Sentenza 24 marzo 1981
Massime • 3
Appartiene alla Competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, la controversia promossa da un amministratore di societa (delegato oppure no) nei confronti della medesima, per far valere pretese fondate sulle attivita da lui svolte, per legge o per statuto, nell'interesse della societa, trattandosi di attivita coordinate al raggiungimento dei fini di quest'ultima, nonche caratterizzate dalla continuativita e da una subordinazione sui generis (in relazione all'esecuzione delle delibere degli organi sociali collegiali), e, pertanto, integranti un rapporto di collaborazione da ricondurre nello ambito dell'art 409 n 3 cod proc civ, cio tanto piu se per lo amministratore e previsto un compenso. ( V 4028/80, mass n 407942; ( V 4301/79, mass n 400818; ( V 4535/78, mass n 394208; ( V 2791/75, mass n 376808).*
Appartengono alla Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro le controversie insorte tra i soggetti di un rapporto fondato su un accordo collaborativo diretto alla realizzazione di una iniziativa editoriale-televisiva, poiche un tale rapporto - implicando lo svolgimento di attivita personale, concordata fra le parti, e caratterizzata da autonomia, protrazione nel tempo e preordinazione al conseguimento di interessi parzialmente comuni - rientra nella previsione dell'art 409 n 3 cod proc civ. ( V 5875/78, mass n 395698; ( V 4033/77, mass n 387715; ( 1465/76, mass n 380194).*
La Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, di cui all'art 409 cod proc civ, concerne le controversie relative ai rapporti di lavoro e di collaborazione ivi contemplati non solo se questi sono gia in via di svolgimento, ma anche se sono ancora in fieri.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/03/1981, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 24 marzo 1981 |
Testo completo
Appartengono alla Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro le controversie insorte tra i soggetti di un rapporto fondato su un accordo collaborativo diretto alla realizzazione di una iniziativa editoriale-televisiva, poiche un tale rapporto - implicando lo svolgimento di attivita personale, concordata fra le parti, e caratterizzata da autonomia, protrazione nel tempo e preordinazione al conseguimento di interessi parzialmente comuni - rientra nella previsione dell'art 409 n 3 cod proc civ. ( V 5875/78, mass n 395698; ( V 4033/77, mass n 387715; ( 1465/76, mass n 380194).*