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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5437 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 2 luglio 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 10797/2024 R.G. TRA
, c.f. nata Parte_1 C.F._1
a Napoli il 27/05/1982, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Petrenga ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Aversa (CE) alla via San Girolamo n. 10, come da atti RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, RESISTENTE CONTUMACE Oggetto: riconoscimento della c.d. carta docente per incarichi annuali o incarichi fino al termine dell'attività didattica FATTO E DIRITTO
-Il ricorso introduttivo La ricorrente in epigrafe deduce di avere svolto attività di docente, giusta stipula di plurimi contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche e rivendica il diritto a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui per ciascun anno scolastico. Deduce la discriminazione operata dall'amministrazione resistente tra insegnanti precari e insegnanti di ruolo in ordine al diritto-dovere della formazione continua dei docenti, richiamando la normativa contrattuale collettiva nonché le pronunce della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato favorevole alla tesi proposta. Conclude per sentir accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati nei rispettivi ricorsi, o per i diversi anni risultanti dovuti, e per l'effetto condannarsi il Controparte_1 all'assegnazione della predetta carta elettronica con accredito dell'importo nominale accertato e conseguente, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. LA CONTUMACIA DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA CONVENUTA L'Amministrazione scolastica convenuta non risulta costituita sebbene ritualmente citata in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti, a seguito della dichiarazione di contumacia dell'amministrazione resistente, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione. All'esito dell'odierna udienza la stessa viene infine decisa con la presente sentenza. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo i dettami e nei limiti della seguente motivazione.
LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO Prima di procedere al merito della domanda di parte ricorrente, codesto Tribunale ritiene opportuno pronunciarsi preliminarmente sulla questione della propria giurisdizione in qualità di giudice ordinario in materia di
“Carta Docente”. Oggetto della domanda è, invero, la richiesta di accertamento del diritto dei ricorrenti, quale docenti a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per come erogato ai docenti a tempo indeterminato. È chiesto, dunque, il riconoscimento di un diritto soggettivo del lavoratore pubblico, inerente il rapporto di pubblico impiego sia pur a tempo determinato, in applicazione della normativa nazionale ed euro-unitaria e le censure degli atti amministrativi generali (DPCM) che regolano l'istituto si riferiscono alla mera disapplicazione incidentali di essi perché incidenti illegittimamente sul predetto diritto soggettivo affermato. La pretesa azionata rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del rapporto di impiego, (Cass. civ., sez. un., n. 32625/2018; Cass. civ. sez. un., 12441/2022; Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018).
- IL MERITO DELLA CAUSA Osserva il Tribunale che le questioni da cui dipende la decisione della presente controversia sono state oggetto di pronuncia recente della Suprema Corte di cassazione, n. 29961\2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Ritiene lo Scrivente di doversi uniformare alle statuizioni del giudice di legittimità, che appaiono pienamente condivisibili in punto di interpretazione della normativa nazionale e sovranazionale. La Corte ricostruisce, invero, il quadro normativo di riferimento del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, nel quale va inserito l'istituto della “Carta Docente” in esame, richiamando le previsioni di cui all'art. 282 del d. lgs. n. 297\1994 nonché di cui agli articoli 63 e 64 del CCNL di comparto che affermano il diritto – dovere del personale ispettivo, direttivo e docente alla formazione e aggiornamento professionale, affermando che l'esigenza di formazione concerne l'intero corpo docente, di ruolo e non, in quanto necessaria per l'erogazione del servizio scolastico, richiamando in tema Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842. Circa le previsioni di cui alla legge n. 107 del 2015, si richiamano poi le disposizioni dell'art. 1 comma 124 circa gli obblighi di aggiornamento e formazione a carico dell'amministrazione datrice di lavoro, nel cui ambito si colloca l'istituzione, ad opera del comma 121 dell'art. 1, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Corte evidenzia, quindi, che la Carta Docente è espressamente destinata ai soli insegnanti di ruolo ed è collegata al sostegno della didattica su un piano di durata almeno annuale, in conformità con gli strumenti programmatici – in particolare il c.d. PTOF Piano Triennale dell'Offerta Formativa – e richiama la decisione della Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022, alla cui stregua deve ritenersi che il beneficio in esame attenga all'ambito delle
“condizioni di impiego” e che deve essere escluso che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire “ragione obiettiva” di trattamento differenziato, sicché in presenza di prestazione lavorativa comparabile perché svolta con il medesimo arco temporale non possono ravvisarsi ragioni obiettive che impediscano l'attribuzione del beneficio formativo anche ai docenti precari, senza che, altrimenti, risulti violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999\70\CE. La Corte di Cassazione individua, quindi, in maniera pienamene condivisa da chi scrive, le tipologie incarico di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche- di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 – quali ipotesi esplicite e certe in cui si riscontra il collegamento della “formazione del docente” con la durata della didattica “annua”, sicché si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato alle predette condizioni, riconoscendo il diritto alla Carta Docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In altre parole, “ l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
SUPPLENZE BREVI E TEMPORANEE Ritiene il Tribunale che le motivazioni richiamate dalla Corte di cassazione nella citata sentenza al fine di ravvisare la comparabilità tra i docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato ai fini del beneficio in esame, non appaiono applicabili anche alle ipotesi di tipologie di supplenze brevi o temporanee di cui all'art. 4 comma 3 della legge n. 124\1999, pure oggetto della richiesta di parte ricorrente. Sul punto ritiene invero il Tribunale che la equiparabilità sancita dalla pronuncia della Corte si fonda sul dato per cui anche per i docenti destinatari delle supplenze “sino al termine dell'anno scolastico” o “sino al termine dell'attività didattica” è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Come evidenziato dal provvedimento del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 7254 del 19 del marzo 2024, con cui si è dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal tribunale di Novara l'art. 363-bis cod. proc. civ. con riguardo alle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999, il tema della diversità tra le tipologie di supplenza è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE innanzi richiamata. In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. La predetta natura temporanea insita nella tipologia di supplenze in esame preclude, a parere di chi scrive, la individuazione in esse del criterio del medesimo piano didattico temporale e della partecipazione alla programmazione didattica annuale, ritenuto il presupposto per la equiparabilità dei docenti a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato in relazione alla stipula dei contratti di supplenza con le tipologie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 legge n. 124 del 1999. A titolo di esempio deve, in particolare, ritenersi non comparabile la situazione di chi è destinatario di tale ultime tipologie di supplenze, in una fase iniziale dell'anno scolastico – e comunque prima del 31 dicembre – con durata predeterminata sino alla fase finale dello stesso ( dovendosi ritenere assimilabile l'ipotesi di termine sino al 30 giugno con quello anticipato alla fine dell'obbligo di frequenza scolastica degli alunni) rispetto a chi è destinatario di supplenze per sostituzione di assenti o per altra necessità, con durata limitata e protratta solo in forza di successivi incarichi. Deve, invero, ritenersi irrilevante la sommatoria di diversi incarichi che ab origine sono tutti temporanei e brevi rispetto alla comparazione con un incarico che ab origine ha durata predeterminata sino “al termine delle attività didattiche” o “al termine dell'anno scolastico” – Per quanto sopra deve concludersi nel senso che in relazione alle tipologie di supplenze di cui al citato art. 4 comma 3 non è ravvisabile il diritto alla erogazione della carta docente. Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda principale di cui alle conclusioni dei ricorsi introduttivi con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati. Si tratta, invero, di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, come tale pienamente ammissibile a differenza di una domanda eventualmente formulata con riferimento all'attribuzione di una somma di denaro liquida che consentirebbe di conseguire un'utilità diversa da quella della legge, vanificando la finalità dell'impianto normativo ad assicurare beni e servizi strumentali alla formazione e all'aggiornamento e non somme in quanto tali.
Ciò premesso, va osservato che risulta allegato e documentato che: la ricorrente ha prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del in Controparte_1 forza di “ plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche”, per gli anni scolastici, 2019/2020 e 2020\2021 per poi essere assunta in ruolo a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2022 Le predette circostanze risultano dalla documentazione prodotta nel ricorso- vedi contratti di assunzione sino al termine delle attività didattiche, nonché a tempo indeterminato- che deve considerarsi idonea a fornire la prova piena dell'assunto attoreo, in quanto proveniente dall'amministrazione scolastica convenuta e non contestato dalla stessa in giudizio.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto delle ricorrenti all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno. Tale pronuncia si fonda sulla possibilità di adempimento in forma specifica all'attualità, tenuto conto della persistenza dell'istituto in esame, esteso per il 2023 ai supplenti
“annuali” dal d.l. n. 69 del 2023, e non sussistendo impedimenti all'esercizio del diritto in quel modo, trattandosi di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica e al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue. Deve inoltre ritenersi sussistere l'interesse rispetto al predetto adempimento dell'obbligazione in forma specifica, ove si tenga conto del fatto che la ricorrente devono ritenersi ancora inserito nel sistema scolastico, secondo i dettami della pronuncia della Corte di cassazione n. 29961\2023 espressamente richiamata in questa sede- nel caso di specie, l'avvenuta immissione in ruolo come da contratto a tempo indeterminato del 1.09.2022, depositato in atti-.
Deve viceversa ritenersi infondata la pretesa per l'anno scolastico 2021-2022 per il quale la ricorrente risulta destinataria di supplenze brevi, sia pur plurime, per esigenze sostitutiva ( o altro), per le quali non si sono ravvisate le condizioni per equiparare il servizio prestato dal docente precario a quello del personale di ruolo, ai fini del conseguimento dello specifico beneficio in esame.
Tanto premesso, in accoglimento parziale del ricorso va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di cui alla c.d. Carta docente elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107\2015, per il valore nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui sopra, con condanna dell'amministrazione convenuta all'assegnazione della predetta carta elettronica per il valore nominale indicato in dispositivo, euro 1.000,00 , secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo.
Va rigettata ogni altra pretesa.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, che tiene conto del valore della causa- scaglione fino a 1.100.
P.Q.M.
Il tribunale, in funzione di giudice unico del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di cui alla Carta Docente elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107\2015, per il valore nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui in parte motiva, con condanna dell'amministrazione convenuta all'assegnazione della predetta carta elettronica, secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo, per il valore nominale di euro 1000,00 in favore della ricorrente;
condanna la amministrazione convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida, per tale parte, in euro 750,00 per onorari, comprensivi di rimborso forfetario spese generali al 15%, e in euro 43,00 a titolo di rimborso C.U. oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 2/07/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 2 luglio 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 10797/2024 R.G. TRA
, c.f. nata Parte_1 C.F._1
a Napoli il 27/05/1982, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Petrenga ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Aversa (CE) alla via San Girolamo n. 10, come da atti RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, RESISTENTE CONTUMACE Oggetto: riconoscimento della c.d. carta docente per incarichi annuali o incarichi fino al termine dell'attività didattica FATTO E DIRITTO
-Il ricorso introduttivo La ricorrente in epigrafe deduce di avere svolto attività di docente, giusta stipula di plurimi contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche e rivendica il diritto a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui per ciascun anno scolastico. Deduce la discriminazione operata dall'amministrazione resistente tra insegnanti precari e insegnanti di ruolo in ordine al diritto-dovere della formazione continua dei docenti, richiamando la normativa contrattuale collettiva nonché le pronunce della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato favorevole alla tesi proposta. Conclude per sentir accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici specificati nei rispettivi ricorsi, o per i diversi anni risultanti dovuti, e per l'effetto condannarsi il Controparte_1 all'assegnazione della predetta carta elettronica con accredito dell'importo nominale accertato e conseguente, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. LA CONTUMACIA DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA CONVENUTA L'Amministrazione scolastica convenuta non risulta costituita sebbene ritualmente citata in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti, a seguito della dichiarazione di contumacia dell'amministrazione resistente, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione. All'esito dell'odierna udienza la stessa viene infine decisa con la presente sentenza. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento secondo i dettami e nei limiti della seguente motivazione.
LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO Prima di procedere al merito della domanda di parte ricorrente, codesto Tribunale ritiene opportuno pronunciarsi preliminarmente sulla questione della propria giurisdizione in qualità di giudice ordinario in materia di
“Carta Docente”. Oggetto della domanda è, invero, la richiesta di accertamento del diritto dei ricorrenti, quale docenti a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per come erogato ai docenti a tempo indeterminato. È chiesto, dunque, il riconoscimento di un diritto soggettivo del lavoratore pubblico, inerente il rapporto di pubblico impiego sia pur a tempo determinato, in applicazione della normativa nazionale ed euro-unitaria e le censure degli atti amministrativi generali (DPCM) che regolano l'istituto si riferiscono alla mera disapplicazione incidentali di essi perché incidenti illegittimamente sul predetto diritto soggettivo affermato. La pretesa azionata rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del rapporto di impiego, (Cass. civ., sez. un., n. 32625/2018; Cass. civ. sez. un., 12441/2022; Cass. ord. sez. un. civ. n. 20350/2018).
- IL MERITO DELLA CAUSA Osserva il Tribunale che le questioni da cui dipende la decisione della presente controversia sono state oggetto di pronuncia recente della Suprema Corte di cassazione, n. 29961\2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Ritiene lo Scrivente di doversi uniformare alle statuizioni del giudice di legittimità, che appaiono pienamente condivisibili in punto di interpretazione della normativa nazionale e sovranazionale. La Corte ricostruisce, invero, il quadro normativo di riferimento del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, nel quale va inserito l'istituto della “Carta Docente” in esame, richiamando le previsioni di cui all'art. 282 del d. lgs. n. 297\1994 nonché di cui agli articoli 63 e 64 del CCNL di comparto che affermano il diritto – dovere del personale ispettivo, direttivo e docente alla formazione e aggiornamento professionale, affermando che l'esigenza di formazione concerne l'intero corpo docente, di ruolo e non, in quanto necessaria per l'erogazione del servizio scolastico, richiamando in tema Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842. Circa le previsioni di cui alla legge n. 107 del 2015, si richiamano poi le disposizioni dell'art. 1 comma 124 circa gli obblighi di aggiornamento e formazione a carico dell'amministrazione datrice di lavoro, nel cui ambito si colloca l'istituzione, ad opera del comma 121 dell'art. 1, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Corte evidenzia, quindi, che la Carta Docente è espressamente destinata ai soli insegnanti di ruolo ed è collegata al sostegno della didattica su un piano di durata almeno annuale, in conformità con gli strumenti programmatici – in particolare il c.d. PTOF Piano Triennale dell'Offerta Formativa – e richiama la decisione della Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022, alla cui stregua deve ritenersi che il beneficio in esame attenga all'ambito delle
“condizioni di impiego” e che deve essere escluso che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire “ragione obiettiva” di trattamento differenziato, sicché in presenza di prestazione lavorativa comparabile perché svolta con il medesimo arco temporale non possono ravvisarsi ragioni obiettive che impediscano l'attribuzione del beneficio formativo anche ai docenti precari, senza che, altrimenti, risulti violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999\70\CE. La Corte di Cassazione individua, quindi, in maniera pienamene condivisa da chi scrive, le tipologie incarico di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche- di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 – quali ipotesi esplicite e certe in cui si riscontra il collegamento della “formazione del docente” con la durata della didattica “annua”, sicché si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato alle predette condizioni, riconoscendo il diritto alla Carta Docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In altre parole, “ l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
SUPPLENZE BREVI E TEMPORANEE Ritiene il Tribunale che le motivazioni richiamate dalla Corte di cassazione nella citata sentenza al fine di ravvisare la comparabilità tra i docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato ai fini del beneficio in esame, non appaiono applicabili anche alle ipotesi di tipologie di supplenze brevi o temporanee di cui all'art. 4 comma 3 della legge n. 124\1999, pure oggetto della richiesta di parte ricorrente. Sul punto ritiene invero il Tribunale che la equiparabilità sancita dalla pronuncia della Corte si fonda sul dato per cui anche per i docenti destinatari delle supplenze “sino al termine dell'anno scolastico” o “sino al termine dell'attività didattica” è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Come evidenziato dal provvedimento del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 7254 del 19 del marzo 2024, con cui si è dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal tribunale di Novara l'art. 363-bis cod. proc. civ. con riguardo alle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999, il tema della diversità tra le tipologie di supplenza è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE innanzi richiamata. In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. La predetta natura temporanea insita nella tipologia di supplenze in esame preclude, a parere di chi scrive, la individuazione in esse del criterio del medesimo piano didattico temporale e della partecipazione alla programmazione didattica annuale, ritenuto il presupposto per la equiparabilità dei docenti a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato in relazione alla stipula dei contratti di supplenza con le tipologie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 legge n. 124 del 1999. A titolo di esempio deve, in particolare, ritenersi non comparabile la situazione di chi è destinatario di tale ultime tipologie di supplenze, in una fase iniziale dell'anno scolastico – e comunque prima del 31 dicembre – con durata predeterminata sino alla fase finale dello stesso ( dovendosi ritenere assimilabile l'ipotesi di termine sino al 30 giugno con quello anticipato alla fine dell'obbligo di frequenza scolastica degli alunni) rispetto a chi è destinatario di supplenze per sostituzione di assenti o per altra necessità, con durata limitata e protratta solo in forza di successivi incarichi. Deve, invero, ritenersi irrilevante la sommatoria di diversi incarichi che ab origine sono tutti temporanei e brevi rispetto alla comparazione con un incarico che ab origine ha durata predeterminata sino “al termine delle attività didattiche” o “al termine dell'anno scolastico” – Per quanto sopra deve concludersi nel senso che in relazione alle tipologie di supplenze di cui al citato art. 4 comma 3 non è ravvisabile il diritto alla erogazione della carta docente. Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda principale di cui alle conclusioni dei ricorsi introduttivi con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati. Si tratta, invero, di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, come tale pienamente ammissibile a differenza di una domanda eventualmente formulata con riferimento all'attribuzione di una somma di denaro liquida che consentirebbe di conseguire un'utilità diversa da quella della legge, vanificando la finalità dell'impianto normativo ad assicurare beni e servizi strumentali alla formazione e all'aggiornamento e non somme in quanto tali.
Ciò premesso, va osservato che risulta allegato e documentato che: la ricorrente ha prestato Parte_1 servizio alle dipendenze del in Controparte_1 forza di “ plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche”, per gli anni scolastici, 2019/2020 e 2020\2021 per poi essere assunta in ruolo a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2022 Le predette circostanze risultano dalla documentazione prodotta nel ricorso- vedi contratti di assunzione sino al termine delle attività didattiche, nonché a tempo indeterminato- che deve considerarsi idonea a fornire la prova piena dell'assunto attoreo, in quanto proveniente dall'amministrazione scolastica convenuta e non contestato dalla stessa in giudizio.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto delle ricorrenti all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno. Tale pronuncia si fonda sulla possibilità di adempimento in forma specifica all'attualità, tenuto conto della persistenza dell'istituto in esame, esteso per il 2023 ai supplenti
“annuali” dal d.l. n. 69 del 2023, e non sussistendo impedimenti all'esercizio del diritto in quel modo, trattandosi di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica e al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue. Deve inoltre ritenersi sussistere l'interesse rispetto al predetto adempimento dell'obbligazione in forma specifica, ove si tenga conto del fatto che la ricorrente devono ritenersi ancora inserito nel sistema scolastico, secondo i dettami della pronuncia della Corte di cassazione n. 29961\2023 espressamente richiamata in questa sede- nel caso di specie, l'avvenuta immissione in ruolo come da contratto a tempo indeterminato del 1.09.2022, depositato in atti-.
Deve viceversa ritenersi infondata la pretesa per l'anno scolastico 2021-2022 per il quale la ricorrente risulta destinataria di supplenze brevi, sia pur plurime, per esigenze sostitutiva ( o altro), per le quali non si sono ravvisate le condizioni per equiparare il servizio prestato dal docente precario a quello del personale di ruolo, ai fini del conseguimento dello specifico beneficio in esame.
Tanto premesso, in accoglimento parziale del ricorso va dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di cui alla c.d. Carta docente elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107\2015, per il valore nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui sopra, con condanna dell'amministrazione convenuta all'assegnazione della predetta carta elettronica per il valore nominale indicato in dispositivo, euro 1.000,00 , secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo.
Va rigettata ogni altra pretesa.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, che tiene conto del valore della causa- scaglione fino a 1.100.
P.Q.M.
Il tribunale, in funzione di giudice unico del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di cui alla Carta Docente elettronica di cui all'art. 1 della legge n. 107\2015, per il valore nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui in parte motiva, con condanna dell'amministrazione convenuta all'assegnazione della predetta carta elettronica, secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo, per il valore nominale di euro 1000,00 in favore della ricorrente;
condanna la amministrazione convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida, per tale parte, in euro 750,00 per onorari, comprensivi di rimborso forfetario spese generali al 15%, e in euro 43,00 a titolo di rimborso C.U. oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 2/07/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo