e 26975 dell'11.11.2008, che “hanno posto in rilievo il carattere unitario del danno non patrimoniale, quale categoria giuridica distinta da quella del danno patrimoniale, incasellando in essa, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, tutte le diverse “voci” elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) che non richiedono uno specifico ed autonomo statuto risarcitorio (inteso come metodologia dei criteri liquidatori per equivalente), ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, attraverso il meccanismo della cd. personalizzazione” (v. Cass. Ord. n. 676/2023).
Acclarata la sussistenza e l'entità del danno patito dall'attore, nonché del nesso di causalità che ne riconduce la genesi alla prestazione eseguita presso la clinica
[...]
quest'ultima va condannata all'integrale ristoro del pregiudizio subito dal CP_1
. Pt_1
Difatti, la responsabilità della non è esclusa dal fatto che – come sostiene la CP_1
convenuta – nella fattispecie il contratto sarebbe stato “concluso direttamente con il professionista e sia stato quest'ultimo a contattare la casa di cura, per l'affitto delle attrezzature o la locazione delle stanze”, in quanto deve ritenersi che la natura del rapporto contrattuale tra le parti e della conseguente responsabilità che ne deriva, non muta in base alle modalità di ricovero;
tant'è che la documentazione sanitaria redatta in occasione dell'intervento e depositata in atti reca nell'intestazione la precedente denominazione dell'odierna convenuta, ovvero “ a Controparte_7
dimostrazione del rapporto intercorso tra le parti in causa. Il paziente, infatti, sia se si rivolga direttamente alla struttura privata per l'esecuzione del contratto avente ad oggetto la prestazione di ricovero per assistenza terapeutica, sia se si rivolga indirettamente ad essa su consiglio del medico, sia se scelga direttamente il medico quale professionista esecutore della prestazione medica anche al di fuori dell'organizzazione della struttura privata che provvede a concludere il contratto di ricovero con la struttura privata, stipula con quest'ultima sempre e comunque un contratto avente ad oggetto la prestazione di ricovero per assistenza terapeutica. La natura contrattuale della responsabilità della struttura privata deriva, quindi, dalla qualificazione del contratto, avente ad oggetto prestazioni di ricovero per assistenza terapeutica, quale obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta (v. Cass. n. 28987/2019).
Difatti, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto ” (Cass., n. 13066/2004; e negli stessi termini Cass.
n. 2042/2005).
In proposito la Cassazione ha inoltre precisato che “nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa di quest'ultimo deve essere ripartita in misura di regola paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., atteso che, diversamente,
l'attribuzione di un diritto di regresso ovvero rivalsa integrale ridurrebbe il rischio
d'impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio d'insolvibilità del medico convenuto, in ipotesi, con l'azione di rivalsa, distinta, quest'ultima da quella propriamente di regresso che presuppone la nascita di un'obbligazione, avente il medesimo titolo, in capo ai condebitori solidali a seguito dell'integrale adempimento dell'obbligazione originaria da parte di uno di essi;
tutto ciò salvo che la struttura dimostri, un'eccezionale, inescusabilmente grave ma altresì del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (nel qual caso, logicamente, ne può e deve rispondere solo lo stesso) (cfr. Cass., 11/11/2019, n. 28987, Cass.,
29/10/2021, n. 29001)” (v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 26 aprile 2022, n. 12965).
Per superare l'assetto anche interno così ricostruito, non basta, quindi, ritenere che l'inadempimento fosse ascrivibile propriamente alla condotta del medico, ma occorre considerare il composito titolo in ragione del quale la struttura risponde del proprio operato.
Orbene il comportamento colposo rappresentato dall'omessa informativa della complicanza verificatasi durante l'operazione e dall'omessa prescrizione delle necessarie cautele successive all'intervento è stato chiaramente delineato dal CTU, ma la responsabilità del medico, in virtù di quanto innanzi detto, non esclude una concorrente responsabilità in capo alla struttura ospedaliera la cui prestazione nei confronti del paziente non si esaurisce nella mera messa a disposizione del “servizio alberghiero”, comportando anche una attività di formazione, controllo e vigilanza sulle attività sanitarie poste in essere dai medici operanti all'interno della stessa e propria dell'esercizio dell'attività di impresa.
L'esclusione di una tale forma di responsabilità della struttura implicherebbe l'ingiusto risultato di far ricadere esclusivamente sul sanitario, del cui operato l'azienda si avvale al fine di lucrare sulla prestazione sanitaria offerta, il rischio proprio dell'impresa che sta, per l'appunto, nella attività di organizzazione dell'insieme degli strumenti operanti per il raggiungimento del risultato di cura finale.
Tant'è che per superare il criterio presuntivo di ripartizione della responsabilità come innanzi precisato, è riconosciuto, quale onere della struttura sanitaria, dimostrare
“oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (Cass. n. 28642 del 07.11.2024)” (v. Cass.
n. n. 14045 del 26 maggio 2025).
Nella fattispecie, tuttavia, la non ha offerto elementi probatori in tal senso CP_1
né, a suffragio delle sue ragioni, può valere il fatto che il non si fosse recato Pt_1
al prescritto controllo il giorno successivo all'intervento, posto che al paziente non era stata nemmeno comunicata la complicanza verificatasi durante l'operazione e la necessità di un ulteriore trattamento chirurgico a breve termine. Il che giustifica la condotta dell'attore, non allarmato circa l'esito delle cure ricevute e la loro possibile sfavorevole evoluzione.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e la va condannata a CP_1
corrispondere, in favore di , l'integrale ristoro del danno dallo stesso Parte_1
subito quantificato nell'importo di euro 52.244,00 oltre interessi come sopra esposto.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono. Alla condanna della convenuta segue, altresì, la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del giudizio ex art. 696-bis c.p.c., nonché la condanna alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia
10.03.2014 n. 55 ss. mod., in relazione decisum ed all'attività concretamente esercitata.
Parimenti vengono disciplinate le spese della CTU svoltasi nel giudizio ex art. 696- bis c.p.c., le quali vengono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
Deve, altresì, accogliersi la richiesta di condanna alla refusione delle spese per i consulenti tecnici di parte in conformità al dimostrato esborso, per le quali parte attrice ha esibito, per il dott. copia della fattura n. 590 del 18.06.2018 Persona_3
e del bonifico bancario effettuato dal per l'importo di euro 491,95, e per il Pt_1
dott. , copia della parcella n. 24 del 02.04.2019 e del bonifico bancario Persona_4
del 10.04.2019 per l'importo di euro 1.530,00 effettuato dallo Studio Liguori (v. all. fascicolo attoreo). Difatti, “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte… rientrano, invero, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate… ferma restando, naturalmente, la necessità che di tali spese la parte vittoriosa dimostri l'esborso effettivamente sopportato, dovendosi, per contro, escludere che
l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (v. Cass.
Ord. n. 1135/2023; Cass. Ord. n. 21402/2022).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e condanna la al risarcimento del danno in CP_1
favore di per il complessivo importo di euro 52.244,00, oltre Parte_1
interessi come in parte motiva;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1
spese del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., liquidate in euro 1.914,00 oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Liguori procuratore antistatario;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in CP_1
favore di , liquidate in euro 7.052,00 per compensi, oltre euro 286,00 Parte_1
per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Liguori procuratore antistatario;
4) pone le spese di CTU del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. per intero, nella misura liquidata dal giudice designato, a carico della condannando CP_1
quest'ultima altresì a rifondere a il complessivo importo di euro Parte_1
2.081,90, dallo stesso già versato in favore dei consulenti;
5) condanna la a rifondere le spese dei consulenti tecnici di parte nel CP_1
procedimento ex art. 696-bis c.p.c., per l'importo di euro 491,95 per il dott. Per_3
in favore di e, per l'importo di euro 1.530,00 per il dott.
[...] Parte_1
, in favore dell'avv. Vincenzo Liguori procuratore antistatario. Persona_4
Nola, 01.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4058/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di Parte_1
citazione, dall'avv. Vincenzo Liguori, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, al Centro Direzionale, Isola F4;
ATTORE
E
in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla CP_1
comparsa di costituzione, dall'avv. Arturo Umberto Meo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola (NA), alla via G. Bruno n. 50;
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., esponeva che il giorno 01.10.2012 Parte_1
si ricoverava presso la clinica di Cura Meluccio di Pomigliano D'Arco (oggi CP_2
, dove veniva sottoposto ad intervento di estrazione di cataratta il CP_1
04.10.2012 e dimesso in pari data con diagnosi di “cataratta complicata con sublussazione del cristallino”. Il 06.10.2012, stante il forte dolore percepito all'occhio operato ed alla testa, si ricoverava presso l , P.O. Formia D.E.A - con diagnosi di ingresso di Controparte_3
“Dolore toracico di origine non cardiaca, cefalea, aumento della sella turcica” - ed i sanitari gli somministravano terapia antidolorifica, non risolutiva del problema.
Senonché, il 09.10.2012 il ricorrente veniva sottoposto a visita da altro specialista, il quale diagnosticava un glaucoma secondario alla lussazione del cristallino in camera vitrea e prescriveva terapia medica oftalmologica, con indicazione chirurgica per intervento di vitrectomia.
Il 15.10.2012, quindi, si ricoverava presso altro nosocomio, dove il giorno successivo si sottoponeva ad intervento riparatore di “OS: vitrectomia totale via pars plana 20
GA. Lensectomia delle masse lenticolari con vitrectomo, per via pars plana.
Aspirazione delle masse lenticolari presenti in camera anteriore per via limbare.
Apertura della camera anteriore ed impianto di lente intraoculare rigida nel solco ciliare, adagiata sulla capsuloressi del precedente intervento. Sutura corneale continua con nylon 10/0”.
In data 17.10.2012, veniva dimesso con diagnosi di “OS vitreite e glaucoma acuto secondario a lussazione del cristallino in camera vitreale. Intervento vitrectomia
VPP. Lansectomia in camera vitrea con vitrectomo, impianto di IOL nel sulcus ciliare. Terapia: Netildex collirio x4, Voltaren ofta collirio x4, Ciproxin 500 x1,
Cosopt collirio x2, Bentelan x1, Antra x1”.
Il secondo intervento, tuttavia, non riusciva ad eliminare le conseguenze del glaucoma secondario esitate nella perdita del visus all'occhio sinistro (percezione luce) e, quindi, il inviava alla (oggi lettera Pt_1 Controparte_4 CP_1
di messa in mora onde conseguire il ristoro dei pregiudizi patiti, che rimaneva tuttavia senza esito.
Sulla scorta di tanto, nonché delle risultanze del procedimento per ATP preventivamente espletato, agiva in giudizio contro la chiedendo di CP_1
dichiarare l'inadempimento della convenuta e di condannare la detta clinica e le società assicurative, dalla stessa eventualmente chiamate in causa, al risarcimento di tutti i danni da lui subiti, aderendo nella quantificazione alle conclusioni del CTP di parte e disattendendo sul punto quelle contenute nella CTU dell'ATP, con adozione del criterio correttivo del danno differenziale da compiersi sui valori monetari e non sul grado di invalidità permanente, con vittoria di spese.
Si costituiva la la quale contestava l'avversa iniziativa e deduceva di aver CP_1
correttamente espletato le prestazioni di assistenza pre e post ospedaliera a suo carico, facendo rilevare che il preteso danno subito dal , nonostante la perfetta Pt_1
esecuzione dell'intervento, ove provato, potrebbe ascriversi esclusivamente alla condotta del chirurgo, dott. , per non aver pianificato un monitoraggio CP_5
successivo all'operazione. Evidenziava, inoltre, che il detto medico aveva agito in rapporto libero-professionale con la clinica, responsabile pertanto delle sole prestazioni accessorie concordate col paziente, nei termini di cui agli artt. 2050 e
2051 c.c.
Chiedeva, dunque, in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa il dott.
, nonché la propria compagnia assicurativa CP_5 Controparte_6
nel merito, chiedeva di rigettare la domanda e, in subordine, nel caso di accoglimento delle pretese attoree, di condannare i terzi chiamati a garantire e manlevare essa convenuta da ogni conseguenza negativa.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa, in quanto avanzata in maniera intempestiva dalla convenuta, ugualmente si provvedeva nei confronti di analoga istanza successivamente proposta anche da parte attrice.
Disposto il mutamento del rito, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. ed il giudizio veniva istruito con prova documentale, testimoniale e con l'interrogatorio formale dell'attore.
All'esito la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni e, all'udienza del
29.05.2025, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, venendo al merito, la domanda è fondata e merita di essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito espresse.
L'attore lamenta che prima del trattamento sanitario praticatogli il 04.10.2012 presso la non aveva ricevuto adeguata informativa in merito all'intervento CP_1
chirurgico ed alle sue possibili conseguenze e rischi e che, in seguito allo stesso, non veniva informato dell'apertura iatrogena della capsula posteriore del cristallino verificatasi durante l'operazione; né delle probabili manifestazioni cliniche da ipertono oculare secondarie rispetto all'apertura della capsula e dei rischi conseguenti all'ipertono oculare medesimo (poi in concreto verificatesi); né della necessità di pianificare un cauto monitoraggio clinico post-operatorio ed un successivo intervento riparatore di vitrectomia posteriore da effettuarsi tempestivamente.
Deduce che, a seguito di tanto, avrebbe subito un danno, in quanto se avesse avuto compiuta informazione prima, avrebbe valutato se sottoporsi o meno alla terapia e, soprattutto, dopo l'operazione, si sarebbe immediatamente attivato per il prosieguo delle cure necessarie.
La questione va inquadrata, in tema di responsabilità medica, nell'assetto normativo antecedente alla legge n. 24/2017 (c.d. legge ), che trova applicazione Persona_1
alle fattispecie sorte dopo la sua entrata in vigore (v. Cass. n. 28994/2019).
Ai fini della decisione assumono risolutivo rilievo le conclusioni alle quali è giunta la
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 577/2008, con cui è stata anzitutto affermata l'irrilevanza della natura pubblica o privata della struttura sanitaria nella quale il paziente è stato ricoverato ai fini dell'individuazione del regime di responsabilità.
Con l'indicata pronuncia, inoltre, richiamando il proprio costante orientamento (Cass.
n.1698/06, n.9085/06, n.10297/04), la Suprema Corte ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità sia della struttura sanitaria, sia del medico dipendente della stessa, evidenziando la sola differenza concernente la fonte (un contratto, nel primo caso, il cd. “contatto sociale” nel secondo caso). Dalla pacifica natura contrattuale della responsabilità la Suprema Corte fa discendere l'applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n.13533/2001 in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
In tale storica pronuncia, infatti, si trova affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento.
Partendo da questa premessa, le Sezioni Unite giungono a riconoscere l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica, precisando però che in tal caso l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento cd. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno.
In altri termini, secondo la Suprema Corte, proprio perché chi agisce facendo valere la responsabilità contrattuale lamenta la produzione di un danno in relazione ad un determinato comportamento, non tenuto o tenuto secondo modalità non diligenti
(inadempimento-inesatto adempimento), è necessario che alleghi non un qualsiasi inadempimento, ma quell'inadempimento specifico (rectius qualificato) che ne costituisce causa (o concausa).
Tali affermazioni sono state quindi cristallizzate nel seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio
l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare
l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”.
Sotto il profilo del nesso di causalità in tema di responsabilità civile, segnatamente da condotta omissiva, è stato ribadito che nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non” (v. Cass. S.U. n.
576/2008) e, dunque, l'accertamento del nesso causale in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, e ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere.
Alla luce dei principi sinora enunciati la domanda è fondata, in quanto l'attore ha allegato e comprovato con la documentazione medica prodotta il danno sofferto in seguito all'intervento praticatogli presso la clinica (prima CP_1 CP_4
) ed alla mancanza di adeguate prescrizioni successive.
[...]
Mentre, l'indagine peritale svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., ha acclarato la sussistenza del nesso causale tra i pregiudizi riportati dall'istante e la prestazione eseguita presso la detta struttura sanitaria e tali risultanze, acquisite ritualmente al processo di cognizione, entrano a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, costituendo elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice (v., ex multis, Cass. Ord. del 23.11.2023).
Gli Ausiliari nominati nell'ATP, sulla scorta della documentazione clinica acquisita, hanno dato atto del fatto che il 04.10.2012 il si sottopose ad intervento di Pt_1
escissione della cataratta nel corso del quale si verificò “rottura della capsula posteriore del cristallino con modesto prolasso di vitreo, aspirazione delle masse corticali residue e vitrectomia anteriore. L'impianto della IOL fu, quindi, rinviato ad un secondo momento… La diagnosi di dimissione risulta coì descritta: “(pseudo)
Afachia O sx”. Nell'occasione nel diario clinico risulta anche descritto consiglio di controllo di routine a 24 ore che, tuttavia, sempre per quanto ivi descritto, il paziente non osservò… il 9/10 giunse, infine, all'osservazione del dott. che accertato Per_2
un glaucoma acuto in occhio sinistro prescrisse terapia (generale e topica) ipotensivamente, propedeutica ad un trattamento chirurgico di tale condizione.
Venne, per tale motivo, ricoverato (15/10) presso la Divisione oculistica dell'Ospedale “San Paolo” di Napoli con diagnosi di “Os glaucoma secondario a lussazione del cristallino” … Il giorno dopo (16/10) venne, quindi, sottoposto a
“vitrectomia totale via pars plana” con asportazione (con il virectomo) delle masse lenticolari in camera posteriore ed aspirazione di quelle residue in camera anteriore.
L'intervento terminò con “l'impianto di lente intraoculare rigida nel solco ciliare, adagiata sulla capsuloressi del precedente intervento”. La dimissione avvenne in prima giornata (17/10) con diagnosi di vitreite e glaucoma secondario a lussazione del cristallino in camera vitrea” (v. pp. 6 e seg. Relazione CTU).
