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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3470/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3470/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. RASCIONI ANDREA;
e nato il [...] a [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. RASCIONI ANDREA.
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI: “1- la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e conserverà la residenza anagrafica presso l'attuale abitazione sita in via Borghetto n. 86 di Monte San Vito (AN);
2- la figlia minore continuerà a frequentare la scuola materna sita in Borghetto di Per_1
Monte San Vito e per quanto riguarda la scuola dell'obbligo (elementari) i ricorrenti valuteranno congiuntamente l'istituto scolastico ove iscrivere la figlia;
3- I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente relativamente ai rispettivi tempi di permanenza della figlia minore presso di loro. Le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Nell'ottica della reciproca collaborazione tra genitori nella gestione della figlia, ciascuno di essi si impegna a rivolgersi all'altro come primo punto di sostegno ed aiuto in situazioni di emergenza e/o necessità particolari che dovranno verificarsi durante i periodi di convivenza con la minore stessa;
4- La minore sarà collocata in maniera prevalente presso l'attuale abitazione sita in via
Borghetto n. 86 di Monte San Vito (AN) con la figura materna e in merito alla gestione della figlia minore si richiama sul punto il piano genitoriale allegato (doc. 5).
Il Sig. avrà il diritto-dovere di tenere con sé la figlia almeno due pomeriggi a Parte_2 settimana dall'uscita di scuola e fino alle ore 21.00 e a fine settimana alternati con pernotto presso le rispettive abitazioni.
Nei pomeriggi di sua spettanza, il padre preleverà direttamente la figlia a scuola alle ore 13 oppure direttamente nell'abitazione della minore. Per_ Durante il periodo scolastico, pernotterà durante la settimana (eccezion fatta per le giornate di venerdì e sabato) presso la casa materna affinché la mattina possa essere accompagnata a scuola.
5- La minore trascorrerà le festività con i genitori seguendo il criterio dell'alternanza: per le festività natalizie, il 24/12 con un genitore ed il 25/12 con l'altro e così varrà per il 26/12, per il 31/12, per l'01/01 e per il 06/01, per le festività pasquali, Pasqua con un genitore e
Pasquetta con l'altro, per le restanti festività previste dal calendario (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre) e per la festa patronale, i genitori si atterranno al criterio dell'alternanza temporale (25 aprile con l'uno, 1 maggio con l'altro e così via). Per_ L'alternanza inizierà dall'anno in corso quando trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre e il Natale con la madre, salvo diverso accordo genitoriale.
Per il giorno del compleanno della minore, i genitori di anno in anno prenderanno accordi.
Ogni anno, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé la figlia per tre settimane continuative o non da concordarsi preventivamente.
6- Sarà responsabilità di ciascun genitore interessarsi sui progressi della figlia, in tutte le sue espressioni (scolastiche ed extrascolastiche), offrendo alla stessa ogni più consono supporto al fine di ottimizzare il suo sviluppo personale, educativo, fisico e spirituale. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, con pieno spirito collaborativo, ogni informazione riguardante la figlia ricevuta in occasione degli incontri, riunioni, colloqui con docenti, insegnanti sportivi, maestri di musica, ecc.
7- Riguardo al mantenimento della figlia, tenuto conto del collocamento prevalente presso l'abitazione materna nonché delle attuali esigenze della minore e delle risorse economiche di entrambi i genitori, i coniugi d'accordo stabiliscono che il Sig. erserà alla Parte_2
Sig.ra , quale contributo al mantenimento ordinario della figlia, entro il giorno 10 Pt_1
(dieci) di ogni mese e a mezzo di bonifico ordinario, la somma mensile di euro 270,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie, queste verranno ripartite in egual misura al 50%.
Sul punto si intendono tali le spese come previste secondo il Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell''ambito dei procedimenti di famiglia come elaborato dalla conferenza distrettuale sulla riforma “Cartabia” in materia di famiglia (doc.
3), da intendersi perciò integralmente richiamato.
8- I ricorrenti concordano che la Sig.ra beneficerà al 100% dell'assegno unico Pt_1 universale mentre le detrazioni fiscali verranno ripartite al 50% tra i genitori.
9- I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono integralmente”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia Per_
nata fuori dal matrimonio il 3/11/2021.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia, della quale non viene disposto l'ascolto in considerazione della sua tenera età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3470/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. RASCIONI ANDREA;
e nato il [...] a [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. RASCIONI ANDREA.
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI: “1- la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e conserverà la residenza anagrafica presso l'attuale abitazione sita in via Borghetto n. 86 di Monte San Vito (AN);
2- la figlia minore continuerà a frequentare la scuola materna sita in Borghetto di Per_1
Monte San Vito e per quanto riguarda la scuola dell'obbligo (elementari) i ricorrenti valuteranno congiuntamente l'istituto scolastico ove iscrivere la figlia;
3- I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente relativamente ai rispettivi tempi di permanenza della figlia minore presso di loro. Le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Nell'ottica della reciproca collaborazione tra genitori nella gestione della figlia, ciascuno di essi si impegna a rivolgersi all'altro come primo punto di sostegno ed aiuto in situazioni di emergenza e/o necessità particolari che dovranno verificarsi durante i periodi di convivenza con la minore stessa;
4- La minore sarà collocata in maniera prevalente presso l'attuale abitazione sita in via
Borghetto n. 86 di Monte San Vito (AN) con la figura materna e in merito alla gestione della figlia minore si richiama sul punto il piano genitoriale allegato (doc. 5).
Il Sig. avrà il diritto-dovere di tenere con sé la figlia almeno due pomeriggi a Parte_2 settimana dall'uscita di scuola e fino alle ore 21.00 e a fine settimana alternati con pernotto presso le rispettive abitazioni.
Nei pomeriggi di sua spettanza, il padre preleverà direttamente la figlia a scuola alle ore 13 oppure direttamente nell'abitazione della minore. Per_ Durante il periodo scolastico, pernotterà durante la settimana (eccezion fatta per le giornate di venerdì e sabato) presso la casa materna affinché la mattina possa essere accompagnata a scuola.
5- La minore trascorrerà le festività con i genitori seguendo il criterio dell'alternanza: per le festività natalizie, il 24/12 con un genitore ed il 25/12 con l'altro e così varrà per il 26/12, per il 31/12, per l'01/01 e per il 06/01, per le festività pasquali, Pasqua con un genitore e
Pasquetta con l'altro, per le restanti festività previste dal calendario (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre) e per la festa patronale, i genitori si atterranno al criterio dell'alternanza temporale (25 aprile con l'uno, 1 maggio con l'altro e così via). Per_ L'alternanza inizierà dall'anno in corso quando trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre e il Natale con la madre, salvo diverso accordo genitoriale.
Per il giorno del compleanno della minore, i genitori di anno in anno prenderanno accordi.
Ogni anno, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé la figlia per tre settimane continuative o non da concordarsi preventivamente.
6- Sarà responsabilità di ciascun genitore interessarsi sui progressi della figlia, in tutte le sue espressioni (scolastiche ed extrascolastiche), offrendo alla stessa ogni più consono supporto al fine di ottimizzare il suo sviluppo personale, educativo, fisico e spirituale. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, con pieno spirito collaborativo, ogni informazione riguardante la figlia ricevuta in occasione degli incontri, riunioni, colloqui con docenti, insegnanti sportivi, maestri di musica, ecc.
7- Riguardo al mantenimento della figlia, tenuto conto del collocamento prevalente presso l'abitazione materna nonché delle attuali esigenze della minore e delle risorse economiche di entrambi i genitori, i coniugi d'accordo stabiliscono che il Sig. erserà alla Parte_2
Sig.ra , quale contributo al mantenimento ordinario della figlia, entro il giorno 10 Pt_1
(dieci) di ogni mese e a mezzo di bonifico ordinario, la somma mensile di euro 270,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie, queste verranno ripartite in egual misura al 50%.
Sul punto si intendono tali le spese come previste secondo il Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell''ambito dei procedimenti di famiglia come elaborato dalla conferenza distrettuale sulla riforma “Cartabia” in materia di famiglia (doc.
3), da intendersi perciò integralmente richiamato.
8- I ricorrenti concordano che la Sig.ra beneficerà al 100% dell'assegno unico Pt_1 universale mentre le detrazioni fiscali verranno ripartite al 50% tra i genitori.
9- I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono integralmente”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia Per_
nata fuori dal matrimonio il 3/11/2021.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia, della quale non viene disposto l'ascolto in considerazione della sua tenera età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi