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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/08/2025, n. 11857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11857 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice NA SC ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29061 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Bonora e Parte_1
MA IU NC
PARTE OPPONENTE
e
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti CP_1 Controparte_2
AN SO AV e BA IG
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
FATTO – Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1 proponeva opposizione avverso il precetto dell'importo complessivo di € 175.714,53 notificatogli dai Sig.ri e , derivante dalla sentenza resa CP_1 Controparte_2 dal Tribunale di Roma n. 15247/2023 (rep. 21439/2023), pubblicata il 24 ottobre 2023.
Preliminarmente, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e a fondamento dell'opposizione deduceva:
- l'inidoneità della provvisoria esecutorietà del titolo azionato, in relazione al capo di condanna alle spese di giudizio rese all'esito di un giudizio di mero accertamento, in quanto tali sentenze non avrebbero efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato e nello specifico, chiariva che il titolo esecutivo de quo non fosse passato in giudicato;
- che l'atto di precetto fosse stato notificato allo stesso senza alcuna specificazione in merito alla qualità di erede beneficiato, pertanto, lamentava l'illegittimità della richiesta di pagamento delle spese liquidate in sentenza all'erede beneficiato, “in proprio”, in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 94 c.p.c.
Specificava, che la condanna alle spese dovesse essere ricondotta alla sola eredità beneficiata, non essendoci né nel dispositivo né nella parte motiva alcun riferimento ad una “condanna in proprio” e “personale” allo stesso;
- che le spese processuali dell'eredità beneficiata erano da porsi a carico dell'attivo ereditario ai sensi dell'art. 511 c.c., pertanto le spese relative al procedimento di reclamo ex art. 501 c.c. e art 778 c.p.c. sarebbero da porsi a carico dell'attivo ereditario in quanto attività da ricondursi all'accettazione dell'eredità beneficiata;
- la limitazione della responsabilità dell'erede beneficiato intra vires ai sensi dell'art. 490, co. 2, c.p.c., ovvero nei limiti della quota ereditaria allo stesso riferibile;
Tanto premesso, così concludeva in atto di citazione: “Voglia il Tribunale di Roma
Ill.mo, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione ed emessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, così giudicare: 1) in via preliminare e cautelare, ove non ritenuta la sentenza priva alla radice di provvisoria efficacia esecutiva per le ragioni sopra esposte, sospendere immediatamente ed integralmente inaudita altera parte, o in subordine, previa fissazione di apposita udienza, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 15247/2023 emessa dal Tribunale di
Roma e notificata in copia attestata all'originale all'odierno attore in data 12 giugno
2024 unitamente all'atto di precetto e, ove l'esecuzione sia già iniziata, sospendere il processo esecutivo ai sensi dell'art. 624, comma primo, c.p.c.; 1. in via principale e nel merito, per i motivi esposti in narrativa e, comunque, con la migliore statuizione, dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere in executivis degli odierni opposti in relazione al titolo pure sopra indicato e per conseguenza accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto, notificato al sig. Parte_1 il 12 giugno 2024 recante l'intimazione di pagamento di € 175.714,53, oltre
[...] interessi e successive occorrende, inibendo, altresì, ai convenuti il compimento di qualsiasi atto esecutivo;
2. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale, si chiede che l'eventuale efficacia dell'atto di precetto e la relativa intimazione di pagamento rivolta al sig. Parte_1 sia limitata alla responsabilità derivante dall'essere erede beneficiato del de
[...] cuius e, pertanto, lo stesso sia tenuto a rispondere intra vires hereditatis, nonché pro
Pag. 2 di 5 quota nella sua qualità di coerede e, comunque, nell'ambito della procedura di eredità beneficiata e nel perimetro della relativa liquidazione concorsuale;
3. in ogni caso, condannare i convenuti opposti a rifondere all'attore opponente le spese processuali ed
i compensi professionali per il presente giudizio, oltre agli accessori di legge”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio i Sig.ri e CP_1
, i quali, nel ritenere l'opposizione infondata, ne chiedevano il rigetto. Controparte_2
Preliminarmente, specificavano, di aver proceduto, trascorso infruttuosamente il termine prescritto per l'adempimento, ad instaurare l'esecuzione forzata con atto di pignoramento presso terzi e rappresentavano che:
- la condanna alle spese contenuta in una sentenza di accertamento è sempre provvisoriamente esecutiva;
- l'opponente non può beneficiare degli effetti favorevoli dell'eventuale accoglimento del gravame instaurato dalla sola erede beneficiata (per non essere inscindibile il rapporto degli eredi), per non aver proposto nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c. appello avverso la sentenza del Tribunale;
- le spese processuali sarebbero da porsi a carico dell'attivo ereditario ai sensi dell'art. 511 c.c. la responsabilità dell'erede beneficiato non sarebbe limitata ex art. 490, co.2, c.p.c..
Infine, si opponeva alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e così concludeva in comparsa di costituzione e risposta: “si chiede il rigetto dell'opposizione unitamente all'istanza di sospensione, con vittoria delle spese”.
Con memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'opponente rappresentava di essere stato costretto a promuovere anche un giudizio di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi (a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi) e che con provvedimento comunicato il 29.11.2024, la Corte d'Appello di Roma “in accoglimento dell'istanza di sospensione formulata dagli eredi beneficiati, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Roma n. 15247/2020 in ordine alla condanna alle spese di lite”.
In data 10.1.2025, questo giudice, a scioglimento della riserva assunta dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione alla istanza di sospensione
Pag. 3 di 5 dell'efficacia esecutiva del titolo, stante la avvenuta sospensione del medesimo da parte della Corte di Appello.
All'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3 co.10 d.lgs n. 149/2022, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, cod. proc.civ.
DIRITTO – Relativamente al primo motivo di opposizione, ovvero, l'inidoneità della provvisoria esecutorietà del titolo azionato, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, posto che, la Corte d'Appello di Roma, con ordinanza comunicata il
29.11.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Roma n.
15247/2023 (titolo esecutivo del caso de quo) in ordine al capo relativo alla condanna alle spese di lite.
Pertanto, stante la intervenuta sospensione del titolo esecutivo di cui al precetto per effetto dell'ordinanza della Corte di Appello sopra richiamata, consegue che, ad oggi, gli opposti non hanno diritto di agire in via esecutiva sulle base della sentenza posta a fondamento dell'intimato precetto. Il merito dell'opposizione va, dunque, esaminato ai fini del regolamento sulle spese in ragione del principio della soccombenza c.d.
“virtuale” (vds. Cass. SS.UU. n. 25478 del 21/09/2021).
Orbene, in tema di opposizione a precetto, quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di mero accertamento e contenga, altresì, un capo di condanna alle spese processuali (come nel caso di specie) il creditore procedente ha diritto di procedere ad esecuzione forzata esclusivamente sulla scorta del capo di condanna relativo alle spese di lite, rimanendogli, tuttavia, preclusa l'esecuzione per qualsiasi altra pretesa non specificamente oggetto di condanna nel dispositivo della sentenza. La sentenza di mero accertamento, pur costituendo titolo esecutivo, limita la propria efficacia esecutiva ai soli capi che contengano una condanna liquida e determinata, non estendendosi ad altre eventuali ulteriori pretese che non siano state espressamente oggetto di pronuncia di condanna nel giudizio di cognizione.
Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui, in sede di opposizione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto
Pag. 4 di 5 valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto essere fatti valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso o nel nell'apposito giudizio d'impugnazione (fra le altre, Cass. n.6893/1991; Cass. n.1935/1994; Cass. n.2742/1999; Cass. n.9061/1999;
Cass. n.2822/1999; Cass. n.14727/2001; Cass. sez. lav. n.445/2003); di talché resta preclusa per il debitore esecutato la possibilità di contestare in sede di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. il titolo esecutivo in forza del quale è stata intrapresa l'azione esecutiva negando il fondamento, nell'an o nel quantum, del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che possono essere fatti valere in sede di cognizione, spettando soltanto al giudice di quel procedimento vagliare la fondatezza delle doglianze prospettate dall'opponente.
Pertanto, poiché in questa sede non potevano essere fatte valere le ulteriori questioni
(rispetto alla natura di sentenza di mero accertamento) inerenti l'esistenza e l'ammontare del credito, né sono stati fatti valere – in questa sede - fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo giudiziale, ne deriva che l'opposizione a precetto non poteva essere accolta in relazione al capo di condanna alle spese di lite contenuto in detta sentenza.
Tuttavia, si ritiene che esistano giusti motivi, atteso il sopravvenuto provvedimento con il quale la Corte di Appello ha sospeso la efficacia esecutiva della sentenza del
Tribunale di Roma n. 15247 del 2023 in ordine alla detta condanna delle spese di lite, per compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ dichiara la cessazione della materia del contendere in merito all'opposizione proposta avverso l'atto di precetto oggetto di causa;
✓ compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 18/08/2025
Il Giudice
NA SC
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice NA SC ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 29061 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Bonora e Parte_1
MA IU NC
PARTE OPPONENTE
e
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti CP_1 Controparte_2
AN SO AV e BA IG
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
FATTO – Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1 proponeva opposizione avverso il precetto dell'importo complessivo di € 175.714,53 notificatogli dai Sig.ri e , derivante dalla sentenza resa CP_1 Controparte_2 dal Tribunale di Roma n. 15247/2023 (rep. 21439/2023), pubblicata il 24 ottobre 2023.
Preliminarmente, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e a fondamento dell'opposizione deduceva:
- l'inidoneità della provvisoria esecutorietà del titolo azionato, in relazione al capo di condanna alle spese di giudizio rese all'esito di un giudizio di mero accertamento, in quanto tali sentenze non avrebbero efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato e nello specifico, chiariva che il titolo esecutivo de quo non fosse passato in giudicato;
- che l'atto di precetto fosse stato notificato allo stesso senza alcuna specificazione in merito alla qualità di erede beneficiato, pertanto, lamentava l'illegittimità della richiesta di pagamento delle spese liquidate in sentenza all'erede beneficiato, “in proprio”, in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 94 c.p.c.
Specificava, che la condanna alle spese dovesse essere ricondotta alla sola eredità beneficiata, non essendoci né nel dispositivo né nella parte motiva alcun riferimento ad una “condanna in proprio” e “personale” allo stesso;
- che le spese processuali dell'eredità beneficiata erano da porsi a carico dell'attivo ereditario ai sensi dell'art. 511 c.c., pertanto le spese relative al procedimento di reclamo ex art. 501 c.c. e art 778 c.p.c. sarebbero da porsi a carico dell'attivo ereditario in quanto attività da ricondursi all'accettazione dell'eredità beneficiata;
- la limitazione della responsabilità dell'erede beneficiato intra vires ai sensi dell'art. 490, co. 2, c.p.c., ovvero nei limiti della quota ereditaria allo stesso riferibile;
Tanto premesso, così concludeva in atto di citazione: “Voglia il Tribunale di Roma
Ill.mo, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione ed emessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, così giudicare: 1) in via preliminare e cautelare, ove non ritenuta la sentenza priva alla radice di provvisoria efficacia esecutiva per le ragioni sopra esposte, sospendere immediatamente ed integralmente inaudita altera parte, o in subordine, previa fissazione di apposita udienza, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 15247/2023 emessa dal Tribunale di
Roma e notificata in copia attestata all'originale all'odierno attore in data 12 giugno
2024 unitamente all'atto di precetto e, ove l'esecuzione sia già iniziata, sospendere il processo esecutivo ai sensi dell'art. 624, comma primo, c.p.c.; 1. in via principale e nel merito, per i motivi esposti in narrativa e, comunque, con la migliore statuizione, dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere in executivis degli odierni opposti in relazione al titolo pure sopra indicato e per conseguenza accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto, notificato al sig. Parte_1 il 12 giugno 2024 recante l'intimazione di pagamento di € 175.714,53, oltre
[...] interessi e successive occorrende, inibendo, altresì, ai convenuti il compimento di qualsiasi atto esecutivo;
2. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale, si chiede che l'eventuale efficacia dell'atto di precetto e la relativa intimazione di pagamento rivolta al sig. Parte_1 sia limitata alla responsabilità derivante dall'essere erede beneficiato del de
[...] cuius e, pertanto, lo stesso sia tenuto a rispondere intra vires hereditatis, nonché pro
Pag. 2 di 5 quota nella sua qualità di coerede e, comunque, nell'ambito della procedura di eredità beneficiata e nel perimetro della relativa liquidazione concorsuale;
3. in ogni caso, condannare i convenuti opposti a rifondere all'attore opponente le spese processuali ed
i compensi professionali per il presente giudizio, oltre agli accessori di legge”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio i Sig.ri e CP_1
, i quali, nel ritenere l'opposizione infondata, ne chiedevano il rigetto. Controparte_2
Preliminarmente, specificavano, di aver proceduto, trascorso infruttuosamente il termine prescritto per l'adempimento, ad instaurare l'esecuzione forzata con atto di pignoramento presso terzi e rappresentavano che:
- la condanna alle spese contenuta in una sentenza di accertamento è sempre provvisoriamente esecutiva;
- l'opponente non può beneficiare degli effetti favorevoli dell'eventuale accoglimento del gravame instaurato dalla sola erede beneficiata (per non essere inscindibile il rapporto degli eredi), per non aver proposto nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c. appello avverso la sentenza del Tribunale;
- le spese processuali sarebbero da porsi a carico dell'attivo ereditario ai sensi dell'art. 511 c.c. la responsabilità dell'erede beneficiato non sarebbe limitata ex art. 490, co.2, c.p.c..
Infine, si opponeva alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e così concludeva in comparsa di costituzione e risposta: “si chiede il rigetto dell'opposizione unitamente all'istanza di sospensione, con vittoria delle spese”.
Con memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'opponente rappresentava di essere stato costretto a promuovere anche un giudizio di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi (a seguito della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi) e che con provvedimento comunicato il 29.11.2024, la Corte d'Appello di Roma “in accoglimento dell'istanza di sospensione formulata dagli eredi beneficiati, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Roma n. 15247/2020 in ordine alla condanna alle spese di lite”.
In data 10.1.2025, questo giudice, a scioglimento della riserva assunta dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione alla istanza di sospensione
Pag. 3 di 5 dell'efficacia esecutiva del titolo, stante la avvenuta sospensione del medesimo da parte della Corte di Appello.
All'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3 co.10 d.lgs n. 149/2022, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, cod. proc.civ.
DIRITTO – Relativamente al primo motivo di opposizione, ovvero, l'inidoneità della provvisoria esecutorietà del titolo azionato, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, posto che, la Corte d'Appello di Roma, con ordinanza comunicata il
29.11.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Roma n.
15247/2023 (titolo esecutivo del caso de quo) in ordine al capo relativo alla condanna alle spese di lite.
Pertanto, stante la intervenuta sospensione del titolo esecutivo di cui al precetto per effetto dell'ordinanza della Corte di Appello sopra richiamata, consegue che, ad oggi, gli opposti non hanno diritto di agire in via esecutiva sulle base della sentenza posta a fondamento dell'intimato precetto. Il merito dell'opposizione va, dunque, esaminato ai fini del regolamento sulle spese in ragione del principio della soccombenza c.d.
“virtuale” (vds. Cass. SS.UU. n. 25478 del 21/09/2021).
Orbene, in tema di opposizione a precetto, quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza di mero accertamento e contenga, altresì, un capo di condanna alle spese processuali (come nel caso di specie) il creditore procedente ha diritto di procedere ad esecuzione forzata esclusivamente sulla scorta del capo di condanna relativo alle spese di lite, rimanendogli, tuttavia, preclusa l'esecuzione per qualsiasi altra pretesa non specificamente oggetto di condanna nel dispositivo della sentenza. La sentenza di mero accertamento, pur costituendo titolo esecutivo, limita la propria efficacia esecutiva ai soli capi che contengano una condanna liquida e determinata, non estendendosi ad altre eventuali ulteriori pretese che non siano state espressamente oggetto di pronuncia di condanna nel giudizio di cognizione.
Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui, in sede di opposizione promossa in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto
Pag. 4 di 5 valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto essere fatti valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso o nel nell'apposito giudizio d'impugnazione (fra le altre, Cass. n.6893/1991; Cass. n.1935/1994; Cass. n.2742/1999; Cass. n.9061/1999;
Cass. n.2822/1999; Cass. n.14727/2001; Cass. sez. lav. n.445/2003); di talché resta preclusa per il debitore esecutato la possibilità di contestare in sede di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. il titolo esecutivo in forza del quale è stata intrapresa l'azione esecutiva negando il fondamento, nell'an o nel quantum, del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi che possono essere fatti valere in sede di cognizione, spettando soltanto al giudice di quel procedimento vagliare la fondatezza delle doglianze prospettate dall'opponente.
Pertanto, poiché in questa sede non potevano essere fatte valere le ulteriori questioni
(rispetto alla natura di sentenza di mero accertamento) inerenti l'esistenza e l'ammontare del credito, né sono stati fatti valere – in questa sede - fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo giudiziale, ne deriva che l'opposizione a precetto non poteva essere accolta in relazione al capo di condanna alle spese di lite contenuto in detta sentenza.
Tuttavia, si ritiene che esistano giusti motivi, atteso il sopravvenuto provvedimento con il quale la Corte di Appello ha sospeso la efficacia esecutiva della sentenza del
Tribunale di Roma n. 15247 del 2023 in ordine alla detta condanna delle spese di lite, per compensare le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ dichiara la cessazione della materia del contendere in merito all'opposizione proposta avverso l'atto di precetto oggetto di causa;
✓ compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 18/08/2025
Il Giudice
NA SC
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