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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott.ssa Francesca CAPUTO - Giudice
3) Dott. Alessandro CARRA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile, iscritto al n. 2532/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “Separazione consensuale”
T R A
nata a [...], il [...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Lecce, alla via Egidio Reale n. 25
e
nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. LISA CAMPI, del Foro di Lecce (C.F.
, nel cui studio in Lecce, alla via Arditi n. 28, sono elettivamente domiciliati. C.F._3
-RICORRENTI-
Con “comunicazione” del 30 ottobre 2024, l'Avv. Lisa Campi, nella veste di difensore fiduciario di entrambi i ricorrenti, significava all'intestato Tribunale la circostanza dell'intervenuta revoca, da parte della ricorrente, del consenso alla omologazione dell'accordo di separazione. Alla Parte_1 comunicazione in parola venivano, quindi, allegate, rispettivamente, la nota di revoca del consenso e quella di rinuncia al mandato professionale.
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato il 6 giugno 2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: 1.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, in Napoli, il
11.09.2015. Successivamente, essi coniugi hanno mutato il regime patrimoniale coniugale da comunione dei beni a separazione dei beni.
2. Dalla loro unione sono nati: - , il 09.06.2016 a Persona_1
Napoli; il 26.08.2022 a Gallipoli.
3. La crisi coniugale ha causato l'allontanamento Persona_2 materiale ed affettivo dei deducenti. Ed invero la disgregazione dell'affectio maritalis ha reso impossibile il protrarsi della convivenza. Tutto ciò premesso, i signori, e Parte_1 Parte_2
, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, chiedevano, congiuntamente, previi gli incombenti
[...] di legge, di dichiarare la loro separazione personale, alle seguenti condizioni, come singolarmente concordate e, quindi, individuate nel corpo dell'atto introduttivo:
1. i coniugi vivranno separati.
2. I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso e vivranno con la madre nella casa coniugale, sita in Lecce alla via Egidio Reale n. 25. 3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati, in particolare dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica alle ore 18.00. Nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00. Ad anni alterni, e trascorreranno il giorno di Natale con il padre/la madre, mentre il giorno di Per_1 Per_2
Santo Stefano con l'altro genitore;
il 31 dicembre con il padre/la madre, mentre il giorno di Capodanno con l'atro genitore;
il giorno della Befana ad anni alterni. Sempre ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
4. Nel periodo delle vacanze estive, di interruzione delle attività scolastiche, permane la medesima regolamentazione di cui al punto precedente. I deducenti convengono, altresì, che il padre, durante il periodo di ferie, previo accordo con l'altro genitore, terrà con sé i figli per 10 giorni consecutivi. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
5. Il sig. verserà alla sig.ra Parte_2 [...]
, entro il giorno 23 di ogni mese, la somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della stessa, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. Il sig. Parte_2
corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 23 di ogni mese, la somma
[...] Parte_1 mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 250,00 per ciascun figlio) da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
7. Le spese straordinarie per i figli sono a carico del sig. nella misura del 100%. Per spese straordinarie si intendono, purché previamente Parte_2 concordate e debitamente documentate, spese per libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, spese mediche specialistiche non erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) ovvero per il ricorso a prestazioni ritenute da entrambi i deducenti più valide rispetto a quelle erogate dal SSN, spese per viaggi di studio. Per le spese straordinarie non espressamente individuate nel presente atto ci si riporta al contenuto del Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie del 20.02.2017 adottato di concerto dal Tribunale di Lecce, Ordine degli avvocati di Lecce Contr e Aiaf e Camera Minorile di Lecce. I deducenti convengono che sono spese straordinarie, preesistenti alla separazione, sulle quali, pertanto, non è necessario acquisire il consenso, le spese relative al pagamento della retta mensile dell'asilo frequentato da e le spese per l'attività ludico/sportiva Per_2
(calcetto) frequentata da .
8. Le parti convengono che l'assegno unico e universale erogato Per_1 dall' verrà percepito integralmente dalla sig.ra 9. Il sig. CP_2 Parte_1 Parte_2
si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, a trasferire alla sig.ra
[...] Parte_3
½ della proprietà dell'immobile, adibito a casa coniugale, sito in Lecce alla via Egidio Reale n. 25 (censito
[...] al catasto al foglio 259, particella 2796, subalterno 16, piano primo). Trattasi di immobile acquistato dal sig. in regime di separazione dei beni. Il trasferimento di ½ della proprietà a favore Parte_2 della sig.ra verrà effettuato entro e non oltre il termine di un anno dalla Parte_1 sottoscrizione del presente atto. 10. I coniugi si impegnano reciprocamente a far conservare ai figli i rapporti con i propri ascendenti. 11. I ricorrenti prestano, sin d'ora, il consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio. Tanto premesso, i medesimi ricorrenti chiedevano che fosse omologata la loro separazione consensuale, alle condizioni specificate in ricorso.
Sennonché, con comunicazione del 30 ottobre 2024, formalmente inoltrata all'Ufficio giudiziario in vista dell'udienza cartolare del 31 ottobre 2024, la ricorrente, dichiarava, Parte_1 unilateralmente, per il tramite del proprio difensore fiduciario, di revocare il proprio consenso alla separazione consensuale. Nella medesima sede, tuttavia, non si formulava alcuna espressa richiesta di
“trasformazione” della separazione consensuale in separazione giudiziale.
Ci si deve, ad ogni buon conto, interrogare in ordine alle sorti della domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, nella specifica eventualità nella quale uno dei due originari ricorrenti abbia a revocare, unilateralmente, il proprio consenso alla separazione alle condizioni come già inizialmente concordate con l'altro consorte e, quindi, trasfuse nel corpo del ricorso introduttivo.
Valgano, sul punto, le considerazioni ivi di seguito svolte.
La revoca del consenso alla separazione consensuale, che intervenga prima dell'udienza di comparizione, che si sarebbe dovuta tenere, nel caso in esame, mediante deposito di note scritte, in ossequio al decreto organizzativo del 25 luglio 2024, determina l'improcedibilità del ricorso per separazione consensuale.
La Corte di cassazione, infatti, con orientamento qui condiviso, ha osservato come, nel peculiare contesto di un procedimento giurisdizionale di separazione consensuale, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi comporti il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, costituito, per l'appunto, dall'intesa tra le parti, che è atto unitario ed essenzialmente negoziale, in quanto espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente. Talché, rispetto al citato atto, unitario ed essenzialmente negoziale, la pronuncia del Tribunale è rivolta, unicamente, ad attribuire efficacia, dall'esterno, all'accordo stipulato dai coniugi;
si tratta, con ogni evidenza, di una fattispecie ben diversa dall'ipotesi di divorzio a domanda congiunta, che postula, invece, un'eterogenea pronuncia costitutiva, la quale è, a sua volta, fondata sull'accertamento dei presupposti di legge. Ne consegue che, solo nella seconda ipotesi, cioè quella del divorzio a domanda congiunta, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l'improcedibilità della domanda, sicché il Tribunale deve comunque procedere all'accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta (cfr. Cass. 24.7.2018 n. 19540).
D'altra parte, la stessa disciplina sostanziale (art. 150 c.c.) configura due ipotesi, ben distinte e tra loro alternative, di separazione personale tra i coniugi, id est l'ipotesi della separazione giudiziale e quella della separazione consensuale, ciascuna di esse fondata, a sua volta, su differenti presupposti (cfr., rispettivamente, art. 151 e art. 158 c.c.). Ne discende l'inammissibilità di un'eventuale “trasformazione” della domanda di separazione consensuale in domanda di separazione giudiziale: una trasformazione che, peraltro, nel caso di specie, non è stata richiesta.
Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento introdotto con domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
-DICHIARA l'improcedibilità della domanda introduttiva;
-NULLA statuisce sulle spese del procedimento.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Giudice relatore dott. Alessandro Carra
La Presidente
dott.ssa Cinzia Mondatore