Ordinanza cautelare 11 ottobre 2019
Ordinanza cautelare 23 aprile 2020
Ordinanza presidenziale 30 aprile 2020
Sentenza 22 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 23/04/2020, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/04/2020
N. 01705/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1705 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Mascetti, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Mascetti in Milano, Piazzale Cadorna n. 2;
contro
Azienda Regionale per L'Innovazione e Gli Acquisti - Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Regionale Centrale Acquisti - Arca S.p.A. non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Napoli in Milano, corso Venezia 10;
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l’attuazione e l’esecuzione ai sensi dell’art. 59 c.p.a.
- dell’ordinanza emessa dal TAR Milano n. 1318/2019, pubblicata il 11.10.2019, resa nel giudizio rg. n. 1705/2019;
nonché per la dichiarazione di inefficacia
- degli atti eventualmente emessi in violazione o elusione dell’Ordinanza del TAR Milano n. 1318/2019 del 11.10.2019;
e per la nomina, ove occorra
- di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione a dare attuazione all’Ordinanza sopra indicata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Regionale per L'Innovazione e Gli Acquisti - Aria S.p.A. e di -OMISSIS-;
Visti gli artt. 59 e 114, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Trattenuta in decisione l’istanza di esecuzione della misura cautelare ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 il dott. Fabrizio Fornataro;
Considerato che -OMISSIS-chiede l’adozione di misure cautelari idonee a disporre l’attuazione delle ordinanze rese in fase cautelare nella parte in cui sospendono l’ammissione della ricorrente principale alla gara, per l’effetto ingiungendo ad ARIA l’esclusione di -OMISSIS- dalle procedure in ricorso;
Considerato che, a sostegno dell’istanza, si pone la circostanza che la stazione appaltante non abbia posto in essere alcuna attività per dare concreta esecuzione alla ordinanza cautelare meglio specificata in epigrafe;
Ritenuto che la domanda di esecuzione cautelare persegue l’obiettivo di imprimere alla vicenda contenziosa un assetto caratterizzato da tendenziale stabilità;
Considerato che le questioni controverse richiedono un approfondito esame nel merito anche dei profili di rito concernenti la legittimazione e l’interesse a ricorrere della ricorrente principale rispetto alle censure poste a sostegno del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti;
Ritenuto che rimangono quindi affatto impregiudicati i profili relativi all’articolazione dei lotti di gara, al sovradimensionamento dell’appalto e agli effetti anticoncorrenziali contrastanti con l’esigenza di apertura al mercato;
Considerato, in tale quadro, che l’adozione di nuovi atti (come l’esclusione di -OMISSIS- e l’aggiudicazione alla controinteressata) in pendenza dei numerosi ricorsi principali e incidentali che già investono la procedura di gara è suscettibile di alterare le situazioni soggettive delle parti a fronte di una trattazione di merito già fissata per l’udienza del 10 giugno 2020;
Ritenuto che, nella fase attuale, l’esecuzione nei termini richiesti da -OMISSIS-condurrebbe ad un risultato non coerente con la natura strumentale e interinale delle misure cautelari, anticipando un risultato che può essere conseguito solo all’esito della fase di merito;
Ritenuto in definitiva che la natura delle questioni dedotte rende opportuno lasciare la res adhuc integra fino alla decisione di merito già calendarizzata, anche per evitare aggravi procedimentali e processuali con inevitabile ampliamento della fase contenziosa e conseguente ritardo alla sua definizione, in palese contrasto con l’interesse alla conclusione del procedimento e allo svolgimento del servizio;
Ritenuti, in tale quadro, insussistenti i presupposti per l’adozione delle misure cautelari attuative;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
Respinge l’istanza indicata in epigrafe.
Compensa le spese di fase.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Domenico Giordano |
IL SEGRETARIO