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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/05/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5416/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5416/2020 R.G. promossa da:
(nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
con sede in Milano, via Domenichino n.5 (C.F. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo BONALUME
ATTRICE
contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio della P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO di CATANIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'esito della udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., acquisite le conclusioni di parte attrice, con ordinanza del 05.11.2024 la causa veniva TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(poi denominata cfr. preverbale del Parte_2 Parte_1
03.05.2021 e visura camerale alle memorie ex art.186 comma 6 n.1 c.p.c.) (di seguito anche:
Parte
conveniva in giudizio l Controparte_2
(di seguito anche: chiedendo la condanna dell'Istituto al
[...] CP_1
pagamento delle somme dovute a titolo di sorte capitale, interessi moratori, interessi anatocistici e indennità per ritardato pagamento.
Parte La difesa di parte attrice esponeva che era divenuta titolare, per effetto di un contratto di cessione pro soluto, di un credito originariamente vantato dalla nei Controparte_3
confronti dell convenuto. Tale credito, per un importo capitale di € 20.644,73, derivava CP_1
da servizi erogati in favore dell'Istituto ed era documentato da fattura n.100052/2016).
Nonostante i solleciti, l non aveva provveduto al saldo. CP_1
Parte Ciò premesso, la difesa sosteneva che avesse diritto:
1. al pagamento della sorte capitale di € 20.644,73;
2. al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi su tale sorte capitale, calcolati ai sensi del d.lgs. 231/02 (tasso BCE + 8 punti percentuali) dalla scadenza della fattura sino al saldo effettivo (quantificati in € 6.858,69 alla data del 21 aprile 2020);
3. al pagamento degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., sugli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto, erano scaduti da oltre sei mesi;
4. al pagamento dell'importo di € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/02, come novellato dal d.lgs. 192/12, a titolo di risarcimento forfettario per il ritardato pagamento della singola fattura,
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e chiedeva, in via principale:
• accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_2
EI crediti;
• condannare l al Controparte_2
pagamento in favore di di: Parte_2
I. € 20.644,73 per sorte capitale.
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale;
IV. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02;
• in via subordinata, la condanna al pagamento di ogni diversa somma ritenuta dovuta;
• in via ulteriormente subordinata, in caso di contestazioni, la condanna a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio.
§§§§§
L di si costituiva in giudizio Parte_3 CP_2
chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa di e differimento CP_4
della prima udienza:
• in via pregiudiziale: di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell;
CP_1
• nel merito: di rigettare le domande avversarie in quanto infondate;
• in subordine (in caso di riconoscimento del credito attoreo): dichiarare che il debitore del credito fosse e condannare quest'ultima alla ripetizione delle somme, CP_4
oltre rivalutazione e interessi. Con vittoria di spese.
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La difesa dell esponeva che: Controparte_2
• il 15 dicembre 2015 l aveva sottoscritto con il Consorzio Manital s.c.p.a. un CP_1
contratto per servizi di pulizia;
• il 15 ottobre 2018, l aveva pagato la fattura n. 100052 del 27 gennaio 2016 alla CP_1
(relativa al servizio di mantenimento del decoro per il periodo Controparte_5
2015);
• il pagamento di € 20.655,74 era avvenuto con mandato n. 311, e l'IVA di € 4.544,26
(relativa alla stessa fattura) con mandato n. 312. La somma era stata quietanzata. Tale pagamento era confermato dalla fattura elettronica;
• anche un sollecito di pagamento non saldato, emesso il 05/06/2019, dimostrava che la somma era già stata pagata.
Ciò premesso, la difesa dell sosteneva: CP_1
1. Difetto di legittimazione passiva dell rispetto al : CP_1 Controparte_6
L'Istituto, pur avendo personalità giuridica, operava come organo dello Stato ( ). CP_7
La legittimazione passiva spetterebbe al , in quanto le scuole non hanno un CP_6
patrimonio ad hoc per far fronte a condanne;
2. Difetto di legittimazione passiva dell rispetto a Emergeva dai CP_1 Controparte_3
fatti e dai mandati di pagamento che l aveva regolarmente corrisposto l'importo CP_1
per le prestazioni ricevute a Pertanto, avrebbe dovuto Controparte_3 Controparte_3
subire le conseguenze dell'eventuale condanna;
3. Istanza di chiamata di terzo in causa ( : chiedeva di autorizzare la Controparte_3
chiamata in causa di Controparte_3
4. In subordine (azione di ripetizione/regresso/indennizzo): In caso di soccombenza, esperiva azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. o di regresso ex art. 1299 c.c. nei pagina 4 di 16 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
confronti di o richiesta di indennizzo per arricchimento senza causa ex Controparte_3
art. 2041 c.c.
§§§§§
Con provvedimento del 10.05.2021 veniva autorizzata la chiamata in causa di CP_3
che, nonostante la ritualità delle notifiche (cfr. documentazione allegata alle note di
[...]
parte convenuta del 20.05.2021), riteneva di non doversi costituire in giudizio rimanendo contumace.
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 c.p.c. .
La difesa di parte attrice ribadiva quanto già sostenuto ed offriva ulteriore documentazione a sostegno.
Quanto alla eccezione di estinzione del debito per pagamento nei confronti di la CP_3
difesa di parte attrice sosteneva che, anche se il pagamento fosse provato, sarebbe comunque avvenuto il 15.10.2018, quindi ben dopo la notifica della cessione del credito all
[...]
). CP_8
Parte Il pagamento sarebbe, quindi, inefficace nei confronti di posto che un pagamento al cedente ( dopo la conoscenza della cessione da parte del debitore ceduto (Istituto) non CP_3
Parte ha efficacia liberatoria verso il cessionario ( .
Anche la Avvocatura ribadiva le contestazioni già svolte con la comparsa di costituzione in giudizio ed evidenziava, fra l'altro, che da una ricerca nell'archivio scolastico emergeva un atto di cessione del credito da a registrato a Milano il 12 giugno Controparte_3 Parte_1
2019 e notificato all'Istituto con PEC del 13/06/2019 e del 14/06/2019, da ciò dovendosi desumere che l'atto di cessione e la relativa notifica sarebbero successivi al pagamento effettuato dall'Istituto (15/10/2018).
La difesa dell' produceva a sostengo CP_1
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- il Registro di protocollo dall'11/05/2016 all'01/06/2016 (per dimostrare l'assenza della notifica della cessione nel 2016);
- mandato di pagamento n. 311 del 15/10/2018 per € 20.655,74, firmato da NC
NT EI SC di EN (imponibile fattura 100056);
- mandato di pagamento n. 312 del 15/10/2018 per € 4.544,26 (IVA), firmato da
NC NT EI SC di EN (IVA fattura 100056)
- F24 attestante il versamento dell'IVA (relativa al mandato n. 312).
§§§§§
Non veniva svolta alcuna attività istruttoria e, all'esito della udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., acquisite le conclusioni di parte attrice, con ordinanza del 05.11.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190
c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di pagamento formulata da Parte_1
quale cessionaria di un credito originariamente vantato da nei confronti Controparte_3
dell , per prestazioni di servizi. Controparte_2
Parte chiede la condanna dell al pagamento della sorte capitale di € Controparte_2
20.644,73, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 (quantificati in € 6.858,69 al 21/04/2020 e maturandi), interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. e l'importo di € 40,00 a titolo di risarcimento Parte forfettario ex art. 6, co. 2, d.lgs. 231/02. In via ulteriormente subordinata, ha formulato domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
L si è costituito contestando le domande nei termini di cui si è detto e, Controparte_2
operata chiamata in causa di svolgendo domanda subordinata di rivalsa. Controparte_3
§§§§§
1. Sulla legittimazione passiva dell Controparte_2
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L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall , secondo cui la Controparte_2
legittimazione spetterebbe al è infondata e va rigettata. Controparte_9
Come costantemente affermato nei precedenti di questo Tribunale (cfr. sentenze Trib. Catania che hanno definito le cause nn. 9950/2020, 9835/2020, 9949/2020), gli Istituti Scolastici, a seguito della normativa sull'autonomia (L. 59/1997, art. 21; D.P.R. 275/99), sono dotati di personalità giuridica e autonomia negoziale, potendo stipulare contratti ed essere tenuti all'adempimento delle obbligazioni. L ha stipulato il contratto con Controparte_2
Consorzio Manital s.c.p.a. e si è costituito in giudizio, confermando la propria capacità di stare in giudizio.
Parte La giurisprudenza citata da (sent. Napoli All. D citazione) è conforme a tale orientamento.
Pertanto, l deve ritenersi come correttamente individuato quale soggetto Controparte_2
passivamente legittimato nel presente giudizio per le obbligazioni contrattuali dirette.
§§§§§
2. Sull'eccezione di pagamento e sull'opponibilità della cessione del credito.
L sostiene di aver pagato la fattura n. 100052 alla cedente in Controparte_2 CP_4
data 15 ottobre 2018.
Parte
con le memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. e con le difese conclusive, ha eccepito che tale pagamento, seppur provato, sarebbe avvenuto il 15.10.2018, e quindi dopo la notifica della Parte cessione del credito all , che afferma essere avvenuta in data 12.05.2016 (doc. 4 CP_1
citazione).
Effettivamente, un pagamento effettuato al cedente dopo la notifica della cessione al debitore ceduto non ha efficacia liberatoria nei confronti del cessionario (art. 1264 c.c.).
L , con le memorie ex art.183 comma 6 n. 2 c.p.c., ha contestato la prova Controparte_2
Parte della notifica della cessione da parte di in data 12.05.2016, affermando che dal proprio registro di protocollo non ve ne fosse traccia.
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Ha invece sostenuto che una ricerca nell'archivio scolastico avrebbe fatto emergere un atto di Parte cessione da a registrato a Milano il 12 giugno 2019 e notificato all'Istituto con CP_3
PEC del 13/06/2019 e del 14/06/2019, quindi date successive al pagamento effettuato a
CP_3
Parte
con le memorie ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c. e con le successive difese conclusive, ha ribadito che l'atto di cessione (doc. 4 della citazione) era già stato depositato con le ricevute di accettazione e consegna della PEC di notifica del 12.05.2016.
La questione centrale è quindi accertare la data di effettiva e valida notifica della cessione del credito all . Controparte_2
Dalla documentazione offerta da parte attrice risulta indiscutibilmente che la notifica della cessione del credito avente ad oggetto le prestazioni di cui alla fattura n.100054/2016 di si è perfezionata nei termini allegati e, quindi, in epoca antecedente al pagamento CP_3
operato dall' in favore del creditore cedente. CP_1
Dalla documentazione prodotta da parte attrice quale allegato 4 (si tratta di un file in formato
'zip, a sua volta contenente quattro documenti) risulta che:
• 1 (Atto di Cessione): "CESSIONE DI CREDITO" tra (cedente) e Controparte_3
(cessionaria), N. 30987 di Rep., registrato a Milano il 12 Parte_2
aprile 2016;
• 2 (Ricevuta PEC di avvenuta consegna): Email del 12 maggio 2016 ore 09:54 da posta-
a PecMarisaMeroni con oggetto "CONSEGNA: notificazione Email_1
ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Cessione 831 Parte_4
n.operazione 2016/344 n. repertorio 30987 n. debitore 151446 nnn". Allegati: daticert.xml; postacert.eml; smime.p7s. La ricevuta attesta la consegna del messaggio a
Email_2
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• 3 (Relata di Notifica via PEC e Allegati): Email del 12 maggio 2016 ore 09:54 da a con oggetto Email_3 Email_2
"notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Cessione 831
[...]
n.operazione 2016/344 n. repertorio 30987 n. debitore 151446 nnn". Parte_4
Allegati: 151446.PDF.p7m e RELATA_831_151446.pdf.p7m.
Inoltre, dall'allegato 3 di parte attrice (elenco sorte capitale), risultano riportati i dati della fattura 10054/2016 e, in particolare, risultano i seguenti dati rilevanti: viene indicato il debitore con numero 151446 ( ), la fattura 2016 n. 100052 per € 20.655,74, con Controparte_2
data emissione 27/01/2016 e scadenza 27/02/2016.
Infine, va evidenziato che l'indirizzo pec è quello dell' Email_2 [...]
di , estratto dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni, Controparte_2 CP_2
come riportato nella relata di notifica (quarto documento dell'allegato 4 di parte attrice), non contestato da parte convenuta.
Dalla analisi EI superiori documenti può affermarsi in primo luogo la corrispondenza tra atto di cessione e Fattura.
L'atto di cessione (sopra indicato sub 1) al suo interno, nell'allegato "Descrizione EI crediti ceduti" (pagina 7 del PDF dell'atto di cessione), elenca specificamente:
▪ Debitore: 151446 - ISTITUTO COMPRENSIVO - XIII
I.C.'ARC SIRACUSA
▪ Anno: 2016
▪ Numero Documento: 100052.
▪ Data: 27-01-2016
▪ Importo: 20.655,74
Questi dati corrispondono perfettamente a quelli della fattura n. 100052/2016 come indicata
Parte anche nell'Elenco Documenti Estratti di (allegato 3, denominato elenco sorte capitale).
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Va precisato che, a fronte di una fattura di euro 20.655,74 di imponibile, il documento elenco Parte sorte capitale riporta un 'debito residuo' di euro 20.644,73, somma che ha inteso
'azionare' nel presente giudizio.
In secondo luogo, la documentazione relativa alla notifica della cessione, riporta i seguenti elementi rilevanti: o la relata di notifica (Doc. 3, file RELATA_831_151446.pdf.p7m) inviata via PEC il 12 maggio 2016 all'indirizzo (riconducibile Email_2
all , il cui codice meccanografico è SRIC81300G) fa esplicito Controparte_2
riferimento alla "Cessione 831 n.operazione Parte_4
2016/344 n. repertorio 30987 n. debitore 151446". o il "debitore 151446" è, come visto nell'atto di cessione e nell'elenco estratti,
l . Controparte_2 o il "repertorio 30987" corrisponde al numero di repertorio dell'atto di cessione del
Notaio (Doc. 1). Per_1 o la ricevuta di avvenuta consegna (Doc. 2) conferma che questo messaggio di notifica è stato correttamente consegnato all'indirizzo PEC dell'Istituto il 12 maggio 2016.
Quanto al contenuto della notifica (Doc. 3), l'allegato 151446.PDF.p7m alla PEC di notifica deve individuarsi nell'atto di cessione stesso (corrispondente al Doc. 1, come si evince dalla struttura del nome file e dal contesto) che, come già detto, include in modo inequivocabile il credito derivante dalla fattura n. 100052/2016.
Pertanto, può concludersi nel senso che
a) il credito portato dalla fattura n. 100052/2016 dell'importo di € 20.655,74 emessa da nei confronti dell è CP_3 Controparte_2
specificamente incluso nell'atto di cessione N. Rep. 30987 e pagina 10 di 16 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
b) l'atto di cessione, contenente il riferimento a detto credito, risulta essere stato notificato via PEC all in data 12 Controparte_2
maggio 2016. La documentazione prodotta (relata di notifica e ricevuta di avvenuta consegna PEC) attesta l'invio e la consegna della comunicazione contenente l'atto di cessione
Parte convenuta non ha contestato il contenuto della pec né la attestazione di avvenuta consegna ma ha svolto, per sostenere la mancata notifica in epoca antecedente al pagamento e, segnatamente, la notifica in data 12.05.2016, la assenza di annotazioni nel 'registro di protocollo' dell'Istituto dall'11/05/2016 all'01/06/2016.
L'argomento, seppur apparentemente suggestivo, è irrilevante e, comunque, incompleto.
E' irrilevante in quanto la attestazione di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata documentata da parte attrice non richiede, per la sua validità o operatività, la annotazione al protocollo del destinatario.
Eventuali carenze nelle operazioni di annotazione non incidono, evidentemente, sulla attestazione di perfezionamento della attività di consegna di messaggio pec.
La documentazione è, comunque, incompleta in quanto non dà conto di possibili annotazioni tardive al protocollo in epoca successiva all'01.06.2016 e antecedenti al pagamento operato in favore di in data 15.10.2018. CP_3
Infine, seppur non risulta prodotto il file allegato alla pec (denominato: 151446.PDF.p7m), deve ritenersi, come già anticipato, che lo stesso fosse proprio l'atto di cessione posto che:
1) parte convenuta non ha operato alcuna contestazione in merito, né allegando né tanto meno documentando che il file in questione (151446.PDF.p7m) fosse diverso dall'atto di cessione avente ad oggetto i crediti di cui alla fattura n.100054/2016);
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2) 151446 è il codice identificativo del debitore ( ) come indicato Controparte_2
nell'oggetto della PEC e nell'atto di cessione stesso (Doc. 1);
Pertanto, il file denominato '151446.PDF.p7m', che, per denominazione e contesto, è da ritenersi corrispondere all'atto di cessione N. Rep. 30987.
Di alcun rilievo, infine, risulta quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta secondo cui nell'archivio scolastico emergeva un atto di cessione del credito da a Controparte_3 [...]
registrato a Milano il 12 giugno 2019 e notificato all'Istituto con PEC del 13/06/2019 e Pt_1
del 14/06/2019.
Parte convenuta ha prodotto un messaggio di posta certificata del 13.06.2019, registrato al protocollo della scuola il successivo 14.06.2019 (cfr. doc.7 alle memorie ex art.183 comma 6
n.2 c.p.c.); tuttavia il messaggio in questione non consente di visualizzare il 'messaggio originale' (che risulta incluso in allegato) né di comprendere il contenuto specifico dello stesso.
Tale produzione, evidentemente incompleta, non consente nemmeno di apprezzarne la rilevanza ed il collegamento con i fatti oggetto del presente giudizio.
Anzi, la ulteriore produzione di cui all'allegato 6 alla comparsa di costituzione, 'cessione del credito del 02.06.2019', consente fondatamente di ritenere che la notifica del 14.06.2019 avesse ad oggetto tale successiva e diversa cessione, avente numero di repertorio n.36904 ed
Parte oggetto – sempre con riguardo a e – '(a) crediti futuri che sorgeranno nei 24 CP_3
mesi dalla sottoscrizione della presente da: (i) contratti/ordini di fornitura già perfezionati, (ii) contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente'.
§§§§§
Parte Ciò posto, accertato che la notifica della cessione da all è validamente Controparte_2
Parte avvenuta in data 12.05.2016 (come sostenuto e documentato da sin dall'atto di citazione), il successivo pagamento effettuato dall a in data 15.10.2018 Controparte_2 Controparte_3
Parte non è liberatorio nei confronti di ai sensi dell'art. 1264, comma 2, c.c.
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L ha operato un pagamento che, successivo alla notifica della avvenuta Controparte_2
cessione, non è liberatorio nei confronti del cessionario, nei cui confronti deve ancora ritenersi obbligato, salvo il suo diritto di ripetere l'indebito da Controparte_3
Invero, la Avvocatura ha ampiamente documentato il pagamento delle somme indicate nella fattura n.100054/2016 per imponibile ed IVA (cfr. mandati quietanzati prodotti quali allegati nn.1 e 2 alla comparsa di costituzione) e, pertanto, deve affermarsi che Controparte_3
abbia indebitamente ricevuto il pagamento che, nella misura oggetto di cessione nei termini
'azionati' nel presente giudizio (euro 20.644,73) dovrà essere restituita all'Istituto
RC . Controparte_2 CP_2
§§§§§
3. Sulle richieste accessorie (interessi moratori, anatocistici, indennità d.lgs. 231/02).
Parte Accertata la debenza della sorte capitale, sono dovuti a anche gli accessori. o Interessi moratori: Ai sensi del d.lgs. 231/02, gli interessi moratori decorrono automaticamente dalla scadenza della fattura, al tasso BCE maggiorato di 8 punti.
Parte La richiesta di per € 6.858,69 al 21 aprile 2020, oltre ai maturandi, è fondata, non essendo stati contestati i tassi e le decorrenze;
o Interessi anatocistici: Sono dovuti ai sensi dell'art. 1283 c.c. sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi alla data della notifica dell'atto di citazione, al tasso legale;
o Importo forfettario di € 40,00: È dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs.
231/02 per ciascuna fattura non pagata alla scadenza, come riconosciuto dalla
Corte di Giustizia Europea e dall'orientamento interpretativo conforme di questo
Tribunale (cfr. sentenze Trib. Catania che hanno definito i giudizi iscritti ai nn.
9950/2020 e 9949/2020). Trattandosi di una singola fattura (n. 100052), l'importo
è di € 40,00.
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§§§§§
4. Sulla domanda di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.).
Stante l'accoglimento della domanda principale fondata sul titolo contrattuale, la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento resta assorbita.
§§§§§
5. Sulla chiamata di terzo e la domanda di manleva/ripetizione dell' CP_2
verso
[...] Controparte_3
L ha correttamente chiamato in causa avendo pagato a Controparte_2 Controparte_3
Parte quest'ultima una somma che ora si trova a dover corrispondere al cessionario
La prova del pagamento risulta ampiamente offerta, nei termini già richiamati (cfr. allegati nn.1
e 2 alla comparsa di costituzione).
Va evidenziato, come già detto, che l' ha operato due pagamenti, uno di euro Controparte_2
20.655,73 a titolo di porzione 'imponibile' sulla fattura 100054 (cfr. mandato quietanzato n.311
– all. 1 alle memorie ex art.183 c.p.c.), ed uno di euro 4,544,26 a titolo di IVA su fattura n.100054 (cfr. mandato quietanzato n.312 – all. 2 alle memorie ex art.183 c.p.c.)
Deve, pertanto, affermarsi il diritto dell di ripetere da la Controparte_2 Controparte_3
Parte somma di € 20.644,74 ('porzione' di imponibile nei termini 'azionati' da nel presente giudizio). Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data del pagamento a CP_3
(15.10.2018) al saldo.
Sebbene l' abbia chiesto condanna di per le 'somme versate sia nel capitale CP_1 CP_3
Parte che degli interessi come riferiti in premessa', non può che prendersi atto del fatto che abbia agito per ottenere 'solo' la somma di euro 20.644,73 oltre accessori dipendenti dal ritardo nel pagamento;
pertanto, la domanda di ripetizione della porzione, seppur minima, di imponibile e delle somme pagate a titolo di IVA non può trovare accoglimento in quanto la pagina 14 di 16 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Parte cessione da a non ha, evidentemente, operato come remissione di debito, per CP_3 la parte non ceduta, in favore dell . CP_1
§§§§§
6. Sulle spese di lite.
In applicazione EI principi che regolano la soccombenza, l va condannato Controparte_2
Parte al pagamento delle spese processuali in favore di a sua volta, va Controparte_3 condannata al pagamento delle spese in favore dell' ; le spese vengono Controparte_2
liquidate coma da dispositivo, secondo i valori medi per fasi studio, introduttiva e decisionale, tenendo conto del valore della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, AN Parte_1
l al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
della somma di € 20.644,73 a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori Parte_1
ai sensi del d.lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo, e oltre interessi anatocistici come per legge.
2. AN l al pagamento in Controparte_2
favore di della somma di € 40,00 (quaranta/00) a titolo di risarcimento Parte_1
forfettario per costi di recupero ex art. 6, co. 2, d.lgs. 231/02.
3. in parziale accoglimento della domanda di ripetizione proposta dall
[...]
, AN (o Controparte_2 CP_4 CP_3
a pagare all la somma di € Controparte_2
20.644,73 oltre interessi legali dal 15 ottobre 2018 al saldo, rigettandola per il resto;
pagina 15 di 16 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
4. AN l alla rifusione Controparte_2
delle spese di lite in favore di che liquida in € 3.969,00 (di cui euro Parte_1
572,00 per spese vive), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
5. AN alla rifusione delle spese di lite in favore dell Controparte_3 [...]
, che liquida in € 3.969,00 (di cui euro Controparte_2
572,00 per spese vive), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Catania, 25 maggio 2025
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5416/2020 R.G. promossa da:
(nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
con sede in Milano, via Domenichino n.5 (C.F. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paolo BONALUME
ATTRICE
contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio della P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO di CATANIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'esito della udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., acquisite le conclusioni di parte attrice, con ordinanza del 05.11.2024 la causa veniva TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(poi denominata cfr. preverbale del Parte_2 Parte_1
03.05.2021 e visura camerale alle memorie ex art.186 comma 6 n.1 c.p.c.) (di seguito anche:
Parte
conveniva in giudizio l Controparte_2
(di seguito anche: chiedendo la condanna dell'Istituto al
[...] CP_1
pagamento delle somme dovute a titolo di sorte capitale, interessi moratori, interessi anatocistici e indennità per ritardato pagamento.
Parte La difesa di parte attrice esponeva che era divenuta titolare, per effetto di un contratto di cessione pro soluto, di un credito originariamente vantato dalla nei Controparte_3
confronti dell convenuto. Tale credito, per un importo capitale di € 20.644,73, derivava CP_1
da servizi erogati in favore dell'Istituto ed era documentato da fattura n.100052/2016).
Nonostante i solleciti, l non aveva provveduto al saldo. CP_1
Parte Ciò premesso, la difesa sosteneva che avesse diritto:
1. al pagamento della sorte capitale di € 20.644,73;
2. al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi su tale sorte capitale, calcolati ai sensi del d.lgs. 231/02 (tasso BCE + 8 punti percentuali) dalla scadenza della fattura sino al saldo effettivo (quantificati in € 6.858,69 alla data del 21 aprile 2020);
3. al pagamento degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., sugli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto, erano scaduti da oltre sei mesi;
4. al pagamento dell'importo di € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/02, come novellato dal d.lgs. 192/12, a titolo di risarcimento forfettario per il ritardato pagamento della singola fattura,
pagina 2 di 16 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
e chiedeva, in via principale:
• accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento Parte_2
EI crediti;
• condannare l al Controparte_2
pagamento in favore di di: Parte_2
I. € 20.644,73 per sorte capitale.
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale;
IV. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02;
• in via subordinata, la condanna al pagamento di ogni diversa somma ritenuta dovuta;
• in via ulteriormente subordinata, in caso di contestazioni, la condanna a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio.
§§§§§
L di si costituiva in giudizio Parte_3 CP_2
chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa di e differimento CP_4
della prima udienza:
• in via pregiudiziale: di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell;
CP_1
• nel merito: di rigettare le domande avversarie in quanto infondate;
• in subordine (in caso di riconoscimento del credito attoreo): dichiarare che il debitore del credito fosse e condannare quest'ultima alla ripetizione delle somme, CP_4
oltre rivalutazione e interessi. Con vittoria di spese.
pagina 3 di 16 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La difesa dell esponeva che: Controparte_2
• il 15 dicembre 2015 l aveva sottoscritto con il Consorzio Manital s.c.p.a. un CP_1
contratto per servizi di pulizia;
• il 15 ottobre 2018, l aveva pagato la fattura n. 100052 del 27 gennaio 2016 alla CP_1
(relativa al servizio di mantenimento del decoro per il periodo Controparte_5
2015);
• il pagamento di € 20.655,74 era avvenuto con mandato n. 311, e l'IVA di € 4.544,26
(relativa alla stessa fattura) con mandato n. 312. La somma era stata quietanzata. Tale pagamento era confermato dalla fattura elettronica;
• anche un sollecito di pagamento non saldato, emesso il 05/06/2019, dimostrava che la somma era già stata pagata.
Ciò premesso, la difesa dell sosteneva: CP_1
1. Difetto di legittimazione passiva dell rispetto al : CP_1 Controparte_6
L'Istituto, pur avendo personalità giuridica, operava come organo dello Stato ( ). CP_7
La legittimazione passiva spetterebbe al , in quanto le scuole non hanno un CP_6
patrimonio ad hoc per far fronte a condanne;
2. Difetto di legittimazione passiva dell rispetto a Emergeva dai CP_1 Controparte_3
fatti e dai mandati di pagamento che l aveva regolarmente corrisposto l'importo CP_1
per le prestazioni ricevute a Pertanto, avrebbe dovuto Controparte_3 Controparte_3
subire le conseguenze dell'eventuale condanna;
3. Istanza di chiamata di terzo in causa ( : chiedeva di autorizzare la Controparte_3
chiamata in causa di Controparte_3
4. In subordine (azione di ripetizione/regresso/indennizzo): In caso di soccombenza, esperiva azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. o di regresso ex art. 1299 c.c. nei pagina 4 di 16 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
confronti di o richiesta di indennizzo per arricchimento senza causa ex Controparte_3
art. 2041 c.c.
§§§§§
Con provvedimento del 10.05.2021 veniva autorizzata la chiamata in causa di CP_3
che, nonostante la ritualità delle notifiche (cfr. documentazione allegata alle note di
[...]
parte convenuta del 20.05.2021), riteneva di non doversi costituire in giudizio rimanendo contumace.
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 c.p.c. .
La difesa di parte attrice ribadiva quanto già sostenuto ed offriva ulteriore documentazione a sostegno.
Quanto alla eccezione di estinzione del debito per pagamento nei confronti di la CP_3
difesa di parte attrice sosteneva che, anche se il pagamento fosse provato, sarebbe comunque avvenuto il 15.10.2018, quindi ben dopo la notifica della cessione del credito all
[...]
). CP_8
Parte Il pagamento sarebbe, quindi, inefficace nei confronti di posto che un pagamento al cedente ( dopo la conoscenza della cessione da parte del debitore ceduto (Istituto) non CP_3
Parte ha efficacia liberatoria verso il cessionario ( .
Anche la Avvocatura ribadiva le contestazioni già svolte con la comparsa di costituzione in giudizio ed evidenziava, fra l'altro, che da una ricerca nell'archivio scolastico emergeva un atto di cessione del credito da a registrato a Milano il 12 giugno Controparte_3 Parte_1
2019 e notificato all'Istituto con PEC del 13/06/2019 e del 14/06/2019, da ciò dovendosi desumere che l'atto di cessione e la relativa notifica sarebbero successivi al pagamento effettuato dall'Istituto (15/10/2018).
La difesa dell' produceva a sostengo CP_1
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- il Registro di protocollo dall'11/05/2016 all'01/06/2016 (per dimostrare l'assenza della notifica della cessione nel 2016);
- mandato di pagamento n. 311 del 15/10/2018 per € 20.655,74, firmato da NC
NT EI SC di EN (imponibile fattura 100056);
- mandato di pagamento n. 312 del 15/10/2018 per € 4.544,26 (IVA), firmato da
NC NT EI SC di EN (IVA fattura 100056)
- F24 attestante il versamento dell'IVA (relativa al mandato n. 312).
§§§§§
Non veniva svolta alcuna attività istruttoria e, all'esito della udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., acquisite le conclusioni di parte attrice, con ordinanza del 05.11.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190
c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di pagamento formulata da Parte_1
quale cessionaria di un credito originariamente vantato da nei confronti Controparte_3
dell , per prestazioni di servizi. Controparte_2
Parte chiede la condanna dell al pagamento della sorte capitale di € Controparte_2
20.644,73, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 (quantificati in € 6.858,69 al 21/04/2020 e maturandi), interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. e l'importo di € 40,00 a titolo di risarcimento Parte forfettario ex art. 6, co. 2, d.lgs. 231/02. In via ulteriormente subordinata, ha formulato domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
L si è costituito contestando le domande nei termini di cui si è detto e, Controparte_2
operata chiamata in causa di svolgendo domanda subordinata di rivalsa. Controparte_3
§§§§§
1. Sulla legittimazione passiva dell Controparte_2
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L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall , secondo cui la Controparte_2
legittimazione spetterebbe al è infondata e va rigettata. Controparte_9
Come costantemente affermato nei precedenti di questo Tribunale (cfr. sentenze Trib. Catania che hanno definito le cause nn. 9950/2020, 9835/2020, 9949/2020), gli Istituti Scolastici, a seguito della normativa sull'autonomia (L. 59/1997, art. 21; D.P.R. 275/99), sono dotati di personalità giuridica e autonomia negoziale, potendo stipulare contratti ed essere tenuti all'adempimento delle obbligazioni. L ha stipulato il contratto con Controparte_2
Consorzio Manital s.c.p.a. e si è costituito in giudizio, confermando la propria capacità di stare in giudizio.
Parte La giurisprudenza citata da (sent. Napoli All. D citazione) è conforme a tale orientamento.
Pertanto, l deve ritenersi come correttamente individuato quale soggetto Controparte_2
passivamente legittimato nel presente giudizio per le obbligazioni contrattuali dirette.
§§§§§
2. Sull'eccezione di pagamento e sull'opponibilità della cessione del credito.
L sostiene di aver pagato la fattura n. 100052 alla cedente in Controparte_2 CP_4
data 15 ottobre 2018.
Parte
con le memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. e con le difese conclusive, ha eccepito che tale pagamento, seppur provato, sarebbe avvenuto il 15.10.2018, e quindi dopo la notifica della Parte cessione del credito all , che afferma essere avvenuta in data 12.05.2016 (doc. 4 CP_1
citazione).
Effettivamente, un pagamento effettuato al cedente dopo la notifica della cessione al debitore ceduto non ha efficacia liberatoria nei confronti del cessionario (art. 1264 c.c.).
L , con le memorie ex art.183 comma 6 n. 2 c.p.c., ha contestato la prova Controparte_2
Parte della notifica della cessione da parte di in data 12.05.2016, affermando che dal proprio registro di protocollo non ve ne fosse traccia.
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Ha invece sostenuto che una ricerca nell'archivio scolastico avrebbe fatto emergere un atto di Parte cessione da a registrato a Milano il 12 giugno 2019 e notificato all'Istituto con CP_3
PEC del 13/06/2019 e del 14/06/2019, quindi date successive al pagamento effettuato a
CP_3
Parte
con le memorie ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c. e con le successive difese conclusive, ha ribadito che l'atto di cessione (doc. 4 della citazione) era già stato depositato con le ricevute di accettazione e consegna della PEC di notifica del 12.05.2016.
La questione centrale è quindi accertare la data di effettiva e valida notifica della cessione del credito all . Controparte_2
Dalla documentazione offerta da parte attrice risulta indiscutibilmente che la notifica della cessione del credito avente ad oggetto le prestazioni di cui alla fattura n.100054/2016 di si è perfezionata nei termini allegati e, quindi, in epoca antecedente al pagamento CP_3
operato dall' in favore del creditore cedente. CP_1
Dalla documentazione prodotta da parte attrice quale allegato 4 (si tratta di un file in formato
'zip, a sua volta contenente quattro documenti) risulta che:
• 1 (Atto di Cessione): "CESSIONE DI CREDITO" tra (cedente) e Controparte_3
(cessionaria), N. 30987 di Rep., registrato a Milano il 12 Parte_2
aprile 2016;
• 2 (Ricevuta PEC di avvenuta consegna): Email del 12 maggio 2016 ore 09:54 da posta-
a PecMarisaMeroni con oggetto "CONSEGNA: notificazione Email_1
ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Cessione 831 Parte_4
n.operazione 2016/344 n. repertorio 30987 n. debitore 151446 nnn". Allegati: daticert.xml; postacert.eml; smime.p7s. La ricevuta attesta la consegna del messaggio a
Email_2
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• 3 (Relata di Notifica via PEC e Allegati): Email del 12 maggio 2016 ore 09:54 da a con oggetto Email_3 Email_2
"notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Cessione 831
[...]
n.operazione 2016/344 n. repertorio 30987 n. debitore 151446 nnn". Parte_4
Allegati: 151446.PDF.p7m e RELATA_831_151446.pdf.p7m.
Inoltre, dall'allegato 3 di parte attrice (elenco sorte capitale), risultano riportati i dati della fattura 10054/2016 e, in particolare, risultano i seguenti dati rilevanti: viene indicato il debitore con numero 151446 ( ), la fattura 2016 n. 100052 per € 20.655,74, con Controparte_2
data emissione 27/01/2016 e scadenza 27/02/2016.
Infine, va evidenziato che l'indirizzo pec è quello dell' Email_2 [...]
di , estratto dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni, Controparte_2 CP_2
come riportato nella relata di notifica (quarto documento dell'allegato 4 di parte attrice), non contestato da parte convenuta.
Dalla analisi EI superiori documenti può affermarsi in primo luogo la corrispondenza tra atto di cessione e Fattura.
L'atto di cessione (sopra indicato sub 1) al suo interno, nell'allegato "Descrizione EI crediti ceduti" (pagina 7 del PDF dell'atto di cessione), elenca specificamente:
▪ Debitore: 151446 - ISTITUTO COMPRENSIVO - XIII
I.C.'ARC SIRACUSA
▪ Anno: 2016
▪ Numero Documento: 100052.
▪ Data: 27-01-2016
▪ Importo: 20.655,74
Questi dati corrispondono perfettamente a quelli della fattura n. 100052/2016 come indicata
Parte anche nell'Elenco Documenti Estratti di (allegato 3, denominato elenco sorte capitale).
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Va precisato che, a fronte di una fattura di euro 20.655,74 di imponibile, il documento elenco Parte sorte capitale riporta un 'debito residuo' di euro 20.644,73, somma che ha inteso
'azionare' nel presente giudizio.
In secondo luogo, la documentazione relativa alla notifica della cessione, riporta i seguenti elementi rilevanti: o la relata di notifica (Doc. 3, file RELATA_831_151446.pdf.p7m) inviata via PEC il 12 maggio 2016 all'indirizzo (riconducibile Email_2
all , il cui codice meccanografico è SRIC81300G) fa esplicito Controparte_2
riferimento alla "Cessione 831 n.operazione Parte_4
2016/344 n. repertorio 30987 n. debitore 151446". o il "debitore 151446" è, come visto nell'atto di cessione e nell'elenco estratti,
l . Controparte_2 o il "repertorio 30987" corrisponde al numero di repertorio dell'atto di cessione del
Notaio (Doc. 1). Per_1 o la ricevuta di avvenuta consegna (Doc. 2) conferma che questo messaggio di notifica è stato correttamente consegnato all'indirizzo PEC dell'Istituto il 12 maggio 2016.
Quanto al contenuto della notifica (Doc. 3), l'allegato 151446.PDF.p7m alla PEC di notifica deve individuarsi nell'atto di cessione stesso (corrispondente al Doc. 1, come si evince dalla struttura del nome file e dal contesto) che, come già detto, include in modo inequivocabile il credito derivante dalla fattura n. 100052/2016.
Pertanto, può concludersi nel senso che
a) il credito portato dalla fattura n. 100052/2016 dell'importo di € 20.655,74 emessa da nei confronti dell è CP_3 Controparte_2
specificamente incluso nell'atto di cessione N. Rep. 30987 e pagina 10 di 16 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
b) l'atto di cessione, contenente il riferimento a detto credito, risulta essere stato notificato via PEC all in data 12 Controparte_2
maggio 2016. La documentazione prodotta (relata di notifica e ricevuta di avvenuta consegna PEC) attesta l'invio e la consegna della comunicazione contenente l'atto di cessione
Parte convenuta non ha contestato il contenuto della pec né la attestazione di avvenuta consegna ma ha svolto, per sostenere la mancata notifica in epoca antecedente al pagamento e, segnatamente, la notifica in data 12.05.2016, la assenza di annotazioni nel 'registro di protocollo' dell'Istituto dall'11/05/2016 all'01/06/2016.
L'argomento, seppur apparentemente suggestivo, è irrilevante e, comunque, incompleto.
E' irrilevante in quanto la attestazione di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata documentata da parte attrice non richiede, per la sua validità o operatività, la annotazione al protocollo del destinatario.
Eventuali carenze nelle operazioni di annotazione non incidono, evidentemente, sulla attestazione di perfezionamento della attività di consegna di messaggio pec.
La documentazione è, comunque, incompleta in quanto non dà conto di possibili annotazioni tardive al protocollo in epoca successiva all'01.06.2016 e antecedenti al pagamento operato in favore di in data 15.10.2018. CP_3
Infine, seppur non risulta prodotto il file allegato alla pec (denominato: 151446.PDF.p7m), deve ritenersi, come già anticipato, che lo stesso fosse proprio l'atto di cessione posto che:
1) parte convenuta non ha operato alcuna contestazione in merito, né allegando né tanto meno documentando che il file in questione (151446.PDF.p7m) fosse diverso dall'atto di cessione avente ad oggetto i crediti di cui alla fattura n.100054/2016);
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2) 151446 è il codice identificativo del debitore ( ) come indicato Controparte_2
nell'oggetto della PEC e nell'atto di cessione stesso (Doc. 1);
Pertanto, il file denominato '151446.PDF.p7m', che, per denominazione e contesto, è da ritenersi corrispondere all'atto di cessione N. Rep. 30987.
Di alcun rilievo, infine, risulta quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta secondo cui nell'archivio scolastico emergeva un atto di cessione del credito da a Controparte_3 [...]
registrato a Milano il 12 giugno 2019 e notificato all'Istituto con PEC del 13/06/2019 e Pt_1
del 14/06/2019.
Parte convenuta ha prodotto un messaggio di posta certificata del 13.06.2019, registrato al protocollo della scuola il successivo 14.06.2019 (cfr. doc.7 alle memorie ex art.183 comma 6
n.2 c.p.c.); tuttavia il messaggio in questione non consente di visualizzare il 'messaggio originale' (che risulta incluso in allegato) né di comprendere il contenuto specifico dello stesso.
Tale produzione, evidentemente incompleta, non consente nemmeno di apprezzarne la rilevanza ed il collegamento con i fatti oggetto del presente giudizio.
Anzi, la ulteriore produzione di cui all'allegato 6 alla comparsa di costituzione, 'cessione del credito del 02.06.2019', consente fondatamente di ritenere che la notifica del 14.06.2019 avesse ad oggetto tale successiva e diversa cessione, avente numero di repertorio n.36904 ed
Parte oggetto – sempre con riguardo a e – '(a) crediti futuri che sorgeranno nei 24 CP_3
mesi dalla sottoscrizione della presente da: (i) contratti/ordini di fornitura già perfezionati, (ii) contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente'.
§§§§§
Parte Ciò posto, accertato che la notifica della cessione da all è validamente Controparte_2
Parte avvenuta in data 12.05.2016 (come sostenuto e documentato da sin dall'atto di citazione), il successivo pagamento effettuato dall a in data 15.10.2018 Controparte_2 Controparte_3
Parte non è liberatorio nei confronti di ai sensi dell'art. 1264, comma 2, c.c.
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L ha operato un pagamento che, successivo alla notifica della avvenuta Controparte_2
cessione, non è liberatorio nei confronti del cessionario, nei cui confronti deve ancora ritenersi obbligato, salvo il suo diritto di ripetere l'indebito da Controparte_3
Invero, la Avvocatura ha ampiamente documentato il pagamento delle somme indicate nella fattura n.100054/2016 per imponibile ed IVA (cfr. mandati quietanzati prodotti quali allegati nn.1 e 2 alla comparsa di costituzione) e, pertanto, deve affermarsi che Controparte_3
abbia indebitamente ricevuto il pagamento che, nella misura oggetto di cessione nei termini
'azionati' nel presente giudizio (euro 20.644,73) dovrà essere restituita all'Istituto
RC . Controparte_2 CP_2
§§§§§
3. Sulle richieste accessorie (interessi moratori, anatocistici, indennità d.lgs. 231/02).
Parte Accertata la debenza della sorte capitale, sono dovuti a anche gli accessori. o Interessi moratori: Ai sensi del d.lgs. 231/02, gli interessi moratori decorrono automaticamente dalla scadenza della fattura, al tasso BCE maggiorato di 8 punti.
Parte La richiesta di per € 6.858,69 al 21 aprile 2020, oltre ai maturandi, è fondata, non essendo stati contestati i tassi e le decorrenze;
o Interessi anatocistici: Sono dovuti ai sensi dell'art. 1283 c.c. sugli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi alla data della notifica dell'atto di citazione, al tasso legale;
o Importo forfettario di € 40,00: È dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs.
231/02 per ciascuna fattura non pagata alla scadenza, come riconosciuto dalla
Corte di Giustizia Europea e dall'orientamento interpretativo conforme di questo
Tribunale (cfr. sentenze Trib. Catania che hanno definito i giudizi iscritti ai nn.
9950/2020 e 9949/2020). Trattandosi di una singola fattura (n. 100052), l'importo
è di € 40,00.
pagina 13 di 16 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
4. Sulla domanda di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.).
Stante l'accoglimento della domanda principale fondata sul titolo contrattuale, la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento resta assorbita.
§§§§§
5. Sulla chiamata di terzo e la domanda di manleva/ripetizione dell' CP_2
verso
[...] Controparte_3
L ha correttamente chiamato in causa avendo pagato a Controparte_2 Controparte_3
Parte quest'ultima una somma che ora si trova a dover corrispondere al cessionario
La prova del pagamento risulta ampiamente offerta, nei termini già richiamati (cfr. allegati nn.1
e 2 alla comparsa di costituzione).
Va evidenziato, come già detto, che l' ha operato due pagamenti, uno di euro Controparte_2
20.655,73 a titolo di porzione 'imponibile' sulla fattura 100054 (cfr. mandato quietanzato n.311
– all. 1 alle memorie ex art.183 c.p.c.), ed uno di euro 4,544,26 a titolo di IVA su fattura n.100054 (cfr. mandato quietanzato n.312 – all. 2 alle memorie ex art.183 c.p.c.)
Deve, pertanto, affermarsi il diritto dell di ripetere da la Controparte_2 Controparte_3
Parte somma di € 20.644,74 ('porzione' di imponibile nei termini 'azionati' da nel presente giudizio). Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data del pagamento a CP_3
(15.10.2018) al saldo.
Sebbene l' abbia chiesto condanna di per le 'somme versate sia nel capitale CP_1 CP_3
Parte che degli interessi come riferiti in premessa', non può che prendersi atto del fatto che abbia agito per ottenere 'solo' la somma di euro 20.644,73 oltre accessori dipendenti dal ritardo nel pagamento;
pertanto, la domanda di ripetizione della porzione, seppur minima, di imponibile e delle somme pagate a titolo di IVA non può trovare accoglimento in quanto la pagina 14 di 16 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Parte cessione da a non ha, evidentemente, operato come remissione di debito, per CP_3 la parte non ceduta, in favore dell . CP_1
§§§§§
6. Sulle spese di lite.
In applicazione EI principi che regolano la soccombenza, l va condannato Controparte_2
Parte al pagamento delle spese processuali in favore di a sua volta, va Controparte_3 condannata al pagamento delle spese in favore dell' ; le spese vengono Controparte_2
liquidate coma da dispositivo, secondo i valori medi per fasi studio, introduttiva e decisionale, tenendo conto del valore della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, AN Parte_1
l al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
della somma di € 20.644,73 a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori Parte_1
ai sensi del d.lgs. 231/02 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo, e oltre interessi anatocistici come per legge.
2. AN l al pagamento in Controparte_2
favore di della somma di € 40,00 (quaranta/00) a titolo di risarcimento Parte_1
forfettario per costi di recupero ex art. 6, co. 2, d.lgs. 231/02.
3. in parziale accoglimento della domanda di ripetizione proposta dall
[...]
, AN (o Controparte_2 CP_4 CP_3
a pagare all la somma di € Controparte_2
20.644,73 oltre interessi legali dal 15 ottobre 2018 al saldo, rigettandola per il resto;
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4. AN l alla rifusione Controparte_2
delle spese di lite in favore di che liquida in € 3.969,00 (di cui euro Parte_1
572,00 per spese vive), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
5. AN alla rifusione delle spese di lite in favore dell Controparte_3 [...]
, che liquida in € 3.969,00 (di cui euro Controparte_2
572,00 per spese vive), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Catania, 25 maggio 2025
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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