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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7758 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Antonio Rosario Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 50977 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 05/12/2025, vertente
TRA
- Parte_1
( ), in persona del curatore dott. C.F._1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vona come da procura in atti;
RECLAMANTE
E
- ( ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Pierpaolo Perretta;
RECLAMATA CONTUMACE
OGGETTO: reclamo ex artt. 50 e 256 c.c.i.i. contro il decreto di rigetto dell'istanza di estensione della liquidazione giudiziale.
r.g. n. 1 CONCLUSIONI
Per il reclamante: “propone RECLAMO avverso il decreto del Tribunale Civitavecchia emesso e comunicato il 19 maggio 2025 e, in accoglimento del reclamo medesimo, chiede a questa Ecc.ma Corte di estendere la liquidazione giudiziale alla sig.ra con tutti i conseguenziali provvedimenti. Controparte_1
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
La curatela della liquidazione giudiziale di (aperta con sentenza Parte_1 del 19/3/2024) ha impugnato il decreto di rigetto dell'estensione della procedura concorsuale, quale istanza avanzata sul presupposto dell'esistenza della società di fatto fra i coniugi e per l'attività di rimessaggio di Parte_1 Controparte_1 natanti in Ladispoli.
Secondo il tribunale, i pagamenti sul c/c intestato alla convenuta costituiscono circostanza meramente indiziaria che, in difetto di prova della sistematicità e dell'entità dei pagamenti stessi (in rapporto all'attività complessivamente svolta), non consente di escludere l'affectio familiaris.
Parte reclamante lamenta l'erronea valutazione delle prove acquisite, oltre che la violazione dell'onere di specifica contestazione della convenuta (costituitasi in primo grado).
Nella contumacia di , è stata accolta l'istanza di Controparte_1 acquisizione degli estratti conto integrali del c/c alla medesima intestato.
La curatela ha quindi discusso la causa, insistendo nella domanda ex art. 256
c.c.i.i..
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
La curatela ha documentato, sulla base delle insinuazioni al passivo, che constano bonifici per la somma complessiva di euro 46.000,00 sul conto personale della reclamata, a fronte del giro d'affari di euro 25.000,00 risultante dalle dichiarazioni fiscali del (come da documentazione in atti); i clienti in Pt_1 questione, inoltre, sono in numero di 35, sul totale di “oltre 100” indicato dalla convenuta medesima.
Già in base a tali elementi, pertanto, risulta: a) che almeno un terzo della r.g. n. 2 clientela pagava direttamente alla b) che tali versamenti avevano CP_1 carattere sistematico;
c) che la reclamata disponeva di incassi in numero superiore al volume d'affari dichiarato dal marito.
Almeno in una circostanza, inoltre, consta la specifica causale “Monaco rimessaggio Ladispoli”, immediatamente identificativa della convenuta come partecipe dell'attività di impresa.
Dagli estratti conto acquisiti in corso di causa, è poi emersa la piena conferma della sistematicità dei versamenti alla (pari a numero 147 nel CP_1 periodo fra gennaio 2022 e giugno 2024), risultando anche il regolare pagamento dei fornitori (individuati in numero di 47 nello stesso arco temporale).
Il pagamento ai fornitori, peraltro, costituisce circostanza in sé non contestata dalla convenuta, che in primo grado si era limitata a sminuire l'entità e la portata dei bonifici ricevuti.
In tale contesto, l'utilizzo del c/c appare insuscettibile di giustificazione mediante la semplice affectio familiaris: il complesso degli elementi acquisiti appare inequivoco, per il loro carattere di sistematicità e concludenza, nel documentare l'effettiva sussistenza del rapporto societario, desumibile dalla gestione comune dell'impresa, dai rapporti con i fornitori e dal pagamento delle obbligazioni sociali (con partecipazione di entrambi i coniugi alle spese ed ai guadagni dell'attività economica).
Come pure osservato dalla curatela, d'altro canto, è in sé irrilevante la titolarità esclusiva, in capo al dell'immobile in cui era esercitata l'attività, Pt_1 posto che i conferimenti hanno rilievo marginale nelle società semplici e possono consistere anche in denaro, beni mobili o prestazioni d'opera (come l'apporto lavorativo della convenuta).
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 256, comma 5 c.c.i.i. -e quelli già accertati di cui all'art. 121 c.c.i.i.- si provvede quindi all'estensione della liquidazione giudiziale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex art. 4, comma 10 sexies D.M. 55/2014 (valore indeterminabile), tenendo conto dell'attività
r.g. n. 3 processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo della liquidazione giudiziale di ogni altra conclusione disattesa, così provvede: Parte_1
- in riforma del decreto del Tribunale di Civitavecchia del 19/5/2025, accerta i presupposti per l'estensione della liquidazione giudiziale e, per l'effetto, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto costituita da e da e, quindi, di Parte_1 Controparte_1 CP_1 personalmente;
[...]
- dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Civitavecchia ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti ex art. 49, comma 3 c.c.i.i.;
- condanna alla refusione delle spese in favore della Controparte_1
liquidazione giudiziale di che liquida in euro 5.000,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 18/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 4