Versione
20 gennaio 1990
20 gennaio 1990
Art. 5. 1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attivita' di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.
Giurisprudenza • 14
- 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/03/2010, n. 548Provvedimento: […] Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di violazione, per falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 1 del 1990, in combinato disposto con l'art. 5, comma 2, lett. a, della legge regionale n. 48 del 1989, violazione dei principi generali di buon andamento dell'azione amministrativa e violazione dell'art. 41 della Costituzione.Leggi di più...
- cause ostative al rilascio dell'autorizzazione·
- regolamento comunale per l'esercizio delle attività di parrucchiere ed estetista·
- violazione dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa·
- distanza minima tra esercizi commerciali·
- violazione dell'art. 41 della Costituzione·
- autorizzazione ad esercitare attività di estetista·
- travisamento dei presupposti di fatto e di diritto·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- improcedibilità del ricorso·
- carenza di interesse sopravvenuta