Ordinanza cautelare 12 maggio 2023
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 03/06/2025, n. 10758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10758 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10758/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05605/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5605 del 2023, proposto da AS BO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- della nota prot. U0003320 del 3 marzo 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali - Direzione Generale per la Regolazione dei Contratti Pubblici e la Vigilanza sulle Grandi Opere, avente ad oggetto “ Istanza di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all’articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91. Comunicazione di esclusione – istanza non presentata in conformità al Decreto Ministeriale n. 381 del 06 dicembre 2022 ”;
- per quanto possa occorrere, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 dicembre 2022, pubblicato in G.U. del 27 dicembre 2022, recante “ Modalità di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi in relazione agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli in precedenza indicati, anche non conosciuto, in qualunque modo ritenuto ostativo all’ammissione dell’istanza della ricorrente Asl BO di accesso al Fondo summenzionato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) La ricorrente AS BO ha rappresentato di non essere stata ammessa al fondo per l’adeguamento prezzi di cui all’articolo 26, comma 4, lett. b) , del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (“ Fondo ”), per aver presentato la relativa istanza con modalità non conformi a quelle prescritte dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 381 del 6 dicembre 2022, come comunicato dallo stesso Ministero con nota prot. n. 3320 del 3 marzo 2023 (cfr. doc. 1 della produzione della parte ricorrente).
2.) Per ciò che concerne la disciplina normativa del Fondo, occorre evidenziare che:
- con il d.-l. n. 50/2022, recante “ Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina ”, il legislatore ha introdotto alcune misure di sostegno destinate al settore dei contratti pubblici, al fine di fronteggiare “ gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto i n parte con le risorse del PNRR e del PNC ”;
- più in particolare, con l’articolo 26, comma 1, del d.-l. n. 50/2022 è stato previsto che “ Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 ”. A tal fine, è stato precisato che “ I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. […] Il pagamento è effettuato […] utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto ”;
- nel caso in cui le risorse menzionate dall’articolo 26, comma 1, del d.-l. n. 50/2022 si fossero rivelate insufficienti a garantire la copertura dei maggiori importi sostenuti per i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° agosto al 31 dicembre 2022, il comma 4, lett. b) , di tale articolo ha introdotto una ulteriore misura di sostegno per le stazioni appaltanti. In particolare, è stato stabilito che i maggiori oneri derivanti dall’adeguamento prezzi per gli appalti non finanziati con fondi PNRR potessero essere coperti mediante le “ risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonché dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall’articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 ”.
2.1.) Per quanto riguarda le modalità di accesso al Fondo e per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, giova poi considerare che il citato articolo 26, comma 4, lett. b) , del d.-l. n. 50/2022 ha onerato le stazioni appaltanti alla presentazione dell’istanza di ammissione “[…] entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ”, secondo le “ modalità previste dal decreto di cui all’articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 […]”.
2.1.1.) Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 381 del 6 dicembre 2022 sono state disciplinate le modalità operative per l’accesso al Fondo.
Più in dettaglio, è stato stabilito che:
- le stazioni appaltanti, per presentare la domanda di ammissione, a pena di esclusione avrebbero dovuto utilizzare “ esclusivamente la piattaforma raggiungibile al link https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/ compilando, per ciascun intervento, un modulo informativo da sottoscrivere e trasmettere secondo le modalità indicate nella medesima piattaforma che sarà aperta a partire dal 2 gennaio 2023 – ore 10:00 e sino al 31 gennaio 2023 - ore 16:00. La richiesta di accesso al Fondo, generata dalla suddetta piattaforma informatica, pena esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante (o dal delegato indicato) dei soggetti di cui al co. 1 e trasmessa all’indirizzo PEC adeguamentoprezziart26b.dgreg@pec.mit.gov.it entro e non oltre le ore 23:59 del 31 gennaio 2023; farà fede l’orario di ricezione presso la suddetta casella PEC ” (articolo 2, comma 2);
- “ Il modulo di cui al comma 2 contiene le seguenti informazioni […] :
a) dati principali del contratto d’appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, la denominazione o ragione sociale dell’impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d’urgenza;
b) data di presentazione dell’offerta, fermo restando quanto previsto al comma 1;
c) categoria di appartenenza dell’impresa appaltatrice, individuata secondo i criteri di cui all’articolo 1, comma 3;
d) attestazione, firmata dal direttore dei lavori e vistata dal responsabile unico del procedimento, dell’entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui all’articolo 1, comma 1;
e) copia dello stato di avanzamento dei lavori;
f) prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;
g) entità delle risorse finanziarie di cui al comma 1 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata la richiesta di accesso al Fondo;
h) l’entità del contributo richiesto;
i) gli estremi per l’effettuazione del versamento a favore della stazione appaltante del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo ” (articolo 2, comma 3).
2.2.) Per ciò che concerne la posizione della AS ricorrente, la stessa ha asserito di aver formulato l’istanza di ammissione al Fondo in data 31 gennaio 2023, relativamente a lavorazioni contabilizzate nel periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2022 nell’ambito del contratto sottoscritto con la ATI SALC S.p.A. – IRCOP S.p.A. (rientrante nella categoria “grande impresa”), avente ad oggetto “ Affidamento dell’appalto per la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori di completamento del Corpo A3 dell’Ospedale di Belcolle ”, identificato con CIG: 39686888EF e di importo pari ad euro 8.749.913,14, IVA esclusa.
Più in dettaglio, la suddetta istanza di ammissione al Fondo riguardava tre distinti stati di avanzamento dei lavori, ovverosia il “ SAL n. 17 del 15/09/2022 di € 363.029,77 a fronte di un importo adeguato secondo il prezziario regionale aggiornato ai sensi del d.lgs. 50/22 di € 574.319,14 (per un differenziale di € 211.289,37) ”, il “ SAL n. 18 del 31/10/2022 di € 358.102,04 a fronte di un importo adeguato secondo il prezziario regionale aggiornato ai sensi del d.lgs. 50/22 di € 384.913,17 (per un differenziale di € 26.811,13) ” e il “ SAL n. 19 del 31/12/2022 di € 498.453,85 a fronte di un importo adeguato secondo il prezziario regionale aggiornato ai sensi del d.lgs. 50/22 di € 816.584,06 (per un differenziale di € 318.130,21) ” (cfr. pag. 5 del ricorso), per un importo totale richiesto pari ad euro 556.230,71.
2.3.) La AS ricorrente ha, poi, esposto di non essere riuscita a portare a compimento, nell’ultimo giorno utile, la procedura informatica di generazione dell’istanza di ammissione al Fondo a causa di una asserita indisponibilità della piattaforma digitale all’uopo predisposta, sebbene sulla pagina web raggiungibile attraverso il collegamento ipertestuale https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/ fossero presenti plurimi avvisi che informavano gli utenti che detta piattaforma sarebbe stata attiva fino alle ore 23:59 del giorno 31 gennaio 2023.
2.3.1.) A detta della AS ricorrente, il completamento della procedura informatica finalizzata alla presentazione della istanza di ammissione al Fondo non sarebbe stato possibile pur avendo essa tentato di prendere contatto telefonico con gli Uffici del Ministero utilizzando il numero reperito nella sezione “Contatti” della pagina web https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/ e pur avendo consultato le FAQ, aggiornate tuttavia al 19 agosto 2022.
2.3.2.) La AS ricorrente ha, quindi, riferito di aver comunque predisposto un modulo di ammissione al Fondo, recante i dati richiesti dalla Tabella 1 contenuta nella piattaforma digitale, di averlo digitalmente sottoscritto con firma apposta dal proprio Direttore Generale e di averlo inoltrato via pec alle ore 18:40 del 31 gennaio 2023.
In calce a tale modulo, inoltre, era stato indicato che detta modalità di presentazione dell’istanza “ si rende necessario in quanto non è stato possibile generare le istanze attraverso la piattaforma telematica ” (cfr. doc. 10 della produzione della parte ricorrente).
2.3.3.) A tale comunicazione è poi seguita la richiamata nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 3320 del 3 marzo 2023, con la quale è stata comunicata l’esclusione dal Fondo dell’AS di BO, giustificata dalla mancata presentazione dell’istanza di ammissione secondo le modalità prescritte dal d.m. n. 381/2022.
3.) La AS ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato a due differenti motivi, ha impugnato sia il provvedimento ministeriale di esclusione dal Fondo sia, in parte qua , il d.m. n. 381 del 6 dicembre 2022, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento.
3.1.) Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Illegittimità della ‘comunicazione di esclusione’ in data 3 marzo 2023 per difetto di istruttoria, omessa considerazione di fatti decisivi, carenza e/o travisamento dei presupposti, difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990, violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento, leale cooperazione e buon andamento, violazione dei principi generali in tema di soccorso istruttorio, parità di trattamento, prevalenza della sostanza sulla forma e raggiungimento dello scopo e favor partecipationis nelle procedure concorsuali. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del c.d. ‘Decreto aiuti’. Manifesta irragionevolezza ”.
Più in particolare, secondo la prospettazione della AS ricorrente, l’operato del Ministero resistente risulterebbe illegittimo in quanto il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda di ammissione al Fondo, così come prescritte dal gravato decreto ministeriale, sarebbe stato causato da una situazione di impossibilità oggettiva e ad essa non imputabile, come specificamente accertato nella pec inviata in data 31 gennaio 2023.
L’impossibilità oggettiva di procedere alla trasmissione della domanda per mezzo della piattaforma digitale all’uopo predisposta dalla amministrazione ministeriale, risulterebbe facilmente riscontrabile da quest’ultima mediante la verifica dei propri sistemi informatici.
Il gravato provvedimento di esclusione risulterebbe illegittimo anche in ragione del fatto che il Ministero resistente avrebbe indebitamente omesso di considerare che la causa del ricorso a una modalità di presentazione dell’istanza di ammissione al Fondo alternativa all’unica modalità ritenuta conforme alle prescrizioni ministeriali, sarebbe imputabile solamente all’amministrazione resistente, in quanto asseritamente dipendente da vizi del sistema di acquisizione e gestione delle istanze mediante la piattaforma telematica, con conseguente impossibilità di completare la procedura richiesta nell’ultima giornata utile, ossia entro le ore 23:59 del 31 gennaio 2023.
Secondo la prospettazione della AS ricorrente, ogniqualvolta l’amministrazione procedente prescriva che la presentazione delle domande debba avvenire con modalità telematiche, come occorso nel caso di specie, non potrebbero poi essere addossati agli operatori istanti eventuali malfunzionamenti della piattaforma digitale all’uopo predisposta.
L’adozione del gravato provvedimento di esclusione a fronte della prospettata impossibilità, oggettiva e non ascrivibile alla ricorrente, di utilizzare la predetta piattaforma telematica, peraltro, renderebbe illegittimo l’operato del Ministero resistente anche perché ostativa rispetto all’attivazione del soccorso istruttorio.
Oltretutto, il fatto che la mancata ammissione al Fondo sia stata disposta per motivi meramente formalistici si porrebbe anche in contrasto con il principio di massima partecipazione alle procedure selettive pubbliche.
La AS ricorrente, senza specificare ulteriormente le proprie doglianze, ma richiamando le argomentazioni sin qui riportate e sintetizzate, ha poi postulato l’illegittimità del gravato provvedimento di esclusione per “ violazione dell’obbligo di motivazione e di compiuta istruttoria prescritto dalla legge 241 del 1990, nonché dall’ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del d.l. 50 del 2022 e del canone di ragionevolezza che discende dall’art. 3 della Costituzione. Il medesimo provvedimento risulta viziato altresì sotto il profilo dell’eccesso di potere per l’evidente violazione dei basilari principi di buona fede, leale cooperazione, affidamento e buon andamento che devono informare l’agire della pubblica amministrazione, oltre che dei correlati principi, di portata generale, del soccorso istruttorio, della parità di trattamento, della prevalenza della sostanza sulla forma e del raggiungimento dello scopo, nonché del favor partecipationis nelle procedure ad evidenza pubblica ” (cfr. pag. 13 del ricorso).
3.2.) Con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del provvedimento di esclusione per “ violazione del principio di affidamento ”, nonché l’illegittimità in parte qua dell’articolo 2, comma 2, del d.m. n. 381/2022 per “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26, comma 4, lettera b), del c.d. ‘Decreto aiuti’, violazione dell’art. 3 della Costituzione e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, violazione del principio del favor partecipationis nelle procedure concorsuali ”.
Secondo la prospettazione della AS ricorrente, il gravato provvedimento di esclusione risulterebbe illegittimo anche per violazione del principio del legittimo affidamento.
Detto provvedimento, infatti, pur essendo stato adottato sulla base di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.m. n. 381/2022, non reca l’indicazione che la piattaforma digitale predisposta per la trasmissione della istanza di ammissione al Fondo sarebbe stata aperta solo “ sino al 31 gennaio 2023 - ore 16,00 ”. Peraltro, anche gli avvisi presenti sulla pagina web di accesso alla piattaforma digitale recavano che “ la piattaforma sarà attiva da lunedì 2 gennaio 2023 alle ore 10:00 e fino a martedì 31 gennaio 2023 alle ore 23:59 ”.
La AS ricorrente ha, poi, contestato la legittimità dell’articolo 2, comma 2, del d.m. n. 381/2022, ritenendo che lo stesso abbia assunto una portata lesiva della sua sfera giuridica solo dopo le ore 16:00 del 31 gennaio 2023, poiché solo a partire da tale momento la preclusione all’invio della istanza di ammissione al Fondo avrebbe pregiudicato i suoi interessi economici.
Secondo la prospettazione contenuta in ricorso, la gravata prescrizione ministeriale si porrebbe in contrasto con l’articolo 26, comma 4, lett. b) , del d.-l. n. 50/2022 per aver indebitamente ridotto il termine di presentazione delle istanze di ammissione al Fondo previsto da tale disposizione normativa primaria, fissato alle ore 23:59 del 31 gennaio 2023 e non alle ore 16:00, come invece previsto dall’impugnato decreto ministeriale.
La riduzione del termine decadenziale di presentazione delle domande, invero, esulerebbe dalle finalità dell’impugnato decreto ministeriale che, in virtù del combinato disposto dell’articolo 1- septies , comma 8, secondo periodo, del d.-l. n. 73/2021 e dell’articolo 26, comma 4, lett. b), del d.-l. n. 50/2022, dovrebbero essere circoscritte alla mera previsione delle modalità di trasmissione dei dati richiesti per l’ammissione al Fondo.
La compressione del termine di presentazione per cui è causa dalle ore 23:59 alle ore 16:00 risulterebbe anche manifestamente irragionevole e sproporzionata, risolvendosi in una illogica riduzione di un terzo dell’ultima giornata utile per l’elaborazione delle istanze di ammissione al Fondo, per destinare le ultime otto ore all’invio di una semplice pec.
A conferma della illegittimità di tale previsione militerebbero anche le previsioni contenute nel decreto ministeriale del 28 luglio 2022 – con il quale sono state disciplinate le modalità di presentazione delle domande di ammissione al Fondo per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio al 31 luglio 2022 – e nel decreto ministeriale del 1° febbraio 2023 – relativo all’accesso al Fondo di cui all’articolo 26, comma 6- quater , del c.d. decreto aiuti – in quanto le stesse non circoscrivevano l’operatività temporale della piattaforma ad un momento antecedente alla scadenza dell’ultimo giorno utile previsto dalla normativa primaria di riferimento.
In ogni caso, l’AS ricorrente ha anche instato per la disapplicazione del gravato decreto ministeriale n. 381/2022.
4.) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (“ Mit ”) si è costituito in resistenza nel presente giudizio e con memoria depositata in data 3 maggio 2023, ha eccepito l’infondatezza del primo motivo di ricorso, nonché l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
4.1.) Per ciò che concerne l’eccepita inammissibilità del secondo motivo di ricorso, la stessa discenderebbe dal fatto che il gravato decreto ministeriale n. 381/2022 risulterebbe divenuto inoppugnabile per decorso del termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’articolo 29 c.p.a.
Infatti, il ricorso in esame risulta essere stato notificato solo in data 31 marzo 2023, mentre il gravato decreto è stato pubblicato nella G.U.R.I. del 27 dicembre 2022.
4.2.) Il Mit, con la propria memoria difensiva del 3 maggio 2023, ha anche chiarito e documentato alcuni aspetti fattuali della vicenda per cui è causa, evidenziando che:
- la AS ricorrente, con l’intento di presentare una istanza di ammissione al Fondo, ha provveduto a iscriversi e registrarsi nella piattaforma telematica all’uopo dedicata solo in data 27 gennaio 2023;
- la AS ricorrente, come risulta dalla estrazione di dati effettuata sulla piattaforma, ha compilato solo parzialmente il modulo informatico previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.m. n. 381/2022, ossia solo con riferimento alla Sezione I “ Anagrafica ” e alla Sezione III “ Richieste in fase di compilazione ”, limitatamente ai sottomoduli I e III; mentre non è stata affatto compilata la Sezione II “ Schede adeguamento prezzi ”, nella quale occorreva inserire, con riferimento a ciascun CIG per il quale si intendeva chiedere l’accesso al Fondo, le informazioni richieste dall’articolo 2, comma 3, del d.m. n. 381/2022;
- per tutto il periodo di apertura della piattaforma – compreso tra lunedì 2 gennaio 2023, ore 10:00, e martedì 31 gennaio 2023, ore 16:00 – è stato assicurato il servizio di assistenza tecnica alle stazioni appaltanti mediante e-mail , così come indicato nella apposita sezione “ Supporto per la compilazione ”, presente nella homepage del sito Internet dedicato alla presentazione delle domande di ammissione al Fondo;
- nel periodo di apertura della piattaforma digitale non sono stati rilevati blocchi o malfunzionamenti improvvisi (cfr. doc. 8 della produzione del Ministero resistente), il che trova conforto anche nel fatto che sono pervenute numerose istanze di ammissione al Fondo (cfr. doc. 9 della produzione del Ministero resistente);
- i vincoli temporali fissati dal gravato d.m. n. 381/2022 erano stati evidenziati in maniera chiara ed univoca alle stazioni appaltanti in più sezioni della piattaforma digitale durante l’intero periodo di apertura della medesima. A conferma di ciò il Mit ha versato in atti gli screenshot degli avvisi telematici pubblicati prima del 31 gennaio 2023, recanti anche l’indicazione del vincolo temporale delle ore 16:00 del 31 gennaio 2023 per la generazione della domanda telematica da sottoscrivere digitalmente e trasmettere via pec (cfr. doc. 2 della produzione del Ministero resistente);
- la AS ricorrente, come dalla stessa pacificamente ammesso, si è limitata a inviare via pec una istanza non consolidata nella piattaforma digitale e, per questo, incompleta.
5.) All’udienza camerale del 10 maggio 2023 è stata discussa la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.
5.1.) La Sezione, con ordinanza n. 12 maggio 2023, ha respinto la domanda cautelare non ravvisando la sussistenza dei presupposti normativamente richiesti per la concessione della invocata cautela.
6.) La AS ricorrente, con dichiarazione versata in atti in data 23 dicembre 2024, ha confermato la permanenza dell’interesse alla delibazione nel merito del presente gravame.
7.) La AS ricorrente, con memoria depositata in data 1° febbraio 2025, ha controdedotto alle eccezioni sollevate dal Ministero resistente, ha specificato le proprie censure e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
8.) Il Mit, con istanza da ultimo depositata in data 15 aprile 2025, ha chiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli atti e scritti depositati.
9.) All’udienza pubblica del 5 marzo 2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
2. Risulta, innanzitutto, infondato il primo motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento di esclusione sull’assunto che il Mit non abbia considerato che la mancata presentazione della istanza di ammissione al Fondo sia dipesa da una situazione di impossibilità oggettiva e non imputabile alla AS ricorrente, correlata al malfunzionamento della piattaforma digitale.
La legittimità di tale provvedimento, inoltre, risulterebbe inficiata anche dalla sostanziale preclusione del soccorso istruttorio e dal fatto che l’esclusione disposta per motivi meramente formalistici si porrebbe in contrasto con il principio di massima partecipazione alle procedure selettive pubbliche.
2.1. Nella fattispecie in esame non è configurabile, in capo al Ministero resistente, alcuna alterazione della fisiologica dinamica dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, atteso che è stato documentato in atti che nessun malfunzionamento informatico ha interessato, durante tutto il periodo di apertura, la piattaforma digitale messa a disposizione delle stazioni appaltanti ai fini della presentazione dell’istanza di ammissione al Fondo per l’adeguamento dei prezzi in relazione agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022.
2.2. La documentazione prodotta dal Mit, invero, è idonea a confutare la prospettazione della AS di BO, facendo emergere come la mancata presentazione della istanza di ammissione al Fondo secondo le modalità previste dal d.m. n. 381/2022 sia ascrivibile alla parte ricorrente e non, invece, ad un anomalo malfunzionamento della piattaforma telematica occorso durante l’ultimo giorno utile per la generazione della domanda sulla piattaforma digitale.
Il Ministero resistente, infatti, ha dimostrato che la AS ricorrente non ha provveduto a compilare, entro le ore 16:00 del giorno 31 gennaio 2023, tutte le sezioni di cui si compone il modulo digitale che doveva essere generato telematicamente, così come previsto dal gravato d.m. n. 381/2022.
2.3. Ad avviso del Collegio, nel caso di specie, può farsi applicazione dell’orientamento pretorio che si è affermato in seno alla giurisprudenza amministrativa per ciò che concerne la partecipazione alle gare telematiche – e che risulta applicabile, per identità di ratio , anche alle procedure a sportello quale quella per cui è causa – secondo il quale in dette procedure si innesca una “ dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, che dev’essere conosciuta, data per presupposta e accettata nei suoi vantaggi e nei suoi (pochi) svantaggi una volta che il legislatore ha dato ad essa validità ” e, ancora, che “ In tale chiave ricostruttiva, l’esperienza e abilità informatica dell’utente, […] la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e ‘dominare’ quando si accinge all’effettuazione di un’operazione così importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che l’amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni ” (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 448 del 24 gennaio 2022; Cons. Stato, sez. III, sent. n. 7352 del 24 novembre 2020; T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 3640 del 18 febbraio 2025).
2.4. Oltretutto, ad avvalorare la legittimità dell’operato del Ministero resistente depone anche la circostanza per cui per tutto il periodo di apertura della piattaforma (da lunedì 2 gennaio 2023 alle ore 10:00 e fino a martedì 31 gennaio 2023 alle ore 16:00) è stato assicurato il servizio di assistenza tecnica alle stazioni appaltanti mediante e-mail , così come appositamente indicato nella homepage del sito Internet dedicato.
La AS ricorrente, invece, ha tentato di avvalersi, tardivamente e irritualmente, di un canale di assistenza tecnica e una siffatta condotta non può valere a dimostrare l’illegittimità del gravato provvedimento di esclusione.
2.5. Peraltro, la predetta piattaforma telematica è risultata disponibile per un tempo ragionevolmente congruo all’inserimento dei dati richiesti con il d.m. n. 381/2022, considerata la natura dei dati da inserire, la loro disponibilità in capo alle stazioni appaltanti richiedenti, la possibilità di salvare in bozza i dati di volta in volta inseriti, senza necessità di ricominciare da capo la procedura ove non completata in un unico step , nonché la possibilità di chiedere assistenza tecnica fino alla chiusura del termine di generazione del modulo informatico.
2.6. Neppure risulta meritevole di pregio il profilo di censura che appunta sulla indebita preclusione del soccorso istruttorio.
In proposito, è sufficiente evidenziare come la giurisprudenza amministrativa abbia affermato che “ il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al partecipante obblighi di correttezza, che impongono a quest’ultimo di assolvere oneri minimi di cooperazione e di diligenza quali il dovere di compilare moduli e di presentare documenti secondo quanto indicato dall’amministrazione ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 4840 del 30 luglio 2020) e che “ il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti esplicitamente dalla legge o da disposizioni speciali ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1180 del 20 febbraio 2019; Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 6106 del 26 ottobre 2018).
Tali principi risultano pienamente applicabili al caso di specie in quanto per partecipare alla procedura a sportello per cui è causa le stazioni appaltanti richiedenti dovevano assolvere oneri minimi di cooperazione e diligenza, consistenti proprio nella compilazione telematica di moduli e nell’invio, sempre con modalità telematiche, della domanda generata sulla piattaforma digitale messa loro a disposizione dal Ministero resistente.
Di conseguenza, era preciso onere delle stazioni appaltanti interessate all’erogazione del contributo pubblico in questione informarsi e comprendere tempestivamente – anche operando prontamente sulla piattaforma telematica messa loro a disposizione per un tempo sicuramente congruo rispetto alla tipologia di attività da compiere – quali fossero le corrette modalità di inserimento dei dati e di compilazione delle Sezioni informatiche per la generazione della domanda da trasmettere al Mit, tenuto anche conto del fatto che quella telematica è stata prevista come unica modalità possibile di presentazione della istanza di ammissione al Fondo.
2.7. Destituito di fondamento, inoltre, risulta essere il profilo di censura che appunta sulla violazione del principio di massima partecipazione alle procedure selettive pubbliche.
A riguardo, è sufficiente rilevare come le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al Fondo predisposte dal Mit trovino uniforme applicazione nei confronti di tutte le stazioni appaltanti interessate all’erogazione del contributo pubblico di cui si tratta, non essendo stato richiesto il compimento di attività differenziate in funzione di determinate caratteristiche tipologiche dei soggetti richiedenti o dei contratti pubblici interessati.
Peraltro, la imposizione uniforme di specifici vincoli temporali entro i quali svolgere le attività propedeutiche alla trasmissione telematica della domanda di ammissione al Fondo non risulta suscettibile di restringere la platea dei potenziali richiedenti, mirando unicamente ad assicurare una ordinata gestione della procedura a sportello che, per sua natura, si rivolge ad una platea di soggetti ampia e non predeterminabile ex ante , potendo essere ricondotta tra le procedure pubbliche di massa.
La legittima imposizione di tali vincoli temporali, anche tenuto conto delle previsioni della normativa primaria ( i.e. , l’articolo 26, comma 4, lett. b) , del d.-l. n. 50/2022), trova conforto nel principio di autoresponsabilità che informa anche questa tipologia di procedure evidenziali e che si riannoda ai richiamati doveri di correttezza che i partecipanti sono tenuti ad osservare, rinvenienti il loro fondamento negli articoli 2 e 97 della Costituzione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 9 del 25 febbraio 2014).
2.8. Gli adempimenti richiesti, d’altronde, non possono degradarsi a mere formalità, valendo, per un verso, a costituire specifica modalità di formazione della voluntas della stazione appaltante ai fini dell’ammissione al Fondo e, per l’altro, ad assicurare la par condicio nell’ambito della procedura pubblica di assegnazione di risorse economiche limitate, anche tenuto conto delle eventuali conseguenze derivanti dalla incapienza delle stesse rispetto alle domande presentate, in termini di riduzione proporzionale delle relative assegnazioni (articolo 4 del d.m. n. 381/2022).
2.9. Tutte le altre censure articolate con il primo motivo di ricorso risultano del pari infondate, in quanto trovano il loro fondamento sostanziale nei medesimi profili di censura già ritenuti infondati alla luce delle precedenti considerazioni.
3. Ad avviso del Collegio anche il secondo motivo di ricorso risulta destituito di fondamento, ragion per cui può essere direttamente scrutinato nel merito, senza bisogno di affrontare preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero resistente.
3.1. Non risultano meritevoli di pregio le censure mosse avverso l’articolo 2, comma 2, del d.m. n. 381/2022, nella parte in cui, in asserito contrasto con l’articolo 26, comma 4, lett. b) , del d.-l. n. 50/2022, viene stabilito che la generazione telematica della domanda di ammissione al Fondo debba essere effettuata entro le ore 16:00 e non le 23:59 del 31 gennaio 2023, coincidente con l’ultimo giorno utile per essere ammessi a tale Fondo.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, il gravato decreto ministeriale non ha introdotto alcuna indebita limitazione del termine di presentazione delle istanze di ammissione al Fondo, essendosi limitato a disciplinare, nel pieno rispetto della delega contenuta nella disposizione normativa primaria ( i.e. , l’articolo 26, comma 4, lett. b) , del d.-l. n. 50/2022), gli step procedurali e la scansione temporale delle distinte fasi in cui sono state articolate le modalità di presentazione di tali istanze.
Il termine ultimo per completare la trasmissione telematica della domanda di ammissione al beneficio economico pubblico di cui si tratta, difatti, è permasto per tutta la durata della procedura a sportello quello del 31 gennaio 2023, ore 23:59, in piena aderenza con quanto previsto dalla più volte richiamata normativa primaria di riferimento.
3.2. Tenuto altresì conto del fatto che il potere esercitato risulta del tutto vincolato – essendo l’attività normativamente richiesta all’amministrazione ministeriale circoscritta al solo accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissione al Fondo, così come stabiliti dall’articolo 26 del d.-l. n. 50/2022 e dal d.m. n. 381/2022 – e che il Ministero resistente ha fornito precipue prove documentali circa la intervenuta pubblicazione telematica di avvisi recanti l’indicazione del termine del 31 gennaio 2023, ore 16:00, per il compimento dell’attività di generazione della domanda telematica di ammissione al Fondo sulla piattaforma digitale approntata dal Mit, risulta destituita di fondamento la censura con la quale si pretende di riconnettere l’illegittimità del gravato provvedimento di esclusione alla violazione del principio del legittimo affidamento.
3.3. Il mancato assolvimento, da parte della AS ricorrente, dei doveri minimi di correttezza e diligenza sulla stessa gravanti in forza del principio di autoresponsabilità e pienamente esigibili alla luce delle competenze professionali di cui la stessa si presume iuris et de iure che sia dotata ogniqualvolta agisca nelle vesti di stazione appaltante, in uno con il comportamento tenuto dal Ministero resistente, che ha operato nel pieno rispetto dell’autovincolo imposto con il d.m. n. 381/2022 e ha dato adeguata pubblicità telematica alle previsioni dell’articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale, non consentono di accertare la sussistenza di un affidamento legittimo da salvaguardare, né, a fortiori , una lesione di tale affidamento, rimproverabile sul piano amministrativo al Ministero resistente.
3.4. L’infondatezza delle censure articolate con il secondo motivo di ricorso rende, del pari, infondata anche la richiesta di disapplicazione del d.m. n. 381/2022.
4. In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto stante la sua infondatezza.
5. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico della AS di BO nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la AS di BO alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO