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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 438/2024 RG promossa da
elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. PISANU LUIGI che lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. LOI DANIELA;
appellante contro
) elettivamente Controparte_1 C.F._2
v. UGUSTO che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellata e PROCURA GENERALE intervenuta All'udienza del 17.4.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte 1) accogliere il presente ricorso in appello e, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile. n. 1184/2024 del 07.11.2024, pubblicata il 08.11.2024, notificata il 12.11.2024, con la quale è stato definito il procedimento iscritto al R.G. n.894/2024, modificare il decreto del Tribunale Civile di Sassari n. 2529 del 10.03.2022 relativo all'assegno di mantenimento a carico del Dott. e, per l'effetto, ridurre l'assegno per il mantenimento di Pt_1 da corrispondere alla Sig.ra ad euro Persona_1 CP_1
300,00; 2) per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione al Dott. CP_1
, perlomeno a far data dal 12.01.2021, della differenza tra l'assegno di Pt_1 nimento versato dall'appellante e l'assegno che, in realtà, l'appellante avrebbe dovuto versare alla luce dell'effettiva situazione economica – patrimoniale della Sig.ra oltre alla restituzione, perlomeno a far data CP_1 dal 12.01.2021, del 50% delle spese straordinarie sostenute per l'intero dal Dott. che il Collegio vorrà determinare in via equitativa;
3) con vittoria Pt_1 di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96, commi 1 e 3, c.p.c. Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte 1) Rigettare l'appello proposto da confermando integralmente la sentenza impugnata emessa il Parte_1
07.11.2024 dal Tribunale di Sassari – Prima Sezione Civile col n. 1184/2024,
1 pubblicata il 08.11.2024, assolvendo da ogni avversa Controparte_1 pretesa;
2) Rigettare le deduzioni istruttorie dell'appellante quanto all'interrogatorio personale dell'appellata e alla prova testimoniale sui medesimi capi perché tutti assolutamente inconferenti e quanto alla richiesta di esibizione di estratti conto della perché Controparte_2 inammissibile e inconferente trat nea al giudizio;
3) Condannare nelle spese e competenze del presente Parte_1 grado con la maggiorazi comma 1 – bis del D.M. n. 55/2014 introdotto dal D.M. 147/2022. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1184/2024, emessa in data 7.11.2024, il Tribunale di Sassari
- preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle spese straordinarie - rigettava le domande di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale stabilite, da ultimo, con decreto del Tribunale di Sassari n. 2529/22, in punto di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne a non autosufficiente, proposte in via principale da ed in via riconvenzionale da Parte_1 Controparte_1
, compe di lite tra le parti.
[...]
In particolare, il tribunale gravato – premesso che con il decreto n. 2529/22 il contributo al mantenimento del figlio, nato a [...] Persona_1
l'11.2.2006, maggiorenne ma non econ ente, era stato ridotto ad euro 650,00 euro mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, e richiamati i principi di diritto formulati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di modifica delle condizioni economiche – rigettava la domanda formulata dal padre per la riduzione di tale contributo “per difetto di prova dell'asserito mutamento (in peggioramento) delle condizioni economiche e reddituali del ricorrente (soggetto onerato), a nulla rilevando, ai fini della valutazione della domanda, il lungo ed articolato excursus contenuto in atti circa il miglioramento dal 2021 ad oggi della condizione economica della resistente”. Il giudice di primo grado evidenziava, infatti, che la contrazione dei redditi del verificatasi fino al 2022 era già stata considerata nel decreto citato, con Pt_1 contributo era stato ridotto da euro 750,00 ad euro 650,00, mentre l'ulteriore contrazione lamentata non era idonea a giustificare una ulteriore riduzione dell'assegno, posto che:
- il “svolge un lavoro professionale autonomo di alto livello (noto Pt_1
c ico), con consolidata esperienza professionale maturata nel tempo, rispetto al quale le dichiarazioni dei redditi (con deflazione dei guadagni proprio in concomitanza con il contenzioso che ci occupa) potrebbero non essere attendibili” (cfr Cass. n. 769/18);
- “la contrazione di reddito dichiarato nell'anno 2022 - a ben vedere - risulta compensata dagli importanti bonifici esteri (per oltre 130.000,00 euro) cui ha beneficiato il ricorrente nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024 da parte dei suoi genitori – e Persona_2 [...]
– e da parte della attuale coniuge, dott.ssa ” (cfr Cass. Persona_3 CP_3
;
2 - il piano di rottamazione ter, il finanziamento finalizzato a fare fronte all'emergenze Covid e la disponibilità in capo alla di un immobile CP_1 di proprietà del padre del erano circost esistenti e già Pt_1 considerate nei precedenti provvedimenti. Inoltre, il tribunale rigettava anche la domanda di aumento proposta in via riconvenzionale dalla “per difetto di prova dell'asserito mutamento (in CP_1 miglioramento) delle condizioni economiche e reddituali del ricorrente (soggetto onerato), a nulla rilevando, ai fini della valutazione della domanda, per gli stessi motivi del rigetto della domanda principale, il lungo ed articolato excursus contenuto in atti circa le asserite dissimulazioni della propria condizione economica operate dal ricorrente dal 2016 al 2024 (in quanto circostanze che hanno formato oggetto, o avrebbero dovuto formare oggetto, dei precedenti contenziosi delle parti)”. Infine, il giudice di merito dava atto dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla ripartizione delle spese straordinarie al 50%, dichiarando sul punto la cessazione della materia del contendere. Il ha proposto appello censurando la sentenza: i) per violazione e falsa Pt_1
a one dell'articolo 337 quinques c.c. sotto diversi profili: - nella parte in cui non considerava la situazione economico-reddituale della CP_1 nettamente migliorata rispetto all'epoca del precedente provvedimento di modifica emesso dal medesimo tribunale nel 2022, quando la appellata aveva addirittura chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio e occupava abusivamente l'immobile di proprietà esclusiva del padre del , di cui Pt_1
l'appellante era solo comodatario, costringendolo a corrispondere un canone di locazione per una abitazione pari ad euro 600,00 mensili;
- nella parte in cui compensava la contrazione dei redditi del con i versamenti ricevuti dai Pt_1 genitori, in forza di una errata interpretazi i principi di diritto espressi in materia dalla Suprema Corte e senza considerare che tale denaro era stato in gran parte utilizzato dal per ristrutturare la casa prima occupata dalla Pt_1 al fine di adattarla alle esigenze degli anziani genitori, residenti CP_1
; ii) per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e 115 cpc, nella parte in cui riteneva non attendibili le denunce dei redditi del solo Pt_1 perché quest'ultimo era un noto professionista e senza considerare l'età non più giovane dell'appellante “che non gli consente di avere la stessa energia fisica” per esercitare il suo lavoro di chiropratico;
iii) per omessa valutazione di tutte “le prove offerte in merito a circostanze sopravvenute che avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione ai fini dell'adeguamento dell'importo dell'assegno” e ai fini della “restituzione degli importi risultanti come indebitamente versati a far data dal 12 gennaio 2021”, nella parte in cui il tribunale non considerava la situazione economica e patrimoniale della
“strategicamente sottaciuta sia ai fini della determinazione CP_1 rto dell'assegno sia ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio”, quando la stessa ancora occupava indebitamente la casa del , posto che Pt_1 la aveva costituito la società zzata nella CP_1 Controparte_2 realizzazione di abiti talari e di paramenti sacri di lusso per il clero, già al
3 tempo del precedente procedimento di revisione, iniziando però a fatturare solo nel gennaio 2021 con ricavi elevati, euro 223.602,00 per il 2021 ed euro 402.229,00 per il 2022 e rappresentando, al contrario, al tribunale una situazione di indigenza, in forza della quale, nel novembre del 2011, aveva altresì chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio, pur avendo acquistato nell'ottobre 2023 una villa con piscina contraendo un mutuo di euro 350.000,00 con il . Controparte_4
Alla luce di tali m ncluso come riportato in epigrafe. Pt_1
Si è costituita resistendo all'appello, di cui ha Controparte_1 domandato il ri fatto ed in diritto, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese di giudizio. L'appellata ha concluso come riportato in epigrafe. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Con decreto n. 8378 del 7.3.2019, il Tribunale di Sassari, affidato il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, lo aveva Persona_1 collocat e aveva posto a carico del padre un contributo al mantenimento dello stesso di euro 500,00 mensili e le spese straordinarie al 100%. Con decreto n. 2334 del 16.10.2019, la Corte di Appello, in accoglimento del reclamo proposto dalla aveva fissato in euro 750,00 il contributo CP_1 posto a carico del padre. Infine, all'esito del procedimento proposto nel luglio 2021 dal ex art. Pt_1
337 quinquies c.c., il Tribunale di Sassari, con decreto in d 3.2022, aveva rimodulato l'importo dell'assegno di mantenimento del figlio in euro 650,00 mensili, considerata la “contrazione dei redditi nell'arco di tempo dal 2018 al 2020, passata da un reddito di € 52.717 ad € 32.872”. Il - eccependo “un sensibile peggioramento” della sua condizione Pt_1 economica ed un miglioramento di quella della “strategicamente CP_1 sottaciuta dalla controparte nei procedimenti antec presente così da utilizzare l'adita giustizia per finalità esattamente contrapposte a quelle del giusto processo, ingannando preminentemente i Giudici che dal 2019 si sono pronunciati sulla base di informazioni parziali e di uno stato di bisogno rappresentato dalla Sig.ra assolutamente insussistente” - con ricorso CP_1 depositato il 12.4.2024, dava la riduzione del contributo al mantenimento del figlio ad euro 300,00, oltre al concorso pari al 50% per le spese straordinarie nonché la restituzione “perlomeno a far data dal 12.01.2021, della differenza tra l'assegno di mantenimento versato dal ricorrente e l'assegno che, in realtà, il ricorrente avrebbe dovuto versare alla luce dell'effettiva situazione economica – patrimoniale della Sig.ra CP_1 oltre alla restituzione, perlomeno a far data dal 12.01.2021, del 5 spese straordinarie sostenute per l'intero dal Dott. che il Collegio vorrà Pt_1 determinare in via equitativa”.
4 Tanto premesso, i motivi di appello possono essere complessivamente ed unitariamente esaminati perché, oltre ad essere in parte ripetitivi, sono tutti relativi all'errata valutazione del materiale istruttorio e all'errata applicazione dei principi di diritto in tema di modifica delle condizioni economiche e, pertanto, strettamente connessi tra loro. Preliminarmente, giova richiamare i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, e fatti propri nel provvedimento gravato, in tema di modifica del contributo al mantenimento dei figli e secondo cui:
- (cfr Cass. n. 18608/2021) “Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale”;
- (cfr Cass. n. 6639/23) “La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato”. Alla luce di tali chiari principi di diritto, va innanzi tutto disattesa la doglianza con cui il ha lamentato l'omessa valutazione di circostanze antecedenti Pt_1 al marzo 2022 - epoca in cui il tribunale, in sede di ricorso ex artt. 337 quinques c.c., aveva ridotto il contributo al mantenimento del figlio ad euro 650,00 - e, quindi, la sua capacità economico reddituale fino a tale momento. In relazione agli anni successivi, invece, la Corte condivide quanto argomentato dal tribunale in relazione all'accertata insussistenza di una effettiva e rilevante contrazione dei redditi del , posto che dall'ultima Pt_1 dichiarazione in atti (2024 per il 2023) risulta un nuovo aumento del reddito imponibile ad euro 59.798,00 rispetto all'anno precedente e che, in ogni caso, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la flessione documentata nella dichiarazione dei redditi del 2023 per l'anno 2022 (per euro 35.212,00 a fronte di euro 61.594,00 dell'anno precedente), è stata
5 ampiamente compensata non solo dai reiterati bonifici bancari ricevuti dai genitori negli anni dal 2022 in poi, per oltre 130.000,00, ma altresì da ulteriori introiti di cui il non dà alcuna plausibile giustificazione (vedi bonifici Pt_1 percepiti dall'attuale coniuge e da una società estera) e si pone, comunque, in contrasto con ulteriori elementi di valutazione desumibili dagli atti. Infatti, come evidenziato dal giudice di primo grado, “Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie” (cfr Cass. n. 18196/15; Cass. n. 769/18). E, nel caso di specie, emergono diversi elementi di giudizio per sostenere che le ultime dichiarazioni dei redditi non rappresentino fedelmente la reale capacità economico-reddituale del , tenuto conto: Pt_1
- da un lato, della disponibili n consistente patrimonio immobiliare (tra cui la nuda proprietà di un immobile in Lucca, donatogli nel luglio 2022 dai genitori, la proprietà dello studio professionale in Sassari, acquistato tramite una società unipersonale intestata al , la Pt_1 proprietà di un immobile in Alghero, già assegnato alla prima moglie, e la disponibilità di un immobile sito a Sassari, nella S.V. Monte Furru, di proprietà del padre e concesso all'appellante in comodato gratuito), in parte oggetto di atti di cessione tra il 2017 ed il 2021 e di cui non è dato sapere l'utilizzo dei relativi proventi, per quasi euro 500.000,00 (vedi docc. da 4 a 6 comparsa di costituzione;
CP_1
- dall'altro, della rilevanza dei reiterati ed ingenti bonifici pervenuti al dai due genitori (solo nel 2024 circa euro 40.000,00, oltre ai Pt_1
138.000,00 circa dei due anni precedenti), dalla attuale coniuge e, da ultimo, anche da una società straniera con sede in Amsterdam (oltre euro 5.000,00 solo nel periodo luglio-settembre 2024). Né i bonifici ricevuti dai genitori - i quali, residenti negli Stati Uniti, nella causa per il rilascio dell'immobile detenuto dalla per loro stessa deduzione, CP_1 risultano esclusivamente titolari di una pensione “al netto delle detrazioni pari a 1.759,00 $”, il padre del , e “pari a 694,00 $ al netto delle detrazioni”, Pt_1 la madre (vedi doc. 2 allegato alla comparsa – possono trovare CP_1 ragionevole giustificazione, come eccepito dal fatto che le somme Pt_1 sarebbero state utilizzate per ristrutturare la casa di via Monte Furru a loro intestata sia perché tutte le fatture in atti, le quali comunque coprono solo una parte dei versamenti per circa euro 62.000,00, sono intestate all'appellante sia perché l'immobile è, comunque, nella disponibilità del , in quanto Pt_1 comodatario, tenuto anche conto che i due genitori vivono stabilmente negli Stati Uniti. Spese, quindi, che si pongono comunque in netto contrasto con la lamentata contrazione reddituale. La possibilità per la Corte di considerare anche tali introiti - di rilevante entità e reiteratamente versati dai genitori all'appellante senza alcuna plausibile
6 giustificazione e pur trattandosi, come dedotto nel giudizio di rilascio dell'immobile detenuto dalla di due pensionati - trova conforto nella CP_1 giurisprudenza di legittimità cui “nell'ambito della predetta indagine assumono rilievo, oltre al tenore di vita mantenuto dai coniugi nel corso della convivenza, non solo il reddito dell'obbligato, ma anche altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio, immobiliare o anche mobiliare, ed il possesso di beni, eventualmente anche di proprietà di terzi, ma dei quali esse possano disporre continuativamente, e che appaiano idonei a permettere alle stesse la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (cfr. Cass., Sez. I, 12/01/2017, n. 605; 11/07/2013, n. 17199; 24/04/2007, n. 9915)” (cfr Cass. n. 1129/2022). Pertanto, a fronte di tali circostanze, tutti i suddetti elementi di valutazione – patrimonio e disponibilità immobiliari nonchè entrate bancarie - contribuiscono a rendere inattendibili le dichiarazioni dei redditi in atti e ciò a prescindere dalla natura dei versamenti ricevuti dai genitori. Il ha lamentato inoltre che il tribunale non considerava la situazione Pt_1 economica e patrimoniale della “strategicamente sottaciuta sia ai fini CP_1 della determinazione dell'importo dell'assegno sia ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio”, quando la stessa ancora occupava indebitamente la casa del , dal momento che la aveva costituito la società Pt_1 CP_1 [...]
specializzata nella one di abiti talari e di para CP_2 sacri di lusso per il clero, già al tempo del precedente procedimento di revisione, iniziando però a fatturare solo nel gennaio 2021 con ricavi elevati, euro 223.602,00 per il 2021 ed euro 402.229,00 per il 2022 e rappresentando, al contrario, al tribunale una situazione di indigenza, in forza della quale, nel novembre del 2011, aveva altresì chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio, pur avendo acquistato nell'ottobre 2023 una villa con piscina contraendo un mutuo di euro 350.000,00 con il . Controparte_4
In particolare, il ha e nel precedente Pt_1 CP_1 procedimento per la modifica delle condizioni, costituendosi in giudizio con memoria in data 15.11.2021, aveva dato atto che “...senza denaro e senza esperienze lavorative, si è rimboccata le maniche, iniziando un'attività di sarta inizialmente in favore dei genitori dei compagni di scuola del figlio, effettuando piccoli lavori di riparazione che le consentivano a malapena di sopravvivere. Di ciò si è dato atto ripetutamente nel corso delle cause pregresse non avendo ella mai nascosto la propria attività lavorativa. Essendosi dimostrata molto abile, soprattutto nel ricamo, nel 2021, supportata dall'attuale compagno, ha deciso di avviare un'attività di realizzazione e vendita on line di paramenti liturgici ed ha dunque costituito la con un capitale Controparte_2 sociale di € 1.000,00, come da visur ll. 7). E l'attività della società è iniziata solo di recente, precisamente in data 25.1.2021, così come risulta dalla visura. Le realizzazioni della sig.ra richiedono un CP_1 impegno lavorativo enorme (per ora, grazie al supporto economico del
7 compagno, ha realizzato diversi modelli in modo da poter proporre i capi on line) ed è in una fase di avvio che spera produca i suoi meritati frutti in modo da poter anzitutto rimborsare il compagno dalle rilevanti spese affrontate...”. Pertanto, secondo l'assunto del , “le asserite difficoltà economiche Pt_1 dell'appellata, corroborate dall'ammissione al patrocinio a spese dello stato, sono state poste alla base dei provvedimenti che hanno iniquamente ripartito gli oneri di mantenimento, perlomeno a far data dal 2021” (vedi atto di appello). Orbene, tenuto conto dei principi di diritto sopra riportati - secondo cui “Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno”, con la conseguenza che “il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale” (vedi sent. cit) - deve ritenersi che effettivamente negli ultimi tre anni, rispetto all'epoca del precedente provvedimento di modifica emesso dal tribunale nel marzo del 2022, sia ravvisabile la sussistenza di circostanze sopravvenute, seppur solo in relazione alla capacità economico-reddituale della tali CP_1 da alterare “il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il nte provvedimento attributivo del predetto assegno” e da rendere, quindi, necessario un adeguamento del contributo posto a carico del padre, seppur nei limiti della somma di euro 550,00 mensili. Se, infatti, da un lato, dalle ultime dichiarazioni dei redditi della e non CP_1 della società, risulta che la stessa ha dichiarato redditi per euro 23.000,00 lordi nell'anno 2021 – e, quindi, non oggetto di esame nel marzo 2022 – per poi passare a redditi per euro 84.600,00 nell'anno 2022 e per euro 104.900,00 nell'anno 2023, durante il quale, precisamente nell'ottobre 2023, l'appellata ha, anche, acquistato un immobile con piscina in Sassari per il corrispettivo di euro 380.000,00, di cui euro 350.000,00 mediante un mutuo bancario contratto contestualmente, dall'altro, oltre al venire meno in capo al del Pt_1 canone mensile di locazione di euro 600,00 una volta rientrato nella disponibilità della casa dei genitori, deve osservarsi come il ragazzo, nato nel 2006 e da quest'anno studente universitario, ha inevitabilmente visto aumentare le proprie esigenze, nell'ambito, peraltro, di un pregresso alto tenore di vita come riconosciuto nel precedente di questa Corte del 2019. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di
8 quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (cfr Cass. n. 13664/22). Conseguentemente, la modifica in meglio delle condizioni economico-reddituali della madre - la quale, peraltro, per acquistare l'immobile in cui è andata a vivere con il figlio ha contratto un mutuo per importi elevati con una rata mensile di circa euro 1.500,00 - va, solo in parte, a compensare l'aumento delle esigenze economiche del ragazzo, e il contributo al mantenimento dello stesso, convivente con la madre, posto a carico del padre può essere ridotto, al fine di garantire il medesimo alto tenore di vita, all'importo complessivo di euro 550,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come concordato tra le stesse parti. Infine, trattandosi di una valutazione di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata la domanda di revisione, non si ravvisano i presupposti per disporre alcuna restituzione di somme percepite nella fase pregressa e né si ravvisano i presupposti per una condanna della ex art. 96 cpc, posto che non spetta a questa Corte CP_1 valutare la correttezza della condotta della appellata in relazione all'ammissione al gratuito patrocinio nel precedente giudizio, peraltro antecedente all'epoca delle dichiarazioni dei redditi sopra riportate. Dato l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite anche nella presente fase.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 1184/2024 del Tri sari, che conferma per il resto, ridetermina in euro 550,00 mensili il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente Per_1 posto a carico del padre
[...] Parte_1
2) compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Sassari, 22/4/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
9
elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. PISANU LUIGI che lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. LOI DANIELA;
appellante contro
) elettivamente Controparte_1 C.F._2
v. UGUSTO che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellata e PROCURA GENERALE intervenuta All'udienza del 17.4.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte 1) accogliere il presente ricorso in appello e, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile. n. 1184/2024 del 07.11.2024, pubblicata il 08.11.2024, notificata il 12.11.2024, con la quale è stato definito il procedimento iscritto al R.G. n.894/2024, modificare il decreto del Tribunale Civile di Sassari n. 2529 del 10.03.2022 relativo all'assegno di mantenimento a carico del Dott. e, per l'effetto, ridurre l'assegno per il mantenimento di Pt_1 da corrispondere alla Sig.ra ad euro Persona_1 CP_1
300,00; 2) per l'effetto, condannare la Sig.ra alla restituzione al Dott. CP_1
, perlomeno a far data dal 12.01.2021, della differenza tra l'assegno di Pt_1 nimento versato dall'appellante e l'assegno che, in realtà, l'appellante avrebbe dovuto versare alla luce dell'effettiva situazione economica – patrimoniale della Sig.ra oltre alla restituzione, perlomeno a far data CP_1 dal 12.01.2021, del 50% delle spese straordinarie sostenute per l'intero dal Dott. che il Collegio vorrà determinare in via equitativa;
3) con vittoria Pt_1 di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96, commi 1 e 3, c.p.c. Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte 1) Rigettare l'appello proposto da confermando integralmente la sentenza impugnata emessa il Parte_1
07.11.2024 dal Tribunale di Sassari – Prima Sezione Civile col n. 1184/2024,
1 pubblicata il 08.11.2024, assolvendo da ogni avversa Controparte_1 pretesa;
2) Rigettare le deduzioni istruttorie dell'appellante quanto all'interrogatorio personale dell'appellata e alla prova testimoniale sui medesimi capi perché tutti assolutamente inconferenti e quanto alla richiesta di esibizione di estratti conto della perché Controparte_2 inammissibile e inconferente trat nea al giudizio;
3) Condannare nelle spese e competenze del presente Parte_1 grado con la maggiorazi comma 1 – bis del D.M. n. 55/2014 introdotto dal D.M. 147/2022. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1184/2024, emessa in data 7.11.2024, il Tribunale di Sassari
- preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle spese straordinarie - rigettava le domande di modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale stabilite, da ultimo, con decreto del Tribunale di Sassari n. 2529/22, in punto di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne a non autosufficiente, proposte in via principale da ed in via riconvenzionale da Parte_1 Controparte_1
, compe di lite tra le parti.
[...]
In particolare, il tribunale gravato – premesso che con il decreto n. 2529/22 il contributo al mantenimento del figlio, nato a [...] Persona_1
l'11.2.2006, maggiorenne ma non econ ente, era stato ridotto ad euro 650,00 euro mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, e richiamati i principi di diritto formulati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di modifica delle condizioni economiche – rigettava la domanda formulata dal padre per la riduzione di tale contributo “per difetto di prova dell'asserito mutamento (in peggioramento) delle condizioni economiche e reddituali del ricorrente (soggetto onerato), a nulla rilevando, ai fini della valutazione della domanda, il lungo ed articolato excursus contenuto in atti circa il miglioramento dal 2021 ad oggi della condizione economica della resistente”. Il giudice di primo grado evidenziava, infatti, che la contrazione dei redditi del verificatasi fino al 2022 era già stata considerata nel decreto citato, con Pt_1 contributo era stato ridotto da euro 750,00 ad euro 650,00, mentre l'ulteriore contrazione lamentata non era idonea a giustificare una ulteriore riduzione dell'assegno, posto che:
- il “svolge un lavoro professionale autonomo di alto livello (noto Pt_1
c ico), con consolidata esperienza professionale maturata nel tempo, rispetto al quale le dichiarazioni dei redditi (con deflazione dei guadagni proprio in concomitanza con il contenzioso che ci occupa) potrebbero non essere attendibili” (cfr Cass. n. 769/18);
- “la contrazione di reddito dichiarato nell'anno 2022 - a ben vedere - risulta compensata dagli importanti bonifici esteri (per oltre 130.000,00 euro) cui ha beneficiato il ricorrente nel corso degli anni 2022, 2023 e 2024 da parte dei suoi genitori – e Persona_2 [...]
– e da parte della attuale coniuge, dott.ssa ” (cfr Cass. Persona_3 CP_3
;
2 - il piano di rottamazione ter, il finanziamento finalizzato a fare fronte all'emergenze Covid e la disponibilità in capo alla di un immobile CP_1 di proprietà del padre del erano circost esistenti e già Pt_1 considerate nei precedenti provvedimenti. Inoltre, il tribunale rigettava anche la domanda di aumento proposta in via riconvenzionale dalla “per difetto di prova dell'asserito mutamento (in CP_1 miglioramento) delle condizioni economiche e reddituali del ricorrente (soggetto onerato), a nulla rilevando, ai fini della valutazione della domanda, per gli stessi motivi del rigetto della domanda principale, il lungo ed articolato excursus contenuto in atti circa le asserite dissimulazioni della propria condizione economica operate dal ricorrente dal 2016 al 2024 (in quanto circostanze che hanno formato oggetto, o avrebbero dovuto formare oggetto, dei precedenti contenziosi delle parti)”. Infine, il giudice di merito dava atto dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla ripartizione delle spese straordinarie al 50%, dichiarando sul punto la cessazione della materia del contendere. Il ha proposto appello censurando la sentenza: i) per violazione e falsa Pt_1
a one dell'articolo 337 quinques c.c. sotto diversi profili: - nella parte in cui non considerava la situazione economico-reddituale della CP_1 nettamente migliorata rispetto all'epoca del precedente provvedimento di modifica emesso dal medesimo tribunale nel 2022, quando la appellata aveva addirittura chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio e occupava abusivamente l'immobile di proprietà esclusiva del padre del , di cui Pt_1
l'appellante era solo comodatario, costringendolo a corrispondere un canone di locazione per una abitazione pari ad euro 600,00 mensili;
- nella parte in cui compensava la contrazione dei redditi del con i versamenti ricevuti dai Pt_1 genitori, in forza di una errata interpretazi i principi di diritto espressi in materia dalla Suprema Corte e senza considerare che tale denaro era stato in gran parte utilizzato dal per ristrutturare la casa prima occupata dalla Pt_1 al fine di adattarla alle esigenze degli anziani genitori, residenti CP_1
; ii) per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e 115 cpc, nella parte in cui riteneva non attendibili le denunce dei redditi del solo Pt_1 perché quest'ultimo era un noto professionista e senza considerare l'età non più giovane dell'appellante “che non gli consente di avere la stessa energia fisica” per esercitare il suo lavoro di chiropratico;
iii) per omessa valutazione di tutte “le prove offerte in merito a circostanze sopravvenute che avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione ai fini dell'adeguamento dell'importo dell'assegno” e ai fini della “restituzione degli importi risultanti come indebitamente versati a far data dal 12 gennaio 2021”, nella parte in cui il tribunale non considerava la situazione economica e patrimoniale della
“strategicamente sottaciuta sia ai fini della determinazione CP_1 rto dell'assegno sia ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio”, quando la stessa ancora occupava indebitamente la casa del , posto che Pt_1 la aveva costituito la società zzata nella CP_1 Controparte_2 realizzazione di abiti talari e di paramenti sacri di lusso per il clero, già al
3 tempo del precedente procedimento di revisione, iniziando però a fatturare solo nel gennaio 2021 con ricavi elevati, euro 223.602,00 per il 2021 ed euro 402.229,00 per il 2022 e rappresentando, al contrario, al tribunale una situazione di indigenza, in forza della quale, nel novembre del 2011, aveva altresì chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio, pur avendo acquistato nell'ottobre 2023 una villa con piscina contraendo un mutuo di euro 350.000,00 con il . Controparte_4
Alla luce di tali m ncluso come riportato in epigrafe. Pt_1
Si è costituita resistendo all'appello, di cui ha Controparte_1 domandato il ri fatto ed in diritto, e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese di giudizio. L'appellata ha concluso come riportato in epigrafe. La causa, istruita documentalmente, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione Con decreto n. 8378 del 7.3.2019, il Tribunale di Sassari, affidato il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, lo aveva Persona_1 collocat e aveva posto a carico del padre un contributo al mantenimento dello stesso di euro 500,00 mensili e le spese straordinarie al 100%. Con decreto n. 2334 del 16.10.2019, la Corte di Appello, in accoglimento del reclamo proposto dalla aveva fissato in euro 750,00 il contributo CP_1 posto a carico del padre. Infine, all'esito del procedimento proposto nel luglio 2021 dal ex art. Pt_1
337 quinquies c.c., il Tribunale di Sassari, con decreto in d 3.2022, aveva rimodulato l'importo dell'assegno di mantenimento del figlio in euro 650,00 mensili, considerata la “contrazione dei redditi nell'arco di tempo dal 2018 al 2020, passata da un reddito di € 52.717 ad € 32.872”. Il - eccependo “un sensibile peggioramento” della sua condizione Pt_1 economica ed un miglioramento di quella della “strategicamente CP_1 sottaciuta dalla controparte nei procedimenti antec presente così da utilizzare l'adita giustizia per finalità esattamente contrapposte a quelle del giusto processo, ingannando preminentemente i Giudici che dal 2019 si sono pronunciati sulla base di informazioni parziali e di uno stato di bisogno rappresentato dalla Sig.ra assolutamente insussistente” - con ricorso CP_1 depositato il 12.4.2024, dava la riduzione del contributo al mantenimento del figlio ad euro 300,00, oltre al concorso pari al 50% per le spese straordinarie nonché la restituzione “perlomeno a far data dal 12.01.2021, della differenza tra l'assegno di mantenimento versato dal ricorrente e l'assegno che, in realtà, il ricorrente avrebbe dovuto versare alla luce dell'effettiva situazione economica – patrimoniale della Sig.ra CP_1 oltre alla restituzione, perlomeno a far data dal 12.01.2021, del 5 spese straordinarie sostenute per l'intero dal Dott. che il Collegio vorrà Pt_1 determinare in via equitativa”.
4 Tanto premesso, i motivi di appello possono essere complessivamente ed unitariamente esaminati perché, oltre ad essere in parte ripetitivi, sono tutti relativi all'errata valutazione del materiale istruttorio e all'errata applicazione dei principi di diritto in tema di modifica delle condizioni economiche e, pertanto, strettamente connessi tra loro. Preliminarmente, giova richiamare i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, e fatti propri nel provvedimento gravato, in tema di modifica del contributo al mantenimento dei figli e secondo cui:
- (cfr Cass. n. 18608/2021) “Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale”;
- (cfr Cass. n. 6639/23) “La definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato”. Alla luce di tali chiari principi di diritto, va innanzi tutto disattesa la doglianza con cui il ha lamentato l'omessa valutazione di circostanze antecedenti Pt_1 al marzo 2022 - epoca in cui il tribunale, in sede di ricorso ex artt. 337 quinques c.c., aveva ridotto il contributo al mantenimento del figlio ad euro 650,00 - e, quindi, la sua capacità economico reddituale fino a tale momento. In relazione agli anni successivi, invece, la Corte condivide quanto argomentato dal tribunale in relazione all'accertata insussistenza di una effettiva e rilevante contrazione dei redditi del , posto che dall'ultima Pt_1 dichiarazione in atti (2024 per il 2023) risulta un nuovo aumento del reddito imponibile ad euro 59.798,00 rispetto all'anno precedente e che, in ogni caso, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la flessione documentata nella dichiarazione dei redditi del 2023 per l'anno 2022 (per euro 35.212,00 a fronte di euro 61.594,00 dell'anno precedente), è stata
5 ampiamente compensata non solo dai reiterati bonifici bancari ricevuti dai genitori negli anni dal 2022 in poi, per oltre 130.000,00, ma altresì da ulteriori introiti di cui il non dà alcuna plausibile giustificazione (vedi bonifici Pt_1 percepiti dall'attuale coniuge e da una società estera) e si pone, comunque, in contrasto con ulteriori elementi di valutazione desumibili dagli atti. Infatti, come evidenziato dal giudice di primo grado, “Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie” (cfr Cass. n. 18196/15; Cass. n. 769/18). E, nel caso di specie, emergono diversi elementi di giudizio per sostenere che le ultime dichiarazioni dei redditi non rappresentino fedelmente la reale capacità economico-reddituale del , tenuto conto: Pt_1
- da un lato, della disponibili n consistente patrimonio immobiliare (tra cui la nuda proprietà di un immobile in Lucca, donatogli nel luglio 2022 dai genitori, la proprietà dello studio professionale in Sassari, acquistato tramite una società unipersonale intestata al , la Pt_1 proprietà di un immobile in Alghero, già assegnato alla prima moglie, e la disponibilità di un immobile sito a Sassari, nella S.V. Monte Furru, di proprietà del padre e concesso all'appellante in comodato gratuito), in parte oggetto di atti di cessione tra il 2017 ed il 2021 e di cui non è dato sapere l'utilizzo dei relativi proventi, per quasi euro 500.000,00 (vedi docc. da 4 a 6 comparsa di costituzione;
CP_1
- dall'altro, della rilevanza dei reiterati ed ingenti bonifici pervenuti al dai due genitori (solo nel 2024 circa euro 40.000,00, oltre ai Pt_1
138.000,00 circa dei due anni precedenti), dalla attuale coniuge e, da ultimo, anche da una società straniera con sede in Amsterdam (oltre euro 5.000,00 solo nel periodo luglio-settembre 2024). Né i bonifici ricevuti dai genitori - i quali, residenti negli Stati Uniti, nella causa per il rilascio dell'immobile detenuto dalla per loro stessa deduzione, CP_1 risultano esclusivamente titolari di una pensione “al netto delle detrazioni pari a 1.759,00 $”, il padre del , e “pari a 694,00 $ al netto delle detrazioni”, Pt_1 la madre (vedi doc. 2 allegato alla comparsa – possono trovare CP_1 ragionevole giustificazione, come eccepito dal fatto che le somme Pt_1 sarebbero state utilizzate per ristrutturare la casa di via Monte Furru a loro intestata sia perché tutte le fatture in atti, le quali comunque coprono solo una parte dei versamenti per circa euro 62.000,00, sono intestate all'appellante sia perché l'immobile è, comunque, nella disponibilità del , in quanto Pt_1 comodatario, tenuto anche conto che i due genitori vivono stabilmente negli Stati Uniti. Spese, quindi, che si pongono comunque in netto contrasto con la lamentata contrazione reddituale. La possibilità per la Corte di considerare anche tali introiti - di rilevante entità e reiteratamente versati dai genitori all'appellante senza alcuna plausibile
6 giustificazione e pur trattandosi, come dedotto nel giudizio di rilascio dell'immobile detenuto dalla di due pensionati - trova conforto nella CP_1 giurisprudenza di legittimità cui “nell'ambito della predetta indagine assumono rilievo, oltre al tenore di vita mantenuto dai coniugi nel corso della convivenza, non solo il reddito dell'obbligato, ma anche altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio, immobiliare o anche mobiliare, ed il possesso di beni, eventualmente anche di proprietà di terzi, ma dei quali esse possano disporre continuativamente, e che appaiano idonei a permettere alle stesse la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (cfr. Cass., Sez. I, 12/01/2017, n. 605; 11/07/2013, n. 17199; 24/04/2007, n. 9915)” (cfr Cass. n. 1129/2022). Pertanto, a fronte di tali circostanze, tutti i suddetti elementi di valutazione – patrimonio e disponibilità immobiliari nonchè entrate bancarie - contribuiscono a rendere inattendibili le dichiarazioni dei redditi in atti e ciò a prescindere dalla natura dei versamenti ricevuti dai genitori. Il ha lamentato inoltre che il tribunale non considerava la situazione Pt_1 economica e patrimoniale della “strategicamente sottaciuta sia ai fini CP_1 della determinazione dell'importo dell'assegno sia ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio”, quando la stessa ancora occupava indebitamente la casa del , dal momento che la aveva costituito la società Pt_1 CP_1 [...]
specializzata nella one di abiti talari e di para CP_2 sacri di lusso per il clero, già al tempo del precedente procedimento di revisione, iniziando però a fatturare solo nel gennaio 2021 con ricavi elevati, euro 223.602,00 per il 2021 ed euro 402.229,00 per il 2022 e rappresentando, al contrario, al tribunale una situazione di indigenza, in forza della quale, nel novembre del 2011, aveva altresì chiesto l'ammissione al gratuito patrocinio, pur avendo acquistato nell'ottobre 2023 una villa con piscina contraendo un mutuo di euro 350.000,00 con il . Controparte_4
In particolare, il ha e nel precedente Pt_1 CP_1 procedimento per la modifica delle condizioni, costituendosi in giudizio con memoria in data 15.11.2021, aveva dato atto che “...senza denaro e senza esperienze lavorative, si è rimboccata le maniche, iniziando un'attività di sarta inizialmente in favore dei genitori dei compagni di scuola del figlio, effettuando piccoli lavori di riparazione che le consentivano a malapena di sopravvivere. Di ciò si è dato atto ripetutamente nel corso delle cause pregresse non avendo ella mai nascosto la propria attività lavorativa. Essendosi dimostrata molto abile, soprattutto nel ricamo, nel 2021, supportata dall'attuale compagno, ha deciso di avviare un'attività di realizzazione e vendita on line di paramenti liturgici ed ha dunque costituito la con un capitale Controparte_2 sociale di € 1.000,00, come da visur ll. 7). E l'attività della società è iniziata solo di recente, precisamente in data 25.1.2021, così come risulta dalla visura. Le realizzazioni della sig.ra richiedono un CP_1 impegno lavorativo enorme (per ora, grazie al supporto economico del
7 compagno, ha realizzato diversi modelli in modo da poter proporre i capi on line) ed è in una fase di avvio che spera produca i suoi meritati frutti in modo da poter anzitutto rimborsare il compagno dalle rilevanti spese affrontate...”. Pertanto, secondo l'assunto del , “le asserite difficoltà economiche Pt_1 dell'appellata, corroborate dall'ammissione al patrocinio a spese dello stato, sono state poste alla base dei provvedimenti che hanno iniquamente ripartito gli oneri di mantenimento, perlomeno a far data dal 2021” (vedi atto di appello). Orbene, tenuto conto dei principi di diritto sopra riportati - secondo cui “Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno”, con la conseguenza che “il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale” (vedi sent. cit) - deve ritenersi che effettivamente negli ultimi tre anni, rispetto all'epoca del precedente provvedimento di modifica emesso dal tribunale nel marzo del 2022, sia ravvisabile la sussistenza di circostanze sopravvenute, seppur solo in relazione alla capacità economico-reddituale della tali CP_1 da alterare “il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il nte provvedimento attributivo del predetto assegno” e da rendere, quindi, necessario un adeguamento del contributo posto a carico del padre, seppur nei limiti della somma di euro 550,00 mensili. Se, infatti, da un lato, dalle ultime dichiarazioni dei redditi della e non CP_1 della società, risulta che la stessa ha dichiarato redditi per euro 23.000,00 lordi nell'anno 2021 – e, quindi, non oggetto di esame nel marzo 2022 – per poi passare a redditi per euro 84.600,00 nell'anno 2022 e per euro 104.900,00 nell'anno 2023, durante il quale, precisamente nell'ottobre 2023, l'appellata ha, anche, acquistato un immobile con piscina in Sassari per il corrispettivo di euro 380.000,00, di cui euro 350.000,00 mediante un mutuo bancario contratto contestualmente, dall'altro, oltre al venire meno in capo al del Pt_1 canone mensile di locazione di euro 600,00 una volta rientrato nella disponibilità della casa dei genitori, deve osservarsi come il ragazzo, nato nel 2006 e da quest'anno studente universitario, ha inevitabilmente visto aumentare le proprie esigenze, nell'ambito, peraltro, di un pregresso alto tenore di vita come riconosciuto nel precedente di questa Corte del 2019. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di
8 quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (cfr Cass. n. 13664/22). Conseguentemente, la modifica in meglio delle condizioni economico-reddituali della madre - la quale, peraltro, per acquistare l'immobile in cui è andata a vivere con il figlio ha contratto un mutuo per importi elevati con una rata mensile di circa euro 1.500,00 - va, solo in parte, a compensare l'aumento delle esigenze economiche del ragazzo, e il contributo al mantenimento dello stesso, convivente con la madre, posto a carico del padre può essere ridotto, al fine di garantire il medesimo alto tenore di vita, all'importo complessivo di euro 550,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come concordato tra le stesse parti. Infine, trattandosi di una valutazione di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata la domanda di revisione, non si ravvisano i presupposti per disporre alcuna restituzione di somme percepite nella fase pregressa e né si ravvisano i presupposti per una condanna della ex art. 96 cpc, posto che non spetta a questa Corte CP_1 valutare la correttezza della condotta della appellata in relazione all'ammissione al gratuito patrocinio nel precedente giudizio, peraltro antecedente all'epoca delle dichiarazioni dei redditi sopra riportate. Dato l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite anche nella presente fase.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 1184/2024 del Tri sari, che conferma per il resto, ridetermina in euro 550,00 mensili il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente Per_1 posto a carico del padre
[...] Parte_1
2) compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Sassari, 22/4/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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