Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8456/14-4356/16, R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause iscritte ai nn. 8456/2014 e 4356/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi civili aventi ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
,(Cod. Fisc. Codice Fiscale_1 ) nato a [...] il (1) Parte_1
12.04.1961 ed ivi residente a[...], (2) L' Parte_2
con sede in Salerno alla Via S. Leonardo n.
[...], (Cod. Fisc. / p.iva P.IVA 1
CP_1 nonché (3) Pt_3 161, in persona del legale rappresentante p.t. sig.
P.IVA_2 ), con sede in Salerno alla Via S. Leonardo[...] (Cod. Fisc. / part. IVA
n. 161, in persona del legale rappresentante p.t, sig. Parte_4 , rappresentati e
difesi disgiuntamente, giusta mandati in calce all'atto di citazione notificato in data
16/9/2014 e dichiarato a margine dell'atto di opposizione notificato il 18/4/2016, dal prof. avv. Fabrizio Fezza ( Cod. Fisc. C.F. 2 ), con studio in Nocera
Inferiore alla Via Canale n. 41 (fax 081 5777704; p.e.c. Email_1
) e domicilio elettivo in Avellino alla Via F. Iannaccone n. 7 presso lo studio dell'avv.
Walter Mauriello e dall'avv. Antonio Sabatino (Cod. Fisc. C.F. 3
OPPONENTI
E
con sede in CP_2 Piazza Controparte_2
Salimbeni n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di CP_2 al n. P.IVA_3 stesso
,
numero di codice fiscale banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Controparte_2
codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6 in persona del Responsabile p.t del Settore
Dipartimentale di Capogruppo Bancaria con funzione "Recupero Crediti" di Napoli
della suddetta Controparte_2 giusta attestato di ruolo del
4.9.2015, con livello di procura D5, e scadenza 4.9.2016, rappresentante della medesima, come da procura del 12/05/2014 ai rogiti Dott. Persona_1 Notaio in
CP_2 (Rep. n. 33190 Racc. n. 15278), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro
Pasca (Cod. Fisc. ) presso il cui studio in Salerno al C.so Codice Fiscale_4
Vittorio Emanueler,n. 126 (già via Lungomare Trieste n. 26) elettivamente domicilia,
giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato il 01/10/2014 (Giud.n.8456/14)
e depositato telematicamente a corredo del fascicolo della fase monitoria ( R.G.
1003/16 D.I. n. 266/16
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16/09/2014 - in riferimento al (1) conto corrente ordinario n. 9306/29 (5)39.39 acceso prima dell' 01/07/2009, gestito dalla filiale di
Salerno, Agenzia n. 4; (2) conto corrente ordinario con apertura di credito per anticipo s.b.f. n. 77615,84, acceso il 22/07/2010, gestito dalla filiale di Salerno, Agenzia n. 7;
(3) conto corrente ordinario n. 77616,77, acceso 1/10/2010 gestito dalla filiale di
Salerno, Agenzia n.7; (4) rapporto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 77614,91 acceso il 22/7/2010, gestito dalla Filiale di Salerno, Agenzia n. 7; (5)
rapporto di conto corrente ordiario con apertura di credito n. 78071,93 acceso
01/04/2012, gestito dalla Filiale di Salerno, Agenzia n. 1; (6) rapporto di conto corrente ordinario con apertura di credito per anticipi s.b.f. n. 632606,95 acceso prima dell'1/04/2013, gestito dalla Filiale di Salerno, Agenzia n. 1; (7) rapporto di conto corrente ordinario con apertura di credito per anticipi s.b.f. n. 632941.71 acceso prima dell'1/04/2013, gestito dalla Filiale di Salerno, Agenzia n. 1; (8) rapporto di conto corrente ordinario con apertura di credito per anticipi s.b.f. n. 632605.88 acceso prima dell'1/04/2013, gestito dalla Filiale di Salerno, Agenzia n. 1; (9) mutuo chirografario quinquennale a tasso variabile n. 741609757,40 stipulato il 5/8/2011 per €
1.000,000,00 da rimborsarsi in venti rate trimestrali con prima scadenza 31/12/2011;
(10) mutuo chirografario a tasso variabile stipulato il 6/2/2013 per € 150.000,00 da rimborsarsi in 18 rate mensili prima scadenza 1/3/2013 la società
[...]
-
,
Parte_3 ed il sig. Parte_2 in qualità di debitore principale, e la società
Parte_4 , in qualità di fideiussori, convenivano la Controparte_3 er sentir così provvedere : ACCERTARE E DICHIARARE l'invalidità e la nullità,
...
totale o parziale, dei contratti di apertura di credito, di conto corrente e di mutuo/finanziamento dedotti in atti, in relazione alle clausole di determinazione e
...
di applicazione degli interessi ultralegali, dell'anatocismo trimestrale, della C.M.S.,
delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
l'illegittima
...
contabilizzazione a debito dei rapporti di conto corrente e di finanziamento indicati ...,
segnatamente, a titolo di interessi ultralegali, interessi usurari, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissione di massimo scoperto, altri oneri e spese a carico del correntista, valute degli accrediti superiori ad un giorno, ...;
RICALCOLARE, l'ammontare delle somme a credito ed a debito ...;
. . .
CONDANNARE la banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori dalla data di ciascun addebito/riscossione; a consegnare, ai sensi dell'art. 119 D. Lgs. 385/1993, copia di tutta la documentazione (contratti originari, eventuali modifiche successive, estratti conto completi di staffe) relativa al finanziamento ed ai conti correnti ...;
ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza, l'invalidità, e comunque l'inefficacia,
... Parte 4delle fideiussioni rilasciate dal sig. e dalla Parte_3 ..;
CONDANNARE la parte convenuta al risarcimento del danno patito dagli attori a causa della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nella misura che
...
sarà determinata in corso di causa mediante il ricorso a CT ... e/o al parametro equitativo;
al pagamento delle spese e competenze del giudizio ..., con attribuzione
...
al procuratore antistatario“.
A fondamento delle predette richieste parte attrice, in merito ai rapporti innanzi richiamati, lamentava che a] l'applicazione di interessi superiori ai tassi soglia di cui alla legge n. 108/96; b] in assenza di espressa pattuizione per iscritto, gli interessi ultralegali applicati a tassi convenzionali erano da considerarsi invalidi;
c]
l'applicazione trimestrale di interessi anatocistici;
c] l'applicazione di commissione di massimo scoperto, valute e spese non convenute;
d] mancata ricezione degli estratti conto;
e] in riferimento alle fideiussioni la nullità per indeterminatezza dell'oggetto,
carenza di forma scritta ( a causa della mancata sottoscrizione della banca), vessatorietà
di alcune clausole (ex art.36 Codice Consumo) nonché inefficacia per violazione dell'art. 1956 c.c.
Con comparsa depositata in data 6/7/2015, si costituiva la convenuta rassegnando le seguenti conclusioni ... in via preliminare a] si eccepisce a tutti gli effetti e conseguenze di legge la prescrizione di ogni pretesa restitutoria - prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 cod.civ. ovvero quinquennale, ai sensi dell'art. 2947
― il cui termine è ampiamente decorso dalle singole date di chiusura dei cod. civ.
rapporti e comunque decorrente dal giorno di ogni singolo pagamento di interessi,
competenze o spese che dovessero risultare illeciti e/o non dovuto;
ed inoltre, la inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, per carenza dei presupposti di fatto (esistenza di pagamenti) e di diritto (qualificazione degli stessi quali indebito)
soprattutto in riferimento ai versamenti eseguiti in costanza di affidamento con natura ripristinatoria della provvista;
b] in ordine ai fideiussori, la carenza di legittimazione,
stante l'autonomia causale della obbligazione assunta, rispetto ai profili inerenti i rapporti garantiti;
in via principale: rigettare perché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non dimostrate, tutte le domande formulate dalla società attrice;
in via gradata per l'ipotesi che dall'espletanda istruttoria dovesse emergere un credito a favore della società correntista, compensare lo stesso con le somme eventuale a debito della stessa società oggi attrice;
... Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.>>
Nel merito la convenuta Banca precisava di essere creditrice della [...]
a seguito di revoca di fidi accordati e conseguente passaggio a Parte_2
sofferenza in data 30/3/2015, delle seguenti somme: a] complessivi €.1.208.761,65
(c.d. esposizione di cassa) rinveniente : quanto ad €.310.602,44 quale residuo
(appoggiato sul conto tecnico n.14973,35) a seguito della estinzione (con escussione della garanzia Mediocredito Centrale) del finanziamento SM 741609757/40; - quanto ad €.531.612,48 per scoperto del c/c n. 632604,05 della filiale 9301 che non è altro che la nuova numerazione del c/c 77614,91, filiale 9307 (sub IV della narrativa della citazione); - quanto ad €.351.289,73 per effetti insoluti e protestati;
- quanto ad €.
15.257,00 per scoperto del c/c n. 632941,71 della filiale 9301 (sub VII della narrativa della citazione) che non è altro che la nuova numerazione del c/c n. 77615.84 filiale
9307 (sub V della narrativa della citazione); b] €. 160.807,29 per esposizione derivante dalla sovv. n.350171,41; c] €.6.998,03 per contratto di copertura finanziari interessi;
-
che tutti i fidi erano stati sempre assistiti da fideiussione rilasciata anche dall'Amministratore della società, sig. Parte_4 e dalla Parte_3
Esperito improduttivamente il procedimento di mediazione (come risulta dal verbale negativo depositato all'udienza del 5/4/2017) con provvedimento del 5/4/2017 al giudizio n.8456/2014 veniva riunito l'altro giudizio pendente tra le stesse parti e rubricato al n. 4356/16 R.G. Trib. SA.
La domanda nel giudizio n. 435620/16 - Il Dec. Ing. n. 1003/16 del 08/02/2016 La banca, come detto, è creditrice della società Parte_2 a seguito di revoca di fidi accordati e conseguente passaggio a sofferenza comunicato in data
2/10/2015, come specificato nelle successive comunicazioni del 16/10/15, delle seguenti somme: a] €. 126.559,00, alla data dell'1/10/15, quale capitale residuo derivante da finanziamento chirografario n. 3520171.41, stipulato in data 6/02/2013,
di originari €.150.000,00, garantito per €. 75.000,00, per la durata di 18 mesi,
dall'Eurofidi Società Consortile di Garanzia Collettiva Fidi S.c.p.a., contro garantita per €. 60.000,00 dal Fondo Centrale di Garanzia;
b] €. 310.602,44, alla data dell'1/10/15, al netto dell'escussione della garanzia prestata dal MedioCredito Centrale
per €. 637.754,25, derivante da finanziamento chirografario n. 741609757.40, stipulato in data 5/08/2011, registrato in data 19/08/2011, di originari €. 1.000.000,00,
modificato con lettera del 6/09/12; c] €. 567.412,49, alla data dell'8/09/15, derivante da scoperto di c/c n. 632604.05, originariamente acceso presso la filiale n. 9307 con n.
77614.91 in data 22/07/10, e successivamente migrato presso la filiale n. 9307; d] €.
15.257,00, alla data del 06/05/2014, derivante da scoperto di c/c n. 632941.71,
originariamente acceso presso la filiale n. 9307 con n. 78071.93 in data 8/03/12, e successivamente migrato presso la filiale n. 9307, regolato ed affidato per €.
250.000,00, giusta lettera contratto del 14/03/2012; €. 298.354,75, alla data 1/10/2015,
giusta contratto di portafoglio del 22/07/10 con indicazione conto FANT (numerazione
Contr originaria 77615 filiale 9307, oggi 632605.95 filiale 9301) e del conto
(numerazione originaria 77616 filiale 9307 oggi 632606.88 filiale 9301); f] €.
51.823,46 per n. 39 effetti insoluti e protestati (cfr. doc. n. 26 del fascicolo della fase monitoria). Per le stesse somme sono obbligati in solido con la debitrice principale (a) il sig.
,(cfr.doc. n. 27 del fascicolo della fase monitoria) e (b) la società Parte_4
Parte_3
Con ricorso depositato in data 4/2/2016, in forza di dette ragioni di credito, la CP_2
richiedeva nei confronti dei predetti coobbligati ingiunzione di pagamento per la complessiva somma di € 1.370.009,14, richiesta accolta con decreto n. 1003/16,
emesso l'8/2/2016 (il Tribunale adito concedeva anche la provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di € 51.823,46).
Con atto notificato in data 18/4/2016 tutti gli intimati proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1003/16, emesso l'8/2/2016: in rito - eccependo la continenza del presente giudizio all'altro già pendente tra le stesse parti e rubricato al n. 8456/14 R.G. Trib. SA;
- invocando la mancanza di certezza ed esigibilità dei crediti rinvenienti dai mutui chirografari e comunque la carenza di prova scritta;
nel merito -
contestando, sempre in ordine ai mutui chirografari, la validità della clausola riguardante l'ammontare dei tassi (applicazione tasso EURIBOR) e l'applicazione dell'ammortamento c .d. alla francese;
- contestando altresì, in ordine ai rapporti di conto corrente ed ai conti anticipi l'applicazione di interessi ultra legali, la capitalizzazione degli interessi e l'addebito di spese e commissioni non dovute;
rilevando, comunque, la nullità dei contratti esibiti da parte ricorrente;
- eccependo la prescrizione dell'azione cambiaria ai sensi dell'art. 94 L.C ; richiedendo la
-
declaratoria di liberazione dei fideiussori.
Con comparsa depositata in data 26/7/2016 si costituiva in giudizio la Banca opposta rassegnando le conclusioni che qui di seguito si riportano : ".... in via principale: rigettare perché infondate in fatto ed in diritto la proposta opposizione e tutte le domande formulate e, per l'effetto, confermare il decreto opposto;
in via gradata : per l'ipotesi che dall'espletanda istruttoria dovesse emergere un credito a favore della società correntista, compensare lo stesso con le somme eventuale a debito della stessa società oggi attrice;
... Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ...".
Nel merito delle doglianze, parte opposta contestava gli addotti profili invalidanti le clausole determinative degli interessi sui mutui nonché il superamento dei tassi soglia in ordine ai conti correnti e di anticipo. Si contestava, infine, l'invocata nullità dei contratti per la mancata sottoscrizione da parte del cliente così come l'eccepita prescrizione dell'azione cambiaria in via di regresso.
A seguito della disposta riunione dei giudizi, nella memoria ex art 183 c.p.c., primo termine, depositata il 3/5/2017 la deducente precisava le conclusioni nei termini che qui di seguito si riportano < in via preliminare si eccepisce a tutti gli effetti e conseguenze di legge : a] la inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito,
per carenza dei presupposti di fatto (esistenza di pagamenti) e di diritto (qualificazione degli stessi quali indebito) soprattutto in riferimento ai versamenti eseguiti in costanza di affidamento con natura ripristinatoria della provvista;
b] l'adempimento spontaneo dei presunti maggiori oneri;
c] in ordine alle pretese restitutorie, soprattutto per quanto riguarda gli interessi, la buona fede della banca nel percepire le somme di cui si richiede la ripetizione;
in via preliminare ed in relazione alla posizione dei fideiussori: si eccepisce l'inammissibilità della domanda, state l'autonomia causale dell'obbligazione di garanzia prestata, così come regolata in particolare dalle clausole n. 7 – 8 e 9 della fideiussione sottoscritta;
in via principale: rigettare perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto alla luce delle risultanze documentali offerte e comunque non provate tutte le domande formulate dagli attori sia nell'atto di citazione notificato in data
16/9/2014 che nell'atto di opposizione a D.I. notificato il 18/4/2016, e per l'effetto confermare il decreto opposto, dato atto dell'intervenuto incasso di € 72.774,96 valuta
18/2/2014; in via gradata: per l'ipotesi che dall'espletanda istruttoria dovesse emergere un credito a favore della società correntista, compensare lo stesso con le somme dovute per le causali indicate in atti;
... Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.>>.
A sostegno delle proprie ragioni di credito, la CP_2 ha depositato i seguenti documenti
: - a corredo della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26-27/7/2016
del giudizio n. 4356/16 4.G., atto di citazione notificato 16/09/2014; comparsa di costituzione e risposta depositata il 03/07/2015 nel giudizio 8456/14; decreto ingiuntivo n. 1003/16 Tribunale di Salerno;
atto di opposizione a D.I. n. 18/4/2016;
fascicolo telematico del procedimento monitorio contenente il mandato e tutti i documenti nello stesso richiamati;
Con la memoria istruttoria depositata il 23/5/20127, (01) stampa delle condizioni regolanti il contratto di conto corrente n. 2939.82 (Salerno Agenzia 4) alla data dell'
08/01/2009; (02) schema delle condizioni generali del conto corrente 77615 (poi
632605,95) debitamente sottoscritto in data 22/07/2010 dalla società correntista;
(03)
schema delle condizioni generali del conto corrente 77616,77 (poi, 632606,88)
debitamente sottoscritto in data 22/07/2010 dalla società correntista, con allegato documento di sintesi;
(04) schema delle condizioni generali del conto corrente
77614,91 debitamente sottoscritto in data 22/07/2010 dalla società correntista, con allegato documento di sintesi;
(05) lettera contratto di credito 23/07/2010 debitamente sottoscritto con timbro postale di spedizione relativa all'apertura di credito regolata sul conto corrente n. 77614,91; (06) lettera contratto di credito 07/01/2011 debitamente sottoscritto con timbro postale di spedizione relativa all'apertura di credito conto documenti esteri;
(07) lettera contratto di credito 07/01/2011 debitamente sottoscritto con timbro postale di spedizione relativa allo sconto carta commerciale;
(08) lettera contratto di credito 03/08/2011 debitamente sottoscritto con timbro postale di spedizione relativa all'anticipo disponibilità assegni bancari di terzi;
(09) documento di sintesi debitamente sottoscritto in data 08/03/2012 relativo al conto corrente n.
78071; (10) lettera contratto di credito debitamente sottoscritto in data 13/03/2012 e corredata di timbri postali relativa all'apertura di credito a valere sul conto corrente n.
78071; (11) lettera contratto di credito debitamente sottoscritto in data 13/03/2012 e corredata di timbri postali relativa al fido per fideiussioni ed avalli di natura finanziaria;
(12) contratto di finanziamento per sovvenzione a scadenza determinata, corredato di piano di ammortamento e documento di sintesi debitamente sottoscritto in data
05/08/2011; (13) contratto di finanziamento per sovvenzione a scadenza determinata,
corredato di piano di ammortamento e documento di sintesi debitamente sottoscritto in data 06/02/2013; (14) fideiussione 23/07/2010 a firma Parte_4 con ampliamento del 07/01/2011, 05/08/2011 e 19/03/2012; (15) fideiussione 23/07/2010
a firma Parte_3 con ampliamento del 07/01/2011, 05/08/2011 e 19/03/2012; (16)
conferma contratto swap su tassi sottoscritto in data 19/09/2012; (17) estratti del conto corrente n. 77614 ( ora 632604 ) dall'apertura alla chiusura;
(18) estratti del conto corrente n. 78071( ora 632941 ) dall'apertura alla chiusura;
(19) n. 7 distinte di lavorazione delle ricevute bancarie;
(20) estratto del conto corrente n. 77614 con evidenza a credito di 146.975,00 in data 06/02/2013; (21) estratto del conto corrente n.
77614 con evidenza a credito di 987.500,00 in data 05/08/2011; (22) riepilogo evidenza
ConCon ; (23) modelli I-290P e I-291L. contabilizzazione
Il C.T.U., in riferimento alle singole poste di credito azionate, concludeva: a]
finanziamento chirografario n. 3520171.41, stipulato in data 6/02/2013, di originari €.
150.000,00 confermato il saldo ingiunto pari ad €. 126.559,00, alla data dell'1/10/15
; b] finanziamento chirografario n. 741609757.40, stipulato in data 5/08/2011,
registrato in data 19/08/2011, di originari €. 1.000.000,00, modificato con lettera del
6/09/12 confermato il saldo ingiunto di €. 310.602,44, alla data dell'1/10/15; c] c/c n.
632604.05: rideterminato il saldo a debito in €.421.465,22 alla data dell'8/09/15, a fronte di €. 567.412,49 risultante dal saldo banca;
d] c/c n. 632941.71: rideterminato il saldo a credito in €.21.2312,70 alla data del 06/05/2014, a fronte di un saldo banca a debito €.15.257,00; e] contratto di portafoglio del 22/07/10 confermato il saldo ingiunto di €.298.354,75, alla data dell'1/10/15; f] €. 51.823,46 per n. 39 effetti insoluti e protestati
Alla luce di quanto precede, il CT concludeva che complessivamente il debito degli opponenti è stato riquantificato in €.1.187.573,17, a fronte di una somma ingiunta pari,
in totale, a € 1.370.009,14.
L'analisi svolta dallo stesso CT (che non a caso l'ha indotto a confermare l'esattezza del saldo richiesto dalla banca) rende di tutta evidenza come non ricorra alcuna mancanza di trasparenza nella indicazione da parte dell'Istituto di credito del tasso di interesse effettivo praticato per il finanziamento in esame.
Non solo, anche qualora la lamentata mancanza di trasparenza fosse da imputarsi alla differenza tra il TAEG calcolato in perizia e quello indicato in contratto, comunque nessuna indeterminatezza sarebbe ravvisabile.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta le domande
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - 1° Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
rigetta le domande;
condanna Parte_1 Controparte_7 e la Pt_3
[...] al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in complessivi €
26.500,00, di cui € 5.000,00 per spese, ivi compresa la ctu come da decreto del
28/12/2024, ed il residuo per onorari, oltre al rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA.
Salerno, 24 febbraio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio