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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 4582 dell'anno 2024, promossa da, e entrambi difesi e Parte_1 Parte_2 rappresentati dall'Avv. Alessandra Proietti
PARTI RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, e hanno adito questo Tribunale Parte_1 Parte_2 affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno dedotto:
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 4 maggio 1980, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Tivoli dell'anno 1980, parte 2, Serie A,
n. 54;
- dalla loro unione sono nati due figli: (18 ottobre 1980) e (22 maggio Per_1 Per_2 1985), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- in data 17 luglio 2003 è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi;
- dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente ad oggi, la convivenza non
è più ripresa e sono venute definitivamente meno le premesse per una ricostruzione morale e materiale della famiglia;
- tutto ciò premesso, i coniugi hanno chiesto che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 7 febbraio 2025, le parti personalmente hanno dichiarato di non volersi riconciliare e il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Tivoli come da atto di matrimonio Anno 1980, numero 54, Parte 2, Seria A;
- ordinare al Comune di Tivoli di annotare l'emananda sentenza ai margini dell'atto di matrimonio Anno 1980, numero 54, Parte 2, Serie A;
- dichiarare che i coniugi provvederanno autonomamente ognuno al proprio mantenimento;
- dichiarare compensate le spese legali.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli odierni ricorrenti.
I coniugi hanno concordemente riferito che non vi è più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra essi.
Risulta, inoltre, decorso il periodo legale di separazione, protrattosi senza interruzioni dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente.
Il Collegio, accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunziando sulla domanda iscritta al n. 4582 dell'anno 2024 R.G, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
e e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Pt_1 Parte_2
Comune di Tivoli, alle medesime condizioni sopra trascritte.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025
Il Presidente dott. Michele Cappai