Gli Ausiliari, inoltre, hanno riscontrato all'occhio sinistro, “All'esame alla lampada a fessura la cornea presenta qualche deposito corneale centrale ed una piccola nubecola paracentrale. Si rileva inoltre lieve anisocoria pupillare (OD>OS) per miosi dell'OS e pseudofachia con IOL nel solco. All'esame del fondo oculare il disco ottico appare a margini netti, di colorito biancastro (atrofia ottica), i vasi retinici mostrano segni diffusi di angiosclerosi. Il tono oculare risulta nei limiti della norma
(19 mmHg). Il visus è uguale alla sola percezione della luce, non migliorabile con alcuna correzione ottica” (v. p. 8 Relazione CTU).
I CTU hanno appurato che l'intervento eseguito presso la (già CP_1 CP_4
) fu complicato dalla rottura della capsula posteriore, ragione pur cui non
[...]
venne impiantata la IOL come inizialmente programmato. In seguito, intervenne la complicazione del glaucoma secondario e, dunque, la IOL venne impiantata nel corso del successivo intervento eseguito all'Ospedale San Paolo di Napoli che, però, non risolse le conseguenze del glaucoma, esitato nella perdita del visus all'occhio sinistro
(percezione della luce).
Dopo aver esposto le caratteristiche e le modalità esecutive dell'intervento chirurgico di asportazione della cataratta, considerato di tipo routinario, gli Ausiliari hanno chiarito che nel corso dello stesso può verificarsi in qualsiasi momento la rottura della capsula posteriore (per fattori legati al paziente, al chirurgo, alla strumentazione ecc…), che non può di per sé essere considerata un errore.
Dal momento della rottura in poi, però, la gestione della complicanza da parte dell'operatore può essere caratterizzata da difetti di condotta, come illustrato dai
CTU, i quali hanno descritto tutti gli accorgimenti da adottare in questa circostanza, ivi compresi quelli indicati per l'ipotesi in cui, in concomitanza con la rottura, tutto il nucleo, o frammenti dello stesso, o parte del perinucleo si dislochino in camera vitrea, come avvenuto nella fattispecie.
In tal caso, “è normale chiudere l'intervento di cataratta in corso, riordinando il più possibile il segmento anteriore da ogni residuo ancora presente, ma preferibilmente senza impiantare la IOL”, per cui è opportuno pianificare la vitrectomia posteriore in un secondo momento, ma in tempi brevi di circa una settimana.
Sulla base di tali considerazioni, gli Ausiliari hanno precisato che la rottura della capsula posteriore del cristallino verificatasi nel corso dell'intervento è da ritenersi
“non concretamente prevenibile e quindi non causalmente riconducibile a difetti di condotta del chirurgo operatore” e che, a seguito della stessa, i sanitari correttamente effettuarono la pulizia del vitreo e di parte delle masse di cristallino catarattose presenti in camera anteriore, terminando l'intervento senza impiantare la IOL.
I CTU hanno rilevato, però, che dopo l'intervento, nonostante la consapevolezza della complicanza verificatasi, gli operatori omisero di dare indicazioni al paziente sulla pianificazione di un cauto monitoraggio clinico e di una vitrectomia posteriore da effettuarsi nei tempi ristretti previsti, non risultando in atti nemmeno un documento di dimissione attestante la comunicazione al dell'evento avverso Pt_1
occorso durante il trattamento chirurgico, né delle eventuali manifestazioni cliniche da ipertono oculare ad esso secondarie e dei rischi connessi all'ipertono.
Il che giustificherebbe anche il fatto che, quando si rivolse all'Ospedale di Formia, il non fece alcun riferimento all'intervento subito pochi giorni prima e, dunque, Pt_1
la sua sintomatologia non venne ad esso ascritta. Invece, quando l'attore fu visitato il 09.10.2021 dal dott. , il glaucoma era Per_2
progredito ancora e l'oculista lo diagnosticò con precisione, prescrivendo consona terapia farmacologica nelle more del trattamento chirurgico, poi eseguito all'Ospedale San Paolo di Napoli il 15.10.2012.
Gli Ausiliari, quindi, sono arrivati alla conclusione che “L'attacco acuto di glaucoma perdurante diversi giorni, causalmente riconducibile… a difetti di condotta assistenziale degli oculisti che gestirono il caso (ivi compreso , se le circostanze riferite risultino comprovate, l'oculista di fiducia del paziente, che, tuttavia, non è parte resistente del ricorso) realizzò un danno irreversibile al nervo ottico, cioè un'atrofia ottica… causa del notevole deficit visivo residuato all'occhio sinistro
(incerta percezione della luce) che rappresenta un danno permanente, non emendabile, a carattere iatrogeno” (v. p. 18 Relazione CTU).
I CTU hanno dunque ritenuto che il peggioramento delle condizioni visive del sia riconducibile “al mancato rispetto, da parte dei predetti oculisti, per Pt_1
omissione della media diligenza e a causa di una condotta omissiva, di quelle regole precise acquisite per comune consenso e costituenti il necessario corredo del professionista che si dedichi al settore della medicina in esame”, escludendo nella fattispecie la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 2236 c.c.
Hanno altresì riconosciuto che “la condotta alternativa doverosa ma omessa (cauto monitoraggio clinico;
programmazione di vitrectomia in tempi brevi;
informativa al paziente sull'evento avverso) avrebbe probabilmente (nell'ottica del più probabile che non) evitato il glaucoma acuto produttivo della atrofia ottica realizzante pratica perdita del visus”, dando compiutamente atto della sussistenza dei criteri necessari per stabilire il nesso di causalità tra il danno subito dall'attore e la prestazione eseguita presso la clinica convenuta.
Per quel che concerne, poi, gli esiti di carattere permanente sull'integrità psicofisica del , gli Ausiliari hanno riconosciuto che il valore menomativo del deficit Pt_1
dell'acuità visiva centrale, da cui lo stesso è afflitto, comporta un danno biologico permanente nella misura del 20%, tenuto conto “del danno differenziale tra gli attuali postumi (pratica cecità monolaterale), la capacità visiva raggiungibile nell'ipotesi di una corretta gestione dell'evento avverso ed il valore menomativo della pseudofachia”.
Ed è in tale percentuale (20%) che deve quantificarsi il danno biologico, non ritenendosi esatta la modalità di calcolo proposta da parte ricorrente, la quale pretenderebbe di individuarne la quantificazione nella differenza tra la quantificazione monetaria della percentuale complessiva di invalidità permanente del del (55%), comprendente presuntivamente quella pregressa e quella Pt_1
iatrogena, e la quantificazione monetaria di quella pregressa (35%).
Difatti, come correttamente dedotto in proposito dagli Ausiliari in risposta alle osservazioni del CTP dell'attore, “la preesistente quota di valore menomativo riconducibile ad antecedenti condizioni patologiche dell'attore non riguarda
l'apparato visivo bensì un altro sistema organo-funzionale e che vige pur sempre il principio dell'inesauribilità del bene salute, per cui la validità psico-fisica è composta da multipli cento” (v. p. 21 Relazione CTU).
Oltre alla indicata invalidità permanente i CTU hanno riconosciuto e quantificato la durata dell'inabilità temporanea totale in 2 giorni e la durata dell'inabilità temporanea parziale al 25% in 60 giorni.
Pertanto, sulla base delle riportate conclusioni peritali, in applicazione della normativa di riferimento in materia e tenuto conto dell'età di Parte_1
all'epoca dei fatti (69 anni), deve ritenersi che all'odierno attore spettino, a titolo di risarcimento del danno alla persona, i seguenti importi: euro 50.289,00 a titolo di danno biologico permanente ed euro 1.955,00 a titolo di danno biologico temporaneo
(di cui euro 230,00, per ITT 2 gg;
euro 1.725,00 per ITP al 25% per 60 gg.), per un totale di euro 52.244,00.
Non essendo state documentate spese mediche, nulla è dovuto a tale titolo.
L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa
(v. Cass. civ. n. 1627/2022).
Nella liquidazione del danno, dunque, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.02.1995 n. 1712, nonché Cass.,
10.03.2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata, in base ad un indice di rivalutazione medio questo giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al tasso Parte_1
legale dalla data dei fatti (04.10.2012), sulla somma complessiva dovuta all'attrice e liquidata all'attualità (pari ad euro 52.244,00) ma devalutata, in base agli indici
ISTAT, al 04.10.2012 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 04.10.2012 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470;
Cass., 21 aprile 1998, n. 4030).
Non risarcibile è, invece, da ritenersi il danno esistenziale e morale, né può attribuirsi l'invocato incremento per personalizzazione, stante la mancata allegazione, produzione ed assunzione di materiale istruttorio volto a suffragare la relativa domanda. Difatti, la pretesa di ristoro connessa alle anzidette voci risarcitorie non è supportata da argomentazioni sull'incidenza specifica della lesione patita in termini di sofferenza, né risultano evidenziate circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari (v. Cass. n.
21939/2017).
Il che non può non riverberarsi in termini di esclusione dell'autonoma riconoscibilità di tali poste di danno, in quanto - come in più occasioni statuito dalla Suprema Corte
- “soltanto in presenza di circostanze <
a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (v. Cass. n.
23778/2014; Cass. n. 24471/2014).
Tali non sono le circostanze riferite dalla teste figlia dell'attore, la Testimone_1
quale ha riferito che il padre dopo l'intervento non è più autonomo come prima nel fare la spesa o nell'andare a fare una passeggiata e che non può più dedicarsi alla lettura o alla televisione e ad altri passatempi, come la pesca subacquea, risentendo anche di cambiamenti umorali (v. udienza del 18.10.2022).
