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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 11/11/2024, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Giovanni Nappi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 609/2022 R.G. e vertente
TRA
( , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_2
Natarella, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
( , in persona del pro- Controparte_1 P.IVA_2
curatore (notaio in Bologna, 95251, 11288), elettiva- CP_2 Per_1
mente domiciliata in Lanciano, Via Panoramica 5, presso lo studio dell'avv.
Emanuela Minutolo, che la rappresenta e difende come da mandato a margi- ne della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
E
1 ( , in persona del rappresentante legale pro CP_3 P.IVA_3
tempore;
APPELLATO CONTUMACE
avente a oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Lanciano n.
50/2022 – responsabilità da circolazione veicoli – solo danni a cose;
conclusioni delle parti: come da note d'udienza
Fatto e diritto
Part 1. (d'ora in avanti, , già, al tempo del primo Parte_1
grado, ha proposto appello contro la sen- Parte_3
tenza del Giudice di Pace di Lanciano n. 50/2022, pubblicata il 23 marzo
2022, che, compensando le spese di lite, le ha rigettato la domanda di con- danna in solido di (d'ora in avanti, , Controparte_1 CP_4
quale impresa di assicurazione r.c.a. per il veicolo danneggiante (“Audi Q3”),
e (d'ora in avanti, , quale proprietaria del predetto veico- CP_3 CP_3
lo, all'indennizzo e al risarcimento (del residuo, pari a euro 13.795,54) dei Part danni patrimoniali subiti da il 23 febbraio 2018, allorché, nel parcheggio di centro commerciale (“La Fontana”) in Lanciano, il conducente del predet- to veicolo Audi, “a causa di manovra azzardata, perdeva il controllo del vei- colo ed andava ad impattare”, “rendendoli del tutto inservibili”, contro” “tre Part mobili di arredo, con relativa illuminazione”, che aveva “appoggiati su una parete perimetrale del parcheggio”, “in attesa di posizionarli[...] all'interno [di] nuovo punto vendita” del “centro commerciale”, in tal modo Part altresì costringendo “a posticipare l'apertura del punto vendita al
24.03.201[8], anziché alla data programmata del 01.03.2018”.
OT censura la sentenza appellata per aver ritenuto l'improponibilità della domanda per difetto di “alcuna raccomandata di messa in mora”, pur in pre-
2 senza di un “invito alla negoziazione assistita” e di un pagamento da parte di di euro 2.650,00 (“di cui € 2.200,00 a titolo risarcitorio ed € 450,00 per CP_4
spese legali stragiudiziali”), sicché “la ratio dell'art. 148 Cod. Assicurazioni è stata certamente rispettata”; e per aver ritenuto non provato il fatto allegato, in particolare in relazione al quantum (residuo) preteso.
si è costituita il rigetto dell'appello. CP_4
2. L'appello è infondato.
Se è fondata la censura sulla decisione in rito (d'altronde, lo stesso giudice di primo grado che l'ha resa non l'ha ritenuta sufficientemente fondata e co- munque motivata, se poi ha proceduto a decidere e motivare anche nel meri- to), non lo è, almeno pienamente, la censura sulla decisione nel merito.
La decisione in rito è errata non solo perché, come da giurisprudenza anche richiamata dall'appellante, “ove l'istituto assicuratore venga a conoscenza del- la pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata di cui all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, si deve ritenere che la ratio di tale norma sia stata egualmente soddisfatta[;] l'onere imposto al danneggia- to [può] essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito: quello di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il dan- neggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispen- dio economico, ove l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste” (C. 1669/2021); ma anche per- ché, comunque, “la richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponi- bile la domanda giudiziale, se l'assicuratore della r.c.a. non ne chieda l'integrazione[:] sarebbe contrario a[i] princìpi [di correttezza e buona fede] ammettere che l'assicuratore della r.c.a. possa trarre un vantaggio
3 (l'improponibilità della domanda giudiziale) da una condotta scorretta (non richiedere l'integrazione della richiesta stragiudiziale)[;] se l'assicuratore non chiede l'integrazione dei documenti, i termini per l'offerta continuano a cor- rere e, con essi, il termine dilatorio della proponibilità della domanda” (C.
32919/2022). E appunto nel caso di specie che ha formulato CP_4
un'offerta (e pagato) per euro 2.650,00, quindi ricevendo una richiesta stra- giudiziale, nemmeno allega di aver chiesto una integrazione della richiesta stes- sa;
sicché nessuna “improponibilità” della domanda giudiziale è prospettabile.
Nel merito, è provato l'an del danno;
ossia, è provato un fatto idoneo a fon- dare un credito da indennizzo e risarcitorio di OT: la “Relazione di perizia” prodotta dalla stessa in primo grado deduce che il 23 febbraio 2018 “il CP_4
figlio del titolare della ditta assicurata, alla guida dell'atv in garanzia [...] Audi
A3 [...], nel transitare [nel] parcheggio coperto del Centro Commerciale La
Fontana [...], a causa della pavimentazione bagnata perdeva il controllo del mezzo ed impattava del mobilio in legno ubicato a ridosso del muro perime- trale, con il conseguente danneggiamento dello stesso e dell'atv condotta. [...]
Il conducente [...] comunicava nell'immediatezza il fatto al personale addetto alla vigilanza del Centro Commerciale, come da copia rapporto fornit[a] dalla direzione del Centro. [...] Il mobilio è risultato di proprietà della [...]
[...]
.] In fase di sopralluogo [...] abbiamo visionato il mobilio [e], a nostro Pt_3
avviso, nel sinistro sono risultati danneggiati n. 2 mobili d'arredo (simili a quelli rinvenuti presso il punto vendita [...] della Ditta Cp.) della stessa tipo- logia realizzati in truciolato con scaffalature e finiture in rovere [...], contra- riamente ai tre richiesti [...] dal Cp.”.
Part Non è invece provato l'ulteriore quantum domandato da (e così articolato al lordo: “danno emergente” per “irrimediabile danneggiamento dei tre ele- menti di arredo pari ad € 9.000,00”; “lucro cessante determinato dall'apertura
4 differita del punto vendita” pari a “€ 7.445,54, di cui € 1[.]082,00 per stipendi,
€ 363,54 per oneri parti comuni, € 6.000,00 per mancato guadagno a causa del differimento forzato dell'apertura del punto vendita”).
In primo luogo, non è provato che la fattura del 10 febbraio 2018 (quindi pre- cedente i fatti di causa) di “ , di euro 5.000,00 per prestazioni di Parte_4
“smontaggio, trasloco e restauro, con ripristino pezzi deteriorati e sostituzio- ne con pezzi nuovi di mobili e scaffalature in rovere con finiture in ferro al naturale”, non solo (come è ovvio che non sia) si riferisca a prestazioni di
“ripristino” successive al danneggiamento oggetto di giudizio e, quindi, conseguenti a esso;
ma anche che si riferisca ai medesimi “mobili e scaffalature” successiva- mente danneggiati in virtù dei fatti oggetto del presente giudizio: il teste
[...]
(che il giudice di primo grado, il cui giudizio sul punto ha specifico Tes_1
valore, trattandosi del giudice che ha proceduto all'escussione, ha ritenuto ab- bia fornito una testimonianza “contrastante e confusionaria”) dichiara che ha restaurato “tre mobili” di proprietà dell'attrice (testualmente: “il mobile”); che “il mobile andava posizionato dentro il punto vendita di ' ; “era Pt_5
fatto molto bene ed il valore [di euro 9.000,00] era proprio giustificato”; “si trattava sia di noce che di rovere”; la “mia fattura è comprensiva delle voci di smontaggio, trasloco e rimontaggio”; ma questo Tribunale non può che con- fermare la valutazione del giudice di primo grado di scarsa credibilità del teste in relazione alla circostanza che “il mobile” oggetto delle sue prestazioni, e che dichiara avesse[ro] un valore di 9.000,00 euro (di cui altresì a scarna “re- lazione tecnica estimativa” di “mobilio costituito da scaffalatura in legno per arredo negozio vendita abbigliamento” prodotta dall'attrice), fosse proprio il mobile (i mobili) danneggiati di cui al presente giudizio: “ho visto i mobili dopo l'incidente” ed erano completamente danneggiati;
“erano proprio quelli che avevo restaurato[;] era di rovere [...] a tre moduli”. D'altronde, resta non giustificato perché un mobile di “valore” avrebbe dovuto essere lasciato in-
5 custodito in un parcheggio di centro commerciale piuttosto che collocato in un locale di punto vendita già pronto ad accoglierlo (la cui “apertura” era as- seritamente “programmata” in meno di una settimana: l'1 marzo 2018).
Quanto al lucro cessante, l'esclusione del diritto al risarcimento dello stesso può essere motivata già solo in diritto, anche a prescindere dall'effettivo valore dei mobili/mobile danneggiati: infatti, ai sensi dell'art. 1227, c. 2, c.c., il dan- neggiato che non si attiva, nei limiti della “diligenza” (in realtà, buona fede, e quindi nei limiti dell'apprezzabile sacrificio), per impedire o attenuare le con- seguenze del danno cagionato dal debitore/danneggiante non ha diritto al ri- sarcimento per quei danni che in tal modo “avrebbe potuto evitare”: ed è evidente che, piuttosto che (asseritamente) differire (e corrispondentemente lucrare una relativa voce di credito risarcitorio) l'“apertura del punto vendita” di oltre 20 giorni, l'attrice avrebbe dovuto diligentemente (in buona fede) provvedere alle collocazione sostitutiva di altri mobili, se del caso tempora- nea con mobili anche di minor valore o simili anche solo per funzione (non es- sendo necessario, ai fini che qui rilevano, che lo fossero anche per estetica) rispetto a quelli danneggiati;
e comunque (con argomentazione che rileva, inve- ce, ai sensi dell'art. 1227, c. 1, c.c.) procedere all'apertura anche in difetto di sostituzione, essendo scarsamente credibile che un intero negozio di abbi- gliamento non possa essere “aperto” perché mancano “tre scaffali in legno”.
3. Il Tribunale ritiene di compensare interamente tra le parti le spese del gra- do;
deponendo in tal senso comunque l'erroneità della motivazione in rito della pronuncia in primo grado (circa la “improponibilità” della domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, in grado di appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 a) rigetta l'appello;
b) compensa interamente tra le parti le spese del grado;
c) dà atto che ricorrono i presupposti ex art. 13, c. 1-quater, d.P.R. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo per con- tributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello stesso.
Lanciano, 11 novembre 2024.
Il giudice
Giovanni Nappi
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