Art. 2.
Il decreto di riliquidazione della pensione, all'atto dell'inoltro agli organi di controllo, e' comunicato con ruolo provvisorio di variazione alla direzione provinciale del tesoro per la disposizione del pagamento della nuova pensione, salvo conguaglio per eventuali rettifiche.
Il decreto di riliquidazione della pensione, all'atto dell'inoltro agli organi di controllo, e' comunicato con ruolo provvisorio di variazione alla direzione provinciale del tesoro per la disposizione del pagamento della nuova pensione, salvo conguaglio per eventuali rettifiche.