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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3464/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3464/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCILLONE Parte_1 C.F._1
ANGELA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ALBERTO PIZZARDI N. 19 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. SCILLONE ANGELA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GRAZIOSI MARIA, elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA N. 22 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GRAZIOSI MARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, contrariis rejectis, così giudicare e decidere:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
- Accertare l'entità del danno permanente subito dal sig. nonché dell'inabilità parziale Parte_1
e minima e per i trattamenti cui egli sì è dovuto sottoporre, quale conseguenza della caduta nei locali della di Villanova di Castenaso, il 03.07.22 e i patimenti conseguenti. CP_2
- Accertare, altresì, che tali danni sono riconducibili alla , in persona del leg.le Controparte_1 rapp.te p.t, ex art. 2051 cod. civ., dichiarando la responsabilità esclusiva del sinistro per cui è causa e, per l'effetto,
- Condannare , in persona del leg.le rapp.te p.t., al risarcimento dei danni tutti, Controparte_1 patrimoniale ed extrapatrimoniali, patiti del sig. , per la complessiva somma di € Parte_1
22.745,62 così determinata:
A. nella misura di € 12.133,87 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente nella misura pagina 1 di 7 del 8-9% (€648,87 x 2,20% x 8,5%);
B. nella misura di € 1.142,78 (pari a € 38,092 al giorno) a titolo di risarcimento del danno biologico per un'inabilità parziale (75%) di giorni trenta;
C. nella misura di € 761,85 (pari a € 25,295 al giorno) a titolo di risarcimento del danno biologico per un'inabilità parziale (50%) di giorni trenta;
D. nella misura di € 444,41 (pari a € 12,6795 al giorno) a titolo di risarcimento del danno biologico per inabilità minima (25%) di giorni trentacinque;
E. nella misura di € 4.343,97 a titolo di danno da sofferenza (ex danno morale) - pari al 30% delle voci di cui ai punti A, B, C, D - ovvero in quella maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio o che sarà ritenuta di giustizia;
F. nella misura di € 3.918,74 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, [spese per spostamenti necessari per le cure, visite, per acquisto medicinali, visita medicolegale di parte, anticipo e saldo CTU (€ 732,00 + € 568,56), nonché per la CTP e valutazione medico-legale di parte del CTP alla presenza del CTU e discussione del caso (€ 305,00 + € 732,00)] tutte anticipate dal sig.
[...]
; Pt_1
G. risarcimento del danno esistenziale nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge su tutte le predette somme (punti A, B, C, D, E, F, e G, laddove questa risulterà liquidata) dalla data del 03.07.22 al saldo effettivo;
IN VIA SUBORDINATA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere la domanda attorea, condannando la convenuta al risarcimento di tutti i danni nella diversa misura, ritenuta equa - anche sulla base della CTU medito-legale, in particolare, laddove si evidenzia che “… il quadro lesivo riportato dal sig. in seguito Parte_1 all'evento descritto, risulta compatibile con lo stesso, ritenendo soddisfatta la relativa criteriologia medico legale del nesso di causa con riferimento al criterio topografico, cronologico, etiopatologico, di idoneità ed efficienza lesiva, quali-quantitativo, di continuità fenomenica e di esclusione di altre cause…” – considerando che in sede di visita medico-legale è emersa la stabilizzazione del quadro clinico con sussistenza di postumi a carattere permanente che incidono negativamente sulla integrità psico-fisica del soggetto determinando il riconoscimento da parte del CTU di un danno permanente biologico del 4,5%, 30 gg. di Parziale al 75%, 20 gg. di Parziale al 50% e 20 gg. di Parziale al 25% .
Condannare, in ogni caso, la Società convenuta al pagamento delle spese di giudizio e del compenso professionale, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Per Controparte_3
“In via principale
Rigettare la domanda attorea gradatamente per carenza di titolarità/legittimazione attiva e/o per infondatezza e/o per carenza di prova.
In subordine
Rilevato il concorso di responsabilità dello stesso attore, ridurre od escludere ex art.1227 1° e/o 2° comma c.c. il suo risarcimento. In ogni caso, dichiarare la convenuta tenuto a pagare i danni attorei solo nella misura del giusto e del provato.
Vinte le spese”.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale la società cooperativa per sentirla dichiarare tenuta e conseguentemente Controparte_1 condannata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni riportati a seguito di caduta.
L'attore esponeva che in data 03.07.2022 si era recato con la moglie, sig.ra , presso Per_1 l'Ipermercato Extracoop posto all'interno del Centro Commerciale Centronova, sito a Villanova di Castenaso (BO), per fare la spesa;
che, intorno alle ore 13.55, a causa della presenza di liquido oleoso sul pavimento nei pressi della zona del banco “sushi”, era rovinosamente caduto a terra procurandosi lesioni fisiche.
Parte attrice, assumendo la responsabilità della società cooperativa Coop per non aver CP_1 predisposto idonee misure di sicurezza e di segnalazione dell'insidia costituita dal pavimento bagnato, chiedeva il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'accaduto.
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta , rilevando ed eccependo Controparte_1 l'insussistenza di propria responsabilità ex art. 2051 c.c., dovendosi ritenere la caduta esclusivamente determinata, sotto il profilo causale, dalla condotta dell'attore. Parte convenuta contestava altresì l'entità, in punto di quantum debeatur, delle pretese risarcitorie attoree.