Parimenti dicasi per la testimonianza resa da figlio del ricorrente, Testimone_2
il quale ha confermato la perdita di autonomia del genitore, il suo peggioramento umorale, nonché il fatto che provi stanchezza nel leggere o nel guardare la televisione
(v. udienza 04.04.2023).
Difatti, le conseguenze riferite dai testi escussi sono ordinariamente ascrivibili al pregiudizio patito dall'attore e non presentano il carattere di specificità ed eccezionalità richiesto per il riconoscimento delle ulteriori poste di danno reclamate.
In tal senso, del resto, militano anche le conclusioni rese sul punto dagli Ausiliari, i quali hanno escluso che i postumi riscontrati possano avere riflessi negativi sull'espletamento delle attività quotidiane, sulla sfera individuale e relazionale,
“essendo consolidato in dottrina medico-legale e giurisprudenza che nel danno biologico vi confluisce anche questa categoria di danno alla persona” (v. p. 20
Relazione CTU).
E ciò in ossequio ai principi affermati dalle Sezioni Unite con le note sentenze nn.
26972 e 26975 dell'11.11.2008, che “hanno posto in rilievo il carattere unitario del danno non patrimoniale, quale categoria giuridica distinta da quella del danno patrimoniale, incasellando in essa, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, tutte le diverse “voci” elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) che non richiedono uno specifico ed autonomo statuto risarcitorio (inteso come metodologia dei criteri liquidatori per equivalente), ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, attraverso il meccanismo della cd. personalizzazione” (v. Cass. Ord. n. 676/2023).
Acclarata la sussistenza e l'entità del danno patito dall'attore, nonché del nesso di causalità che ne riconduce la genesi alla prestazione eseguita presso la clinica
[...]
quest'ultima va condannata all'integrale ristoro del pregiudizio subito dal CP_1
. Pt_1
Difatti, la responsabilità della non è esclusa dal fatto che – come sostiene la CP_1
convenuta – nella fattispecie il contratto sarebbe stato “concluso direttamente con il professionista e sia stato quest'ultimo a contattare la casa di cura, per l'affitto delle attrezzature o la locazione delle stanze”, in quanto deve ritenersi che la natura del rapporto contrattuale tra le parti e della conseguente responsabilità che ne deriva, non muta in base alle modalità di ricovero;
tant'è che la documentazione sanitaria redatta in occasione dell'intervento e depositata in atti reca nell'intestazione la precedente denominazione dell'odierna convenuta, ovvero “ a Controparte_7
dimostrazione del rapporto intercorso tra le parti in causa. Il paziente, infatti, sia se si rivolga direttamente alla struttura privata per l'esecuzione del contratto avente ad oggetto la prestazione di ricovero per assistenza terapeutica, sia se si rivolga indirettamente ad essa su consiglio del medico, sia se scelga direttamente il medico quale professionista esecutore della prestazione medica anche al di fuori dell'organizzazione della struttura privata che provvede a concludere il contratto di ricovero con la struttura privata, stipula con quest'ultima sempre e comunque un contratto avente ad oggetto la prestazione di ricovero per assistenza terapeutica. La natura contrattuale della responsabilità della struttura privata deriva, quindi, dalla qualificazione del contratto, avente ad oggetto prestazioni di ricovero per assistenza terapeutica, quale obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta (v. Cass. n. 28987/2019).
Difatti, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto ” (Cass., n. 13066/2004; e negli stessi termini Cass.
n. 2042/2005).
In proposito la Cassazione ha inoltre precisato che “nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa di quest'ultimo deve essere ripartita in misura di regola paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., atteso che, diversamente,
l'attribuzione di un diritto di regresso ovvero rivalsa integrale ridurrebbe il rischio
d'impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio d'insolvibilità del medico convenuto, in ipotesi, con l'azione di rivalsa, distinta, quest'ultima da quella propriamente di regresso che presuppone la nascita di un'obbligazione, avente il medesimo titolo, in capo ai condebitori solidali a seguito dell'integrale adempimento dell'obbligazione originaria da parte di uno di essi;
tutto ciò salvo che la struttura dimostri, un'eccezionale, inescusabilmente grave ma altresì del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (nel qual caso, logicamente, ne può e deve rispondere solo lo stesso) (cfr. Cass., 11/11/2019, n. 28987, Cass.,
29/10/2021, n. 29001)” (v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 26 aprile 2022, n. 12965).
Per superare l'assetto anche interno così ricostruito, non basta, quindi, ritenere che l'inadempimento fosse ascrivibile propriamente alla condotta del medico, ma occorre considerare il composito titolo in ragione del quale la struttura risponde del proprio operato.
Orbene il comportamento colposo rappresentato dall'omessa informativa della complicanza verificatasi durante l'operazione e dall'omessa prescrizione delle necessarie cautele successive all'intervento è stato chiaramente delineato dal CTU, ma la responsabilità del medico, in virtù di quanto innanzi detto, non esclude una concorrente responsabilità in capo alla struttura ospedaliera la cui prestazione nei confronti del paziente non si esaurisce nella mera messa a disposizione del “servizio alberghiero”, comportando anche una attività di formazione, controllo e vigilanza sulle attività sanitarie poste in essere dai medici operanti all'interno della stessa e propria dell'esercizio dell'attività di impresa.
L'esclusione di una tale forma di responsabilità della struttura implicherebbe l'ingiusto risultato di far ricadere esclusivamente sul sanitario, del cui operato l'azienda si avvale al fine di lucrare sulla prestazione sanitaria offerta, il rischio proprio dell'impresa che sta, per l'appunto, nella attività di organizzazione dell'insieme degli strumenti operanti per il raggiungimento del risultato di cura finale.
Tant'è che per superare il criterio presuntivo di ripartizione della responsabilità come innanzi precisato, è riconosciuto, quale onere della struttura sanitaria, dimostrare
“oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (Cass. n. 28642 del 07.11.2024)” (v. Cass.
n. n. 14045 del 26 maggio 2025).
Nella fattispecie, tuttavia, la non ha offerto elementi probatori in tal senso CP_1
né, a suffragio delle sue ragioni, può valere il fatto che il non si fosse recato Pt_1
al prescritto controllo il giorno successivo all'intervento, posto che al paziente non era stata nemmeno comunicata la complicanza verificatasi durante l'operazione e la necessità di un ulteriore trattamento chirurgico a breve termine. Il che giustifica la condotta dell'attore, non allarmato circa l'esito delle cure ricevute e la loro possibile sfavorevole evoluzione.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e la va condannata a CP_1
corrispondere, in favore di , l'integrale ristoro del danno dallo stesso Parte_1
subito quantificato nell'importo di euro 52.244,00 oltre interessi come sopra esposto.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono. Alla condanna della convenuta segue, altresì, la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del giudizio ex art. 696-bis c.p.c., nonché la condanna alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia
10.03.2014 n. 55 ss. mod., in relazione decisum ed all'attività concretamente esercitata.
Parimenti vengono disciplinate le spese della CTU svoltasi nel giudizio ex art. 696- bis c.p.c., le quali vengono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
Deve, altresì, accogliersi la richiesta di condanna alla refusione delle spese per i consulenti tecnici di parte in conformità al dimostrato esborso, per le quali parte attrice ha esibito, per il dott. copia della fattura n. 590 del 18.06.2018 Persona_3
e del bonifico bancario effettuato dal per l'importo di euro 491,95, e per il Pt_1
dott. , copia della parcella n. 24 del 02.04.2019 e del bonifico bancario Persona_4
del 10.04.2019 per l'importo di euro 1.530,00 effettuato dallo Studio Liguori (v. all. fascicolo attoreo). Difatti, “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte… rientrano, invero, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate… ferma restando, naturalmente, la necessità che di tali spese la parte vittoriosa dimostri l'esborso effettivamente sopportato, dovendosi, per contro, escludere che
l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (v. Cass.
Ord. n. 1135/2023; Cass. Ord. n. 21402/2022).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e condanna la al risarcimento del danno in CP_1
favore di per il complessivo importo di euro 52.244,00, oltre Parte_1
interessi come in parte motiva;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1
spese del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., liquidate in euro 1.914,00 oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Liguori procuratore antistatario;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in CP_1
favore di , liquidate in euro 7.052,00 per compensi, oltre euro 286,00 Parte_1
per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo Liguori procuratore antistatario;
4) pone le spese di CTU del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. per intero, nella misura liquidata dal giudice designato, a carico della condannando CP_1
quest'ultima altresì a rifondere a il complessivo importo di euro Parte_1
2.081,90, dallo stesso già versato in favore dei consulenti;
5) condanna la a rifondere le spese dei consulenti tecnici di parte nel CP_1
procedimento ex art. 696-bis c.p.c., per l'importo di euro 491,95 per il dott. Per_3
in favore di e, per l'importo di euro 1.530,00 per il dott.
[...] Parte_1
, in favore dell'avv. Vincenzo Liguori procuratore antistatario. Persona_4
Nola, 01.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi