Articolo 5 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1
Articolo 4Articolo 6
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20 gennaio 1990
Art. 5. 1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attivita' di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1990
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