Articolo 2 della Legge 15 novembre 1975, n. 572
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 dicembre 1975
Art. 2.
Il decreto di riliquidazione della pensione, all'atto dell'inoltro agli organi di controllo, e' comunicato con ruolo provvisorio di variazione alla direzione provinciale del tesoro per la disposizione del pagamento della nuova pensione, salvo conguaglio per eventuali rettifiche.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1975