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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato in esito al deposito di note scritte la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 290/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), quale erede di (c.f. Parte_1 C.F._1 Persona_1
), elettivamente domiciliato a Torregrotta presso lo studio dell'avv. Maria C.F._2
Briuglia che ne ha la rappresentanza e difesa per procura in atti,
ricorrente
e
con sede a Roma (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Francesca Lallai e Antonello Monoriti del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: arretrati indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 20 gennaio 2022 ha adito questo giudice del Parte_2
lavoro e, premesso di aver proposto il 21 ottobre 2020 domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento spettante agli invalidi civili, e di esser stata sottoposta a visita 13 maggio 2021 dalla Commissione Invalidi Civili venendo riconosciuta “… invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, ha lamentato di aver ricevuto il provvedimento di liquidazione con la quale l' le ha comunicato l'accoglimento dell'istanza e la liquidazione CP_2
della prestazione categoria INVCIV n. 07156445 “con decorrenza dal 1 Novembre 2020”, ma ha indicato gli importi dovuti solo dal giugno 2021. Ha chiesto, pertanto, anche “inaudita altera parte”, di accertare l'illegittimità del silenzio serbato dall' e conseguentemente di ordinare CP_1 allo stesso di provvedere al pagamento degli arretrati dell'indennità di accompagnamento e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso che ne disponga la liquidazione per il periodo 1 novembre 2020 - 31 maggio 2021 (per 3654,70 euro), con gli interessi legali.
Nella resistenza del convenuto, a seguito del decesso della ricorrente il giudizio veniva proseguito dell'erede . Quindi, sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 dal Parte_1
deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza
2.- Dalla documentazione allegata si evince che in occasione della visita del 13 maggio 2021, cui la ricorrente è stata sottoposta a seguito della domanda del 21 ottobre 2020, la Commissione medica ha riconosciuto in capo alla stessa la sussistenza del requisito sanitario - della necessità di assistenza continua - dalla medesima data.
Tuttavia, la comunicazione di liquidazione emessa dall' il 18 maggio 2021 reca CP_1
erroneamente nella prima pagina quale data di decorrenza del beneficio il 1 novembre 2020, ossia il primo giorno del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza, sebbene poi quantifichi alla seconda pagina l'importo mensile spettante solo dal giugno 2021, ossia dal primo mese successivo a quello di effettivo riconoscimento.
Orbene, premesso che per dato pacifico la prestazione è stata pagata dal 7 giugno 2021, nella memoria di costituzione l'ente ha precisato che il procedimento amministrativo si è concluso con la predetta liquidazione della prestazione e ha confermato che nella redazione della relativa comunicazione è stato commesso un errore materiale nell'indicazione della data di decorrenza, diversa da quella riportata nel verbale. Analogo errore viene riportato nel modello TP150 del 18 maggio 2021, ove risulta quale decorrenza prestazione “11/2020” e quale decorrenza arretrati
“06/2021”.
Parte ricorrente non ha allegato e provato il possesso del requisito sanitario in epoca antecedente a quella indicata nel verbale, né lo ha impugnato mediante ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. o contestato in questo giudizo, sicchè in definitiva la pretesa della alla Pt_2
retrodatazione della decorrenza del beneficio e alla conseguente liquidazione di ratei per il periodo pregresso non può trovare accoglimento, fondandosi su un mero errore formale facilmente verificabile.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa tra le parti le spese processuali.
2 Messina, 28.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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