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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/02/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4928/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4928/2020 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 7.11.2024 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Piazza Carità n. 32, presso lo studio dell'Avv. GRAMEGNA MARIO (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difeso in virtù di procura in atti C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: , in persona del sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 75, presso lo studio dell'Avv.
RUOPPOLO DOMENICO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._3
difeso in virtù di procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da lesioni personali.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 1.6.2020 conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, il , al fine di conseguire il risarcimento Controparte_1
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dei danni per le lesioni riportate in occasione dell'infortunio verificatosi in data
16.01.2019 in . CP_1
A sostegno della domanda l'attrice esponeva che: in data 16.01.2019, verso le ore 14:00 circa, si trovava in alla via S. Maria a Cubito in Provincia di Napoli dove era CP_1
giunta a bordo dell'autobus del servizio comunale per la tratta stazione della
Metropolitana di Chiaiano - Qualiano P.zza Rosselli;
l'autobus, giunto in prossimità dello stazionamento di via S. Maria a Cubito, altezza supermercato Conad, effettuava la regolare fermata;
allorquando l'attrice si accingeva a scendere dall'autobus, nel mettere il piede sulla sede stradale, finiva con il piede in una buca di piccole dimensioni, posizionata quasi sotto lo scalino di discesa dall'autobus; a causa della presenza della buca cadeva a terra, riportando diverse lesioni;
veniva successivamente trasportata presso l'Ospedale S. Giuliano, ove i sanitari le diagnosticavano “frattura chiusa di ossa del metatarso” con prognosi di gg. 30; residuavano postumi di natura biologica nella misura del 5% di danno biologico, I.T.T. di gg. 30, I.T.P. di gg. 30 al 50% e I.T.P. di gg.
30 al 50%.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
• accertare e dichiarare la responsabilità del , in persona del Controparte_1
p.t., nella produzione dell'evento per cui è causa;
. CP_2
• per l'effetto condannare il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1 risarcimento delle lesioni riportate dall'istante per la somma di € 9.524,38 come da redazione redatta dal dott. , oltre interessi e rivalutazione monetaria Persona_1 dal fatto al soddisfo, od in quell'altra che l'On.le Giudicante riterrà equa da contenersi entro i limiti della sua competenza per valore, e comunque inferiore ad € 20.000,00;
• condannare il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese processuali;
”
Si costituiva in giudizio in data 12.10.2020 il , eccependo: la nullità Controparte_1 della domanda per indeterminatezza della causa petendi, non avendo l'attrice specificato se avesse inteso agire invocando una responsabilità contrattuale derivante dal contratto di trasporto o una responsabilità ex art. 2051 c.c., pregiudicando, in tal modo, il diritto di difesa del l'infondatezza della domanda in quanto basata su CP_1
elementi di fatto erronei. Il convenuto assumeva che, diversamente da quanto dedotto dall'attrice, alcun supermercato Conad era presente nel Comune di in via S. CP_1
Maria a Cubito, in quanto tale esercizio commerciale era situato in al Corso CP_1
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Italia, ove, peraltro, il marciapiedi e l'attigua pavimentazione stradale si presentavano in ottimo stato di manutenzione, senza alcuna buca. Rappresentava poi che la presunta caduta dell'attrice non era imputabile al bensì era attribuibile alla Controparte_1 incauta condotta della stessa istante. Il rilevava l'infondatezza Controparte_1 della pretesa dell'attrice, deducendo che la stessa avesse agito con colpa grave ex art. 96
c.p.c..
In caso di accoglimento della domanda, l'Ente convenuto chiedeva valutare il concorso colposo dell'attrice nella causazione dell'incidente. Da ultimo, contestava la quantificazione operata nell'atto di citazione in quanto eccessiva, priva di riscontri e, comunque, fondata su una mera valutazione di parte.
Concludeva chiedendo:
“A) rigettare la domanda attorea perché inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto;
B) condannare l'attrice, al risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa;
C) condannare l'attrice al pagamento di spese ed onorari in favore del convenuto
.” Controparte_1
Esaurita la fase istruttoria con l'escussione del teste attoreo e rigettata la richiesta di
CTU medico–legale perché ritenuta non rilevante, la causa all'esito della scadenza dei termini per le note ex art. 127 ter c.p.c., fissata per il 7.11.2024, veniva assegnata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente va rilevato che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dal non è fondata, atteso che per aversi nullità dell'atto introduttivo Controparte_1
del giudizio per indeterminatezza della causa petendi ovvero per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, non è sufficiente una mera omissione formale degli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c., essendo invece necessario che di essi sia impossibile la individuazione anche attraverso l'esame complessivo dell'atto. Nel caso di specie, è ben possibile individuare gli elementi essenziali della pretesa dell'attrice salvo a verificarne nel merito la fondatezza .
Come precisato nella prima memoria depositata, la parte attrice ha agito nei confronti del deducendone la responsabilità ex art. 2051 c.c. quale custode Controparte_1
della strada dove si sarebbe verificata la caduta di a causa di una Parte_1
buca presente sulla sede stradale. La funzione della norma in parola è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione,
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potendo eliminare la situazione di pericolo insorta ed escludere i terzi dal contatto con la cosa , salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, interpretato nel senso più ampio come fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., trova il suo fondamento nel dovere del custode di mantenere sotto controllo la cosa e di impedire che provochi danni a terzi. Affinché sussista la responsabilità del custode, tuttavia, è innanzitutto necessario un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo: il danno deve essere il risultato del dinamismo connaturato alla cosa o conseguenza dell'insorgere in essa di un agente dannoso, anche se provocato da elementi esterni;
in secondo luogo, è richiesto che il custode disponga di un effettivo potere fisico sulla cosa, che gli consenta di mantenerla sotto controllo e di intervenire laddove necessario (cfr., Cass., Sez. VI, 19.03.2018, n. 6703; Cass, Sez. III, 19.01.2018,
n. 1257). La norma dell'art. 2051 c.c. non dispensa comunque il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
La ricostruzione della dinamica del sinistro enunciata in citazione fonda la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. sulla responsabilità da custodia della cosa, ed in particolare sulla potenzialità lesiva della buca nel manto stradale.
Nella fattispecie parte attrice ha attribuito del tutto genericamente alla presenza di una buca presente sul manto stradale la causa della propria caduta ma, a riscontro delle circostanze addotte, è stata offerta soltanto la deposizione di un teste, Tes_1
nipote convivente dell'attrice, e dunque teste di per sé poco attendibile in
[...]
virtù degli stretti rapporti di parentela unitamente alla convivenza con Parte_1
[...]
Invero sotto il profilo dell'attendibilità, le dichiarazioni rese dal teste vanno valutate tenendo conto sia di elementi di natura oggettiva, e nel caso di specie le imprecisioni e lacunosità della dichiarazione, le contraddizioni e la mancanza di riscontri oggettivi, che di carattere soggettivo quale la scarsa credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali e ai rapporti con l'attrice.
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Il teste, che ha dichiarato di aver assistito alla caduta, ha affermato :“ricordo che mia zia tornava da lavoro, infatti la stessa si occupa di lavori di pulizia mentre io tornavo da Napoli e ci siamo incontrati alla stazione metropolitana a Caiano metropolitana di
Chiaiano. Ci siamo incontrati per caso. Io sono un giardiniere. Tornavo da Napoli dove ero stato a fare spese per vestiario. Io abito a . Ero andato a Napoli perché i CP_1
prezzi erano più convenienti. Io e mia zia abitavamo nella stessa casa in . CP_1
Abbiamo preso l'autobus per tornare a casa. L'autobus che prendemmo era quello di linea metropolitana di Chiaiano-Qualiano Piazza Rosselli. Poiché dovevamo fare spesa per la casa scendemmo qualche fermata prima di Piazza Rosselli perché dovevamo recarci al supermercato Sisa sito ad una distanza di circa 30/40 metri dalla fermata. Io accompagnavo mia zia per aiutarla a portare i pesi. Non ricordo il nome della fermata.
Il supermercato Sisa si trovava a via Santa Maria a Cubito. Mia zia alla fermata è scesa per prima, ma nel poggiare il piede a terra è caduta e lamentava dolori al piede sinistro. Io l'ho soccorsa e l'ho accompagnata vicino ad un muretto per renderci conto di cosa era successo. Ricordo che l'autobus si era fermato nell'apposito spazio di fermata degli autobus a un po' di distanza dal marciapiede e precisamente ad una distanza tra il gradino di distanza dell'autobus ed il marciapiede di circa mezzo metro.
Mia zia è caduta perché appoggiando il piede su una buca che era ricoperta di foglie come io stesso ho potuto verificare andando a verificare il posto su cui era caduta.
Anche se mia zia è inciampata e caduta l'autobus non si è fermato ed è andato via. Io non ho scattato nessuna foto del luogo in cui è avvenuto l'incidente. Mia zia, pur dolorante, con il mio aiuto riuscì a tornare a casa. La distanza della nostra abitazione dal luogo in cui è avvenuta la caduta è di circa 200 metri. Il mattino successivo mia zia
è andata in ospedale perché il dolore non passava e diventava più forte.”
La testimonianza resa dall'unico teste escusso si presenta nel complesso non idonea a suffragare la veridicità dell'evento per cui è processo. Ed invero, il teste ha fornito una versione dei fatti poco verosimile ed in contrasto anche con quanto dedotto dall'attrice in citazione. Il teste ha, infatti, dichiarato di aver incontrato solo “per caso” l'attrice alla stazione metropolitana di ritorno da Napoli ed ha poi precisato che, poiché occorreva fare la spesa per la casa, che condivideva con l'attrice, era sceso unitamente alla zia qualche fermata prima di Piazza Rosselli per dirigersi presso il supermercato Sisa, che era situato ad una distanza di circa 30/40 metri dalla fermata in via Santa Maria a Cubito laddove invece l'attrice aveva riferito in citazione del diverso supermercato Conad ed aveva precisato che “ l'autobus, giunto in prossimità dello stazionamento di via S.
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Maria a Cubito , altezza Conad, effettuava la regolare fermata” indicando la corrispondenza della fermata al supermercato Conad ed appare poco verosimile che l'attrice non conoscesse con precisione il supermercato presso il quale sarebbe caduta, trovandosi lo stesso a p breve distanza dalla sua abitazione, come più volte indicato dalla difesa attorea e dallo stesso teste (“La distanza della nostra abitazione dal luogo in cui è avvenuta la caduta è di circa 200 metri.”)
La descrizione dei fatti di causa dedotta dall'attrice, o meglio, l'individuazione del punto di riferimento principale rispetto alla lamentata caduta risulta perciò smentita dalle stesse dichiarazioni rese dal teste escusso. La situazione dei luoghi è stata solo genericamente descritta e le stesse modalità della caduta riferite ( l'attrice si accingeva a scendere dall'autobus…) suggeriscono più un maldestro movimento di squilibrio nella discesa del gradino dovuto a disattenzione della stessa attrice. L'asserita buca non è stata descritta né nella esatta posizione né nelle dimensioni e nell'ampiezza, né la stessa asserita presenza di foglie è stata giustificata dalla presenza di vegetazione nel tratto stradale. Il fatto stesso che l'autista dell'autobus, poi, neppure si sarebbe fermato per accertarsi dell'infortunio, quantomeno per escludere ogni responsabilità del mezzo, e nessun altro dei passeggeri sia intervenuto sono circostanze che aumentano le perplessità sull'accadimento.
Il materiale probatorio appena vagliato denota indubbiamente tutta la sua carenza intorno alla stessa verificazione della caduta dell'attrice e non consente un accertamento tranquillante dell'accadimento, tenuto conto poi che lo stesso non trova riscontro in ulteriori elementi di causa che possano corroborarlo. L'attrice, infatti, non ha provveduto a depositare il biglietto dell'autobus che avrebbe potuto dimostrare che la stessa, quantomeno nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, si trovasse sull'autobus ed ha unicamente depositato una foto, neppure a colori e sgranata, di una buca che non consente di comprenderne la grandezza e la profondità né tantomeno il luogo della sua ubicazione.
L'attrice non ha, pertanto, adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi dell'evento de quo secondo le modalità descritte in citazione, quale fatto generatore del pregiudizio allegato.
In particolare, non è stata raggiunta la prova piena e certa che le lesioni lamentate dall'attrice si siano effettivamente verificate in conseguenza della caduta dovuta alla presenza della buca.
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Le lacune e le discrasie evidenziate nella ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice non consentono di poter ritenere sufficientemente provata la domanda proposta da che va, pertanto, rigettata non essendo stata raggiunta con Parte_1
sufficiente certezza la prova del fatto storico dedotto in citazione.
La carenza di idonea prova circa il verificarsi dell'evento dannoso rende irrilevante la necessità di fornire prova liberatoria da parte del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Va, tuttavia, rigettata la domanda di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte convenuta, per mancanza di prova dei relativi presupposti. Infatti, la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave, ma anche la prova relativamente all'an e quantum di un danno subito. In particolare, in forza dei noti principi relativi al danno- conseguenza, il pregiudizio subito dalla parte deve essere provato, sia pure mediante presunzioni, e non può essere individuato "in re ipsa" (danno evento) nella mera violazione dell'interesse leso, in quanto il danno, quale componente dell'illecito, è una conseguenza meramente eventuale dell'evento lesivo, potendo anche configurarsi illeciti non produttivi di danno (Cass. 19/10/2015, n.21079). In definitiva, l'illecito processuale ex art. 96 comma 1 c.p.c. - in quanto ipotesi speciale del genus ex art. 2043 c.c. - richiede la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. 25/02/2020, n.5097). Ne consegue che nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi, laddove, come nella fattispecie, non siano allegati, né tantomeno dimostrati, elementi oggettivi dai quali desumere la concreta esistenza di danni ulteriori oltre quelli già ristorati attraverso il riconoscimento delle spese processuali.
Va, infine, precisato che il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata proposta dal convenuto non configura comunque un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite. Pertanto, le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P Q M
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Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
- rigetta la domanda avanzata dall'attrice;
- condanna l'attrice al pagamento in favore del delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in € 3100,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Aversa, 27/02/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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