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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/07/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1164 del Ruolo Generale degli Affari non
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione a seguito della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente sulla attribuzione della quota di pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9 Legge 898/1970
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Velletri Via Privata Jori 17, presso lo studio dell'Avv. Daniele Pietrosanti, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in Siderno (RC) alla Piazza G: Marconi n. 6 (int. 1/d), presso lo studio dell'avv. Antonino Lacopo, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Pag. 1 di 9 NONCHÉ
c.f. , con sede Controparte_2 P.IVA_1
legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ettore
Triolo e dall'Avv.to Valeria Grandizio, in forza di procura generale alle liti a rogito del
Notaio in Roma rep. N. 37875 / 7313 del 22/03/2024 ed Persona_1
elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura dell'Istituto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 9 L. 898/1970 depositato il 10.12.2024, Parte_1
ha adito il Tribunale affermando che: - in data 01 maggio 1978, in Roma,
[...]
ha contratto matrimonio concordatario con nato a [...] il Controparte_3
23.02.1952, trascritto nel Registro del Comune di Roma alla Parte II, Serie A, nr. 685
– Anno 1978; - il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1348/2010, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni concordate tra i coniugi, con le quali si era obbligato a corrispondere alla ex Controparte_3
moglie, a titolo di assegno divorzile, l'importo di € 300,00 mensili, fino al 31.05.2015
e a decorrere dal 01.06.2015 importo di € 400,00 mensili oltre rivalutazione Istat;
- in data 24.09.2011, ha contratto nuovo matrimonio con Controparte_3 [...]
; - in data 09.03.2024, è deceduto;
- la ricorrente Controparte_1 Controparte_3
non ha contratto nuovo matrimonio e versa in condizioni economiche insufficienti al suo mantenimento. Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale: “voglia attribuire alla SI.ra , ai sensi dell'art. 9 legge 1 dicembre 1970, n. 898, la Parte_1
quota determinanda della pensione di reversibilità dovuta dall' e conseguente al decesso del SI. (inclusi assegni, contingenza, emolumenti aggiuntivi e quant'altro di legge), Controparte_3
ordinando all' di provvedere alla corresponsione della corrispondente Controparte_4
somma direttamente in favore della SI.ra a decorrere dal primo giorno del Parte_1
mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge con vittoria di spese da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 55/14 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 bis tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”.
Pag. 2 di 9 Si è costituito in giudizio l' con comparsa di costituzione e risposta depositata CP_2
il 09.02.2025, rimettendosi al Tribunale per la determinazione della quota della pensione di reversibilità di spettante alla ricorrente. Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.02.2025, si è costituita in giudizio , la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso Controparte_1
e la temerarietà della lite, non avendo la ricorrente ottemperato all'obbligatoria procedura amministrativa preliminare ordinaria finalizzata a ottenere il diritto alla pensione di reversibilità. La resistente, inoltre, ha allegato la sussistenza di elementi da valutare ai fini dell'eventuale determinazione delle quote della pensione di reversibilità da ripartire tra la ex moglie e la vedova, sottolineando l'assistenza morale e materiale prestata da quest'ultima negli ultimi anni di vita di Controparte_3
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di “dichiarare preliminarmente l'inammissibilità
e/o improcedibilità del ricorso per le ragioni sopra esposte;
2) senza desistenza dalla superiore eccezione, nel merito , la resistente non si oppone alla determinazione delle quote di divisione della pensione di reversibilità chiedendo l'assegnazione in suo favore di una quota da valutarsi nella misura del 70% o di quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà più equa e giusta;
3) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite e delle competenze di causa, da distrarsi, con ulteriore condanna della stessa ricorrente al pagamento di somma ex art articolo
96 c.p.c. con determinazione equitativa, sussistendone i presupposti della temerarietà della lite”.
Dopo la trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del
03.06.2025, la stessa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione dinnanzi al Collegio.
§ 2. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla resistente. Invero, non è prevista alcuna procedura amministrativa preventiva volta all'attribuzione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge in concorso con il coniuge superstite, atteso che la determinazione della quota di pensione di reversibilità da attribuire ai soggetti concorrenti necessità di una valutazione giurisdizionale che tenga conto di plurimi fattori, come di seguito verrà indicato.
§ 3. La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va osservato che, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, L. 898/1970, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. I n. 13041 del 9.12.1992; Cass. Sez.
Pag. 3 di 9 I n. 23880 del 19.09.2008) sia il coniuge superstite che quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto ad una quota della pensione di reversibilità.
Per tale motivo, la controversia tra l'ex-coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15111 del
18/07/2005).
Quanto ai presupposti normativi per l'ottenimento della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto essi, in base all'art. 13 L. 74/1987, si identificano:
a) nella libertà di stato del coniuge divorziato beneficiario richiedente, il quale non deve, infatti, aver contratto nuove nozze;
b) nella titolarità in capo al coniuge divorziato dell'assegno divorzile ex art. 5 l.
898/1970 (da intendersi, a norma dell'art. 5 L. 263/2005, come intervenuto riconoscimento dell'assegno da parte del Tribunale);
c) nell'anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio.
Accertati tali presupposti, occorre individuare i criteri di ripartizione del trattamento pensionistico tra le aventi diritto, in ipotesi di concorso tra l'ex-coniuge e la vedova, tenuto conto, quale unico parametro di riferimento indicato dal
Legislatore, alla durata del vincolo matrimoniale.
Secondo l'indirizzo interpretativo estensivo, fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, la durata del vincolo ricomprende per l'ex coniuge il periodo tra la celebrazione del matrimonio e lo scioglimento dello stesso (incluso, pertanto, il periodo di separazione personale - cfr. Cass. 15164/2003) e, per la vedova, deve intendersi anticipato all'eventuale convivenza more uxorio precedente alla celebrazione delle nuove nozze (cfr. Cass. n. 15148/2003, n. 5268/2020), con la precisazione che
Pag. 4 di 9 tale convivenza deve essere caratterizzata dalla coabitazione, da una relazione di comunione materiale e morale e da una certa stabilità e continuità temporale (cfr.
Cass. Sez. I n. 26358 del 7.12. 2011).
In conformità alla pronuncia n. 419/1999 della Corte Costituzionale, nonché all'orientamento consolidato tra i Supremi Giudici (cfr. tra le molte altre: Cass.
30.3.2004 n. 6272), l'art. 9, comma 3, L. 898/70 va interpretato nel senso che l'elemento temporale della durata dei matrimoni, pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del giudice, deve essere affiancato da ulteriori elementi correttivi della proporzione matematica, in ottica di maggiore equità economica e sociale.
Esso, pertanto, è criterio preminente ma non esclusivo per il calcolo delle quote della pensione di reversibilità spettanti agli eventi diritto e deve essere ponderato anche attraverso ulteriori elementi, quali le condizioni economiche delle parti e l'ammontare dell'assegno goduto dal divorziato prima del decesso dell'ex coniuge.
In sostanza la ripartizione deve essere effettuata considerando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità corrisposto, allo scopo di porre il superstite al riparo dell'eventualità di uno stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla scomparsa del coniuge (cfr. ex multis Cass.
23379/2004; 6272/2004; 1057/2002).
Sempre, secondo i giudici di legittimità, «In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato
e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali» ( cfr. tra le molte altre Cass., Sez. I, n. 10638 del 9.05.2007; Cass., Sez. I, n. 10391 del
21.06.2012; Cass., Sez. I, n. 16093 del 21.09.2012).
Pag. 5 di 9 Quanto, invece, alla decorrenza del diritto della ricorrente alla percezione della pensione nella quota stabilita in suo favore, l'obbligo dell' di erogare il CP_2
trattamento pensionistico deve essere fatto decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del coniuge deceduto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
6272 del 30.03.2004 secondo cui il «trattamento di reversibilità, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato, stante la natura pensionistica della quota di reversibilità e la necessità, quindi, di far riferimento a siffatta regola di decorrenza stabilita dalle singole leggi pensionistiche, senza che vi osti la natura costitutiva della decisione del giudice, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota»).
Quanto al soggetto obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è l'Ente erogatore e non il coniuge superstite che abbia già riscosso la pensione di reversibilità per intero. Sul punto i giudici di legittimità hanno affermato, infatti, che: «Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per
l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso» (cfr.
Cass. Sez. I n. 2092 del 31.01.2007; Cass. Sez. L n. 22259 del 27.09.2013).
Si tratta, pertanto, di una sentenza costitutiva con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato (cfr.
Cass. 2092/2007; Cass. n. 23862/2008).
§ 3. Tanto premesso in punto di diritto, ai fini di una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in precedenza riportati, è opportuno, preliminarmente, riportare tutte le circostanze emergenti dai documenti allegati.
Pag. 6 di 9 Per quanto riguarda va evidenziato che: 1) ha contratto Parte_1
matrimonio con in data 01.05.1978; 2) il Tribunale di Roma, con Controparte_3
la sentenza n. 1348/2010, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes recependo l'accordo raggiunto dalle parti, con previsione dell'assegno di divorzio in favore della ricorrente, quantificato all'epoca nella somma mensile di € 300,00 mensili, fino al 31.05.2015 e che a decorrere dal 01.06.2015 è stato innalzato ad € 400,00 mensili oltre rivalutazione Istat;
3) gli allora coniugi erano tuttavia separati dal 2005 come da decreto di omologa del Tribunale di Velletri emesso in data 11.05.2005 e presentazione domanda di separazione in data 28.04.2005 4) la ricorrente non ha contratto un nuovo matrimonio (cfr. certificato di stato civile); 5) la ricorrente ha un reddito personale di euro 10.360,00 annui come risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2024.
Quanto alla resistente, , emerge che ha contratto Controparte_1
matrimonio con il 24.09.2011 (cfr. estratto di matrimonio). Controparte_3
Dalla documentazione depositata dall' emerge che al CP_2 Controparte_3
momento del decesso era titolare di pensione di vecchiaia, pensione diretta iscrizione n. 17729904 concessa con Decreto n. 13745648 del 03.06.2013 e liquidata, sulla base di 40 anni utili di servizio, a decorrere dal 13.05.2010 (All. 3 determina definitiva).
Quanto al calcolo della percentuale occorre tener conto: - dell'effettiva durata della convivenza e del rapporto affettivo fra i coniugi preso atto che fin dal mese di maggio del 2005 era intervenuta la separazione come emerge dalla pronuncia di divorzio, con conseguente effettività del rapporto quantificabile in 27 anni, seppur la cessazione degli effetti civili del matrimonio è intervenuta nel 2010 (sulla possibilità di tener conto del suddetto criterio cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16093 del
21/09/2012); - della circostanza che la ricorrente ha un reddito personale di euro
10.360,00 annui come risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 e che ha documentato spese fisse dovute per il canone di locazione pari a euro 460,00 mensili.
Infine, tra i correttivi da applicare va considerato, anche, l'ammontare dell'assegno divorzile riconosciuto all' ex moglie dal giugno 2015 di € 400,00, oltre rivalutazione ISTAT, atteso che «In tema di determinazione della quota di pensione di
Pag. 7 di 9 reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, la quota spettante a quest'ultimo non deve, necessariamente, corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto» (cfr. Cass. Sez. 1, n. 5839 del 05.03.2025).
Dall'altra parte, occorre considerare che: - la resistente ha Controparte_1
contratto matrimonio con il de cuius nel settembre 2011 e che la convivenza è proseguita fino al decesso di quest'ultimo, intervenuto nel marzo 2024 (con una durata di quasi 13 anni); - il trattamento pensionistico è stato liquidato a partire dal
2010 (in data anteriore quindi alla celebrazione del matrimonio) sulla base della contribuzione versata per 40 anni di servizio;
- che nella documentazione offerta dalla resistente (cfr. doc. denominato “longo elisabetta accoglimento reversibilità”) si dà atto della dichiarazione resa dalla resistente stessa, dalla quale risulta il godimento di un reddito imponibile per l'anno 2024 pari a euro 36.168,47.
Orbene, tenuto conto di quanto percepito dalla ricorrente dall'ex coniuge finché
è stato in vita e di tutte le altre circostanze sopra indicate in relazione anche all'altro coniuge, avuto riguardo alle menzionate finalità solidaristiche dell'istituto in oggetto, il Tribunale ritiene di potere ripartire l'importo residuo della pensione di reversibilità del deceduto, sulla base degli indicati correttivi, in via d'equità, nella misura del 70 % in favore di e del 30 % in favore di . Parte_1 Controparte_1
Può, pertanto, disporsi la relativa attribuzione nei confronti della ricorrente con effetto dal mese di aprile 2024, mese successivo al decesso di . Controparte_3
§ 4. Le spese di giudizio nel rapporto tra la ricorrente e , in Controparte_1
applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della resistente e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M.
n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione di valore da euro
26.000,01 a euro 52.000,00, tenuto conto del valore della domanda, esclusa la fase
Pag. 8 di 9 istruttoria, di fatto non esperita e applicando la riduzione del 50 % attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Con riguardo al rapporto tra la ricorrente e l' invece, tenuto conto dell'esito CP_2
complessivo del giudizio, della natura costitutiva della presente sentenza e della necessaria partecipazione dell' sussistono eccezionali motivi per dichiarare le CP_2
spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di conSIlio, pronunciando nella controversia come innanzi proposta dalle parti, ogni altra domanda, istanza o eccezione respinta così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda della ricorrente e, per l'effetto, dichiarato il diritto di nata a [...] il [...], a Parte_1
percepire una quota della pensione diretta iscrizione n. 17729904 concessa con decreto n. 13745648 del 03.06.2013 di nato a Controparte_3
Palermo il 23.02.1952 e deceduto in data 09.03.2024;
2. attribuisce a quale coniuge già divorziato, con Parte_1
decorrenza dal mese di aprile 2024, la quota del 70% della pensione erogata a seguito del decesso di , e a , quale Controparte_3 Controparte_1
coniuge superstite, la quota del 30% di detta pensione, oltre ai successivi futuri incrementi nella medesima proporzione;
3. compensa interamente le spese di lite tra la ricorrente e l' CP_2
4. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1
in complessivi euro 1.550,50 di cui euro 98,00 per esborsi ed euro 1.452,50 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, in favore di . Parte_1
Così deciso nella Camera di ConSIlio del giorno 11.07.2025 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1164 del Ruolo Generale degli Affari non
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione a seguito della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente sulla attribuzione della quota di pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9 Legge 898/1970
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Velletri Via Privata Jori 17, presso lo studio dell'Avv. Daniele Pietrosanti, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata in Siderno (RC) alla Piazza G: Marconi n. 6 (int. 1/d), presso lo studio dell'avv. Antonino Lacopo, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Pag. 1 di 9 NONCHÉ
c.f. , con sede Controparte_2 P.IVA_1
legale in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.to Ettore
Triolo e dall'Avv.to Valeria Grandizio, in forza di procura generale alle liti a rogito del
Notaio in Roma rep. N. 37875 / 7313 del 22/03/2024 ed Persona_1
elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura dell'Istituto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 9 L. 898/1970 depositato il 10.12.2024, Parte_1
ha adito il Tribunale affermando che: - in data 01 maggio 1978, in Roma,
[...]
ha contratto matrimonio concordatario con nato a [...] il Controparte_3
23.02.1952, trascritto nel Registro del Comune di Roma alla Parte II, Serie A, nr. 685
– Anno 1978; - il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1348/2010, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni concordate tra i coniugi, con le quali si era obbligato a corrispondere alla ex Controparte_3
moglie, a titolo di assegno divorzile, l'importo di € 300,00 mensili, fino al 31.05.2015
e a decorrere dal 01.06.2015 importo di € 400,00 mensili oltre rivalutazione Istat;
- in data 24.09.2011, ha contratto nuovo matrimonio con Controparte_3 [...]
; - in data 09.03.2024, è deceduto;
- la ricorrente Controparte_1 Controparte_3
non ha contratto nuovo matrimonio e versa in condizioni economiche insufficienti al suo mantenimento. Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale: “voglia attribuire alla SI.ra , ai sensi dell'art. 9 legge 1 dicembre 1970, n. 898, la Parte_1
quota determinanda della pensione di reversibilità dovuta dall' e conseguente al decesso del SI. (inclusi assegni, contingenza, emolumenti aggiuntivi e quant'altro di legge), Controparte_3
ordinando all' di provvedere alla corresponsione della corrispondente Controparte_4
somma direttamente in favore della SI.ra a decorrere dal primo giorno del Parte_1
mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge con vittoria di spese da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 55/14 anche alla luce di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 bis tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”.
Pag. 2 di 9 Si è costituito in giudizio l' con comparsa di costituzione e risposta depositata CP_2
il 09.02.2025, rimettendosi al Tribunale per la determinazione della quota della pensione di reversibilità di spettante alla ricorrente. Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.02.2025, si è costituita in giudizio , la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso Controparte_1
e la temerarietà della lite, non avendo la ricorrente ottemperato all'obbligatoria procedura amministrativa preliminare ordinaria finalizzata a ottenere il diritto alla pensione di reversibilità. La resistente, inoltre, ha allegato la sussistenza di elementi da valutare ai fini dell'eventuale determinazione delle quote della pensione di reversibilità da ripartire tra la ex moglie e la vedova, sottolineando l'assistenza morale e materiale prestata da quest'ultima negli ultimi anni di vita di Controparte_3
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di “dichiarare preliminarmente l'inammissibilità
e/o improcedibilità del ricorso per le ragioni sopra esposte;
2) senza desistenza dalla superiore eccezione, nel merito , la resistente non si oppone alla determinazione delle quote di divisione della pensione di reversibilità chiedendo l'assegnazione in suo favore di una quota da valutarsi nella misura del 70% o di quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà più equa e giusta;
3) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite e delle competenze di causa, da distrarsi, con ulteriore condanna della stessa ricorrente al pagamento di somma ex art articolo
96 c.p.c. con determinazione equitativa, sussistendone i presupposti della temerarietà della lite”.
Dopo la trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del
03.06.2025, la stessa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione dinnanzi al Collegio.
§ 2. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla resistente. Invero, non è prevista alcuna procedura amministrativa preventiva volta all'attribuzione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge in concorso con il coniuge superstite, atteso che la determinazione della quota di pensione di reversibilità da attribuire ai soggetti concorrenti necessità di una valutazione giurisdizionale che tenga conto di plurimi fattori, come di seguito verrà indicato.
§ 3. La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va osservato che, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, L. 898/1970, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. I n. 13041 del 9.12.1992; Cass. Sez.
Pag. 3 di 9 I n. 23880 del 19.09.2008) sia il coniuge superstite che quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto ad una quota della pensione di reversibilità.
Per tale motivo, la controversia tra l'ex-coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15111 del
18/07/2005).
Quanto ai presupposti normativi per l'ottenimento della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto essi, in base all'art. 13 L. 74/1987, si identificano:
a) nella libertà di stato del coniuge divorziato beneficiario richiedente, il quale non deve, infatti, aver contratto nuove nozze;
b) nella titolarità in capo al coniuge divorziato dell'assegno divorzile ex art. 5 l.
898/1970 (da intendersi, a norma dell'art. 5 L. 263/2005, come intervenuto riconoscimento dell'assegno da parte del Tribunale);
c) nell'anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio.
Accertati tali presupposti, occorre individuare i criteri di ripartizione del trattamento pensionistico tra le aventi diritto, in ipotesi di concorso tra l'ex-coniuge e la vedova, tenuto conto, quale unico parametro di riferimento indicato dal
Legislatore, alla durata del vincolo matrimoniale.
Secondo l'indirizzo interpretativo estensivo, fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, la durata del vincolo ricomprende per l'ex coniuge il periodo tra la celebrazione del matrimonio e lo scioglimento dello stesso (incluso, pertanto, il periodo di separazione personale - cfr. Cass. 15164/2003) e, per la vedova, deve intendersi anticipato all'eventuale convivenza more uxorio precedente alla celebrazione delle nuove nozze (cfr. Cass. n. 15148/2003, n. 5268/2020), con la precisazione che
Pag. 4 di 9 tale convivenza deve essere caratterizzata dalla coabitazione, da una relazione di comunione materiale e morale e da una certa stabilità e continuità temporale (cfr.
Cass. Sez. I n. 26358 del 7.12. 2011).
In conformità alla pronuncia n. 419/1999 della Corte Costituzionale, nonché all'orientamento consolidato tra i Supremi Giudici (cfr. tra le molte altre: Cass.
30.3.2004 n. 6272), l'art. 9, comma 3, L. 898/70 va interpretato nel senso che l'elemento temporale della durata dei matrimoni, pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del giudice, deve essere affiancato da ulteriori elementi correttivi della proporzione matematica, in ottica di maggiore equità economica e sociale.
Esso, pertanto, è criterio preminente ma non esclusivo per il calcolo delle quote della pensione di reversibilità spettanti agli eventi diritto e deve essere ponderato anche attraverso ulteriori elementi, quali le condizioni economiche delle parti e l'ammontare dell'assegno goduto dal divorziato prima del decesso dell'ex coniuge.
In sostanza la ripartizione deve essere effettuata considerando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità corrisposto, allo scopo di porre il superstite al riparo dell'eventualità di uno stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla scomparsa del coniuge (cfr. ex multis Cass.
23379/2004; 6272/2004; 1057/2002).
Sempre, secondo i giudici di legittimità, «In tema di attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato
e del coniuge già convivente e superstite, consegue al principio solidaristico - secondo cui il meccanismo divisionale non è strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi - che la ripartizione del trattamento economico va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, alle condizioni economiche dei due e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali» ( cfr. tra le molte altre Cass., Sez. I, n. 10638 del 9.05.2007; Cass., Sez. I, n. 10391 del
21.06.2012; Cass., Sez. I, n. 16093 del 21.09.2012).
Pag. 5 di 9 Quanto, invece, alla decorrenza del diritto della ricorrente alla percezione della pensione nella quota stabilita in suo favore, l'obbligo dell' di erogare il CP_2
trattamento pensionistico deve essere fatto decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del coniuge deceduto (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
6272 del 30.03.2004 secondo cui il «trattamento di reversibilità, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato, stante la natura pensionistica della quota di reversibilità e la necessità, quindi, di far riferimento a siffatta regola di decorrenza stabilita dalle singole leggi pensionistiche, senza che vi osti la natura costitutiva della decisione del giudice, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota»).
Quanto al soggetto obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è l'Ente erogatore e non il coniuge superstite che abbia già riscosso la pensione di reversibilità per intero. Sul punto i giudici di legittimità hanno affermato, infatti, che: «Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per
l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso» (cfr.
Cass. Sez. I n. 2092 del 31.01.2007; Cass. Sez. L n. 22259 del 27.09.2013).
Si tratta, pertanto, di una sentenza costitutiva con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato (cfr.
Cass. 2092/2007; Cass. n. 23862/2008).
§ 3. Tanto premesso in punto di diritto, ai fini di una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in precedenza riportati, è opportuno, preliminarmente, riportare tutte le circostanze emergenti dai documenti allegati.
Pag. 6 di 9 Per quanto riguarda va evidenziato che: 1) ha contratto Parte_1
matrimonio con in data 01.05.1978; 2) il Tribunale di Roma, con Controparte_3
la sentenza n. 1348/2010, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes recependo l'accordo raggiunto dalle parti, con previsione dell'assegno di divorzio in favore della ricorrente, quantificato all'epoca nella somma mensile di € 300,00 mensili, fino al 31.05.2015 e che a decorrere dal 01.06.2015 è stato innalzato ad € 400,00 mensili oltre rivalutazione Istat;
3) gli allora coniugi erano tuttavia separati dal 2005 come da decreto di omologa del Tribunale di Velletri emesso in data 11.05.2005 e presentazione domanda di separazione in data 28.04.2005 4) la ricorrente non ha contratto un nuovo matrimonio (cfr. certificato di stato civile); 5) la ricorrente ha un reddito personale di euro 10.360,00 annui come risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2024.
Quanto alla resistente, , emerge che ha contratto Controparte_1
matrimonio con il 24.09.2011 (cfr. estratto di matrimonio). Controparte_3
Dalla documentazione depositata dall' emerge che al CP_2 Controparte_3
momento del decesso era titolare di pensione di vecchiaia, pensione diretta iscrizione n. 17729904 concessa con Decreto n. 13745648 del 03.06.2013 e liquidata, sulla base di 40 anni utili di servizio, a decorrere dal 13.05.2010 (All. 3 determina definitiva).
Quanto al calcolo della percentuale occorre tener conto: - dell'effettiva durata della convivenza e del rapporto affettivo fra i coniugi preso atto che fin dal mese di maggio del 2005 era intervenuta la separazione come emerge dalla pronuncia di divorzio, con conseguente effettività del rapporto quantificabile in 27 anni, seppur la cessazione degli effetti civili del matrimonio è intervenuta nel 2010 (sulla possibilità di tener conto del suddetto criterio cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16093 del
21/09/2012); - della circostanza che la ricorrente ha un reddito personale di euro
10.360,00 annui come risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 e che ha documentato spese fisse dovute per il canone di locazione pari a euro 460,00 mensili.
Infine, tra i correttivi da applicare va considerato, anche, l'ammontare dell'assegno divorzile riconosciuto all' ex moglie dal giugno 2015 di € 400,00, oltre rivalutazione ISTAT, atteso che «In tema di determinazione della quota di pensione di
Pag. 7 di 9 reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, la quota spettante a quest'ultimo non deve, necessariamente, corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto» (cfr. Cass. Sez. 1, n. 5839 del 05.03.2025).
Dall'altra parte, occorre considerare che: - la resistente ha Controparte_1
contratto matrimonio con il de cuius nel settembre 2011 e che la convivenza è proseguita fino al decesso di quest'ultimo, intervenuto nel marzo 2024 (con una durata di quasi 13 anni); - il trattamento pensionistico è stato liquidato a partire dal
2010 (in data anteriore quindi alla celebrazione del matrimonio) sulla base della contribuzione versata per 40 anni di servizio;
- che nella documentazione offerta dalla resistente (cfr. doc. denominato “longo elisabetta accoglimento reversibilità”) si dà atto della dichiarazione resa dalla resistente stessa, dalla quale risulta il godimento di un reddito imponibile per l'anno 2024 pari a euro 36.168,47.
Orbene, tenuto conto di quanto percepito dalla ricorrente dall'ex coniuge finché
è stato in vita e di tutte le altre circostanze sopra indicate in relazione anche all'altro coniuge, avuto riguardo alle menzionate finalità solidaristiche dell'istituto in oggetto, il Tribunale ritiene di potere ripartire l'importo residuo della pensione di reversibilità del deceduto, sulla base degli indicati correttivi, in via d'equità, nella misura del 70 % in favore di e del 30 % in favore di . Parte_1 Controparte_1
Può, pertanto, disporsi la relativa attribuzione nei confronti della ricorrente con effetto dal mese di aprile 2024, mese successivo al decesso di . Controparte_3
§ 4. Le spese di giudizio nel rapporto tra la ricorrente e , in Controparte_1
applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della resistente e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M.
n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione di valore da euro
26.000,01 a euro 52.000,00, tenuto conto del valore della domanda, esclusa la fase
Pag. 8 di 9 istruttoria, di fatto non esperita e applicando la riduzione del 50 % attesa la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Con riguardo al rapporto tra la ricorrente e l' invece, tenuto conto dell'esito CP_2
complessivo del giudizio, della natura costitutiva della presente sentenza e della necessaria partecipazione dell' sussistono eccezionali motivi per dichiarare le CP_2
spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di conSIlio, pronunciando nella controversia come innanzi proposta dalle parti, ogni altra domanda, istanza o eccezione respinta così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda della ricorrente e, per l'effetto, dichiarato il diritto di nata a [...] il [...], a Parte_1
percepire una quota della pensione diretta iscrizione n. 17729904 concessa con decreto n. 13745648 del 03.06.2013 di nato a Controparte_3
Palermo il 23.02.1952 e deceduto in data 09.03.2024;
2. attribuisce a quale coniuge già divorziato, con Parte_1
decorrenza dal mese di aprile 2024, la quota del 70% della pensione erogata a seguito del decesso di , e a , quale Controparte_3 Controparte_1
coniuge superstite, la quota del 30% di detta pensione, oltre ai successivi futuri incrementi nella medesima proporzione;
3. compensa interamente le spese di lite tra la ricorrente e l' CP_2
4. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate Controparte_1
in complessivi euro 1.550,50 di cui euro 98,00 per esborsi ed euro 1.452,50 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, in favore di . Parte_1
Così deciso nella Camera di ConSIlio del giorno 11.07.2025 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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