CASS
Sentenza 26 aprile 2022
Sentenza 26 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2022, n. 15934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15934 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE UC LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, Avv. PAOLO in sostituzione dell'Avv. RAFFAELE CHIUMMARIELLO, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15934 Anno 2022 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 17/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 ottobre 2021, il Tribunale del Riesame di Napoli respingeva l'appello avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di De CA CA di declaratoria di inefficacia della misura coercitiva in atto per decorrenza dei termini di custodia cautelare. 1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di De CA, eccependo l'inosservanza degli art. 297 comma 3 cod.proc.pen. e 12 lett. b) e c) cod.proc.pen.; lamenta che il Tribunale aveva negato la prospettazione difensiva circa la sussistenza di una contestazione a catena asserendo che la prima ordinanza cautelare riguardasse fatti completamente differenti e, in particolare, vicende relative ad una organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti che vedeva il ricorrente quale partecipe, con una serie di reati fine riguardanti sempre la violazione della normativa sugli stupefacenti, ritenendo che le contestazione di cui al presente procedimento, attinenti ipotesi di autoriciclaggio e di intestazioni fittizie di beni non potessero ritenersi connesse, ex art. 12 lett. b) cod.proc.pen. poiché, oltre all'attività di captazione telefonica, era compendiata su attività di indagine svoltasi successivamente al titolo cautelare rispetto al quale la difesa riteneva sussistere una ipotesi di retrodatazione. Ciò premesso, il difensore osserva che lo stesso giudice per le indagini preliminari aveva affermato che il compendio probatorio posto a sostegno del provvedimento cautelare era quello che già in data 8.11.2018 aveva permesso all'autorità giudiziaria cagliaritana di eseguire nei confronti del predetto una misura cautelare personale e reale, da cui scaturiva una condanna ad anni 8 di reclusione, confermata in appello;
in questo procedimento, prosegue il difensore, la figura di De CA era stata cristallizzata non come soggetto dedito all'attività di spaccio, ma come una sorta di "nuncius" o "factotum" di Del Prete, tanto che una delle condotte ritenute prova dell'inserimento di De CA nel contesto associativo era quella di intestatario di immobili per conto di Del Prete;
tali considerazioni sconfessavano l'assunto del Tribunale laddove assumevano che non ricorresse nemmeno un'ipotesi di connessione ex art. 12 lett. b) cod.proc.pen., ovvero concorso formale di reati per mancanza dell'unicità della condotta;
la semplice lettura delle pronunce intervenute da parte dell'autorità giudiziaria sarda deponeva in maniera contraria alle argomentazioni del Tribunale di Napoli, laddove il ruolo di De CA era chiaramente individuato anche come prestanome di Del Prete, ovvero intestatario di alcuni immobili 2 sottoposti a vincolo reale ed a successiva confisca, già nei citati procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria di Cagliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1 Infatti, si deve premettere che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze;
il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come sottolineato dai Giudici delle leggi - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Infatti, ai fini dell'applicazione dell'istituto processuale in esame la condizione di conoscenza tratta da un determinato compendio documentale o dichiarativo va intesa in termini di pregnanza processuale la quale si verifica quando il pubblico ministero procedente si trovi nella effettiva condizione di servirsi di un quadro indiziario connotato da gravità sufficientemente compiuto ed esauriente (ancorchè modificabile in fieri nel prosieguo delle indagini), tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravita delle fonti indiziarie (art.273 cod.proc.pen.), suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari (art.274 cod.proc.pen.) - alla richiesta ed all'adozione di una (nuova) misura cautelare. Nel caso in esame, il ricorso è assolutamente privo di specificità, non indicando quali atti avesse a disposizione il Pubblico Ministero per poter effettuare un'unica contestazione, e da quali atti risulti che fosse nelle condizioni di conoscere in termini di necessaria gravità indiziaria i fatti relativi al reato di cui all'art. 512 bis cod.pen. di cui all'ordinanza impugnata. In particolare, il ricorso non si confronta affatto con l'articolata motivazione del Tribunale di Napoli, che ha evidenziato, oltre alla diversità dei reati contestati, che il titolo cautelare oggetto del presente procedimento è fondato non solo sulle attività di captazione telefonica, ma anche su "attività di indagine svoltasi progressivamente e compendiata in informative successive al titolo cautelare rispetto al quale la difesa ritiene sussista una ipotesi di retrodatazione" (pag.2 ordinanza impugnata); il Tribunale ha anche illustrato le ragioni per le quali non sussiste alcuna delle ipotesi di cui all'art. 12 cod.proc.pen. (pag.3) con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17/02/2022
sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, Avv. PAOLO in sostituzione dell'Avv. RAFFAELE CHIUMMARIELLO, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15934 Anno 2022 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 17/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 ottobre 2021, il Tribunale del Riesame di Napoli respingeva l'appello avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di De CA CA di declaratoria di inefficacia della misura coercitiva in atto per decorrenza dei termini di custodia cautelare. 1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di De CA, eccependo l'inosservanza degli art. 297 comma 3 cod.proc.pen. e 12 lett. b) e c) cod.proc.pen.; lamenta che il Tribunale aveva negato la prospettazione difensiva circa la sussistenza di una contestazione a catena asserendo che la prima ordinanza cautelare riguardasse fatti completamente differenti e, in particolare, vicende relative ad una organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti che vedeva il ricorrente quale partecipe, con una serie di reati fine riguardanti sempre la violazione della normativa sugli stupefacenti, ritenendo che le contestazione di cui al presente procedimento, attinenti ipotesi di autoriciclaggio e di intestazioni fittizie di beni non potessero ritenersi connesse, ex art. 12 lett. b) cod.proc.pen. poiché, oltre all'attività di captazione telefonica, era compendiata su attività di indagine svoltasi successivamente al titolo cautelare rispetto al quale la difesa riteneva sussistere una ipotesi di retrodatazione. Ciò premesso, il difensore osserva che lo stesso giudice per le indagini preliminari aveva affermato che il compendio probatorio posto a sostegno del provvedimento cautelare era quello che già in data 8.11.2018 aveva permesso all'autorità giudiziaria cagliaritana di eseguire nei confronti del predetto una misura cautelare personale e reale, da cui scaturiva una condanna ad anni 8 di reclusione, confermata in appello;
in questo procedimento, prosegue il difensore, la figura di De CA era stata cristallizzata non come soggetto dedito all'attività di spaccio, ma come una sorta di "nuncius" o "factotum" di Del Prete, tanto che una delle condotte ritenute prova dell'inserimento di De CA nel contesto associativo era quella di intestatario di immobili per conto di Del Prete;
tali considerazioni sconfessavano l'assunto del Tribunale laddove assumevano che non ricorresse nemmeno un'ipotesi di connessione ex art. 12 lett. b) cod.proc.pen., ovvero concorso formale di reati per mancanza dell'unicità della condotta;
la semplice lettura delle pronunce intervenute da parte dell'autorità giudiziaria sarda deponeva in maniera contraria alle argomentazioni del Tribunale di Napoli, laddove il ruolo di De CA era chiaramente individuato anche come prestanome di Del Prete, ovvero intestatario di alcuni immobili 2 sottoposti a vincolo reale ed a successiva confisca, già nei citati procedimenti definiti dall'autorità giudiziaria di Cagliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1 Infatti, si deve premettere che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze;
il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come sottolineato dai Giudici delle leggi - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Infatti, ai fini dell'applicazione dell'istituto processuale in esame la condizione di conoscenza tratta da un determinato compendio documentale o dichiarativo va intesa in termini di pregnanza processuale la quale si verifica quando il pubblico ministero procedente si trovi nella effettiva condizione di servirsi di un quadro indiziario connotato da gravità sufficientemente compiuto ed esauriente (ancorchè modificabile in fieri nel prosieguo delle indagini), tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravita delle fonti indiziarie (art.273 cod.proc.pen.), suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari (art.274 cod.proc.pen.) - alla richiesta ed all'adozione di una (nuova) misura cautelare. Nel caso in esame, il ricorso è assolutamente privo di specificità, non indicando quali atti avesse a disposizione il Pubblico Ministero per poter effettuare un'unica contestazione, e da quali atti risulti che fosse nelle condizioni di conoscere in termini di necessaria gravità indiziaria i fatti relativi al reato di cui all'art. 512 bis cod.pen. di cui all'ordinanza impugnata. In particolare, il ricorso non si confronta affatto con l'articolata motivazione del Tribunale di Napoli, che ha evidenziato, oltre alla diversità dei reati contestati, che il titolo cautelare oggetto del presente procedimento è fondato non solo sulle attività di captazione telefonica, ma anche su "attività di indagine svoltasi progressivamente e compendiata in informative successive al titolo cautelare rispetto al quale la difesa ritiene sussista una ipotesi di retrodatazione" (pag.2 ordinanza impugnata); il Tribunale ha anche illustrato le ragioni per le quali non sussiste alcuna delle ipotesi di cui all'art. 12 cod.proc.pen. (pag.3) con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17/02/2022