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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 5278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5278/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TRAPANI LUCA MARIA che la rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
e
, con il patrocinio dell'avv. FORCHINO ANTONELLA che lo rappresenta e Controparte_1
difende in virtù di procura in atti
ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1
in COLLEGNO il 14.02.2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 4 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 28.2.2012 e il 26.11.2013. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino con decreto n. 240/2018 del 22.5.2018.
Con ricorso depositato il 26.02.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1
motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido congiunto delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1
residenza e dimora prevalente presso la madre, in Collegno (TO), via Borgo Dora n. 8 ed esercizio disgiunto della potestà genitoriale quanto il genitore tiene con sé le figlie.
DISPONE che l'altro genitore possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del giovedì fino alla domenica sera;
due giorni consecutivi infrasettimanali dall'uscita da scuola del mercoledì all'entrata a scuola del venerdì mattina, quando il padre non le tiene nel fine settimana;
durante le vacanza di Natale ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
durante le vacanze estive per almeno tre settimane di cui due consecutive.
DISPONE l'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie e in Euro 350,00 Per_1 Per_2 complessivi (ovvero € 175,00 a figlia) da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che il padre rimborsi alla madre il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., e quelle scolastiche nonché il 50% delle spese sportive e ricreative quest'ultime purché concordate e comunque documentate.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico spetti interamente alla madre e pertanto il signor rinuncerà alla domanda, già accolta dall' relativa all'assegno unico universale per CP_1 CP_2
entrambe le minori, in modo tale che la signora possa richiedere il 100% dell'importo. In Pt_1 ogni caso gli importi eventualmente corrisposti dall' al padre saranno dallo stesso interamente CP_2
versati alla madre.
DÀ ATTO che le parti concordano che entrambe le minori saranno fiscalmente a carico esclusivo della madre.
DA' ATTO che i coniugi si impegnino ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza.
DÀ ATTO che le parti per quanto non espressamente previsto dal presente ricorso dichiarano di aderire al Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati in materia di separazione divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5278/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TRAPANI LUCA MARIA che la rappresenta Parte_1
e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
e
, con il patrocinio dell'avv. FORCHINO ANTONELLA che lo rappresenta e Controparte_1
difende in virtù di procura in atti
ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, esprime parere favorevole. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1
in COLLEGNO il 14.02.2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 4 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 28.2.2012 e il 26.11.2013. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino con decreto n. 240/2018 del 22.5.2018.
Con ricorso depositato il 26.02.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1
motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affido congiunto delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1
residenza e dimora prevalente presso la madre, in Collegno (TO), via Borgo Dora n. 8 ed esercizio disgiunto della potestà genitoriale quanto il genitore tiene con sé le figlie.
DISPONE che l'altro genitore possa incontrarli e tenerli con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del giovedì fino alla domenica sera;
due giorni consecutivi infrasettimanali dall'uscita da scuola del mercoledì all'entrata a scuola del venerdì mattina, quando il padre non le tiene nel fine settimana;
durante le vacanza di Natale ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
durante le vacanze estive per almeno tre settimane di cui due consecutive.
DISPONE l'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie e in Euro 350,00 Per_1 Per_2 complessivi (ovvero € 175,00 a figlia) da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che il padre rimborsi alla madre il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., e quelle scolastiche nonché il 50% delle spese sportive e ricreative quest'ultime purché concordate e comunque documentate.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico spetti interamente alla madre e pertanto il signor rinuncerà alla domanda, già accolta dall' relativa all'assegno unico universale per CP_1 CP_2
entrambe le minori, in modo tale che la signora possa richiedere il 100% dell'importo. In Pt_1 ogni caso gli importi eventualmente corrisposti dall' al padre saranno dallo stesso interamente CP_2
versati alla madre.
DÀ ATTO che le parti concordano che entrambe le minori saranno fiscalmente a carico esclusivo della madre.
DA' ATTO che i coniugi si impegnino ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza.
DÀ ATTO che le parti per quanto non espressamente previsto dal presente ricorso dichiarano di aderire al Protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati in materia di separazione divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.