Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6807 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 02/05/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) - già denominata Parte_1 P.IV_1
quale incorporante di: Parte_2 Controparte_1
Controparte_2 Controparte_3
il tutto con effetto dal 6 gennaio 2014, giusto atto di fusione del 31/12/2013
a rogito Notaio di Bologna (Rep. 53712, Racc. n. 34018) - in Per_1
persona del procuratore ad negotia p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to
Maurizio Silimbani in virtù di procura rilasciata in calce alla citazione
1
APPELLANTE
E
(c.f. ) in persona del presidente e Controparte_4 P.IV_2
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Stefania Stazzi in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso l'Area Territoriale Centro - Affari Legali di Roma della Società in Roma, viale Europa n. 190;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 5587/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 31/03/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma
[...] Controparte_4
esponendo di aver emesso, nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario con Banca Sai, l'assegno n. 9101504794-05 del 19/09/2006 di euro
6.005,09 con clausola di intrasferibilità a favore di;
che esso Persona_2
veniva posto all'incasso presso una filiale di da soggetto Controparte_4
diverso dall'effettivo beneficiario del titolo e, segnatamente tale sedicente
, identificata con patente di guida MCTC Persona_2 NumeroDi_1
come risulta dall'annotazione a tergo dell'assegno. Sosteneva, pertanto, che non aveva operato con la diligenza dovuta nell'identificazione del CP_4
soggetto che si presentava per l'incasso dell'assegno. Rappresentava che tale circostanza era emersa a seguito di contestazione operata dal legittimo beneficiario del titolo e di aver emesso un secondo Persona_2
pagamento. Successivamente, procedeva a richiedere a il risarcimento CP_4
2 del danno subito con rituale diffida. Rassegnava le seguenti conclusioni
<
e previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta ed alla nullità/annullabilità del contratto bancario (conto n. 25674836) intercorso tra la banca convenuta e la sedicente nata a [...] il [...] e residente a [...]Persona_2
(BZ) in Viale Druso n. 337 identificata con patente di guida n. NumeroD_2
rilasciata il 22.09.1998 dal Comune di VE, condannare Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento
[...]
in favore della ricorrente della somma di Euro 6.005,09, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal diritto al saldo effettivo - e quelli maturati durante il presente giudizio ai sensi dell'art. 1284 c.c. siccome novellato dalla L. n. 162/2014; Con vittoria di ogni spesa ed onorario di lite, ed oneri fiscali, anche stragiudiziali >>. Si costitutiva contestando Controparte_4
le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni attoree tutte, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Sosteneva di essere esente da responsabilità avendo posto in essere tutte le cautele atte ad accertare la regolarità formale del titolo e la corretta identificazione del beneficiario. Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. il Tribunale ammetteva la prova testimoniale richiesta da con il teste . Parte attrice depositava certificato di Parte_1 Persona_2
morte del testimone chiedendone la sostituzione con il teste Testimone_1
che il tribunale autorizzava. Il teste veniva escusso all'udienza
[...]
del 10 settembre 2018 ed all'esito le parti chiedevano il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni. Le parti, debitamente autorizzate precisavano le conclusioni all'udienza del 25 febbraio 2019 e la causa veniva trattenuta in decisine con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 5587/2020 così statuiva: << 1.-
Respinge le domande di parte attrice;
2.- compensa interamente tra le parti le spese di lite.>>
3 § 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< la domanda attorea deve essere respinta. Sebbene debba rilevarsi che in siffatta materia la giurisprudenza ha chiarito che l'art. 43 L.A. deroghi sia l'art. 1992 che l'art. 1189 c.c., di modo che il debitore è liberato solo se paga al prenditore esattamente identificato (o al banchiere giratario per l'incasso), sicché se egli cade in errore, anche senza colpa nell'identificazione, pagando al legittimato apparente, deve pagare una seconda volta al vero prenditore (Cass.
1098/1999); e pur considerando che per la Suprema Corte a carico della banca è posto non solo l'onere in generale di identificazione del soggetto presentatore, ma anche di verifica della assoluta regolarità formale e materiale del titolo, in quanto l'onere di esatta identificazione del prenditore dell'assegno presuppone la genuinità del titolo, ovvero l'assenza di alterazioni nell'indicazione nominativa del prenditore ove si risolvano in un'incertezza sull'identificazione del soggetto legittimato a ricevere la prestazione, dovendo in ipotesi di positiva verifica della regolarità formale, con la normale diligenza relativa all'attività bancaria, necessariamente provvedere a pagare (Cass. 1087/1999; Cass. 11976/1999; Cass. 6524/2000).
Ritenendo pure che in simile fattispecie la diligenza richiesta imponga un minimo di cautela superiore rispetto al tipo di attività esercitata, consono ad un livello di professionalità che deve essere necessariamente elevato, va però considerato che alla verifica da parte dell'operatore di CP_4
l'assegno non presentava alterazioni, né risultava oggetto di denuncia di furto. Discernere l'intento truffaldino era praticamente allora difficile se non impossibile allorquando il soggetto presentatosi per beneficiario dell'assegno forniva documenti falsi. L'assegno è stato peraltro posto in stanza di compensazione ove la banca trattaria è stata posta nelle condizioni di rilevare possibili contraffazioni senza sollevare rilievi di sorta. Ciò posto va ancora considerato che a partire dal 2007, in occasione dell'entrata in vigore del D. Lgs. 21.11.2007 n. 231, istitutivo tra l'altro dell'Archivio
4 Unico Informatico, l'obbligo della verifica dell'identità di chi compie operazioni saltuarie è divenuto non solo più intenso ma anche di facile esecuzione, a ragione della possibilità di una verifica immediata dei dati da inserirsi in sistemi informatici idonei ad eseguire in pochi secondi la verifica necessaria. L'ultimo obbligo in discorso, alla cui attuazione tutti i banchieri sono tenuti, rende facilmente individuabile una responsabilità a carico della banca (nella fattispecie che ha agito in veste di banchiere) che CP_4
paghi al falso titolare dell'assegno. Nella fattispecie però i fatti risalgono al
2006 allorquando non era ancora in vigore la normativa di cui sopra e la banca trattaria non era nel possesso di strumenti informatici di controllo immediato. Deve allora escludersi senza ombra di dubbio la responsabilità della convenuta. Non va infine individuato un concorso nella causazione del danno per la modalità di spedizione dell'assegno, atteso che la spedizione di titoli nominati non trasferibili non può considerarsi condotta imprudente da parte del mittente, essendo essa spedizione di per sé idonea a garantire la consegna al destinatario. Va pertanto respinta la domanda risarcitoria di parte attrice. Le spese considerata la particolarità della materia e l'altalenante giurisprudenza debbono essere interamente compensate tra le parti.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando due Parte_1
motivi di gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< in completa riforma della qui ricorsa sentenza emessa dal
Tribunale di Roma, Dr. Colanzigari, al n. 5587/2020 in causa RG
58981/2016, pubblicata il 31.03.2020 e non notificata, previa ogni più opportuna e necessaria declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta/appellata, nonché a riguardo della eccepita nullità del libretto bancario di risparmio n. 25674836 (contratto bancario) intercorso tra
[...]
e la sedicente nata a [...] il [...] e CP_4 Persona_2
residente a [...], soggetto che ha utilizzato fraudolentemente dati anagrafici che non gli appartenevano ed inesistenti.
5 Nel merito: condannare in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, P.IV , al pagamento in favore P.IV_3
dell'attrice/appellante della somma di Euro Parte_1
6.005,09= oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto al saldo effettivo, e quelli maturati durante il presente giudizio ai sensi dell'art. 1284 cc siccome novellato dalla L. 162/2014. Con vittoria di ogni spesa e compenso per l'esplicata attività di difesa, oltre oneri fiscali, anche stragiudiziali sia del primo che del presente grado di giudizio;
In via
Istruttoria: ove tutto quanto ad oggi dedotto e prodotto ai fini dell'accoglimento della domanda di parte appellante non dovesse essere giudicato sufficiente, insta per l'ammissione delle Controparte_5
seguenti prove: A) chiede disporsi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di sui seguenti capi, all'uopo Controparte_4
da intendersi preceduti dalla locuzione "vero che": 1) "Vero che
[...]
intratteneva rapporto di conto corrente bancario presso la Parte_3
Banca Sai. Nell'ambito di tale rapporto vi è prevista la facoltà di emettere assegni di traenza, ovvero assegni tratti sul conto corrente intestato all'attrice,
i quali possono essere sottoscritti, però, direttamente dal beneficiario, che appare quale intestatario del titolo medesimo"; 2) "Vero che nell'ambito del rapporto di cui sopra, veniva emesso l'assegno n. 9101504794-05, con clausola di intrasferibilità ex art. 43, comma 2, Legge assegni, di importo pari ad Euro € 6.005,09, intestato a favore della IG.ra , nata Persona_2
a DO (BN) in data 03.06.1943 e residente a [...] (doc. 2 a rammostrarsi); 3) "Vero che l'assegno così emesso ed intestato a , nata a [...] in data [...] Persona_2
e residente a [...], inviato al domicilio eletto del beneficiario, indicato presso l'Avv. Boccalone Luigi , veniva posto all'incasso presso una filiale di da soggetto diverso CP_4
dall'effettivo beneficiario del titolo, ovvero dalla sedicente Persona_2
6 nata il [...] a [...]"; 4) "Vero che tale circostanza è emersa a seguito di contestazione operata dal legittimo beneficiario del titolo per cui
è causa, , nata a [...] in data [...], la Persona_2
quale lamentava a , di non aver mai ricevuto Parte_3
l'assegno per cui è causa e, contestualmente, comunicava che l'assegno non gli era mai pervenuto, doc. 3 denuncia a rammostrarsi"; 5) "Vero che a seguito dei fatti sopra descritti, procedeva Parte_3
pertanto all'emissione di un secondo pagamento a favore di Persona_2
nata a [...] in data [...] e residente a [...] per euro € 6.005,09"; Le ulteriori istanze: 2) In caso di contestazione del doc. 7, insta affinché siano acquisite informative ex art. 213 cpc dal circa la nascita della IG.ra nata Controparte_6 Per_2
a VE in data 10.10.1974; 3) In caso di contestazione dei doc. 5-6, si chiede essere autorizzati o disporre informative ex art. 210/ 213 cpc presso gli organi competenti (Agenzia della Entrate di VE - servizio anagrafe sanitaria ASL di VE) sulla sull'emissione del codice fiscale e della tessera sanitaria in capo alla IG.ra nata a VE in [...] Per_2
10.10.1974.>>
§ 4. 1 – Si costituiva in data 20 aprile 2021 per chiedere il Controparte_4
rigetto del gravame per infondatezza nonché l'inammissibilità del secondo motivo di appello. Rassegnava le seguenti conclusioni: << in via principale:
- Accertare e dichiarare la legittimità della procedura posta in essere da
[...]
e, di conseguenza rilevare l'infondatezza in fatto e diritto della CP_4
domanda di parte attrice, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della decisione impugnata accertare e dichiarare la concorrente responsabilità di parte attrice ex art.1227 c.c., per tutte le ragioni spiegate nella narrativa che precede con conseguente determinazione delle rispettive colpe e responsabilità.>>
7 § 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 23 aprile 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita da ultimo all'udienza del 2 maggio 2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del 6 marzo 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Ha depositato note il difensore di parte appellante. All'odierna udienza comparivano i difensori di entrambe le parti che precisavano le conclusioni come da verbale;
discutevano oralmente la causa che veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
(aggiunto dall'art.3 d. lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d. lgs.n.164/2024).
§ 5. – I motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << l'assenza di prova liberatoria e la mancanza di diligenza professionale da parte di >> l'appellante CP_4
eccepiva la nullità della sentenza per assoluta contraddittorietà della motivazione. A tal fine evidenziava che primo giudice aveva posto a base del suo ragionamento una questione di diritto mai sollevata da essa nei termini descritti in sentenza, ovvero che il titolo fosse stato Parte_1
falsificato. Rappresentava che il tribunale aveva evidenziato che l'assegno non presentava alterazioni, né risultava oggetto di furto, quando invece essa aveva eccepito ben altra questione, avendo imputato a il Parte_1 CP_4
difetto di onere di diligenza nell'identificazione del soggetto che si era presentato ad incassare il titolo -la sedicente -che non era Persona_2
stata ben identificata e , nel giudizio di primo grado, non aveva CP_4
dimostrato di aver correttamente identificato la stessa, circostanza che avrebbe dovuto condurre il giudicante ad una decisione di segno opposto.
8 Ribadiva che, in relazione alla questione della mancanza di prova circa l'identificazione, corretta e scrupolosa, del soggetto che si presenta all'incasso, rimaneva irrilevante la motivazione di prime cure nella parte in cui il Tribunale aveva descritto la procedura della presentazione in stanza di compensazione, in quanto, così argomentando, il Tribunale dimostrava di aver mirato ad esaminare un motivo del tutto putativo, quale doveva ritenersi la questione della falsificazione del titolo nel nome del beneficiario, non avendo essa mai sollevato tale rilievo, avendo sempre addotto e Parte_1
contestato la mancanza di diligenza nell'identificazione. Evidenziava che era ugualmente errato ed ininfluente il richiamo all'istituzione dell'archivio
Unico Informatico, posto che, all'epoca (nel 2006), vi erano ugualmente criteri per identificare correttamente il soggetto che si presentava all'incasso del titolo, proprio al fine di scongiurare il pericolo di pagamento di assegni non trasferibili, tra cui segnalava la circolare ABI del 7 maggio 2001, le cui indicazioni erano poi confluite nel decreto legislativo n. 231/2007.
IGnificava che non aveva dimostrato di avere una specifica CP_4
conoscenza della sedicente che si era presentata allo Persona_2
sportello, dal momento che controparte aveva ammesso che l'accensione del libretto di risparmio era avvenuta il medesimo giorno, con operazione contestuale al fine di potervi versare l'assegno oggetto di causa.
Evidenziava che aveva sostenuto di aver identificato CP_4 Persona_2
a mezzo carta di identità e tessera sanitaria contenente il codice fiscale e che i documenti non erano contraffatti;
significava che tale difese non Parte_1
erano << neppure coniugabili con la presentazione del titolo, ma con la precedente apertura del rapporto bancario, tramite il quale il titolo per cui è cause fu posto all'incasso>>; rappresentava che apertura del rapporto e versamento del titolo furono contestuali, sicché aveva aperto un CP_4
libretto ad un soggetto - la sedicente - che non era chi diceva di essere Per_2
ed al quale aveva pagato l'assegno di traenza intrasferibile;
che, così
9 operando, aveva pagato a soggetto non legittimato e malamente CP_4
identificato. Sosteneva che il comportamento sopra descritto dimostrava la mancata diligenza di ex art. 1176, comma 2, c.c., che, nel momento in CP_4
cui si presentava all'incasso un soggetto del tutto sconosciuto, avrebbe potuto e dovuto verificare sul sito dell'Agenzia delle Entrate il codice fiscale che, a tale semplice verifica, sarebbe risultato inesistente;
ugualmente per la tessera sanitaria, in quanto sarebbe emerso che non era mai era stata emessa.
Censurava la sentenza per violazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova e del nucleo centrale dell'obbligazione di cui all'art. 43 L.A. alla luce dei principi enunciati da Cass. SU n. 12477/2018, avendo errato, CP_4
a monte, nell'identificazione del soggetto presentatosi per l'incasso, non essendovi neppure un caso di omonimia.
In relazione alla prova del danno subito, l'appellante sosteneva che esso era in re ipsa nel secondo pagamento effettuato al legittimo beneficiario, pari a euro 6.005,09, danno direttamente collegato all'inadempimento di che CP_4
aveva consentito l'incasso del titolo tramite versamento su libretto di risparmio aperto in favore dello stesso soggetto anagraficamente inesistente.
Sosteneva, inoltre, che l'appellata avrebbe dovuto provare che l'inadempimento non le era imputabile, senza che rilevasse la generica diligenza, né il fatto che avesse identificato il soggetto (cfr. pag. 19 CP_4
appello) con un solo documento di identità (patente di guida) non palesemente contraffatto, né che avesse richiesto il codice fiscale e ciò sia perché il codice fiscale non era un documento di identità, sia perché ad un controllo più attento sarebbe emersa l'inesistenza della sedicente Per_2
cl. 1974.
[...]
Evidenziava (cfr. pag. 20 appello) ulteriori indizi della colpa grave di CP_4
nel fatto che la stessa avesse prodotto una copia di pessima qualità della patente di guida che sarebbe stata esibita dalla sedicente unitamente Per_2
ad una copia della tessera sanitaria con il codice fiscale e di aver omesso di
10 produrre la lista movimenti successiva alla negoziazione del titolo, sì da consentire al Giudicante di avere un quadro preciso dell'operatività del libretto e del grado di conoscenza che la convenuta stessa aveva del proprio cliente. Inoltre, sosteneva la nullità del rapporto del libretto di risparmio n.
25674836 per l'illiceità della causa, avendo intrattenuto un << rapporto CP_4
bancario con un soggetto che non esiste, anagraficamente, ovvero con un soggetto nei cui confronti non ha svolto un positivo accertamento della vera identità >>, circostanza non esaminata dal Tribunale.
§ 4.2 – Con il secondo motivo titolato: < della statuizione >> censurava il capo della sentenza impugnata con il quale il Giudice aveva compensato le spese di lite, motivazione che resterebbe priva di sostegno qualora la domanda fosse accolta.
§ 5 – L'analisi dei motivi
§ 5.1 – Preliminarmente, va rilevato che non sussiste nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, c.p.c., in quanto la nullità ricorre per l'ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto;
la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo consolidato insegna che: << in tema di motivazione della sentenza civile la violazione del principio del c.d. minimo costituzionale, è individuabile nei soli casi - che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'articolo 132, comma 2, n. 4) del Cpc - di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di
«motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione >>
(Cass., n. 24808/2023).
§ 5. 2– Sempre preliminarmente va accolta l'eccezione di giudicato sollevata da n relazione alla pronuncia di rigetto dell'eccezione di concorso Parte_1
di colpa ex art. 1227 cod. civ.
11 Giova evidenziare che il tribunale ha espressamente motivato sull'eccezione sollevata in primo grado da così argomentando: << Non va infine CP_4
individuato un concorso nella causazione del danno per le modalità di spedizione dell'assegno atteso che la spedizione dei titoli nominati non trasferibili non può considerarsi condotta imprudente da parte del mittente, essendo essa spedizione di per sé idonea a garantire la consegna al destinatario.>>
Orbene, si è costituita nel presente grado in data 20 aprile 2021 e quindi CP_4
tardivamente per poter proporre appello incidentale rispetto all'udienza di prima comparizione indicata in citazione per la data del 20 aprile 2021; parte appellata si è limitata ad argomentare nella propria comparsa circa l'incidenza causale della spedizione del titolo a mezzo posta ordinaria. È insegnamento della Suprema Corte, che in siffatta ipotesi, pur essendo vero che :<< il giudice d'appello può rilevare d'ufficio il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. (Cass. 3 giugno 2013,
n. 6529; 22 marzo 2011, n. 6529).>>, qualora: << Il giudice di primo grado ha però statuito nel senso che non sussisteva alcuna corresponsabilità dell'attore che potesse elidere o limitare l'obbligazione risarcitoria. In mancanza dell'impugnazione dell'accertamento di inammissibilità del motivo di appello ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. la statuizione del giudice di primo grado è passata in giudicato.>> (Così Cass. n. 16664/2017
e succ. conf.).
A questa Corte è quindi preclusa, essendo sceso il giudicato, la disamina del concorso di colpa di in relazione ai principi enunciati da Cass. n. Parte_1
9769/2020 del 26 maggio 2020 e quindi in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza qui impugnata.
§ 5. 3 – Il primo motivo: la prova liberatoria.
12 Il motivo che concerne, sotto plurimi profili, la disamina della diligenza di per verificare se risulti o meno fornita la prova liberatoria, è fondato. CP_4
Giova premettere che la banca negoziatrice è ammessa a provare che l'inadempimento non è ad essa imputabile allorché dimostri di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Va evidenziato, in iure, che la Suprema Corte con le pronunce rese a Sezioni unite n. 12477 e 12478 del 2018 – mai considerate nell'impugnata sentenza
- ha enunciato il seguente principio :<< Il disposto dell'art. 43, comma 2,
L.A. – secondo il quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento - nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore per errore nella sua identificazione è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del 2° comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve (...), la disposizione, regolando anche le ipotesi di responsabilità derivanti dall'errore sull'identificazione, si pone in rapporto di specialità sia rispetto alla norma di diritto comune, dettata in tema di obbligazioni, di cui all'art. 1189, 1° comma, sia rispetto a quella, riferita ai titoli a legittimazione variabile, di cui all'art. 1992, 2° comma c.c., le quali circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.>>
Quanto all'onere di diligenza in capo alla banca nell'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, si registrano recenti pronunce della Suprema Corte ed in particolare vanno
13 considerati i principi enunciati da Cass. n. 34107/2019: << In materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale>>.
Rileva, a giudizio del Collegio, per l'approfondita motivazione, anche Cass.
n. 15934/2022 (che ha cassato con rinvio una sentenza di questa Corte
d'appello che aveva riformato la pronuncia di prime cure avendo ritenuto che non avesse adottato la diligenza necessaria Controparte_4
nell'identificazione del soggetto indicato quale beneficiario dell'assegno, sia in relazione agli assegni contraffatti, sia in relazione a quelli incassati da soggetti muniti di falsi documenti). Questa Corte territoriale aveva valorizzato la singolarità delle circostanze accertate (apertura dei libretti postali in concomitanza con la negoziazione dell'assegno presso l'Ufficio
Postale, mancanza sui predetti libretti di ulteriori versamenti in data anteriore
14 alla negoziazione dell'assegno) che avrebbero dovuto indurre CP_4
ad un controllo maggiormente accurato nella identificazione dei soggetti presentatisi come legittimi beneficiari. Inoltre, non vi era prova che
[...]
avesse seguito nella identificazione dei beneficiari degli assegni le CP_4
modalità cautelative previste dalla circolare ABI (richiesta di un secondo documento di identità munito di fotografia) che, pur non essendo direttamente vincolanti, rappresentavano un utile parametro per valutare la diligenza dell'istituto nella negoziazione degli assegni.). Orbene, la Suprema
Corte, cassando con rinvio, dopo aver richiamato il principio espresso da
Cass. n. 34107/2019 sottolineava che la ricorrente aveva: << evidenziato che la carta d'identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale>> e così osservava: << Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice d'appello, l'istituto bancario non
è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n 231/2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela. Questo
Collegio condivide pienamente tale impostazione. Va premesso che questa
Corte, nella citata sentenza n. 34107/2019, ha già rilevato che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che alla raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere
15 due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, non rinvenendosi tale regola prudenziale di condotta negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo. Nella stessa prospettiva si è posta la più recente sentenza di questa Corte n. 3649/2021, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007, stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela. In particolare, premesso che proprio a tale categoria appartengono gli abusivi prenditori dei titoli, che, nei casi sottoposti all'esame di questa Corte, prima di provvedere al loro incasso, avevano aperto un libretto di risparmio postale su cui poi avevano versato gli assegni, l'art. 19 del d.lgs n. 231/2007 (c.d. legge antiriciclaggio) - avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela - prevede, al comma 1° lett a), che l'identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. È, invece, imposto, alla lett. b) della stessa norma, che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvenga mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio (anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc.) solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito
16 modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti (come, a titolo di esempio, una indagine presso il Comune di nascita, vedi sempre Cass. n.
6349/2021). Ne consegue che l'impostazione della Corte d'Appello di non ritenere in nessun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione con documento di identità (e con il codice fiscale) – tenuto conto, peraltro, che, secondo la stessa ricostruzione della Corte d'Appello, non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione - si pone, anche alla luce di tale normativa, in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale. Infine, le particolari circostanze contrarie valorizzate dalla Corte d'Appello che, ad avviso della stessa, avrebbero dovuto indurre ad un controllo più accurato CP_4
nella identificazione del beneficiario dell'assegno (concomitanza dell'apertura del libretto postale con la negoziazione dell'assegno e mancanza di precedenti versamenti in data anteriore alla negoziazione medesima), in realtà, appaiono quantomeno “neutre”: l'apertura di un libretto di deposito è, infatti, una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto, infatti, viene per prassi svincolato solo dopo il placet della banca trattaria). La mancanza di precedenti versamenti è una mera conseguenza dell'apertura di un nuovo libretto, che non può rendere necessariamente sospetto, in difetto di altri elementi, il primo versamento.>>.
Orbene, nella sentenza in esame il Tribunale non ha espresso alcuna valutazione sulla procedura di identificazione del soggetto che si è presentato allo sportello per l'incasso dell'assegno di traenza non trasferibile, essendosi limitato a ritenere che in ipotesi di assegno privo di segni di alterazione o contraffazione o sul quale non pendeva una denuncia di furto << discernere l'intento truffaldino era praticamente allora difficile se non impossibile
17 allorquando il soggetto presentatosi per beneficiario dell'assegno forniva documenti falsi>>
con il motivo in esame ripropone tutte le questioni già sollevate in Parte_1
primo grado e non esaminate per avere il tribunale, in sintesi, mal interpretato i criteri di ripartizione dell'onere della prova ed omesso di considerare che la prova liberatoria in punto di diligenza nell'identificazione della sedicente andava fornita da medesima e che non era Persona_2 CP_4 Parte_1
a dover fornire la prova di colpa grave in capo a . CP_4
Con il motivo in esame insiste nel rilevare che non ha fornito Parte_1 CP_4
la prova liberatoria di aver ben identificato in quanto, Persona_2
premesso che apertura del libretto di deposito ed il versamento dell'assegno di traenza furono contestuali, i documenti prodotti in giudizio ed indicati come richiesti erano insufficienti ad integrare il superamento di detta prova avendo sostenuto: << qui non c'è nemmeno “ copia a colori” dei documenti rammostrati da chi si presentò allo sportello di : può darsi che CP_4
esistessero segni cromatici di incongruità tale da rendere facilmente apprezzabile la falsità di quei documenti (...) qui ci sono fotocopie di pessima qualità non soltanto non dimostrano nulla circa la concreta materialità del supporto (spessore, consistenza, supporto costituito da carta speciale come quella sulla quale è consentita la stampa dei documenti di identità, dunque carta con speciali caratteristiche) e che non dimostrano neppure l'integrità
(di quei documenti) sotto l'aspetto meramente visivo.>>
A tanto ha aggiunto che non era cliente di e che la stessa aveva Per_2 CP_4
aperto il libretto di risparmio per versare l'assegno, negoziando immediatamente, quello stesso giorno l'assegno oggetto di causa;
che dalle annotazioni trascritte sull'assegno ella risultava identificata a mezzo patente di guida e sulla scorta di tanto aveva contestato le deduzioni difensive di che la sedicente fosse stata diligentemente identificata sul CP_4 Per_2
18 rilievo che la firma apposta sull'assegno corrispondeva a quella apposta per l'apertura del libretto di risparmio, trattandosi di circostanza che, nel caso di specie, era irrilevante in quanto entrambe le operazioni - apertura del libretto e versamento dell'assegno - erano avvenute certamente a cura della medesima persona, nel medesimo contesto temporale e di luogo, ma da una persona che non era chi diceva di essere.
Le difese di sono invero le seguenti: << i di lei dati identificativi con CP_4
acquisizione del codice fiscale, con apposizione sull'assegno della firma di traenza e per girata da parte della beneficiaria e controllo sull'identicità delle firme apposte con lo specimen depositato e copia della carta d'identità e copia del codice fiscale. (all.ti 1, 2 e 3). >>
Così definita la questione di diritto devoluta nel presente grado va evidenziato che si è riservata di depositare il fascicolo di prime cure. CP_4
Così testualmente nella comparsa di costituzione nel presente grado pag. 12:
<< si producono: comparsa di costituzione e risposta, copia procura alle liti e giurisprudenza. Si riserva il deposito del fascicolo di primo grado.>>, attività a cui non ha dato seguito.
La causa perviene alla decisione della Corte priva del fascicolo di parte di primo grado di e, in siffatta ipotesi, va data applicazione ai principi di CP_4
diritto enunciati da Cass. SU n. 4835/2023: << Il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti
- prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione. Il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte
19 interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni. Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att.
c.p.c. Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado. Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo>>
20 Osserva la Corte che, a fronte delle puntuali osservazioni e rilievi formulati nell'atto di gravame da sui documenti prodotti da in primo Parte_1 CP_4
grado, in quanto disponibili in quel grado, e quindi versandosi nell'ipotesi che < di appello (..) una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame>>, per l'ipotesi che parte appellata, peraltro gravata dell'onere di fornire la prova liberatoria, nel presente grado << neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione >> sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale. nel presente grado non è riuscita a CP_4
fornire la prova liberatoria di aver diligentemente identificato il soggetto presentatosi allo sportello per incassare l'assegno di traenza oggetto di causa.
Il motivo va quindi accolto.
Rimangono assorbite le restanti questioni, in esse comprese la delibazione sulle richieste istruttorie ed il secondo motivo di gravame, afferente alle spese di lite, in quanto l'integrale riforma della sentenza comporta che le stesse vanno rimodulate, per entrambi i gradi, in esito alla soccombenza finale di . CP_4
Ne discende che, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, Controparte_4
deve essere condannata a pagare a a titolo di
[...] Parte_1
risarcimento del danno, l'importo complessivo di € 6.005,09 derivante dall'assegno oggetto di causa, negoziato il 25 settembre 2006, oltre rivalutazione monetaria dalla data di detto pagamento illecito ed interessi legali dalla data del pagamento, questi ultimi calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT( così Cass. n.
37798/2022) fino data di passaggio in giudicato della presente sentenza e successivamente, convertendosi il debito di valore in debito di valuta, sull'importo così quantificato i soli interessi legali sino al saldo.
21 § 6. – Le spese del doppio grado seguono la soccombenza di Controparte_4
e vengono liquidate in favore di sulla base dello scaglione di
[...] Parte_1
valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi fatta eccezione, nel presente grado, per la fase istruttoria trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la sentenza resa Parte_1 Controparte_4
tra le parti dal Tribunale di Roma n. 5587/2020 pubblicata in data
31/03/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza accoglie la domanda proposta da e condanna al pagamento in Parte_1 Controparte_4
suo favore dell'importo di € 6.005,09 a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori come indicati in motivazione;
2. Condanna alla rifusione delle spese del doppio Controparte_4
grado di giudizio in favore di che liquida, quanto Parte_1
al primo grado in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e quanto al presente grado in €
4.888,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 2 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
22