Ordinanza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, ordinanza 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
329/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè
A scioglimento della riserva che precede
CP_ Preso atto che, come eccepito da il 23/1/25 –e quindi anteriormente alla presentazione del presente ricorso- è stata dalla ricorrente presentata domanda di aggravamento ai fini di ottenere la medesima prestazione per cui è causa, il cui iter non è ancora concluso;
Che, ex aa. 11L.222/84 e 56 c.
2. L.69/09, nonché in relazione alla dichiarazione contenuta al punto i della domanda amministrativa di aggravamento, la domanda amministrativa di cui sopra è da ritenersi quale accettazione della valutazione avverso la quale è stata solo successivamente proposto ATP con la conseguenza che il presente ricorso risulta inammissibile;
Che la complessità della questione comporta lal compensazione delle spese di causa;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese integralmente compensate.
Si comunichi.
Treviso,05/06/2025