Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1486/22 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione con ordinanza del 7-8.1.25
promossa da
, difeso e rappresentato dall'avv. Abg. Fabio Govoni e presso il di lui Parte_1 studio elettivamente domiciliata in San Giorgio di Piano (Bo) come da mandato in atti -appellante -
contro
difesa e rappresentata dagli avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino e presso lo studio CP_1 dell'avv. Luana Albertini elettivamente domiciliata in Castel Maggiore (Bo), Via Gramsci 205/A come da mandato in atti -appellata-
Appello avverso la sentenza n. 176/22 del 9.2.22 emessa dal Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario dott. Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Affermava:
- di non aver mai avuto un rapporto con ma con CP_1 CP_2
- che la procura alle liti della fase monitoria era stata conferita da e non da Controparte_3 CP_1
[...]
- che relativamente alla fattura di importo pari ad € 6.198,65 del 14.11.17 (doc.3) aveva già chiesto il ricalcolo sulla base dei consumi medi utilizzati nel tempo, avendo diritto all'applicazione del c.d. fondo fughe che interviene quando vi sono perdite occulte;
- che l' importo della citata fattura era prescritto sulla base dell'art. 1 co.4 L.207/17 essendo avvenuta richiesta di pagamento solo con lettera pervenuta il 24 luglio 2019.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la fondatezza dell'opposizione.
La causa veniva istruita solo documentalmente e all'esito il Tribunale respingeva l'opposizione e confermava il decreto.
Appellava la sentenza la soccombente chiedendo la riforma della sentenza;
si costituiva in giudizio la convenuta chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 7-8-.
1.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dopo aver inutilmente trascritto e descritto per 18 pagine gli atti del giudizio di primo grado, già nel fascicolo, ed i fatti processuali, si doleva, nelle pagg. 19-21, del fatto che il Tribunale avesse omesso del tutto di considerare quanto richiesto in via subordinata nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.
A suo dire le motivazioni della sentenza non sarebbero condivisibili poiché il c.d. fondo fughe non sarebbe stato utilizzato;
l'agevolazione fruita nel periodo 19/05/2015, giusto accredito nella fattura emessa il 2.5.16 (doc.2 opponente) riportava la dizione “ conguaglio: periodo di riferimento dal
19/5/2015 al 30/9/15 n. giorni 108” , ma ciò non significherebbe applicazione del c.d. fondo fughe;
la clausola inerente il divieto di godere due volte del fondo fughe in un biennio sarebbe vessatoria;
la prova richiesta dal Tribunale di circostanze contrarie rispetto al consumo fuori media riferibili a perdite d'acqua per scomputare dal corrispettivo per i consumi rilevati l'agevolazione fondo fughe non era possibile poiché “non è possibile dare prova di un fatto non avvenuto virgola in quanto una prova negativa punto il fatto non sussiste” (pag. 21 appello).
Il motivo è inammissibile ed infondato.
In merito all'inammissibilità l'appellante ha omesso ogni censura in relazione a quanto condivisibilmente accertato dal Tribunale in merito al fatto che “ (5) il fondo fughe, in ogni caso, è un beneficio previsto a favore del consumatore rispetto a consumi fuori media riferibili a perdite
d'acqua e ad avviso della scrivente la relativa regolamentazione del beneficio non può considerarsi vessatoria;
- (6) spettava al dare prova di circostanze contrarie a quanto sopra tali da Pt_1 poter scomputare dal corrispettivo per i consumi rilevati l'agevolazione fondo fughe, non avendo all'uopo chiesto per il reperimento di documenti eventualmente non in suo possesso alcun ordine di esibizione” (pag. 3 sentenza). In estrema sintesi il Tribunale rilevava la mancanza dei documenti con cui verificare la possibilità di applicazione del c.d. fondo fughe in relazione a “consumi fuori media riferibili a perdita d'acqua” e sul punto non è stata mossa censura.
In ogni caso esso è anche infondato poiché l'utilizzazione del c.d. fondo fughe risulta ammesso dall'appellante nel giudizio di primo grado. Invero, successivamente ai contenuti degli atti difensivi di cui alle memorie istruttorie, si legge “insiste per l'attivazione del fondo fughe, contestando il periodo in cui lo stesso aveva già usufruito di detto fondo, essendo risalente a più di due anni rispetto alla fuga successiva” (cfr. verbale udienza del 3.12.2020). Non solo: nel doc.2 allegato dall'appellante si legge: “il presente documento di storno compensa la fattura sotto riportata di pari importo: n. 001561193392 emessa il 18/09/2015 di Euro 809,74” e, una volta eccepito dall'appella l'emissione della stessa a causa dell'applicazione del c.d. fondo fughe, l'appellato non è stato in grado di dimostrare una diversa causa dello storno tale da poter convincere il giudicante che esso fosse stato applicato per diversa causa. Se infatti il consumo fosse derivato da una lettura stimata del contatore non avrebbe riportato un consumo così alto, se da una lettura effettiva allora vi sarebbe stato consumo di acqua e, a questo punto, lo storno non si vede il motivo per cui sarebbe stato applicato se non perché in presenza di una perdita idrica.
Ma se ciò non fosse sufficiente basta rifarsi al doc. 6 depositato dall'appellata nel giudizio di primo grado in cui l'appellata comunica di non poter dar luogo alla applicazione del c.d. fondo fughe perché già usufruito, e non si riscontra documentazione agli atti di contestazione dell'assunto da parte dell'appellante, il che rende incredibile la successiva contestazione giudiziale di non averne goduto. E' pur vero che l'appellante ha dichiarato non averlo ricevuto ma ciò appare inverosimile alla luce del fatto che, a seguito di sua richiesta di applicazione del c.d. fondo fughe, non avrebbe ricevuto risposta e si sarebbe astenuto dal chiedere il motivo della mancata comunicazione dell'accettazione o meno della richiesta e dell'avvenuto storno della fattura per cui è causa.
Accertato quindi che il c.d. fondo fughe era già stato utilizzato e che ciò era avvenuto nel biennio precedente, opera la impossibilità di applicazione dello stesso, non costituendo la limitazione clausola vessatoria, derivando da una concessione volontaria di ristoro ad esclusivo vantaggio della parte debole e quindi ben potendo essa essere limitata al biennio da parte di colei che a suo svantaggio aveva deciso di poterla applicare.
Se squilibrio vi è nella concessione del citato fondo esso è a svantaggio della società appellata, che volontariamente rinuncia ad un diritto di credito in presenza di un evento, e non certo dell'appellante.
Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della minima attività istruttoria e del valore della causa pressoché ai minimi dello scaglione di riferimento. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
avverso la sentenza n. 176/22 del 9.2.22 emessa dal Tribunale di Parma CP_1
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.1.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore