Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 9918/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 9918/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. , nato a [...]) il 11/04/1969, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Gaetano Del Noce (C.F. ), domiciliato C.F._2
come in atti;
- OPPONENTE –
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Francesco Facciolongo (C.F. ), domiciliata come in atti;
C.F._3
-OPPOSTA –
Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_2
difesa dagli avv.ti Veronica Perrone (C.F. ) e Pasquale Galassi (C.F. C.F._4
), domiciliato come in atti;
C.F._5
-CHIAMATO –
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE C.F. ), in persona del curatore p.t.; CP_2 P.IVA_3
-CHIAMATO CONTUMACE-
1
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 21.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto il 21.9.2021 ha Parte_1
convenuto in giudizio al fine di veder revocare il decreto ingiuntivo n. 2868/2021, Controparte_1 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 29.6.2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento di €
51.992,74, oltre interessi e spese, per l'inadempimento del contratto di finanziamento con rimborso mediante la cessione del quinto dello stipendio n. 09101484 e del contratto di finanziamento con delegazione di pagamento n.09101485, entrambi stipulati con Controparte_3
Con la presente opposizione ha premesso di aver lavorato alle dipendenze del Pt_1 [...]
dal 2005 sino al 3.5.2013, e che il 19.3.2009 ha Parte_2
stipulato i due contratti posti a fondamento del ricorso monitorio. Tuttavia dall'aprile 2012 sino a maggio 2013 il predetto datore di lavoro, pur trattenendo dallo stipendio dell'opponente le quote derivanti dai due contratti, ha omesso di eseguire i relativi pagamenti alla parte mutuante per un complessivo importo di € 6.890, così come pure non gli ha versato il TFR, anch'esso contrattualmente vincolato all'estinzione dei prestiti, maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Successivamente ha riferito di essere stato assunto prima dalla DHI s.p.a. e poi dalla CP_2 quest'ultima, pur procedendo a trattenere dallo stipendio di le quote mensili derivanti dai Pt_1
due finanziamenti a partire dal novembre 2019, ha anch'ella omesso di effettuare i relativi pagamenti alla mutuante per un complessivo importo di € 5.830.
Sulla base di tali premesse in fatto, ha eccepito la carenza di prova della titolarità del credito in capo a alla luce delle cessioni intervenute ex latere creditoris, ha chiesto la chiamata in causa CP_1
sia del che di GPN affinché lo tengano indenne dal pagamento Parte_2 dell'importo da corrispondere alla finanziaria, in quanto unici soggetti obbligati al pagamento degli importi trattenuti e non versati, ha eccepito la mancata preventiva escussione da parte della mutuante dei due datori di lavoro nonché la mancata consegna del contratto assicurativo abbinato ai due finanziamenti. Inoltre ha rilevato la mancanza di prova del credito ingiunto, l'applicazione di
Con interessi usurari e la violazione del principio di buona fede da parte di nell'applicazione degli interessi moratori.
2 Ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo, chiedendo in subordine la condanna del
Cont
e di al pagamento alla banca delle quote di stipendio trattenute e Parte_2
non versate.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in Controparte_1
diritto, con conferma del decreto ingiuntivo nonché, in subordine la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 51.992,74.
A seguito dell'autorizzazione alla richiesta di chiamata in causa, si è costituito il
[...]
, chiedendo di essere estromesso dal Parte_2
giudizio e il rigetto della domanda di manleva;
ha inoltre eccepito la prescrizione dei crediti di lavoro nonché l'incompetenza funzionale del giudice adito, essendo competente il giudice del lavoro. Infine ha rilevato come l'opponente avesse già ottenuto decreto ingiuntivo in danno del per il pagamento del TFR. Parte_2
Nonostante la rituale notificazione, non si è costituita sicché con ordinanza del CP_2
19.9.2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
A seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della resa con sentenza del CP_2
Tribunale di Torre Annunziata del 1.6.2013, il processo è stato interrotto in data 7.12.2023 e, successivamente, riassunto dall'opponente nei confronti della Controparte_4
la quale parimenti non si è costituita in giudizio.
In corso di causa ha riferito di aver ottenuto, dall'attuale datore di lavoro di CP_1 [...]
il versamento di ulteriori quote dello stipendio per un importo complessivo di € Parte_3
3.445, chiedendone la decurtazione dal totale oggetto di ingiunzione.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 21.11.2024, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 co.1 c.p.c.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della la quale, Controparte_4
sebbene destinataria di rituale comunicazione a mezzo pec, non si è costituita in giudizio.
Deve altresì darsi atto che è stato ritualmente svolto in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo.
L'opposizione è solo in parte fondata e può essere accolta negli stretti limiti di cui in prosieguo.
Occorre innanzitutto chiarire che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza
3 della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
Infatti, com'è noto, "in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460
c.c." (Cass. ord. n. 25584/18). Per quanto riguarda specificamente i contratti di mutuo, l'attore che chiede la restituzione delle somme erogate è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi il titolo negoziale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione e la consegna della somma mutuata. (Cass. 180/2018). Non è invece necessaria, non trattandosi di rapporto di conto corrente di corrispondenza, dove il saldo finale è determinato dalla serie di annotazioni intervenute nel tempo, la produzione degli estratti conto.
Con riferimento al caso di specie il creditore ha in primo luogo dimostrato di essere titolare del credito oggetto di ingiunzione. A tal proposito ha prodotto:
- quanto alla prima cessione intervenuta tra l'originaria mutuante e , le Controparte_5
dichiarazioni (all. 7 e 8 alla comparsa di risposta) con cui la cedente ha CP_3
affermato di aver ceduto entrambi i contratti a A tal proposito deve rilevarsi che la CP_5
recente giurisprudenza di legittimità, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, ha sottolineato come la produzione della dichiarazione del cedente, così come la disponibilità del titolo esecutivo azionato e della relativa documentazione, sono elementi potenzialmente decisivi al fine di dimostrare che un determinato credito è stato effettivamente ceduto
(Cass.10200/2021);
- quanto alla seconda cessione tra e l'estratto della Gazzetta CP_5 CP_1
ufficiale del 15.4.2017 (all.9) dove è stato pubblicato il relativo avviso di cessione, comprensivo dei criteri ricognitivi dei crediti ceduti tra cui risultano rientrare quelli oggetto della presente causa: infatti nell'avviso viene espressamente indicato che sono ricompresi nella cessione i finanziamenti originariamente concessi a (anche) da CP_5 CP_3
In merito deve condividersi il principio per cui “n caso di cessione "in blocco" dei
[...]
crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario,
4 senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. 4277/2023).
Risulta altresì assolto l'onere della prova da parte dell'opposta in relazione ai crediti ingiunti:
[...]
ha infatti depositato i contratti di finanziamento (all. 1 e 4), le quietanze relative CP_1 all'erogazione delle somme mutuate (all. 2 e 5), il benestare del datore di lavoro (all. 3), la delega al datore di lavoro con l'accettazione di quest'ultimo (all.6) e i relativi estratti conto (all. 12 e 13), sebbene questi ultimi nemmeno sono necessari per la prova del credito per quanto supra chiarito.
Inoltre è vero – ed è pacifico tra le parti – che i due contratti di finanziamento erano assistiti da una polizza assicurativa per il rischio morte e impiego, ma tali contratti assicurativi, prodotti dalla convenuta (all. 22 e 23), risultano stipulati esclusivamente tra la compagnia assicurativa
[...]
e l'originaria mutuante quale beneficiaria: di conseguenza non vi era alcun obbligo Parte_4 di sottoscrizione da parte dell'opponente o di consegna del contratto nelle sue mani, trattandosi di soggetto estraneo al rapporto. Se poi è vero che a sono stati addebitati i relativi costi Pt_1
assicurativi, è anche vero che questi risultano chiaramente e adeguatamente pubblicizzati nel documento di sintesi dei due contratti di finanziamento.
Anche gli interessi di mora appaiono correttamente previsti e pubblicizzati con riferimento ad entrambi i contratti e sono naturalmente dovuti alla luce dell'inadempimento contrattuale, senza che possa dirsi violato il canone di buona fede da parte della mutuante.
Deve infine aggiungersi, in relazione alle suddette polizze, che non si è nemmeno verificato l'evento assicurato, non avendo perso definitivamente l'impiego ma avendo continuato a Pt_1
lavorare presso altri datori di lavoro, sicché nemmeno può essere addebitabile all'opposta la mancata escussione delle polizze assicurative.
Infondata, perché formulata genericamente, è la doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari.
Deve sul punto trovare applicazione il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza di merito secondo cui è “onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria (Tribunale Ferrara 5.12.2013). Tale principio è stato più di recente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi
e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal
5 confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. 2311/2018). Da ultimo anche le Sezioni unite hanno confermato che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art.
2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato,
è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass.
S.U. 15597/2020).
Nulla di tutto ciò è stato compiutamente allegato dall'opponente, con la conseguenza che l'eccezione deve essere respinta.
Occorre infine esaminare l'eccezione con cui l'opponente ha rilevato che l'inadempimento oggetto della pretesa monitoria sarebbe da addebitarsi ai propri di lavoro, che non avrebbero provveduto a versare alla mutuante gli importi trattenuti dalla sua retribuzione.
Occorre sul punto prendere le mosse dal fatto che i contratti stipulati dall'opponente prevedono uno la cessione del quinto dello stipendio, con obbligo del datore di lavoro di prelevare mensilmente la quota dello stipendio del mutuatario e versarla alla cessionaria, e l'altro la delegazione al datore di lavoro di pagamento alla parte mutuante.
Quanto al contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio, sebbene dal testo del contratto non sia dato evincere espressamente tale circostanza, le parti lo hanno concordemente e pacificamente qualificato come cessione pro solvendo, sicché il cedente- lavoratore, oltre a garantire la sussistenza e validità del credito, si assume la garanzia per l'eventuale inadempimento del debitore-datore di lavoro. Se poi è vero che l'art. 1267 co. 2 c.c.
(richiamato anche dall'art. 1198 c.c.) prevede che quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso, è anche vero che “in tema di cessione del credito "pro solvendo", la garanzia del cedente per mancata realizzazione del credito da parte del cessionario è condizionata alla dimostrazione, da parte di quest'ultimo, dell'adempimento dell'onere di cui all'art. 1267 cod. civ.
(richiesta di pagamento di quanto dovuto al debitore ceduto, o quantomeno, dimostrazione della totale inutilità delle istanze di pagamento, attesa la notoria insolvenza del debitore al momento della cessione)” (Cass. 2110/2000, Cass. 29608/2018).
6 Con riferimento al finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento, deve trovare applicazione l'art. 1269 c.c., tra l'altro espressamente richiamato dall'art. 1 del contratto, secondo cui il delegato, in luogo di rendersi soggetto passivo del rapporto obbligatorio, si impegna unicamente all'adempimento dell'obbligazione già scaduta, facendosi quindi carico di un comportamento meramente esecutivo, e quindi non vi è possibilità per il creditore di agire direttamente nei confronti del delegato per il pagamento. Pertanto con la delegazione di pagamento non solo non è consentita l'applicazione dell'art. 1267 c.c., dettato in tema di cessione del credito, ma nemmeno comporta alcuna liberazione del debitore originario, il quale resta obbligato nei confronti della banca mutuante anche nelle ipotesi di inadempimento del delegato.
Nel caso di specie, con riferimento al contratto di finanziamento con cessione pro solvendo, ove si volesse prescindere dalla notoria insolvenza del , ha Parte_2 CP_1
dimostrato di aver richiesto il pagamento a tale ultimo soggetto con missiva del 9.3.2018 (all. 19
Cont alla comparsa di risposta), mentre con riferimento a la notorietà dell'insolvenza ben può ricavarsi dall'intervenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale nei suoi confronti.
Di conseguenza il mancato pagamento dei datori di lavoro non solleva l'opponente dal corrispondere quanto dovuto in favore della banca, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti per aver trattenuto ingiustificatamente le somme dalla busta paga senza destinarle al pagamento dei mutui.
Nel caso di specie l'opponente ha chiamato in causa entrambi i datori di lavoro per esercitare tale rivalsa.
La domanda dell'opponente formulata nei confronti della Liquidazione giudiziale di è CP_2
però improcedibile, stante il disposto dell'art. 151 co.2 CCII secondo cui ogni credito nei confronti della liquidazione giudiziale deve essere accertato secondo il procedimento di insinuazione al passivo ex artt. 201 e ss. CCII.
La domanda formulata dall'opponente nei confronti del invece è in parte Parte_2
fondata, essendovi in atti la prova della trattenuta delle quote stipendiali e non avendo il Parte_2
fornito la prova del relativo versamento alla mutuante che ne ha allegato l'inadempimento (cfr. buste paga allegate dall'opponente). Tale domanda non può essere però estesa anche al TFR richiesto dall'opponente, per il quale quest'ultimo ha già chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torre Annunziata.
Non può infine accogliersi sul punto l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal ai sensi dell'art. 2948 c.c. atteso che la domanda di restituzione non riguarda il Parte_2
pagamento della retribuzione del lavoratore bensì nel mancato adempimento del datore di lavoro al
7 versamento delle quote al mutante sulla base delle obbligazioni derivanti dai contratti di finanziamento (soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, nel caso di specie efficacemente interrotta dalla proposizione del presente giudizio): tale circostanza consente anche di escludere la competenza funzionale del giudice del lavoro.
Per i motivi sopra profusi, previa revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente va condannato al pagamento in favore dell'opposta all'importo di € 48.547,74 (pari all'importo ingiunto meno gli importi medio tempore percepiti dal creditore), oltre interessi dalla domanda al soddisfo, mentre il al pagamento di € 6.890,00 oltre interessi dalla scadenza delle singole Parte_2
rate sino al soddisfo in favore dell'opponente per le quote trattenute e non versate.
L'accoglimento parziale della domanda consente di compensare le spese di lite tra opponente e opposto per la metà, ponendo la quota residua, liquidata secondo i parametri del DM 55/2014, a carico dell'opponente. Il deve invece essere condannato al pagamento Parte_2 delle spese di lite in favore dell'opponente. Nulla deve essere disposto per le spese di lite rispetto Cont alla Liquidazione giudiziale di , stante la sua mancata costituzione in giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_4
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2868/2021, emesso dal Tribunale di Napoli Nord il
29.6.2021;
- condanna al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
48.547,74, oltre interessi come da domanda;
- condanna il al Parte_2
pagamento in favore di dell'importo di € 6.890,00, oltre interessi dalla Parte_1 scadenza delle singole rate sino al soddisfo;
- dichiara improcedibile la domanda nei confronti della Controparte_4
- compensa per ½ le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
in misura di ½, quota liquidata in € 2.000, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
8 - condanna il al pagamento delle Parte_2
spese di lite in favore di liquidate in € 2.540, oltre spese generali, CPA Parte_1
e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Gaetano Del Noce;
- nulla per le spese rispetto alla Liquidazione giudiziale CP_2
Aversa, 14/02/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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