All'udienza del 28.11.2023 il giudicante ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti e rigettava le ulteriori istanze istruttorie di parte attrice (ordine di esibizione), fissando l'udienza del 27.02.2024 per l'assunzione dei mezzi di prova (testimonianza di , richiesta da parte attrice, Per_1
e di , richiesta da parte convenuta). Testimone_1
Con ordinanza del 28.02.2024, il giudice, ritenuta la necessità di disporre consulenza medico-legale, nominava C.T.U. la Dott.ssa la quale, dopo aver assunto l'incarico e prestato Persona_2 giuramento all'udienza del 13.06.2024 (ove, peraltro, le parti indicavano i nominativi dei relativi consulenti), depositava la relazione peritale in data 21.10.2024.
All'udienza del 19.11.2024, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.07.2025 disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, assegnando termine alle parti fino al 30.06.2025 per tale deposito.
Con ordinanza in data 01.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e successive memorie di replica ex art. 190
c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§
1. Sull'an debeatur. Esclusiva responsabilità della convenuta
Considerato che la domanda è stata avanzata ai sensi dell'art. 2051 c.c., giova richiamare gli elementi costitutivi della peculiare tipologia di responsabilità delineata dalla citata disposizione normativa nonché i riflessi in punto di onere probatorio.
Come è noto, l'art. 2051 c.c., nel sancire la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, postula una forma di responsabilità oggettiva, fondata sul solo nesso causale tra res in custodia ed evento dannoso. Ciò si riverbera sull'onere probatorio gravante sul danneggiato il quale è tenuto a provare soltanto la custodia, il danno ed il nesso eziologico ma non anche la colpa del custode il quale, viceversa, è onerato della prova liberatoria del caso fortuito (Cass. n. 25200/2024; Cass. n. 18518/2024;
Cass. SS.UU. n. 20943/2022).
pagina 3 di 7 Ebbene, nel caso che occupa deve ritenersi raggiunta la prova, sulla base del compendio istruttorio e della documentazione in atti, in merito ai requisiti di cui sopra.
In primo luogo, non sussiste dubbio alcuno circa il pregiudizio patito dall'attore: dal referto di Pronto
Soccorso si evince che, in data 03.07.2022 (giorno della caduta presso il centro commerciale), il sig.
si recava presso l'Ospedale Maggiore di Bologna ove, dopo essersi sottoposto ad esami Pt_1 strumentali, gli veniva diagnosticata una frattura al polso destro con conseguente applicazione di apparecchio gessato brachiometacarpale (v. doc. 1, parte attrice).
È corposa la documentazione medico-sanitaria prodotta da parte attrice dalla quale emergono non soltanto le evoluzioni delle lesioni riscontrate sin dal momento del primo accesso nosocomiale ma anche quelle manifestatesi successivamente e, come si dirà nel prosieguo, comunque collegate eziologicamente alla caduta.
In secondo luogo, il rapporto di custodia, oltre a non essere in alcun modo contestato da parte convenuta, appare logicamente desumibile dal fatto che il liquido sul quale è scivolato l'attore si trovasse sparso proprio sul pavimento dei locali dell'ipermercato sui quali, pertanto, viene esercitato quel potere di controllo e di vigilanza che è proprio del custode.
Infine, si ritiene che parte attrice abbia fornito la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il pregiudizio patito (confermato dalla C.T.U. medico-legale), rivestendo, in merito, ruolo centrale la testimonianza dell'unica testimone oculare, la sig.ra , coniuge dell'attore in regime di Per_1 comunione dei beni.
Premesso che tale ultima circostanza non assume alcuna rilevanza in punto di attendibilità della prova testimoniale alla luce della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 247 c.p.c. (Corte Cost., sent. n. 248/1974), che ha escluso la aprioristica inattendibilità del testimone legato ad una delle parti da vincoli di coniugio, parentela o affinità (Cass. ord. n. 6001/2023; Cass. sent. n. 25358/2015), le Per_ dichiarazioni rese dalla sig.ra all'udienza del 27.02.2024 appaiono lineari e non contraddittorie Per_ oltre che coerenti con la ricostruzione dei fatti offerta nella nota sottoscritta dalla stessa in data 15.09.2022 (v. doc. 3, parte attrice) e, dunque, in un momento cronologicamente più prossimo agli accadimenti in oggetto che fa presumere l'affidabilità della memoria.
Peraltro, il narrato della teste non appare confliggente nemmeno con quanto affermato dal testimone di parte convenuta, sig. . Testimone_1
Per_ Infatti, mentre la ha assistito direttamente alla caduta del marito, dipesa dallo scivolamento su una sostanza oleosa di cui ella stessa riscontrava la presenza (“Ho soccorso mio marito quando è caduto il quale mi ha detto di stare attenta perché c'era dell'olio, infatti ho visto una macchia”, v. verbale udienza del 27.02.2024), il responsabile di settore è intervenuto solo successivamente Tes_1 all'incidente, dopo essere stato convocato presso il punto di ascolto dell'ipermercato. Di talché, non essendo egli fisicamente presente sul luogo del sinistro ed essendovisi portato solo successivamente su sollecitazione del danneggiato, ha potuto riferire solo in ordine alle circostanze sussistenti al momento del suo intervento, il che non consente di effettuare una comparazione tra le due testimonianze, attinenti a condizioni del luogo del sinistro rilevate dagli stessi testimoni in momenti cronologicamente distinti.
Si aggiunga che, dalle evidenze in atti, non emerge alcuna indicazione circa il periodo di tempo intercorso tra la caduta (avvenuta intorno alle ore 13.55) ed il sopralluogo effettuato dal . Tes_1
Pertanto, è plausibile che egli sia giunto sul luogo della caduta a pavimento già ripulito, per cui la circostanza che egli non abbia visto né olio né altri liquidi non sposta le conclusioni raggiunte.
A nulla rileva, infine, il riferimento a quanto asseritamente riportato al dagli addetti ai reparti Tes_1 pescheria e gastronomia, adiacenti al luogo della caduta (“Ho chiesto subito all'addetto in pescheria se
pagina 4 di 7 avesse visto cadere qualcuno e anche all'addetto della gastronomia, adiacente alla zona, e nessuno aveva visto la caduta”, v. verbale di udienza del 27.02.2024) non solo in quanto testimonianza de relato non suffragata da riscontri esterni oggettivi (Cass. sent. n. 569/2015) ma soprattutto in considerazione della sua stessa ammissione di non poter escludere che, nel frattempo, fosse intervenuto un cambio turno degli operatori in servizio (“Non so se a quell'ora ci sia stato un cambio turno”, v. verbale di udienza del 27.02.2024).
Acclarata la sussistenza dei presupposti di operatività dell'art. 2051 c.c., provati dalla parte attrice onerata, occorre evidenziare che parte convenuta non ha fornito la prova liberatoria rappresentata dal caso fortuito, eventualmente estrinsecantesi anche in un comportamento colposo esclusivamente addebitabile al danneggiato ed avente carattere di imprevedibilità ed eccezionalità tali da escludere il nesso causale (Cass. SS.UU. 20943/2022).
La società cooperativa Coop Allenza 3.0, infatti, lungi dal contestare l'evento traumatico subito dall'attore, ha tuttavia negato la presenza di olio sul pavimento dei propri locali, imputando la caduta del ad una sua disattenzione avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno Pt_1 che, come tale, avrebbe reciso il nesso causale tra res in custodia e pregiudizio.
Dette conclusioni sono prive di sostegno probatorio non solo perché le dichiarazioni dell'unico testimone di parte convenuta, come già detto, sono irrilevanti sotto il profilo del rapporto di causalità, inerendo un momento successivo alla caduta e pertanto inidonee a superare la credibilità del riferito della testimone di parte attrice, ma anche perché non è stato possibile estrapolare le immagini dalle videocamere di sorveglianza e perché non risultano altri testimoni che possano corroborarle.
Sul punto giova sottolineare che il rapporto interno descrittivo del sinistro, che avrebbe eventualmente potuto essere utile per accertare la presenza o meno, sul luogo dell'incidente, di altre persone, non è agli atti nonostante il (della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare) abbia sostenuto di Tes_1 averlo redatto, come è prassi aziendale (interrogato a prova contraria sul capitolo 4, ha risposto: “Si è vero. La prassi quando i clienti lamentano danni è di annotare la denuncia in un modulo e così ho fatto per il signor e l'ho consegnato alle addette del punto di ascolto. Non conosco i passaggi Pt_1 successivi”, v. verbale di udienza del 27.02.2024). Che tale rapporto, di cui non si ha la disponibilità, sia stato effettivamente predisposto dal è desumibile dalla documentazione prodotta dalla Tes_1 stessa parte convenuta: il documento n. 5 è, infatti, un modulo informativo per il trattamento dei dati personali (datato 03.07.2022 e sottoscritto dal ) che, usualmente, accompagna altri moduli Pt_1 riportanti i dati personali rispetto ai quali occorre manifestare il consenso al trattamento. La presenza isolata del solo modulo di consenso al trattamento, disancorata da altri moduli riportanti dati personali, sarebbe, quindi, del tutto priva di senso.
Si ritiene, inoltre, di dover escludere il concorso causale colposo ex art. 1227 c.c. che, pur non escludendo il nesso eziologico tra cosa in custodia e nocumento, comporterebbe una diminuzione della responsabilità del custode e, dunque, una riduzione del risarcimento dovuto (Cass. sent. n. 11227/2008;
Cass. ord. n. 2480/2018; Cass. ord. n. 9315/2019; Cass. ord. n. 34886/2021). Nel caso in esame, infatti, la presenza, non segnalata, di olio sul pavimento, peraltro difficilmente visibile su piastrelle di colore chiaro (v. doc. 2 e 3, parte convenuta) non era suscettibile di essere prevista ed evitata con l'adozione, da parte del danneggiato, delle ordinarie cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze concrete. In proposito è utile richiamare quanto sostenuto dalla Cassazione per cui “chi frequenta un supermercato ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse anche del gestore che l'attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti” (Cass. sent. n. 4476/2011).
Alla luce di quanto esposto, il sinistro deve ritenersi ascrivibile unicamente alla condotta della pagina 5 di 7 convenuta e non può imputarsi a ragioni esterne alla sua sfera di controllo.
Passando, dunque, all'esatta individuazione delle lesioni personali subite dall'attore e direttamente riconducibili a quanto occorso in data 3.07.2022, è doveroso richiamare le conclusioni raggiunte dal
C.T.U., Dott.ssa nella perizia medico – legale espletata nell'ambito del presente Persona_2 giudizio, dai cui esiti questo giudicante non ha motivo di discostarsi essendo la stessa esaustiva nonché saldamente ed approfonditamente motivata.
Si evidenzia, anzitutto, che, in relazione alle conclusioni cui è giunta la C.T.U., né parte attrice, né parte convenuta hanno svolto osservazioni di alcun tipo, dimostrando sostanziale adesione alla stessa.
Tale perizia, deve intendersi pertanto integralmente richiamata.
In particolare, la C.T.U. sulla base di quanto documentato in atti e dei dati clinici raccolti in sede di visita peritale, ha rilevato che: “In sede di visita medico legale è emersa la stabilizzazione del quadro clinico con sussistenza di postumi a carattere permanente rappresentati da esiti di frattura dell'epifisi radiale del polso destro trattata conservativamente, esiti di trauma contusivo-distorsivo del rachide lombare. Residua attualmente un quadro antalgico disfunzionale post fratturativo a carico del polso- mano destra in destrimane, quadro antalgico disfunzionale contratturale paravertebrale rachideo lombare in spondilodiscoartosi e stenosi del canale lombare, ritenendo come l'evento oggetto di causa abbia verosimilmente slatentizzato il quadro sintomatologico e clinico” (pag. 15-16 C.T.U.).
In punto di sussistenza della relazione causale tra i danni riportati dall'attore e la cosa custodita dalla convenuta, nella C.T.U. si legge: “Pertanto, dopo aver ripercorso l'iter clinico e terapeutico si afferma che il quadro lesivo riportato dal Sig. in seguito all'evento descritto, risulta Parte_1 compatibile con lo stesso, ritenendo soddisfatta la relativa criteriologia medico legale del nesso di causa con riferimento al criterio topografico, cronologico, eziopatogenetico, di idoneità ed efficienza lesiva, qualiquantitativo, di continuità fenomenica e di esclusione di altre cause” (pag. 15 C.T.U.).
2. Sul quantum debeatur
Accertata l'esclusiva responsabilità della , occorre quantificare il Controparte_4 risarcimento dalla stessa dovuto a favore dell'attore per le lesioni eziologicamente collegate al fatto di cui è causa.
La C.T.U. ha riconosciuto all'attore, quali conseguenze del sinistro del 03.07.2022, un periodo di invalidità temporanea parziale di 30 gg al 75%, di 20 gg al 50% e di ulteriori 20 gg al 25%, con postumi permanenti stimati nella misura del 4,5%, senza alcuna incidenza sulla capacità di lavoro (posto che l'attore è in pensione) né necessità di assistenza.
Quanto al danno morale, la C.T.U. si è espressa nei seguenti termini: “Non sono state rilevate nel caso di specie circostanze particolari tali da incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo e permanente, ritenendo come sia da considerare di grado lieve parimenti al grado di sofferenza nei danni permanenti di analoga entità” (pag. 17 C.T.U.).
Le spese mediche sono state riconosciute dalla C.T.U. nell'importo pari ad € 1.739,58, senza previsione di spese future.
Tuttavia, rilevato che la fattura emessa dal Dott. dell'11.01.2023 relativa a visita, consulenza e Per_3 relazione medico-legale di € 305,00 (allegata al doc. 19, parte attrice) non è accompagnata da una ricevuta di avvenuto pagamento e, pertanto, non è dato sapere se il versamento da parte del sig. sia effettivamente andato a buon fine, non si ritiene possa essere ricompresa tra le spese Pt_1 mediche risarcibili.
Per l'effetto, le spese mediche devono rideterminarsi nell'importo di € 1.434,58.
Non si tiene in considerazione l'ulteriore voce di danno di cui parte attrice chiede il risarcimento pagina 6 di 7 (danno esistenziale) posto che, come da costante giurisprudenza, essa rientra nell'ambito del danno non patrimoniale (“Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”, Cass. sent. n. 21716/2013; in ogni caso, cfr. Cass. SS. UU. Sent. n. 26972/2008).
In applicazione delle Tabelle di Milano 2024 vigenti, trattandosi di lesioni micropermanenti determinatesi all'infuori di sinistro stradale e tenuto conto dell'età del danneggiato (61 anni) al momento del sinistro, la liquidazione del danno non patrimoniale e delle spese mediche riconosciute ammonta pertanto a € 12.452,58.
Su tale somma andranno corrisposti l'ulteriore svalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria, dalla data del fatto e fino alla data della presente pronuncia oltre agli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno con le decorrenze già indicate (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione, così per complessivi € 13.634,92, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta in favore del difensore di parte attrice che si dichiara antistatario e liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n.
55/2014, come aggiornate con D.M. 147/2022.
Le spese di C.T.U, come già liquidate con separato decreto in data 21.10.2024, e le spese di CTP, purchè debitamente documentate e in misura non superiore a quanto liquidato al CTU, seguono la soccombenza e vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.Condanna al pagamento in favore di , per i titoli Controparte_3 Parte_1 di cui in motivazione, della somma di € 13.634,92, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
2. Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente procedimento, liquidate, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 ed allo scaglione di riferimento, in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2021, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
3. Pone definitivamente le spese di C.T.U, come già liquidate con separato decreto in data 21.10.2024,
e le spese di CTP, purchè debitamente documentate e in misura non superiore a quanto liquidato al CTU, a carico della convenuta.
Bologna 31.10.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3464/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCILLONE Parte_1 C.F._1
ANGELA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ALBERTO PIZZARDI N. 19 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. SCILLONE ANGELA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GRAZIOSI MARIA, elettivamente domiciliato in VIA BARBERIA N. 22 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GRAZIOSI MARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, contrariis rejectis, così giudicare e decidere:
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
- Accertare l'entità del danno permanente subito dal sig. nonché dell'inabilità parziale Parte_1
e minima e per i trattamenti cui egli sì è dovuto sottoporre, quale conseguenza della caduta nei locali della di Villanova di Castenaso, il 03.07.22 e i patimenti conseguenti. CP_2
- Accertare, altresì, che tali danni sono riconducibili alla , in persona del leg.le Controparte_1 rapp.te p.t, ex art. 2051 cod. civ., dichiarando la responsabilità esclusiva del sinistro per cui è causa e, per l'effetto,
- Condannare , in persona del leg.le rapp.te p.t., al risarcimento dei danni tutti, Controparte_1 patrimoniale ed extrapatrimoniali, patiti del sig. , per la complessiva somma di € Parte_1
22.745,62 così determinata:
A. nella misura di € 12.133,87 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente nella misura pagina 1 di 7 del 8-9% (€648,87 x 2,20% x 8,5%);
B. nella misura di € 1.142,78 (pari a € 38,092 al giorno) a titolo di risarcimento del danno biologico per un'inabilità parziale (75%) di giorni trenta;
C. nella misura di € 761,85 (pari a € 25,295 al giorno) a titolo di risarcimento del danno biologico per un'inabilità parziale (50%) di giorni trenta;
D. nella misura di € 444,41 (pari a € 12,6795 al giorno) a titolo di risarcimento del danno biologico per inabilità minima (25%) di giorni trentacinque;
E. nella misura di € 4.343,97 a titolo di danno da sofferenza (ex danno morale) - pari al 30% delle voci di cui ai punti A, B, C, D - ovvero in quella maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio o che sarà ritenuta di giustizia;
F. nella misura di € 3.918,74 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, [spese per spostamenti necessari per le cure, visite, per acquisto medicinali, visita medicolegale di parte, anticipo e saldo CTU (€ 732,00 + € 568,56), nonché per la CTP e valutazione medico-legale di parte del CTP alla presenza del CTU e discussione del caso (€ 305,00 + € 732,00)] tutte anticipate dal sig.
[...]
; Pt_1
G. risarcimento del danno esistenziale nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge su tutte le predette somme (punti A, B, C, D, E, F, e G, laddove questa risulterà liquidata) dalla data del 03.07.22 al saldo effettivo;
IN VIA SUBORDINATA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere la domanda attorea, condannando la convenuta al risarcimento di tutti i danni nella diversa misura, ritenuta equa - anche sulla base della CTU medito-legale, in particolare, laddove si evidenzia che “… il quadro lesivo riportato dal sig. in seguito Parte_1 all'evento descritto, risulta compatibile con lo stesso, ritenendo soddisfatta la relativa criteriologia medico legale del nesso di causa con riferimento al criterio topografico, cronologico, etiopatologico, di idoneità ed efficienza lesiva, quali-quantitativo, di continuità fenomenica e di esclusione di altre cause…” – considerando che in sede di visita medico-legale è emersa la stabilizzazione del quadro clinico con sussistenza di postumi a carattere permanente che incidono negativamente sulla integrità psico-fisica del soggetto determinando il riconoscimento da parte del CTU di un danno permanente biologico del 4,5%, 30 gg. di Parziale al 75%, 20 gg. di Parziale al 50% e 20 gg. di Parziale al 25% .
Condannare, in ogni caso, la Società convenuta al pagamento delle spese di giudizio e del compenso professionale, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Per Controparte_3
“In via principale
Rigettare la domanda attorea gradatamente per carenza di titolarità/legittimazione attiva e/o per infondatezza e/o per carenza di prova.
In subordine
Rilevato il concorso di responsabilità dello stesso attore, ridurre od escludere ex art.1227 1° e/o 2° comma c.c. il suo risarcimento. In ogni caso, dichiarare la convenuta tenuto a pagare i danni attorei solo nella misura del giusto e del provato.
Vinte le spese”.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale la società cooperativa per sentirla dichiarare tenuta e conseguentemente Controparte_1 condannata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni riportati a seguito di caduta.
L'attore esponeva che in data 03.07.2022 si era recato con la moglie, sig.ra , presso Per_1 l'Ipermercato Extracoop posto all'interno del Centro Commerciale Centronova, sito a Villanova di Castenaso (BO), per fare la spesa;
che, intorno alle ore 13.55, a causa della presenza di liquido oleoso sul pavimento nei pressi della zona del banco “sushi”, era rovinosamente caduto a terra procurandosi lesioni fisiche.
Parte attrice, assumendo la responsabilità della società cooperativa Coop per non aver CP_1 predisposto idonee misure di sicurezza e di segnalazione dell'insidia costituita dal pavimento bagnato, chiedeva il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'accaduto.
Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta , rilevando ed eccependo Controparte_1 l'insussistenza di propria responsabilità ex art. 2051 c.c., dovendosi ritenere la caduta esclusivamente determinata, sotto il profilo causale, dalla condotta dell'attore. Parte convenuta contestava altresì l'entità, in punto di quantum debeatur, delle pretese risarcitorie attoree.
All'udienza del 28.11.2023 il giudicante ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti e rigettava le ulteriori istanze istruttorie di parte attrice (ordine di esibizione), fissando l'udienza del 27.02.2024 per l'assunzione dei mezzi di prova (testimonianza di , richiesta da parte attrice, Per_1
e di , richiesta da parte convenuta). Testimone_1
Con ordinanza del 28.02.2024, il giudice, ritenuta la necessità di disporre consulenza medico-legale, nominava C.T.U. la Dott.ssa la quale, dopo aver assunto l'incarico e prestato Persona_2 giuramento all'udienza del 13.06.2024 (ove, peraltro, le parti indicavano i nominativi dei relativi consulenti), depositava la relazione peritale in data 21.10.2024.
All'udienza del 19.11.2024, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.07.2025 disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte, assegnando termine alle parti fino al 30.06.2025 per tale deposito.
Con ordinanza in data 01.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e successive memorie di replica ex art. 190
c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§
1. Sull'an debeatur. Esclusiva responsabilità della convenuta
Considerato che la domanda è stata avanzata ai sensi dell'art. 2051 c.c., giova richiamare gli elementi costitutivi della peculiare tipologia di responsabilità delineata dalla citata disposizione normativa nonché i riflessi in punto di onere probatorio.
Come è noto, l'art. 2051 c.c., nel sancire la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, postula una forma di responsabilità oggettiva, fondata sul solo nesso causale tra res in custodia ed evento dannoso. Ciò si riverbera sull'onere probatorio gravante sul danneggiato il quale è tenuto a provare soltanto la custodia, il danno ed il nesso eziologico ma non anche la colpa del custode il quale, viceversa, è onerato della prova liberatoria del caso fortuito (Cass. n. 25200/2024; Cass. n. 18518/2024;
Cass. SS.UU. n. 20943/2022).
pagina 3 di 7 Ebbene, nel caso che occupa deve ritenersi raggiunta la prova, sulla base del compendio istruttorio e della documentazione in atti, in merito ai requisiti di cui sopra.
In primo luogo, non sussiste dubbio alcuno circa il pregiudizio patito dall'attore: dal referto di Pronto
Soccorso si evince che, in data 03.07.2022 (giorno della caduta presso il centro commerciale), il sig.
si recava presso l'Ospedale Maggiore di Bologna ove, dopo essersi sottoposto ad esami Pt_1 strumentali, gli veniva diagnosticata una frattura al polso destro con conseguente applicazione di apparecchio gessato brachiometacarpale (v. doc. 1, parte attrice).
È corposa la documentazione medico-sanitaria prodotta da parte attrice dalla quale emergono non soltanto le evoluzioni delle lesioni riscontrate sin dal momento del primo accesso nosocomiale ma anche quelle manifestatesi successivamente e, come si dirà nel prosieguo, comunque collegate eziologicamente alla caduta.
In secondo luogo, il rapporto di custodia, oltre a non essere in alcun modo contestato da parte convenuta, appare logicamente desumibile dal fatto che il liquido sul quale è scivolato l'attore si trovasse sparso proprio sul pavimento dei locali dell'ipermercato sui quali, pertanto, viene esercitato quel potere di controllo e di vigilanza che è proprio del custode.
Infine, si ritiene che parte attrice abbia fornito la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il pregiudizio patito (confermato dalla C.T.U. medico-legale), rivestendo, in merito, ruolo centrale la testimonianza dell'unica testimone oculare, la sig.ra , coniuge dell'attore in regime di Per_1 comunione dei beni.
Premesso che tale ultima circostanza non assume alcuna rilevanza in punto di attendibilità della prova testimoniale alla luce della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 247 c.p.c. (Corte Cost., sent. n. 248/1974), che ha escluso la aprioristica inattendibilità del testimone legato ad una delle parti da vincoli di coniugio, parentela o affinità (Cass. ord. n. 6001/2023; Cass. sent. n. 25358/2015), le Per_ dichiarazioni rese dalla sig.ra all'udienza del 27.02.2024 appaiono lineari e non contraddittorie Per_ oltre che coerenti con la ricostruzione dei fatti offerta nella nota sottoscritta dalla stessa in data 15.09.2022 (v. doc. 3, parte attrice) e, dunque, in un momento cronologicamente più prossimo agli accadimenti in oggetto che fa presumere l'affidabilità della memoria.
Peraltro, il narrato della teste non appare confliggente nemmeno con quanto affermato dal testimone di parte convenuta, sig. . Testimone_1
Per_ Infatti, mentre la ha assistito direttamente alla caduta del marito, dipesa dallo scivolamento su una sostanza oleosa di cui ella stessa riscontrava la presenza (“Ho soccorso mio marito quando è caduto il quale mi ha detto di stare attenta perché c'era dell'olio, infatti ho visto una macchia”, v. verbale udienza del 27.02.2024), il responsabile di settore è intervenuto solo successivamente Tes_1 all'incidente, dopo essere stato convocato presso il punto di ascolto dell'ipermercato. Di talché, non essendo egli fisicamente presente sul luogo del sinistro ed essendovisi portato solo successivamente su sollecitazione del danneggiato, ha potuto riferire solo in ordine alle circostanze sussistenti al momento del suo intervento, il che non consente di effettuare una comparazione tra le due testimonianze, attinenti a condizioni del luogo del sinistro rilevate dagli stessi testimoni in momenti cronologicamente distinti.
Si aggiunga che, dalle evidenze in atti, non emerge alcuna indicazione circa il periodo di tempo intercorso tra la caduta (avvenuta intorno alle ore 13.55) ed il sopralluogo effettuato dal . Tes_1
Pertanto, è plausibile che egli sia giunto sul luogo della caduta a pavimento già ripulito, per cui la circostanza che egli non abbia visto né olio né altri liquidi non sposta le conclusioni raggiunte.
A nulla rileva, infine, il riferimento a quanto asseritamente riportato al dagli addetti ai reparti Tes_1 pescheria e gastronomia, adiacenti al luogo della caduta (“Ho chiesto subito all'addetto in pescheria se
pagina 4 di 7 avesse visto cadere qualcuno e anche all'addetto della gastronomia, adiacente alla zona, e nessuno aveva visto la caduta”, v. verbale di udienza del 27.02.2024) non solo in quanto testimonianza de relato non suffragata da riscontri esterni oggettivi (Cass. sent. n. 569/2015) ma soprattutto in considerazione della sua stessa ammissione di non poter escludere che, nel frattempo, fosse intervenuto un cambio turno degli operatori in servizio (“Non so se a quell'ora ci sia stato un cambio turno”, v. verbale di udienza del 27.02.2024).
Acclarata la sussistenza dei presupposti di operatività dell'art. 2051 c.c., provati dalla parte attrice onerata, occorre evidenziare che parte convenuta non ha fornito la prova liberatoria rappresentata dal caso fortuito, eventualmente estrinsecantesi anche in un comportamento colposo esclusivamente addebitabile al danneggiato ed avente carattere di imprevedibilità ed eccezionalità tali da escludere il nesso causale (Cass. SS.UU. 20943/2022).
La società cooperativa Coop Allenza 3.0, infatti, lungi dal contestare l'evento traumatico subito dall'attore, ha tuttavia negato la presenza di olio sul pavimento dei propri locali, imputando la caduta del ad una sua disattenzione avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno Pt_1 che, come tale, avrebbe reciso il nesso causale tra res in custodia e pregiudizio.
Dette conclusioni sono prive di sostegno probatorio non solo perché le dichiarazioni dell'unico testimone di parte convenuta, come già detto, sono irrilevanti sotto il profilo del rapporto di causalità, inerendo un momento successivo alla caduta e pertanto inidonee a superare la credibilità del riferito della testimone di parte attrice, ma anche perché non è stato possibile estrapolare le immagini dalle videocamere di sorveglianza e perché non risultano altri testimoni che possano corroborarle.
Sul punto giova sottolineare che il rapporto interno descrittivo del sinistro, che avrebbe eventualmente potuto essere utile per accertare la presenza o meno, sul luogo dell'incidente, di altre persone, non è agli atti nonostante il (della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare) abbia sostenuto di Tes_1 averlo redatto, come è prassi aziendale (interrogato a prova contraria sul capitolo 4, ha risposto: “Si è vero. La prassi quando i clienti lamentano danni è di annotare la denuncia in un modulo e così ho fatto per il signor e l'ho consegnato alle addette del punto di ascolto. Non conosco i passaggi Pt_1 successivi”, v. verbale di udienza del 27.02.2024). Che tale rapporto, di cui non si ha la disponibilità, sia stato effettivamente predisposto dal è desumibile dalla documentazione prodotta dalla Tes_1 stessa parte convenuta: il documento n. 5 è, infatti, un modulo informativo per il trattamento dei dati personali (datato 03.07.2022 e sottoscritto dal ) che, usualmente, accompagna altri moduli Pt_1 riportanti i dati personali rispetto ai quali occorre manifestare il consenso al trattamento. La presenza isolata del solo modulo di consenso al trattamento, disancorata da altri moduli riportanti dati personali, sarebbe, quindi, del tutto priva di senso.
Si ritiene, inoltre, di dover escludere il concorso causale colposo ex art. 1227 c.c. che, pur non escludendo il nesso eziologico tra cosa in custodia e nocumento, comporterebbe una diminuzione della responsabilità del custode e, dunque, una riduzione del risarcimento dovuto (Cass. sent. n. 11227/2008;
Cass. ord. n. 2480/2018; Cass. ord. n. 9315/2019; Cass. ord. n. 34886/2021). Nel caso in esame, infatti, la presenza, non segnalata, di olio sul pavimento, peraltro difficilmente visibile su piastrelle di colore chiaro (v. doc. 2 e 3, parte convenuta) non era suscettibile di essere prevista ed evitata con l'adozione, da parte del danneggiato, delle ordinarie cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze concrete. In proposito è utile richiamare quanto sostenuto dalla Cassazione per cui “chi frequenta un supermercato ha la ragionevole aspettativa di circolare in un posto sicuro soprattutto con riferimento alla manutenzione del pavimento, essendo interesse anche del gestore che l'attenzione degli avventori sia catturata esclusivamente dai prodotti esposti” (Cass. sent. n. 4476/2011).
Alla luce di quanto esposto, il sinistro deve ritenersi ascrivibile unicamente alla condotta della pagina 5 di 7 convenuta e non può imputarsi a ragioni esterne alla sua sfera di controllo.
Passando, dunque, all'esatta individuazione delle lesioni personali subite dall'attore e direttamente riconducibili a quanto occorso in data 3.07.2022, è doveroso richiamare le conclusioni raggiunte dal
C.T.U., Dott.ssa nella perizia medico – legale espletata nell'ambito del presente Persona_2 giudizio, dai cui esiti questo giudicante non ha motivo di discostarsi essendo la stessa esaustiva nonché saldamente ed approfonditamente motivata.
Si evidenzia, anzitutto, che, in relazione alle conclusioni cui è giunta la C.T.U., né parte attrice, né parte convenuta hanno svolto osservazioni di alcun tipo, dimostrando sostanziale adesione alla stessa.
Tale perizia, deve intendersi pertanto integralmente richiamata.
In particolare, la C.T.U. sulla base di quanto documentato in atti e dei dati clinici raccolti in sede di visita peritale, ha rilevato che: “In sede di visita medico legale è emersa la stabilizzazione del quadro clinico con sussistenza di postumi a carattere permanente rappresentati da esiti di frattura dell'epifisi radiale del polso destro trattata conservativamente, esiti di trauma contusivo-distorsivo del rachide lombare. Residua attualmente un quadro antalgico disfunzionale post fratturativo a carico del polso- mano destra in destrimane, quadro antalgico disfunzionale contratturale paravertebrale rachideo lombare in spondilodiscoartosi e stenosi del canale lombare, ritenendo come l'evento oggetto di causa abbia verosimilmente slatentizzato il quadro sintomatologico e clinico” (pag. 15-16 C.T.U.).
In punto di sussistenza della relazione causale tra i danni riportati dall'attore e la cosa custodita dalla convenuta, nella C.T.U. si legge: “Pertanto, dopo aver ripercorso l'iter clinico e terapeutico si afferma che il quadro lesivo riportato dal Sig. in seguito all'evento descritto, risulta Parte_1 compatibile con lo stesso, ritenendo soddisfatta la relativa criteriologia medico legale del nesso di causa con riferimento al criterio topografico, cronologico, eziopatogenetico, di idoneità ed efficienza lesiva, qualiquantitativo, di continuità fenomenica e di esclusione di altre cause” (pag. 15 C.T.U.).
2. Sul quantum debeatur
Accertata l'esclusiva responsabilità della , occorre quantificare il Controparte_4 risarcimento dalla stessa dovuto a favore dell'attore per le lesioni eziologicamente collegate al fatto di cui è causa.
La C.T.U. ha riconosciuto all'attore, quali conseguenze del sinistro del 03.07.2022, un periodo di invalidità temporanea parziale di 30 gg al 75%, di 20 gg al 50% e di ulteriori 20 gg al 25%, con postumi permanenti stimati nella misura del 4,5%, senza alcuna incidenza sulla capacità di lavoro (posto che l'attore è in pensione) né necessità di assistenza.
Quanto al danno morale, la C.T.U. si è espressa nei seguenti termini: “Non sono state rilevate nel caso di specie circostanze particolari tali da incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo e permanente, ritenendo come sia da considerare di grado lieve parimenti al grado di sofferenza nei danni permanenti di analoga entità” (pag. 17 C.T.U.).
Le spese mediche sono state riconosciute dalla C.T.U. nell'importo pari ad € 1.739,58, senza previsione di spese future.
Tuttavia, rilevato che la fattura emessa dal Dott. dell'11.01.2023 relativa a visita, consulenza e Per_3 relazione medico-legale di € 305,00 (allegata al doc. 19, parte attrice) non è accompagnata da una ricevuta di avvenuto pagamento e, pertanto, non è dato sapere se il versamento da parte del sig. sia effettivamente andato a buon fine, non si ritiene possa essere ricompresa tra le spese Pt_1 mediche risarcibili.
Per l'effetto, le spese mediche devono rideterminarsi nell'importo di € 1.434,58.
Non si tiene in considerazione l'ulteriore voce di danno di cui parte attrice chiede il risarcimento pagina 6 di 7 (danno esistenziale) posto che, come da costante giurisprudenza, essa rientra nell'ambito del danno non patrimoniale (“Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”, Cass. sent. n. 21716/2013; in ogni caso, cfr. Cass. SS. UU. Sent. n. 26972/2008).
In applicazione delle Tabelle di Milano 2024 vigenti, trattandosi di lesioni micropermanenti determinatesi all'infuori di sinistro stradale e tenuto conto dell'età del danneggiato (61 anni) al momento del sinistro, la liquidazione del danno non patrimoniale e delle spese mediche riconosciute ammonta pertanto a € 12.452,58.
Su tale somma andranno corrisposti l'ulteriore svalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria, dalla data del fatto e fino alla data della presente pronuncia oltre agli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno con le decorrenze già indicate (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione, così per complessivi € 13.634,92, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
Le spese legali seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta in favore del difensore di parte attrice che si dichiara antistatario e liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n.
55/2014, come aggiornate con D.M. 147/2022.
Le spese di C.T.U, come già liquidate con separato decreto in data 21.10.2024, e le spese di CTP, purchè debitamente documentate e in misura non superiore a quanto liquidato al CTU, seguono la soccombenza e vanno definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.Condanna al pagamento in favore di , per i titoli Controparte_3 Parte_1 di cui in motivazione, della somma di € 13.634,92, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
2. Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente procedimento, liquidate, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 ed allo scaglione di riferimento, in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2021, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
3. Pone definitivamente le spese di C.T.U, come già liquidate con separato decreto in data 21.10.2024,
e le spese di CTP, purchè debitamente documentate e in misura non superiore a quanto liquidato al CTU, a carico della convenuta.
Bologna 31.10.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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