Art. 5. 1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attivita' di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.
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20 gennaio 1990
20 gennaio 1990
Giurisprudenza • 14
- 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/03/2010, n. 548Provvedimento: […] Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di violazione, per falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 1 del 1990, in combinato disposto con l'art. 5, comma 2, lett. a, della legge regionale n. 48 del 1989, violazione dei principi generali di buon andamento dell'azione amministrativa e violazione dell'art. 41 della Costituzione.Leggi di più...
- cause ostative al rilascio dell'autorizzazione·
- regolamento comunale per l'esercizio delle attività di parrucchiere ed estetista·
- violazione dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa·
- distanza minima tra esercizi commerciali·
- violazione dell'art. 41 della Costituzione·
- autorizzazione ad esercitare attività di estetista·
- travisamento dei presupposti di fatto e di diritto·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- improcedibilità del ricorso·
- carenza di interesse sopravvenuta