Articolo 6 della Legge 6 giugno 1975, n. 197
Articolo 5Articolo 7
Versione
29 giugno 1975
Art. 6.
Il personale inquadrato a ruolo ai sensi della presente legge e' collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti d'eta' previsti, in relazione alla qualifica rivestita, dal quadro n. 9 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , salva l'eccezione di cui al quarto comma del precedente articolo 5.
Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma compete il trattamento di quiescenza previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , purche' abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione, nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 42 del citato decreto purche' abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.
Ove alla data di raggiungimento dei limiti di eta' non siano stati maturati i dieci anni di servizio utile a pensione, il collocamento a riposo avverra' al compimento di tale periodo di servizio, ma comunque non oltre il 65° anno di eta'.
Entrata in vigore il 29 giugno 1975