Art. 1.
Il termine di cui al primo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 782 , e' prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 ottobre 1981. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 16 novembre 1981 n. 646 , convertito con modificazioni dalla L. 15 gennaio 1982 n. 3 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all' art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1981, n. 534 , e' differito fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1981".
Il termine di cui al primo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 782 , e' prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 ottobre 1981. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 16 novembre 1981 n. 646 , convertito con modificazioni dalla L. 15 gennaio 1982 n. 3 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all' art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1981, n. 534 , e' differito fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1981".